Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1267/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1267 della Commissione, del 6 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam, e che chiude l’inchiesta relat

Pubblicato: 06/05/2024 In vigore dal: 06/05/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1267 della Commissione, del 6 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1267 of 6 May 2024 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) 2021/2012 on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in Indonesia to i

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1267 7.5.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1267 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2024 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) Nel 2021 la Commissione europea ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 ( 2 ) , un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo («prodotti SSCR») originari, tra l’altro, dell’Indonesia in seguito a un’inchiesta antidumping («inchiesta antidumping iniziale»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 10,2 % e il 20,2 %, con un dazio residuo del 20,2 % per tutte le società indonesiane che non hanno collaborato («misure iniziali»). (2) Nel 2022 la Commissione europea ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 ( 3 ) («regolamento sulle sovvenzioni») , dazi compensativi definitivi compresi tra lo 0 % e il 21,4 % sulle importazioni di prodotti SSCR originari, tra l’altro, dell’Indonesia. Per evitare di assoggettare i prodotti SSCR originari dell’Indonesia nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione, il regolamento sulle sovvenzioni ha ridotto i dazi antidumping detraendo gli importi delle sovvenzioni riscontrati in relazione alle sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, ( 4 ) («regolamento antisovvenzioni di base»). Le misure antidumping iniziali sono state quindi adeguate al ribasso ed erano comprese tra il 9,3 % e il 20,2 %, con un dazio residuo del 19,3 %. 1.2. Domanda (3) La Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, la richiesta di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti SSCR originari dell’Indonesia mediante importazioni di prodotti SSCR spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, e di disporre la registrazione di tali importazioni («domanda»). (4) La domanda è stata presentata il 3 luglio 2023 dalla European Steel Association – «EUROFER» («richiedente»). (5) La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi in relazione alle esportazioni da Indonesia, Taiwan, Turchia e Vietnam verso l’Unione in seguito all’istituzione delle misure sui prodotti SSCR dall’Indonesia. Tale modificazione sembrava derivare dalla spedizione di prodotti SSCR da Taiwan, Turchia e Vietnam («paesi interessati») verso l’Unione, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio/completamento in tali paesi. La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio/completamento costituivano un’elusione, in quanto i pezzi provenienti dall’Indonesia rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato/completato nei paesi interessati, mentre il valore aggiunto durante l’operazione di assemblaggio/completamento era inferiore al 25 % del costo di fabbricazione. (6) La domanda presentava altresì elementi di prova sufficienti a dimostrare che la pratica descritta indeboliva gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore, in termini di quantitativi e di prezzi. Vi erano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei prodotti SSCR spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito nell’inchiesta antidumping iniziale per i prodotti SSCR. 1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta (7) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell’Indonesia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore. (8) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, ma spedito da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che sia dichiarato o no originario di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame (codici TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 e 7220908010) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (9) Dall’inchiesta è risultato che i prodotti SSCR esportati dall’Indonesia verso l’Unione e i prodotti SSCR spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, originari o no di Taiwan, della Turchia o del Vietnam, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base. 1.4. Apertura (10) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, il 15 agosto 2023 la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1632 della Commissione ( 5 ) («regolamento di apertura») e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti SSCR spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. 1.5. Osservazioni in merito all’apertura (11) Dopo l’apertura, la Commissione ha ricevuto osservazioni da quattro parti interessate: Posco Assan TST Celik Sanayi A.Ş. («Posco Assan»), Posco VST Co., Ltd. («Posco VST»), Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited («Yongjin») e la European Association of Non-Integrated Metal Importers & Distributors («EURANIMI»). (12) Posco Assan, Posco VST e Yongjin hanno presentato osservazioni di carattere generale sull’apertura, nonché osservazioni specifiche per le singole società nel contesto della presente inchiesta. Alla luce delle risultanze di cui alla sezione 4, le osservazioni di Posco Assan e Posco VST sono diventate irrilevanti e pertanto non sono state trattate nel presente regolamento. Le osservazioni di Yongjin sono state trattate nella sezione 5.2.3. (13) Posco Assan, Posco VST ed EURANIMI hanno inoltre formulato osservazioni in merito alla modificazione della configurazione degli scambi e alla mancanza di elementi di prova a dimostrazione del fatto che gli effetti riparatori dei dazi originari risultassero indeboliti. Posco Assan, Posco VST, Yongjin ed EURANIMI hanno inoltre presentato osservazioni analoghe in merito all’applicazione delle norme in materia di elusione relative alle operazioni di assemblaggio/completamento applicate ai prodotti SSCR e all’esistenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica. Posco Assan e Posco VST hanno infine fatto riferimento alle misure di salvaguardia dell’acciaio in vigore, che già limitano le importazioni dai paesi interessati. (14) In primo luogo, le società hanno sostenuto che, contrariamente a quanto affermato nella domanda, non vi è stata alcuna modificazione della configurazione degli scambi. A dimostrazione di ciò, le parti hanno fornito dati relativi a periodi diversi. EURANIMI ha utilizzato i dati relativi al periodo compreso tra luglio 2019 e giugno 2023, mentre Posco Assan e Posco VST hanno utilizzato i dati relativi a diversi periodi più lunghi o più brevi, confrontando il 2020 o il periodo compreso tra luglio 2021 e giugno 2022 con il periodo di riferimento, oppure confrontando il primo semestre del 2022 con il primo semestre del 2023. (15) La domanda del richiedente era tuttavia basata sul periodo compreso tra il 1 o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022. Tale arco temporale comprendeva il periodo antecedente l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale (il 30 settembre 2020) e quello successivo all’istituzione dei dazi antidumping, che devono essere entrambi analizzati e confrontati per determinare se si fosse verificata una «modificazione della configurazione degli scambi […] che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio» ( 6 ) . Il richiedente ha dimostrato che durante tale periodo si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi. La possibile variazione delle conclusioni a seconda dei periodi che si aggiungono all’analisi, o si escludono dalla stessa, nulla toglie al fatto che il richiedente abbia fornito elementi di prova sufficienti dell’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base ( 7 ) . (16) In secondo luogo, per quanto riguarda l’indebolimento dell’effetto riparatore dei dazi, Posco Assan e Posco VST hanno sostenuto che era inesistente, in quanto non vi era stata alcuna modificazione della configurazione degli scambi né si era verificato un aumento massiccio o rapido delle importazioni dai paesi interessati. Le società hanno inoltre indicato la Cina quale possibile causa di pregiudizio o di indebolimento degli effetti riparatori, in quanto le importazioni cinesi nell’Unione erano aumentate molto di più rispetto a quelle provenienti dai tre paesi interessati. EURANIMI, così come Trinox dopo la divulgazione delle informazioni, ha sostenuto che non si era verificato alcun indebolimento degli effetti riparatori, poiché l’industria dell’Unione aveva realizzato profitti significativi nel 2021 e nel 2022. (17) Il regolamento antidumping di base stabilisce che, per poter parlare di elusione, deve, tra l’altro, «[essere] provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili». Nella sua domanda il richiedente aveva dimostrato che si è verificato un aumento significativo delle importazioni a prezzi bassi dai tre paesi interessati, che rappresentano una quota non trascurabile del consumo dell’Unione ( 8 ) . Il fatto che un numero perfino maggiore di importazioni provenga dalla Cina, o che l’industria dell’Unione sia stata redditizia negli ultimi anni, non modifica tale conclusione. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni. (18) In terzo luogo, tutte e quattro le parti hanno presentato osservazioni sulla nozione di «operazioni di assemblaggio» di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, sostenendo che tale nozione non era applicabile alle operazioni effettuate nei paesi interessati riguardo alla fabbricazione di prodotti SSCR. Secondo le parti, la trasformazione di bramme o di rotoli di acciai inossidabili laminati a caldo («prodotti SSHR») in prodotti SSCR non è un’operazione di assemblaggio, in quanto non vi sono pezzi assemblati e la conseguente trasformazione è irreversibile. Inoltre la fabbricazione di prodotti SSCR non può essere considerata un’operazione di finitura o di completamento, in quanto si tratta di un aspetto che dovrebbe avere luogo al termine del processo di fabbricazione, come la lucidatura, la laminazione skin-pass o il taglio longitudinale. Le parti hanno sostenuto che le fasi principali della fabbricazione di prodotti SSCR, come l’effettiva laminazione a freddo o la ricottura a freddo e il decapaggio, non possono rientrare in tale definizione. È stato inoltre sostenuto che le operazioni di assemblaggio non coincidono con le operazioni di completamento, poiché queste ultime hanno luogo solo dopo che il prodotto è già stato assemblato. Secondo Posco Assan e Posco VST, la nozione di «operazioni di completamento» riguarda soltanto il calcolo del valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e pertanto esse non possono essere considerate «pratiche, processi o lavorazioni» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d). (19) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La pratica descritta nella domanda di cui alla sezione 5.3.2 è stata confermata come un’operazione di completamento rientrante nella nozione di «operazioni di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. La Commissione ha inoltre tratto la stessa conclusione per situazioni analoghe in inchieste precedenti ( 9 ) . (20) Il regolamento antidumping di base non definisce i termini «operazione di assemblaggio» od «operazione di completamento». Tuttavia una «operazione di completamento» è esplicitamente menzionata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b). Ne consegue che la nozione di «operazione di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, comprende non soltanto operazioni che consistono nell’assemblaggio di pezzi di un articolo composito, ma può includere anche tutti quei casi in cui i fattori produttivi semilavorati sono ulteriormente trasformati in un prodotto finito. (21) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Yongjin ha sostenuto che i prodotti SSHR non possono essere considerati un prodotto semilavorato, ma piuttosto un prodotto finito che non deve necessariamente essere trasformato in prodotti SSCR. A sostegno di tale argomentazione Yongjin ha fatto riferimento alla formulazione delle note giuridiche del capitolo 72 del sistema armonizzato, in cui si esclude che i prodotti SSHR presentati in rotoli possano costituire un materiale semilavorato. La Commissione ha tuttavia considerato la trasformazione dei prodotti SSHR in prodotti SSCR come una delle fasi necessarie per trasformare le bramme nel prodotto finito (prodotti SSCR). A tal fine sia le bramme che i prodotti SSHR sono stati considerati fattori produttivi, siano essi semilavorati o no, per i quali è stato necessario procedere a un’ulteriore trasformazione o a un completamento allo scopo di ottenere il prodotto finito (prodotti SSCR). (22) Inoltre Yongjin ha sistematicamente indicato i prodotti SSHR come «materia prima» in tutte le sue comunicazioni. Tuttavia, secondo il sistema armonizzato, le materie prime sono ancora meno lavorate rispetto ai materiali semilavorati: quale regola generale, le merci sono ordinate in base al loro grado di lavorazione: materie prime, prodotti greggi, semilavorati, prodotti finiti. ( 10 ) La formulazione utilizzata da Yongjin indica quindi chiaramente che, nonostante i prodotti SSHR in rotoli siano classificati ufficialmente come fattori produttivi non semilavorati, la società stessa li considera prodotti non finiti che richiedono un’ulteriore trasformazione. (23) La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (24) La Commissione non ha inoltre condiviso l’argomentazione delle parti secondo cui, mentre la lucidatura, la laminazione skin-pass o il taglio longitudinale possono essere considerati operazioni di finitura, il processo di laminazione a freddo in sé non lo sarebbe. Tutte queste azioni fanno parte dello stesso processo di trasformazione del materiale semilavorato (bramme o prodotti SSHR) in prodotti SSCR. Sarebbe illogico descrivere parte di questo processo come operazioni di completamento e parte come operazioni di assemblaggio. Come spiegato al considerando 48, le società che effettuano operazioni di minore entità, come il taglio e il taglio longitudinale, non sono state considerate quali produttori a pieno titolo. È stato confermato che si tratta di centri di servizi, che non possono beneficiare di un’esenzione dall’estensione delle misure nell’ambito di un’inchiesta antielusione. Ciò è coerente con l’idea che tali operazioni minori non possono essere considerate operazioni di completamento, poiché i prodotti SSCR forniti a tali centri di servizi sono necessariamente già un prodotto finito o completato. (25) L’argomentazione delle parti in merito all’irreversibilità del processo di trasformazione ha dovuto essere respinta. In primo luogo, tale argomentazione non ha alcun fondamento giuridico. In altre parole, non vi è alcun motivo per cui la reversibilità debba essere una condizione preliminare affinché un processo possa essere considerato quale assemblaggio o finitura. In secondo luogo, le parti stesse hanno sostenuto che un’operazione di completamento comprende, ad esempio, il taglio longitudinale, che costituisce anch’esso un’operazione irreversibile. Il taglio longitudinale consiste essenzialmente nel tagliare un rotolo di grandi dimensioni in un rotolo di dimensioni minori, in cui la larghezza è una delle caratteristiche essenziali del prodotto. Saldando nuovamente insieme i pezzi tagliati non si otterrà il rotolo originale, in quanto con il taglio longitudinale si perde materiale e con la saldatura se ne aggiunge. Per invertire completamente e in modo invisibile un’operazione di taglio longitudinale, i pezzi di acciaio tagliati dovrebbero essere nuovamente fusi insieme, il che di per sé causa modifiche del materiale, per non parlare del fatto che devono essere effettuate tutte le fasi precedenti del processo, compresa la laminazione a freddo. (26) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EURANIMI, Yongjin e l’operatore commerciale Gerber Steel GmbH («Gerber») hanno presentato ulteriori argomentazioni contro l’applicazione della nozione di «operazioni di assemblaggio» nella presente inchiesta. Tutte e tre le parti hanno sottolineato il fatto che il processo di laminazione a freddo modifica tutte le proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche essenziali del prodotto. In particolare, le parti hanno fatto riferimento a una precedente inchiesta relativa ad alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile ( 11 ) . Durante tale inchiesta la Commissione aveva constatato che la formatura a freddo eseguita in India trasforma il prodotto in modo sostanziale, alterandone irreversibilmente le caratteristiche essenziali. Il processo cambia sia le dimensioni che le proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche del prodotto ( 12 ) . (27) Tuttavia tale risultanza, che si presume possa differire per il processo, i fattori produttivi e il prodotto finale in tale inchiesta (formatura a freddo di tubi e condotte) rispetto alla laminazione a freddo dei prodotti SSCR, non ha costituito il motivo della chiusura di detta inchiesta. Nel regolamento di chiusura ( 13 ) la Commissione ha chiaramente affermato che «[n]ella sua valutazione la Commissione ha osservato che la conclusione secondo cui non vi sarebbe stata un’elusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base poggiava in questo caso sull’esistenza di una sufficiente motivazione e giustificazione economica per le attività di lavorazione svolte in India.». Al punto 8 della comunicazione inviata dopo la divulgazione delle informazioni, EURANIMI ha confermato che la Commissione ha chiuso tale inchiesta senza giungere alla conclusione che la formatura a freddo costituisse un’operazione di assemblaggio o di completamento. (28) La Commissione ha inoltre espresso disaccordo sul fatto che le proprietà essenziali del prodotto siano modificate durante il processo di laminazione a freddo. Mentre alcune proprietà possono subire modifiche, altre (di pari o maggiore importanza) sono già determinate nella fase in cui si immettono i fattori produttivi. Ciò è stato confermato da EUROFER nella comunicazione inviata dopo la divulgazione delle informazioni, in cui dichiarava che le caratteristiche essenziali dei prodotti di acciaio inossidabile sono determinate nella prima fase di produzione, durante la quale la bramma è fusa e colata, in base alla selezione e alla quantità di materie prime quali nichel e cromo. I fattori produttivi grezzi e la loro composizione chimica determinano le caratteristiche essenziali del prodotto finale in acciaio inossidabile, come la sua resistenza all’ossidazione. In particolare, la composizione chimica del prodotto non cambia durante un’ulteriore lavorazione come la laminazione a freddo. (29) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni relative alle modifiche delle proprietà del prodotto. (30) Secondo EURANIMI, interpretare il termine «operazione di assemblaggio» in modo eccessivamente ampio impedirebbe alle altre disposizioni del regolamento antidumping di base di produrre l’effetto desiderato. In un caso come quello della presente inchiesta, la Commissione dovrebbe invece avviare una nuova inchiesta antidumping/antisovvenzioni. Tuttavia è ben documentato che la Corte di giustizia ha preferito un’interpretazione estensiva dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base, tenendo conto del contesto e della necessità di preservarne l’efficacia ( 14 ) . Le inchieste condotte a norma dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base mirano a garantire l’efficacia dei dazi antidumping e a impedirne l’elusione. L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base intende pertanto contemplare le pratiche, i processi e le lavorazioni che utilizzano prevalentemente pezzi provenienti dal paese che è soggetto alle misure e li assemblano o ne finiscono la lavorazione aggiungendo a tali pezzi un valore limitato. Dato che il punto di partenza e l’obiettivo delle inchieste antielusione sono fondamentalmente diversi da quelli delle nuove inchieste antidumping/antisovvenzioni, queste non possono essere utilizzate in sostituzione delle altre. (31) In quarto luogo, EURANIMI ha presentato diverse argomentazioni in merito alla motivazione o alla giustificazione economica della modificazione della configurazione degli scambi asserita nella domanda. La parte ha sostenuto che l’aumento delle importazioni di prodotti SSCR dai paesi interessati era stato influenzato dalla pandemia di COVID-19, che l’aumento dell’utilizzo di fattori produttivi indonesiani era già iniziato prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale e che la tabella contenuta nella domanda relativa al consumo e alle quote di mercato dell’Unione non era corretta, a causa dell’inclusione delle «importazioni indirette» e dell’influenza di eventi recenti che avevano causato una limitata disponibilità di prodotti SSCR da parte dei fornitori dell’Unione. (32) Dalle tabelle pertinenti presenti nella domanda si rilevava tuttavia un aumento delle importazioni dai paesi interessati nel 2022 rispetto al 2019. Sebbene nel 2020 e nel 2021 si sia avvertito l’impatto della pandemia di COVID-19 sui flussi commerciali, nel 2022 si è comunque registrato un aumento significativo rispetto all’ultimo anno «normale» prima della pandemia ( 15 ) . Per quanto riguarda l’utilizzo di fattori produttivi indonesiani prima del 2019, EURANIMI non ha fornito dati a sostegno di tale argomentazione. Infine, la tabella relativa al consumo e alla quota di mercato cui la parte ha fatto riferimento includeva effettivamente la nozione di importazioni indirette. Tali importazioni erano tuttavia presentate su una riga separata e dalla tabella risultava chiaramente che i dati in cui non erano considerate evidenziavano tendenze simili a quelle delle importazioni indirette ( 16 ) . Per quanto riguarda la scarsità di prodotti SSCR da parte dei fornitori dell’Unione, non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di tale affermazione. (33) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EURANIMI ha fatto riferimento alle 23 lettere trasmesse dopo l’apertura, in cui gli utenti finali di prodotti SSCR ne attestavano la scarsità. Tuttavia tali lettere risalivano al 2021, anno in cui si è svolta l’inchiesta antidumping iniziale nei confronti dell’Indonesia. Come affermato da EURANIMI nella comunicazione inviata in vista dell’audizione del 12 ottobre 2023, le carenze registrate nel 2021 erano connesse alla «naturale ripresa dalla pandemia». Non sono stati forniti elementi di prova del fatto che le carenze segnalate all’epoca persistevano da allora e/o nel periodo di riferimento. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni. (34) In quinto luogo, Posco VST e Posco Assan hanno entrambi sostenuto che le misure di salvaguardia in vigore nei confronti delle importazioni di acciaio (compresi i prodotti SSCR) da tutti e tre i paesi interessati ( 17 ) limitavano già le importazioni di prodotti SSCR da tali paesi e fornivano all’industria dell’Unione la protezione necessaria e sufficiente. (35) Le misure di salvaguardia sono tuttavia, per definizione, di natura temporanea e hanno una logica e un obiettivo diversi da quelli delle misure antidumping o dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base, vale a dire garantire l’efficacia dei dazi antidumping e prevenirne l’elusione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (36) Oltre alle argomentazioni di cui sopra, Gerber, un importatore di prodotti SSCR, dopo la divulgazione delle informazioni ha presentato le seguenti osservazioni, riguardanti anche l’apertura del caso. (37) In primo luogo, Gerber ha evidenziato che la Commissione non dovrebbe utilizzare l’aumento senza precedenti dei prezzi del nichel avvenuto nel 2022 quale base per eventuali calcoli nell’ambito della presente inchiesta. La Commissione non ha tuttavia utilizzato tali prezzi nei calcoli effettuati. (38) In secondo luogo, l’importatore ha sottolineato il fatto che le importazioni di acciaio nell’Unione sono rimaste stabili negli ultimi dieci anni. È tuttavia irrilevante che le importazioni di acciaio nell’Unione siano rimaste stabili nel corso degli anni. Ciò che conta nel caso di specie è l’eventuale modificazione della configurazione degli scambi tra l’Unione, l’Indonesia e i tre paesi interessati. Tale modificazione della configurazione degli scambi si è effettivamente verificata, come indicato nella domanda e confermato durante l’inchiesta. (39) In terzo luogo, Gerber ha sostenuto che quanto rilevato sia nella domanda sia nell’inchiesta, ovvero che il valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei prodotti SSCR è inferiore al 10 %, è errato e che la Commissione non ha fornito prove di tale risultanza. Va tuttavia osservato che la soglia di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base corrisponde a un valore aggiunto del 25 % e non del 10 %. Nella sua analisi la Commissione ha utilizzato i dati, verificati in loco, forniti dalle singole società che hanno collaborato. Per la maggior parte di queste società il valore aggiunto non è salito oltre il 10 % e per tutte è rimasto ben al di sotto del 25 %. Contrariamente a quanto sostenuto da Gerber, tale risultanza non derivava dall’omissione di fasi di trasformazione o di finitura come la ricottura, o dall’esclusione di taluni tipi di acciaio inossidabile (Gerber ha menzionato l’acciaio delle serie 200 e 400), da «altri trucchi numerici» o addirittura da «frodi». La Commissione ha calcolato il valore aggiunto ai pezzi, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, esprimendo il «valore aggiunto ai pezzi originato» (in questo caso il costo di fabbricazione è diverso dal costo dei materiali) in percentuale del costo di fabbricazione complessivo. Nessuna delle società che hanno collaborato e che hanno fornito i dati ha contestato tale metodo né le risultanze della Commissione in merito al valore aggiunto basato sui dati delle società. (40) In quarto luogo, Gerber ha sostenuto che alcune azioni intraprese dall’industria dell’acciaio inossidabile dell’Unione sono contrarie alla normativa antitrust dell’Unione o costituiscono addirittura un reato. Tuttavia tali asserzioni non rientrano nell’ambito della presente inchiesta. Se ritiene che l’industria dell’Unione si sia comportata in modo scorretto, Gerber dovrebbe rivolgersi alle autorità competenti, ad esempio al servizio della Commissione che si occupa di questioni legate alla concorrenza, all’OLAF (l’Ufficio europeo per la lotta antifrode) o alle autorità nazionali competenti. (41) La Commissione ha pertanto respinto le quattro argomentazioni presentate da Gerber. (42) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto le argomentazioni relative all’apertura dell’inchiesta e ha concluso che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.6. Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento (43) Il periodo dell’inchiesta riguardava il periodo dal 1 o gennaio 2020 al 30 giugno 2023 («periodo dell’inchiesta»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, tra l’altro, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione di misure sul prodotto in esame, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Per il periodo compreso tra il 1 o luglio 2022 e il 30 giugno 2023 («periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e di accertare l’esistenza di pratiche di dumping. 1.7. Inchiesta (44) La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Indonesia, Taiwan, Turchia e Vietnam, i produttori esportatori noti di quei paesi, l’industria dell’Unione e gli importatori noti dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta. (45) Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori di Taiwan, della Turchia e del Vietnam e questionari per i produttori/esportatori dell’Indonesia e per gli importatori dell’Unione. (46) I seguenti produttori esportatori hanno presentato richiesta di esenzione e sono state effettuate visite di verifica presso le loro sedi: Taiwan — Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. — Tang Eng Iron Works Co., Ltd. (gruppo YUSCO) — Tung Mung Development Co., Ltd. — Walsin Lihwa Corporation — Yieh United Steel Corporation (gruppo YUSCO) — Yuan Long Stainless Steel Corp. Turchia — Posco Assan TST Celik Sanayi A.Ş. — Trinox Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vietnam — Lam Khang Joint Stock Company — Posco VST Co., Ltd. — Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited (47) Sono stati inoltre presentati moduli di richiesta di esenzione dai centri di servizi seguenti: — YC Inox Tr Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Turchia) — Yue Seng Industrial Co. (Taiwan) — YC Inox Co Ltd. (Taiwan) (48) Sulla base di un’analisi delle informazioni fornite nelle loro richieste, la Commissione ha tuttavia concluso che le attività di queste tre società durante il periodo dell’inchiesta consistevano nella fornitura di servizi quali il taglio e il taglio longitudinale di prodotti SSCR fabbricati da altre società, il che non comporta alcuna fabbricazione effettiva del prodotto oggetto dell’inchiesta. Per questo motivo, tali società non potevano essere considerate produttori e quindi non potevano beneficiare di un’esenzione dall’estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, che prevede tale possibilità solo per i produttori del prodotto in esame. Presso le sedi di tali società non sono state effettuate visite di verifica. (49) Hanno inoltre risposto al questionario le società seguenti: Importatori e utilizzatori dell’Unione — Replasa Advanced Materials, S. A — Marcegaglia Specialties SpA — Padana Tubi & Profilati Acciaio SpA — Nova Trading SA. Produttori indonesiani — Pt. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy — Pt. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry — Pt. Indonesia Tsingshan Stainless Steel — Pt. Sulawesi Mining Investment (50) La Commissione non ha verificato le risposte al questionario di tali società, ma ha utilizzato le informazioni fornite per effettuare un controllo incrociato dei flussi commerciali e dei nomi dei fornitori indonesiani. (51) Nel corso della verifica delle informazioni e delle statistiche fornite dal richiedente e dalle società che hanno collaborato, la Commissione ha tenuto consultazioni in loco con le autorità taiwanesi e vietnamite, in particolare con la Taiwan International Trade Administration (TITA) e con la Trade Remedies Authority in seno al ministero dell’Industria e del commercio del Vietnam. (52) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e l’elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili. (53) Diverse parti hanno inviato comunicazioni oltre il termine fissato nel regolamento di apertura. La Commissione ha informato queste parti in merito al fatto che, per tale motivo, le loro osservazioni non potevano essere accettate e ha comunicato loro la possibilità di presentare osservazioni dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali nell’ambito della presente inchiesta. (54) Il 12 ottobre 2023 si è tenuta un’audizione con EURANIMI. Dopo la divulgazione delle informazioni si sono tenute audizioni con EUROFER il 14 marzo 2024, con Lam Khang il 18 marzo 2024 e con Yongjin il 20 marzo 2024. 2. RISULTATI DELL’INCHIESTA 2.1. Considerazioni generali (55) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione gli elementi seguenti: 1) se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Indonesia, Taiwan, la Turchia, il Vietnam e l’Unione; 2) se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; 3) se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta, e 4) se vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame. (56) Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda indicavano l’esistenza di operazioni di assemblaggio/completamento a Taiwan, in Turchia e Vietnam, nella presente inchiesta la Commissione ha analizzato specificamente se fossero soddisfatti i criteri fissati all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, in particolare: 1) se le operazioni di assemblaggio/completamento fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure; e 2) se il valore dei pezzi fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato e se il valore aggiunto dei pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25 % dei costi di fabbricazione. 2.2. Modificazione della configurazione degli scambi tra l’Indonesia e l’Unione (57) La tabella 1 evidenzia l’andamento delle importazioni dall’Indonesia verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta. Tabella 1 Importazioni di prodotti SSCR nell’Unione nel periodo dell’inchiesta (in tonnellate) 2020 2021 2022 PR Indonesia 106 483 107 362 51 382 7 634 Indice (base = 2020) 100 101 48 7 Percentuale delle importazioni totali 14  % 12  % 4  % 1  % Totale delle importazioni 766 159 893 672 1 295 790 838 007 Fonte: Eurostat. (58) La tabella 1 evidenzia che il volume delle importazioni di prodotti SSCR dall’Indonesia è diminuito, passando da 106 483 tonnellate nel 2020 a 7 634 tonnellate nel periodo di riferimento. Il volume delle importazioni è aumentato dell’1 % tra il 2020 e il 2021, ma nel 2022 è diminuito drasticamente del 53 % rispetto al 2020. Tale diminuzione ha coinciso con l’istituzione di misure antidumping definitive sui prodotti SSCR dall’Indonesia alla fine del 2021. Dal 2022 al periodo di riferimento il volume delle importazioni di prodotti SSCR dall’Indonesia ha subito un’ulteriore forte diminuzione, registrando nell’intero periodo dell’inchiesta un calo complessivo quasi del 93 %. Al contempo, la percentuale delle importazioni totali è scesa dal 14 % all’1 %. 2.3. Risultati dell’inchiesta a Taiwan 2.3.1. Livello di collaborazione (59) Come indicato al considerando 46, sei produttori esportatori taiwanesi hanno presentato richiesta di esenzione e hanno collaborato per l’intero corso dell’inchiesta. Tali società rappresentavano solo il 50 % delle importazioni totali di prodotti SSCR da Taiwan durante il periodo di riferimento. Le risultanze relative alle esportazioni di prodotti SSCR da Taiwan verso l’Unione e delle materie prime dall’Indonesia a Taiwan si sono pertanto basate sulle statistiche ricavate da Eurostat e dal Global Trade Atlas («GTA») ( 18 ) . 2.3.2. Modificazione della configurazione degli scambi a Taiwan (60) La tabella 2 evidenzia l’andamento delle importazioni da Taiwan verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta. Tabella 2 Importazioni di prodotti SSCR nell’Unione nel periodo dell’inchiesta (in tonnellate) 2020 2021 2022 PR Taiwan 125 072 218 784 251 304 186 872 Indice (base = 2020) 100 175 201 149 Percentuale delle importazioni totali 16  % 24  % 19  % 22  % Totale delle importazioni 766 159 893 672 1 295 790 838 007 Fonte: Eurostat. (61) La tabella 2 evidenzia che il volume delle importazioni di prodotti SSCR da Taiwan nell’Unione è aumentato, passando da 125 072 tonnellate nel 2020 a 186 872 tonnellate nel periodo di riferimento. L’aumento più significativo del volume delle importazioni si è verificato dal 2020 al 2021, quando è cresciuto del 75 %, passando da 125 072 a 218 784 tonnellate. Tale aumento ha coinciso con l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale, nel settembre 2020, e con l’istituzione delle misure definitive nel novembre 2021. Dal 2021 al 2022 il volume delle importazioni da Taiwan ha continuato ad aumentare fino a raggiungere 251 304 tonnellate, per poi scendere a un livello di 186 872 tonnellate durante il periodo di riferimento. Complessivamente, il volume delle importazioni da Taiwan è aumentato del 49 % durante il periodo dell’inchiesta. (62) Inoltre, dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale, ha registrato un forte incremento il volume delle importazioni nell’Unione provenienti da Taiwan, ma non dai produttori esportatori che hanno presentato richieste di esenzione. Più in particolare, prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping, i produttori che hanno collaborato rappresentavano la grande maggioranza (oltre il 90 %) di tutte le esportazioni verso l’Unione, mentre durante il periodo di riferimento rappresentavano solo poco più del 50 %. (63) La tabella 3 evidenzia l’andamento delle esportazioni di materie prime necessarie per la fabbricazione di prodotti SSCR dall’Indonesia a Taiwan durante il periodo dell’inchiesta. Tali materie prime erano costituite da bramme di acciai inossidabili o da rotoli di acciai inossidabili laminati a caldo («prodotti SSHR»). Tabella 3 Esportazioni di materie prime dall’Indonesia verso Taiwan nel periodo dell’inchiesta (in tonnellate) 2020 2021 2022 PR Bramme 93 085 190 908 140 272 141 041 Indice (base = 2020) 100 205 151 152 Prodotti SSHR 529 143 817 705 563 534 631 208 Indice (base = 2020) 100 155 106 119 Totale bramme e prodotti SSHR 622 228 1 008 614 703 805 772 249 Indice (base = 2020) 100 162 113 124 Fonte: Global Trade Atlas. (64) In generale, il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti SSCR sono i prodotti SSHR. La fabbricazione di prodotti SSCR può tuttavia partire anche da bramme di acciai inossidabili, poi sottoposte a laminazione a caldo e trasformate in prodotti SSHR, che sono successivamente trasformati in prodotti SSCR. La tabella 3 evidenzia che le esportazioni di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia verso Taiwan sono aumentate, passando da 93 085 tonnellate nel 2020 a 141 041 tonnellate nel periodo di riferimento. L’aumento più significativo del volume delle esportazioni si è verificato dal 2020 al 2021, quando è cresciuto del 105 %, passando da 93 085 tonnellate nel 2020 a 190 908 tonnellate nel 2021. Dal 2021 il volume delle esportazioni di bramme dall’Indonesia è sceso a 140 272 tonnellate nel 2022, per poi aumentare leggermente fino a raggiungere un livello di 141 041 tonnellate durante il periodo di riferimento. Complessivamente, il volume delle esportazioni di bramme dall’Indonesia verso Taiwan è aumentato del 52 % durante il periodo dell’inchiesta. (65) Durante il periodo dell’inchiesta le esportazioni dall’Indonesia rappresentavano il 95-99,8 % del volume totale delle importazioni di bramme di acciai inossidabili a Taiwan. Durante il periodo di riferimento le esportazioni dall’Indonesia di bramme di acciai inossidabili rappresentavano il 99,8 %. (66) Nel contempo, le esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia verso Taiwan sono aumentate, passando da 529 143 tonnellate nel 2020 a 631 208 tonnellate nel periodo di riferimento. L’aumento più significativo del volume delle esportazioni si è registrato dal 2020 al 2021, quando è cresciuto del 55 %, passando da 529 143 tonnellate a 817 705 tonnellate. Dal 2021 al 2022 il volume delle esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia è sceso a 563 534 tonnellate, per poi risalire a un livello di 631 208 durante il periodo di riferimento. Complessivamente, il volume delle esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia verso Taiwan è aumentato del 19 % durante il periodo dell’inchiesta. (67) Va osservato che vi sono notevoli quantitativi di prodotti SSHR esportati dall’Indonesia verso Taiwan che non sono stati contabilizzati o acquistati dai produttori esportatori taiwanesi che hanno presentato richieste di esenzione, come illustrato al considerando 62. Prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale, le importazioni di prodotti SSHR effettuate dai produttori che hanno collaborato rappresentavano circa il 97 % di tutte le importazioni, mentre durante il periodo di riferimento rappresentavano solo l’84 %. Pertanto oltre 100 000 tonnellate di prodotti SSHR importati dall’Indonesia sono state acquistate da società che non hanno presentato una richiesta di esenzione. (68) Le esportazioni combinate di bramme di acciai inossidabili e di prodotti SSHR dall’Indonesia a Taiwan sono diminuite, passando da 622 228 tonnellate nel 2020 a 772 249 tonnellate nel periodo di riferimento. L’aumento più significativo del volume delle esportazioni si è verificato dal 2020 al 2021, quando è cresciuto del 62 %, passando da 622 228 tonnellate a 1 008 614 tonnellate. Dal 2021 il volume delle esportazioni combinate di bramme di acciai inossidabili e prodotti SSHR dall’Indonesia è diminuito fino a raggiungere le 703 805 tonnellate nel 2022, per poi salire a un livello di 772 249 durante il periodo di riferimento. Complessivamente, il volume delle esportazioni combinate di bramme di acciai inossidabili e di prodotti SSHR dall’Indonesia a Taiwan è aumentato del 24 % durante il periodo dell’inchiesta. (69) L’aumento dei volumi delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili e di prodotti SSHR dall’Indonesia a Taiwan è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi a Taiwan che si potrebbe, almeno in parte, spiegare con l’aumento della fabbricazione e delle esportazioni verso l’Unione di prodotti SSCR da Taiwan durante il periodo di riferimento. Tale tendenza è stata corroborata anche dalle informazioni fornite dalle società che hanno collaborato. 2.3.2.1. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi a Taiwan (70) L’inchiesta ha stabilito che volumi significativi di acciaio inossidabile, sotto forma di bramme o di prodotti SSHR, esportati dall’Indonesia, erano ulteriormente trasformati in prodotti SSCR a Taiwan per essere successivamente esportati nell’Unione. L’incremento delle esportazioni di prodotti SSCR da Taiwan verso l’Unione, di cui alla tabella 2, insieme al considerevole aumento delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili e di prodotti SSHR dall’Indonesia a Taiwan nel periodo dell’inchiesta, come evidenziato nella tabella 3, hanno costituito una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Indonesia, Taiwan e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. 2.3.3. Pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio (71) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base prevede che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono, tra l’altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e le operazioni di assemblaggio di pezzi/completamento in un paese terzo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. (72) Le bramme di acciai inossidabili e i prodotti SSHR in rotoli sono stati considerati prodotti semilavorati, che erano ulteriormente trasformati in prodotti finiti, quali i prodotti SSCR. Questa ulteriore trasformazione delle bramme di acciai inossidabili e dei prodotti SSHR in prodotti SSCR rientra nella nozione di assemblaggio di parti/operazione di completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. (73) I dazi antidumping iniziali sono stati istituiti il 19 novembre 2021. Come descritto nella sezione 2.3.2, Taiwan ha incrementato in misura sostanziale le vendite all’esportazione verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta, e una parte sostanziale dei principali fattori produttivi, ossia le bramme di acciai inossidabili e i prodotti SSHR, era importata dall’Indonesia. (74) Inoltre, come spiegato ai considerando 62 e 67, grandi quantità di fattori produttivi originari dell’Indonesia non potevano essere attribuite ad acquisti effettuati dai produttori che hanno collaborato mentre, allo stesso tempo, erano aumentate in modo significativo le esportazioni verso l’Unione di prodotti SSCR (assemblati/completati) non esportati dai produttori che hanno collaborato. (75) L’inchiesta ha dimostrato che le bramme di acciai inossidabili e i prodotti SSHR in rotoli erano importati a Taiwan dall’Indonesia, ulteriormente trasformati a Taiwan in prodotti SSCR ed esportati nell’Unione, determinando una modificazione della configurazione degli scambi. L’inchiesta non ha inoltre rivelato alcuna giustificazione economica della modificazione della configurazione degli scambi descritta nella sezione 2.3.2 oltre all’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale e alla successiva istituzione delle misure iniziali. (76) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base prevede la presenza di un nesso tra le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione e la modificazione della configurazione degli scambi, giacché quest’ultima deve «derivare» dai primi. Ne consegue che l’elusione constatata a Taiwan consisteva in un’operazione di assemblaggio/completamento che ha determinato la modificazione della configurazione degli scambi e per la quale non vi era alcuna giustificazione economica. Pertanto a Taiwan tale prescrizione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base era soddisfatta per quanto riguardava il paese nel suo complesso. 2.3.4. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio (77) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. (78) Per quanto riguarda i quantitativi, la quota di mercato delle importazioni da Taiwan rappresentava circa il 4,7 % del consumo dell’Unione durante il periodo di riferimento, stimato a 400 000 tonnellate ( 19 ) . Il volume delle importazioni è stato quindi considerato significativo. (79) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta antidumping iniziale, adeguato per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSCR sulla base dell’indice dei prezzi alla produzione dell’Unione europea ( 20 ) , con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione determinati sulla base delle statistiche di Eurostat, opportunamente adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione. Dal confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni da Taiwan erano inferiori di oltre il 19 % a quelli dell’Unione. (80) La Commissione ha quindi concluso che l’effetto riparatore delle misure in vigore risultava indebolito in termini sia di quantitativi che di prezzi. 2.3.5. Elementi di prova dell’esistenza del dumping (81) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. (82) A tal fine la Commissione ha confrontato i prezzi medi all’esportazione da Taiwan verso l’Unione, basati sulle statistiche di Eurostat e adeguati ai prezzi franco fabbrica secondo i dati comunicati dalle società che hanno collaborato, con i valori normali determinati durante l’inchiesta antidumping iniziale, adeguati per tenere conto dell’aumento, rispetto all’inchiesta antidumping iniziale, dei prezzi dei prodotti SSCR provenienti dall’Indonesia. La Commissione, seguendo il metodo stabilito nella domanda, ha preso come riferimento l’aumento dei prezzi delle importazioni mondiali di prodotti SSCR dall’Indonesia, secondo i dati del GTA. Ai fini di tale analisi sono state escluse le esportazioni dall’Indonesia verso l’Unione e la Cina, poiché per queste due destinazioni erano state individuate distorsioni dovute alle pratiche di dumping e di sovvenzione stabilite nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni iniziali ( 21 ) . (83) Dal confronto tra il prezzo all’esportazione così stabilito e i valori normali precedentemente accertati nell’inchiesta antidumping iniziale per il prodotto simile e adeguati come spiegato al considerando 82 sono emersi elementi di prova dell’esistenza del dumping durante il periodo di riferimento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. 2.4. Risultati dell’inchiesta in Turchia 2.4.1. Livello di collaborazione (84) Come indicato al considerando 46, due produttori esportatori turchi hanno presentato richiesta di esenzione e hanno collaborato per l’intero corso dell’inchiesta. Queste due società rappresentavano solo il 52 % del totale delle importazioni di prodotti SSCR dalla Turchia durante il periodo di riferimento. Le risultanze relative alle esportazioni di prodotti SSCR dalla Turchia verso l’Unione e delle materie prime dall’Indonesia verso la Turchia si sono pertanto basate sulle statistiche ricavate da Eurostat e dal GTA. 2.4.2. Modificazione della configurazione degli scambi in Turchia (85) La tabella 4 evidenzia l’andamento delle importazioni dalla Turchia nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Tabella 4 Importazioni di prodotti SSCR nell’Unione nel periodo dell’inchiesta (in tonnellate) 2020 2021 2022 PR Turchia 73 835 105 619 125 072 105 116 Indice (base = 2020) 100 143 169 142 Percentuale delle importazioni totali 10  % 12 % 10 % 13 % Totale delle importazioni 766 159 893 672 1 295 790 838 007 Fonte: Eurostat. (86) La tabella 4 evidenzia che il volume delle importazioni di prodotti SSCR dalla Turchia nell’Unione è aumentato, passando da 73 835 tonnellate nel 2020 a 105 116 tonnellate nel periodo di riferimento. L’aumento più significativo del volume delle importazioni si è verificato dal 2020 al 2021, quando è passato da 73 835 tonnellate a 105 619 tonnellate. Tale aumento ha coinciso con l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale, nel settembre 2020, e con l’istituzione delle misure definitive nel novembre 2021. Nel 2022 il volume delle importazioni dalla Turchia è ulteriormente aumentato, raggiungendo le 125 072 tonnellate, per poi scendere nuovamente a un livello di 105 116 tonnellate durante il periodo di riferimento. Complessivamente, il volume delle importazioni dalla Turchia è aumentato del 42 % durante il periodo dell’inchiesta. (87) La tabella 5 evidenzia l’andamento delle esportazioni di materie prime necessarie per la fabbricazione di prodotti SSCR dall’Indonesia verso la Turchia durante il periodo dell’inchiesta. Tabella 5 Esportazioni di materie prime dall’Indonesia verso la Turchia nel periodo dell’inchiesta (in tonnellate) 2020 2021 2022 PR Bramme 24 241 50 378 20 328 81 Indice (base = 2020) 100 208 84 0 Prodotti SSHR 23 560 84 443 84 126 77 544 Indice (base = 2020) 100 358 357 329 Fonte: Global Trade Atlas. (88) In generale, il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti SSCR sono i prodotti SSHR. La fabbricazione di prodotti SSCR può tuttavia partire anche da bramme di acciai inossidabili, poi sottoposte a laminazione a caldo e trasformate in prodotti SSHR, che sono successivamente trasformati in prodotti SSCR. La tabella 5 evidenzia che le esportazioni di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia verso la Turchia sono diminuite tra il 2020 e il periodo di riferimento, passando da 24 241 tonnellate a un quantitativo trascurabile. Tale diminuzione è dovuta in gran parte all’estensione, nel 2022, delle misure sui prodotti SSHR originari dell’Indonesia alla Turchia, relativamente alle importazioni di prodotti SSHR spediti dalla Turchia, a seguito di un’inchiesta antielusione ( 22 ) . (89) Gli elementi di prova a disposizione della Commissione non hanno tuttavia evidenziato la presenza in Turchia di impianti di fabbricazione di prodotti SSCR in cui il processo di produzione sia avviato a partire dalle bramme, né l’esistenza di produttori turchi di prodotti SSCR che acquistano prodotti SSHR da produttori turchi di prodotti SSHR per poi trasformarli ulteriormente in prodotti SSCR. L’evoluzione dei volumi delle esportazioni di bramme verso la Turchia non è pertanto ritenuta pertinente ai fini della presente inchiesta. (90) La tabella 5 evidenzia che il volume delle esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia verso la Turchia è aumentato, passando da 23 560 tonnellate nel 2020 a 77 544 tonnellate nel periodo di riferimento. L’aumento più significativo del volume delle esportazioni si è verificato dal 2020 al 2021, quando è più che triplicato, raggiungendo le 84 443 tonnellate. Dal 2021 il volume delle esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia è leggermente diminuito, attestandosi a 77 544 tonnellate nel periodo di riferimento. Complessivamente, il volume delle esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia verso la Turchia è più che triplicato durante tutto il periodo dell’inchiesta. (91) L’aumento dei volumi delle esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia verso la Turchia è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi in Turchia, che si potrebbe, almeno in parte, spiegare con l’aumento della fabbricazione e delle esportazioni di prodotti SSCR dalla Turchia verso l’Unione durante il periodo di riferimento. 2.4.2.1. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi in Turchia (92) L’inchiesta ha stabilito che volumi significativi di prodotti SSHR esportati dall’Indonesia erano ulteriormente trasformati in prodotti SSCR in Turchia per essere successivamente esportati verso l’Unione. L’incremento delle esportazioni di prodotti SSCR dalla Turchia verso l’Unione di cui alla tabella 4, unitamente al considerevole aumento delle esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia verso la Turchia nel periodo dell’inchiesta, evidenziato nella tabella 5, hanno costituito una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Indonesia, la Turchia e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. 2.4.3. Pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio (93) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base prevede che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e le operazioni di assemblaggio di pezzi/completamento in un paese terzo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. (94) I prodotti SSHR in rotoli sono stati considerati prodotti semilavorati, che erano ulteriormente trasformati in prodotti finiti, quali i prodotti SSCR. Tale ulteriore trasformazione dei prodotti SSHR in prodotti SSCR rientra nella nozione di assemblaggio di parti/operazione di completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. (95) I dazi antidumping iniziali sono stati istituiti il 19 novembre 2021. Come descritto nella sezione 2.4.2, la Turchia ha incrementato in misura sostanziale le vendite all’esportazione verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta e una parte sostanziale dei principali fattori produttivi, ossia i prodotti SSHR, era importata dall’Indonesia. (96) L’inchiesta ha dimostrato che i prodotti SSHR erano importati dall’Indonesia verso la Turchia, ulteriormente trasformati in Turchia in prodotti SSCR ed esportati nell’Unione, determinando una modificazione della configurazione degli scambi. L’inchiesta non ha inoltre rivelato alcuna giustificazione economica della modificazione della configurazione degli scambi descritta nella sezione 2.4.2 oltre all’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale e alla successiva istituzione delle misure iniziali. (97) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base prevede la presenza di un nesso tra le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione e la modificazione della configurazione degli scambi, giacché quest’ultima deve «derivare» dai primi. Ne consegue che l’eventuale elusione constatata in Turchia consisteva in un’operazione di assemblaggio/completamento che ha determinato la modificazione della configurazione degli scambi e per la quale non vi era alcuna giustificazione economica. Pertanto in Turchia tale prescrizione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base era soddisfatta per quanto riguardava il paese nel suo complesso. 2.4.4. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio (98) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. (99) Per quanto riguarda i quantitativi, la quota di mercato delle importazioni dalla Turchia rappresentava circa il 2,6 % del consumo dell’Unione durante il periodo di riferimento, stimato a 400 000 tonnellate ( 23 ) . Il volume delle importazioni è stato quindi considerato significativo. (100) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta antidumping iniziale, adeguato per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSCR sulla base dell’indice dei prezzi alla produzione dell’Unione europea ( 24 ) , con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione determinati sulla base delle statistiche di Eurostat, opportunamente adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione. Dal confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni dalla Turchia erano inferiori dell’1,3 % a quelli dell’Unione. (101) La Commissione ha quindi concluso che l’effetto riparatore delle misure in vigore risultava indebolito in termini di quantitativi e di prezzi. 2.4.5. Elementi di prova dell’esistenza del dumping (102) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. (103) A tal fine la Commissione ha confrontato i prezzi all’esportazione dalla Turchia verso l’Unione, sulla base dei prezzi franco fabbrica delle due società che hanno collaborato a livello di tipo di prodotto, con i valori normali determinati durante l’inchiesta antidumping iniziale, adeguati per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSCR in Indonesia. La Commissione, seguendo il metodo stabilito nella domanda, ha preso come riferimento l’aumento dei prezzi delle importazioni mondiali di prodotti SSCR dall’Indonesia, secondo i dati del GTA. Ai fini di tale analisi sono state escluse le esportazioni dall’Indonesia verso l’Unione e la Cina, poiché per queste due destinazioni erano state individuate distorsioni dovute alle pratiche di dumping e di sovvenzione stabilite nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni iniziali ( 25 ) . (104) Dal confronto tra il prezzo all’esportazione così stabilito e i valori normali precedentemente accertati nell’inchiesta antidumping iniziale per il prodotto simile e adeguati come spiegato al considerando 103 non sono emersi elementi di prova dell’esistenza del dumping durante il periodo di riferimento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. 2.5. Risultati dell’inchiesta in Vietnam 2.5.1. Livello di collaborazione (105) Come indicato al considerando 46, tre produttori esportatori vietnamiti hanno presentato richiesta di esenzione e hanno collaborato per l’intero corso dell’inchiesta. Queste tre società rappresentavano l’82 % delle importazioni totali di prodotti SSCR dal Vietnam durante il periodo di riferimento. Le risultanze relative alle esportazioni di prodotti SSCR dal Vietnam verso l’Unione e delle materie prime dall’Indonesia verso il Vietnam si sono pertanto basate sulle statistiche ricavate da Eurostat e dal GTA. 2.5.2. Modificazione della configurazione degli scambi in Vietnam (106) La tabella 6 evidenzia l’andamento delle importazioni dal Vietnam verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta. Tabella 6 Importazioni di prodotti SSCR nell’Unione nel periodo dell’inchiesta (in tonnellate) 2020 2021 2022 PR Vietnam 35 345 51 566 87 606 96 668 Indice (base = 2020) 100 146 248 274 Percentuale delle importazioni totali 4,6  % 5,8  % 6,8  % 11,5  % Totale delle importazioni 766 159 893 672 1 295 790 838 007 Fonte: Eurostat. (107) La tabella 6 evidenzia che il volume delle importazioni di prodotti SSCR dal Vietnam nell’Unione è aumentato, passando da 35 345 tonnellate nel 2020 a 96 668 tonnellate nel periodo di riferimento. L’aumento più significativo del volume delle importazioni si è verificato dal 2021 al 2022, quando è passato da 51 566 tonnellate a 87 606 tonnellate. Tale aumento ha coinciso con l’istituzione di misure definitive il 19 novembre 2021. Nel 2022 il volume delle importazioni dal Vietnam ha continuato a crescere, attestandosi a 96 668 tonnellate nel periodo di riferimento. Complessivamente, il volume delle importazioni dal Vietnam è aumentato del 174 % durante il periodo dell’inchiesta. (108) La tabella 7 evidenzia l’andamento delle esportazioni di materie prime necessarie per la fabbricazione di prodotti SSCR dall’Indonesia verso il Vietnam durante il periodo dell’inchiesta. Tabella 7 Esportazioni di materie prime ( 26 ) dall’Indonesia verso il Vietnam nel periodo dell’inchiesta (in tonnellate) 2020 2021 2022 PR Prodotti SSHR 184 018 245 603 361 082 397 923 Indice (base = 2020) 100 133 196 216 Fonte: Global Trade Atlas. (109) La tabella 7 evidenzia che le esportazioni di rotoli di acciai inossidabili laminati a caldo dall’Indonesia verso il Vietnam sono notevolmente aumentate tra il 2020 e il periodo di riferimento, passando da 184 018 tonnellate a 397 923 tonnellate. L’aumento più significativo del volume delle esportazioni si è verificato dal 2021 al 2022, quando è passato da 245 603 tonnellate nel 2021 a 361 082 tonnellate nel 2022. Tale aumento ha coinciso con l’istituzione di misure definitive il 19 novembre 2021. Complessivamente, il volume delle esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia verso il Vietnam è più che raddoppiato durante tutto il periodo dell’inchiesta. (110) Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi in Vietnam (111) L’inchiesta ha stabilito che volumi significativi di prodotti SSHR, esportati dall’Indonesia, erano ulteriormente trasformati in prodotti SSCR in Vietnam per essere successivamente esportati verso l’Unione. L’incremento delle esportazioni di prodotti SSCR dal Vietnam verso l’Unione di cui alla tabella 6, unitamente al considerevole aumento delle esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia verso il Vietnam nel periodo dell’inchiesta, evidenziato nella tabella 7, hanno costituito una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Indonesia, il Vietnam e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. 2.5.3. Pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio (112) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base prevede che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e le operazioni di assemblaggio di pezzi/completamento in un paese terzo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. (113) I prodotti SSHR in rotoli sono stati considerati prodotti semilavorati, che erano ulteriormente trasformati in prodotti finiti, quali i prodotti SSCR. Tale ulteriore trasformazione dei prodotti SSHR in prodotti SSCR rientra nella nozione di «operazione di completamento» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. (114) Le misure antidumping iniziali sono state istituite il 19 novembre 2021. Come descritto nella sezione 2.5.2, il Vietnam ha incrementato in misura sostanziale le vendite all’esportazione verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta, e una parte sostanziale dei principali fattori produttivi, ossia i prodotti SSHR, era importata dall’Indonesia. (115) L’inchiesta ha dimostrato che i prodotti SSHR in rotoli erano importati in Vietnam dall’Indonesia, ulteriormente trasformati in Vietnam in prodotti SSCR ed esportati nell’Unione, determinando una modificazione della configurazione degli scambi. L’inchiesta non ha inoltre rivelato alcuna giustificazione economica della modificazione della configurazione degli scambi descritta nella sezione 2.5.2 oltre all’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale e alla successiva istituzione delle misure iniziali. (116) Dopo la divulgazione delle informazioni, la Trade Remedies Authority , facente capo al ministero dell’Industria e del commercio del Vietnam, ha sostenuto che la modificazione della configurazione degli scambi era dovuta alla natura dell’operazione e alla domanda di mercato e che non era dunque finalizzata all’elusione. Tuttavia la Trade Remedies Authority in seno al ministero dell’Industria e del commercio del Vietnam non ha fornito un’analisi circostanziata del modo in cui la natura dell’operazione e la domanda di mercato potessero giustificare il fatto che le esportazioni dal Vietnam verso l’Unione sono quasi triplicate tra il 2020 e il periodo di riferimento. Non è stata inoltre effettuata alcuna analisi per accertare l’origine delle forniture di prodotti SSHR, se vi fosse o meno una preferenza per le forniture dall’Indonesia e, in caso affermativo, se vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione delle misure antidumping. (117) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base prevede la presenza di un nesso tra le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione e la modificazione della configurazione degli scambi, giacché quest’ultima deve «derivare» dai primi. Ne consegue che l’elusione constatata in Vietnam, come confermato nella sezione 5.2, consisteva in un’operazione di assemblaggio/completamento che ha determinato la modificazione della configurazione degli scambi e per la quale non vi era alcuna giustificazione economica. Pertanto nel Vietnam tale prescrizione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base era soddisfatta per quanto riguardava il paese nel suo compresso. 2.5.4. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio (118) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. (119) Per quanto riguarda i quantitativi, la quota di mercato delle importazioni dal Vietnam rappresentava circa il 2,4 % del consumo dell’Unione durante il periodo di riferimento, stimato a 400 000 tonnellate ( 27 ) . Il volume delle importazioni è stato quindi considerato significativo. (120) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta antidumping iniziale, adeguato per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSCR sulla base dell’indice dei prezzi alla produzione dell’Unione europea ( 28 ) , con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione determinati sulla base delle statistiche di Eurostat, opportunamente adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione. Da tale confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni dal Vietnam non erano inferiori rispetto ai prezzi dell’Unione. In seguito alla divulgazione delle informazioni, EURANIMI ha sottolineato che una società vietnamita, Yongjin, aveva effettuato vendite sottocosto (cfr. il considerando 168). Infatti, sebbene in media non sia stato riscontrato alcun underselling a livello nazionale, vi sono elementi di prova dell’esistenza di vendite sottocosto da parte di almeno uno dei produttori esportatori, che peraltro ha eluso le misure antidumping iniziali. (121) La Commissione ha quindi concluso che l’effetto riparatore delle misure in vigore risultava indebolito in termini di quantitativi. 2.5.5. Elementi di prova dell’esistenza del dumping (122) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. (123) A tal fine la Commissione ha confrontato i prezzi all’esportazione dal Vietnam verso l’Unione, sulla base dei prezzi franco fabbrica delle tre società che hanno collaborato a livello di tipo di prodotto, con i valori normali determinati durante l’inchiesta antidumping iniziale, adeguati per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSCR in rotoli registrato in Indonesia. La Commissione, seguendo il metodo stabilito nella domanda, ha preso come riferimento l’aumento dei prezzi delle importazioni mondiali di prodotti SSCR dall’Indonesia, secondo i dati del GTA. Ai fini di tale analisi sono state escluse le esportazioni dall’Indonesia verso l’Unione e la Cina, poiché per queste due destinazioni erano state individuate distorsioni dovute alle pratiche di dumping e di sovvenzione stabilite nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni iniziali ( 29 ) . (124) Dal confronto tra il prezzo all’esportazione così stabilito e i valori normali precedentemente accertati nell’inchiesta antidumping iniziale per il prodotto simile e adeguati come spiegato al considerando 123 sono emersi elementi di prova dell’esistenza del dumping durante il periodo di riferimento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. 3. MISURE (125) Sulla base delle risultanze di cui sopra e della loro valutazione in relazione ai tre paesi nel loro complesso, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia è stato eluso mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta spedito da Taiwan e dal Vietnam. (126) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni da Taiwan e dal Vietnam nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. (127) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento antidumping di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 per «tutte le altre società indonesiane», e successivamente modificata all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/433, che corrisponde a un dazio antidumping definitivo del 19,3 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. (128) Per quanto riguarda Taiwan, a seguito di un’inchiesta antidumping ( 30 ) dal 27 agosto 2015 sono in vigore dazi antidumping sulle importazioni di prodotti SSCR, prorogati il 16 settembre 2021 a seguito di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza ( 31 ) . Tali dazi sono stati fissati al 6,8 % per tutte le società taiwanesi ad eccezione di Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. Per evitare la doppia imposizione di dazi antidumping, i dazi del 6,8 % dovuti dalle società che non sono state esentate dall’estensione delle misure nella presente inchiesta dovrebbero essere sospesi per la durata dell’estensione delle misure nella presente inchiesta. (129) A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità delle risultanze della presente inchiesta. (130) Nella comunicazione inviata in seguito alla divulgazione delle informazioni, EUROFER ha invitato la Commissione ad applicare le disposizioni particolari di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. EUROFER ha esortato la Commissione ad avviare di propria iniziativa riesami intermedi delle misure relative ai prodotti SSCR provenienti dall’Indonesia, al fine di sostituire le regole di origine non preferenziale applicabili con misure alternative, sulla base delle informazioni riguardanti il luogo di fusione dell’acciaio inossidabile, con un certificato del produttore. La decisione di avviare tali inchieste dovrebbe tuttavia basarsi su un’analisi approfondita delle informazioni disponibili e rispettare le norme relative ai riesami intermedi stabilite nel regolamento antidumping di base. La richiesta di EUROFER e le eventuali azioni della Commissione basate su tale richiesta non rientrano in quanto tali nell’ambito dell’attuale inchiesta antielusione e non possono essere esaminate nel presente regolamento. 4. CHIUSURA DELL’INCHIESTA (131) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 102 a 104, è opportuno chiudere l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping mediante importazioni di prodotti SSCR nell’Unione spediti dalla Turchia. La registrazione delle importazioni di prodotti SSCR spediti dalla Turchia, introdotta dal regolamento di apertura, dovrebbe essere interrotta. 5. RICHIESTE DI ESENZIONE 5.1. Taiwan (132) Sei produttori esportatori di Taiwan hanno chiesto l’esenzione dall’estensione delle misure. 5.1.1. Inizio o sostanziale aumento delle operazioni (133) Dall’inchiesta è emerso che le società Yieh United Steel Corporation, Tang Eng Iron Works Co., Ltd. (gruppo YUSCO), Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Yuan Long Stainless Steel Corp, Tung Mung Development Co., Ltd. e Walsin Lihwa Corporation acquistavano parte dei loro fattori produttivi (bramme e/o prodotti SSHR) di origine indonesiana trasformandoli in prodotti SSCR, e successivamente esportavano alcuni di tali prodotti SSCR verso l’Unione. L’inchiesta ha tuttavia accertato che tale operazione non è iniziata o sostanzialmente aumentata dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale oppure nel periodo immediatamente precedente, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antidumping di base. In effetti, come sostenuto anche da Gerber nelle osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, dal 2017 alcuni dei produttori taiwanesi di acciaio inossidabile importano dall’Indonesia i fattori produttivi che sono in seguito sottoposti a trasformazione. Ne consegue che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, l’operazione in questione non può essere considerata un’elusione delle misure in vigore. (134) Nelle osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUROFER ha sostenuto che la Commissione dispone di un ampio margine di interpretazione per quanto riguarda la disposizione antielusione. Secondo EUROFER, tale ampio margine deve essere utilizzato dalla Commissione in particolare in riferimento a quanto prescritto all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antidumping di base in merito alla tempistica. Di conseguenza, la Commissione non deve cercare di verificare se vi sia una perfetta coincidenza temporale, ma deve concentrarsi sull’esistenza di un nesso causale giustificabile con le misure eluse, compreso il caso in cui il comportamento adottato lasci presagire l’apertura di inchieste sulla difesa commerciale. EUROFER si riferiva in questo caso alle inchieste antidumping e antisovvenzioni avviate nel 2019 in relazione ai prodotti SSHR originari dell’Indonesia ( 32 ) , a un procedimento relativo ai minerali di nichel avviato contro l’Indonesia presso l’Organizzazione mondiale del commercio nel 2019 ( 33 ) , alle inchieste antidumping e antisovvenzioni iniziali sui prodotti SSCR originari dell’Indonesia rispettivamente del 2020 e del 2021 ( 34 ) e all’inchiesta antielusione nei confronti della Turchia relativa alle misure sui prodotti SSHR originari dell’Indonesia del 2022 ( 35 ) . (135) L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antidumping di base prevede tuttavia la presenza di un chiaro nesso tra l’inizio o il sostanziale aumento dell’operazione di assemblaggio/completamento e l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale. Pertanto, a prescindere da un’interpretazione estensiva o meno, dovrebbe essere stabilito un nesso temporale tra 1) l’operazione di assemblaggio/completamento, ossia l’utilizzo di fattori produttivi indonesiani per la trasformazione di prodotti SSCR e le vendite nell’Unione di tali prodotti e 2) l’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale. L’operazione di assemblaggio/completamento avrebbe dovuto iniziare nel «periodo immediatamente precedente» l’apertura dell’inchiesta, o evidenziare da allora un sostanziale aumento. (136) La Commissione ritiene che, nel caso di specie, il concetto di «periodo immediatamente precedente» non possa implicare la necessità di risalire all’apertura di altre inchieste sulla difesa commerciale nei confronti dell’Indonesia riguardanti altri prodotti (prodotti SSHR o minerali di nichel), avvenute più di un anno prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping iniziale. Come confermato da EUROFER nella sua comunicazione, il primo momento in cui le parti avrebbero potuto sapere dell’eventuale apertura dell’inchiesta antidumping sui prodotti SSCR nei confronti dell’Indonesia coincide con la presentazione della denuncia parte di EUROFER nell’agosto 2020. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (137) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EUROFER ha inoltre sostenuto che le importazioni dell’Unione da Taiwan che non provenivano direttamente dai produttori esentati, dato che detenevano un’ampia quota delle capacità di laminazione a freddo, nella maggior parte dei casi dovevano provenire da questi ultimi indirettamente, ad esempio attraverso i centri di servizi. Si deve pertanto concludere che vi è stata una modificazione della configurazione degli scambi per i singoli produttori esentati. (138) In primo luogo, quanto sostenuto da EUROFER non è stato confermato dalle informazioni raccolte e verificate durante l’inchiesta. Va osservato che i produttori esentati non rappresentavano la totalità delle capacità di laminazione a freddo di Taiwan durante il periodo di riferimento, in quanto le società che non avevano chiesto esenzioni disponevano di notevoli capacità di laminazione a freddo. Inoltre le società che hanno chiesto esenzioni non erano responsabili di tutti gli acquisti di acciaio inossidabile indonesiano effettuati da Taiwan durante il periodo di riferimento. Infatti è stato stabilito che oltre 100 000 tonnellate di prodotti SSHR importati dall’Indonesia a Taiwan durante il periodo di riferimento non sono state acquistate dalle società che hanno chiesto esenzioni. (139) In secondo luogo, anche se i produttori taiwanesi esentati vendessero potenzialmente quantitativi elevati di prodotti SSCR all’Unione attraverso centri di servizi a Taiwan, resta il fatto che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antidumping di base, i produttori in questione non sono risultati coinvolti nella pratica di elusione riscontrata a Taiwan. Come già osservato al considerando 133, le entità interessate non hanno utilizzato fattori produttivi provenienti dall’Indonesia o, se lo hanno fatto, non hanno aumentato in modo sostanziale tale utilizzo «dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping [iniziale] oppure nel periodo immediatamente precedente» ( 36 ) . Pertanto non si poteva ritenere che l’operazione di assemblaggio/completamento in cui le entità interessate risultavano coinvolte comportasse l’elusione delle misure in vigore ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. In altre parole, anche se i prodotti SSCR fabbricati dalle entità esentate sono stati venduti a centri di servizi e ulteriormente trasformati per poi essere esportati nell’Unione, tali prodotti non sono stati il risultato della pratica di elusione constatata a Taiwan. (140) Di conseguenza, viene respinta l’argomentazione di EUROFER secondo cui la modificazione della configurazione degli scambi a livello nazionale è dovuta alle vendite indirette dei produttori esentati. (141) Poiché il primo dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base non era soddisfatto, la Commissione ha concluso che le operazioni di tali società non debbano essere considerate elusive delle misure in vigore. È pertanto opportuno accogliere le richieste di esenzione di Yieh United Steel Corporation - Tang Eng Iron Works Co., Ltd. (gruppo YUSCO), Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Yuan Long Stainless Steel Corp, Tung Mung Development Co., Ltd. e Walsin Lihwa Corporation. 5.2. Vietnam (142) Tre produttori esportatori del Vietnam hanno chiesto l’esenzione dall’estensione delle misure. 5.2.1. Lam Khang Joint Stock Company 5.2.1.1. Inizio o sostanziale aumento delle operazioni (143) Lam Khang ha avviato la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’agosto 2021, quando è iniziata la locazione dello stabilimento di Hoa Binh International Stainless Steel Joint Stock Company. La Commissione ha pertanto concluso che l’attività di Lam Khang è iniziata dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping del 30 settembre 2020. 5.2.1.2. Valore dei pezzi e valore aggiunto (144) Per quanto riguarda Lam Khang, nel periodo di riferimento oltre il 60 % di tutti i pezzi utilizzati dalla società proveniva dall’Indonesia. Il valore aggiunto ai pezzi era inferiore al 10 % del costo di fabbricazione. 5.2.1.3. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio (145) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. (146) I quantitativi di prodotti SSCR esportati verso l’Unione da Lam Khang sono aumentati notevolmente in termini di volumi assoluti durante il periodo dell’inchiesta e rappresentavano il [3-7] % delle importazioni nell’Unione originarie del Vietnam e lo [0-0,2] % del consumo dell’Unione durante il periodo di riferimento. (147) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta antidumping iniziale, adeguato per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSCR sulla base dell’indice dei prezzi alla produzione dell’Unione europea ( 37 ) , con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da Lam Khang, opportunamente adeguati per includere i costi successivi all’importazione. Da tale confronto dei prezzi è emerso che Lam Khang non ha praticato prezzi inferiori a quelli dell’Unione nel periodo di riferimento. (148) La Commissione ha pertanto concluso che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi, dalle importazioni dal Vietnam nell’Unione effettuate da Lam Khang. 5.2.1.4. Elementi di prova dell’esistenza del dumping (149) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali determinati durante l’inchiesta antidumping iniziale, adeguati per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSCR in rotoli registrato in Indonesia (come illustrato al considerando 123). (150) Dal confronto tra valori normali e prezzi all’esportazione non sono emersi elementi di prova dell’esistenza di dumping da parte di Lam Khang durante il periodo di riferimento. 5.2.1.5. Conclusioni sulla richiesta di esenzione (151) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la richiesta di esenzione di Lam Khang dovrebbe essere accolta. 5.2.2. Posco VST Co., Ltd. (152) L’inchiesta ha stabilito che meno del 60 % di tutti i pezzi utilizzati da Posco VST durante il periodo di riferimento proveniva dall’Indonesia. Inoltre, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali determinati durante l’inchiesta antidumping iniziale, adeguati per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSCR in rotoli registrato in Indonesia (come illustrato al considerando 123). Dal confronto tra valori normali e prezzi all’esportazione non sono emersi elementi di prova dell’esistenza di dumping da parte di Posco VST durante il periodo di riferimento. (153) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EUROFER ha concluso, sulla base del considerando 152, che la Commissione ha valutato i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, in particolare la regola del 60 % ivi stabilita, a livello del produttore piuttosto che del prodotto. EUROFER ha ritenuto che l’adozione di tale approccio fosse incompatibile con lo scopo e l’obiettivo dichiarati della disposizione antielusione. Sebbene la Commissione lo abbia utilizzato in casi precedenti, EUROFER ha sostenuto che tale approccio non è pertinente né appropriato nel caso di specie, che conduce a risultati assurdi e senza senso e che sarebbe contrario allo scopo stesso della disposizione antielusione, impedendo di rilevare i maggiori volumi oggetto di elusione. Secondo EUROFER, la Commissione dovrebbe basare la propria interpretazione della verifica riguardante le operazioni di assemblaggio/completamento sul rispetto delle prescrizioni del regolamento antidumping di base e della giurisprudenza, e non sulla prassi precedente. (154) La Commissione ha ricordato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che il legislatore ha inteso lasciare un ampio margine discrezionale alle istituzioni dell’Unione in merito alla definizione di «elusione» e che le inchieste condotte conformemente all’articolo 13 del regolamento antidumping di base mirano a garantire l’efficacia dei dazi antidumping e di prevenirne l’elusione ( 38 ) . La Commissione ha altresì osservato l’evidente intenzione del legislatore di non considerare motivo di elusione l’utilizzo di alcuni pezzi, provenienti dal paese oggetto delle misure, nelle operazioni di assemblaggio/completamento in un altro paese o nell’Unione. Per tale ragione, quando le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base rientrano nella nozione di operazione di assemblaggio/completamento, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), prevede una soglia oggettiva del 60 % da applicare a tale operazione. (155) Nell’ambito dell’approccio proposto da EUROFER il problema principale consiste nel fatto di non considerare le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quale operazione di assemblaggio/completamento relativa al caso di specie nella sua interezza. EUROFER propone invece di incentrare la valutazione della soglia solo sulla parte dell’operazione di assemblaggio/completamento in cui sono stati utilizzati esclusivamente fattori produttivi provenienti dall’Indonesia, ignorando il resto. Nel caso di specie tale approccio, per sua stessa natura, rende sostanzialmente priva di significato la soglia stabilita dal legislatore. Per questo motivo, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, tale approccio è stato respinto. (156) EUROFER ha inoltre sostenuto che, quando ha concluso che le pratiche, i processi o le lavorazioni non soddisfano la soglia di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, la Commissione avrebbe dovuto valutare se le pratiche rientrino nella definizione generale di elusione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. Tuttavia tale modalità di procedere corrisponde esattamente a quella adottata dalla Commissione per quanto riguarda la sezione 2.5.3. In tale sezione la Commissione ha concluso che l’ulteriore trasformazione dei prodotti SSHR in prodotti SSCR rientra nella nozione di operazione di assemblaggio/completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. Ciò significa che la Commissione ha esaminato il tipo di pratica, processo o lavorazione in corso in Vietnam, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e ha concluso che dovrebbe essere considerato un’operazione di assemblaggio/completamento. Il fatto che per alcune società l’operazione di assemblaggio/completamento non soddisfacesse i criteri necessari per accertare il rischio di elusione non significa che la Commissione non debba più considerare tale operazione come assemblaggio o completamento per tali società. (157) Nella comunicazione inviata in seguito alla divulgazione delle informazioni EUROFER ha dichiarato che, «per escludere il rischio di elusione quando i criteri riguardanti l’operazione di assemblaggio non sono soddisfatti, la Commissione deve anche dimostrare che la “laminazione a freddo” riscontrata nelle società esentate non è né una pratica, né un processo né un tipo di lavorazione». Ciò non è corretto. Per stabilire l’esistenza di pratiche di elusione la Commissione deve innanzitutto dimostrare, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, che la modificazione osservata della configurazione degli scambi deriva «da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio». A livello nazionale, la Commissione ha accertato su tale base l’esistenza di pratiche di elusione per quanto riguarda il Vietnam. (158) Tuttavia le esenzioni concesse a livello di società, come per Posco VST, si basavano sul fatto che per quella particolare società le pratiche, i processi o le lavorazioni, considerati operazioni di assemblaggio/completamento, non soddisfacevano i criteri specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Ciò significa soltanto che tale società non è stata coinvolta in pratiche di elusione, mentre per il resto del paese, comprese le società che non sono state esentate dall’estensione delle misure, resta valida la risultanza relativa alle pratiche di elusione. Quanto sopra non inficia certamente la risultanza secondo cui le pratiche, i processi o le lavorazioni che sono all’origine dell’elusione delle misure in Vietnam sono considerati operazioni di assemblaggio/completamento. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (159) Nella comunicazione inviata in seguito alla divulgazione delle informazioni EUROFER ha inoltre sostenuto che la Commissione non è autorizzata a concedere esenzioni «qualora si accerti l’esistenza di pratiche di elusione riguardanti un prodotto». Sulla base di tale affermazione, EUROFER sembrerebbe ritenere che la Commissione abbia concesso esenzioni illegalmente. Ciò non è corretto. Come indicato nelle sezioni precedenti, la Commissione ha applicato le norme di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b). Su tale base essa ha constatato che alcuni produttori del prodotto in esame potevano beneficiare di un’esenzione. (160) Poiché il secondo e il terzo dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base non erano soddisfatti, la Commissione ha concluso che le operazioni condotte da tale società non debbano essere considerate elusive delle misure in vigore. La richiesta di esenzione di Posco VST dovrebbe pertanto essere accolta. 5.2.3. Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited 5.2.3.1. Inizio o sostanziale aumento delle operazioni (161) Yongjin ha iniziato la fabbricazione del prodotto in esame nell’aprile 2022. La Commissione ha pertanto concluso che le operazioni condotte da Yongjin sono iniziate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping del 30 settembre 2020. (162) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Yongjin e Gerber hanno sostenuto che l’impianto per la laminazione a freddo di Yongjin era pianificato dal 2017 e che pertanto la sua costruzione non era collegata all’apertura dell’inchiesta iniziale. Tuttavia, sebbene i piani per la costruzione dell’impianto fossero anteriori all’inchiesta antidumping iniziale, le operazioni effettive di Yongjin (ossia l’acquisto di fattori produttivi dall’Indonesia e le vendite nell’Unione di prodotti SSCR che incorporano tali fattori produttivi indonesiani) sono iniziate e sono aumentate in maniera sostanziale solo dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale, vale a dire nel 2022. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (163) Nella comunicazione inviata in seguito all’apertura della presente inchiesta, Yongjin ha sostenuto che esistono giustificazioni economiche a sostegno, da un lato, della realizzazione di un impianto di fabbricazione di prodotti SSCR in Vietnam (come la competitività del costo del lavoro, l’ubicazione geografica, i bassi costi energetici, le condizioni ambientali del Vietnam, le politiche economiche e commerciali, compresi gli incentivi fiscali ecc.) e, dall’altro, dell’approvvigionamento di materie prime (prodotti SSHR) dall’Indonesia in considerazione della disponibilità, in Indonesia, di nichel, un fattore produttivo per l’acciaio inossidabile, e delle relazioni instaurate con le società indonesiane. In seguito alla divulgazione delle informazioni, Yongjin ha ribadito tale argomentazione sottolineando i bassi costi operativi del Vietnam e la crescente domanda interna di prodotti SSCR. (164) La Commissione ha tuttavia osservato che tali fattori esistevano in precedenza e che negli ultimi anni non vi erano stati sviluppi specifici tali da giustificare l’evoluzione della fabbricazione di prodotti SSCR, oltre all’istituzione del dazio. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 5.2.3.2. Valore dei pezzi e valore aggiunto (165) Per quanto riguarda Yongjin, nel periodo di riferimento quasi il 100 % di tutti i pezzi utilizzati dalla società proveniva dall’Indonesia. Il valore aggiunto ai pezzi era inferiore al 10 % del costo di fabbricazione. 5.2.3.3. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio (166) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. (167) I quantitativi di prodotti SSCR esportati nell’Unione da Yongjin sono aumentati notevolmente in termini di volumi assoluti durante il periodo dell’inchiesta e rappresentavano il [26-30] % delle importazioni nell’Unione originarie del Vietnam e lo [0,5-1] % del consumo dell’Unione durante il periodo di riferimento. (168) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta antidumping iniziale, adeguato per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSCR sulla base dell’indice dei prezzi alla produzione dell’Unione europea ( 39 ) , con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da Yongjin, opportunamente adeguati per includere i costi successivi all’importazione. Da tale confronto dei prezzi è emerso che nel periodo di riferimento i prezzi praticati da Yongjin erano inferiori del [23-43] % rispetto ai prezzi dell’Unione. (169) La Commissione ha pertanto concluso che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dal Vietnam nell’Unione effettuate da Yongjin. 5.2.3.4. Elementi di prova dell’esistenza del dumping (170) In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali determinati durante l’inchiesta antidumping iniziale, adeguati per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSCR in rotoli registrato in Indonesia (come illustrato al considerando 123). (171) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Yongjin ha sostenuto che l’adeguamento del valore normale, come illustrato al considerando 123, non garantisce un confronto equo, in quanto non tiene conto della differenza tra i tassi di cambio, che incide sulla comparabilità dei prezzi. Yongjin ha sostenuto che avrebbe dovuto essere presa in considerazione la differenza tra i tassi di cambio fra il periodo dell’inchiesta iniziale e il periodo di riferimento per le valute specifiche relative a ciascuna destinazione di esportazione. Tuttavia la Commissione ha estratto i dati dal GTA. L’Indonesia comunica i propri dati al GTA in dollari USA, indipendentemente dalla destinazione delle esportazioni. Questo significa che le fluttuazioni del tasso di cambio delle destinazioni di esportazione non hanno influito sui prezzi all’esportazione indonesiani utilizzati per adeguare il valore normale. Quanto sopra è inoltre avvalorato dal fatto che nell’inchiesta iniziale le società indonesiane che hanno collaborato hanno utilizzato il dollaro USA come valuta di fattura per le loro esportazioni. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (172) Dal confronto tra valori normali e prezzi all’esportazione sono emersi elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping adottate da Yongjin durante il periodo di riferimento. 5.2.3.5. Conclusioni sulla richiesta di esenzione (173) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la richiesta di esenzione di Yongjin dovrebbe essere respinta. 6. RAFFORZAMENTO DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE E DEL MONITORAGGIO (174) Al momento della richiesta di immissione in libera pratica all’autorità doganale competente, l’applicazione delle esenzioni dovrebbe essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membridi una fattura commerciale valida e, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione, in particolare per le vendite di prodotti SSCR attraverso operatori commerciali o centri di servizi, di una fattura commerciale valida e di un certificato del produttore valido, conformi a quanto prescritto nell’articolato del presente regolamento. Nel caso in cui, al momento della richiesta di immissione in libera pratica, la fattura e il certificato del produttore quali precedentemente indicati non siano presentati all’autorità doganale competente, le importazioni sono soggette all’aliquota del dazio antidumping esteso per tutte le altre società. (175) Alla luce della gravità delle pratiche di elusione nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto necessaria una misura supplementare per monitorare la percentuale di prodotti SSCR originari dell’Indonesia importata nell’Unione. Si tratta di un sistema di monitoraggio che prevede il seguente funzionamento: al certificato del produttore di cui al considerando 174 sarà aggiunta una dichiarazione indicante se il luogo in cui l’acciaio inossidabile destinato alla fabbricazione di prodotti SSCR è stato originariamente fuso e colato si trovava o no in Indonesia. (176) Benché sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare le esenzioni, la presentazione di tale fattura e di tale certificato del produttore non costituisce l’unico elemento di cui le autorità doganali devono tenere conto. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura conforme a tutti i requisiti di cui all’articolo 1 del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’esenzione sia giustificata conformemente al diritto doganale. (177) Dopo la divulgazione delle informazioni, Posco VST e Posco Assan hanno chiesto alla Commissione di includere nel regolamento definitivo un modello con il testo della dichiarazione di cui al considerando 175. Tale modello è stato incluso negli allegati del presente regolamento. (178) Posco VST e Posco Assan hanno inoltre chiesto alla Commissione di confermare che non intendeva vietare le importazioni di prodotti SSCR dalle società esentate, anche se fabbricati con bramme o prodotti SSHR indonesiani. In effetti, l’esenzione concessa ad alcune società nella presente inchiesta si applica a tutti i prodotti SSCR importati da tali società esentate, indipendentemente dall’origine dei fattori produttivi. Qualora constatasse che, a seguito dell’entrata in vigore di queste misure, si verificasse un aumento sostanziale delle importazioni nell’Unione di prodotti SSCR ottenuti da fattori produttivi indonesiani, la Commissione riesaminerà la situazione alla luce di tali sviluppi. Se giustificato, tale valutazione può dar luogo a un riesame a norma dell’articolo 11 del regolamento antidumping di base. 7. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (179) Il 5 marzo 2024 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. (180) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’Indonesia, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia, è esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80, spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam, (codici TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 e 7220908010), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito: Paese Società Codice addizionale TARIC Taiwan Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. Tang Eng Iron Works Co., Ltd. Tung Mung Development Co., Ltd. Walsin Lihwa Corporation Yieh United Steel Corporation Yuan Long Stainless Steel Corp. 89AH Vietnam Posco VST Co., Ltd. Lam Khang Joint Stock Company 89AJ 89AI 2.   Il dazio esteso è il dazio antidumping del 19,3 % applicabile a «tutte le altre società indonesiane». 3.   Il dazio esteso in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie di Taiwan e del Vietnam, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1632, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati dalle società elencate al paragrafo 1. 4.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti alle autorità doganali degli Stati membri: a) se l’importatore acquista direttamente dal produttore esportatore taiwanese o vietnamita, una fattura commerciale recante una dichiarazione del produttore esportatore e un certificato del produttore, rilasciato da tale produttore esportatore, di cui all’allegato 1 («dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione»). Il certificato del produttore deve essere rilasciato da una delle società elencate al paragrafo 1; b) se l’importatore acquista da un operatore commerciale o da un’altra persona giuridica interposta, situata o no a Taiwan e in Vietnam, una fattura commerciale emessa dal fabbricante e intestata all’operatore commerciale o all’altra persona giuridica interposta, recante una dichiarazione del fabbricante e un certificato del produttore, rilasciato da tale fabbricante, di cui all’allegato 2 («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione») e una fattura commerciale emessa dall’operatore commerciale o da un’altra persona giuridica interposta e intestata all’importatore. Il certificato del produttore deve essere rilasciato da una delle società elencate al paragrafo 1. In caso di mancata presentazione del certificato del produttore e della fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 5.   A fini di monitoraggio, gli importatori sono tenuti a dichiarare nei documenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, se l’Indonesia è il paese in cui i fattori produttivi per l’acciaio inossidabile utilizzati per la trasformazione del prodotto a Taiwan o in Vietnam sono stati originariamente fusi e colati. Le autorità doganali registrano tali transazioni, secondo quanto indicato dagli importatori, come relative a prodotti «originariamente fusi e colati in Indonesia» o «non originariamente fusi e colati in Indonesia». 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1632. Articolo 3 1.   Qualora il dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 diventi applicabile e sia fissato a un livello inferiore a quello del dazio antidumping indicato all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 2.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 1 è sospesa. 3.   La sospensione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo al periodo di applicazione del dazio antidumping di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483. Articolo 4 1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ( 40 ) diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, e superi il livello del dazio antidumping indicato all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. 2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. 3.   La sospensione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Articolo 5 La richiesta di esenzione presentata da Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited è respinta. Articolo 6 È chiusa l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012, mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia. Articolo 7 1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo seguente: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G, Ufficio: CHAR 04/39 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË 2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni effettuate da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia ( GU L 410 del 18.11.2021, pag. 153 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia ( GU L 88 del 16.3.2022, pag. 24 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1632 della Commissione, dell’11 agosto 2023, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, e dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, dalla Turchia e dal Vietnam ( GU L 202 del 14.8.2023, pag. 16 ). ( 6 ) Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. ( 7 ) Cfr. la sezione 5.1 della domanda di apertura, disponibile nel fascicolo pubblico. ( 8 ) Cfr. la sezione 6 della domanda di apertura. ( 9 ) Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione, del 6 settembre 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia ( GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 18 ); il regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 della Commissione, del 17 aprile 2023, che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia ( GU L 103 del 18.4.2023, pag. 12 ). ( 10 ) Cfr. la pubblicazione dell’Organizzazione mondiale delle dogane: «Harmonised System Compendium – 30 Years On», versione aggiornata e ampliata del «Customs Compendium», disponibile all’indirizzo https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/activities-and-programmes/30-years-hs/hs-compendium.pdf ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2093 della Commissione, del 15 novembre 2017, che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell’India, e che chiude la registrazione di tali importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione ( GU L 299 del 16.11.2017, pag. 1 ). ( 12 ) Ibidem, considerando 33. ( 13 ) Ibidem, considerando 72. ( 14 ) Sentenza della Corte del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial , C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717. ( 15 ) Cfr. le sezioni 5.1 e 5.2 della domanda di apertura. ( 16 ) Cfr. la sezione 6.1 della domanda di apertura. ( 17 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58 ). ( 18 ) https://www.gtis.com/gta ( 19 ) I dati relativi al consumo erano basati sulle stime del richiedente per il 2022 e sono stati arrotondati a 400 000 tonnellate (cfr. la sezione 6.1 della domanda di apertura). ( 20 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_8999915/default/table?lang=en ( 21 ) Regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2012 e (UE) 2022/433. ( 22 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/825. ( 23 ) I dati relativi al consumo erano basati sulle stime del richiedente per il 2022 e sono stati arrotondati a 400 000 tonnellate (cfr. la sezione 6.1 della domanda di apertura). ( 24 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_8999915/default/table?lang=en ( 25 ) Regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2012 e (UE) 2022/433. ( 26 ) Le materie prime utilizzate per fabbricare prodotti SSCR in Vietnam sono i prodotti SSHR. L’inchiesta non ha evidenziato attività di laminazione a caldo delle bramme di acciai inossidabili provenienti dall’Indonesia ai fini di un’ulteriore riesportazione verso l’UE. ( 27 ) I dati relativi al consumo erano basati sulle stime del richiedente per il 2022 e sono stati arrotondati a 400 000 tonnellate (cfr. la sezione 6.1 della domanda di apertura). ( 28 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_8999915/default/table?lang=en ( 29 ) Regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2012 e (UE) 2022/433. ( 30 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10 ). ( 31 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 327 del 16.9.2021, pag. 1 ). ( 32 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia ( GU C 269 I del 12.8.2019, pag. 1 ); avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia ( GU C 342 del 10.10.2019, pag. 18 ). ( 33 ) OMC DS592/R, 27 novembre 2019, «Indonesia – Measures Relating to Raw Materials», richiesta di consultazioni da parte dell’Unione europea. ( 34 ) Cfr. note a piè pagina 2 e 3. ( 35 ) Cfr. nota a piè pagina 21. ( 36 ) Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antidumping di base. ( 37 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_8999915/default/table?lang=en ( 38 ) Sentenza della Corte del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial , C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punti 46 e 109. ( 39 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpp_m__custom_8999915/default/table?lang=en ( 40 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 31 del 1.2.2019, pag. 27 ). ALLEGATO 1 Dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione 1. Una dichiarazione firmata da un responsabile del fabbricante che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a): a) nome e funzione del responsabile del fabbricante; b) dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»; c) data e firma. 2. La fattura commerciale deve essere accompagnata da un certificato del produttore valido, di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), su cui deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile dell’entità che rilascia il certificato del produttore, redatta secondo il modello seguente: a) nome e funzione del responsabile dell’entità che rilascia il certificato del produttore; b) dichiarazione seguente: « Il sottoscritto certifica che: i) il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto del presente certificato, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono complete ed esatte. ii) I fattori produttivi per l’acciaio inossidabile utilizzati per la produzione del (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto del presente certificato, sono stati originariamente fusi e colati in Indonesia: SÌ/NO (indicare la risposta corretta).»; c) data e firma. ALLEGATO 2 Dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione 1. Una dichiarazione del fabbricante taiwanese o vietnamita, firmata da un responsabile del fabbricante che emette per questa transazione la fattura intestata all’operatore commerciale o ad altra persona giuridica interposta, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), rilasciata dal fabbricante all’altra persona giuridica interposta o all’operatore commerciale: a) nome e funzione del responsabile del fabbricante; b) dichiarazione seguente: « Il sottoscritto certifica che il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all’operatore commerciale/all’altra persona giuridica interposta (nome dell’operatore commerciale/dell’altra persona giuridica interposta (paese dell’operatore commerciale/dell’altra persona giuridica interposta), oggetto della presente fattura, è stato fabbricato dalla nostra società (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte. »; c) data e firma. 2. La fattura commerciale deve essere accompagnata da un certificato del produttore valido, di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), su cui deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile dell’entità che rilascia il certificato del produttore, redatta secondo il modello seguente: a) nome e funzione del responsabile dell’entità che rilascia il certificato del produttore; b) dichiarazione seguente: « Il sottoscritto certifica che: i) il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto del presente certificato, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono complete ed esatte. ii) I fattori produttivi per l’acciaio inossidabile utilizzati per la produzione del (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto del presente certificato, sono stati originariamente fusi e colati in Indonesia: SÌ/ NO (indicare la risposta corretta).»; c) data e firma. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1267/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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