Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1919 della Commissione, del 12 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia
Quali sono le conseguenze per un nuovo produttore turco di piastrelle di ceramica che risulti collegato a un esportatore già sottoposto a dazio antidumping?
Spiegato da FiscoAI
Questo regolamento modifica le misure antidumping sulle piastrelle di ceramica turche, aggiungendo la società Güral Porselen alla lista dei produttori soggetti a dazio. La società aveva richiesto il trattamento di "nuovo produttore esportatore" per ottenere un'aliquota doganale ridotta (9,2%), ma la Commissione ha scoperto che era collegata a NG Kütahya Seramik, già inclusa nelle misure antidumping. Sebbene Güral Porselen fosse stata costituita nel 2005, ha iniziato la produzione di piastrelle di ceramica solo nell'agosto 2022, dopo il periodo di inchiesta iniziale (luglio 2020-giugno 2021). Nonostante questa circostanza, il collegamento familiare e gestionale con NG Kütahya Seramik ha determinato l'esclusione dal regime agevolato e l'applicazione dello stesso codice TARIC (C912) e della medesima aliquota doganale della società collegata, a partire dal 27 novembre 2023.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1919 della Commissione, del 12 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1919 of 12 July 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2023/265 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ceramic tiles originating in India and Türkiye
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1919
15.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1919 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 il 9 febbraio 2023 della Commissione , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie, tra l'altro, della Turchia
(
2
)
(«regolamento iniziale»), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
A.
MISURE IN VIGORE
(1)
Il 10 febbraio 2023 la Commissione ha istituito, con il regolamento iniziale, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica («prodotto in esame») originarie, tra l'altro, della Turchia.
(2)
Nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione dei dazi antidumping definitivi («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori, tra l'altro, della Turchia in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
(3)
Per i produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 4,8 % e il 20,9 % sulle importazioni di piastrelle di ceramica. Ai produttori esportatori della Turchia che hanno collaborato non inclusi nel campione è stata imposta un'aliquota del dazio del 9,2 %, che corrisponde all'aliquota del dazio medio ponderato dei produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione per i quali sono state accertate pratiche di dumping. I nomi dei produttori esportatori della Turchia che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell'allegato II del regolamento iniziale. È stata istituita un'aliquota del dazio su scala nazionale del 20,9 % sulle piastrelle di ceramica provenienti dalle società della Turchia che non hanno collaborato nell'inchiesta.
(4)
Conformemente all'articolo 2 del regolamento iniziale l'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore turco l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l'aliquota del dazio medio ponderato del 9,2 %, qualora un nuovo produttore esportatore della Turchia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1
o
luglio 2020 - 30 giugno 2021); ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell'inchiesta iniziale ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.
B.
RICHIESTA
(5)
La società Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all'aliquota del dazio applicabile alle società della Turchia che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 9,2 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento iniziale.
(6)
Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all'articolo 2 del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero il soddisfacimento di tali condizioni.
(7)
Dopo aver analizzato la risposta al questionario, la Commissione ha chiesto diversi chiarimenti, che sono stati forniti dal richiedente.
C.
ANALISI DELLA RICHIESTA
(8)
Per quanto riguarda la condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori che prevede che il richiedente non sia collegato ad alcun esportatore o produttore che durante l'inchiesta iniziale ha esportato il prodotto in esame, la Commissione ha rilevato un legame
(
3
)
tra il richiedente e NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., un produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione nell'inchiesta iniziale.
(9)
Con lettera del 23 gennaio 2024, la Commissione ha informato il richiedente che, dati i legami familiari tra gli azionisti e la dirigenza del richiedente e NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., il richiedente e NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. erano considerati parte dello stesso gruppo ai fini della difesa commerciale, ma che avrebbe valutato la richiesta del richiedente in qualità di produttore esportatore collegato a un produttore esportatore che ha collaborato elencato nell'allegato II del regolamento iniziale.
(10)
La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, in particolare per quanto riguarda il periodo in cui il richiedente ha iniziato a produrre piastrelle di ceramica e a esportarle nell'Unione.
(11)
Sulla base della risposta del richiedente la Commissione ha confermato che durante il periodo dell'inchiesta iniziale il richiedente era collegato a NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., pur non essendo ancora all'epoca un produttore di piastrelle di ceramica. Dalla Gazzetta del registro delle imprese turco emerge che il richiedente è stato costituito nel 2005. Nel 2017 Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi ha avviato la costruzione di un nuovo stabilimento di produzione di piastrelle di ceramica. A causa di ritardi lo stabilimento, che avrebbe dovuto essere operativo nel periodo dell'inchiesta iniziale, è stato aperto solo nell'agosto 2022. Tale informazione trova conferma nelle relazioni certificate per gli esercizi finanziari chiusi al 2021 e al 2022 e nella Gazzetta del registro delle imprese turco, da cui emerge che il richiedente ha aperto uno stabilimento di produzione di piastrelle di ceramica nel 2022
(
4
)
.
(12)
Poiché il dazio applicabile all'entità NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. si basava sulla media dei produttori esportatori inclusi nel campione, l'inclusione di Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi non altera le risultanze della Commissione a tale riguardo. Su richiesta, Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi ha confermato alla Commissione che la sua istanza riguardava le importazioni a partire dalla data di presentazione della risposta iniziale al questionario di cui al considerando 7. La Commissione ritiene pertanto opportuno che il dazio antidumping sulle esportazioni di NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. diventi applicabile alle esportazioni nell'Unione dei prodotti di Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi a decorrere dal 27 novembre 2023.
(13)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare l'allegato II del regolamento iniziale aggiungendo Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi come produttore esportatore collegato all'entità NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., figurante nell'elenco con il codice addizionale TARIC C912.
D.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(14)
Il richiedente, l'industria dell'Unione e altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno modificare l'allegato II del regolamento iniziale aggiungendo Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi come produttore esportatore collegato all'entità NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., figurante nell'elenco con il codice addizionale TARIC C912.
(15)
A decorrere dal 27 novembre 2023, il codice addizionale TARIC C912, precedentemente attribuito unicamente a NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., dovrebbe applicarsi anche a Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi.
(16)
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Nelle sue osservazioni Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi ha chiesto un codice addizionale TARIC distinto in quanto entità giuridica indipendente. Tale richiesta è stata tuttavia respinta poiché NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. e Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi sono società collegate e dovrebbero pertanto rientrare nello stesso codice.
(17)
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è così modificato:
«Turchia
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.
C912»
è sostituito da:
«Turchia
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.
Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi
C912»
Articolo 2
A decorrere dal 27 novembre 2023, il codice addizionale TARIC C912, precedentemente attribuito a NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., si applica a NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. e a Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye Sanayi Anonim Şirketi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 41 del 10.2.2023, pag. 1
.
(
3
)
L'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
) (codice doganale dell'UE) dispone che due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alla frase precedente.
(
4
)
Un'ulteriore conferma è fornita dal comunicato stampa pubblicato dal fornitore delle pertinenti tecnologie di produzione:
https://www.sacmi.com/it-it/ceramics/news/14943/Gural-Seramik-invests-with-SACMI-new-6-million-m2-year-production-facility-now-operational
(ultima consultazione il 6 giugno 2024).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1919/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il regolamento applica le norme sulla difesa commerciale antidumping secondo il Regolamento (UE) 2016/1036, disciplinando il trattamento dei produttori esportatori collegati e le aliquote doganali differenziate. Commercialisti e consulenti doganali devono considerare i criteri di collegamento secondo l'articolo 127 del Codice doganale dell'UE (partecipazione azionaria, controllo gestionale, legami familiari) e l'applicazione dei codici TARIC per la corretta classificazione e tassazione delle importazioni di ceramica.
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