Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, del 10 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese
Quali sono i criteri utilizzati dalla Commissione europea per determinare l'esistenza di dumping nel caso del diossido di titanio cinese e come viene calcolato il valore normale quando sussistono distorsioni?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/1923 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio (TiO₂) dalla Cina, applicando la procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 6bis, del Regolamento UE 2016/1036. Quando la Commissione accerta l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore (come nel caso della Cina, dove l'intervento pubblico sostanziale influenza prezzi e costi di materie prime, energia e capitale), non può utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno cinese per determinare il valore normale. Invece, la Commissione calcola il valore normale utilizzando prezzi e costi di riferimento esenti da distorsioni provenienti da un paese rappresentativo appropriato: in questo caso il Brasile è stato selezionato come paese rappresentativo per acquisire dati su materie prime, costi di produzione e margini di profitto. La Commissione ha identificato distorsioni significative in Cina sulla base di molteplici fattori: il controllo statale su imprese chiave del settore titanio, l'influenza del Partito Comunista Cinese sulla governance aziendale, le politiche di pianificazione quinquennale che designano il TiO₂ come settore strategico, i sistemi di licenza all'esportazione, e l'inadeguata applicazione delle norme fallimentari e patrimoniali. Per gli utilizzatori finali dell'Unione, questa metodologia comporta dazi antidumping basati su valori di riferimento internazionali anziché su prezzi cinesi potenzialmente artificialmente bassi.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, del 10 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1923 of 10 July 2024 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of titanium dioxide originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1923
11.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1923 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2024
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 13 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di diossido di titanio («TiO
2
») originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «Cina» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 29 settembre 2023 da European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria del TiO
2
dell’Unione europea («Unione») ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617
(
3
)
(«regolamento di registrazione») la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Parti interessate
(4)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori dell’Unione, i produttori esportatori noti e le loro associazioni rappresentative, le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori noti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(5)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Osservazioni in merito all’apertura
(6)
Diverse parti hanno presentato osservazioni in merito all’apertura. Le comunicazioni riguardavano la definizione del prodotto, il presunto pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, il profitto di riferimento utilizzato nei calcoli del pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione. Tutte le osservazioni sono trattate di seguito nelle sezioni pertinenti del presente regolamento.
1.5.
Campionamento
(7)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(8)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei volumi di produzione e di vendita, tenendo conto dell’ubicazione geografica delle società. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 50 % della produzione totale dell’Unione e il 65 % del volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione dei produttori dell’Unione. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
Campionamento degli importatori indipendenti
(9)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(10)
Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(11)
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(12)
Ventinove produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di sette società appartenenti a due gruppi distinti, sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.
(13)
In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni sul campione.
1.6.
Esame individuale
(14)
Due produttori esportatori della RPC hanno espresso il loro interesse a richiedere un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. I produttori richiedenti, tuttavia, non hanno compilato il questionario specifico per i produttori esportatori entro il termine indicato nell’avviso di apertura. In definitiva quindi non sono pervenute richieste di esame individuale.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(15)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, agli importatori noti e agli utilizzatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online
(
4
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(16)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») anche un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(17)
Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Come annunciato nell’avviso di apertura, l’inchiesta ha pertanto esaminato tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2
bis
e 2
ter
, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari aggiuntivi al governo della RPC.
(18)
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dai due gruppi di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e da sei utilizzatori. La Commissione non ha ricevuto risposta al questionario dal governo della RPC.
(19)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate:
produttori dell’Unione
—
Kronos Titan GmbH, Leverkusen, Germania, e le sue società collegate:
—
Kronos Europe S.A/N.V., Gent, Belgio,
—
Societe Industrielle du Titane, Parigi, Francia,
—
Precheza a.s., Olomouc, Repubblica ceca, e la sua società collegata,
—
Agrofert Italia SRL, Monza, Italia,
—
Tronox Pigments Holland B.V., Rotterdam, Paesi Bassi;
utilizzatori
—
Akzo Nobel Sourcing B.V., Amsterdam, Paesi Bassi,
—
Flint Group GmbH, Hilversum, Paesi Bassi,
—
Munksjö Paper AB, Aalen, Germania,
—
Felix Schoeller GmbH & Co. KG, Osnabruck, Germania,
—
Sherwin-Williams Italy SRL, Bologna, Italia,
—
A. Schulman Plastics, Rotterdam, Paesi Bassi;
produttori esportatori della RPC:
gruppo Anhui Gold Star
—
Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd. («gruppo Anhui»),
—
ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE TRADING COMPANY LIMITED («Anhui Trading»);
gruppo LB
—
LB GROUP CO., LTD. («LB»),
—
HENAN BILLIONS ADVANCED MATERIAL CO., LTD. («HB»),
—
LB LUFENG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. («LL»),
—
LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. («LS»),
—
LB XIANGYANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. («LX»).
1.8.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(20)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(21)
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da diossido di titanio, avente la formula chimica TiO
2
, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, attualmente classificato con i codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 (codici TARIC 2823000010 e 2823000030) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
(22)
Il TiO
2
è classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 12065-65-5 e 13463-67-7 («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
(23)
Il diossido di titanio è un prodotto chimico in forma di polvere bianca fine. È utilizzato in una serie di prodotti industriali e di consumo, quali vernici, rivestimenti, carta, materie plastiche, gomma, tessili, prodotti farmaceutici ecc. Il diossido di titanio ha eccellenti proprietà di dispersione luminosa e pertanto si applica laddove siano necessarie opacità e luminosità bianche.
2.2.
Prodotto in esame
(24)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC.
2.3.
Prodotto simile
(25)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(26)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(27)
Diverse parti hanno contestato la definizione del prodotto entro il termine per la presentazione di richieste relative alla definizione del prodotto.
(28)
In primo luogo, un utilizzatore, Schulman Plastics SAS («Schulman Plastics»), ha chiesto che la definizione del prodotto fosse estesa al prodotto noto come «Masterbatch White».
(29)
In secondo luogo, un utilizzatore, Akzo Nobel Sourcing B.V. («AkzoNobel»), ha sostenuto che la struttura del numero di controllo del prodotto («NCP») doveva essere modificata.
(30)
In terzo luogo, un utilizzatore, Munksjö Paper AB («Munksjö»), ha sostenuto che la definizione del prodotto non è chiara e ha chiesto alla Commissione di chiarire che il cosiddetto TiO
2
di tipo laminato, un particolare tipo di TiO
2
utilizzato nella produzione di carta laminata («TiO
2
di tipo laminato»), non rientra nella definizione del prodotto. Munksjö ha successivamente sostituito tale richiesta, chiedendo alla Commissione di escludere il TiO
2
di tipo laminato dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta o, in alternativa, di esentarlo dai dazi antidumping nell’ambito del regime di uso finale di cui all’articolo 254 del codice doganale dell’Unione («CDU»)
(
5
)
. Munksjö ha presentato quest’ultima richiesta insieme ad un altro utilizzatore, Felix Schoeller GmbH & Co. KG («Felix»).
(31)
In quarto luogo, un utilizzatore, Treibacher Industrie AG («Treibacher»), ha chiesto che il TiO
2
di purezza pari o superiore al 99,9 % fosse escluso dalla definizione del prodotto.
(32)
Infine due utilizzatori, Flint Group GmbH («Flint») e Sun Chemical Ltd. («Sun Chemical») hanno chiesto separatamente di escludere dalla definizione del prodotto un tipo speciale di TiO
2
utilizzato solo come pigmento nella produzione di inchiostri nell’industria grafica («TiO
2
grafico»). Flint ha chiesto inoltre, in alternativa, di esentare il TiO
2
grafico dai dazi antidumping nell’ambito del regime di uso finale di cui all’articolo 254 del CDU.
(33)
La Commissione inoltre non ha esaminato le richieste di esclusione del prodotto presentate da diverse parti, poiché tali richieste sono state presentate dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste relative alla definizione del prodotto. Tali richieste riguardavano TiO
2
non patinato per pigmenti non bianchi e TiO
2
per uso alimentare. Anche la Confederazione delle industrie europee della carta («CEPI») ha chiesto di escludere il TiO
2
di tipo laminato dalla definizione del prodotto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste. AkzoNobel inoltre ha presentato una richiesta di esclusione del prodotto per il TiO
2
fabbricato mediante procedimento con cloruro nella sua risposta al questionario dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste relative alla definizione del prodotto.
2.4.1.
Masterbatch White
(34)
Schulman Plastics ha sostenuto che la definizione del prodotto dovrebbe essere ampliata per comprendere il «Masterbatch White» («MW») (attualmente classificato con il codice TARIC 3206190090). L’MW è una miscela concentrata di elementi di base quali pigmenti, coloranti, portatori, disperdenti e additivi. Sono incapsulati in una resina termoindurente, poi raffreddati e tagliati in granuli, utilizzati per colorare o migliorare le proprietà della plastica. Il TiO
2
è un importante componente di pigmento bianco dell’MW, ed è la sostanza che consente all’MW di colorare la plastica bianca. Schulman Plastics ha pertanto sostenuto che l’aumento dei costi di importazione del TiO
2
nell’Unione, derivante dai dazi antidumping, comporterà la diversione del TiO
2
cinese verso la produzione di MW in Cina. Questo, a sua volta, aumenterebbe ulteriormente il volume di MW più economico proveniente dalla Cina importato/oggetto di dumping nell’Unione, per cui i produttori di MW dell’Unione non sarebbero in grado di competere efficacemente.
(35)
Sulla base degli elementi di prova raccolti durante l’inchiesta, nonché della descrizione dell’MW della stessa Schulman Plastics, la Commissione ha osservato che il prodotto oggetto dell’inchiesta, quale definito nell’avviso di apertura e ribadito al considerando 21, è utilizzato come materia prima nella produzione di MW, che pertanto è un prodotto a valle del prodotto oggetto dell’inchiesta. Quanto precede è ulteriormente confermato dal fatto che Schulman Plastics ha presentato alla Commissione il questionario per gli utilizzatori, chiarendo altresì che il prodotto oggetto dell’inchiesta è una delle principali materie prime utilizzate nella loro produzione di MW.
(36)
Per questo motivo la denuncia non potrebbe neanche contenere elementi di prova che consentirebbero alla Commissione di valutare l’esistenza del dumping e del pregiudizio ad esso associato causato dalle importazioni di MW originario della Cina, in quanto la costruzione del valore normale per l’MW richiederebbe valori di riferimento per materie prime diverse da quelle utilizzate per il prodotto oggetto dell’inchiesta, come attualmente definito. L’ambito della presente inchiesta non ha quindi potuto essere esteso all’MW e le presunte pratiche di dumping e il conseguente pregiudizio arrecato ai produttori di MW dell’Unione dovrebbero essere accertati in un’inchiesta antidumping separata.
(37)
La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di estendere l’ambito di applicazione della presente inchiesta per includere l’MW.
2.4.2.
Contestazioni sulla struttura dell’NCP
(38)
AkzoNobel ha sostenuto che la struttura dell’NCP stabilita dalla Commissione per la presente inchiesta dovrebbe essere ampliata di un ulteriore campo per tenere conto del trattamento superficiale dei diversi tipi di TiO
2
, in quanto: i) la maggior parte dei tipi di TiO
2
disponibili in commercio contiene qualche forma di trattamento superficiale, ii) tale trattamento superficiale incide sulle prestazioni del TiO
2
in diverse applicazioni e iii) il trattamento superficiale figura nelle schede tecniche dei produttori per i tipi di TiO
2
che producono e vendono. AkzoNobel ha inoltre sostenuto che il campo dell’NCP relativo al «tenore di TiO
2
in peso» non è sufficientemente granulare per riflettere le realtà del mercato. AkzoNobel ha suggerito in particolare che la sezione dell’NCP riguardante il tenore di TiO
2
in peso compreso tra l’80 % e il 98,5 % escluso dovrebbe essere suddivisa in tre ulteriori sezioni: dall’80 % fino al 90 % escluso, dal 90 % fino al 95 % escluso e dal 95 % fino al 98,5 % escluso.
(39)
Il denunciante si è opposto a tali richieste in quanto il trattamento superficiale è una componente minima del costo di fabbricazione e pertanto non deve necessariamente essere considerato nella struttura dell’NCP. Il denunciante ha inoltre osservato che l’attuale categorizzazione del «tenore di TiO
2
in peso» è sufficientemente granulare per riflettere le realtà del mercato e garantire un confronto «equivalente», mentre l’aggiunta di altre due sezioni a questo campo non farebbe che aggiungere inutili complessità all’inchiesta.
(40)
AkzoNobel ha risposto alle osservazioni del denunciante. AkzoNobel ha affermato che la struttura dell’NCP non serve solo a effettuare confronti equi tra i costi di produzione per i diversi tipi di TiO
2
, ma anche a effettuare confronti equi tra i prezzi di vendita, il che implica che diversi tipi di rivestimento superficiale avranno un impatto sul prezzo di vendita, poiché incidono sul genere di applicazioni per le quali dovrebbero essere utilizzati determinati tipi di TiO
2
. Esaminando inoltre le schede tecniche dei tipi di TiO
2
del portafoglio del produttore dell’Unione Kronos, AkzoNobel ha mostrato come l’aggiunta di altri due NCP al campo «tenore di TiO
2
per peso» avrebbe distribuito più equamente nei diversi NCP i tipi di TiO
2
prodotti da Kronos, sostenendo che tale NCP più granulare sarebbe più utile.
(41)
Durante l’inchiesta la Commissione ha riscontrato che la maggior parte dei tipi di TiO
2
commercializzati dai produttori dell’Unione e dai produttori esportatori prevede un trattamento superficiale. Tale trattamento superficiale consiste in diverse combinazioni di una o più sostanze chimiche, che sono rilevanti per le prestazioni del prodotto in applicazioni diverse e che quindi figurano nelle schede tecniche e/o negli opuscoli di vendita dei produttori.
(42)
La Commissione ricorda a tale proposito che lo scopo dell’NCP è garantire un confronto equo dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Alla Commissione non è stato tuttavia fornito alcun elemento di prova attestante la correlazione tra le sostanze chimiche specifiche riscontrate nel rivestimento e i prezzi dei produttori esportatori.
(43)
Nessuno dei produttori esportatori che hanno partecipato alla presente inchiesta inoltre ha sollevato obiezioni in merito alla struttura dell’NCP proposta perché comporterebbe un confronto iniquo dei prezzi.
(44)
La Commissione non ha quindi riscontrato alcun motivo per modificare la struttura dell’NCP per tenere conto di tali fattori e ha respinto la richiesta di AkzoNobel.
2.4.3.
Richieste di esclusione del prodotto
(45)
Come spiegato ai considerando da 27 a 33, diverse parti hanno presentato richieste relative all’esclusione del prodotto. Per valutare le richieste di esclusione del prodotto, la Commissione ha esaminato i) le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di tali tipi di prodotto, ii) il loro uso finale e la loro intercambiabilità, iii) la percezione dell’acquirente finale, iv) l’impatto dei dazi sull’utilizzatore, v) le fonti alternative di approvvigionamento e vi) l’impatto dell’esenzione sui dazi.
2.4.3.1. TiO
2
di tipo laminato
(46)
Felix e Munksjö hanno chiesto congiuntamente l’esclusione dalla definizione del prodotto (o, in alternativa, l’esenzione nell’ambito del regime di uso finale a norma dell’articolo 254 del CDU) del TiO
2
di tipo laminato, asserendo che si tratta di un tipo speciale di TiO
2
utilizzato solo nella produzione di carta laminata. Nella sua comunicazione del 21 gennaio 2024, anche la CEPI ha chiesto autonomamente che il TiO
2
di tipo laminato fosse escluso dalla definizione del prodotto. La richiesta della CEPI è stata effettuata dopo la scadenza del termine del 23 novembre 2023 per la presentazione delle richieste relative alla definizione del prodotto, come spiegato al considerando 33. L’analisi della presente sezione è pertanto basata solo sulle informazioni fornite da Felix e Munksjö.
(47)
Il 2 maggio 2024 il denunciante ha presentato un’ulteriore serie di osservazioni su tale richiesta, alle quali Felix e Munksjö hanno risposto in una comunicazione del 22 maggio 2024. Poiché le osservazioni del denunciante sono state formulate dopo il termine del 29 gennaio 2024 per la presentazione di osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate, nessuna di queste osservazioni supplementari è stata presa in considerazione. Anche Felix e Munksjö hanno presentato nuove informazioni fattuali in un’altra comunicazione del 30 maggio 2024. A causa della fase avanzata dell’inchiesta, tali informazioni non hanno potuto essere prese in considerazione ai fini delle conclusioni provvisorie.
(48)
La carta laminata è una carta speciale (nota anche come carta decorativa) utilizzata come superficie di vari tipi di mobili e per un’ampia gamma di altre applicazioni decorative. I due utilizzatori hanno sostenuto che il TiO
2
utilizzato per colorare tale carta è un tipo speciale di TiO
2
che non è adatto ad altre applicazioni, poiché deve essere ricoperto da uno spesso rivestimento contenente fosforo. Questo rivestimento speciale consente il corretto assorbimento del TiO
2
nelle fibre di carta, conferendo una maggiore resistenza alla luce che impedisce l’ingrigimento delle molecole di TiO
2
(e quindi del prodotto finale), come altrimenti avverrebbe dato che le molecole sono isolate dall’aria nella resina melamminica.
(49)
I due utilizzatori hanno fatto riferimento alla decisione della Commissione del 4 luglio 2018 nel caso della fusione Tronox/Cristal
(
6
)
, in cui la Commissione ha concluso che esisteva una limitata sostituibilità sul versante della domanda tra il pigmento di diossido di titanio utilizzato nel laminato di carta e il pigmento di diossido di titanio utilizzato per altre applicazioni finali.
(50)
Il denunciante ha osservato che l’applicazione del tipo di rivestimento superficiale progettato per il TiO
2
di tipo laminato non incide sul peso delle particelle di TiO
2
, né sulle loro dimensioni, rispetto ad altri tipi di TiO
2
, come le applicazioni in materie plastiche o rivestimenti, né il rivestimento in generale costituisce una componente significativa dei costi di fabbricazione. Il denunciante ha inoltre sostenuto che i tre tipi di sostanze chimiche utilizzate nel trattamento superficiale sono ampiamente applicati da tutti i produttori di TiO
2
nelle loro formulazioni per una serie di tipi di TiO
2
(anche per pitture, rivestimenti, plastica e altri usi), il che dimostra che nessuna di tali sostanze chimiche è esclusiva dei prodotti di tipo laminato.
(51)
Valutando i criteri di cui al considerando 45, la Commissione ha concluso che il TiO
2
di tipo laminato condivide le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di altri tipi di TiO
2
. Il TiO
2
di tipo laminato e alcuni altri tipi di TiO
2
contengono fosforo nel rivestimento, sebbene la presenza di fosforo sia più significativa nel TiO
2
di tipo laminato. La Commissione ha concluso altresì che la specificità del rivestimento di TiO
2
di tipo laminato lo rende adatto alla produzione di carta laminata, in quanto tale rivestimento speciale impedisce alla carta laminata di diventare grigia se esposta alla luce solare. La Commissione ha tuttavia riscontrato che diversi produttori esportatori pubblicizzano questo tipo di TiO
2
anche per l’uso in PVC e plastiche durevoli, il che suggerisce che può essere utilizzato anche per altre applicazioni e altri usi finali.
(52)
Il TiO
2
rappresenta circa il [25-35] % del costo totale di produzione di tali utilizzatori, che acquistano in Cina il [10-40] % del loro TiO
2
. I due utilizzatori hanno affermato, e uno di essi ha fornito elementi di prova per dimostrarlo, che i produttori di TiO
2
dell’Unione sarebbero in grado di offrire solo quantitativi limitati di TiO
2
, insufficienti a coprire la loro domanda totale.
(53)
Dopo aver analizzato gli elementi di prova e le osservazioni presentate dai due utilizzatori e dal denunciante, la Commissione ha stabilito innanzitutto che non vi sono motivi per escludere il TiO
2
di tipo laminato dalla definizione del prodotto, dato che presenta le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di altri tipi di TiO
2
e potrebbe, in linea di principio, essere utilizzato per altri scopi. La Commissione ha inoltre ritenuto che non vi sia motivo di concedere l’esenzione nell’ambito del regime di uso finale poiché, anche in caso di totale assenza di importazioni di TiO
2
dalla Cina, in base alle informazioni disponibili alla Commissione in questa fase i produttori di carta laminata dispongono di sufficienti fonti di approvvigionamento alternative, nell’Unione e in altri mercati terzi, come il Messico.
2.4.3.2. TiO
2
di purezza uguale o superiore al 99,9 %
(54)
Un utilizzatore, Treibacher, ha chiesto di escludere il TiO
2
di purezza pari al 99,9 % dalla definizione del prodotto, dato che tale TiO
2
è disponibile solo in Cina e utilizzato per applicazioni speciali di nicchia. Tale utilizzatore, tuttavia, non ha mai risposto al questionario, né fornito elementi di prova che dimostrerebbero che i criteri di cui al considerando 45 sono soddisfatti. La Commissione, quindi, non ha potuto valutare i criteri per concedere l’esclusione del prodotto e pertanto ha respinto la richiesta.
2.4.3.3. TiO
2
grafico
(55)
Due utilizzatori hanno chiesto che il TiO
2
grafico fosse escluso dalla definizione del prodotto: Sun Chemical e Flint. Sun Chemical ha presentato le proprie osservazioni dopo la scadenza del termine per le richieste relative alla definizione del prodotto e non ha risposto al questionario, mentre Flint ha presentato le proprie osservazioni entro il termine stabilito e ha anche fornito una risposta al questionario che la Commissione ha potuto verificare. L’analisi che segue quindi si basa solo sulle informazioni fornite da Flint.
(56)
Flint ha affermato che il tipo di TiO
2
di cui fa uso è un prodotto di nicchia di altissima gamma, utilizzato solo negli inchiostri per l’industria grafica, la cui fabbricazione comporta un processo produttivo speciale e un know-how specifico.
(57)
La Commissione ha riscontrato che il TiO
2
grafico presenta le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di altri tipi di TiO
2
, in quanto si tratta di un rutilo standard con rivestimento, contenente sostanze chimiche presenti in molti altri tipi di TiO
2
. Benché il TiO
2
grafico non si distingua per la sua composizione chimica, la Commissione ha constatato tuttavia che esiste effettivamente un know-how specifico per la sua produzione, padroneggiato solo da un numero limitato di produttori nell’Unione e in Cina. Flint acquistava anche, in misura limitata, altri tipi di TiO
2
per scopi diversi dagli inchiostri grafici.
(58)
In linea di principio per la produzione di inchiostri potrebbero essere utilizzati altri tipi di TiO
2
che tuttavia comporterebbero prestazioni molto più basse. Flint ha testato vari tipi di TiO
2
di diversi produttori per utilizzarli nelle sue formule di inchiostro, ma ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che generalmente non raggiungono livelli di qualità soddisfacenti. La Commissione ha pertanto concluso che i produttori di inchiostro grafico hanno effettivamente possibilità limitate di passare ad altri fornitori, come confermato anche nel caso relativo alla fusione Hutsman/Rockwoods
(
7
)
, e che le prestazioni del TiO
2
grafico nei prodotti finali inciderebbero sulla percezione dei clienti. Non è stato tuttavia dimostrato che l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di rifornire in quantità sufficiente l’industria grafica.
(59)
Sebbene il TiO
2
per inchiostro grafico non sia pienamente sostituibile con altri tipi di TiO
2
, ne condivide comunque le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. La Commissione ha pertanto concluso che non vi è motivo di escludere il prodotto.
(60)
Poiché inoltre non è stato dimostrato che il TiO
2
grafico presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche particolari rispetto ad altri tipi di TiO
2
, né un uso finale ben definito a causa del gran numero di formule utilizzate da Flint per i suoi prodotti, la Commissione ha concluso in questa fase che non sarebbe possibile per le autorità doganali verificare che si tratti effettivamente di TiO
2
grafico utilizzato per la produzione di inchiostri, tanto più che Flint acquista anche altri tipi di TiO
2
per altri scopi. Infine l’utilizzatore non è stato in grado di dimostrare chiaramente che la sua redditività risulterebbe notevolmente danneggiata dai dazi. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esenzione nell’ambito del regime di uso finale.
2.4.3.4. TiO
2
non rivestito per pigmenti non bianchi
(61)
Nella sua comunicazione del 18 dicembre 2023, Sun Chemical ha chiesto alla Commissione di escludere dalla definizione del prodotto anche il TiO
2
nella sua forma non rivestita (ossia TiO
2
senza trattamento superficiale), in aggiunta all’esclusione del TiO
2
grafico di cui al considerando 55. Sun Chemical ha sostenuto che si tratta di un mercato molto di nicchia e che i prodotti realizzati con TiO
2
non rivestito competono in mercati al di fuori dell’Unione, per cui in presenza di eventuali dazi antidumping le loro esportazioni non sarebbero competitive. I servizi della Commissione hanno anche tenuto un’audizione con Sun Chemical, durante la quale la società ha elaborato la sua richiesta.
(62)
Tale richiesta è pervenuta dopo la scadenza del termine del 23 novembre 2023 per la presentazione delle richieste relative alla definizione del prodotto. La Commissione ha rilevato che le osservazioni sulla definizione del prodotto avrebbero dovuto essere presentate nelle prime fasi dell’inchiesta, al fine di concedere un tempo sufficiente per valutarne il merito e dare alle altre parti interessate la possibilità di rispondere a tali osservazioni. Inoltre Sun Chemical non ha fornito alla Commissione alcuna risposta al questionario. Di conseguenza, anche se la richiesta fosse stata presentata entro i termini, la Commissione non era in grado di verificare adeguatamente se i criteri di cui al considerando 45 fossero soddisfatti. La Commissione non ha pertanto esaminato tale richiesta.
2.4.3.5. TiO
2
per uso alimentare
(63)
Nella sua comunicazione del 21 gennaio 2024, la CEPI ha chiesto alla Commissione di escludere il TiO
2
per uso alimentare dalla definizione del prodotto, in aggiunta alla richiesta di esclusione del TiO
2
di tipo laminato di cui al considerando 46. La CEPI ha affermato che questo tipo di TiO
2
è speciale, in quanto soddisfa i requisiti per gli additivi E-171 e presenta una serie definita di soglie estremamente basse per i metalli pesanti, per cui la sua produzione è molto costosa.
(64)
Poiché tuttavia è stata presentata molto tempo dopo la scadenza del termine del 23 novembre 2023 per la presentazione delle richieste relative alla definizione del prodotto, la Commissione non ha preso in considerazione tale richiesta. Come affermato al considerando 62, le osservazioni sulla definizione del prodotto devono essere presentate nelle prime fasi dell’inchiesta, entro i termini stabiliti, al fine di concedere un tempo sufficiente per valutarne il merito e dare alle altre parti interessate la possibilità di rispondere a tali osservazioni.
2.4.3.6. Esclusione del TiO
2
prodotto utilizzando il procedimento con cloruro
(65)
AkzoNobel ha chiesto che il TiO
2
prodotto utilizzando il procedimento con cloruro fosse escluso dall’ambito dell’inchiesta, in quanto il TiO
2
prodotto mediante il procedimento con cloruro e il TiO
2
prodotto mediante il procedimento al solfato non sono sostituibili nel settore delle pitture e dei rivestimenti. AkzoNobel ha inoltre sostenuto che la maggior parte della produzione di TiO
2
in Cina è effettuata mediante il procedimento al solfato, mentre il mercato dell’Unione consuma principalmente TiO
2
prodotto mediante il procedimento con cloruro. AkzoNobel ha chiesto per gli stessi motivi che, se non accetta tale richiesta di esclusione, la Commissione dovrebbe almeno effettuare un’analisi distinta del pregiudizio e del nesso di causalità tra il TiO
2
prodotto mediante il procedimento con cloruro e quello prodotto mediante il procedimento al solfato.
(66)
La Commissione ha osservato che la richiesta di esclusione del prodotto è stata presentata da AkzoNobel nella sua risposta al questionario, che è stata trasmessa il 20 dicembre 2023, dopo il termine del 23 novembre 2023 per la presentazione di richieste relative alla definizione del prodotto. La richiesta non è stata pertanto esaminata. Come affermato al considerando 62, le osservazioni sulla definizione del prodotto devono essere presentate nelle prime fasi dell’inchiesta, entro i termini stabiliti, al fine di concedere un tempo sufficiente per valutarne il merito e dare alle altre parti interessate la possibilità di rispondere a tali osservazioni.
(67)
Per quanto riguarda la richiesta di effettuare un’analisi separata del pregiudizio e del nesso di causalità sulla base del processo di produzione, la Commissione ha osservato in primo luogo che dall’inchiesta è emerso che molti utilizzatori, tra cui i fabbricanti di vernici e rivestimenti, acquistano TiO
2
prodotto con entrambi i metodi.
(68)
In secondo luogo, la Commissione ha constatato che un terzo delle vendite totali nell’Unione dei produttori esportatori inclusi nel campione è costituito da TiO
2
prodotto utilizzando il procedimento con cloruro.
(69)
Inoltre, solo perché i produttori cinesi attualmente producono più TiO
2
utilizzando il procedimento al solfato non significa che sarà così anche in futuro. L’inchiesta ha infatti dimostrato che l’industria cinese si è impegnata ad accelerare la transizione dal procedimento al solfato al procedimento con cloruro per produrre TiO
2
.
(70)
In terzo luogo, la Commissione non ha potuto accertare l’esistenza di differenze nelle caratteristiche fisiche, chimiche o tecniche tra i prodotti derivati dai due processi di produzione tali da giustificare l’esclusione di uno di essi. In definitiva, entrambi i processi di produzione possono produrre il TiO
2
anatasio, che altre parti interessate distinguono quasi all’unanimità dal TiO
2
rutilo in virtù della diversa struttura cristallina, facendo di questa la principale distinzione tra i tipi di TiO
2
.
(71)
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto la richiesta di AkzoNobel.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(72)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(73)
Al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha quindi invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di TiO
2
. Venticinque produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(74)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Non sono pervenute risposte da parte del governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Non sono pervenute osservazioni.
(75)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(76)
Il 26 marzo 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materie prime, lavoro ed energia impiegati nella produzione di TiO
2
. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato possibili paesi rappresentativi, segnatamente Brasile, Malaysia, Messico e Federazione russa. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dal produttore esportatore gruppo LB, dal denunciante e da un utilizzatore, AkzoNobel.
(77)
Il 16 aprile 2024 la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute dalle parti interessate in merito alla prima nota con una seconda nota («seconda nota») e ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo. La Commissione ha anche informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Tronox Pigmentos do Brasil SA («Tronox Brazil»), un produttore di TiO
2
nel paese rappresentativo.
(78)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota da AkzoNobel e dal denunciante. Tali osservazioni sono state trattate ai rispettivi punti della sezione 3.4.
(79)
A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.3.
3.2.
Valore normale
(80)
Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(81)
Secondo l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).
(82)
Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(83)
L’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base dispone che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
—
l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
(84)
Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco.
(85)
È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
(86)
L’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».
(87)
A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese riguardante la Cina («relazione»)
(
8
)
, che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (compreso il settore chimico). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. La denuncia conteneva anche alcuni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.
(88)
Più nello specifico, il denunciante si è basato sugli elementi di prova contenuti nella relazione per sottolineare la presenza di distorsioni significative sistemiche nell’economia della RPC, una «economia di mercato socialista» in cui il partito comunista cinese («PCC») guida sia il settore pubblico che quello privato.
(89)
Il denunciante ha ricordato che la relazione ha rilevato elementi che indicavano distorsioni significative nel settore del titanio in Cina. Poiché molti produttori di TiO
2
operano anche nel settore del metallo di titanio, il denunciante ha sostenuto che il settore del TiO
2
in Cina è interessato da distorsioni significative tanto quanto il settore del titanio.
(90)
Il denunciante ha inoltre sottolineato che il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della Cina («quattordicesimo piano quinquennale») ha mantenuto e rafforzato le distorsioni significative di cui sopra, integrando il precedente tredicesimo piano quinquennale e stabilendo le seguenti priorità, come spiegato nel sito web dell’esposizione internazionale del diossido di titanio di Shanghai del 2024:
1)
superamento del procedimento con cloruro e ottimizzazione della struttura del prodotto per entrare nel mercato internazionale: l’industria del prodotto in esame dovrebbe accelerare la transizione da un’industria tradizionale a un’industria manifatturiera avanzata e ottimizzare la struttura dei prodotti dei processi di produzione con cloruro e acido solforico. L’offerta può superare la domanda, il che indurrebbe i produttori cinesi a espandersi sui mercati internazionali;
2)
coesistenza di due processi di produzione e ottimizzazione: il quattordicesimo piano quinquennale richiede di promuovere attivamente l’ammodernamento industriale, ottimizzare la struttura dei prodotti del cloruro e dell’acido solforico, aumentare gli investimenti nella ricerca scientifica e nella trasformazione tecnologica e continuare a migliorare la competitività complessiva del mercato del prodotto. Benché sia opportuno spingere fortemente per il procedimento con cloruro, si prevede tuttavia che il procedimento al solfato rimarrà il principale processo di produzione e che pertanto entrambi i processi coesistano anche durante il quindicesimo piano quinquennale;
3)
accento sull’ecologizzazione del procedimento al solfato e spinta allo sviluppo del procedimento con cloruro: poiché il procedimento al solfato presenta degli svantaggi, è necessario compiere passi avanti nel procedimento con cloruro, promuovere la riforma strutturale sul lato dell’offerta dell’industria, promuovere lo sviluppo sano della filiera cinese del titanio, introdurre e utilizzare tecnologie e attrezzature avanzate;
4)
nuova capacità produttiva: durante il tredicesimo piano quinquennale la capacità cinese era aumentata in modo massiccio. Ora che i produttori cinesi hanno infine cominciato ad attuare il procedimento con cloruro, i progetti di espansione del prodotto in esame dovrebbero aggiungere 1,96 milioni di tonnellate/anno di nuova capacità produttiva, di cui oltre 400 000 tonnellate/anno saranno prodotte mediante il metodo con cloruro. Una nuova capacità produttiva così ampia, difficile da assorbire sul mercato interno cinese, incoraggerà i produttori cinesi a esportare i loro materiali;
5)
il denunciante ha pertanto osservato che il massiccio aumento delle importazioni cinesi di TiO
2
nell’Unione nel corso degli ultimi anni era semplicemente il risultato dell’attuazione del tredicesimo e del quattordicesimo piano quinquennale.
(91)
La denuncia ha anche rilevato i seguenti fattori indicativi di distorsioni significative.
(92)
Primo, il mercato del prodotto in esame è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità statali. In Cina, come dimostrato dalla relazione, le imprese di proprietà dello Stato rappresentano la maggioranza delle industrie delle materie prime.
(93)
Il denunciante ha affermato che persiste un livello sostanziale di proprietà del governo della RPC nei principali fabbricanti, produttori e venditori del prodotto in esame, tra cui le società e i gruppi che seguono:
—
Pangang Group Company, Ltd., che nel 2010 si è fusa con Anshan Iron and Steel Group Corporation per diventare Ansteel;
—
Shandong Jinhai Titanium Industry Resources Technology Co., Ltd. («Shandong Jinhai»), parte di Shandong Lubei Enterprise Group Corporation;
—
China National BlueStar (Group) Co. («BlueStar»), parte di Sinochem Holdings Corporation, Ltd. («Sinochem») e, come accertato dalla Commissione
(
9
)
, una controllata di China National Chemical Corporation («ChemChina»).
(94)
Il denunciante ha pertanto osservato che il governo della RPC controlla e coordina la strategia commerciale delle società coinvolte nella produzione di TiO
2
.
(95)
Secondo, la presenza dello Stato nelle imprese produttrici di TiO
2
consente inoltre alle autorità statali di interferire in relazione a prezzi e/o costi.
(96)
Il denunciante ha osservato ad esempio che la presenza statale nelle imprese non riguarda solo le imprese di proprietà dello Stato, ma anche le società private. Nella relazione, nonché in numerose inchieste precedenti, la Commissione ha constatato che il PCC esercita pressioni sulle società private affinché «pongano al primo posto il patriottismo e seguano la disciplina di partito» in tutti i settori dell’economia cinese. In effetti, l’articolo 19 della legge sulle società della RPC impone la presenza di una cellula del partito all’interno di ciascuna società.
(97)
Nel settore del prodotto in esame si verificano regolarmente sovrapposizioni tra posizioni dirigenziali e appartenenza al PCC. Ad esempio, il segretario del consiglio di amministrazione del gruppo LB è membro del PCC, mentre i presidenti dei consigli di amministrazione, rispettivamente, del gruppo GPRO (che è la società madre di Nanjing Titanium White Chemical Co., Ltd., un produttore cinese di TiO
2
), di Bluestar e del gruppo Lubei ricoprono tutti la posizione di segretario dei rispettivi comitati di partito, e nell’ultimo caso il presidente è anche un rappresentante del Congresso nazionale cinese.
(98)
Non solo, il presidente del gruppo GPRO ha dichiarato che «il partito comunista cinese è un partito marxista grande, glorioso e corretto. Aderire alla leadership del partito e rafforzare la costruzione del partito sono la garanzia fondamentale affinché lo sviluppo dell’impresa vada sempre nella giusta direzione e consegua importanti risultati», mentre il presidente del gruppo Lubei ha presieduto una riunione per «trasmettere e studiare lo spirito dell’importante discorso del segretario generale Xi Jinping e il contenuto principale della relazione di lavoro del governo, sottolineando che le riflessioni e le azioni devono essere rapidamente unificate in linea con questo discorso».
(99)
Terzo, il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato,
(100)
Il denunciante ha ricordato che gli elementi di prova di precedenti inchieste antidumping della Commissione dimostrano che «[n]el complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti».
(101)
Il denunciante ha anche affermato che l’industria del TiO
2
è considerata un settore strategico dal governo della RPC nel tredicesimo e nel quattordicesimo piano quinquennale (cfr. il considerando 90).
(102)
Il denunciante ha inoltre sottolineato che la Cina applica di fatto restrizioni all’esportazione sui prodotti connessi al titanio. La RPC dispone di un catalogo delle merci soggette a licenza di esportazione, aggiornato periodicamente mediante annunci del ministero del Commercio e dell’amministrazione generale delle dogane. Per le merci elencate in tale catalogo, gli esportatori devono ottenere una licenza di esportazione dal ministero del Commercio o dal dipartimento locale autorizzato
(
10
)
.
(103)
A tale riguardo, il ministero del Commercio può limitare o vietare l’esportazione di beni, se necessario allo scopo di mantenere la sicurezza dello Stato, il bene pubblico e sociale o la moralità pubblica, se i beni in questione sono disponibili in scarsa quantità o sono soggetti a protezione effettiva, se il paese o la regione di destinazione hanno una capacità di mercato limitata o in qualsiasi altra circostanza in virtù di un trattato internazionale concluso dalla Cina.
(104)
Il denunciante ha pertanto osservato che questo sistema di licenze di esportazione può generare restrizioni all’esportazione al fine di garantire che l’industria nazionale cinese possa beneficiare di un accesso preferenziale e a basso costo ai prodotti connessi al titanio. Di conseguenza il governo della RPC continua ad attuare politiche alle quali gli operatori devono attenersi, impedendo in tal modo alle forze di mercato di operare liberamente.
(105)
Quarto, il settore del prodotto in esame è soggetto alle distorsioni derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme cinesi in materia fallimentare, societaria e patrimoniale.
(106)
Secondo il denunciante tali distorsioni si applicano a tutti i settori: il governo della RPC svolge un ruolo importante nelle procedure di insolvenza e spesso esercita un’influenza diretta sull’esito attraverso vari mezzi. Ad esempio il governo della RPC deve autorizzare preventivamente i tribunali a decidere se accettare o respingere nella pratica le domande delle società quotate.
(107)
Molte imprese insolventi sono inserite in piani di ristrutturazione e raramente vengono depennate dal listino. Ciò si traduce in imprese di Stato che beneficiano di garanzie pubbliche de facto. A causa dell’assenza di normali meccanismi di mercato, quali procedure fallimentari efficaci e trasparenti, il sistema finanziario cinese rimane fortemente distorto.
(108)
In effetti in una precedente inchiesta sulle ruote in acciaio
(
11
)
, la Commissione ha riscontrato che «il sistema cinese in materia di fallimenti fornisce risultati inadeguati nel conseguimento dei propri obiettivi principali, come ad esempio la risoluzione equa della liquidazione di crediti e debiti e la salvaguardia di diritti e interessi legittimi dei creditori e dei debitori».
(109)
L’inchiesta di cui sopra ha riscontrato distorsioni anche per quanto riguarda il diritto patrimoniale cinese, in quanto le norme sulla fornitura e sull’acquisto di terreni nella RPC sono spesso poco chiare e non trasparenti e i prezzi sono spesso fissati dalle autorità sulla base di considerazioni non di mercato.
(110)
Poiché il diritto fallimentare, societario o patrimoniale in Cina si applica a tutti i settori, non esistono elementi di prova che dimostrino che tali leggi non si applicherebbero nel settore cinese del TiO
2
.
(111)
In conclusione, il denunciante ha sostenuto che nel settore del TiO
2
sono presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Non è pertanto opportuno utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno, i costi cinesi non sono attendibili e il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(112)
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno in Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha proceduto in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo includevano gli elementi di prova contenuti nella relazione, anche nella sua versione aggiornata («relazione aggiornata»)
(
12
)
, che si basa su fonti accessibili al pubblico.
(113)
Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina.
3.2.2.
Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina
(114)
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori»
(
13
)
.
(115)
L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato «garantirne il consolidamento e la crescita»
(
14
)
. Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali.
(116)
Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale
(
15
)
.
(117)
Secondo il diritto cinese, inoltre, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.
(118)
A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione.
(119)
Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese»
(
16
)
. È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.
(120)
Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
(121)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato
(
17
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
(122)
In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo.
(123)
I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione.
(124)
I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.).
(125)
Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani
(
18
)
.
(126)
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto
(
19
)
.
(127)
Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC
(
20
)
.
(128)
In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali
(
21
)
.
(129)
Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale
(
22
)
.
(130)
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato
(
23
)
.
3.2.3.
Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione
(131)
In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.
(132)
Il settore del prodotto in esame è servito sia da imprese di proprietà dello Stato che da società private.
(133)
Ad esempio, Pangang Group Vanadium and Titanium Resources, Ltd.
(
24
)
(«Pangang»), appartenente a Pangang Group, una controllata del gruppo di imprese di proprietà dello Stato Anshan Iron and Steel Group («Ansteel»)
(
25
)
, presenta un livello significativo di proprietà dello Stato (oltre il 54 %)
(
26
)
. D’altro canto, il gruppo LB, precedentemente denominato Lomon Billions Group Co., Ltd., («gruppo LB»)
(
27
)
è una società privata
(
28
)
, mentre CNNC Huan Yuan Titanium Dioxide Co., Ltd
(
29
)
(«CHTI CNNC») è una società privata che presenta comunque una partecipazione pubblica di poco più del 7 %
(
30
)
.
(134)
Le autorità inoltre incoraggiano la creazione di cluster nel settore petrolchimico e chimico, non da ultimo per trarre vantaggio dalle interdipendenze tra i vari processi di produzione chimica. In effetti, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime prevede «[l’]adozione di misure per rendere le imprese leader più grandi e più forti. Guidati dal mercato e sostenuti dal governo, aiuteremo […] tali imprese ad accelerare le fusioni e la riorganizzazione transregionali e interazionarie, in modo da rendere il settore più concentrato e agevolare le operazioni internazionali. In settori quali quello petrolchimico e chimico […] promuoveremo una serie di imprese all’avanguardia che potrebbero guidare l’ecosistema della catena industriale con capacità competitive di base […]»
(
31
)
.
(135)
Gli orientamenti statali trovano riscontro nell’azione delle imprese, come emerge dal sito web di Pangang: «In vista del futuro, Pangang Vanadium and Titanium Co., Ltd. continuerà a concentrarsi sulle strategie nazionali e sulle richieste del mercato, a rafforzare costantemente le sue capacità di innovazione indipendenti e ad accelerare la costruzione di una nuova impresa specializzata di livello mondiale caratterizzata da eccellente professionalità, orientamento all’innovazione, gestione snella e caratteristiche distintive”, che funga da base per l’industria cinese del vanadio e del titanio e contribuisca maggiormente a uno sviluppo di alta qualità»
(
32
)
.
(136)
Gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo, tuttavia, sono diventati la norma, oltre che nelle imprese di proprietà dello Stato, anche nelle società private
(
33
)
, con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.
(137)
Un’accurata rappresentazione del controllo e della supervisione del governo sulle imprese si riscontra a livello provinciale. Nello Yunnan, il quattordicesimo piano quinquennale di Chuxiong sui nuovi materiali e lo sviluppo di un’industria manifatturiera avanzata («quattordicesimo piano quinquennale di Chuxiong») considera e influenza il settore del prodotto in esame, fissando i seguenti obiettivi: «[s]fruttare pienamente i vantaggi delle risorse di titanio di Chuxiong e dell’industria del titanio, in particolare quelli delle risorse idroelettriche, e continuare ad ampliare la scala dell’industria del titanio con l’estensione della filiera e il miglioramento del valore aggiunto dei prodotti come principale linea di attività. Facendo affidamento sulle risorse, sulla tecnologia e sui vantaggi di mercato di grandi imprese quali Longbai e Kunming Iron and Steel, accelereremo la costruzione del nuovo settore del titanio del gruppo Longbai e i progetti relativi al settore del titanio nello Yunnan, rafforzeremo la promozione degli investimenti, introdurremo imprese a valle nella filiera industriale del titanio e ci concentreremo sulla costruzione dell’industria del titanio […]»
(
34
)
.
(138)
Il quattordicesimo piano quinquennale di Chuxiong è ancora più dettagliato, come segue: «Approfittando dell’opportunità offerta dallo Stato per incoraggiare lo sviluppo del diossido di titanio a base di cloruro, ci concentreremo sul sostegno a LB Lufeng Titanium Industry per ricostruire ed espandere la linea di produzione di diossido di titanio a base di cloruro, per arrivare a creare una base di produzione di diossido di titanio a base di cloruro di 300 000-400 000 tonnellate/anno. Allo stesso tempo, il gruppo Longbai sfrutterà appieno i vantaggi tecnologici dell’abbinamento di zolfo e cloro, accelererà l’adeguamento strutturale e l’integrazione dell’industria del diossido di titanio a base di solfato, rafforzerà la cooperazione tra le imprese produttrici di diossido di titanio a base di solfato e il gruppo Longbai, migliorerà l’utilizzo delle risorse, esporterà solfato ferroso nel Sud-est asiatico, occuperà il mercato del Sud-Est asiatico; incoraggiamo e sosteniamo anche lo sviluppo di imprese solide a livello nazionale ed estero per la produzione di rivestimenti e di materie plastiche a valle del settore del diossido di titanio nello Yunnan. La provincia è diventata la più importante base di produzione di diossido di titanio del paese e guida lo sviluppo dell’industria cinese del diossido di titanio. Accelerare lo sviluppo della spugna di titanio, concentrarsi sulla promozione dei progetti relativi alla spugna di titanio di alta gamma per rotori del gruppo Longbai, accelerare lo sviluppo della tecnologia di produzione della spugna di titanio lungo l’intero processo e trasformare ed espandere l’attuale linea di produzione della spugna di titanio su tale base, fino a creare una capacità di produzione annua di 100 000-300 000 tonnellate, per diventare la più grande base di produzione di spugna di titanio al mondo. Promuovere attivamente lo sviluppo di materiali di titanio fine di alta gamma»
(
35
)
.
(139)
Il controllo e la supervisione strategica del governo sono evidenti anche al livello delle pertinenti associazioni di settore
(
36
)
.
(140)
Il ramo relativo all’industria del diossido di titanio della China Coating Industry Association («ramo TiO
2
») ad esempio afferma all’articolo 3 del suo statuto che l’organizzazione «[i]stituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e stabilisce le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. […] accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale»
(
37
)
. L’articolo 36 stabilisce inoltre che le persone responsabili dell’associazione devono soddisfare condizioni quali «[a]derire alla leadership del partito comunista cinese, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi, attuare con determinazione la linea, i principi e le politiche del partito e possedere buone qualità politiche»
(
38
)
.
(141)
Il ramo TiO
2
conta tra i suoi membri sia il gruppo LB che CHTI CNNC, rispettivamente il primo e il secondo produttore cinese
(
39
)
.
(142)
Di conseguenza, neanche i produttori privati nel settore del prodotto in esame possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità.
3.2.4.
Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(143)
Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà
(
40
)
, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali.
(144)
Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC
(
41
)
) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito.
(145)
Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico
(
42
)
, anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito
(
43
)
.
(146)
Già nel 2017 si riportava la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società
(
44
)
. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(147)
Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era («orientamenti»)
(
45
)
, che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.
(148)
La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «[o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti, quindi, sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato
(
46
)
.
(149)
L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l’iscrizione al PCC o il conferimento di funzioni all’interno del partito sono comuni anche nel settore del TiO
2
. Diversi membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza del gruppo LB, il maggiore produttore del prodotto in esame, sono membri del PCC e ricoprono posizioni nel segretariato del comitato di partito
(
47
)
. Lo stesso vale per CHTI CNNC
(
48
)
e Pangang
(
49
)
.
(150)
L’interferenza del PCC nelle decisioni commerciali è evidente nel sito web del gruppo LB, che descrive il ruolo del partito all’interno del gruppo come segue: «[l’]edificazione del partito indica la via e le imprese spiegano le vele. Negli ultimi anni il comitato di partito di Lomon Billions Group Co., Ltd. ha continuato a innovare il modello del lavoro di edificazione del partito, ha costantemente migliorato la posizione culturale dell’edificazione del partito e ha esplorato attivamente la profonda integrazione del lavoro di edificazione del partito con l’attività principale dell’impresa, stimolando la vitalità e dando impulso allo sviluppo di qualità dell’impresa. XU Gang, segretario del comitato di partito e presidente di Lomon Billions, ha concluso: “Lomon Billions aderisce sempre allo schema immutato di organizzazione, pubblicità e controllo disciplinare delle istituzioni per l’attività del partito nell’impresa. L’organizzazione del partito garantisce la supervisione delle politiche del partito e del paese, nonché le principali realizzazioni. Il ruolo di attuazione dell’impresa rimane invariato, il principio secondo cui il partito gestisce i quadri e i talenti rimane invariato e la prassi di ‘creare sezioni ovunque vi siano membri del partito’ rimane invariata, affinché l’edificazione del partito nell’impresa mantenga sempre una forte efficacia sul campo”. […] Il comitato di partito di Lomon Billions ha esplorato un valido sistema per integrare profondamente l’edificazione non pubblica del partito nell’attività principale dell’impresa: insistere sulla piena copertura delle organizzazioni e delle attività di partito, sull’approfondimento verticale e sull’espansione orizzontale […]»
(
50
)
.
(151)
In particolare, il gruppo LB è profondamente influenzato dalle autorità governative, come indicato nei considerando precedenti (cfr. il considerando 137).
(152)
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato
(
51
)
. La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore del TiO
2
e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.
3.2.5.
Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(153)
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore.
(154)
Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti
(
52
)
.
(155)
Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame.
(156)
Il quattordicesimo piano quinquennale (cfr. il considerando 90) mira a «trasformare e potenziare le industrie tradizionali, promuovere l’ottimizzazione della configurazione e l’adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime, quali petrolchimica, acciaio, metalli non ferrosi e materiali da costruzione, ampliare l’offerta di prodotti di alta qualità come l’industria leggera e i tessili, accelerare la trasformazione e il potenziamento delle imprese in settori chiave come l’industria chimica […] Intensificare l’attuazione di progetti speciali per rafforzare la competitività di base e la trasformazione tecnologica dell’industria manifatturiera, incoraggiare le imprese ad applicare tecnologie avanzate e applicabili, rafforzare gli aggiornamenti delle apparecchiature e l’applicazione su larga scala di nuovi prodotti»
(
53
)
.
(157)
Analogamente, il parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell’industria petrolchimica e chimica durante il quattordicesimo piano quinquennale («parere orientativo») sottolinea la necessità di «[…] accelerare la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali e di sviluppare vigorosamente nuovi materiali chimici e sostanze chimiche fini». Accelerare la trasformazione digitale dell’industria […] e promuovere i progressi della Cina da grande paese petrolchimico e chimico a paese petrolchimico e chimico forte»
(
54
)
. Gli obiettivi principali sono definiti come segue: «[e]ntro il 2025, l’industria petrolchimica segue sostanzialmente un modello di sviluppo di alta qualità, caratterizzato da una forte capacità di innovazione indipendente e con una struttura e un assetto adeguati, verde, sicuro e a basse emissioni di carbonio con miglioramenti significativi nella capacità di garantire prodotti di alta qualità, un aumento significativo della competitività di base e una solida fase di autosufficienza e automiglioramento di alto livello»
(
55
)
.
(158)
Gli obiettivi di cui sopra sono ulteriormente specificati nelle sezioni successive del parere orientativo. Ad esempio, le autorità emittenti intendono «[i]ncoraggiare le imprese ad assumere un ruolo guida nella formazione di organizzazioni collaborative per l’innovazione, quali alleanze per l’innovazione tecnologica industriale e meccanismi di cooperazione a monte e a valle, e sostenere l’assetto razionale delle amministrazioni locali per costruire centri regionali di innovazione e basi pilota», al fine di «[c]onquistare le tecnologie fondamentali e rafforzare lo slancio dell’innovazione e dello sviluppo, […] accelerare i progressi compiuti nelle tecnologie chiave […]»
(
56
)
.
(159)
La versione del 2024 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria («repertorio di riferimento») inoltre si riferisce direttamente al settore del prodotto, elencando il processo di produzione del TiO
2
a base di acido solforico come industria soggetta a restrizioni, mentre nella versione del 2019 il procedimento con cloruro figura tra i settori incentivati
(
57
)
.
(160)
A livello provinciale, gli obiettivi strategici e i corrispondenti strumenti di sostegno diventano più specifici e mirati.
(161)
Ad esempio, il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria chimica di alta gamma di Jiangsu
(
58
)
(«piano chimico di Jiangsu») fissa obiettivi importanti per il settore del prodotto in esame: «[e]ntro la fine del quattordicesimo piano quinquennale la struttura industriale dei pigmenti coloranti e delle relative sostanze intermedie sarà notevolmente ottimizzata» e ancora «[c]i adopereremo per aumentare il valore della produzione totale dell’industria degli inchiostri a 8 miliardi di CNY, includendo la capacità produttiva superiore nello sviluppo e nell’integrazione di parchi chimici (aree di concentrazione)».
(162)
Per quanto riguarda l’industria chimica inorganica, il piano chimico di Jiangsu fissa gli obiettivi che seguono: «[t]otale controllo quantitativo, miglioramento della qualità e dell’efficienza, ottimizzazione della configurazione […] Adottare tecnologie avanzate di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni per trasformare e potenziare le industrie e le imprese […] [P]romuovere le industrie a valle del cloro e dell’idrogeno per lo sviluppo in una direzione di alta gamma, funzionale e perfezionata. Ampliare ed espandere la filiera regionale dell’industria del cloro […]»
(
59
)
.
(163)
Il piano chimico di Jiangsu specifica ulteriormente gli obiettivi per ciascuna zona industriale costiera. Ad esempio a Lianyungang gli obiettivi sono: «[p]romuovere l’integrazione di raffinazione e sostanze chimiche. […] Sviluppare poliolefine di alta gamma. […] Promuovere la trasformazione profonda delle materie prime»
(
60
)
. A Yancheng le industrie devono sviluppare nuovi materiali chimici, tra cui l’acido solforico.
(164)
Nella provincia di Henan, la comunicazione dell’Ufficio generale del governo popolare della provincia di Henan sulla pubblicazione del piano d’azione della provincia di Henan (2022-2025) per accelerare la ristrutturazione e la leadership dell’industria dei materiali fissa i seguenti obiettivi per i nuovi materiali a base di titanio: «[a]ccelerare la localizzazione di materie prime di qualità per il diossido di titanio a base di cloruro e la ricerca e lo sviluppo di un nuovo diossido di titanio verde ad alte prestazioni e stabilire le risorse di titanio, zirconio, vanadio e scandio. Il nuovo sistema di estrazione globale verde promuove lo sviluppo di cluster dell’industria del titanio a Jiaozuo, Luoyang e in altri luoghi»
(
61
)
.
(165)
Nel Sichuan, la decisione del comitato provinciale del partito comunista cinese del Sichuan sulla promozione dello sviluppo di alta qualità di industrie vantaggiose, verdi e a basse emissioni di carbonio, con l’obiettivo di raggiungere il picco di carbonio e la neutralità in termini di emissioni stabilisce numerosi obiettivi: «Approfondire lo sviluppo e l’utilizzo generali delle risorse di vanadio e titanio. […] rafforzare l’industria del titanio, creare una base industriale del vanadio e del titanio di livello mondiale e fare di Panzhihua la capitale cinese del vanadio e del titanio. […] Attuare il progetto per rafforzare ed estendere la filiera dell’industria del vanadio e del titanio e accelerare lo sviluppo di prodotti di alta gamma di vanadio e titanio, materiali funzionali, parti speciali […]»
(
62
)
.
(166)
Allo stesso tempo, la guida della provincia di Sichuan per lo sviluppo di alta qualità delle industrie del vanadio, del titanio, dell’acciaio e delle terre rare sollecita «nuovi progressi nelle principali tecnologie fondamentali. Superare la tecnologia per l’utilizzo generale della magnetite al vanadio-titanio, realizzare la tecnologia per l’industria dell’estrazione di titanio ad alto valore dalle scorie di altoforno ad alto tenore di titanio, accelerare il diossido di titanio derivato da cloruro di alta qualità, il titanio aeronautico e i prodotti in lega di titanio»
(
63
)
.
(167)
Il quattordicesimo piano quinquennale di Chuxiong affronta nel dettaglio e influenza il settore del prodotto in esame, come già osservato (cfr. il considerando 137). Il piano elenca inoltre i seguenti obiettivi: «[l]a filiera dell’industria chimica e dell’industria metallurgica del titanio creerà un’intera filiera industriale, migliorerà le capacità di sviluppo sostenibile, la competitività di base e la quota di mercato dell’industria del titanio e diventerà un’importante base nazionale di produzione di diossido di titanio con cloruro e la maggiore al mondo per la produzione di spugna di titanio. Creare un’industria del titanio da 100 miliardi. Standardizzare l’industria dell’estrazione e del trattamento dei minerali di titanio, costruire un modello di miniera verde, integrare, trasformare e aggiornare le tecnologie e le attrezzature per la produzione di diossido di titanio ad alto tenore di titanio derivato da scorie e acido solforico e ottimizzare la configurazione regionale. Sviluppare vigorosamente il diossido di titanio di alta gamma derivato da cloruro e la spugna di titanio per rotori e incoraggiare varie imprese a sviluppare attivamente prodotti commercializzabili come le leghe di titanio e i prodotti in titanio, nonché materiali di titanio di alta gamma nei settori dell’aviazione, aerospaziale, della navigazione e in altri settori»
(
64
)
. Il piano prosegue fissando gli obiettivi per: «[c]reare un’intera filiera industriale. Accelerare la costruzione della filiera dell’industria metallurgica del titanio di «ilmenite - concentrato di titanio - scorie ad alto tenore di titanio - spugna di titanio (diossido di titanio) - profilati di titanio (lega o rivestimento di titanio)» e la filiera dell’industria chimica di «scorie ad alto tenore di titanio - diossido di titanio - rivestimento - plastica», accelerare lo sviluppo del diossido di titanio da cloruro di alta gamma e ampliare la capacità produttiva del diossido di titanio e i vantaggi tecnici […]»
(
65
)
.
(168)
Il prodotto in esame inoltre è soggetto a diverse restrizioni all’esportazione.
(169)
In primo luogo, il diossido di titanio e altri prodotti correlati al titanio sono soggetti a licenze di esportazione non automatiche
(
66
)
, che obbligano le imprese esportatrici a ricevere l’approvazione preventiva del governo sotto forma di licenze o permessi per esportare il prodotto. Tali procedure non solo conferiscono al governo il controllo degli esportatori e dei quantitativi di merci esportate, ma possono anche aumentare i costi di transazione o impedire agli esportatori di reagire rapidamente alle opportunità di vendita all’estero a causa dei lunghi tempi di gestione delle richieste
(
67
)
.
(170)
In secondo luogo, il prodotto in esame non è soggetto al rimborso dell’IVA all’esportazione
(
68
)
.
(171)
Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC pertanto dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte.
(172)
In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
3.2.6.
Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(173)
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente.
(174)
Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento
(
69
)
.
(175)
In Cina, inoltre, le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni
(
70
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato
(
71
)
. Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici
(
72
)
.
(176)
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore del prodotto in esame. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.
(177)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.
3.2.7.
Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(178)
In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva
(
73
)
.
(179)
Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale
(
74
)
. La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.
(180)
Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza
(
75
)
. Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina.
(181)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del TiO
2
non sia soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).
3.2.8.
Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(182)
L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.
(183)
In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una posizione forte delle banche statali
(
76
)
, che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC)
(
77
)
e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC.
(184)
Ad esempio, nel settore del prodotto in esame, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime ha l’obiettivo centrale di migliorare la competitività dell’industria chimica. A tale proposito «[l]e istituzioni finanziarie sono incoraggiate a […] fornire servizi finanziari completi alle imprese nel settore delle materie prime che hanno attuato fusioni e riorganizzazioni, nonché interventi di trasformazione e potenziamento»
(
78
)
.
(185)
Il parere orientativo rivela inoltre la gamma di strumenti e politiche di sostegno utilizzati per perseguire gli obiettivi di politica industriale: «[m]igliorare le politiche di sostegno. Rafforzare il coordinamento tra le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione ed esportazione, in materia di energia, ambiente ecologico, prezzi e altre politiche e le politiche industriali. Coinvolgere le piattaforme nazionali di cooperazione tra industria e finanza e promuovere i collegamenti tra banche e imprese e la cooperazione tra industria e finanza. […]»
(
79
)
.
(186)
Le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
80
)
. Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.
(187)
Ad esempio, il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione
(
81
)
. Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti»
(
82
)
.
(188)
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo
(
83
)
. A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti
(
84
)
. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
(189)
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(190)
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. La quota di prestiti a un tasso pari o inferiore al tasso di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti alla fine del 2018
(
85
)
e, nel 2020, i media ufficiali in Cina hanno riferito che il PCC ha chiesto di «orientare verso il basso il tasso di interesse del mercato dei prestiti»
(
86
)
. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.
(191)
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
(192)
In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(193)
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
3.2.9.
Natura sistemica delle distorsioni descritte
(194)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata.
(195)
La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono state descritte in dettaglio nelle sezioni da 3.2.2 a 3.2.8. La Commissione ha rilevato che l’assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di TiO
2
sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni, quindi, esercitano un’incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.
(196)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata.
(197)
In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(198)
Nella presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.
3.2.10.
Conclusioni
(199)
Dall’analisi esposta nella presente sezione, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore del prodotto in esame, è emerso che i prezzi e i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.
(200)
Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie.
(201)
La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.
3.3.
Paese rappresentativo
3.3.1.
Osservazioni generali
(202)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
87
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; e
—
qualora vi sia più di un possibile paese rappresentativo, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(203)
Come spiegato ai considerando 76 e 77, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Brasile quale paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
3.3.2.
Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
(204)
Nella prima nota la Commissione ha individuato il Brasile, la Malaysia, il Messico e la Federazione russa come paesi produttori di TiO
2
con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale (ossia paesi a «reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo). La Federazione russa tuttavia non ha potuto essere utilizzata come paese rappresentativo perché la Commissione non dispone di statistiche affidabili sulle importazioni Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati nella prima nota.
3.3.3.
Dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(205)
Per i paesi considerati e menzionati in precedenza, la Commissione ha ulteriormente verificato i dati prontamente disponibili, compresi i dati sulle importazioni di fattori produttivi e i dati finanziari dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta nei potenziali paesi rappresentativi.
(206)
Dall’analisi delle importazioni dei principali fattori produttivi (segnatamente minerali di titanio e concentrati con concentrazioni variabili di TiO
2
e scorie di titanio) è emerso che, indipendentemente dal potenziale paese rappresentativo, non sono disponibili statistiche affidabili o statistiche che consentano una differenziazione basata sulla concentrazione di TiO
2
nei minerali.
(207)
La Commissione ha pertanto fatto ricorso a un valore di riferimento internazionale ricavato da una piattaforma sul mercato dei minerali ampiamente riconosciuta (TZMI
(
88
)
) a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base per i minerali e i concentrati di titanio, vale a dire ilmenite, rutilo, scarico del forno di calcinazione, rutilo sintetico e scorie di titanio.
(208)
Dall’analisi della Commissione è emerso inoltre che solo per il Brasile erano disponibili dati sui volumi rappresentativi esenti da distorsioni di altri fattori produttivi chiave per la produzione di TiO
2
(principalmente acido solforico), nonché dati rappresentativi di una società che indicassero un congruo importo di redditività e SGAV per il periodo dell’inchiesta (o parte di esso), rispetto al Messico e alla Malaysia. Le importazioni brasiliane inoltre non sono state sostanzialmente interessate da importazioni dalla RPC o da uno dei paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
89
)
. La produzione e la capacità produttiva di TiO
2
inoltre sono significative in Brasile e nel paese non risulta la presenza di particolari distorsioni degli scambi relative al TiO
2
. Sebbene in Brasile le esportazioni di ilmenite, una delle materie prime utilizzate per la produzione di TiO
2
, siano soggette all’obbligo di licenza, tale potenziale distorsione degli scambi è irrilevante, poiché nel caso di specie per l’ilmenite è stato utilizzato il valore di riferimento TZMI anziché i dati sulle importazioni brasiliane. La Commissione ha rilevato inoltre che nessuna parte interessata si è opposta all’uso del Brasile come paese rappresentativo.
(209)
Per quanto riguarda i produttori brasiliani e la disponibilità dei loro dati, la Commissione ha individuato un produttore di TiO
2
, Tronox Brazil, per il quale sono disponibili risultati finanziari che evidenziano un congruo importo di redditività e SGAV, nello specifico nel segmento del TiO
2
per il 2022, periodo che si sovrappone per un trimestre al periodo dell’inchiesta.
(210)
La Commissione ha utilizzato i dati relativi alla redditività e alle SGAV per il 2022, nonostante la disponibilità di dati finanziari anche per l’intero periodo dell’inchiesta (quarto trimestre 2022-terzo trimestre 2023). Ciò è dovuto al fatto che, secondo i rendiconti finanziari della società, i risultati di mercato e commerciali di Tronox Brazil nel 2023 sono stati influenzati da una riduzione della domanda di mercato combinata con le importazioni dalla Cina di TiO
2
, con una conseguente riduzione della redditività, delle entrate nette, del volume delle vendite e del prezzo medio di vendita di Tronox Brazil sul mercato del TiO
2
. Per questo gli importi pertinenti per i profitti e le SGAV non sono risultati congrui ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(211)
Il gruppo LB ha contestato la decisione della Commissione di utilizzare i dati finanziari di Tronox Brazil per il 2022 e ha sostenuto che la Commissione aveva la possibilità di utilizzare dati che si sarebbero sovrapposti completamente al periodo dell’inchiesta.
(212)
Va osservato che, sebbene siano disponibili i dati finanziari di Tronox Brazil, che evidenziano una redditività ragionevole per l’intero periodo dell’inchiesta, tali dati riguardano l’insieme delle attività commerciali della società, comprese quelle non strettamente connesse al segmento del TiO
2
. Al contrario, quando si estraggono esclusivamente dati per il segmento del TiO
2
, i dati finanziari per il 2023 non sono adeguati per i motivi esposti al considerando 210. I dati del periodo dell’inchiesta per il segmento del TiO
2
di Tronox Brazil in tal caso mostrerebbero risultati operativi vicini al punto di pareggio, il che non potrebbe essere ritenuto congruo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. I dati del 2022 per il segmento del TiO
2
sono invece la migliore fonte disponibile per determinare un congruo importo di profitti e SGAV, considerando che i dati riguardano esclusivamente il segmento del TiO
2
, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(213)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che le informazioni finanziarie del 2022 disponibili per Tronox Brazil per il segmento del TiO
2
fossero le più appropriate ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.3.4.
Livello di protezione sociale e ambientale
(214)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.3.5.
Conclusioni
(215)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.
3.4.
Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
(216)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dai produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati in detta nota.
(217)
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati di Global Trade Atlas («GTA») e TZMI per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare le materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato l’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística («IGBE») e il ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia per stabilire i costi esenti da distorsioni rispettivamente del lavoro
(
90
)
e dell’energia
(
91
)
.
(218)
Nella seconda nota la Commissione ha anche informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno fornito informazioni complete e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime, utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti in Brasile.
(219)
AkzoNobel ha sostenuto, a seguito della prima e della seconda nota, che il prezzo indicato nel GTA per l’acido solforico non può essere rappresentativo, insistendo sul fatto che per calcolare i prezzi cif a partire dai prezzi fob disponibili nelle statistiche brasiliane o dell’International Trade Center («ITC») si utilizza invece un fattore di conversione di 1,05. L’utilizzatore ha anche cercato di mettere in discussione l’affidabilità dei dati del GTA facendo riferimento ai prezzi eccessivi indicati nel GTA per diversi paesi (Polonia, Finlandia e Germania). AkzoNobel ha sostenuto altresì, con riferimento al costo medio di nolo per il TiO
2
spedito in Brasile, che il costo di nolo per l’acido è compreso tra il 5 e il 7 % del prezzo dell’acido.
(220)
L’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base prevede l’uso di dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato «a condizione che i dati pertinenti siano prontamente disponibili». La Commissione non dispone di dati sui prezzi dell’acido solforico sul mercato interno del Brasile e tali dati non sono prontamente disponibili. Per contro, i dati sui prezzi all’importazione dell’acido solforico sono prontamente disponibili nel Global Trade Atlas (GTA). Considerando che tali importazioni sono in concorrenza sul mercato interno brasiliano, si ritiene che riflettano i prezzi pertinenti sul mercato interno.
(221)
Oltre all’argomentazione relativa alla non rappresentatività dei valori delle importazioni indicati nel GTA per alcuni paesi, è stato osservato che, rispetto al totale delle importazioni di acido solforico, le importazioni dai paesi in questione, in particolare Finlandia e Germania, rappresentano solo il 5 % circa delle importazioni totali in Brasile. Nel complesso la Commissione ha verificato la presenza di sufficienti quantitativi rappresentativi di importazioni di acido solforico, cosicché il prezzo medio utilizzato riduca l’incidenza di eventuali prezzi anomali al limite inferiore e superiore della forcella di valori. Nella misura in cui i quantitativi importati erano sufficientemente rappresentativi, come nel caso dell’acido solforico, e in assenza di altre circostanze specifiche che li rendessero non rappresentativi o non idonei, non esisteva alcun motivo oggettivo per escludere dall’analisi i dati del GTA.
(222)
La proposta di utilizzare il rapporto percentuale tra nolo e prezzo del TiO
2
come punto di riferimento per determinare il costo di trasporto dell’acido solforico inoltre non è sostenibile. AkzoNobel sembrava ignorare il fatto che l’acido solforico è un materiale molto più economico rispetto al TiO
2
. Sarebbe invece più opportuno considerare i costi unitari assoluti del trasporto come punto di riferimento, dato il contrasto tra i prezzi del TiO
2
e dell’acido solforico.
(223)
In assenza di elementi di prova plausibili che dimostrino che i dati del GTA per l’acido solforico utilizzati non sarebbero rappresentativi, la Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
3.4.1.
Fattori produttivi
(224)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i fattori produttivi indicati di seguito e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
Tabella 1
Fattori produttivi del TiO
2
Fattore produttivo
Codici delle merci/codici disponibili e fonte dei dati
Prezzo in CNY
Unità di misura
Materie prime
Ilmenite (procedimento al solfato)
2614 00
TZMI
2 842,20
Tonnellata
Ilmenite (procedimento con cloruro)
2614 00
TZMI
2 772,72
Tonnellata
Rutilo sintetico
2614 00
TZMI
9 827,98
Tonnellata
Rutilo sintetico raffinato/scarico del forno di calcinazione/TiO
2
grezzo — rutilo
2614 00
TZMI
10 568,24
Tonnellata
Scorie (ad alto tenore) di titanio/scorie del procedimento con cloruro
2620 99
TZMI
6 757,92
Tonnellata
Acido solforico (98 %)
2807000010
Global Trade Atlas (GTA)
(
92
)
/ MacMap
(
93
)
912,61
Tonnellata
Zolfo
2503000000
GTA/MacMap
1 250,16
Tonnellata
Coke di petrolio calcinato
2713129000
GTA/MacMap
5 271,81
Tonnellata
Soda caustica (liquida)/ idrossido di sodio (32 %)
2815110000 , 2815120000
GTA/MacMap
3 386,93
Tonnellata
Carbone bituminoso
2701 12
GTA/MacMap
1 762,22
Tonnellata
Cloruro di zirconile
(
94
)
2827 49 12 , 2827 49 29
GTA/MacMap
16 761,84
Tonnellata
Polvere di ferro
7205 29 10 , 7205 29 20 , 7205 29 90
GTA/MacMap
13 049,93
Tonnellata
Polvere di alluminio
7603 10
GTA/MacMap
39 179,62
Tonnellata
Idrossido di alluminio
2818 30
GTA/MacMap
13 943,93
Tonnellata
Acido fosforico
2809 20 11 , 2809 20 19 , 2809 20 20 , 2809 20 30 , 2809 20 90
GTA/MacMap
6 062,29
Tonnellata
Lavoro
Lavoro
[N/D]
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(
95
)
79,05
ETP
Energia
Energia elettrica
[N/D]
Ministério de Minas e Energia
(
96
)
0,8868
kWh
Gas naturale
[N/D
Ministério de Minas e Energia
(
97
)
4,58
m3
Vapore
[N/D]
Ministério de Minas e Energia
(
98
)
356,66
Tonnellata
3.4.2.
Materie prime
(225)
Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, per le materie prime diverse dai minerali di titanio e dai concentrati la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA al livello della tariffa nazionale, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto.
(226)
Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755
(
99
)
.
(227)
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.2.10 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. I volumi rimanenti sono stati considerati rappresentativi.
(228)
Per i prezzi esenti da distorsioni dei minerali e dei concentrati di titanio, la Commissione ha utilizzato come base i prezzi indicati da TZMI, aggiungendovi i costi di trasporto. Il costo unitario di trasporto è stato fissato come differenza tra il prezzo cif dell’ilmenite indicato in Metal Bulletin/Fast Markets
(
100
)
e il prezzo fob per lo stesso tipo di minerale di titanio, come indicato da TZMI.
(229)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime; quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima dei produttori esportatori e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento della società.
(230)
LB ha affermato che il costo del minerale di titanio acquistato sul mercato interno da miniere collegate è effettivamente sostenuto ed esente da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ricorda che per produrre TiO
2
è necessaria una serie di fattori produttivi, compresi i minerali. Quando i produttori di TiO
2
acquistano i fattori produttivi sul mercato interno, i prezzi pagati (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni descritte al considerando 195. Più specificamente, un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi e i relativi costi (quali materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) è anch’esso esposto a distorsioni significative. Poiché nella presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno addotto elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario, l’argomentazione di LB è stata respinta.
3.4.3.
Lavoro
(231)
La Commissione ha utilizzato le statistiche pubblicate dall’IBGE
(
101
)
per determinare i salari in Brasile, utilizzando le informazioni dettagliate sui salari nel settore produttivo per il 2021, per l’attività economica 20.1 «Fabbricazione di prodotti chimici inorganici» secondo la classificazione NACE Rev. 2.
(232)
Le statistiche IBGE forniscono informazioni sui salari totali annuali e sugli oneri connessi, nonché sul numero di dipendenti nel settore chimico. Sono state prese in considerazione solo le informazioni relative al personale legato alla produzione. I valori sono stati indicizzati al periodo dell’inchiesta utilizzando l’indice nazionale dei prezzi al consumo
(
102
)
.
3.4.4.
Energia elettrica
(233)
La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica industriale pubblicate dal ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia
(
103
)
per il periodo dell’inchiesta. Le tariffe pubblicate nel bollettino mensile comprendevano l’«Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços» («ICMS»), un’imposta prelevata dagli Stati brasiliani sulla circolazione delle merci e la fornitura di servizi di trasporto e di comunicazione interstatali e intercomunali. Tale imposta poteva essere recuperata dagli utenti industriali e pertanto non risultava effettivamente pagata. Poiché la ICMS era stata riscossa dalla maggior parte degli Stati a un’aliquota tra il 17 % e il 18 % durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha ricalcolato il valore di riferimento per l’energia elettrica, riducendo in media del 17,5 % le tariffe pubblicate.
3.4.5.
Gas naturale
(234)
La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas per gli utenti industriali in Brasile pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile
(
104
)
durante il periodo dell’inchiesta. Le tariffe pubblicate nel bollettino mensile comprendevano l’imposta ICMS e la Commissione ha applicato la metodologia utilizzata per determinare i prezzi dell’energia elettrica, come indicato al considerando 233.
3.4.6.
Vapore
(235)
La Commissione ha calcolato il prezzo del vapore in Brasile utilizzando il metodo suggerito dal dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti
(
105
)
. Tale metodo prevede di basare il costo del vapore sull’input di calore richiesto per produrlo. A tale proposito la Commissione ha utilizzato il gas naturale come input di calore, applicando il prezzo del gas per gli utenti industriali in Brasile pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile durante il periodo dell’inchiesta.
3.4.7.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(236)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
(237)
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Tale percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(238)
Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti a livello franco fabbrica, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Tronox Brazil per il 2022 ricavati dal sito web della società
(
106
)
.
3.4.8.
Calcolo
(239)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(240)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tali coefficienti di consumo sono stati appurati nel corso delle verifiche. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella sezione 3.4.1.
(241)
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come rilevato nella sezione 3.4.7. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari di Tronox Brasile, come spiegato nella sezione 3.3.3. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 5,9 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 5,0 %.
(242)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.5.
Prezzo all’esportazione
(243)
I produttori esportatori inclusi nel campione esportavano nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate.
(244)
Per i produttori esportatori che esportavano il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(245)
Per i produttori esportatori che esportavano nell’Unione il prodotto in esame anche tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel caso di specie sono stati applicati adeguamenti di prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV dell’importatore collegato, e di un profitto congruo.
(246)
In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti nel caso di specie, nella presente inchiesta è stato utilizzato un congruo profitto stabilito al 6,89 % nella recente inchiesta sugli alcoli polivinilici («PVA»)
(
107
)
per un altro prodotto chimico, al fine di stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello della frontiera dell’Unione.
3.6.
Confronto
(247)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso in esame la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione. Come ulteriormente spiegato più avanti, se del caso, il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.6.1.
Adeguamenti del valore normale
(248)
Come spiegato al considerando 239, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi relativi alle SGAV e ai profitti, che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
(249)
La Commissione non ha riscontrato motivi per operare adeguamenti al valore normale (ad eccezione dell’adeguamento per l’IVA, dovuta sulle vendite all’esportazione senza restituzione), né tali adeguamenti sono stati richiesti dai produttori esportatori inclusi nel campione.
3.6.2.
Adeguamenti del prezzo all’esportazione
(250)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto e magazzinaggio, dei dazi doganali e delle spese di assicurazione, movimentazione e carico.
(251)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: commissioni, costi del credito e spese bancarie.
(252)
Per quanto riguarda l’adeguamento per le commissioni, durante il periodo dell’inchiesta LB ha esportato TiO
2
nell’Unione tramite operatori commerciali collegati aventi sede al di fuori dell’Unione, segnatamente a Hong Kong e nel Regno Unito. Gli operatori commerciali si assumevano la responsabilità del processo di vendita e dei relativi rischi commerciali e ricevevano un ricarico per le vendite. La Commissione ha quindi appurato che le funzioni di tali operatori commerciali erano analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza è stato effettuato anche un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per tenere conto delle vendite realizzate tramite società commerciali collegate. L’adeguamento è consistito nella deduzione delle SGAV delle società commerciali e di un profitto del 6,89 % stabilito come indicato al considerando 246.
3.7.
Margini di dumping
(253)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(254)
Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Gruppo LB:
—
LB GROUP CO., LTD.
—
HENAN BILLIONS ADVANCED MATERIAL CO., LTD.
—
LB LUFENG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
—
LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
—
LB XIANGYANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
39,7 %
Gruppo Anhui Gold Star:
—
Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.
—
ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE TRADING COMPANY LIMITED
14,4 %
(255)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi stabilito sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione.
(256)
Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 35,0 %.
(257)
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori.
(258)
Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base alle statistiche di Eurostat.
(259)
Nel caso di specie il livello di collaborazione è alto, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato oltre il 96 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.
(260)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Gruppo LB:
—
LB GROUP CO., LTD.
—
HENAN BILLIONS ADVANCED MATERIAL CO., LTD.
—
LB LUFENG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
—
LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
—
LB XIANGYANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
39,7 %
Gruppo Anhui Gold Star:
—
ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE (GROUP) CO., LTD.
—
ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE TRADING COMPANY LIMITED
14,4 %
Altre società che hanno collaborato
35,0 %
Tutte le altre società
39,7 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione
(261)
Il prodotto simile era fabbricato da undici produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(262)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata in circa 560 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali i questionari sugli indicatori macroeconomici forniti dal denunciante. Come indicato al considerando 8, i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 50 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
4.2.
Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(263)
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi.
(264)
La Commissione ha constatato che una piccola parte della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato. Solo due degli undici produttori dell’Unione hanno dichiarato di aver venduto il prodotto in regime vincolato e a causa della natura riservata di tali dati i volumi esatti non possono essere divulgati nel presente regolamento. I due produttori non figuravano tra i produttori inclusi nel campione. Il mercato vincolato è rimasto stabile e inferiore all’1 % del consumo totale dell’Unione durante tutto il periodo in esame.
(265)
La Commissione ha esaminato determinati indicatori macroeconomici relativi all’industria dell’Unione sulla base dei dati delle vendite sul mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite sul mercato dell’Unione e quote di mercato.
(266)
Altri indicatori macroeconomici hanno potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva, comprendendo l’uso e le vendite vincolati dell’industria dell’Unione. Tali indicatori sono: volumi di produzione; capacità; utilizzo degli impianti; occupazione; produttività, e vendite all’esportazione. Essi dipendono dall’attività complessiva, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o ceduta sul mercato libero.
(267)
Considerando infine che solo due produttori non inclusi nel campione hanno indicato quantitativi molto limitati di vendite vincolate, tali vendite non trovano riscontro nell’analisi degli indicatori microeconomici, che si basano sui dati comunicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(268)
Poiché solo una piccola parte della produzione dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato, l’inchiesta non ha riscontrato differenze significative tra gli indicatori economici esaminati con riferimento all’attività complessiva o sulla base dei dati per il mercato libero.
4.3.
Consumo dell’Unione
(269)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base al volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, ricavato dalle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e dal questionario sugli indicatori macroeconomici presentato dal denunciante e in base alle importazioni nell’Unione del prodotto in esame da paesi terzi indicate nelle statistiche di Eurostat.
(270)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (tonnellate)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
1 220 424
1 267 582
1 125 734
954 998
Indice
100
104
92
78
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, questionario sugli indicatori macroeconomici, Eurostat.
(271)
Il consumo dell’Unione è aumentato di 4 punti percentuali dal 2020 al 2021 ed è stato superiore al solito in entrambi gli anni. Il motivo principale sono state le misure di lockdown dovute alla COVID-19, che hanno spinto le persone a ristrutturare le proprie abitazioni, con la conseguenza di una forte domanda di vernici e rivestimenti per interni e quindi di TiO
2
come principale materia prima. Poiché la pandemia di COVID-19 ha riguardato tutto il 2021 (mentre nel 2020 è stata dichiarata solo a metà marzo), ne consegue per logica che i relativi effetti positivi sulla domanda nel mercato dell’Unione sono stati più pronunciati nel 2021.
(272)
Dopo tale picco della domanda, il consumo dell’Unione è diminuito di 12 punti percentuali nel 2022 e di altri 14 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta.
4.4.
Importazioni dal paese interessato
4.4.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(273)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al volume delle importazioni e al consumo totale dell’Unione indicato nella tabella 2.
(274)
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni (tonnellate) e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle importazioni dal paese interessato (tonnellate)
178 256
169 146
186 885
209 375
Indice
100
95
105
117
Quota di mercato
15 %
13 %
17 %
22 %
Indice
100
91
114
150
Fonte:
Eurostat.
(275)
Le importazioni cinesi erano presenti sul mercato dell’Unione dall’inizio del periodo in esame. Le importazioni mostrano una tendenza al rialzo, con un aumento complessivo del 17 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta. Nel mercato in contrazione osservato nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta (cfr. la tabella 2) tale tendenza ha comportato un notevole aumento della quota di mercato cinese, del 50 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta.
(276)
Nel 2021 tale costante aumento dei volumi delle importazioni cinesi e della relativa quota di mercato ha registrato un’inversione di tendenza temporanea, dovuta alle circostanze straordinarie della crisi del trasporto marittimo nel 2021. In quell’anno il volume delle importazioni dalla Cina e la relativa quota di mercato sono diminuiti rispettivamente del 5 % e del 9 %.
(277)
Non appena la crisi del trasporto marittimo ha iniziato ad attenuarsi nel 2022, le importazioni cinesi hanno ripreso ad aumentare, guadagnando 10 punti percentuali in termini di volume nel 2022 e altri 12 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta.
4.4.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(278)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat, dividendo i valori totali delle importazioni cinesi per il volume totale di tali importazioni. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori inclusi nel campione in Cina.
(279)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all’importazione (EUR/ tonnellata)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Cina
1 826
2 507
3 032
2 235
Indice
100
137
166
122
Fonte:
Eurostat.
(280)
I prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati nel 2021 e nel 2022. Il denunciante ha sostenuto che tale aumento ha coinciso con un aumento dei prezzi a livello mondiale del minerale di ilmenite, nonché con l’aumento delle spese di trasporto registrato nel 2021 e nel 2022. Poiché le spese di trasporto sono diminuite quasi ai livelli storici alla fine del 2022 (ossia all’inizio del periodo dell’inchiesta), i prezzi cinesi sono scesi di pari passo, nonostante il costo delle principali materie prime rimanesse elevato.
(281)
Ciononostante i prezzi allo sbarco cinesi sono rimasti al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2021, quando i prezzi dei container dalla Cina verso l’Unione hanno raggiunto il massimo.
(282)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
1)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
2)
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato inclusi nel campione applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione.
(283)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. È emerso un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 14 % e il 15,3 % dovuto alle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione sul mercato dell’Unione. Il volume delle importazioni per le quali è stato accertato tale undercutting rappresenta circa il 70 % delle importazioni totali dalla Cina nel periodo dell’inchiesta.
(284)
La Commissione ha inoltre accertato l’esistenza di una contrazione dei prezzi durante tutto il periodo in esame e di una depressione dei prezzi nel periodo dell’inchiesta.
(285)
Benché siano aumentati nel 2021 e nel 2022, i prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, tranne nel 2021, quando le spese di trasporto erano ai massimi storici. Come indicato nella tabella 8, il divario tra i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e i costi di produzione si è ridotto in ogni anno del periodo in esame, a dimostrazione di una contrazione dei prezzi.
(286)
Nel periodo dell’inchiesta, inoltre, i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti di oltre un quarto rispetto al 2022, aumentando nel contempo il loro volume e la loro quota di mercato sul mercato dell’Unione. Tale situazione ha provocato una notevole depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, poiché l’industria dell’Unione ha dovuto ridurre i propri prezzi al di sotto del costo di produzione e assorbire le perdite per mantenere una certa quota di mercato, nonostante il continuo aumento dei costi di produzione.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(287)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(288)
Come indicato al considerando 19, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(289)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante e dei dati Eurostat sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. I dati si riferivano a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(290)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(291)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(292)
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume di produzione (tonnellate)
809 485
843 918
743 733
560 647
Indice
100
104
92
69
Capacità produttiva (tonnellate)
964 000
934 300
941 900
943 200
Indice
100
97
98
98
Utilizzo degli impianti
84 %
90 %
79 %
59 %
Indice
100
108
94
71
Fonte:
questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante.
(293)
Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 31 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta, seguendo da vicino le tendenze osservate nel volume delle vendite di cui alla tabella 6. Nel periodo in esame il calo del volume di produzione è stato più significativo rispetto al calo del consumo dell’Unione, pari al 22 %. Il temporaneo incremento dei volumi di produzione osservato nel 2021 è attribuibile al rialzo della domanda causato, come spiegato al considerando 271, dall’economia «casalinga» durante i periodi di lockdown dovuti alla COVID-19, di cui l’industria dell’Unione è riuscita a beneficiare in modo particolare a causa del calo delle importazioni cinesi nello stesso anno.
(294)
La capacità totale dell’Unione ha oscillato del 2-3 % durante tutto il periodo in esame. Il calo di capacità osservato nel 2021 è dovuto all’interruzione di un mese della produzione per interventi di manutenzione intrapresi da uno dei produttori in quell’anno e alla chiusura della linea di produzione di solfato di Kronos Leverkusen. Nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta la capacità è leggermente aumentata, principalmente grazie al completamento di progetti che hanno comportato la rimozione di strozzature in alcuni impianti dell’Unione.
(295)
Inoltre un produttore dell’Unione non incluso nel campione, Venator, ha chiuso due dei suoi impianti ubicati nell’Unione: Venator Duisburg e Venator Scarlino. Le decisioni relative alla chiusura di questi impianti sono state adottate nel giugno 2023 e nel febbraio 2024 e pertanto gli effetti di tali chiusure sul volume di produzione e sulla capacità produttiva non erano ancora visibili, o lo erano solo in misura limitata, durante il periodo dell’inchiesta.
(296)
L’aumento dell’utilizzo degli impianti osservato nel 2021, di fatto determinato dall’incremento dei volumi di produzione netti dovuto alla maggiore domanda durante la pandemia di COVID-19, quindi risulta superiore a causa del calo della capacità complessiva. I volumi di produzione e l’utilizzo degli impianti sono poi diminuiti nel 2022 e in particolare nel periodo dell’inchiesta, in parte seguendo l’andamento del calo generale della domanda, ma anche a causa della perdita di quota di mercato a favore delle importazioni cinesi, come spiegato di seguito.
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(297)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (tonnellate)
604 643
680 395
559 502
451 583
Indice
100
113
93
75
Quota di mercato
49 %
53 %
49 %
47 %
Indice
100
108
100
95
Fonte:
questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante ed Eurostat.
(298)
Nel 2021 il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato di 13 punti percentuali rispetto al 2020, principalmente a causa del summenzionato aumento della domanda indotto dall’economia «casalinga» durante i lockdown dovuti alla COVID-19 e del calo della pressione esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping nello stesso anno. Come già spiegato in precedenza, la domanda di TiO
2 ha
iniziato a diminuire nel 2022, dopo il picco nel 2021. Con l’attenuazione della crisi del trasporto marittimo nello stesso periodo, le importazioni cinesi hanno iniziato ad aumentare, sia in termini assoluti che in termini di quote di mercato, con il risultato di un calo repentino dei volumi delle vendite dell’Unione.
(299)
Tale realtà del mercato è rispecchiata anche dalle quote di mercato. In assenza di importazioni cinesi oggetto di dumping durante l’impennata della domanda nel 2021, l’industria dell’Unione ha guadagnato 4 punti percentuali di quota di mercato. Nel mercato in contrazione del 2022 e del periodo dell’inchiesta, con volumi sempre crescenti di importazioni oggetto di dumping dalla Cina, l’industria dell’Unione ha dapprima perso 4 punti percentuali di quota di mercato nel 2022 e altri 2 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta.
4.5.2.3. Crescita
(300)
Come spiegato in precedenza, in virtù delle circostanze particolari causate dalla pandemia di COVID-19 (economia «casalinga» dovuta ai lockdown in parte del 2020 e nel 2021 e crisi del trasporto marittimo nel 2021), l’industria dell’Unione è stata in grado di trarre profitto dal picco della domanda nel 2021 a fronte del calo delle importazioni cinesi nello stesso anno. Tale situazione ha temporaneamente rallentato il declino dell’industria dell’Unione che, seppure nel mercato in contrazione del 2022 e del periodo dell’inchiesta, ha perso una quota di mercato significativa a favore delle importazioni cinesi.
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(301)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti
5 105
4 915
4 838
4 787
Indice
100
96
95
94
Produttività (tonnellate/ETP)
159
172
154
117
Indice
100
108
97
74
Fonte:
questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante.
(302)
L’industria dell’Unione ha costantemente ridotto la sua forza lavoro durante tutto il periodo in esame, con la diminuzione dei suoi volumi di produzione e di vendita.
(303)
La produttività ha seguito un andamento in linea con l’evoluzione della produzione e dell’occupazione. È diminuita del 26 % nel periodo in esame, con un aumento temporaneo nel 2021, grazie all’aumento della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione dovuto alle suddette condizioni eccezionalmente favorevoli in quell’anno.
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(304)
Tutti i margini di dumping sono risultati superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione.
(305)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(306)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai due produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell’Unione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato libero (EUR/tonnellata)
2 277
2 432
3 076
2 990
Indice
100
107
135
131
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)
2 010
2 203
3 025
3 442
Indice
100
110
151
171
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(307)
La tabella 8 mostra che il periodo dal 2021 in poi è stato caratterizzato da continui aumenti dei costi, dovuti principalmente ai costi crescenti delle principali materie prime e dell’energia. Tale tendenza è stata particolarmente pronunciata nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta, quando le pressioni inflazionistiche globali sono aumentate in misura significativa. Il denunciante ha sostenuto che, sebbene l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 abbia provocato un forte incremento dei costi dell’energia nell’Unione, il principale fattore che ha influenzato l’aumento dei costi di produzione è il rialzo dei costi della principale materia prima, i minerali di titanio.
(308)
L’aumento osservato nel costo di produzione è stato quindi compensato da un aumento dei prezzi nel 2021 e nel 2022, quando l’industria dell’Unione era ancora in grado di mantenere i propri prezzi di vendita al di sopra dei costi di produzione. Come indicato nella tabella 8 tuttavia il divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita si è ridotto costantemente di anno in anno. Infine, nel periodo dell’inchiesta, malgrado l’ulteriore aumento significativo dei costi rispetto al 2022, i produttori dell’Unione non solo non hanno più potuto mantenere i loro prezzi di vendita al di sopra del costo di produzione, ma hanno anche dovuto diminuire i prezzi rispetto al 2022 per mantenere una certa quota di mercato.
(309)
Sebbene la domanda di TiO
2
fosse effettivamente al minimo nel periodo dell’inchiesta, le importazioni da diverse fonti (come il Regno Unito e il Messico, cfr. la tabella 12) sono riuscite ad aumentare i loro prezzi rispetto al 2022, mentre i prezzi delle importazioni da altre fonti sono diminuiti solo leggermente. Il calo più marcato dei prezzi e nel contempo l’aumento più pronunciato delle quote di mercato hanno riguardato le importazioni cinesi, che dunque hanno chiaramente esercitato una pressione significativa sull’industria dell’Unione inducendola a diminuire i propri prezzi.
4.5.3.2. Costo del lavoro
(310)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro (EUR/ETP)
63 811
67 261
68 562
67 756
Indice
100
105
107
106
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(311)
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 6 % nel periodo in esame.
4.5.3.3. Scorte
(312)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (tonnellate)
74 928
49 858
60 945
49 762
Indice
100
67
81
66
Scorte finali in percentuale della produzione
9,3
5,9
8,2
8,9
Indice
100
64
89
96
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(313)
Il livello delle scorte in termini assoluti e in percentuale della produzione è diminuito rispettivamente del 33 % e del 36 % nel 2021, date le condizioni favorevoli che hanno consentito all’industria dell’Unione di aumentare i volumi delle vendite e la quota di mercato. Con la contrazione del mercato iniziata nel 2022, il volume delle scorte è nuovamente aumentato e non tutta la produzione prevista è stata venduta. Nel periodo dell’inchiesta le scorte sono nuovamente diminuite a causa della riduzione dei volumi di produzione. Poiché i volumi delle vendite sono diminuiti con la contrazione del mercato nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta, le scorte in percentuale della produzione hanno ripreso ad aumentare, raggiungendo nel periodo dell’inchiesta quasi lo stesso livello del 2020.
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(314)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione [inclusi nel campione] hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)
7,9
9,8
5,1
–11,7
Indice
100
125
65
– 148
Flusso di cassa (EUR)
92 461 606
124 892 941
3 767 112
–4 293 138
Indice
100
135
4
–46
Investimenti (EUR)
37 870 922
36 314 534
39 542 712
43 030 210
Indice
100
96
104
114
Utile sul capitale investito
53 %
41 %
2 %
–67 %
Indice
100
79
5
– 127
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(315)
La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, come percentuale del fatturato delle stesse vendite.
(316)
Come indicato nella tabella 8, il divario tra i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e i suoi costi di produzione si è ridotto in ogni anno del periodo in esame, mentre nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha persino dovuto ridurre i propri prezzi di vendita al di sotto del crescente costo di produzione. Ciò indica che la contrazione dei prezzi presente durante il periodo in esame si è trasformata in depressione dei prezzi nel periodo dell’inchiesta.
(317)
Lo squilibrio tra l’aumento dei costi e la contrazione dei prezzi si è tradotto in un’erosione della redditività nel periodo in esame, ancora con l’eccezione del 2021, come spiegato di seguito.
(318)
L’aumento della redditività nel 2021 si spiega inoltre con il fatto che, anche se l’utile netto di una vendita unitaria nel 2021 (229 EUR, la differenza tra il prezzo unitario di vendita e il costo unitario di produzione) era inferiore all’utile netto di una vendita unitaria nel 2020 (268 EUR), il flusso di cassa è comunque aumentato in virtù di un incremento dei volumi delle vendite.
(319)
Poiché le vendite dell’industria dell’Unione erano in calo nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta e i suoi prezzi hanno continuato a contrarsi nel 2022 e a deprimersi nel periodo dell’inchiesta, la sua redditività è diminuita di 4,8 punti percentuali nel 2022 e di altri 16,8 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta, passando nettamente a numeri negativi.
(320)
Gli investimenti sono diminuiti del 4 % nel 2021, prima di un apparente aumento dell’8 % nel 2022 e di un ulteriore 10 % nel periodo dell’inchiesta. Tale andamento al rialzo è tuttavia fuorviante e la Commissione è stata in grado di verificare che tale apparente aumento nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta può essere attribuito esattamente a un investimento di circa 10 milioni di EUR per l’espansione della capacità, ripartito tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, che un produttore dell’Unione si era precedentemente impegnato a realizzare e non poteva ragionevolmente annullare. Come dimostrato dal produttore, la pianificazione, il lavoro preparatorio e l’ordinazione dei macchinari sono stati tutti effettuati prima del periodo in questione. Una volta consegnati, i macchinari dovevano essere installati, in quanto sarebbe stato più costoso lasciarli inutilizzati ed esposti agli elementi. In assenza di tale investimento, i dati relativi agli investimenti complessivi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione mostrerebbero una tendenza al ribasso simile a quella di altri principali indicatori di pregiudizio.
(321)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Alla luce degli sviluppi sopra descritti, esso è diminuito costantemente durante tutto il periodo in esame, passando da un sano +53 % nel 2020 a un fortemente negativo -67 % nel periodo dell’inchiesta.
(322)
La capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitale è stata gravemente compromessa dall’erosione della redditività e del flusso di cassa nel periodo in esame.
4.5.4.
Conclusioni relative al pregiudizio
(323)
Tutti i principali indicatori di pregiudizio hanno evidenziato un andamento negativo durante il periodo in esame e, benché la situazione dell’industria dell’Unione sia temporaneamente migliorata nel 2021, gli indicatori di pregiudizio hanno evidenziato una flessione nel 2022 e un netto calo e nel periodo dell’inchiesta.
(324)
Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 31 % e il volume delle vendite è diminuito del 25 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta. Tale calo è stato più significativo del calo del consumo dell’Unione, che è diminuito del 22 % durante il periodo in esame. Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 49 % nel 2020 al 47 % nel periodo dell’inchiesta, con un aumento temporaneo nel 2021 e all’inizio del 2022.
(325)
Nel contempo il volume delle importazioni cinesi è aumentato del 17 % durante il periodo in esame e la quota di mercato cinese è passata dal 15 % nel 2020 al 22 % nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni dalla Cina sono temporaneamente diminuite del 5 % in termini di volume a causa della crisi del trasporto marittimo tra il 2020 e il 2021. Essendo temporaneamente protetta dalle importazioni a basso costo dalla Cina e con l’aumento della domanda durante la pandemia di COVID-19, l’industria dell’Unione ha potuto aumentare i quantitativi venduti e i prezzi di vendita, realizzando profitti inaspettatamente elevati nel 2021. Questa tendenza positiva tuttavia era dovuta a circostanze eccezionali e si è invertita durante il periodo dell’inchiesta, quando i quantitativi delle vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti notevolmente (di 38 punti percentuali tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta) e la sua redditività è crollata (dal 10 % nel 2021 a -12 % nel periodo dell’inchiesta).
(326)
L’industria dell’Unione ha anche dovuto far fronte a un aumento significativo del costo di produzione, che è salito del 71 % nel periodo in esame. Tale aumento è stato determinato principalmente dai maggiori costi delle principali materie prime e dell’energia. L’industria dell’Unione, tuttavia, non ha potuto aumentare i suoi prezzi di vendita in misura sufficiente per compensare questo notevole aumento dei costi. Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono aumentati solo del 31 %. I prezzi hanno raggiunto un picco nel 2022, ma sono notevolmente diminuiti nel periodo dell’inchiesta, nonostante il continuo aumento dei costi di produzione. Di conseguenza l’industria dell’Unione ha cominciato a registrare perdite nel periodo dell’inchiesta. Analoghi effetti negativi si riscontrano nel flusso di cassa e nell’utile sul capitale investito.
(327)
Come già spiegato al considerando 316, la Commissione ha concluso che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno provocato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame e una depressione dei prezzi nel periodo dell’inchiesta.
(328)
In conclusione, sebbene le circostanze eccezionali del 2021 abbiano consentito all’industria dell’Unione di ottenere risultati positivi, nel mercato in contrazione del 2022 e nel periodo dell’inchiesta le importazioni cinesi sono aumentate e hanno guadagnato quote di mercato, provocando una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, mentre i suoi costi di produzione erano in aumento. Ciò è particolarmente evidente nel periodo dell’inchiesta, quando i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti di un quarto rispetto al 2022.
4.5.4.1. Osservazioni delle parti
(329)
Diverse parti hanno contestato l’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione.
(330)
China National Coatings Industry Association («CNCIA»), un’associazione che rappresenta i produttori esportatori, ha sostenuto che l’industria dell’Unione non ha subito alcun pregiudizio, citando alcuni segmenti delle relazioni annuali di vari produttori dell’Unione, in particolare Cinkarna, uno dei produttori dell’Unione non inclusi nel campione. CNCIA ha quindi sostenuto che: i) Cinkarna ha mantenuto livelli massimi di produzione secondo la sua relazione annuale del 2022, ii) Kronos e Cinkarna hanno aumentato il valore totale delle vendite nel 2021 e nel 2022, iii) Cinkarna, Tronox e Venator hanno riportato aumenti dei prezzi e/o delle entrate nel 2022 rispetto agli anni precedenti, iv) Cinkarna ha indicato un aumento degli utili e dell’EBITDA nel 2022 rispetto al 2021 e v) Cinkarna ha previsto di raddoppiare il suo livello di investimenti nel 2023.
(331)
La Commissione ha osservato in via preliminare che produttori diversi potrebbero aver ottenuto risultati migliori o peggiori in misura variabile, ma i risultati di un produttore (Cinkarna), evidenziati ai punti i), iv) e v), non sono necessariamente indicativi dei risultati dell’intera industria dell’Unione. Proprio per questo motivo la Commissione seleziona un campione rappresentativo dei produttori dell’Unione per trarre conclusioni sugli indicatori microeconomici sulla base di tale campione. L’analisi della Commissione, inoltre, si concentra esclusivamente sugli indicatori economici relativi al prodotto oggetto dell’inchiesta, che richiede un’analisi più granulare rispetto al semplice esame dei dati generali contenuti nella relazione annuale del produttore dell’Unione. Qualora una parte interessata ritenga che il campione proposto non sarebbe rappresentativo dell’industria dell’Unione nel suo complesso perché una delle società incluse nel campione registra risultati molto peggiori rispetto al resto del campione a causa di circostanze specifiche, o viceversa, tale parte dovrebbe esprimere la propria opposizione al campione proposto di produttori dell’Unione all’inizio dell’inchiesta, cosa che CNCIA non ha fatto.
(332)
Analogamente, la Commissione ha osservato che la valutazione di cui ai punti ii) e iii) è parziale, poiché tiene conto solo di alcuni degli indicatori di pregiudizio senza considerarli nel contesto della situazione complessiva dell’industria dell’Unione e del mercato dell’Unione, come fa la Commissione per giungere alle sue conclusioni nelle inchieste antidumping. Come dimostrato nella tabella 8, i prezzi medi unitari di vendita dell’industria dell’Unione sono aumentati sia nel 2021 che nel 2022. Tale incremento dei prezzi è stato tuttavia indotto dalla necessità di mantenere la redditività alla luce dell’aumento parallelo dei costi di produzione. Inoltre la Commissione ha effettivamente constatato che il valore complessivo delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato nel 2022 rispetto al 2021. Ciò non equivale, tuttavia, a un miglioramento delle prestazioni sul mercato, come suggerito da CNCIA, dato che i volumi totali delle vendite erano in calo. L’esame isolato del valore totale delle vendite in un determinato anno non è quindi informativo.
(333)
La Commissione ha pertanto concluso che i fattori evidenziati da CNCIA, elencati al considerando 330, benché di fatto veritieri, non invalidano le conclusioni della Commissione sulla situazione dell’industria dell’Unione nel suo complesso.
(334)
CNCIA ha inoltre rilevato che, nella sua decisione di chiudere l’inchiesta antidumping sulle importazioni di acido tartarico originario della Cina
(
108
)
, la Commissione non ha riscontrato alcun pregiudizio, benché la quota di mercato dell’industria dell’Unione in quel caso fosse diminuita del 21 %, rispetto a un calo di soli 2 punti percentuali nel caso di specie. Come indicato al considerando 332, la Commissione considera in modo olistico tutti gli indicatori di pregiudizio, nel contesto della situazione generale dell’industria dell’Unione e del mercato dell’Unione, che sono naturalmente diversi in ciascuna inchiesta, e pertanto le conclusioni finali sono elaborate caso per caso. La Commissione ha osservato a tale riguardo che CNCIA si sta concentrando solo su un elemento della suddetta inchiesta, mentre la decisione di chiusura in realtà era basata su molteplici fattori, in particolare sulla redditività dei produttori dell’Unione
(
109
)
. Le circostanze specifiche di tale caso comunque non hanno alcuna incidenza sulle circostanze della presente inchiesta.
(335)
CNCIA ha inoltre affermato che il calo della produzione osservato dopo il 2021 può essere attribuito alla chiusura degli impianti di cui ai considerando 294 e 295. Come risulta tuttavia dal questionario sui macroindicatori presentato dal denunciante, quasi tutti i volumi di produzione dei produttori dell’Unione sono diminuiti sia nel 2021 che nel 2022 su base annua, e non solo in quei tre stabilimenti. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto infondata.
(336)
Un utilizzatore, PPG Industries Europe Sarl («PPG»), ha inoltre affermato che non esiste alcuna contrazione dei prezzi, dato che Venator ha deciso di aumentare i prezzi a livello mondiale, compresa l’Unione, all’inizio del 2024 a causa della necessità di «avviare il processo di recupero dei margini a livelli sostenibili», citando il comunicato stampa di Venator del febbraio 2024
(
110
)
. Ciò non è tuttavia pertinente nel contesto dell’analisi di cui sopra, poiché tali affermazioni di Venator sono state formulate dopo il periodo dell’inchiesta, mentre tutte le analisi e valutazioni di cui sopra sono retrospettive, relative al periodo dell’inchiesta e ai tre anni precedenti. Inoltre non si può trarre alcuna conclusione sulla contrazione dei prezzi dal semplice fatto che un produttore dell’Unione abbia annunciato aumenti dei prezzi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(337)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(338)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti potessero contemporaneamente causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping l’eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione e altri fattori, come il calo globale del consumo a seguito della pandemia di COVID-19, il previsto miglioramento delle condizioni di mercato, l’aumento dei costi di produzione e il divieto di utilizzare TiO
2
per uso alimentare nell’Unione.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(339)
Come spiegato al considerando 271, il consumo dell’Unione è aumentato durante la pandemia di COVID-19, poiché le misure di lockdown adottate nell’Unione hanno indotto le persone a ristrutturare le proprie abitazioni, con un conseguente aumento della domanda di TiO
2
nel 2020 e in particolare nel 2021. Tale marcato aumento della domanda è stato seguito da un calo altrettanto pronunciato osservato nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta. Tale calo è stato determinato principalmente dalla riduzione delle scorte a seguito del balzo della domanda nel 2020 e nel 2021, ma è stato ulteriormente aggravato dalle pressioni inflazionistiche generali iniziate nel 2022 e probabilmente dai timori di instabilità del mercato causati dall’invasione russa dell’Ucraina.
(340)
Come indicato nella tabella 3, le importazioni cinesi hanno mantenuto una forte presenza nell’Unione all’interno del mercato in questione e sono aumentate del 17 % in termini di volume tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta. Anche nel mercato in contrazione osservato nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta, ciò ha comportato un notevole aumento della quota di mercato cinese, del 50 % dal 2020 al periodo dell’inchiesta. Questa tendenza si è invertita solo temporaneamente nel 2021: in quell’anno il volume delle importazioni dalla Cina e la relativa quota di mercato sono diminuiti rispettivamente del 5 % e del 9 %, il che può essere attribuito alla crisi del trasporto marittimo e alla conseguente riduzione dei volumi di merci provenienti dalla Cina. Insieme al picco della domanda nel 2021, tale situazione ha garantito un breve periodo di sollievo all’industria dell’Unione, consentendole di aumentare notevolmente i propri volumi di vendita e di riconquistare temporaneamente quote di mercato (cfr. la tabella 6).
(341)
Non appena la crisi del trasporto marittimo ha iniziato ad attenuarsi nel 2022, le importazioni cinesi hanno però ripreso ad aumentare, con un incremento del 10 % in termini di volume nel 2022 e di un ulteriore 12 % nel periodo dell’inchiesta, a scapito dei produttori dell’Unione e delle importazioni da altri paesi terzi (cfr. la tabella 12). Tale evoluzione si riflette chiaramente nelle quote di mercato, con l’aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi che coincide perfettamente con il calo della quota di mercato dei produttori dell’Unione e delle importazioni da paesi terzi, nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta.
(342)
Anche i prezzi all’importazione dalla Cina riflettono le suddette realtà del mercato. I prezzi allo sbarco cinesi sono rimasti al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2021, quando la crisi del trasporto marittimo e le spese di trasporto dalla Cina all’Europa hanno raggiunto il loro apice. I prezzi allo sbarco cinesi inoltre erano persino inferiori al costo medio di produzione dell’industria dell’Unione sia nel 2020 che nel periodo dell’inchiesta, mentre nel 2022 erano sostanzialmente allo stesso livello. Se le spese di trasporto non fossero esplose nel 2021 e nel 2022, i prezzi allo sbarco cinesi avrebbero potuto rimanere facilmente al di sotto del costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame.
(343)
In ogni caso, i prezzi cinesi hanno chiaramente determinato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame (cfr. il considerando 284) e una depressione dei prezzi nel periodo dell’inchiesta (cfr. il considerando 286).
(344)
Come già indicato ai considerando 282 e 283, la Commissione ha inoltre stabilito un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 14 % e il 15,3 % per le importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione sul mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, che coincide nel tempo con il crescente deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione.
(345)
Dall’analisi degli indicatori di pregiudizio ai considerando da 269 a 337 emerge che la situazione economica dell’industria dell’Unione è peggiorata soprattutto verso la fine del periodo in esame, in concomitanza con un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, a prezzi che sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Tali importazioni, in ogni caso, hanno causato una notevole contrazione dei prezzi durante tutto il periodo in esame e una depressione dei prezzi nel periodo dell’inchiesta, in quanto l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi in linea con l’aumento del costo di produzione e ha persino dovuto diminuire i prezzi al di sotto del costo di produzione nel periodo dell’inchiesta.
(346)
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini di volume e di prezzi.
5.2.
Effetti di altri fattori
(347)
Diverse parti interessate hanno sostenuto che l’eventuale pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione durante il periodo in esame non è stato causato dalle esportazioni cinesi, bensì da altri fattori. Questi ultimi comprendono il calo globale del consumo a seguito della pandemia di COVID-19, l’aumento dei costi di produzione e il divieto di utilizzare TiO
2
per uso alimentare nell’Unione.
(348)
La Commissione ha esaminato se, e in che misura, tali fattori avessero contribuito al pregiudizio.
5.2.1.
Ciclicità del mercato del TiO
2
(349)
Diverse parti hanno sostenuto che il calo della domanda osservato nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta non era altro che il risultato della normale fase discendente del mercato ciclico del TiO
2
.
(350)
In primo luogo, a sostegno di tale affermazione un utilizzatore ha fornito alla Commissione i dati sulle informazioni di mercato di TZMI
(
111
)
del novembre 2021, con le tendenze storiche e le previsioni per il futuro.
(351)
La Commissione ha osservato a tale riguardo che le informazioni di mercato di cui al considerando 350 riguardano le tendenze aggregate del consumo globale, per cui potrebbero non riflettere con precisione la situazione della domanda sul mercato dell’Unione. Tale conclusione è corroborata dal fatto che, come già indicato nella denuncia, la domanda dell’Unione ha registrato una crescita stabile nel 2020 e nel 2021, con un aumento del 4 % su base annua in ciascun anno. Come mostra la tabella 2 inoltre la domanda dell’Unione in effetti è scesa del 12 % nel 2022, ma ha subito un calo più pronunciato, pari a un ulteriore 14 %, nel periodo dell’inchiesta. Nessuno di questi sviluppi è pienamente in linea con le previsioni globali di TZMI di cui al considerando 350.
(352)
In secondo luogo, due utilizzatori, Munksjö e Felix, hanno anch’essi affermato nelle loro risposte al questionario che il mercato del TiO
2
è altamente ciclico e che il presunto pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione è solo il risultato della contrazione del mercato nel periodo dell’inchiesta. Munksjö ha presentato una scheda di dati da tre diverse fonti di informazioni di mercato (ICIS, EUWID e TZMI) che illustra l’evoluzione dei prezzi del TiO
2
nel mercato dell’Unione negli ultimi quindici anni, sostenendo che dai dati emerge che il mercato dell’Unione del TiO
2 ha
attraversato tre cicli di contrazione ed espansione dal 2008 al quarto trimestre del 2023.
(353)
La Commissione ha osservato che tali dati effettivamente indicano che i prezzi del TiO
2
sul mercato dell’Unione hanno registrato tre picchi negli ultimi quindici anni, nel primo trimestre del 2012, nel secondo trimestre del 2018 e nel secondo trimestre del 2022. Ciascuno di questi periodi di aumento dei prezzi ha avuto una durata leggermente diversa ed è stato naturalmente seguito da un calo dei prezzi. La tendenza generale, tuttavia, è di rialzo dei prezzi.
(354)
Tenuto conto di quanto precede e dopo aver analizzato tutte le informazioni a sua disposizione, la Commissione ha formulato le seguenti conclusioni sulla situazione del mercato del TiO
2
nell’Unione.
(355)
In primo luogo, benché effettivamente la domanda di TiO
2
possa presentare una ciclicità a livello mondiale, non esistono elementi di prova del fatto che tale ciclicità sia specifica del mercato del TiO
2
e che meriterebbe particolare attenzione, dato che tutti i mercati attraversano regolarmente fasi di contrazione ed espansione.
(356)
In secondo luogo, benché le previsioni di TZMI sulla domanda mondiale in generale possano essere accurate, non si sono rivelate pienamente in linea con i reali sviluppi osservati nel mercato dell’Unione, almeno per il periodo in esame.
(357)
In terzo luogo, da tutti i dati di cui dispone la Commissione non è possibile delineare un modello che indichi con certezza quando si verificherà una fase di ripresa o di flessione nel mercato dell’Unione e dunque concludere che la contrazione era destinata a verificarsi nel 2023.
(358)
La Commissione ha pertanto concluso che, anche se le tendenze del mercato mondiale avessero previsto in modo sostanzialmente accurato un aumento della domanda nell’Unione nel 2020 e nel 2021 e una successiva flessione, il mercato del TiO
2
dell’Unione è stato influenzato da circostanze specifiche e straordinarie durante il periodo in esame, che hanno dettato l’evoluzione della domanda. Come già indicato al considerando 271, la Commissione ha concluso che l’economia «casalinga» indotta dalle misure di lockdown dovute alla COVID-19 ha comportato un aumento della domanda di TiO
2
nel 2020, e in particolare nel 2021. Pertanto, anche se nel 2020 era previsto un aumento della domanda nell’Unione, la pandemia di COVID-19 l’ha amplificato e ha determinato un aumento della domanda anche nel 2021. Dopo una simile impennata della domanda, è naturale che anche l’eventuale successivo calo del consumo sarebbe pronunciato, ma tale calo (nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta) è stato ulteriormente accentuato: a) dalle pressioni inflazionistiche generali che hanno cominciato a evidenziarsi nel 2022 ed erano presenti durante tutto il periodo dell’inchiesta, e probabilmente b) dai timori di instabilità del mercato causati dall’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.
5.2.2.
Domanda nel mercato dell’Unione
(359)
D’altro canto, alcune parti hanno sostenuto che il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione era dovuto proprio al notevole calo della domanda all’indomani della pandemia di COVID-19 e alle pressioni inflazionistiche del 2022 di cui sopra.
(360)
La Commissione ha osservato a tale riguardo che il mercato dell’Unione ha registrato un netto calo della domanda, determinato sia dalla riduzione delle scorte dopo il periodo di elevata domanda durante la pandemia di COVID-19, sia dalle pressioni inflazionistiche generali (cfr. il considerando 358). Tale contrazione del mercato avrebbe sicuramente comportato una diminuzione dei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione, indipendentemente dall’esistenza di importazioni oggetto di dumping dalla Cina.
(361)
In condizioni di concorrenza normali tuttavia in un mercato in contrazione i volumi delle vendite di tutti gli operatori del mercato sarebbero diminuiti più o meno allo stesso modo. Nel caso di specie invece le importazioni da tutti gli altri paesi terzi (esclusa la Cina) e le vendite dell’industria dell’Unione (come indicato nelle tabelle 6 e 12) sono quasi tutte in calo nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta, mentre solo le importazioni cinesi sono in aumento in quegli stessi anni (come indicato nella tabella 3), confermando la conclusione che, non appena i prezzi del trasporto marittimo hanno iniziato a diminuire nel 2022, i produttori cinesi sono stati in grado di continuare a vendere il loro prodotto sul mercato dell’Unione a prezzi di dumping, guadagnando quote di mercato a scapito di altri operatori.
(362)
Per quanto riguarda il calo del consumo, CNCIA ha rilevato che nella decisione della Commissione del 27 giugno 2012 relativa alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della RPC
(
112
)
la Commissione ha ritenuto che un calo del consumo dell’8 % fosse sufficiente per annullare il nesso di causalità. CNCIA ha affermato che, considerando il calo del consumo di 14 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2022, la Commissione dovrebbe ora giungere alla stessa conclusione.
(363)
La Commissione ha sottolineato a tale riguardo che il caso a cui si fa riferimento non era stato chiuso perché un calo della domanda attenuava il nesso di causalità tra il dumping accertato e il pregiudizio notevole, ma piuttosto perché innanzitutto non era stato riscontrato alcun pregiudizio notevole. L’argomento è stato pertanto respinto in quanto nullo
(
113
)
.
(364)
CNCIA ha affermato inoltre che il calo delle vendite nel 2022 può essere spiegato anche dalla decisione dell’Unione di vietare nello stesso anno l’uso del TiO
2
negli alimenti destinati al consumo umano (additivo E171)
(
114
)
, rilevando che la relazione annuale di Tronox del 2022 fa riferimento a questo fatto come una delle cause del calo delle vendite.
(365)
Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, le applicazioni speciali del TiO
2
rappresentano circa il 4 % del mercato totale e le applicazioni relative agli alimenti destinati al consumo umano costituiscono una parte ancora più piccola di tale quota. La Commissione ha pertanto concluso che l’eventuale effetto di tale divieto sulle vendite dei produttori dell’Unione era trascurabile.
5.2.3.
Importazioni da paesi terzi
(366)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
Paese
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Regno Unito
Volume (tonnellate)
187 211
108 085
140 773
101 465
Indice
100
58
75
54
Quota di mercato
15 %
9 %
13 %
11 %
Prezzo medio
2 238
2 542
3 104
3 114
Indice
100
114
139
139
Messico
Volume (tonnellate)
93 747
120 213
102 347
73 036
Indice
100
128
109
78
Quota di mercato
8 %
9 %
9 %
8 %
Prezzo medio
1 504
1 514
1 869
2 388
Indice
100
101
124
159
Stati Uniti
Volume (tonnellate)
63 383
99 464
81 215
59 948
Indice
100
157
128
95
Quota di mercato
5 %
8 %
7 %
6 %
Prezzo medio
2 146
2 321
2 954
2 925
Indice
100
108
138
136
Altri paesi terzi (eccetto la Cina)
Volume (tonnellate)
97 372
94 045
59 516
65 654
Indice
100
97
61
67
Quota di mercato
8 %
7 %
5 %
7 %
Prezzo medio
1 935
2 201
2 892
2 781
Indice
100
114
149
144
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina
Volume (tonnellate)
441 713
421 807
383 850
300 102
Indice
100
95
87
68
Quota di mercato
36 %
33 %
34 %
31 %
Prezzo medio
2 002
2 121
2 710
2 827
Indice
100
106
135
141
Fonte:
Eurostat e questionario verificato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(367)
La Commissione ha osservato innanzitutto che, sebbene le importazioni dal Regno Unito rappresentassero la quota maggiore delle importazioni nell’Unione da un altro paese terzo (dopo la Cina), secondo le informazioni di cui dispone la Commissione gli unici produttori del Regno Unito sono due impianti di proprietà dell’industria dell’Unione. Tali importazioni non sono pertanto in concorrenza con l’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e anche il loro prezzo è superiore ai prezzi delle importazioni cinesi. Tali importazioni non contribuiscono pertanto al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(368)
Il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è diminuito durante tutto il periodo in esame a un ritmo crescente: del 5 % nel 2021, dell’8 % nel 2022 e del 9 % nel periodo dell’inchiesta.
(369)
A quanto risulta i volumi delle importazioni in particolare degli Stati Uniti e dal Messico seguono le stesse tendenze descritte per le vendite dell’industria dell’Unione: un aumento delle importazioni nel 2021, l’anno della domanda eccezionalmente elevata, seguito da una diminuzione nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta. Nel contempo, le quote di mercato degli Stati Uniti e del Messico, dopo un temporaneo aumento nel 2021, hanno iniziato a diminuire nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta. Anche le importazioni da tutti gli altri paesi terzi hanno perso quote di mercato nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2022.
(370)
Le parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione era dovuto alle importazioni messicane a basso prezzo, piuttosto che alle importazioni cinesi. La Commissione ha stabilito un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 14 % e il 15,3 % dovuto alle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione sul mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha osservato che il prezzo delle importazioni dal Messico era effettivamente basso. Durante il periodo dell’inchiesta tuttavia è aumentato notevolmente rispetto agli anni precedenti ed era superiore ai prezzi delle importazioni dalla Cina.
(371)
Per contro, la Commissione ha stabilito che i prezzi allo sbarco della totalità delle importazioni cinesi sono diminuiti in misura significativa, ossia del 25 % tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta, e sono risultati inferiori del 18,2 % ai prezzi dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.
(372)
La Commissione ha poi esaminato la rilevanza delle importazioni dalla Cina e dal Messico nel mercato totale dell’Unione. Come mostrano le tabelle 3 e 12, il volume totale delle importazioni dalla Cina nel periodo dell’inchiesta è tre volte superiore a quello delle importazioni provenienti dal Messico. Inoltre le importazioni messicane hanno perso quote di mercato nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2022, come la totalità delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi (esclusa la Cina). Per contro, le importazioni cinesi sono le uniche ad aver guadagnato quote di mercato nel periodo dell’inchiesta.
(373)
La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni dal Messico e da qualsiasi altro paese terzo non hanno attenuato il nesso di causalità stabilito tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.4.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(374)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni (tonnellate)
223 194
225 958
177 595
151 869
Indice
100
101
80
68
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
2 371
2 514
3 396
3 092
Indice
100
106
143
130
Fonte:
questionario sugli indicatori macroeconomici fornito dal denunciante per il volume delle esportazioni e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione per il prezzo medio.
(375)
Analogamente ai volumi di produzione e alle vendite sul mercato interno, nel 2021 i volumi delle esportazioni dell’industria dell’Unione sono aumentati, sebbene tale aumento sia stato meno pronunciato rispetto alle vendite sul mercato interno, per poi diminuire in misura significativa nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta. Anche i prezzi all’esportazione hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi sul mercato dell’Unione, registrando un incremento nel 2021 e nel 2022 per poi scendere durante il periodo dell’inchiesta, pur rimanendo notevolmente al di sopra dei livelli del 2021.
(376)
Durante tutto il periodo in esame l’industria dell’Unione ha applicato prezzi più elevati sui mercati di esportazione rispetto al mercato dell’Unione. Ciononostante l’industria dell’Unione non è stata comunque in grado di mantenere il prezzo all’esportazione del suo prodotto al di sopra del costo di produzione nel periodo dell’inchiesta e ha dovuto diminuire i prezzi all’esportazione anche in quell’anno.
(377)
Il denunciante ha sostenuto che le pratiche commerciali sleali dei produttori esportatori cinesi in tutti i mercati rendono difficile competere anche sui mercati di esportazione e sono il motivo dei risultati non ottimali delle esportazioni. Altre parti interessate hanno obiettato che non esistono elementi di prova a sostegno di tale affermazione.
(378)
La denuncia conteneva elementi di prova dell’annuncio della chiusura dello stabilimento Chemours a Taiwan nel 2023 e durante l’inchiesta il denunciante ha presentato ulteriori elementi di prova da cui risulta che due produttori di TiO
2
in Giappone, Sakai Chemicals e Ishihara Sangyo, hanno annunciato chiusure degli impianti rispettivamente nel 2026 e nel 2027. Poiché tutti questi impianti si trovano in stretta prossimità geografica con la Cina, è probabile che le esportazioni cinesi abbiano esercitato un’influenza indebita sulle loro prestazioni nei rispettivi mercati nazionali o regionali. Le autorità competenti del Brasile inoltre hanno avviato una loro inchiesta antidumping nei confronti del TiO
2
cinese. La Commissione ha pertanto constatato che non si può escludere che le esportazioni cinesi ostacolino la posizione concorrenziale dell’industria dell’Unione in altri mercati, analogamente a quello dell’Unione.
(379)
La Commissione ha inoltre constatato che la redditività delle vendite all’esportazione ha seguito l’andamento della redditività delle vendite nell’Unione quasi allo stesso punto percentuale durante tutto il periodo in esame, mentre le vendite all’esportazione rappresentano circa il 25 % delle vendite totali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(380)
La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento delle esportazioni non era la causa del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.
5.2.5.
Aumento del costo di produzione
(381)
Diverse parti hanno sostenuto che l’aumento del costo di produzione è la causa del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.
(382)
A fronte dell’aumento dei suoi costi di produzione nel 2021 e in particolare nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione è stata in grado di aumentare i prezzi nel 2021 e nel 2022 per mantenere la redditività. È stata costretta a diminuire i prezzi al di sotto del costo di produzione solo nel periodo dell’inchiesta, quando, nel mercato in contrazione, le importazioni cinesi hanno registrato una notevole diminuzione dei prezzi mentre sono aumentate in termini di volume, guadagnando così quote di mercato nell’Unione.
(383)
Le parti interessate hanno nuovamente fatto riferimento al caso Soy Protein in Cina, nel quale l’aumento riguardante la principale materia prima ha annullato il nesso di causalità. La Commissione ha tuttavia sottolineato che nel caso in esame l’aumento del costo di produzione era globale, a causa di pressioni inflazionistiche a livello mondiale, e ha colpito tutti gli operatori del mercato in misura analoga, come dimostra il fatto che i prezzi delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi (tranne la Cina) sono aumentati in misura significativa nel 2022 e ancora di più nel periodo dell’inchiesta. In particolare, i prezzi della principale materia prima, il minerale di ilmenite, che rappresenta circa un terzo del costo totale di produzione, nel 2022 sono aumentati circa dell’80 % a livello mondiale rispetto ai livelli del 2020 e sono diminuiti solo leggermente nel periodo dell’inchiesta.
(384)
La Commissione ha pertanto concluso che l’aumento dei costi di produzione non ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.
5.2.6.
Informazioni di mercato che prevedono la ripresa
(385)
Il 3 aprile 2024 AkzoNobel ha presentato ulteriori argomentazioni sulla mancanza di un nesso di causalità, basandosi sulla relazione concernente la situazione globale del mercato del TiO
2
, pubblicata nel febbraio 2024 dall’agenzia di informazioni di mercato TZMI. Secondo la relazione il mercato del TiO
2
è in ripresa e si prevedono aumenti dei prezzi nel mercato dell’Unione e aumenti della redditività dei produttori dell’Unione.
(386)
La Commissione ha osservato a tale riguardo che, sebbene la relazione suggerisca un miglioramento delle condizioni di mercato in Europa, queste ultime sono comunque classificate come deboli in numerosi parametri analizzati nella relazione. Per quanto riguarda i prezzi in Europa e le previsioni di miglioramento della redditività dei produttori dell’Unione sul loro mercato interno, la relazione stessa riconosce che le sue proiezioni sui livelli di prezzo che l’industria dell’Unione sarà in grado di conseguire sono, almeno in parte, formulate nell’ipotesi dell’esito positivo della presente inchiesta.
(387)
Anche se la relazione prevedesse con esattezza i risultati futuri dell’industria dell’Unione, tale previsione è effettuata sostanzialmente in uno scenario di condizioni di parità ripristinate sul mercato dell’Unione e pertanto non può essere utilizzata come controargomentazione affinché la Commissione non adotti una decisione sulla quale si basa, almeno parzialmente, la previsione stessa.
5.3.
Conclusioni relative al nesso di causalità
(388)
Come giustamente sottolineato dalle parti, diversi fattori hanno reso difficile la situazione dell’industria dell’Unione. In primo luogo, il 2022 e il periodo dell’inchiesta sono stati caratterizzati da un calo eccezionale della domanda di TiO
2
sul mercato dell’Unione. In secondo luogo, entrambi gli anni hanno registrato un aumento significativo dei costi dell’energia sul mercato dell’Unione e il costo dell’ilmenite è aumentato a livello mondiale. In terzo luogo, i prezzi delle importazioni dal Messico erano inferiori ai prezzi cinesi nei primi tre anni del periodo in esame.
(389)
Quanto precede non inficia tuttavia il fatto che i) rispetto ad altri paesi terzi, le importazioni dalla Cina sono aumentate in termini di volume durante tutto il periodo in esame (con un temporaneo rallentamento dovuto a circostanze eccezionali nel 2021), ii) le importazioni cinesi entravano in Europa a prezzi di dumping, iii) nel mercato in contrazione del 2022 e nel periodo dell’inchiesta, le importazioni cinesi hanno guadagnato quote di mercato a scapito della quota di mercato dell’industria dell’Unione e delle importazioni da altri paesi terzi, e iv) nel periodo dell’inchiesta, quando i prezzi delle importazioni da tutti gli altri paesi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 2022, il prezzo delle importazioni cinesi è diminuito drasticamente, di un quarto rispetto al 2022, provocando una notevole contrazione e depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione.
(390)
A tale proposito, la Commissione ha esaminato le argomentazioni presentate dalle parti in merito alla chiusura di stabilimenti nell’Unione. Secondo quanto affermato nella denuncia, i tre impianti di TiO
2
sono stati chiusi nell’Unione a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi e che si sarebbero potute prevedere ulteriori chiusure in assenza delle condizioni eccezionalmente favorevoli dovute alla pandemia di COVID-19. Diverse parti interessate si sono opposte, sostenendo che non vi erano elementi di prova a sostegno di tale conclusione e che le chiusure erano dovute ad altre circostanze e non erano attribuibili a presunte importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Le parti hanno fatto riferimento alle dichiarazioni pubbliche delle società, che attribuiscono i tagli alla produzione o le chiusure degli impianti a condizioni di mercato sfavorevoli, quali la riduzione della domanda, l’aumento del costo di produzione e le condizioni economiche generalmente negative, mentre lo stabilimento di Scarlino della Venator (uno dei produttori dell’Unione non inclusi nel campione) nello specifico ha incontrato dei problemi per ottenere le autorizzazioni regolamentari.
(391)
Analogamente, le parti interessate hanno evidenziato ulteriori dichiarazioni ricavate da relazioni commerciali di produttori dell’Unione (Kronos, Police, Venator, Cinkarna), che riconoscevano il calo della domanda e l’aumento del costo di produzione come motivi della difficile situazione in cui versa l’industria dell’Unione. Secondo le parti questo dimostra che le importazioni dalla Cina non possono essere considerate complessivamente responsabili del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(392)
La Commissione osserva a tale riguardo che, mentre allo stabilimento di Scarlino della Venator è stato effettivamente impedito di operare a pieno regime in attesa di autorizzazioni regolamentari, dalle citate dichiarazioni di Kronos e Venator risulta che le decisioni sul livello di produzione e sul suo proseguimento sono prese in considerazione di condizioni di mercato generalmente difficili. Come dimostra l’intera analisi di cui sopra, tali condizioni comprendono chiaramente le pressioni esercitate sul mercato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, mentre alcune delle relazioni citate fanno anch’esse riferimento alla presenza di importazioni a basso costo dalla Cina come una delle sfide
(
115
)
.
(393)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto della contrazione della domanda, dell’aumento dei costi di produzione e delle importazioni da altri paesi terzi, in particolare il Messico, sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione in termini di volumi di vendita, prezzi e redditività è stato solo parziale.
(394)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste principalmente nella perdita di quota di mercato, nell’undercutting e nella contrazione dei prezzi, nonché nella diminuzione della redditività, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(395)
Il denunciante ha asserito l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, nella denuncia.
(396)
Al fine di valutare il livello appropriato delle misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
(397)
In seguito ha esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione sarebbe superiore al loro margine di pregiudizio.
6.1.
Margine di pregiudizio
(398)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2
quater
e 2
quinquies
, del regolamento di base.
(399)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(400)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto di base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali.
(401)
PPG e CNCIA si sono entrambi opposti al profitto di riferimento proposto nella denuncia (10,2 %) considerandolo troppo elevato. PPG ha sostenuto che nessuno degli anni del periodo dell’inchiesta era adeguato per stabilire il profitto di base, a causa della situazione economica eccezionale prevalente in ogni anno, ricordando le conclusioni della stessa Commissione nell’inchiesta antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Cina
(
116
)
. L’utilizzatore ha inoltre sostenuto che, poiché l’industria dell’Unione è stata in grado di vendere a prezzi superiori al costo di produzione durante tutto il periodo in esame, il profitto di base dovrebbe essere calcolato come profitto medio di tutti e quattro gli anni. CNCIA ha sostenuto altresì che la Commissione dovrebbe applicare lo stesso profitto di base da essa applicato nell’inchiesta antidumping sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici originari della Cina
(
117
)
, poiché si tratta di un composto inorganico proprio come il TiO
2
.
(402)
La Commissione ha osservato che l’argomentazione relativa ai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione poteva essere corretta per il periodo in esame utilizzato nella denuncia, ma non era più pertinente nel periodo dell’inchiesta utilizzato dalla Commissione. Come dimostrato sopra, i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione erano ben al di sotto del costo di produzione nel periodo dell’inchiesta. L’eventuale redditività stabilita tenendo conto dei risultati dell’industria dell’Unione in quell’anno non rifletterebbe quindi la redditività necessaria a coprire tutti i costi.
(403)
Per quanto riguarda l’argomentazione di CNCIA, il solo fatto che i biossidi di manganese elettrolitici e il TiO
2
siano entrambi prodotti chimici inorganici non implica che i loro produttori operino in mercati simili o che i loro risultati siano comparabili, e alla Commissione non sono stati forniti elementi di prova del fatto che lo sarebbero.
(404)
La Commissione ha osservato che, nel periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni cinesi era al livello minimo nel 2021 e nello stesso anno la redditività e il flusso di cassa hanno evidenziato i risultati migliori. Come spiegato in precedenza tuttavia il calo delle importazioni cinesi osservato in quell’anno era dovuto a circostanze eccezionali derivanti dalla crisi del trasporto marittimo. Insieme all’impennata della domanda indotta dalle misure di lockdown dovute alla COVID-19, i risultati dell’industria dell’Unione sono stati straordinariamente positivi in quell’anno. La Commissione ha pertanto concluso che il 2021 non sarebbe adatto come anno rappresentativo per fornire un profitto di base in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base.
(405)
Come il 2021, anche il 2020 è stato influenzato dalle condizioni favorevoli date dall’aumento del consumo dovuto all’economia «casalinga» durante i periodi di lockdown per la COVID-19, anche se in misura minore. Sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione ha concluso che il 2020 non sarebbe adatto come anno rappresentativo per fornire un profitto di base in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base.
(406)
Considerando infine l’aumento delle importazioni dalla Cina e la netta flessione dell’industria dell’Unione, iniziata nel 2022 e proseguita nel periodo dell’inchiesta, nessuno di quegli anni sarebbe adatto come anno rappresentativo per fornire un profitto di base in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base.
(407)
Al fine di individuare un periodo caratterizzato dalla prevalenza di condizioni di concorrenza normali, la Commissione intendeva esaminare la redditività conseguita negli ultimi dieci anni. I produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno fornito dati sulla redditività per i tre anni precedenti il periodo in esame. La Commissione non ha comunque ricevuto dati sulla redditività relativi alle sole vendite di TiO
2
ad acquirenti indipendenti nell’Unione da nessuno dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione con riferimento a tali anni. Non è stato pertanto possibile stabilire una redditività relativa alle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta ad acquirenti indipendenti nell’Unione sulla base delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione.
(408)
In mancanza di elementi di prova del fatto che si potesse conseguire una redditività superiore al 6 % in condizioni di concorrenza normali, la Commissione ha stabilito il profitto di base al 6 %, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base.
(409)
Due produttori dell’Unione hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il loro livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni sulla base di piani di investimento e progetti respinti e rinviati che dimostravano che tali investimenti erano realmente pianificati. Di fatto, le argomentazioni di entrambi i produttori dell’Unione sono state ritenute fondate. Per rispecchiare tali risultanze nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato le differenze tra spese per investimenti, R&S e innovazione («IRI») in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione rispetto alle spese IRI effettive nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari allo 0,09 %.
(410)
Tale differenziale IRI dello 0,09 % è stato aggiunto al profitto di base del 6 % indicato al considerando 398, determinando un profitto di riferimento del 6,09 %.
(411)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo di 60,68 EUR/tonnellata.
(412)
Su tale base la Commissione ha calcolato prezzi non pregiudizievoli pari a [3 400 - 3 800] EUR/tonnellata e [3 600 - 4 000] EUR/tonnellata per il prodotto simile dell’industria dell’Unione, aggiungendo il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. il considerando 410) al costo di produzione dei tre produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, in relazione ad ogni tipo.
(413)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione del paese interessato, stabilita per calcolare l’undercutting dei prezzi, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai tre produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.
(414)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società (cfr. i considerando da 255 a 259).
Paese
Società
Margine di dumping (%)
Margine di pregiudizio (%)
Repubblica popolare cinese
Gruppo LB
39,7
53,4
gruppo Anhui Gold Star
14,4
53,0
Altre società che hanno collaborato
35,0
53,3
Tutte le altre società
39,7
53,4
(415)
Nel caso di specie i denuncianti hanno asserito l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato delle misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. In seguito ha esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione sarebbe superiore al loro margine di pregiudizio (cfr. i considerando 417 e 418).
6.2.
Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
(416)
Come spiegato nell’avviso di apertura dell’inchiesta, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta. Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, in Cina l’ilmenite, che rappresenta il 25 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, è oggetto di estrazione vincolata. Inoltre in Cina non è previsto alcun rimborso dell’IVA all’esportazione per l’ilmenite. Entrambe le misure sono indicate nell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, secondo comma, del regolamento di base come distorsioni relative alle materie prime. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, la presente inchiesta ha pertanto esaminato le asserite distorsioni per valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio.
(417)
Dato che però i margini tali da eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto.
(418)
In seguito alla valutazione di cui sopra, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
6.3.
Conclusioni sul livello delle misure
(419)
In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Gruppo LB
39,7 %
Gruppo Anhui Gold Star
14,4 %
Altre società che hanno collaborato
35,0 %
Tutte le altre società
39,7 %
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(420)
Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base.
(421)
La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(422)
Si ricorda che l’industria dell’Unione è costituita da undici produttori, le cui vendite e la cui redditività si sono deteriorate in maniera significativa durante la seconda metà del periodo in esame, con un conseguente impatto negativo sulla sua quota di mercato, sul livello delle scorte, sugli investimenti, sull’utile sul capitale investito e sul flusso di cassa. La Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato (cfr. il considerando 337).
(423)
Qualora non vengano istituite misure provvisorie, è probabile che, a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping, la scarsa redditività e altri indicatori finanziari costringano l’industria dell’Unione a cessare la produzione di TiO
2
. A seguito dell’istituzione di misure antidumping provvisorie, si prevede tuttavia che i volumi di vendita e i prezzi dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione aumenteranno, migliorando in tal modo la redditività e gli altri indicatori finanziari dell’industria in questione ed evitandone la chiusura.
(424)
È pertanto chiaro che l’istituzione di misure antidumping provvisorie sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali
(425)
L’importatore indipendente di cui al considerando 10 alla fine non ha risposto al questionario. La Commissione non ha ricevuto risposte al questionario da parte di importatori e operatori commerciali.
(426)
Su tale base la Commissione ha concluso, in via provvisoria, che l’istituzione di misure antidumping non dovrebbe incidere negativamente sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali nell’Unione.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(427)
Alla presente inchiesta hanno partecipato complessivamente 23 utilizzatori e associazioni di utilizzatori che si sono opposti all’istituzione di dazi. Di questi, sei utilizzatori hanno risposto al questionario. I restanti hanno presentato osservazioni.
(428)
Il TiO
2
è utilizzato principalmente per il settore delle vernici e dei rivestimenti, che rappresenta oltre il 60 % del mercato; le pitture architettoniche e industriali rappresentano circa il 55 % della domanda totale e gli inchiostri industriali circa il 5 %. Il secondo segmento più importante del mercato è l’industria della plastica, con circa il 25 %, seguita dalla carta al 12 % e dalle applicazioni speciali al 4 %. Sono pervenute risposte al questionario dagli utilizzatori attivi nei settori della pittura e dei rivestimenti, degli inchiostri grafici, della carta laminata e della plastica. Le sei risposte sono state verificate in loco, presso le sedi degli utilizzatori.
7.3.1.
Utilizzatori che hanno risposto al questionario
(429)
I probabili effetti delle misure sarebbero diversi per gli utilizzatori, a seconda del segmento del mercato a valle in cui operano. La Commissione ha analizzato separatamente la situazione degli utilizzatori di TiO
2
per le applicazioni più particolari come la carta laminata e gli inchiostri grafici (questi utilizzatori hanno presentato anche richieste relative alla definizione del prodotto) e degli utilizzatori di TiO
2
nella sua applicazione principale in vernici, rivestimenti e materie plastiche.
(430)
In primo luogo, dei sei utilizzatori le cui risposte al questionario sono state verificate dalla Commissione, i produttori di carta laminata saranno i più colpiti da potenziali misure. Il TiO
2
rappresenta circa il [25 - 35] % del loro costo totale di produzione e circa il [10 - 40] % del loro TiO
2
proviene dalla Cina. Entrambi gli utilizzatori hanno inoltre dimostrato di aver operato con una redditività bassa o negativa nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha stimato che, in caso di istituzione di dazi e a parità di tutte le altre condizioni, la loro redditività diminuirebbe di circa [2 - 3] punti percentuali. Come indicato al considerando 52, tuttavia, questi due utilizzatori acquistano la maggior parte del loro TiO
2
da fonti diverse dalla Cina e la Commissione ha pertanto concluso che i due utilizzatori dispongono di fonti di approvvigionamento alternative sufficienti.
(431)
In secondo luogo, Flint Group, un produttore di inchiostri grafici, ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che i prodotti contenenti TiO
2
generano solo una quota limitata del suo fatturato totale, mentre il TiO
2
cinese rappresenta solo una quota parziale del costo di produzione di tali prodotti. A causa della complessità della struttura societaria di Flint e del fatto che produce un gran numero di formule di inchiostro contenenti TiO
2
in una serie di stabilimenti nell’Unione, Flint non è stato in grado di fornire dati precisi sulla redditività del suo segmento di attività connesso al TiO
2
. Flint ha tuttavia dimostrato una sana redditività al livello dell’intera società nel periodo dell’inchiesta.
(432)
Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che, in caso di istituzione di dazi antidumping, e a parità di tutte le altre condizioni, la sua redditività nel segmento di attività connesso al TiO
2
probabilmente diminuirebbe di meno di un punto percentuale
(
118
)
, data la quota scarsamente rilevante del TiO
2
nel fatturato totale e nel costo di produzione. La società inoltre resterebbe redditizia. La Commissione non è stata in grado di determinare l’impatto sulla redditività complessiva del gruppo, ma l’effetto sarebbe ancora meno pronunciato. La Commissione ha pertanto concluso che Flint Group non sarebbe influenzato in modo significativo dai dazi.
(433)
In terzo luogo, altri due utilizzatori, AkzoNobel e Sherwin-Williams Italy SRL («Sherwin-Williams»), sono due dei grandi produttori di vernici e rivestimenti. I produttori di vernici e rivestimenti sono i maggiori utilizzatori di TiO
2
in termini di volume. L’impatto dei dazi sui risultati di questa categoria di utilizzatori sarebbe molto meno pronunciato. AkzoNobel ha compilato il questionario al livello di tutte le entità presenti nell’Unione. Il TiO
2
cinese rappresenta una quota trascurabile del costo totale di produzione di questo utilizzatore, che è stato redditizio durante il periodo dell’inchiesta. Sherwin-Williams ha risposto al questionario per le due entità che risulterebbero maggiormente colpite dai dazi e per l’intera attività nell’Unione. Il TiO
2
cinese rappresenta solo una quota minore del costo totale di produzione delle due entità combinate. Mentre la redditività dei loro prodotti contenenti TiO
2
era bassa nel periodo dell’inchiesta, entrambe le entità di Sherwin-Williams hanno dimostrato una sana redditività complessiva. Il fatturato totale dei due impianti rappresenta una piccola quota del fatturato complessivo realizzato nell’Unione da Sherwin Williams, che nel periodo dell’inchiesta era redditizia. La Commissione ha pertanto concluso che entrambi gli utilizzatori sarebbero in grado di assorbire le misure, anche se non fossero in grado di trasferire tale aumento dei costi sui consumatori.
(434)
Infine Schulman Plastics, un grande produttore dell’Unione di materie plastiche e materiali affini, ha fornito la risposta al questionario per uno dei suoi impianti specializzato nella produzione di MW, che sarà il più colpito dai dazi tra le società analizzate nella presente sezione. Questo impianto acquista dalla Cina solo una parte del suo TiO
2
, che tuttavia rappresenta la stragrande maggioranza del suo costo totale di produzione. Durante il periodo dell’inchiesta la sua redditività nel settore dell’MW era sana, mentre l’intero impianto registrava risultati ancora migliori rispetto alla sola attività relativa all’MW. Tra tutti gli utilizzatori, la sua redditività sarà sicuramente la più colpita a causa della sua struttura dei costi, ma la Commissione ha stimato che, anche se non fosse in grado di trasferire l’aumento dei costi sui suoi clienti, la società resterebbe comunque redditizia.
(435)
Come illustrato nella presente sezione, la maggioranza degli utilizzatori che hanno risposto al questionario rimarrebbe redditizia anche tenendo conto dei dazi antidumping provvisori. Inoltre disponevano di altre fonti di approvvigionamento. La Commissione ha pertanto concluso che, nel complesso, gli utilizzatori non saranno eccessivamente danneggiati dalle misure. Due utilizzatori (Felix e Sherwin Williams) operavano in perdita nel segmento di attività connesso al TiO
2
nel periodo dell’inchiesta, impiegando nel loro insieme circa 1 000 dipendenti. Per i motivi illustrati ai considerando 430 e 433, la Commissione non ha però ritenuto che la loro situazione subirà un grave deterioramento in seguito all’istituzione di misure. Viceversa, se i produttori dell’Unione cessano di operare, sarà eliminata una grossa quota dell’approvvigionamento per tutti gli utilizzatori.
7.3.2.
Altri utilizzatori
(436)
Diversi utilizzatori, associazioni di utilizzatori e CNCIA hanno presentato osservazioni scritte, nelle quali hanno sostenuto che l’istituzione di dazi sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.
(437)
In primo luogo, gli utilizzatori hanno affermato che nell’Unione esiste un numero limitato di produttori di TiO
2
e che le loro capacità non sono sufficienti a soddisfare la domanda dell’Unione. Sono pertanto necessarie diverse fonti di approvvigionamento e la presenza sul mercato delle importazioni di TiO
2
dalla Cina è necessaria per consentire il normale funzionamento del mercato. Un utilizzatore ha sostenuto che le industrie a valle spesso devono far fronte a periodi di estrema penuria di TiO
2
, in cui sono state tutte soggette ad assegnazione e hanno potuto ricevere solo una quantità limitata della loro domanda di TiO
2
dai produttori dell’Unione. Oltretutto è stato affermato che le importazioni cinesi diventeranno una fonte di approvvigionamento essenziale per l’Unione a causa della chiusura degli impianti nell’Unione. È stato affermato altresì che i dazi antidumping eliminerebbero le forniture dalla Cina e renderebbero gli utilizzatori ancora più vulnerabili nei confronti di carenze di approvvigionamento come nel 2021-2022.
(438)
La Commissione ha ricordato a tale proposito che lo scopo dei dazi antidumping non è quello di chiudere il mercato dell’Unione alle importazioni dal paese interessato, ma piuttosto di contrastare le pratiche di mercato sleali e ripristinare condizioni di parità, consentendo proprio il normale funzionamento del mercato. Anche nel caso di una completa eliminazione delle importazioni dalla Cina comunque esistono molteplici fonti di approvvigionamento da numerosi altri paesi terzi, che garantiscono la stabilità delle forniture. Nel corso dell’inchiesta, inoltre, i produttori dell’Unione hanno dimostrato che sono previsti diversi investimenti finalizzati all’espansione della capacità, in attesa della normalizzazione delle condizioni di mercato. Per quanto riguarda le carenze delle forniture nel 2021 e nel 2022, la Commissione ha osservato che i problemi di approvvigionamento in quegli anni sono stati causati proprio dalla lunghezza delle catene di approvvigionamento, che quindi hanno risentito fortemente della crisi del trasporto marittimo. Dunque è la perdita di capacità nell’Unione che potrebbe peggiorare eventuali situazioni analoghe di carenze delle forniture causate in futuro dagli shock all’economia mondiale. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui sopra in quanto infondate.
(439)
In secondo luogo, alcune parti interessate hanno sostenuto che gli aumenti dei prezzi del TiO
2
influirebbero negativamente sull’inflazione generale nell’Unione e sarebbero particolarmente dannosi per l’importante settore edile, un’industria a valle fondamentale per i produttori di pitture e vernici. Gli utilizzatori hanno sostenuto che i costi nel settore edile, già duramente colpito dalla crisi economica, restano in costante aumento.
(440)
La Commissione ha osservato a tale proposito che nessun partecipante del settore edile si è registrato come parte interessata nella presente inchiesta per opporsi all’istituzione di dazi. Inoltre non sono stati forniti elementi di prova per quantificare l’effetto che l’istituzione di dazi avrebbe sul settore edile. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto infondata.
(441)
In terzo luogo, diverse parti interessate hanno sostenuto che gli utilizzatori e le industrie a valle non possono trasferire ulteriori aumenti dei costi sui loro clienti, senza fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione non è stata quindi in grado di verificare la veridicità di tale argomentazione. Sembra tuttavia improbabile che, in un contesto di inflazione generale, caratterizzato da un aumento generalizzato dei prezzi, gli utilizzatori non possano aumentare i loro prezzi per compensare l’impatto modesto che i dazi antidumping potrebbero avere sui loro costi di produzione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(442)
In quarto luogo, alcuni utilizzatori hanno affermato anche di esportare la maggior parte della loro produzione (come la ceramica) e, poiché dipendono fortemente dal TiO
2
nella loro produzione, l’eventuale aumento del costo del TiO
2
risultante dalla presente inchiesta li metterà in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti operanti al di fuori dell’Unione, aumentando il rischio di delocalizzazione della produzione a valle.
(443)
Tali utilizzatori non hanno tuttavia fornito informazioni verificabili a sostegno (ad esempio risposte al questionario) che consentirebbero alla Commissione di determinare il peso del TiO
2
cinese nella loro struttura dei costi e di valutare correttamente l’impatto sulle loro prestazioni nell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(444)
In quinto luogo, diversi altri utilizzatori, produttori di Masterbatch, hanno affermato che i concorrenti al di fuori dell’Unione potranno ottenere il TiO
2
cinese a un costo molto inferiore e saranno più competitivi nella vendita dei loro prodotti nell’Unione. Poiché il loro prodotto contiene oltre [75 - 80] % di TiO
2
, tali utilizzatori hanno affermato che una differenza di prezzo del 50 % li renderà totalmente non competitivi e potrebbe costringerli a chiudere gli impianti nell’Unione. Anche le industrie a valle diventeranno meno competitive sui mercati interni e di esportazione.
(445)
La Commissione ha osservato a tale proposito che gli Stati Uniti hanno già istituito dazi antidumping nei confronti del TiO
2
cinese, mentre il Brasile ha avviato una propria inchiesta antidumping nell’aprile 2024. Dunque altri mercati stanno già adottando misure per correggere le pratiche distorsive delle importazioni cinesi oggetto di dumping. La Commissione ha inoltre valutato che, anche nel caso di una diversione degli scambi di TiO
2
dalla Cina verso altri mercati che renderebbe meno competitive le industrie a valle, tale eventualità avrebbe comunque un effetto meno negativo su tali industrie rispetto alla scomparsa dei produttori di TiO
2
dell’Unione, che esporrebbe le industrie a valle a carenze delle forniture e a shock di approvvigionamento peggiori.
7.4.
Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(446)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure provvisorie sulle importazioni di TiO
2
originario della Cina.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(447)
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(448)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di TiO
2
originario del paese interessato, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha concluso che il livello appropriato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping.
(449)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Gruppo LB
39,7 %
Gruppo Anhui Gold Star
14,4 %
Altre società che hanno collaborato
35,0 %
Tutte le altre società
39,7 %
(450)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati.
(451)
Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(452)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(453)
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(454)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
9.
REGISTRAZIONE
(455)
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
(456)
In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione in merito a un’eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping.
10.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(457)
Conformemente all’articolo 19
bis
del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato concesso un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati («comunicazione preventiva»).
(458)
Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha presentato un’osservazione relativa al metodo di stabilire le SGAV di un operatore commerciale collegato. Contrariamente a quanto suggerito dal produttore esportatore e in linea con la prassi consolidata della Commissione, le SGAV di un operatore commerciale collegato non comprendono spese quali «Trasporto e dazi», «Magazzinaggio» e «Assicurazione» in relazione ai calcoli del dumping per detto produttore esportatore. Inoltre tre utilizzatori, Plastika Kritis SA, Felix e Munksjö hanno presentato osservazioni sulla comunicazione preventiva. La Commissione ha rilevato che nessuna di queste osservazioni riguardava l’esattezza dei calcoli e le prenderà pertanto in considerazione insieme a tutte le altre osservazioni presentate dopo la pubblicazione delle misure provvisorie.
11.
DISPOSIZIONI FINALI
(459)
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.
(460)
Le risultanze relative all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio, avente la formula chimica TiO
2
, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)12065-65-5 e 13463-67-7, attualmente classificato con i codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 (codici TARIC 2823000010 e 2823000030) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Gruppo LB:
—
LB GROUP CO., LTD.
—
HENAN BILLIONS ADVANCED MATERIAL CO., LTD.
—
LB LUFENG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
—
LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
—
LB XIANGYANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
39,7 %
89CB
Gruppo Anhui Gold Star:
—
ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE (GROUP) CO., LTD.
—
ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE TRADING COMPANY LIMITED
14,4 %
89CC
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
35,0 %
cfr. l’allegato
Tutte le altre importazioni originarie della RPC
39,7 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data della sua entrata in vigore.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 della Commissione.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell’UE a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di diossido di titanio («TiO
2
») originario della Repubblica popolare cinese (
GU C, C 2023/786, 13.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/786/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 della Commissione, del 6 giugno 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1617, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1617/oj
).
(
4
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2694
(
5
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
(
6
)
Decisione della Commissione del 4.7.2018 nel caso M.8451 — TRONOX/ CRISTAL, punti da 57 a 74, disponibile all’indirizzo
m8451_3750_3.pdf (europa.eu)
.
(
7
)
Decisione della Commissione del 10.9.2014 nel caso M.7061 — HUNTSMAN CORPORATION/ EQUITY INTERESTS HELD BY ROCKWOOD HOLDINGS, disponibile all’indirizzo:
m7061_20140910_20600_4133655_EN.pdf (europa.eu)
.
(
8
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, SWD(2017) 483 final/2 del 20.12.2017.
(
9
)
Decisione della Commissione del 31.3.2011 che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune (caso n. COMP/M.6082 — CHINA NATIONAL BLUESTAR/ELKEM) a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, considerando 3.
(
10
)
L’ilmenite (nota anche come minerale di titanio), la principale materia prima per la fabbricazione del TiO
2
, non figura nel catalogo delle merci soggette a licenza di esportazione. Questo prodotto tuttavia non è esportato sostanzialmente al di fuori della Cina ed è utilizzato per la fabbricazione di TiO
2
sul mercato interno.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15
, considerando 93).
(
12
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, SWD(2024) 91 final del 10 aprile 2024.
(
13
)
Relazione aggiornata — capitolo 2, pag. 7.
(
14
)
Relazione aggiornata — capitolo 2, pagg. 7 e 8.
(
15
)
Relazione aggiornata — capitolo 2, pagg. 10 e 18.
(
16
)
Disponibile all’indirizzo:
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm
(consultato il 30 aprile 2024).
(
17
)
Relazione aggiornata — capitolo 2, pagg. 29 e 30.
(
18
)
Relazione aggiornata — capitolo 4, pagg. 57 e 92.
(
19
)
Relazione aggiornata — capitolo 6, pagg. 149 e 150.
(
20
)
Relazione aggiornata — capitolo 6, pagg. da 153 a 171.
(
21
)
Relazione aggiornata — capitolo 7, pagg. 204 e 205.
(
22
)
Relazione aggiornata — capitolo 8, pagg. 207, 208, 242 e 243.
(
23
)
Relazione aggiornata — capitolo 2, pagg. da 19 a 24; capitolo 4, pagg. 69, 99 e 100; capitolo 5, pagg. 130 e 131.
(
24
)
Cfr.
https://www.pgvt.cn/index.php?s=Home/Article/lists/art_type/strat_index
(consultato il 30 aprile 2024).
(
25
)
Cfr.
http://www.ansteel.cn/yewubankuai/fantaichanye/2016-11-18/5.html
(consultato il 30 aprile 2024).
(
26
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 73, disponibile all’indirizzo:
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-03-26/1219403167.pdf
(consultato il 30 aprile 2024).
(
27
)
Cfr.
http://www.lomonbillions.com/news1/10935
(consultato il 30 aprile 2024).
(
28
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, disponibile all’indirizzo
https://upload.ruituoyun.com/Upload/website/227/file/2024/04/26/6384971587015100121058021.PDF (ruituoyun.com)
(consultato il 30 aprile 2024).
(
29
)
Cfr.
https://www.zhtb.com/
(consultato il 30 aprile 2024).
(
30
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 111, disponibile all’indirizzo
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-4/2024-04-18/9985963.pdf
(consultato il 30 aprile 2024).
(
31
)
Relazione aggiornata — capitolo 13, pag. 466.
(
32
)
Cfr.
http://www.panzhihua.gov.cn/zwgk/gzdt/bdyw/4434292.shtml
(consultato il 30 aprile 2024).
(
33
)
Articolo 33 della costituzione del PCC, articolo 19 della legge sulle società cinese. Cfr. la relazione aggiornata — capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(
34
)
Cfr.
https://www.cxz.gov.cn/info/egovinfo/1001/xxgkxt_content/115323000151673132-/2022-06110032.htm
— sezione II.2. (consultato il 30 aprile 2024).
(
35
)
Ibidem — sezione II.2.4.
(
36
)
Relazione aggiornata — capitolo 2, pagg. da 24 a 27.
(
37
)
Cfr.
https://www.chinacoatingnet.com/about/regulations.html
(consultato il 30 aprile 2024).
(
38
)
Ibidem.
(
39
)
L’elenco completo dei membri del ramo TiO
2
è disponibile all’indirizzo:
https://www.chinacoatingnet.com/news/show.php?itemid=9466
(consultato il 30 aprile 2024).
(
40
)
Relazione aggiornata — capitolo 5, pagg. 124 e 125.
(
41
)
Relazione aggiornata — capitolo 3, pag. 40.
(
42
)
Cfr. ad esempio: Blanchette, J.,
Xìs Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster
; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. da 10 a 19.
(
43
)
Relazione aggiornata — capitolo 3, pag. 41.
(
44
)
Disponibile all’indirizzo:
https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU
(consultato il 30 aprile 2024).
(
45
)
Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era:
www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm
(consultato il 30 aprile 2024).
(
46
)
Financial Times (2020),
Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise:
https://on.ft.com/3mYxP4j
(consultato il 30 aprile 2024).
(
47
)
Cfr. quanto segue:
http://www.lomonbillions.com/newsinfo/10911/32246
;
https://www.sohu.com/a/293150452_698242
;
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=002601&Pcode=30749532&Name=%D5%C5%B8%D5
(consultati il 30 aprile 2024).
(
48
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 50.
(
49
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pagg. 33 e seguenti.
(
50
)
Cfr.
http://www.lomonbillions.com/newsinfo/10911/13846
(consultato il 30 aprile 2024).
(
51
)
Relazione aggiornata — capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3.
(
52
)
Relazione aggiornata — capitolo 4, pagg. 56, 57, 99 e 100.
(
53
)
Cfr.
http://www.xinhuanet.com/2021-03/13/c_1127205564.htm
— Sezione III.8.3 (consultato il 30 aprile 2024).
(
54
)
Cfr.
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html
— Prima sezione, Requisiti generali (consultato il 30 aprile 2024).
(
55
)
Ibidem — Prima sezione, Obiettivi principali.
(
56
)
Ibidem — Seconda sezione, Migliorare il livello di innovazione e di sviluppo.
(
57
)
Per il metodo del procedimento a base di acido solforico, cfr. il repertorio di riferimento del 2024, pag. 88 (in vigore dal 1
o
febbraio 2024) disponibile all’indirizzo
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf
(consultato il 30 aprile 2024). Il metodo era indicato come soggetto a restrizioni anche nel repertorio di riferimento del 2019, pag. 84. Per il metodo del procedimento con cloruro, cfr. il repertorio di riferimento 2019, pag. 15 (in vigore fino al 31 gennaio 2024), disponibile all’indirizzo
https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf
(consultato il 30 aprile 2024).
(
58
)
Disponibile all’indirizzo:
http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm
(consultato il 30 aprile 2024).
(
59
)
Ibidem.
(
60
)
Ibidem.
(
61
)
Cfr.
https://www.shenqiu.gov.cn/p_detail_12649.html
— Sezione II.2.5 (consultato il 30 aprile 2024).
(
62
)
Cfr.
https://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2021/12/8/74e1f8013f874f5c9e2f2a2aafd4141b.shtml
(consultato il 30 aprile 2024).
(
63
)
Cfr.
https://h5.drcnet.com.cn/docview.aspx?version=integrated&docid=6718774&leafid=3046&chnid=1024
(consultato il 30 aprile 2024).
(
64
)
Cfr.
https://www.cxz.gov.cn/info/egovinfo/1001/xxgkxt_content/115323000151673132-/2022-06110032.htm
— Sezione II.2 (consultato il 30 aprile 2024).
(
65
)
Ibidem — sezione II.2.4.
(
66
)
Altri prodotti correlati al titanio sono spugne di titanio non fucinate, altro titanio greggio, titanio in polvere e cascami e rottami di titanio. Cfr. il Catalogo delle merci soggette a licenza di esportazione, pag. 17, pubblicato annualmente da MOFCOM e disponibile all’indirizzo
http://images.mofcom.gov.cn/wms/202212/20221230211147281.pdf
(consultato il 30 aprile 2024).
(
67
)
Relazione aggiornata — capitolo 12, pagg. 343 e 344.
(
68
)
Cfr.
https://hd.chinatax.gov.cn/nszx2023/cktslcx2023.html
(consultato il 30 aprile 2024).
(
69
)
Relazione aggiornata — capitolo 6, pagg. da 171 a 179.
(
70
)
Relazione aggiornata — capitolo 9, pagg. 260 e 261.
(
71
)
Relazione aggiornata — capitolo 9, pagg. da 257 a 260.
(
72
)
Relazione aggiornata — capitolo 9, pagg. da 252 a 254.
(
73
)
Relazione aggiornata — capitolo 13, pagg. 360, 361, 364 e 370.
(
74
)
Relazione aggiornata — capitolo 13, pag. 366.
(
75
)
Relazione aggiornata — capitolo 13, pagg. da 370 a 373.
(
76
)
Relazione aggiornata — capitolo 6, pagg. da 137 a 140.
(
77
)
Relazione aggiornata — capitolo 6, pagg. da 146 a 149.
(
78
)
Cfr.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021- 12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf
— Sezione IV(III) (consultato il 30 aprile 2024).
(
79
)
Cfr.
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html
— Ottava sezione, Rafforzare le garanzie organizzative (consultato il 30 aprile 2024).
(
80
)
Relazione aggiornata — capitolo 6, pag. 149.
(
81
)
Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) del 28 agosto 2020:
Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors
(2020-2022):
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928
(consultato il 30 aprile 2024). Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira, inoltre, a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza».
(
82
)
Cfr. CBIRC,
Notice on the Commercial banks performance evaluation method
, pubblicata il 15 dicembre 2020:
http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm
(consultato il 30 aprile 2024).
(
83
)
Relazione aggiornata — capitolo 6, pagg. 157 e 158.
(
84
)
Relazione aggiornata — capitolo 6, pagg. da 150 a 152, da 156 a 160, da 165 a 171.
(
85
)
OCSE (2019),
OECD Economic Surveys: China 2019
, pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo:
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en
(consultato il 30 aprile 2024).
(
86
)
http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm
(consultato il 30 aprile 2024).
(
87
)
Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
88
)
https://www.tzmi.com
(
89
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
).
(
90
)
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques
(
91
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2023-1/ingles
(
92
)
https://connect.ihsmarkit.com/
,
http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
(
93
)
http://www.macmap.org
(
94
)
Nel prezzo del cloruro di zirconile, la Commissione ha incluso gli ossidi di cloruro di zirconio e altri ossidi di cloruro, dato che i prezzi all’importazione degli ossidi di cloruro di zirconio separatamente non erano rappresentativi.
(
95
)
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=resultados
(
96
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2023-1/ingles
(
97
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2023-1/ingles
(
98
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2023-1/ingles
(
99
)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
100
)
https://www.fastmarkets.com/login
(
101
)
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques
(
102
)
https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-pricce-index.html?edicao=36055&t=downloads
(
103
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2023-1/ingles
(
104
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2023-1/ingles
(
105
)
https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam15_benchmark.pdf
(ultima consultazione il 22 aprile 2024). Il metodo fa riferimento al costo del vapore saturo per valori tipici di pressione operativa e temperatura dell’acqua di alimentazione. Nell’applicazione del metodo è stata utilizzata una media di tali valori tipici.
(
106
)
https://www.tronox-ri.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/
(
107
)
Considerando 352 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1
).
(
108
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (
GU L 33 del 10.2.2016, pag. 14
).
(
109
)
Ibidem, considerando 140 e 141.
(
110
)
Comunicato stampa di Venator,
Venator Announces Transformative Business Plan and Intend to Shut Down TiO
2
Production in Duisburg, Germany
, 1
o
febbraio 2024, disponibile all’indirizzo:
https://www.venatorcorp.com/%7E/media/Files/V/Venator/press-releases/press-release-fv-eng.pdf
, ultima consultazione il 29 maggio 2024.
(
111
)
Relazione TZMI di novembre 2021, disponibile su abbonamento.
(
112
)
Decisione della Commissione del 27 giugno 2012 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 168 del 28.6.2012, pag. 38
).
(
113
)
Ibidem, considerando da 129 a 139.
(
114
)
Regolamento (UE) 2022/63 della Commissione del 14 gennaio 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’additivo alimentare biossido di titanio (E 171) (
GU L 11 del 18.1.2022, pag. 1
).
(
115
)
Cfr. ad esempio
Unaudited Business Report of Cinkarne Celje in the period January-September 2023
, pag. 16, disponibile all’indirizzo:
https://www.cinkarna.si/uploads/Objave/2023/Unaudited_Business_Report_Of_Cinkarne_Celje_for_The_Period_Jan_Sep_2023.pdf
, ultima consultazione il 28 maggio 2024;
Consolidated quarterly report of the Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Group for Q1 2023
, pag. 56, disponibile all’indirizzo:
https://zchpolice.grupaazoty.com/upload/4/files/2023/Grupa_Azoty_Police_Skonsolidowany_Raport_za%20_I_kwartal_2023_clean.docx_f....pdf
, ultima consultazione il 28 maggio 2024;
Consolidated quarterly report of the Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Group for Q3 2023
, pag. 58, disponibile all’indirizzo:
https://zchpolice.grupaazoty.com/upload/4/files/2023/IR/3Q/EN/Grupa_Azoty_Police_Skonsolidowany_Raport_za%20_III_kwartal_2023.docx_clean....pdf
, ultima consultazione il 28 maggio 2024;
(
116
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione, del 27 novembre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2023/2659, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2659/oj
), considerando 275).
(
117
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2023/2120, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj
).
(
118
)
La Commissione ha calcolato un valore indicativo per la redditività del segmento di attività connesso al TiO
2
sulla base della differenza tra il costo di produzione indicato da Flint e le entrate derivanti dai prodotti contenenti TiO
2
. La Commissione ha quindi simulato l’aumento di tale costo di produzione aggiungendo al valore del TiO
2
proveniente dalla Cina il margine antidumping medio e ha calcolato un nuovo profitto indicativo su tale base. La differenza percentuale tra i due profitti indicativi è stata applicata alla redditività effettiva dichiarata nel segmento di attività connesso al TiO
2
per stimare l’impatto dei dazi sul profitto.
ALLEGATO
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inclusi nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
89CO
Repubblica popolare cinese
CITIC TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
89CP
Repubblica popolare cinese
Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. of Pangang Group
89CQ
Repubblica popolare cinese
GUANGXI BLUESTAR DAHUA CHEMICAL CO., LTD.
89CR
Repubblica popolare cinese
GUANGXI JINMAO TITANIUM CO., LTD
89CS
Repubblica popolare cinese
GUANGDONG HUIYUN TITANIUM INDUSTRY CORPORATION LIMITED
89CT
Repubblica popolare cinese
Guangfeng Titanium Co., Ltd.
89CU
Repubblica popolare cinese
Hebei Milson Titanium Dioxide Co.,Ltd
89CV
Repubblica popolare cinese
Jinan Yuxing Chemical Co.,Ltd
89CW
Repubblica popolare cinese
KUNMING DONGHAO TITANIUM CO., LTD.
89CX
Repubblica popolare cinese
Nanjing Titanium Dioxide Chemical Co., Ltd.
89CY
Repubblica popolare cinese
NINGBO XINFU TITANIUM DIOXIDE CO.,LTD
89CZ
Repubblica popolare cinese
PANZHIHUA DARUI TECHNOLOGY CO.,LTD.
89DA
Repubblica popolare cinese
PANZHIHUA DONGFANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
89DB
Repubblica popolare cinese
PANZHIHUA KAIHAO TECHNOLOGY CO., LTD.
89DC
Repubblica popolare cinese
Pangang Group Titanium Industry Co., Ltd
89DD
Repubblica popolare cinese
SHANDONG XIANGHAI TITANIUM CO., LTD.
89DE
Repubblica popolare cinese
SHANDONG DAWN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
89DF
Repubblica popolare cinese
SHANDONG DOGUIDE GROUP CO., LTD.
89DG
Repubblica popolare cinese
SHANDONG JINHAI TITANIUM RESOURCES TECHNOLOGY CO., LTD.
89DH
Repubblica popolare cinese
Xuzhou Titanium Dioxide Chemical Co., Ltd.
89DI
Repubblica popolare cinese
Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd
89DJ
Repubblica popolare cinese
YUNNAN DAHUTONG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD
89DK
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1923/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1923 applica l'articolo 2, paragrafo 6bis, del Regolamento antidumping UE 2016/1036 per determinare il valore normale quando sussistono distorsioni significative nel paese esportatore. Commercialisti e consulenti doganali consultano questa normativa per comprendere come vengono calcolati i dazi antidumping, il ruolo del paese rappresentativo nella determinazione dei prezzi di riferimento esenti da distorsioni, e l'impatto delle politiche di intervento pubblico sulla valutazione del dumping. La procedura riguarda anche la selezione del campione di produttori, l'analisi del pregiudizio all'industria dell'Unione e la valutazione dell'interesse pubblico dell'Unione.
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