Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India
Quali sono i margini di dumping provvisori stabiliti dalla Commissione europea per i produttori indiani di cavi di fibre ottiche e come vengono applicati?
Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea ha condotto un'inchiesta antidumping sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India, concludendo che esistono pratiche di dumping. I margini di dumping provvisori variano a seconda del produttore: il Gruppo MP Birla ha un margine del 6,9%, Sterlite Technologies Limited del 11,4%, mentre HFCL Limited non presenta dumping (0%). Per i produttori che hanno collaborato ma non sono stati campionati, il margine è del 9,0%, mentre per tutti gli altri produttori indiani si applica il margine più elevato del 11,4%. Questi margini sono espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e rappresentano la differenza tra il valore normale del prodotto sul mercato interno indiano e il prezzo all'esportazione verso l'UE. La Commissione ha stabilito questi margini sulla base di un'analisi dettagliata dei costi di produzione, dei prezzi di vendita interni e dei prezzi all'esportazione, applicando metodologie standardizzate per garantire un confronto equo tra i diversi produttori.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1943 of 11 July 2024 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of optical fibre cables originating in India
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1943
12.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1943 DELLA COMMISSIONE
dell’11 luglio 2024
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 16 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India («paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 ottobre 2023 da Europacable («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di cavi di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti. Uno di questi requisiti, come indicato all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta (vale a dire dal 1
o
ottobre 2022 al 30 settembre 2023).
(4)
Tuttavia, come si può vedere nella tabella 1, nel presente caso l'analisi della Commissione ha dimostrato che, se si confronta la media mensile delle importazioni a decorrere dall'apertura dell'inchiesta (ossia da dicembre 2023 ad aprile 2024) con la media mensile del periodo dell'inchiesta e con la media mensile degli stessi mesi del periodo dell'inchiesta sulla base delle statistiche Surveillance, non si è verificato alcun aumento delle importazioni. La condizione giuridica di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), non è pertanto soddisfatta. La Commissione ha pertanto deciso di non registrare le importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India.
Tabella 1
Importazioni dall'India nel periodo dell'inchiesta dopo l'apertura (in chilometri di cavo)
(
3
)
Origine
Periodo dell'inchiesta media mensile
Dicembre 2023 - aprile 2024
media mensile
Dicembre 2022 - aprile 2023
media mensile
India
8 591
4 541
9 731
Fonte:
banca dati Surveillance 3
1.3.
Parti interessate
(5)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità indiane, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(6)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Osservazioni in merito all'apertura
(7)
La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all'apertura dai produttori esportatori Birla Cable Ltd («Birla»), HFCL Limited («HFCL»), Sterlite Technologies Limited («STL») e dal denunciante.
(8)
I produttori esportatori HFCL e STL hanno affermato che il denunciante non aveva fornito alcun riassunto significativo e di carattere non riservato dei calcoli del margine di dumping, del valore normale, dell'undercutting e dell'underselling dei prezzi e hanno chiesto di avere accesso alle informazioni richieste. HFCL ha inoltre chiesto la divulgazione di un riassunto significativo e di carattere non riservato delle informazioni fornite dal denunciante sulla pratica tariffaria dei produttori esportatori indiani nelle procedure di gara nell'UE. HFCL ha inoltre sostenuto che i riassunti forniti relativi alle procedure di gara in diversi Stati membri e all'offerta di prezzi presentata da un produttore indiano sul mercato a pronti non erano significativi.
(9)
La Commissione ha valutato le argomentazioni ma ha ritenuto, per quanto riguarda i calcoli del margine di dumping e del valore normale, che la versione non riservata della denuncia, disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e i riassunti non riservati dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare correttamente i loro diritti di difesa. In particolare, il riassunto non riservato conteneva informazioni sulle fonti (prezzi all'esportazione dei cavi contenenti 24 e 48 fibre, i tipi di cavi di fibre più rappresentativi, sulla base di gare d'appalto svoltesi in tre Stati membri dell'UE) e sui margini di dumping per i due tipi di cavi di fibre ottiche più rappresentativi (più il tasso di dumping medio per entrambi i tipi). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(10)
A seguito delle argomentazioni di STL e HFCL, la Commissione ha riesaminato i riassunti dei calcoli relativi all'undercutting e all'underselling, nonché i dati aggregati delle cifre fornite dal denunciante disponibili nel fascicolo pubblico e ha deciso di chiedere ai denuncianti di fornire ulteriori dettagli nella versione consultabile della denuncia. Tali ulteriori informazioni non riservate sono state aggiunte al fascicolo.
(11)
Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alle gare d'appalto, la Commissione ha deciso di respingerla a causa della natura riservata delle informazioni (gli allegati sensibili contengono offerte di prezzo, trattative e informazioni concrete specifiche sulle offerte presentate; i riassunti non riservati forniti dal denunciante sono stati ritenuti adeguati).
(12)
Il produttore esportatore Birla ha sostenuto che la denuncia si basava su cifre obsolete, in quanto è stata presentata solo nell'ottobre 2023, ossia più di sei mesi dopo la fine del periodo d'inchiesta utilizzato per la denuncia (ossia il 31 marzo 2023).
(13)
La denuncia è stata consegnata alla Commissione il 2 ottobre 2023 e, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base, è stata considerata presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione, ossia il 3 ottobre 2023. Il regolamento di base non stabilisce alcun obbligo giuridico in virtù del quale una denuncia non deve contenere dati risalenti a più di sei mesi prima della sua presentazione. La Commissione utilizza tuttavia i tempi indicati nel regolamento di base, compreso l'articolo 6, paragrafo 1, come guida
(
4
)
per garantire che i dati relativi alle denunce siano il più possibile aggiornati. Pur applicandosi alla fase di apertura, l'articolo 6, paragrafo 1, prevede una certa flessibilità, in quanto recita che «viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento». L'argomentazione di Birla è priva di fondamento giuridico ed è stata pertanto respinta.
(14)
HFCL ha rilevato una differenza tra i dati considerati nella denuncia (vale a dire dal 1
o
aprile 2022 al 31 marzo 2023) e quelli relativi al periodo dell'inchiesta (vale a dire dal 1
o
ottobre 2022 al 30 settembre 2023) e ha chiesto che la denuncia fosse aggiornata in base ai dati relativi al periodo dell'inchiesta. La stessa ha sostenuto che la mancata comunicazione di tali dati impedirebbe alle parti interessate di presentare osservazioni significative in merito alla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. HFCL ha in particolare fatto riferimento alla presunta richiesta della Commissione alle parti interessate di presentare le loro osservazioni sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La stessa ha sostenuto che alle parti interessate sono stati pertanto negati i loro legittimi diritti della difesa e del giusto processo.
(15)
Secondo Europacable, HFCL non ha fornito alcuna base giuridica a sostegno di tale argomentazione. La stessa Europacable ha osservato che il periodo d'inchiesta utilizzato ai fini della denuncia è necessariamente diverso da quello utilizzato nel procedimento stesso, dato il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione di una denuncia e l'apertura di un'inchiesta.
(16)
Le informazioni fornite nella denuncia costituivano la base su cui la Commissione ha deciso di aprire la presente inchiesta. Pertanto, il fatto che il periodo d'inchiesta considerato nella denuncia differisca dal periodo dell'inchiesta non impedisce alle parti interessate di presentare osservazioni significative sulla denuncia e sull'apertura dell'inchiesta. La denuncia è stata considerata completa per quanto riguarda i requisiti obbligatori, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato le parti a collaborare compilando un modulo di campionamento (punto 5.3.1. lettera a) dell'avviso di apertura), a presentare osservazioni sull'apertura o sulla denuncia (punto 5.2 dell'avviso di apertura), a fornire informazioni relative alla valutazione dell'interesse dell'Unione (punto 5.5 dell'avviso di apertura) e ha previsto che si potessero presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti. Le risultanze dettagliate relative al periodo dell'inchiesta sono comunicate alle parti interessate in una fase successiva, in cui viene data loro l'opportunità di presentare osservazioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(17)
STL, HFCL e Birla hanno sostenuto che i dati sulle importazioni contenuti nella denuncia non erano precisi, in quanto si basavano sull'intero codice NC 8544 70 00, che comprende un numero maggiore di prodotti rispetto al prodotto oggetto dell'inchiesta, invece che sul codice TARIC 8544700010 creato nella precedente inchiesta relativa alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina
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)
(«inchiesta relativa alla Cina»), che comprende solo il prodotto in esame. Tali società hanno inoltre contestato gli adeguamenti apportati alle statistiche sulle importazioni sulla base del codice NC aggiungendo le importazioni di cavi di fibre ottiche che sarebbero state erroneamente dichiarate come fibre ottiche con il codice merci 9001 10. Le stesse parti hanno sostenuto che non sono stati forniti elementi di prova di dichiarazioni errate. Tutte hanno sottolineato che il codice merci 9001 10 si riferisce ai cavi di fibre ottiche non costituiti da fibre rivestite individualmente, come stabilito dai tribunali indiani, e pertanto non rientrano nell'ambito dell'inchiesta. STL ha inoltre affermato che anche le importazioni di cavi di fibre ottiche provenienti da altri paesi terzi possono essere erroneamente dichiarate come fibre ottiche con il codice merci 9001 10, aspetto che non è stato preso in considerazione nella denuncia. È stato quindi affermato che i dati relativi alle importazioni contenuti nella denuncia erano sovrastimati.
(18)
Il metodo, il ragionamento e le fonti degli adeguamenti per stimare il volume delle importazioni di cavi di fibre ottiche dall'India sono stati spiegati dettagliatamente nella denuncia e sono stati considerati sufficientemente suffragati da elementi di prova ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. La denuncia illustra e fornisce elementi di prova del perché le statistiche di cui al codice NC 8544 70 00 siano più significative nel caso specifico dell'India, e del perché sia stato comunque necessario apportare adeguamenti a tali dati e su quale base tali adeguamenti siano stati effettuati. In particolare, il denunciante sostiene che l'uso del codice TARIC è preferibile per la Cina, che non produce ed esporta nell'Unione solo il prodotto in esame ma anche cavi sottomarini e cavi multimodali, però non per l'India. Il denunciante spiega che l'India non produce cavi sottomarini e produce una quantità marginale di cavi multimodali, e fornisce elementi di prova del fatto che quasi tutto il volume delle importazioni di cavi di fibre ottiche dall'India di cui al codice NC 8544 70 00 è costituito dal prodotto in esame. La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati nella denuncia e ha ritenuto opportuno l'uso del codice NC 8544 70 00. Per quanto riguarda l'uso del codice merci 9001 10, che comprende solo le fibre ottiche e non i cavi di fibre ottiche, la Commissione ha ritenuto parimenti adeguati gli elementi di prova forniti dal denunciante (corrispondenza in cui i produttori indiani affermano che i cavi di fibre ottiche sono importati nell'UE con il codice SA 9001 10, secondo gli «orientamenti doganali» indiani applicati anche per le esportazioni in altre regioni). Il fatto che secondo i tribunali indiani il codice NC 9001 10 00 si riferisca ai cavi di fibre ottiche non costituiti da fibre rivestite individualmente è irrilevante, dato che il prodotto in esame è sempre rivestito e quindi rientra in un codice NC diverso, ossia il codice NC 8544 70 00.
(19)
Inoltre, i produttori esportatori non hanno fornito alcun elemento di prova del fatto che le stime effettuate dal denunciante fossero irragionevoli o sostanzialmente errate. Infine, non vi erano indicazioni né elementi di prova a disposizione del denunciante a dimostrazione che le importazioni provenienti da altri paesi terzi fossero state erroneamente dichiarate con il codice merci 9001 10 e che le statistiche relative alle importazioni di tali paesi avrebbero dovuto essere adeguate di conseguenza. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(20)
HFCL ha affermato che il margine di dumping indicato nella denuncia non poteva essere considerato rappresentativo in quanto era stato calcolato sulla base dei prezzi validi solo per alcuni tipi di cavi di fibre ottiche (contenenti 24 e 48 fibre), che non costituivano una parte significativa delle esportazioni indiane. HFCL ha inoltre sostenuto che non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che i modelli su cui è stato basato il valore normale siano gli stessi di quelli utilizzati per la determinazione del prezzo all'esportazione. La stessa ha infine affermato che sono molte le caratteristiche che possono avere un impatto sui costi e sui prezzi e che, se non tenute in debita considerazione, possono gonfiare il margine di dumping.
(21)
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, la denuncia dovrebbe contenere elementi di prova di cui il denunciante può disporre. Dato il carattere riservato dei costi e dei prezzi, il denunciante non ha potuto avere accesso a informazioni molto dettagliate al riguardo e pertanto non era tenuto a fornire tali informazioni. Si è ritenuto che gli elementi di prova forniti riguardo al valore normale e al prezzo all'esportazione fossero adeguatamente sufficienti e rappresentativi da giustificare l'apertura dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(22)
Birla, HFCL e STL hanno sostenuto che nella denuncia non sono stati forniti elementi di prova in merito ai calcoli dell'undercutting e dell'underselling. Birla ha inoltre affermato che i prezzi utilizzati non erano rappresentativi per i produttori indiani o per l'industria dell'Unione, mentre STL ha sostenuto che non coprivano l'intera definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, ma solo un sottoinsieme di esso. A tale riguardo, i tipi di cavi di fibre ottiche considerati nella denuncia (vale a dire cavi contenenti 24 e 48 fibre per il calcolo del dumping e 12, 24, 48 e 72 fibre per il calcolo dell'undercutting e dell'underselling) rappresentano i cavi di fibre ottiche più venduti sul mercato dell'UE nonché i tipi per i quali i denuncianti sono stati in grado di raccogliere elementi di prova in relazione ai prezzi delle importazioni indiane. Birla ha sostenuto che l'analisi dei prezzi all'importazione effettuata dai denuncianti è viziata e che l'andamento delle importazioni, come indicato nella denuncia, non dimostrava in ogni caso la presunta pressione sui prezzi sul mercato dell'Unione. Birla ha inoltre sostenuto che si sarebbe dovuta effettuare un'analisi separata per le gare d'appalto e i mercati a pronti, mentre STL ha affermato che per calcolare i margini di underselling nell'attuale inchiesta non dovrebbe essere preso in considerazione il profitto di riferimento stabilito durante l'inchiesta sui cavi di fibre ottiche originari della Cina.
(23)
Come già detto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, il denunciante è tenuto a fornire solo gli elementi di prova di cui può ragionevolmente disporre. Pertanto, la denuncia non deve necessariamente includere dati relativi a tutti i tipi di prodotto, né fornire un'analisi per segmento di mercato, in particolare quando tali dati sono riservati e/o non pubblicamente disponibili. La Commissione ha pertanto ritenuto che gli elementi di prova forniti in relazione ai calcoli dell'undercutting e dell'underselling soddisfacessero la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Infine, il profitto di riferimento utilizzato nella denuncia per il calcolo del margine di underselling è stato considerato congruo; inoltre, in questa fase del procedimento, STL non è riuscita a fornire alcun elemento di prova convincente che dimostri che il suo livello sia sostanzialmente errato o sbagliato. Tutte le argomentazioni relative ai calcoli dell'undercutting e dell'underselling sono state pertanto respinte.
(24)
STL, facendo riferimento alle relazioni annuali/intermedie pubblicamente disponibili di Prysmian Group, Acome, Hextronic, e Tratos, ha sostenuto che l'industria dell'Unione non aveva subito alcun pregiudizio notevole ma era sana e prospera.
(25)
Gli elementi di prova contenuti nella denuncia per quanto riguarda il pregiudizio riguardavano lo sviluppo di indicatori di pregiudizio del solo settore dei cavi di fibre ottiche e sono pertanto considerati più pertinenti delle informazioni pubblicamente disponibili relative alle società a livello di gruppo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(26)
Birla, HFCL e STL hanno contestato l'analisi di diversi indicatori di pregiudizio descritti nella denuncia, sostenendo che la loro evoluzione non indicava una situazione di pregiudizio. Le stesse società hanno inoltre sostenuto che i dati dei denuncianti erano radunati con quelli di tutti i produttori di cavi di fibre ottiche dell'Unione e quindi utilizzati in modo selettivo. STL e HFCL hanno affermato in particolare che i dati relativi alla produzione, alle vendite, alla quota di mercato, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti mostravano tendenze positive e quindi non evidenziavano alcun pregiudizio notevole. STL ha sostenuto che i denuncianti avevano una buona redditività e che qualsiasi impatto negativo era dovuto al drastico aumento degli investimenti, della capacità e dell'accumulo di scorte.
(27)
Nel complesso, l'andamento degli indicatori di pregiudizio nella denuncia dimostrava che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Dal 2019 al 2022 la quota di mercato è diminuita e, pur recuperando nel periodo dell'inchiesta della denuncia, è rimasta al di sotto dei livelli del 2019. Lo stesso vale per i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, che hanno mostrato una tendenza al ribasso tranne nel periodo dell'inchiesta della denuncia, durante il quale sono aumentati, pur rimanendo ampiamente al di sotto dei prezzi di vendita del 2019. Sebbene i costi di produzione siano diminuiti, ciò è avvenuto a un ritmo più lento rispetto ai prezzi di vendita, con un effetto negativo sulla redditività dell'industria dell'Unione. Il fatto che altri indicatori di pregiudizio, quali il volume delle vendite e il volume di produzione nonché gli investimenti, abbiano evidenziato una tendenza positiva, deve essere considerato nel contesto economico generale e deve essere altresì bilanciato con l'andamento parallelo del consumo dell'Unione, che è aumentato più del volume delle vendite dell'industria dell'Unione. Questi sviluppi positivi in quanto tali non significano che l'industria dell'Unione non abbia subito un pregiudizio notevole. Il fatto che la redditività sia aumentata alla fine del periodo dell'inchiesta della denuncia non è in contrasto con l'andamento significativamente negativo registrato dal 2019 e con il fatto che l'industria dell'Unione non sia stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita in linea con l'aumento dei costi. La Commissione ha ritenuto che il denunciante abbia fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte.
(28)
Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui i dati sugli indicatori di pregiudizio sono stati forniti in modo selettivo, la Commissione osserva che il denunciante ha stabilito dati per gli indicatori macroeconomici (quali il volume delle vendite, il volume di produzione e la quota di mercato) sulla base di informazioni relative a tutti i produttori dell'Unione, mentre i dati concernenti gli indicatori microeconomici (quali la redditività e i prezzi di vendita) sono stati forniti sulla base di dati relativi ai denuncianti. Si tratta della stessa metodologia applicata dalla Commissione nelle inchieste in cui si ricorre al campionamento ed è stata pertanto considerata legittima e ragionevole. Non si può quindi sostenere che tali dati siano stati utilizzati in modo selettivo e l'argomentazione è stata pertanto respinta. Inoltre, come rilevato al considerando 10, la Commissione ha aggiunto al fascicolo consultabile dalle parti interessate una versione pubblica, fornendo dati aggregati delle cifre del denunciante.
(29)
Birla, HFCL e STL hanno sostenuto che la denuncia non ha dimostrato un nesso di causalità tra le importazioni indiane e il presunto pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. Le stesse hanno sostenuto che il denunciante non ha stabilito una correlazione tra le importazioni di cavi di fibre ottiche dall'India e il pregiudizio notevole e non ha preso sufficientemente in considerazione altri fattori che avrebbero potuto causare il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
(30)
STL ha sostenuto che l'analisi del nesso di causalità era viziata in quanto basata su volumi delle importazioni errati. La società ha inoltre sostenuto che i volumi delle importazioni e la quota di mercato dell'India non potevano essere considerati isolatamente, bensì nel contesto più ampio delle dinamiche dell'intero mercato. Birla ha affermato che l'aumento delle importazioni dall'India non è andato a scapito dei produttori dell'Unione e che la quota di mercato dei produttori dell'Unione si è evoluta per lo più in linea con la quota di mercato delle importazioni da altri paesi. La stessa ha inoltre sostenuto che non è stato dimostrato alcun undercutting o underselling e che i prezzi all'importazione erano superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione; le importazioni dall'India non hanno quindi avuto alcun effetto negativo sui prezzi dell'industria dell'Unione.
(31)
Birla, HFCL e STL hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato da altri fattori. Esse hanno sostenuto che le importazioni dello stesso prodotto dalla Cina, che avevano prezzi all'importazione inferiori e quote di mercato superiori, hanno causato il pregiudizio, in particolare considerando che le pratiche di assorbimento degli esportatori cinesi di cavi di fibre ottiche producevano ancora effetti durante il periodo dell'inchiesta della denuncia
(
6
)
.
(32)
STL, HFCL e Birla hanno inoltre invocato una serie di altri fattori che hanno causato il pregiudizio all'industria dell'Unione e che non sono stati trattati nella denuncia: i) l'aumento del costo delle materie prime e dell'energia, ii) la pandemia di COVID-19 e le perturbazioni della catena di approvvigionamento; iii) l'aumento sostanziale degli investimenti, della capacità produttiva e delle scorte (pregiudizio autoinflitto); iv) le importazioni da altri paesi terzi; v) la concorrenza tra i produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione; e vi) il comportamento anticoncorrenziale di alcuni denuncianti.
(33)
Europacable ha osservato che, al contrario, la denuncia dimostrava che le importazioni cinesi non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. La stessa ha inoltre sottolineato che, per rimanere competitiva, l'industria dell'Unione ha dovuto mantenere il proprio livello di investimenti in linea con la crescita del mercato e che pertanto gli investimenti dell'industria dell'Unione non hanno potuto annullare il nesso di causalità tra le importazioni indiane oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Europacable ha inoltre confutato l'argomentazione del comportamento anticoncorrenziale in quanto non era collegata al prodotto oggetto dell'inchiesta e ha sottolineato che l'aumento dei costi è stato seguito da un aumento dei prezzi di vendita. Essa ha infine sostenuto che la Commissione, durante l'inchiesta relativa alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina, aveva già stabilito che la pandemia di COVID-19 aveva avuto soltanto un impatto assai limitato e temporaneo sull'industria
(
7
)
.
(34)
La Commissione ha ritenuto che la denuncia fornisse sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, del fatto che esisteva una coincidenza temporale tra il sostanziale aumento delle importazioni oggetto di dumping di cavi di fibre ottiche originari dell'India e il generale declino della situazione dell'industria dell'Unione. La denuncia ha inoltre dimostrato che i prezzi all'importazione erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. In conclusione, gli elementi di prova contenuti nella denuncia indicavano una correlazione tra le importazioni dall'India e la situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione e quindi un nesso di causalità. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(35)
Nella denuncia sono state analizzate anche altre possibili cause di pregiudizio, vale a dire le importazioni da altri paesi terzi, le importazioni dalla Cina e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione. L'argomentazione addotta da Birla, HFCL e STL secondo cui il pregiudizio è stato causato dalle importazioni dello stesso prodotto dalla Cina è stata respinta. Sulle importazioni dalla Cina sono state istituite misure antidumping nel novembre 2021 e modificate nell'agosto 2023 dopo un'inchiesta antiassorbimento
(
8
)
, mentre nel gennaio 2022 sono state istituite misure compensative
(
9
)
. Sebbene il volume delle importazioni dalla Cina rimanga elevato, l'istituzione di misure ha avuto l'effetto di ridurre il volume delle importazioni dopo il primo trimestre del 2022. La quota di mercato delle importazioni di cavi di fibre ottiche è scesa dal 36,6 % del 2022 al 33 % del periodo dell'inchiesta utilizzato nella denuncia. Inoltre, secondo le statistiche TARIC, il volume delle importazioni di cavi di fibre ottiche dalla Cina ha subito un notevole calo, pari al 57 %, tra il T4 del 2021 (310 249 chilometri di cavo) e il T1 2023 (133 164 chilometri di cavo), mentre i prezzi hanno iniziato ad aumentare solo nel T3 del 2022. L'assenza di un aumento sufficiente e duraturo dei prezzi è stata affrontata dalla summenzionata inchiesta antiassorbimento.
(36)
Tale analisi e le informazioni fornite al riguardo sono state ritenute sufficienti per l'apertura dell'inchiesta.
(37)
Birla ha sostenuto che la denuncia non ha considerato l'impatto delle misure nel contesto economico generale, tenendo conto anche degli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione.
(38)
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, il denunciante non è tenuto a includere nella sua denuncia un'analisi degli aspetti relativi all'interesse dell'Unione, essendo sufficiente che fornisca solo gli elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(39)
STL ha sostenuto che nel fascicolo non riservato dell'inchiesta non era stata definita l'industria dell'Unione, il che costituiva una violazione dei suoi diritti di difesa. Secondo STL, né l'avviso di apertura né la risposta al questionario relativo ai macroindicatori specificano con precisione quali produttori di cavi di fibre ottiche costituiscono l'industria dell'Unione. Nel fascicolo non riservato, la Commissione ha messo a disposizione l'elenco dei produttori noti di cavi di fibre ottiche dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
1.5.
Campionamento
(40)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell'Unione
(41)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato un campione rappresentativo in base al massimo volume in termini di produzione e vendite del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, che garantisse anche un'ampia distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 50 % del volume totale di produzione stimato e oltre il 75 % delle vendite totali stimate del prodotto simile nell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione provvisorio, che è stato confermato quale campione definitivo.
Campionamento degli importatori
(42)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(43)
Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere inserito nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. Non è pervenuta alcuna osservazione.
Campionamento dei produttori esportatori in India
(44)
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell'India a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica dell'India presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
(45)
Undici produttori esportatori appartenenti a nove gruppi del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inseriti nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano oltre l'80 % delle esportazioni di cavi di fibre ottiche dall'India nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
(46)
Non sono pervenute osservazioni sul campione.
1.6.
Risposte al questionario e visite di verifica
(47)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, all'importatore che ha risposto al modulo di campionamento e agli utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online
(
10
)
il giorno dell'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre inviato al denunciante un questionario di richiesta dei macroindicatori dell'industria dell'Unione.
(48)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.
Produttori dell'Unione:
—
Acome S. A. (Francia)
—
Corning Optical Communications Sp. z o.o. (Polonia) e le società collegate Corning Pouyet SAS (Francia), Corning Optical Communication GmbH & Co. KG. (Germania), Corning Optical Communications, S.r.l. (Italia) e Corning Optical Communications, S.L. (Spagna).
produttori esportatori dell'India:
Gruppo MP Birla:
—
Birla Cable Ltd, Rewa («BCL»)
—
Universal Cables Ltd, Goa («UCL»)
—
Vindhya Telelinks Ltd, Rewa («VTL»)
Gruppo HFCL:
—
HFCL Ltd, Hyderabad («HFCL»)
—
HTL Limited, Chennai («HTL»)
Gruppo STL:
—
Sterlite Technologies Ltd, Rakholi («STL»)
—
Sterlite Tech Cables Solutions Ltd, Aurangabad («TCS»).
(49)
La Commissione ha inoltre effettuato un controllo incrociato a distanza delle risposte al questionario fornite dalla società inserita nel campione Prysmian S.p.A. e dalle sue società collegate (Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Svezia) e della risposta al questionario relativo ai macroindicatori fornita dal denunciante.
1.7.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(50)
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell'inchiesta
(51)
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati.
(52)
Sono esclusi i seguenti prodotti:
a)
i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e
b)
cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
(53)
I cavi di fibre ottiche sono utilizzati come mezzo di trasmissione ottica nelle reti di telecomunicazione a lungo raggio, per le aree metropolitane e per reti di accesso.
2.2.
Prodotto in esame
(54)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario dell'India, attualmente classificato con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544700010 e 8544700091) («prodotto in esame»).
2.3.
Prodotto simile
(55)
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell'Unione;
—
il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno dell'India; e
—
il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
(56)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(57)
La Commissione ha ricevuto una richiesta di chiarimenti sulla definizione del prodotto da un produttore esportatore, ossia Aksh Optifibre Limited («Aksh»).
(58)
Aksh ha sostenuto che, nel caso in cui i cavi di fibre ottiche non siano costituiti da fibre rivestite individualmente, dovrebbero essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta, in linea con la definizione del prodotto contenuta nell'avviso di apertura. A tale riguardo, la società ha sostenuto che il termine «rivestito» dovrebbe essere inteso come relativo a «qualsiasi strato che copre o aderisce strettamente a qualcosa per proteggerlo». Aksh ha sostenuto che tutte le fibre che non sono rivestite individualmente in questo senso rientrerebbero nella voce SA 9001 («cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce SA 8544») e non sono oggetto della presente inchiesta. Tale produttore esportatore ha sostenuto che la descrizione della definizione del prodotto contenuta nella denuncia sarebbe tuttavia ambigua, in quanto specifica che le fibre ottiche sono coperte da tubi/moduli e da una guaina singola o da guaine multiple per proteggere la fibra, e quindi non si riferisce esplicitamente al «rivestimento». Lo stesso ha inoltre sostenuto che le fibre ottiche non rivestite individualmente sono utilizzate anche in applicazioni diverse, come le reti a lungo raggio e quelle per le aree metropolitane, mentre le fibre ottiche con fibre rivestite individualmente non sono utilizzate in tali applicazioni.
(59)
HFCL e Birla hanno concordato con Aksh sul fatto che le fibre ottiche non rivestite singolarmente dovrebbero essere escluse dall'ambito dell'inchiesta. A sostegno della loro interpretazione della nozione di «rivestimento individuale», le due società si sono basate su una sentenza del 21 novembre 2017 del tribunale d'appello indiano nella causa Commissioner of Customs (Import) Mumbai/Vodafone Essar Gujarat Ltd.
(
11
)
, che riguardava la classificazione doganale di taluni cavi di fibre ottiche importati in India. L'autorità indiana ha esaminato la definizione dell'espressione «rivestito individualmente» e ha rilevato che una «guaina» è qualcosa di diverso da una «copertura».
(60)
Europacable si è detta in disaccordo con i produttori esportatori indiani e ha sostenuto che la copertura protettiva applicata a un nucleo di fibra di vetro è generalmente considerata una «fibra rivestita individualmente», un parere che sarebbe confermato anche dalla nota esplicativa della nomenclatura combinata dell'Unione europea
(
12
)
relativa al codice NC 8544 70 00, che stabilisce che il centro della fibra in vetro e il rivestimento sono protetti da una «guaina interna rivestita di acrilato morbido» e da una «guaina esterna ricoperta di acrilato rigido». Infine, Europacable ha ribadito che l'ambito della presente inchiesta comprende i cavi di fibre ottiche utilizzati, tra l'altro, in reti a lungo raggio, per le aree metropolitane e per reti di accesso, contrariamente a quanto sostenuto da Aksh.
(61)
La Commissione ha ritenuto che l'interpretazione dell'espressione «fibre rivestite individualmente» dei produttori esportatori indiani non corrispondesse all'interpretazione dell'Unione europea, come chiarito nelle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea. Oltre a quanto già ricordato dalla Commissione al considerando 18, la decisione di un'autorità straniera, come il tribunale d'appello indiano, si basa sul diritto straniero e non può pertanto influire sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto doganale dell'Unione europea. Le argomentazioni dei produttori esportatori indiani a tale riguardo sono state pertanto respinte.
3. DUMPING
3.1.
Valore normale
(62)
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato inserito nel campione fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore inserito nel campione sono state considerate rappresentative.
(63)
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione per i produttori esportatori che registravano vendite rappresentative sul mercato interno.
(64)
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore inserito nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno di alcuni tipi di prodotto non erano rappresentative per i produttori esportatori inseriti nel campione.
(65)
La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(66)
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che tali vendite siano remunerative o meno, se:
a)
il volume delle vendite del tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(67)
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.
(68)
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta se:
a)
il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, oppure
b)
la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
(69)
Dall'analisi del volume delle vendite sul mercato interno è emerso che, a seconda del tipo di prodotto e del produttore esportatore, dal 3 % al 97 % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e che, laddove più del 5 % delle vendite sul mercato interno del rispettivo tipo di prodotto era remunerativo, la media ponderata dei prezzi di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato pertanto calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta o come media ponderata delle sole vendite remunerative.
(70)
Per alcuni tipi di prodotto per cui i quali non sono state realizzate vendite sul mercato interno di un tipo del prodotto simile, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno dagli altri produttori esportatori, tranne nei casi in cui l'utilizzo di tali prezzi avrebbe comportato la divulgazione di informazioni commerciali riservate. In tali casi la Commissione ha costruito il valore normale sommando al costo di produzione la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e dei profitti di tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno. Per motivi di riservatezza, ai produttori esportatori interessati sono state fornite informazioni dettagliate nelle divulgazioni individuali delle informazioni.
(71)
Per alcuni tipi di prodotto per i quali, nel corso delle normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo del prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
(72)
Per alcuni tipi di prodotto, il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
a)
la media ponderata delle SGAV sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta; e
b)
la media ponderata dei profitti dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato realizzato con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.
(73)
Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.
(74)
Durante le verifiche in loco, il gruppo HFCL e il gruppo STL hanno affermato che il costo di produzione dei cavi di fibre ottiche non dovrebbe includere i profitti trasferiti tra parti collegate o tra divisioni commerciali che fabbricano i prodotti semilavorati (quali vetro preformato e/o fibre ottiche) utilizzati nella produzione di cavi di fibre ottiche. Tali parti hanno spiegato che, per i principi finanziari, contabili o fiscali, il prezzo di trasferimento tra due divisioni commerciali si basava sui prezzi di mercato. Pertanto, a seconda del prezzo di mercato, il prezzo di trasferimento potrebbe essere stato più elevato rispetto ai costi effettivi di produzione dei prodotti semilavorati. Entrambe le parti hanno sostenuto che il prezzo/valore di trasferimento tra divisioni commerciali/parti collegate includeva una certa percentuale del profitto. La Commissione ha utilizzato i costi di produzione quali registrati e dichiarati dalla società e verificati nel suo sistema contabile. Ad avviso della Commissione, tali costi contabilizzati riflettevano correttamente i costi relativi a tali prodotti semilavorati e pertanto non vi era alcuna base per un adeguamento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(75)
Per una società del gruppo Birla e una del gruppo STL, le SGAV comprendevano anche spese e proventi non collegati alle vendite di cavi di fibre ottiche nel periodo dell'inchiesta. Tali spese e proventi finanziari sono stati pertanto esclusi dal calcolo delle SGAV utilizzate per la determinazione del valore normale. Per motivi di riservatezza, a tali produttori esportatori sono state fornite spiegazioni più dettagliate nella divulgazione individuale delle informazioni.
3.2.
Prezzo all'esportazione
(76)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come importatori.
(77)
Per i produttori esportatori che hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(78)
Il gruppo STL ha sostenuto che la sua controllata collegata con sede in Francia non operava come importatore collegato, ma svolgeva un ruolo limitato nella logistica (ossia operava come deposito).
(79)
Dalla visita di verifica in India è tuttavia emerso che il personale impiegato da STL France si occupava delle operazioni di sdoganamento, delle vendite di cavi di fibre ottiche e dello sviluppo del mercato francese. La Commissione ha pertanto concluso che la controllata collegata operava come importatore collegato e ha calcolato il prezzo all'esportazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
(80)
Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione. In questo caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati. In assenza di collaborazione da parte di un importatore indipendente, la Commissione si è basata sul profitto determinato nell'ambito dell'inchiesta relativa alla Cina per un importatore indipendente dello stesso prodotto in esame nella presente inchiesta, che è stato indicato in intervalli, vale a dire tra il 15 % e il -25 %
(
13
)
. Su tale base la Commissione ha deciso di utilizzare come profitto il 20 %.
(81)
Il gruppo STL ha inoltre venduto cavi di fibre ottiche anche a una seconda società collegata ma, nella fase provvisoria, la Commissione non è stata in grado di stabilire i costi di trasformazione, le SGAV e un congruo margine di profitto sulla cui base dovrebbero essere costruiti i prezzi all'esportazione per tali operazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Pertanto, tali vendite non sono state prese in considerazione ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione nella fase provvisoria. La Commissione esaminerà ulteriormente la questione e determinerà tali elementi nella fase definitiva della presente inchiesta.
3.3.
Confronto
(82)
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione.
(83)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come spiegato più avanti, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli allo stadio commerciale franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.3.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(84)
Per riportare il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto, magazzinaggio, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio.
(85)
Si è tenuto conto dei seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: commissione, costi del credito e spese bancarie.
3.3.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione
(86)
Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto, magazzinaggio, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio.
(87)
Si è tenuto conto dei seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: commissione, costi del credito e spese bancarie.
(88)
Tutte le società inserite nel campione hanno chiesto adeguamenti del prezzo all'esportazione per tenere conto del ristorno dei dazi e della remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati. La Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per tali regimi l'adeguamento si applica al valore normale e non al prezzo all'esportazione. Nell'ambito dei regimi gli esportatori inseriti nel campione hanno altresì ricevuto restituzioni all'esportazione pari a una determinata percentuale del valore della fattura di esportazione o a un determinato importo per unità di prodotto esportato, indipendentemente dal fatto che siano stati effettivamente pagati dazi o imposte per le materie prime utilizzate nei cavi di fibre ottiche esportati e in quale misura. Non è stato infine possibile collegare gli adeguamenti richiesti agli importi corrispondenti agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Per le suddette ragioni, l'argomentazione è stata respinta.
3.4.
Margini di dumping
(89)
Per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(90)
Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Gruppo MP Birla
6,9 %
Sterlite Technologies Limited
11,4 %
HFCL Limited
0 %
(91)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi stabilito sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione, non tenendo conto dei produttori esportatori per i quali non sono state riscontrate pratiche di dumping.
(92)
Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato è pari al 9,0 %.
(93)
Per tutti gli altri produttori esportatori dell'India la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori.
(94)
Nel presente caso il livello di collaborazione è stato ritenuto alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano la totalità delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato.
(95)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Gruppo MP Birla
6,9 %
Sterlite Technologies Limited Group
11,4 %
Gruppo HFCL
0 %
Altre società che hanno collaborato
9,0 %
Tutte le altre società
11,4 %
4. PREGIUDIZIO
4.1.
Unità di misura
(96)
Benché le statistiche ufficiali sulle importazioni siano espresse in chilogrammi, la Commissione ha ritenuto che tale unità di misura non fosse idonea per misurare correttamente i volumi in esame. Dall'inchiesta è emerso che normalmente l'industria non utilizza il peso come principale indicatore di volume, bensì la lunghezza. Tale misura potrebbe riferirsi alla lunghezza del cavo (chilometri di cavo), oppure alla lunghezza totale delle fibre contenute nei cavi (chilometri di fibra). Durante l'inchiesta sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina
(
14
)
, la Commissione ha ritenuto che i chilometri di cavo fossero l'unità di misura più adatta. Lo stesso approccio è stato utilizzato nel presente caso.
4.2.
Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione
(97)
Il prodotto simile è stato fabbricato da 14 gruppi di produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(98)
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata pari a circa 1,7 milioni di chilometri di cavo. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base delle informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, come le informazioni dirette da parte dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e dei cinque altri produttori dell'Unione che hanno sostenuto la denuncia e le informazioni di mercato per i restanti produttori. Come indicato al considerando 41, i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 50 % del volume totale stimato di produzione del prodotto simile.
4.3.
Uso vincolato
(99)
Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio a causa delle pratiche di dumping e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile (uso vincolato) dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.
(100)
La Commissione ha constatato che, durante il periodo in esame, una quota compresa tra il 9 % e il 13 % della produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione era destinata a un uso vincolato. I cavi in quel caso sono stati consegnati all'interno di dipartimenti della stessa società o degli stessi gruppi di società per un'ulteriore trasformazione a valle, in particolare per la produzione di cavi dotati di connettori.
(101)
La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario, i prodotti destinati alla vendita nel mercato libero sono in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.
(102)
Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata alle fibre ottiche e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero.
(103)
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base dei dati riferiti al mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione; quota di mercato; crescita; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito; e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.
(104)
Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione
(
15
)
. Essi sono: produzione; capacità produttiva e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall'intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o ceduta sul mercato libero.
4.4.
Consumo dell'Unione
(105)
La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione in base alle vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione determinate dal denunciante, più i dati relativi alle importazioni dall'India stabiliti secondo il metodo descritto nella sezione 4.6.1.
(106)
Le importazioni da altri paesi terzi sono state determinate sulla base dei dati Eurostat. Poiché Eurostat esprime le importazioni del prodotto in esame in kg, le importazioni sono state convertite in chilometri di cavo conformemente al considerando 96, utilizzando lo stesso fattore di conversione applicato ai produttori esportatori indiani.
(107)
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell'Unione (chilometri di cavo)
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione (mercato libero e vincolato)
2 388 549
2 744 968
2 578 597
2 480 978
Indice
100
116
108
104
Mercato vincolato
139 500
141 971
212 803
205 264
Indice
100
88
145
145
Mercato libero
2 249 049
2 602 997
2 365 795
2 275 714
Indice
100
116
105
101
Fonte:
produttori esportatori che hanno collaborato, Eurostat, denunciante.
(108)
Il consumo totale dell'Unione, compresi il mercato libero e quello vincolato, è aumentato del 16 % tra il 2020 e il 2021, passando da circa 2,4 milioni di chilometri di cavo nel 2020 a circa 2,7 milioni di chilometri di cavo nel 2021. Tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta è diminuito di circa il 4 %, raggiungendo circa 2,5 milioni di chilometri di cavo. L'aumento dei consumi nel 2021 può essere spiegato da un effetto di recupero a seguito delle perturbazioni legate alla pandemia di COVID-19.
(109)
Il mercato vincolato è costituito dall'utilizzo di cavi di fibre ottiche nelle soluzioni di connettività offerte dalle aziende, compresi i cavi dotati di connettori. Durante il periodo dell'inchiesta, i volumi rappresentavano il 9 % del consumo totale dell'Unione. Per tutto il periodo in esame, le vendite vincolate hanno registrato un aumento del 45 %.
(110)
Il consumo sul mercato libero ha mostrato un andamento in linea con il consumo totale dell'Unione. Nel 2021 è aumentato del 15 %, per poi diminuire del 9,5 % nel 2022 e aumentare nuovamente del 5,7 % nel periodo dell'inchiesta. Dal 2020 al periodo dell'inchiesta si è registrato un aumento dell'1 %.
4.5.
Importazioni dal paese interessato
4.5.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(111)
La Commissione ha determinato il volume delle importazioni dall'India sulla base delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori esportatori inseriti nel campione e delle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. Come indicato al considerando 96, l'unità di misura utilizzata erano i chilometri di cavo. Su tale base, il volume delle importazioni dall'India nel periodo dell'inchiesta rappresentava il 113 % delle importazioni indiane totali riportate da Eurostat per lo stesso periodo.
(112)
Europacable ha chiesto alla Commissione di includere nella determinazione dei volumi delle importazioni dall'India anche le importazioni dichiarate con il codice merci 9001 10, sostenendo che i produttori esportatori indiani avrebbero erroneamente dichiarato le importazioni di cavi di fibre ottiche con questo codice. Il fatto che i volumi delle importazioni dichiarati dai produttori esportatori indiani siano superiori ai volumi registrati con il codice NC 8544 70 00 e con i codici TARIC 8544700010 e 8544700091 potrebbe costituire un indizio di tali errate dichiarazioni. Tuttavia, data l'elevata collaborazione ricevuta dai produttori esportatori indiani, i quantitativi importati dall'India sono stati identificati con un elevato livello di precisione, indipendentemente dai codici NC con i quali sono stati dichiarati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(113)
La quota di mercato delle importazioni totali dall'India è stata determinata in base al volume delle importazioni rispetto al volume del consumo totale del mercato libero di cui alla tabella 2.
(114)
Come descritto al considerando 90, è stata riscontrata l'esistenza di un dumping significativo per due dei produttori esportatori inseriti nel campione. Nell'ulteriore analisi la Commissione ha pertanto operato una distinzione tra importazioni indiane oggetto di dumping e importazioni indiane non oggetto di dumping. Di conseguenza l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione è trattato di seguito, mentre l'effetto delle importazioni non oggetto di dumping è esaminato sotto il profilo del nesso di causalità ai considerando 182 e 183. Le importazioni non oggetto di dumping sono pertanto presentate e discusse nella tabella 12.
(115)
Il volume delle importazioni non oggetto di dumping dal gruppo HFCL ammontava al [25-35 %] delle importazioni totali dall'India nel periodo dell'inchiesta. Per stabilire se le risultanze relative a tale società potessero essere estese a tutte le importazioni non inserite nel campione, la Commissione ha confrontato i prezzi di HFCL con i prezzi dei produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato. In base alle informazioni fornite nei moduli di campionamento e nelle risposte al questionario, il prezzo medio all'esportazione di HFCL era del [5-15 %] superiore al prezzo medio all'esportazione dei cinque esportatori indiani non inseriti nel campione che hanno fornito risposte per il campionamento. Il volume totale delle esportazioni di tali società rappresentava il 15 % di tutte le importazioni indiane nell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto di non poter estendere ai produttori esportatori non inseriti nel campione le risultanze relative all'assenza di dumping riguardanti il gruppo HFCL.
(116)
Le importazioni oggetto di dumping nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni oggetto di dumping (in chilometri di cavo) e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato (in chilometri di cavo)
[48 300 -58 500 ]
[76 300 -92 400 ]
[136 700 -165 500 ]
[136 700 -165 400 ]
Indice
100
158
283
283
Quota di mercato (%)
[2 -3 ]
[2 -4 ]
[5 -7 ]
[6 -8 ]
Indice
100
136
269
279
Fonte:
produttori esportatori inseriti nel campione e non inseriti nel campione che hanno collaborato, Eurostat.
(117)
Le importazioni oggetto di dumping dall'India hanno registrato un forte aumento nel periodo in esame, passando da [48 300-58 500] chilometri di cavo nel 2020 a [136 700-165 400] chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta. Tale aumento del 183 % supera di gran lunga l'andamento dei consumi e mostra l'entità della penetrazione del mercato delle importazioni indiane.
(118)
Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata dal [2-3] % al [6-8] % nel periodo in esame, registrando un netto aumento del 181 %. Va osservato che i volumi delle importazioni indiane oggetto di dumping sono aumentati in particolare nel periodo 2020-2022.
4.5.2.
Prezzi delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, undercutting e contrazione dei prezzi
(119)
La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sulla base delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori esportatori inseriti nel campione e delle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base dei prezzi CIF per i produttori esportatori inseriti nel campione e delle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(120)
La media ponderata del prezzo delle importazioni oggetto di dumping nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all'importazione (EUR/chilometro di cavo)
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
India
1 015
593
574
548
Indice
100
58
57
54
Fonte:
produttori esportatori inseriti nel campione e non inseriti nel campione che hanno collaborato.
(121)
Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall'India sono scesi da 1 015 a 548 EUR/chilometro di cavo, registrando un calo del 46 %. Ad eccezione del 2020, nel periodo in esame i prezzi indiani sono stati costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (cfr. tabella 8).
(122)
In tale contesto la Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
1)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica e
2)
la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori indiani inseriti nel campione che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base CIF, opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.
(123)
Nei casi in cui il prezzo all'esportazione è stato adeguato conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo del dumping, per il calcolo dell'undercutting e del margine di pregiudizio, il prezzo all'esportazione («CIF costruito») è stato calcolato sulla base del valore fatturato al primo acquirente indipendente, da cui sono state dedotte le detrazioni collegate all'importazione al punto CIF, nonché le SGAV e i profitti dell'importatore collegato, applicando per analogia l'articolo 2 paragrafo 9, del regolamento di base, come consentito dalla giurisprudenza
(
16
)
.
(124)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Per i due produttori esportatori inseriti nel campione per i quali è stato accertato il dumping, è emerso un margine di undercutting rispettivamente del 37 % e del 46 %.
(125)
In ogni caso, indipendentemente dalle risultanze relative all'undercutting, la Commissione ha constatato che le importazioni oggetto di dumping hanno determinato una significativa contrazione dei prezzi dell'Unione, che durante il periodo in esame sono diminuiti mentre il costo di produzione è costantemente aumentato. L'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i prezzi ai livelli necessari per realizzare profitti congrui, come dimostrano i livelli di underselling riscontrati durante il periodo dell'inchiesta.
4.6.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.6.1.
Osservazioni generali
(126)
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
(127)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario presentata dal denunciante, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
(128)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(129)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.6.2.
Indicatori macroeconomici
4.6.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(130)
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Volume di produzione (chilometri di cavo)
1 441 476
1 694 627
1 755 090
1 730 822
Indice
100
118
122
120
Capacità produttiva (chilometri di cavo)
2 475 938
2 605 845
2 678 345
2 796 286
Indice
100
105
108
113
Utilizzo degli impianti (in %)
58
65
66
62
Indice
100
112
113
106
Fonte:
questionario relativo ai macroindicatori verificato.
(131)
Durante tutto il periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato da circa 1,4 milioni di chilometri di cavo a circa 1,7 milioni di chilometri di cavo, ossia complessivamente del 20 %. Da un'analisi più dettagliata è emerso che il volume di produzione è aumentato principalmente tra il 2020 e il 2021, anno in cui si è verificato un aumento del 18 %, è ulteriormente aumentato del 4 % nel 2022, mentre è nuovamente diminuito dell'1 % nel periodo dell'inchiesta.
(132)
Durante il periodo in esame la capacità produttiva è aumentata del 13 %, il che riflette gli investimenti effettuati da alcuni produttori dell'Unione. Nonostante l'aumento, i livelli di investimento sono rimasti complessivamente molto bassi e si sono attestati al minimo necessario per mantenere la presenza sul mercato dell'industria dell'Unione.
(133)
L'utilizzo degli impianti è aumentato del 13 % nel periodo 2020-2022, seguito da un calo di 4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta, dovuto al calo della produzione nello stesso periodo.
4.6.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(134)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (libero e vincolato) (chilometri di cavo)
1 023 831
1 185 920
1 212 812
1 244 041
Indice
100
116
118
122
Vendite sul mercato vincolato (chilometri di cavo)
139 500
141 971
212 803
205 264
Indice
100
102
153
147
Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (in %)
6,4
5,6
9,3
9,3
Indice
100
88
146
146
Vendite sul mercato libero (chilometri di cavo)
884 331
1 043 949
1 000 009
1 038 777
Indice
100
118
113
117
Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (in %)
40,4
41,3
43,7
47,2
Indice
100
102
108
117
Fonte:
questionario relativo ai macroindicatori verificato.
(135)
Durante tutto il periodo in esame il volume totale delle vendite nell'Unione dell'industria dell'Unione sul mercato libero e su quello vincolato è aumentato, passando da circa 1 milione di chilometri di cavo nel 2020 a oltre 1,2 milioni di chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta, vale a dire un aumento del 22 %.
(136)
Il volume delle vendite nell'Unione sul mercato libero è aumentato, passando da circa 880 000 chilometri di cavo nel 2020 a circa 1 040 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta, vale a dire un aumento del 17 % nel periodo in esame. Ciò si traduce in un aumento della quota di mercato dal 40,4 % nel 2020 al 47,2 % nel periodo dell'inchiesta.
(137)
L'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame deve essere ricondotto a due fattori principali: i) la contrazione dei prezzi subita dai produttori dell'Unione (cfr. sezione 5.1) e ii) l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni cinesi di cavi di fibre ottiche nel novembre 2021. In un periodo di consumi pressoché stabili, la quota di mercato dei produttori dell'Unione è stata riconquistata quasi esclusivamente a scapito delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Come spiegato nella sezione 4.6.2.3 più avanti, l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare pienamente dell'effetto riparatore dei dazi antidumping nei confronti della Cina, in quanto una parte significativa delle vendite cinesi è stata assorbita dalle importazioni indiane oggetto di dumping.
(138)
Il mercato vincolato dell'industria dell'Unione (espresso in percentuale del consumo del mercato libero) ha mostrato una tendenza al rialzo nel periodo in esame, passando dal 6,2 % nel 2020 al 9,0 % nel periodo dell'inchiesta. Il mercato vincolato è costituito da cavi di fibre ottiche utilizzati a fini di connettività (cavi di raccordo, cablaggio interno agli edifici e cavi per centri dati). La domanda nel mercato delle connessioni è in aumento, il che spiega l'incremento dell'uso vincolato di cavi di fibre ottiche. Dati i prezzi più elevati di tali prodotti e la capacità inutilizzata disponibile, l'industria dell'Unione sceglie di mantenere il settore dell'uso vincolato in quanto consente di differenziare i prodotti, aumentare l'utilizzo degli impianti e ridurre il costo unitario e ciò ha avuto un impatto positivo sulla redditività complessiva dell'industria dell'Unione. Ciò non ha quindi avuto alcun impatto negativo sulla situazione economica generale dell'industria dell'Unione.
4.6.2.3.
Crescita
(139)
Nonostante le misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina, l'industria dell'Unione non è stata in grado di riconquistare una quota di mercato significativa. Sebbene sia stata notevolmente ridotta dal 37,5 % al 22,6 %, la quota di mercato cinese è stata assorbita dalle importazioni indiane oggetto di dumping e non oggetto di dumping, che sono aumentate in misura significativa passando dal 2,3 % al 6,3 %. Pertanto, all'industria dell'Unione è stato impedito di beneficiare pienamente della creazione di condizioni di concorrenza eque con le importazioni cinesi ed è stato impedito di aumentare di conseguenza i volumi di produzione e di vendita.
4.6.2.4.
Occupazione e produttività
(140)
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti (ETP)
4 559
4 970
5 136
5 141
Indice
100
109
113
113
Produttività (chilometri di cavo/ETP)
316
341
342
337
Indice
100
108
108
106
Fonte:
questionario relativo ai macroindicatori verificato.
(141)
Tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta, l'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata del 13 % in termini di ETP. L'andamento segue in larga misura l'andamento del volume di produzione illustrato nella tabella 5.
(142)
Poiché le cifre relative alla produzione e all'occupazione erano pressoché speculari, la produttività in termini di chilometri di cavo per dipendente è rimasta sostanzialmente stabile.
4.6.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(143)
I margini di dumping delle importazioni indiane oggetto di dumping pari al [6-8] % della quota di mercato erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione.
(144)
I cavi di fibre ottiche sono già stati al centro di un'inchiesta antidumping. Le misure antidumping definitive sulle importazioni dalla Cina sono state istituite nel novembre 2021 e modificate nell'agosto 2023 a seguito di un'inchiesta antiassorbimento («inchiesta antiassorbimento»)
(
17
)
. Nella prima metà del periodo in esame la situazione dell'industria dell'Unione, compreso il suo livello di redditività, era ancora influenzata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, come illustrato nella sezione 5. L'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare pienamente dell'effetto riparatore dei dazi sulle importazioni cinesi a causa dell'assorbimento, da parte degli esportatori cinesi, dei dazi antidumping iniziali e del significativo aumento delle importazioni indiane oggetto di dumping, come spiegato più avanti al considerando 173.
4.6.3.
Indicatori microeconomici
4.6.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(145)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell'Unione
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/chilometro di cavo)
692
655
667
671
Indice
100
95
96
97
Costo medio unitario di produzione (EUR/chilometro di cavo)
608
578
648
662
Indice
100
95
107
109
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(146)
I prezzi di vendita sul mercato dell'Unione a parti indipendenti (il mercato libero) sono diminuiti del 5 % tra il 2020 e il 2021 e sono leggermente aumentati negli anni successivi, senza tuttavia raggiungere i livelli del 2020.
(147)
Sebbene nel periodo 2020-2021 sia diminuito del 5 %, in linea con i prezzi medi sul mercato libero dell'Unione, nel periodo 2021-periodo dell'inchiesta il costo unitario di produzione ha registrato un aumento (del 14,5 %), mentre i prezzi di vendita sono aumentati solo del 2,4 %. L'aumento del costo tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta è stato dovuto principalmente all'aumento dei prezzi delle materie prime e del costo del lavoro, in linea con l'andamento dell'inflazione.
4.6.3.2.
Costo del lavoro
(148)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
30 314
30 797
32 569
35 384
Indice
100
102
107
117
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(149)
Il costo medio del lavoro per dipendente ha registrato un aumento costante nel periodo in esame. Ciò riflette i costi aggiuntivi della forza lavoro, compresi gli adeguamenti all'inflazione.
4.6.3.3.
Scorte
(150)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (chilometri di cavo)
51 590
55 261
44 930
62 559
Indice
100
107
87
121
Scorte finali in percentuale della produzione (in %)
3,6
3,3
2,6
3,6
Indice
100
91
72
101
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(151)
Le scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno oscillato, ma nel complesso sono aumentate del 21 % nel periodo in esame. Dato che la maggior parte della produzione ha luogo sulla base di ordini e specifiche degli acquirenti, le scorte non costituiscono un indicatore significativo del pregiudizio.
4.6.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(152)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
12,7
10,7
3,9
3,4
Indice
100
84
31
27
Flusso di cassa (in EUR)
74 368 597
65 137 408
36 942 692
38 047 732
Indice
100
88
50
51
Investimenti (in EUR)
11 062 374
5 557 882
9 359 958
15 934 927
Indice
100
50
85
144
Utile sul capitale investito (%)
31
30
13
18
Indice
100
96
41
57
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(153)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.
(154)
La redditività è diminuita costantemente durante tutto il periodo in esame ed è scesa dal 12,7 % nel 2020 al 3,4 % nel periodo dell'inchiesta. Il calo più significativo della redditività si è verificato nel 2022, parallelamente a un aumento significativo della quota di mercato delle importazioni indiane oggetto di dumping, passata dal [2-3] % al [6-8] %. Durante il periodo in esame il costo dell'industria dell'Unione è aumentato del 9 %, mentre i prezzi di vendita sono diminuiti del 3 %, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane oggetto di dumping.
(155)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha seguito l'andamento della redditività e ha registrato un forte calo pari a circa il 50 % nel periodo in esame.
(156)
Tra il 2020 e il 2021 gli investimenti sono diminuiti notevolmente di circa il 50 %. Nel periodo in esame, il livello degli investimenti poteva essere recuperato e addirittura aumentato del 44 % rispetto al 2020. Ciononostante, gli investimenti sono rimasti complessivamente a livelli bassi dall'inizio del periodo in esame e quelli effettuati sono serviti principalmente a migliorare l'efficienza, a mantenere le strutture esistenti e a svolgere attività di ricerca e sviluppo. Come conseguenza diretta della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione ha dovuto rinviare gli investimenti.
(157)
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame, registrando un calo del 43 %. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti, al fine di mantenere e migliorare l'efficienza e la competitività, l'utile sul capitale investito è diminuito notevolmente durante il periodo in esame a causa dell'impossibilità, per l'industria dell'Unione, di migliorare il tasso di redditività.
(158)
Con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità di ottenere capitale in futuro è chiaramente a rischio se la situazione continua a non migliorare.
4.6.4.
Argomentazioni relative all'analisi del pregiudizio
(159)
STL ha sostenuto che, sulla base delle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, la situazione dell'industria dell'Unione era migliorata in misura sufficiente, in particolare per quanto riguarda la produzione e la capacità produttiva, le vendite ad acquirenti indipendenti e quelle vincolate, le esportazioni, l'occupazione e gli investimenti, e che pertanto l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio notevole. STL ha inoltre sostenuto che i produttori dell'Unione erano complessivamente redditizi, con livelli di redditività diversi a causa dei diversi modelli commerciali.
(160)
La Commissione ha espresso disaccordo con le conclusioni di STL. Come indicato ai considerando 169 e 170, dall'analisi degli indicatori di pregiudizio è emerso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio finanziario notevole sotto forma di profitti inferiori e di un calo degli investimenti e del relativo utile.
(161)
Oltre a ciò, come spiegato ai considerando da 164 a 168, dall'analisi delle vendite tramite le gare d'appalto è emerso che l'erosione dei prezzi stava ulteriormente accelerando nonostante le misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina e avrebbe continuato a farlo a causa del rapido aumento delle importazioni oggetto di dumping dall'India. Le argomentazioni di STL a tale riguardo sono state pertanto respinte.
4.6.5.
Analisi delle gare d'appalto
(162)
La stragrande maggioranza dei cavi di fibre ottiche è venduta tramite procedure di gara mentre altri cavi di fibre ottiche sono venduti tramite vendite individuali a pronti. Per ottenere gli spunti necessari su questo aspetto del mercato, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sulle gare d'appalto ai produttori esportatori indiani inseriti nel campione, ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, agli importatori e agli utilizzatori. Sono state richieste informazioni sulle caratteristiche delle gare d'appalto, quali la procedura, la tempistica e altre caratteristiche pertinenti. Nessun ente appaltante pubblico od operatore di telecomunicazioni ha partecipato all'inchiesta e ha fornito informazioni.
(163)
L'inchiesta ha evidenziato un quadro frammentato delle gare d'appalto, anche in termini di procedura, portata ed esiti. Le gare possono essere organizzate da enti pubblici o privati, come i grandi operatori di telecomunicazioni. La negoziazione nell'ambito delle gare può avvenire in diverse forme, come le aste elettroniche o le offerte dirette. La procedura di gara dura generalmente dai tre ai sei mesi dall'annuncio della gara d'appalto fino alla conclusione. Entro uno o due mesi dalla conclusione della gara d'appalto, l'acquirente emetterà gli ordini di acquisto e le consegne saranno effettuate secondo i termini e le condizioni definiti nel contratto. L'inchiesta ha confermato che il prezzo rappresenta il criterio di acquisto più importante, considerando che le gare d'appalto sono indette per prodotti le cui caratteristiche tecniche sono state specificate in dettaglio
(
18
)
.
(164)
La procedura di gara ha intensificato la concorrenza, poiché la presenza dei produttori esportatori indiani che hanno presentato offerte a prezzi molto bassi ha spinto l'industria dell'Unione a ridurre i propri prezzi a livelli insostenibili nel tentativo di eguagliare le offerte indiane e ha impedito di trasferire l'aumento dei costi sui propri acquirenti. Di norma, le condizioni di gara non includono l'obbligo contrattuale per l'acquirente di acquistare il quantitativo offerto, mentre includono l'obbligo contrattuale per il fornitore di fornire il quantitativo offerto al prezzo offerto.
(165)
Poiché l'approvvigionamento di gran parte del mercato avviene tramite gare d'appalto, è il loro meccanismo a determinare il prezzo sul mercato. Pertanto, gli esportatori indiani che presentano offerte a prezzi molto più bassi rispetto all'industria dell'Unione, nonostante le quantità vendute siano comunque relativamente basse, sono quelli che stabiliscono il prezzo di riferimento a cui l'industria dell'Unione dovrebbe adeguarsi. Tutto ciò è confermato anche dai significativi livelli di undercutting e underselling stabiliti nell'inchiesta.
(166)
HFCL ha chiesto un'analisi del pregiudizio distinta per le vendite mediante gare d'appalto, da un lato, e per le vendite a pronti, dall'altro, sostenendo che si tratterebbe di due segmenti di mercato diversi con strategie tariffarie e comportamenti della domanda diversi.
(167)
HFCL non ha fornito alcun elemento di prova che dimostri che l'uso di canali di vendita diversi avrebbe potenzialmente effetti pregiudizievoli diversi sull'industria dell'Unione. L'inchiesta ha altresì stabilito che le gare d'appalto costituiscono la quota principale del mercato dei cavi di fibre ottiche, come spiegato al considerando 162. Le vendite a pronti sono effettuate principalmente dagli stessi operatori di telecomunicazioni per progetti su piccola scala o per integrare quantitativi già oggetto di una gara d'appalto. Pertanto, in questo caso, è comunque probabile che il prezzo di riferimento per un determinato tipo di prodotto sia collegato al prezzo concordato nell'offerta. L'argomentazione di HCL è stata pertanto respinta.
(168)
Data la natura delle gare d'appalto, si deve tener conto di un effetto ritardato. La consegna (e la fatturazione) successiva di cavi di fibre ottiche a seguito di una gara d'appalto aggiudicata avverrebbe nei mesi o negli anni successivi alla conclusione della gara. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha risentito del volume di vendite perso a favore degli esportatori cinesi prima dell'istituzione delle misure e, allo stesso tempo, ha dovuto affrontare la concorrenza delle esportazioni indiane oggetto di dumping, i cui effetti sul volume delle vendite persisteranno anche dopo il periodo dell'inchiesta. Pertanto, nel complesso, l'andamento delle gare d'appalto ha confermato il perdurare dell'effetto della contrazione dei prezzi. A causa dell'aumento della presenza di produttori esportatori indiani l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi dalle importazioni cinesi e, in assenza di misure, è destinata a subire ancora effetti negativi.
4.6.6.
Conclusioni relative al pregiudizio
(169)
Diversi indicatori, come la produzione, la capacità, il volume delle vendite, la quota di mercato e l'occupazione, hanno mostrato un andamento positivo. L'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione può tuttavia essere collegato al calo della quota di mercato delle importazioni dalla Cina, in seguito all'istituzione di misure nel novembre 2021, quando l'industria dell'Unione è riuscita a riconquistare parte della quota di mercato precedentemente persa a favore delle importazioni cinesi. Allo stesso tempo, l'industria dell'Unione ha dovuto tuttavia far fronte a un aumento dei costi di produzione, mentre i prezzi medi di vendita nell'Unione mostravano una tendenza al ribasso. Sebbene ci si aspettasse che le misure nei confronti delle importazioni dalla Cina avrebbero dato sollievo ai produttori dell'Unione, il forte aumento della quota di mercato delle importazioni indiane ha dimostrato l'esistenza di una costante pressione sui prezzi generata dalle esportazioni indiane, con un significativo undercutting e, in ogni caso, con una contrazione dei prezzi durante tutto il periodo dal 2021 al periodo dell'inchiesta. Ciò è risultato evidente dal significativo calo della redditività e del flusso di cassa e infine dai livelli molto bassi di investimento.
(170)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(171)
A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori erano: le importazioni non oggetto di dumping dall'India, le importazioni dalla Cina, le importazioni da altri paesi terzi, le vendite vincolate, l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, le perturbazioni della catena di approvvigionamento dovute alla pandemia di COVID-19, il comportamento anticoncorrenziale dell'industria dell'Unione, la concorrenza all'interno dell'industria dell'Unione e il pregiudizio autoinflitto dovuto agli effetti di un aumento iniziale degli investimenti, della capacità e delle scorte.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(172)
Il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione ha coinciso con il rapido aumento delle importazioni oggetto di dumping dall'India, che sono penetrate nel mercato dell'Unione in volumi considerevoli, con prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione e, in ogni caso, causando una significativa contrazione dei prezzi sulle vendite dell'Unione.
(173)
Il volume delle importazioni oggetto di dumping dall'India è aumentato (come mostrato nella tabella 3) da [48 000-59 000] chilometri di cavo nel 2020 a [137 000-165 000] chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta, un aumento pari al 183 %. La quota di mercato è salita nello stesso periodo dal [2-3] % al [6-8] %, con un aumento di quasi tre volte (179 %). Nello stesso periodo (come indicato nella tabella 6), la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel mercato libero è aumentata in modo meno pronunciato, passando dal 40,4 % al 47,2 %, pari a un aumento del 17 % (6,8 punti percentuali). Si può pertanto concludere che sono state principalmente le importazioni oggetto di dumping dall'India a trarre vantaggio dal calo delle importazioni dalla Cina.
(174)
Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping ha registrato un calo significativo del 46 %, come descritto nella tabella 4, con un undercutting medio del 37,2 % e del 45,6 % rispetto ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione. Sulla base dell'analisi di cui alla tabella 8, i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato libero dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuiti complessivamente del 3 % nel periodo.
(175)
Il livello di undercutting, associato alla bassa redditività dell'industria dell'Unione, dimostra che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, sia attraverso i meccanismi delle gare d'appalto che attraverso le vendite a pronti, erano nettamente inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione. Tale politica dei prezzi ha impedito all'industria dell'Unione di recuperare completamente la quota di mercato precedentemente persa a favore delle importazioni cinesi oggetto di dumping erodendone i livelli di profitto dall'inizio del periodo in esame. La stessa ha generato una contrazione dei prezzi e un pregiudizio finanziario sia in termini di calo della redditività che di calo degli investimenti, mettendo a repentaglio l'esistenza dell'industria dell'Unione.
(176)
Quest'ultima, nel tentativo di allinearsi ai bassi prezzi di dumping fissati dai produttori indiani e al fine di difendere il suo volume di vendite in un periodo di aumento dei costi, non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi al ritmo dell'aumento dei costi. Ciò ha comportato un drastico calo della redditività per tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(177)
Pertanto, sebbene l'industria dell'Unione sia riuscita ad aumentare la propria quota di mercato durante il periodo in esame, ciò è avvenuto a scapito dei prezzi e con conseguente calo significativo dei profitti (contrazione dei prezzi), fino a livelli, come spiegato nella sezione 6.1, notevolmente inferiori al profitto di riferimento per tale industria.
(178)
Come descritto al considerando 158, vi erano anche elementi di prova del fatto che alcuni investimenti e progetti di espansione dell'industria dell'Unione già pianificati sono stati cancellati o sospesi a causa dell'aumento delle importazioni indiane oggetto di dumping.
(179)
Ne consegue che l'aumento delle importazioni oggetto di dumping dall'India ha impedito all'industria dell'Unione di recuperare quote di mercato e di raggiungere livelli di profitto sostenibili.
(180)
Tutti e tre i produttori esportatori hanno sostenuto che non vi era alcuna correlazione tra le importazioni dall'India e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Essi hanno sostenuto che i livelli delle importazioni dall'India erano bassi e che i prezzi non erano a livelli pregiudizievoli. Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che l'inchiesta contraddica chiaramente tali opinioni e ha pertanto respinto tali argomentazioni.
(181)
La Commissione conclude pertanto che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall'India e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni non oggetto di dumping dall'India
(182)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni non oggetto di dumping dall'India ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni non oggetto di dumping dall'India
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Volume (chilometri di cavo)
[11 000 —14 000 ]
[41 000 —50 000 ]
[95 000 —118 000 ]
[67 000 —83 000 ]
Indice
100
362
845
593
Quota di mercato (in %)
[0 —1 ]
[1 —2 ]
[4 —5 ]
[2 —4 ]
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
[214 —264 ]
[350 —432 ]
[370 —457 ]
[369 —456 ]
Indice
100
164
173
172
Fonte:
questionario per i produttori esportatori, verificato.
(183)
Il volume e i prezzi delle importazioni indiane non oggetto di dumping si basavano sui quantitativi comunicati dal produttore esportatore inserito nel campione per il quale non sono state riscontrate pratiche di dumping. Poiché i dati si basavano su informazioni relative a una sola società, sono stati inseriti in intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza.
(184)
Il volume delle importazioni ha registrato un aumento da [11 000-14 000] chilometri di cavo nel 2020 a [95 000-118 000] chilometri di cavo nel 2022, seguito da un calo a [67 000-83 000] chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato ha seguito lo stesso andamento, aumentando dal [0-1] % nel 2020 al [2-4] % nel periodo dell'inchiesta. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi all'importazione erano inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione di circa il [25-35] %. A fronte di tale evoluzione, non si può escludere che tali importazioni abbiano avuto un impatto negativo sui risultati dell'industria dell'Unione e abbiano contribuito al pregiudizio notevole. Tuttavia, i livelli delle importazioni e la quota di mercato delle importazioni non oggetto di dumping sono rimasti per tutto il periodo in esame ampiamente al di sotto del volume delle importazioni oggetto di dumping dall'India e sono diminuiti nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali importazioni non abbiano attenuato il nesso di causalità tra le importazioni indiane oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
5.2.2.
Importazioni dalla Cina
(185)
I tre produttori esportatori inseriti nel campione hanno sostenuto che il pregiudizio notevole all'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni cinesi piuttosto che da quelle indiane, osservando che i volumi delle importazioni cinesi erano molto più elevati di quelli indiani e che i prezzi all'importazione erano inferiori a quelli indiani.
(186)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Importazioni dalla Cina
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Volume (chilometri di cavo)
843 918
876 581
487 545
514 072
Indice
100
104
58
61
Quota di mercato (in %)
37,5
33,7
20,6
22,6
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
532
572
774
687
Indice
100
107
145
129
Fonte:
Comext (Eurostat).
(187)
Le importazioni dalla Cina sono diminuite nel periodo in esame, passando da 843 000 chilometri di cavo nel 2020 a circa 514 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato è diminuita di conseguenza, passando dal 37,5 % al 22,6 %. Tale andamento può essere collegato alle misure antidumping sui cavi di fibre ottiche provenienti dalla Cina introdotte nel novembre 2021 a seguito dell'inchiesta relativa alla Cina di cui al considerando 17 e all'aumento dei dazi antidumping nell'agosto 2023 a seguito dell'inchiesta antiassorbimento. Come indicato al considerando 139, a causa della presenza ancora forte delle importazioni cinesi a prezzi in grado di assorbire i dazi antidumping, l'industria dell'Unione non è stata completamente protetta dalle pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi durante il periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni cinesi possono aver inciso negativamente sulla situazione dell'industria dell'Unione e aver contribuito al pregiudizio subito. Tuttavia, anche a seguito della decisione della Commissione di raddoppiare i dazi antidumping sui cavi di fibre ottiche provenienti dalla Cina
(
19
)
, le importazioni cinesi hanno mostrato una significativa tendenza al ribasso durante il periodo in esame, sia in termini assoluti che in termini relativi. Anche i prezzi hanno inoltre mostrato una tendenza all'aumento, attestandosi a livelli medi superiori rispetto ai prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dall'India. Il calo dei profitti dell'industria dell'Unione risultava inoltre molto più marcato nel 2022 e durante il periodo dell'inchiesta, il che indica che la causa del pregiudizio all'industria dell'Unione risiede, piuttosto che nel calo delle importazioni cinesi, nell'aumento delle importazioni indiane.
(188)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha respinto le argomentazioni dei produttori esportatori indiani e ha concluso che, anche se possono aver avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, le importazioni cinesi non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni indiane oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
5.2.3.
Importazioni da altri paesi terzi
(189)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni provenienti da paesi terzi diversi dall'India e dalla Cina ha registrato il seguente andamento:
Tabella 14
Importazioni da altri paesi terzi
2020
2021
2022
Periodo dell'inchiesta
Marocco
Volume (chilometri di cavo)
26 431
72 886
87 911
103 567
Indice
100
276
333
392
Quota di mercato (in %)
1,2
2,8
3,7
4,6
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
598
438
659
725
Indice
100
73
110
121
Regno Unito
Volume (chilometri di cavo)
80 442
80 442
82 631
78 103
Indice
100
100
103
97
Quota di mercato (in %)
3,6
3,1
3,5
3,4
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
658
658
785
845
Indice
100
100
119
128
Turchia
Volume (chilometri di cavo)
56 794
56 559
59 477
50 369
Indice
100
100
105
89
Quota di mercato (in %)
2,5
2,2
2,5
2,2
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
414
390
408
499
Indice
100
94
99
121
Corea del Sud
Volume (chilometri di cavo)
83 410
69 787
71 045
38 803
Indice
100
84
85
47
Quota di mercato (in %)
3,7
2,7
3,0
1,7
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
604
585
723
797
Indice
100
97
120
132
Indonesia
Volume (chilometri di cavo)
64
2 523
58 233
35 734
Indice
100
3 946
91 079
55 889
Quota di mercato (in %)
0,0
0,1
2,5
1,6
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
10 960
3 850
973
1 039
Indice
100
35
9
9
Tunisia
Volume (chilometri di cavo)
39 486
47 284
36 414
33 996
Indice
100
120
92
86
Quota di mercato (in %)
1,8
1,8
1,5
1,5
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
658
737
847
756
Indice
100
112
129
115
Messico
Volume (chilometri di cavo)
31 041
30 626
44 895
33 403
Indice
100
99
145
108
Quota di mercato (in %)
1,4
1,2
1,9
1,5
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
666
506
598
636
Indice
100
76
90
95
Svizzera
Volume (chilometri di cavo)
28 989
30 260
29 475
26 534
Indice
100
104
102
92
Quota di mercato (in %)
1,3
1,2
1,2
1,2
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
829
870
1 039
1 153
Indice
100
105
125
139
Altri paesi terzi
Volume (chilometri di cavo)
109 988
163 777
152 108
99 783
Indice
100
149
138
91
Quota di mercato (in %)
4,9
6,3
6,4
4,4
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
1 603
1 219
1 321
1 974
Indice
100
76
82
123
Totale di tutti i paesi terzi ad eccezione di India e Cina
Volume (chilometri di cavo)
456 645
554 145
622 190
500 291
Indice
100
121
136
110
Quota di mercato (in %)
20,3
24,0
27,7
22,2
Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)
855
783
875
1 017
Indice
100
92
102
119
Fonte:
Comext (Eurostat).
(190)
Le importazioni da altri paesi terzi provengono da varie fonti. I paesi con il volume di importazioni e la quota di mercato più elevati sono stati il Marocco e il Regno Unito.
(191)
Le importazioni dal Marocco sono aumentate, passando da circa 26 000 chilometri di cavo nel 2020 a circa 103 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta. La relativa quota di mercato è aumentata, passando dall'1,2 % nel 2020 al 4,6 % nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, come esposto sopra, nello stesso periodo i prezzi medi hanno seguito un andamento al rialzo, con un aumento di circa il 20 %, attestandosi a livelli notevolmente più elevati rispetto a quelli delle importazioni oggetto di dumping dall'India e superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni marocchine non hanno causato alcun pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
(192)
Le statistiche sulle importazioni relative al Regno Unito per il 2020 sono state inficiate dalla Brexit e non sono state considerate una base affidabile per stabilire i volumi e i valori delle importazioni per il Regno Unito per quell'anno. La Commissione ha pertanto stimato il livello delle importazioni per il 2020 a un livello simile a quello delle importazioni del 2021. Su tale base, le importazioni dal Regno Unito hanno registrato un andamento piuttosto stabile e mostrato complessivamente un leggero calo del 3 %, passando da circa 80 000 chilometri di cavo nel 2020 a circa 78 000 chilometri di cavo durante il periodo dell'inchiesta. La relativa quota di mercato è diminuita di conseguenza, passando dal 3,6 % al 3,4 % nello stesso periodo. Considerando che il prezzo medio delle importazioni nel Regno Unito era notevolmente superiore al prezzo medio dell'Unione, la Commissione ha ritenuto che tali importazioni non abbiano causato alcun pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
(193)
Le importazioni dalla Turchia sono rimaste stabili nel 2020 e nel 2021, sono aumentate del 5 % nel 2022, per poi diminuire del 16 % nel periodo dell'inchiesta. Nel complesso le importazioni hanno quindi registrato una tendenza al ribasso dell'11 % tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta. In termini assoluti, le importazioni sono diminuite da circa 56 800 chilometri di cavo nel 2020 a circa 50 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato è rimasta relativamente stabile ed è leggermente diminuita, passando dal 2,5 % al 2,2 % nel periodo in esame. Sebbene il livello dei prezzi fosse inferiore a quello dei produttori dell'Unione, non è stato possibile ottenere ulteriori quote di mercato. Pur non potendo escludere che tali importazioni abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dato il loro volume modesto e in diminuzione, la Commissione ha ritenuto minimo il loro impatto e ha pertanto concluso che tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
(194)
La Commissione ha ritenuto che le importazioni dalla Corea del Sud, dall'Indonesia, dalla Tunisia, dal Messico e dalla Svizzera fossero a livelli molto bassi durante tutto il periodo in esame. Ad eccezione della Tunisia e del Messico, tali importazioni hanno mostrato una significativa tendenza al ribasso. Dal 2022 al periodo dell'inchiesta i volumi delle importazioni dalla Tunisia e dal Messico sono diminuiti. I prezzi medi all'importazione da tali paesi erano elevati e superiori ai prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione. Su tale base la Commissione ha concluso che tali importazioni non hanno causato alcun pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
(195)
In termini assoluti, le importazioni da altri paesi terzi hanno registrato un calo moderato nel periodo in esame, passando da circa 110 000 chilometri di cavo nel 2020 a circa 100 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato è diminuita, passando dal 4,9 % al 4,4 %. Tali importazioni hanno mostrato livelli di prezzo elevati e crescenti e pertanto non vi sono indicazioni che abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
5.2.4.
Vendite vincolate
(196)
Come indicato nella tabella 6, durante il periodo in esame le vendite vincolate dell'industria dell'Unione sono aumentate del 47 %.
(197)
Tuttavia, come spiegato al considerando 138, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che le vendite vincolate abbiano avuto un impatto significativo sull'evoluzione degli indicatori di pregiudizio. La Commissione ha pertanto concluso che l'uso vincolato non ha causato alcun pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
5.2.5.
Costo delle materie prime e dell'energia
(198)
Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto all'aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi dell'energia.
(199)
Come indicato al considerando 139, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni indiane oggetto di dumping, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi in linea con l'aumento dei costi. Pertanto, l'aumento dei costi non può essere considerato la causa del pregiudizio ma piuttosto un aumento che non è stato possibile trasferire sui prezzi a causa delle importazioni oggetto di dumping dall'India. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
5.2.6.
Effetto di altri fattori
(200)
Oltre ai fattori analizzati nei considerando precedenti, STL ha sostenuto che l'eventuale pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era dovuto alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dovute alla pandemia di COVID-19, alla concorrenza all'interno dell'industria dell'Unione, al pregiudizio autoinflitto dovuto all'aumento degli investimenti, della capacità e delle scorte, nonché al comportamento anticoncorrenziale di alcuni produttori dell'Unione, facendo riferimento a una decisione in materia di antitrust del 2014
(
20
)
relativa a produttori di cavi ad alta tensione e a decisioni successive nel periodo in esame in Brasile
(
21
)
, Spagna
(
22
)
e Regno Unito
(
23
)
. HFCL e Birla hanno inoltre sostenuto che decisioni di investimento errate dell'industria dell'Unione sono state la causa del pregiudizio notevole asseritamente subito.
(201)
Al considerando 156 la Commissione ha analizzato gli investimenti complessivi, concludendo che gli investimenti dell'industria dell'Unione erano stati a livelli molto bassi e al minimo necessario per sostenere le operazioni durante tutto il periodo in esame. La Commissione ha inoltre ritenuto che la pandemia di COVID-19 abbia avuto soltanto un impatto assai limitato e temporaneo sull'industria dell'Unione, tenuto conto del fatto che il periodo in esame va dal 1
o
gennaio 2020 al 30 settembre 2023, mentre la pandemia di COVID-19 è stata tra il 2020 e il 2022. Inoltre, non sono stati forniti elementi di prova in merito alle presunte perturbazioni della catena di approvvigionamento e l'inchiesta non ha rivelato alcun elemento di prova specifico al riguardo. Per quanto riguarda il presunto comportamento anticoncorrenziale all'interno dell'industria dell'Unione, la Commissione osserva che l'inchiesta antitrust cui fa riferimento il produttore esportatore era collegata a cavi elettrici ad alta tensione
(
24
)
e pertanto non pertinente per il prodotto in esame. L'impatto delle variazioni del livello degli investimenti, delle scorte e della capacità è stato analizzato in dettaglio nel corso dell'inchiesta, come indicato nei considerando 156, 151 e 132, e la Commissione ha concluso che il loro impatto è stato molto limitato. In particolare, contrariamente a quanto affermato, dall'inchiesta è emerso che le scorte e gli investimenti dell'industria dell'Unione sono rimasti a un livello molto basso. Per quanto riguarda la concorrenza tra i produttori dell'Unione, la Commissione ha ritenuto che in un mercato libero la concorrenza leale sia incoraggiata e non può essere considerata una causa di pregiudizio. L'inchiesta non ha messo in luce alcun elemento di prova del fatto che avrebbe potuto avere effetti pregiudizievoli.
(202)
Tutte le argomentazioni relative ad altri possibili fattori che possono aver causato il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione sono state pertanto respinte.
5.3.
Conclusioni relative al nesso di causalità
(203)
La Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dall'India. L'aumento delle importazioni indiane oggetto di dumping ha coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Il netto aumento delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato è avvenuto a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita praticati dall'industria dell'Unione, a livelli persino inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione. Tali importazioni hanno quindi impedito all'industria dell'Unione di fissare i prezzi a livelli sostenibili necessari per ottenere margini di profitto congrui. Al contrario, i livelli dei prezzi non sono riusciti a compensare l'aumento dei costi, con effetti negativi significativi sulla redditività e sui livelli di investimento dell'industria dell'Unione.
(204)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha concluso che altri fattori, vale a dire le importazioni dalla Cina, le importazioni non oggetto di dumping dall'India e le importazioni dalla Turchia, possono aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione ma, dati i volumi cumulativi delle importazioni e l'andamento dei prezzi, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall'India e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. In effetti, la quota di mercato delle importazioni da tali paesi è scesa dal 41,7 % al 29,5 %, mentre i loro prezzi sono aumentati del 31 % nel periodo in esame. Al contrario, le importazioni oggetto di dumping dall'India hanno mostrato una quota di mercato crescente e una costante riduzione dei prezzi, che ha coinciso temporalmente con il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Nessuno degli altri fattori noti spiegava pertanto l'andamento negativo dell'industria dell'Unione in termini di contrazione dei prezzi e redditività, i suoi bassi livelli di investimento e l'andamento negativo dell'utile sul capitale investito.
(205)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.
6. LIVELLO DELLE MISURE
(206)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha pertanto esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(207)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.
(208)
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(209)
Il denunciante ha suggerito un profitto di riferimento del 13,4 %, facendo riferimento all'inchiesta relativa alla Cina
(
25
)
, e ha sottolineato che in questo settore fortemente orientato agli investimenti, che spende ingenti risorse finanziarie in ricerca e sviluppo, sono necessari livelli di profitto elevati per poter investire in tecnologie future e in particolare per sviluppare la rete 5G nell'Unione. Alcuni produttori dell'Unione hanno sostenuto che si dovrebbe utilizzare un profitto di riferimento del 15 %.
(210)
La Commissione ha osservato che il profitto di riferimento determinato nell'ambito dell'inchiesta relativa alla Cina era del 12,4 %. La Commissione ha esaminato tali argomentazioni, unitamente alle osservazioni presentate dai produttori esportatori e ai dati disponibili nel fascicolo relativi ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, al fine di stabilire il profitto di riferimento.
(211)
Birla ha contestato l'adeguatezza del profitto di riferimento utilizzato nell'inchiesta relativa alla Cina nel contesto economico della presente inchiesta. Birla ha messo in dubbio la necessità di ulteriori investimenti da parte dell'industria dell'Unione, dal momento che sono già stati effettuati ingenti investimenti per sviluppare la rete 5G nell'Unione. La società ha inoltre sostenuto che l'industria dell'Unione non poteva aspettarsi di raggiungere margini di profitto eccessivamente elevati, realizzando allo stesso tempo investimenti massicci. Birla ha inoltre sostenuto che gli operatori di telecomunicazioni nell'Unione, i principali acquirenti di cavi di fibre ottiche, si trovavano ad affrontare condizioni di mercato sempre più difficili e non sono in grado di sostenere l'elevato margine di profitto atteso dai produttori di cavi di fibre ottiche dell'Unione.
(212)
STL ha sostenuto che il profitto di riferimento stabilito nell'inchiesta relativa alla Cina non era pertinente, in quanto il profitto di riferimento deve essere basato sul livello di redditività prima dell'aumento delle importazioni dal paese oggetto della presente inchiesta, vale a dire l'India. In risposta a tale argomentazione, il denunciante ha affermato che i produttori indiani non hanno fornito alcuna argomentazione a dimostrazione di un mutamento di circostanze tale da dimostrare che la redditività di riferimento stabilita nell'inchiesta relativa alla Cina non sarebbe più appropriata. Nel rispondere a tale argomentazione, STL ha sostenuto che la redditività di riferimento stabilita nell'inchiesta relativa alla Cina si basava su una realtà economica diversa e non è pertanto pertinente ai fini della presente inchiesta. Il margine di profitto di riferimento dovrebbe essere calcolato tenendo conto dell'orizzonte temporale successivo al 2020. STL ha inoltre sostenuto che, a partire dal 2022, si è registrato un aumento significativo del livello degli investimenti dei denuncianti rispetto al periodo dell'inchiesta relativa alla Cina (dal 1
o
luglio 2019 al 30 giugno 2020), il che ha comportato un mutamento di circostanze rispetto all'inchiesta relativa alle importazioni di cavi di fibre ottiche dalla Cina.
(213)
Per quanto riguarda la necessità di investimenti futuri nella produzione di cavi di fibre ottiche, la Commissione ha osservato che, nella sua ultima relazione sullo stato delle comunicazioni digitali, l'associazione degli operatori di reti di telecomunicazione europei (ETNO) ha rivisto al rialzo le sue previsioni per lo sviluppo delle reti Fibre-To-The-Home (FTTH) nell'Unione, a suggerire una forte domanda futura
(
26
)
. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui non sarebbero necessari ulteriori investimenti.
(214)
Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui gli operatori di telecomunicazioni non potevano sostenere gli elevati margini di profitto attesi dall'industria dell'Unione, la Commissione ha osservato che i cavi di fibre ottiche rappresentano una parte molto ridotta delle spese in conto capitale degli operatori di telecomunicazioni dell'UE, che secondo l'ETNO nel 2022 hanno raggiunto i 59,1 miliardi di EUR
(
27
)
. Considerando un consumo totale dell'Unione di circa 2,5 milioni di chilometri di cavo
(
28
)
e un prezzo medio di 756 EUR per chilometro di cavo
(
29
)
, le spese relative ai cavi di fibre ottiche rappresenterebbero circa il 3 % degli investimenti degli operatori di telecomunicazioni. Lo scopo di stabilire il profitto di riferimento è inoltre quello di determinare la redditività che l'industria dell'Unione sarebbe in grado di conseguire in assenza di importazioni oggetto di dumping, tenendo conto anche di alcuni investimenti futuri. La questione se i dazi non siano contrari all'interesse generale dell'Unione è esaminata di seguito nei considerando da 223 a 226, dove si affronta, tra l'altro, il possibile impatto dei dazi sulle industrie a valle. Le argomentazioni di Birla e STL a tale riguardo sono state pertanto respinte.
(215)
Per quanto riguarda l'argomentazione di STL secondo cui il profitto di riferimento deve essere basato sul livello di redditività prima dell'aumento delle importazioni dal paese oggetto della presente inchiesta, la Commissione ha ricordato che il profitto di riferimento deve essere stabilito tenendo conto di una serie di fattori tra cui, in particolare, il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(216)
A tale proposito la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta i prezzi dell'industria dell'Unione hanno subito una contrazione principalmente a causa delle importazioni oggetto di dumping dall'India. Analogamente, la realtà economica prima dell'aumento delle importazioni dall'India, vale a dire prima del 2020, è stata anch'essa influenzata dalla presenza delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Durante questo periodo i profitti non sono stati pertanto considerati una base idonea a stabilire il profitto di riferimento. La Commissione ha pertanto esaminato la redditività dell'industria dell'Unione sulla base dei profitti realizzati prima del periodo interessato dalle importazioni dalla Cina e dall'India.
(217)
Come concluso nell'inchiesta relativa alla Cina, nel 2015 e nel 2016 i produttori dell'Unione inseriti nel campione sono riusciti a mantenere profitti costanti rispettivamente del 12,6 % e del 12,4 %. Pertanto, si è ritenuto che tali anni siano i più rappresentativi per la redditività in condizioni di concorrenza normali in questo settore.
(218)
La Commissione ha ritenuto che tale analisi sia ancora valida, in particolare tenuto conto del fatto che durante il periodo in esame nell'attuale inchiesta i prezzi erano ancora in parte depressi dalle importazioni cinesi, come stabilito nell'inchiesta antiassorbimento. La Commissione ha pertanto concluso che un profitto di riferimento del 12,4 % rifletterebbe comunque il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. L'argomentazione secondo cui un aumento degli investimenti costituirebbe un «mutamento di circostanze» tale da richiedere una nuova valutazione del profitto di riferimento è stata pertanto respinta.
(219)
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura. Non sono stati segnalati costi futuri di questo tipo dall'industria dell'Unione. Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l'industria dell'Unione, applicando il profitto di riferimento del 12,4 % (cfr. considerando 217) al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta.
(220)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato relativamente ai quali sono emerse pratiche di dumping in India, determinata anche per calcolare l'undercutting dei prezzi, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.
(221)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è definito secondo la stessa modalità del margine di dumping per tali società (cfr. considerando da 91 a 94).
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Gruppo MP Birla
6,9
86,7
Sterlite Technologies Limited Group
11,4
41,2
Altre società che hanno collaborato
9,0
63,1
Tutte le altre società
11,4
86,7
7. INTERESSE DELL'UNIONE
(222)
Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell'industria dell'Unione
(223)
L'industria dell'Unione è composta da 14 produttori, gruppi o produttori, con circa 5 140 dipendenti (ETP). I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l'Unione.
(224)
L'istituzione di misure aumenterebbe i livelli dei prezzi nell'Unione e consentirebbe quindi all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi in linea con l'aumento dei costi di produzione. Ciò si tradurrà in livelli di profitto più sostenibili che consentiranno all'industria dell'Unione di aumentare i propri livelli di investimento e di riprendere gli investimenti nelle innovazioni necessarie all'industria dell'Unione per mantenere una posizione competitiva sul mercato e mantenere la sua presenza sul mercato, nonché recuperare la quota di mercato perduta in passato a favore delle importazioni cinesi oggetto di dumping.
(225)
La mancata istituzione di misure potrebbe avere verosimilmente un effetto negativo significativo sull'industria dell'Unione in termini di ulteriore contrazione dei prezzi e di possibile depressione. Un ulteriore calo dei prezzi significherebbe per l'industria dell'Unione essere in perdita nel breve periodo. Per evitare un deterioramento della redditività, l'industria dell'Unione può decidere di mantenere gli attuali livelli di prezzo, che tuttavia sono già insostenibili, o di aumentare i prezzi a scapito delle vendite. Ciò comporterà una riduzione immediata del volume di produzione. Tale situazione impedirà inoltre all'industria dell'Unione di aumentare i livelli di investimento, necessari per difendere la propria presenza sul mercato offrendo soluzioni innovative e sviluppo di prodotti. Di conseguenza, l'industria dell'Unione sarà soggetta a un ulteriore deterioramento finanziario in termini di redditività e investimenti, che metterà a rischio il suo futuro. Se non venissero istituite misure, si potrebbe prevedere il persistere e addirittura l'aumento delle importazioni oggetto di dumping dall'India, dati i notevoli margini di undercutting e la natura del mercato, caratterizzato da gare d'appalto con effetti a lungo termine. In tale situazione l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di riprendersi dagli effetti pregiudizievoli.
(226)
Si è dunque concluso che le misure provvisorie sarebbero nell'interesse dell'industria dell'Unione.
7.2.
Interesse degli importatori non collegati
(227)
Alla data di apertura, 51 importatori e utilizzatori sono stati contattati e invitati a collaborare all'inchiesta. Un importatore si è registrato come parte interessata, ma non ha risposto al questionario. Di conseguenza, nessun importatore indipendente ha collaborato durante l'inchiesta.
(228)
In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti, la Commissione non è stata in grado di determinare con precisione l'impatto dei dazi antidumping sulle loro attività. Nell'inchiesta relativa alla Cina la Commissione ha stabilito che gli importatori beneficiavano di margini di profitto superiori al 20 % e che i dazi potevano essere assorbiti o almeno parzialmente trasferiti ai propri acquirenti
(
30
)
. La presente inchiesta non ha messo in luce fatti o elementi di prova che contraddicano tali risultanze.
(229)
Se è vero che le misure antidumping potrebbero avere un certo impatto negativo sugli importatori, riducendone la redditività, la Commissione ha ritenuto che tali importatori saranno in grado di assorbire e/o trasferire parte dell'aumento dei costi causato dal dazio ai propri acquirenti. Gli stessi hanno inoltre la possibilità di trovare fonti di approvvigionamento alternative, tra cui l'India a prezzi non di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che gli importatori indipendenti non saranno influenzati in modo sproporzionato dall'istituzione di misure.
7.3.
Interesse degli utilizzatori, degli installatori e dei distributori
(230)
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è acquistato da diverse industrie, principalmente operatori di telecomunicazioni, enti pubblici (come i comuni) che possiedono o controllano reti in fibra ottica, installatori e distributori. Nessuna di queste parti ha collaborato.
(231)
Solo un utilizzatore attivo nel settore delle telecomunicazioni ha collaborato durante l'inchiesta. La risposta dell'utilizzatore al questionario non conteneva argomentazioni o informazioni sugli aspetti relativi all'interesse dell'Unione. Tale utilizzatore non importava cavi di fibre ottiche dall'India e non si è espresso né a favore né contro le misure.
(232)
La Commissione ha inoltre ritenuto che, come indicato al considerando 213, i cavi di fibre ottiche costituiscano solo una piccola parte dei costi complessivi degli utilizzatori, in quanto il principale fattore di costo per l'installazione della fibra è legato alle opere di ingegneria civile.
(233)
Si è pertanto concluso che le misure non inciderebbero in modo sproporzionato sugli utilizzatori.
7.4.
Approvvigionamento sul mercato dell'Unione
(234)
STL ha sostenuto che l'istituzione da parte della Commissione di misure antidumping sulle importazioni di cavi di fibre ottiche dall'India andrebbe a scapito di una catena di approvvigionamento di cavi di fibre ottiche resiliente e autosufficiente nell'Unione. Tale argomentazione non è stata ulteriormente sviluppata. Il produttore esportatore non ha inoltre fornito elementi di prova, ulteriori informazioni o analisi a sostegno di tale argomentazione.
(235)
L'inchiesta ha dimostrato che sul mercato dell'Unione erano disponibili più fonti di approvvigionamento. I paesi diversi dall'India e dalla Cina (i maggiori dei quali erano il Marocco e il Regno Unito) costituivano il 14,5 % della quota di mercato totale dell'Unione e vi erano anche importazioni non oggetto di dumping dall'India. Inoltre, come indicato al considerando 130, l'industria dell'Unione disponeva di una capacità inutilizzata di quasi il 40 % che poteva essere utilizzata per rifornire il mercato dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
7.5.
Situazione concorrenziale dell'industria dell'Unione
(236)
Lo stesso produttore esportatore ha affermato che il mercato dell'Unione è dominato da un gruppo di grandi produttori e che l'istituzione di misure accentuerebbe tale situazione con possibili effetti dannosi, quali prezzi più elevati, minore scelta per i consumatori e un maggiore rischio di comportamenti anticoncorrenziali da parte dell'industria dell'Unione.
(237)
Come in precedenza, il produttore esportatore non ha ulteriormente elaborato tale argomentazione, non ha fornito alcun elemento di prova, né ulteriori informazioni né analisi a sostegno di essa.
(238)
La Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione fosse costituita da 14 produttori o gruppi di produttori dell'Unione in concorrenza tra loro sul mercato dell'Unione, oltre che con le importazioni non oggetto di dumping dall'India, le importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi. Il livello di concorrenza è stato pertanto ritenuto sufficientemente elevato. L'argomentazione relativa al rischio di un comportamento anticoncorrenziale dell'industria dell'Unione in futuro è altamente speculativa ed è stata respinta.
(239)
Tutte le argomentazioni relative alla situazione concorrenziale sul mercato dell'Unione sono state pertanto respinte.
7.6.
Altri fattori
(240)
I cavi di fibre ottiche sono necessari per costruire reti veloci a banda larga e sono pertanto di grande importanza per i cittadini, le imprese e gli enti pubblici in tutta l'Unione, che dipendono da tali reti per il lavoro da casa, l'apprendimento da casa, la gestione di un'attività o la fornitura di servizi. L'investimento attraverso il programma NextGenerationEU
(
31
)
è una delle principali priorità dell'Unione europea che mira anche a diffondere infrastrutture a banda larga ad alta tecnologia che raggiungano ogni angolo dell'UE. I cavi di fibre ottiche sono quindi fondamentali per il decennio digitale dell'UE
(
32
)
e anche per la sua sovranità digitale.
7.7.
Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(241)
L'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria dell'Unione di liberarsi dalla pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione causata dalle importazioni indiane oggetto di dumping e di aumentare i prezzi in linea con gli aumenti dei costi. Ciò avrebbe un impatto positivo sulla sua redditività e sui livelli di investimento, consentendole di difendere la sua posizione di mercato e di investire in nuove tecnologie. Infine, la sopravvivenza dei produttori dell'Unione è fondamentale per la sovranità digitale dell'UE. Per contro, la mancata istituzione delle misure comporterebbe un rapido ulteriore deterioramento della redditività dell'industria dell'Unione e, in ultima analisi, non consentirebbe all'industria dell'Unione di svilupparsi, con conseguenti perdite di quote di mercato e possibile chiusura delle fabbriche.
(242)
Allo stesso tempo le misure non impedirebbero alle importazioni da paesi terzi (compresa l'India) di competere equamente sul mercato dell'Unione. Dall'inchiesta non è emerso che le misure avrebbero un effetto negativo sproporzionato sugli importatori e sulle industrie a valle.
(243)
Nel complesso, quindi, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell'inchiesta, non esistevano motivi fondati di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India.
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(244)
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
(245)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e di dumping. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(246)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd
6,9 %
Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited
11,4 %
Altre società che hanno collaborato
9,0 %
Tutte le altre società
11,4 %
(247)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(248)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(249)
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(250)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(251)
Le statistiche relative ai cavi di fibre ottiche sono spesso espresse in chilometri di cavo. Tale unità statistica supplementare non esiste però per i cavi di fibre ottiche nella nomenclatura combinata pubblicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
33
)
. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di chilometri di cavo. È opportuno indicare i chilometri di cavo per i codici NC e TARIC.
9. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(252)
Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato concesso un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
(253)
Il gruppo MP Birla ha presentato osservazioni sull'esattezza del calcolo del suo margine di dumping. Dopo un'analisi, la Commissione ha corretto il calcolo e il margine di dumping pertinente.
(254)
Tutte le altre osservazioni ricevute in seguito alla comunicazione preventiva saranno trattate nella fase definitiva.
10. DISPOSIZIONI FINALI
(255)
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un termine prestabilito.
(256)
Le risultanze relative all'istituzione dei dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544700010 e 8544700091) e originari dell'India.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
—
i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e
—
cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd
6,9 %
89CF
Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited
11,4 %
89CG
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato
9,0 %
Tutte le altre importazioni originarie dell'India
11,4 %
C999
3. I dazi antidumping non sono applicabili ai produttori esportatori indiani del gruppo HFCL, costituiti da HFCL Limited e HTL Limited (codice addizionale TARIC 89CH).
4. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In attesa della presentazione della fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società.
5. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
6. Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'origine, il numero di chilometri di cavo dei prodotti importati deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di chilometri di cavo importati con i codici TARIC 8544700010 e 8544700091.
7. Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India (
GU C, C/2023/891, 16.11.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202300891
).
(
3
)
I dati della banca dati Surveillance registrati in kg sono stati convertiti in chilometri di cavo, in linea con le spiegazioni contenute nel considerando 96.
(
4
)
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5dd1dca7-b5b0-11ee-b164-01aa75ed71a1
.
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51
,
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2011/oj
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617 della Commissione, dell'8 agosto 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 199 del 9.8.2023, pag. 34
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1617/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011, considerando (617).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34
, ELI:
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/72/oj
).
(
10
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2692
.
(
11
)
Riportato in allegato alla versione non riservata delle osservazioni di HFCL del 2 gennaio 2024 e nell'allegato 2 della versione non riservata delle osservazioni di Birla del 2 gennaio 2024.
(
12
)
GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1
.
(
13
)
Considerando 28 e 367 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011.
(
14
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011, considerando (402).
(
15
)
Tali indicatori si basavano su dati diretti raccolti dal denunciante sugli otto produttori dell'Unione che hanno presentato o sostenuto la denuncia, che rappresentano oltre il 50 % della produzione dell'Unione nel periodo dell'inchiesta, più una stima dei restanti produttori dell'Unione sulla base di informazioni e ricerche di mercato.
(
16
)
Sentenza nella causa T-865/19, AO Nevinnomysskiy Azot e.a./Commissione, EU:T:2022:559, punti 238-239, confermata nella causa C-725/22 P, AO Nevinnomysskiy Azot e.a./Commissione, EU:C:2024:217.
(
17
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617.
(
18
)
Cfr. la versione pubblica della risposta al questionario di Corning e Acome.
(
19
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617.
(
20
)
Sintesi della decisione della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (
GU C 319 del 17.9.2014, pag. 10
) (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) [notificata con il numero C(2014) 2139 final].
(
21
)
«Cade applies BRL 20.9 million in fines for international cartel of underground and submarine cables» (1
o
novembre 2022), disponibile all'indirizzo
https://www.gov.br/cade/en/matters/news/cade-applies-brl-20-9-million-in-fines-for-international-cartel-of-underground-and-submarine-cables
.
(
22
)
Comision Nacional de los Mercados y la Competencia, Caso S/DC/0562/15: CABLES BT/MT, risoluzione finale; disponibile all'indirizzo
https://www.cnmc.es/expedientes/sdc056215
.
(
23
)
Tribunale d'appello in materia di concorrenza, «Notice of a Claim under Section 47A of the Competition Act 1998, Case No.1532/5/7/22», disponibile all'indirizzo
https://www.catribunal.org.uk/sites/cat/files/2023-03/2023.03.10_1532_RWE%20Renewables%20v%20Prysmian_Summary_of_Claim_Final.pdf
.
(
24
)
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_14_358
.
(
25
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011.
(
26
)
https://etno.eu/library/reports/117-state-of-digital-2024.html
.
(
27
)
https://etno.eu/library/reports/117-state-of-digital-2024.html
.
(
28
)
Cfr. tabella 2.
(
29
)
Costo medio unitario di produzione nel periodo dell'inchiesta (cfr. tabella 8) più un margine di profitto del 12,4 %.
(
30
)
Considerando (588) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione.
(
31
)
Next GenerationEU mira ad attuare il 5G e la banda larga ultraveloce a livello dell'UE per accelerare, tra gli altri obiettivi, la transizione digitale attraverso una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici e dell'economia in generale:
https://next-generation-eu.europa.eu/index_it#:~:text=Con%20NextGenerationEU%3A,intelligenti%20ed%20efficienti
.
(
32
)
L'UE persegue una visione sostenibile e incentrata sull'uomo per la società digitale nel corso del decennio digitale, al fine di potenziare i cittadini e le imprese:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/europes-digital-decade
.
(
33
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inseriti nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
India
Aberdare Technologies Private Limited
89CI
India
Aksh Optifibre Limited
89CJ
India
Apar Industries Limited
89CK
India
Polycab India Limited
89CL
India
UM Cables Limited
89CM
India
ZTT India Private Limited
89CN
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1943/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1943 disciplina i dazi antidumping provvisori su cavi di fibre ottiche dall'India, applicando il Regolamento di base (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping. I margini di dumping si calcolano confrontando il valore normale (prezzo sul mercato interno) con il prezzo all'esportazione, tenendo conto di fattori quali SGAV (spese generali, amministrative e di vendita), profitti, costi di trasporto e commissioni. L'inchiesta riguarda importatori, produttori esportatori e industria dell'Unione, con particolare attenzione alla causalità tra dumping e pregiudizio economico.
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