Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2137/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2137 della Commissione, del 2 agosto 2024, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 02/08/2024 In vigore dal: 02/08/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2137 della Commissione, del 2 agosto 2024, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2137 of 2 August 2024 correcting and amending Implementing Regulation (EU) 2024/1475 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes of stainless steel originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2137 5.8.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2137 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2024 che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha riscontrato la presenza di errori nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 ( 2 ) . Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore e alle autorità doganali degli Stati membri, è necessario rettificare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 in modo da garantire la corretta attuazione di tale atto. Le rettifiche apportate riguardano in particolare una migliore argomentazione del punto relativo all’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione e l’inclusione di tre codici NC mancanti e di tre codici TARIC mancanti nell’articolo 1 del dispositivo. (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 ( 3 ) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione ( 4 ) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione ( 5 ) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2026. Il prodotto oggetto del riesame nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia il dazio oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, è necessario impedire l’applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia. (3) Pertanto, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475, dovrebbe essere riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 dovrebbe essere sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello dei dazi antidumping di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 dovrebbe essere riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi dovrebbe essere sospesa. (4) È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475. (5) Al fine di ridurre al minimo il periodo di incertezza giuridica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475, al fine di assicurare l’applicazione di tale regolamento di esecuzione per tutti i tipi di prodotto oggetto del riesame in previsione della scadenza e garantire la corretta applicazione delle misure di salvaguardia. L’applicazione del presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 non produrrebbe conseguenze negative per i soggetti interessati, dato che le rettifiche e le modifiche non riguardano cambiamenti sostanziali e non estendono l’ambito di applicazione delle misure. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 è così rettificato: (1) il considerando 147 è sostituito dal seguente: «(147) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC è stato tuttavia notevolmente inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale, come illustrato al considerando 35. Rispetto al riesame precedente si è tuttavia registrato un leggero aumento delle importazioni. Sulla base di tale analisi si può dedurre che l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione è stata di fatto più significativa durante il periodo in esame che durante il riesame precedente.»; (2) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati con i codici NC 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , ex 7304 41 00 , ex 7304 49 83 , ex 7304 49 85 , ex 7304 49 89 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 83 90, 7304 49 85 90, 7304 49 89 90 e 7304 90 00 91) e originari della Repubblica popolare cinese.» . Articolo 2 Nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis 1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ( *1 ) diventi applicabile alle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), e superi il livello del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. 2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. 3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile alle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), e sia fissato a un livello inferiore rispetto al dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento. 4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa. 5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 della Commissione, del 30 maggio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2024/1475, 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1475/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1029/oj) . ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L, 2024/1782, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2137/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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