Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2211 della Commissione, del 5 settembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2211 della Commissione, del 5 settembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2211 of 5 September 2024 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of oxalic acid originating in India and the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2211
6.9.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2211 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2024
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012
(
2
)
il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese («RPC») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
(2)
A seguito della sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015
(
3
)
, le misure erano state annullate nella misura in cui riguardavano il produttore esportatore cinese Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd. («Yuanping»). Successivamente all’esecuzione della sentenza, la Commissione europea («la Commissione») ha reistituito misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Yuanping a decorrere dal 30 novembre 2016
(
4
)
.
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/931
(
5
)
la Commissione ha prorogato di altri cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»).
(4)
I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi rispettivamente tra il 22,8 % e il 43,6 % e tra il 14,6 % e il 52,2 % sulle importazioni dall’India e dalla Repubblica popolare cinese («paesi interessati»).
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(5)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore
(
6
)
, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(6)
La domanda di riesame è stata presentata in data 30 marzo 2023 da Oxaquim SA («Oxaquim» o «richiedente»), con il sostegno di WeylChem Lamotte S.A.S, che insieme costituiscono l’industria dell’Unione di acido ossalico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza del dumping e di persistenza e/o di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
1.3.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(7)
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 giugno 2023 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di acido ossalico originario dei paesi interessati. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
7
)
(«avviso di apertura»).
1.4.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(8)
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
aprile 2022 e il 31 marzo 2023 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del PIR («periodo in esame»).
1.5.
Parti interessate
(9)
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti dell’India e della RPC e le autorità dell’India e della RPC, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
(10)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un’audizione.
1.6.
Campionamento
(11)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(12)
Durante il periodo in esame l’acido ossalico era fabbricato solo da due produttori nell’Unione. Di conseguenza non è stato necessario ricorrere al campionamento dei produttori dell’Unione.
Campionamento degli importatori
(13)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Non si è manifestato alcun importatore indipendente.
Campionamento dei produttori esportatori dell’India e della RPC
(14)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti dell’India e della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni dell’India e della RPC di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(15)
Un produttore esportatore dell’India ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. Alla luce di quanto sopra, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. In seguito si è manifestato un altro produttore esportatore dell’India e, poiché il campionamento non era stato ritenuto necessario, la Commissione ha invitato anche il secondo produttore esportatore a compilare il questionario.
(16)
Nessuna società della RPC si è manifestata. Con una nota verbale, il 25 ottobre 2023 la Commissione ha informato le autorità cinesi di non aver ricevuto alcuna collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC. Intendeva pertanto basare le sue conclusioni per i produttori esportatori della RPC sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.
1.7.
Risposte ai questionari
(17)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
(18)
La Commissione ha inviato questionari ai due produttori noti dell’Unione, a tutti gli importatori indipendenti noti e a due produttori esportatori dell’India. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online
(
8
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(19)
Hanno risposto al questionario due produttori dell’Unione, un utilizzatore e due produttori esportatori dell’India. Un produttore dell’Unione, WeylChem Lamotte S.A.S. («WeylChem»), ha risposto al questionario in modo incompleto. La Commissione ha inviato una notifica di irregolarità per richiedere ulteriori informazioni. WeylChem ha informato la Commissione di non essere in grado di rispondere alla lettera di richiesta di maggiori informazioni o di ospitare una visita di verifica.
1.8.
Verifica
(20)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società seguenti:
produttori dell’Unione:
—
Oxaquim SA, El Catllar, Spagna;
utilizzatori:
—
Jervois Finland Oy, Kokkola, Finlandia;
produttori esportatori dell’India:
—
Star Oxochem Pvt Ltd, Jhagadia, India;
—
Punjab Chemicals e Crop Protection Ltd, Bhankharpur, India.
1.9.
Divulgazione delle informazioni
(21)
Il 5 giugno 2024 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva proporre l’estensione delle misure antidumping sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese.
(22)
Sono pervenute osservazioni dal richiedente, Oxaquim, e dal produttore esportatore indiano Star Oxochem Pvt Ltd.
(23)
A seguito di una domanda relativa ad un adeguamento, il 19 giugno 2024 è stata trasmessa a Star Oxochem Pvt Ltd un’ulteriore divulgazione delle informazioni. Tale società non ha formulato ulteriori osservazioni.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(24)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, segnatamente l’acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917 11 00 91) («prodotto oggetto del riesame»).
(25)
L’acido ossalico presenta una vasta gamma di impieghi, ad esempio è utilizzato come agente sbiancante nell’industria tessile e del legno, come agente riducente nella produzione di prodotti farmaceutici e come materiale per l’estrazione e la purificazione di metalli ed elementi delle terre rare.
(26)
Nell’inchiesta iniziale si è appurato che esistono due tipi di acido ossalico: l’acido ossalico non raffinato e l’acido ossalico raffinato. L’acido ossalico raffinato, che era prodotto nella RPC ma non in India, è fabbricato grazie a un processo di purificazione dell’acido ossalico non raffinato, il cui scopo è rimuovere ferro, cloruri, tracce metalliche e altre impurità. In assenza di collaborazione da parte della RPC, per la presente inchiesta di riesame è stato ipotizzato che i produttori esportatori della RPC abbiano fabbricato ed esportato acido ossalico raffinato come nell’inchiesta iniziale.
2.2.
Prodotto in esame
(27)
Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario dell’India e della RPC.
2.3.
Prodotto simile
(28)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno dell’India e della RPC;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(29)
Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
DUMPING
3.1.
Osservazioni preliminari
(30)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di acido ossalico dall’India e dalla RPC sono proseguite, anche se con volumi inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1
o
gennaio al 31 dicembre 2010) e a un livello simile a quello del periodo del precedente riesame in previsione della scadenza (dal 1
o
aprile 2016 al 31 marzo 2017). Secondo Eurostat, le importazioni di acido ossalico dall’India e dalla RPC rappresentavano circa il 17 % del mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, mentre nel precedente riesame in previsione della scadenza esse avevano rappresentato il 16 %. In termini assoluti le importazioni sono diminuite, passando da 7 969 tonnellate nel periodo dell’inchiesta iniziale a 1 658 tonnellate nell’ultimo riesame in previsione della scadenza, fino ad arrivare a 1 565 tonnellate nell’attuale PIR.
3.2.
India
(31)
In India sono presenti quattro produttori noti di acido ossalico, due dei quali hanno risposto al questionario. Sulla base delle informazioni a sua disposizione
(
9
)
, la Commissione ha stimato la produzione totale in India a circa 40 000 tonnellate. Le esportazioni totali dall’India sono stimate a circa 5 700 tonnellate metriche, sulla base dei dati forniti nella domanda di riesame, sottoposti a controllo incrociato con i dati disponibili nel Global Trade Atlas (GTA).
(32)
Sulla base dei dati forniti da Eurostat, durante il PIR le importazioni dall’India verso l’Unione si sono attestate intorno alle 400 tonnellate.
(33)
Le importazioni dall’India sono altresì soggette al dazio della TDC del 6,5 %
(
10
)
.
3.2.1.
Dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame
3.2.1.1.
Valore normale
(34)
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascuna delle due società indiane che hanno collaborato fosse rappresentativo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Alla luce di quanto sopra, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte dei due produttori esportatori che hanno collaborato sono state considerate rappresentative.
(35)
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione.
(36)
La Commissione ha poi esaminato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se le vendite effettuate da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite dei due produttori esportatori che hanno collaborato erano rappresentative.
(37)
La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame per ciascun tipo di prodotto allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive sul mercato interno per il calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(38)
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
(a)
il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
(b)
la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(39)
Per quanto riguarda le due società indiane che hanno collaborato alla presente inchiesta, è stato stabilito che entrambe soddisfacevano i criteri di cui sopra. Pertanto il valore normale è stato determinato sulla base della media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
3.2.1.2.
Prezzo all’esportazione
(40)
I due produttori esportatori hanno esportato il prodotto oggetto del riesame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Di conseguenza il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.2.1.3.
Confronto
(41)
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei due produttori esportatori a livello franco fabbrica come indicato sopra.
(42)
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie nonché per l’imballaggio, gli sconti, i costi del credito, le spese bancarie e le commissioni pagate dal produttore esportatore che ha collaborato. Ciascuno dei due produttori esportatori indiani che hanno collaborato ha ricevuto i calcoli dettagliati degli adeguamenti effettuati nel documento informativo specifico.
(43)
A seguito della divulgazione finale delle informazioni, Star Oxochem Pvt Ltd ha affermato che dal prezzo all’esportazione non avrebbe dovuto essere detratto un adeguamento relativo a un’indennità di trasporto.
(44)
La Commissione ha valutato tale argomentazione e ha rivisto il calcolo del dumping, che è stato divulgato all’esportatore in questione. Non sono pervenute ulteriori osservazioni.
(45)
Nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, un produttore che ha collaborato ha indicato di aver beneficiato del sistema per le esportazioni di merci dall’India (
Merchandise Exports from India Scheme
, «MEIS»)
(
11
)
. Il MEIS è un sistema del governo indiano che fornisce un incentivo sotto forma di buono di credito sul dazio agli esportatori per compensare le perdite derivanti dal pagamento dei dazi. L’incentivo è pagato come percentuale del valore franco a bordo («FOB») realizzato (in valuta estera libera) per prodotti specifici destinati a mercati specifici. Tale incentivo all’esportazione non è un adeguamento ammissibile per il confronto tra i prezzi. Esso non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio per il quale un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, potrebbe essere preso in considerazione, dal momento che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), consente solo un adeguamento del valore normale e non del prezzo all’esportazione. Il valore del buono non è calcolato in relazione all’ammontare dei dazi all’importazione che sarebbero incorporati nelle esportazioni di prodotti a valle, ma è invece determinato come percentuale del valore FOB della merce esportata. Inoltre, indipendentemente dal calcolo del valore dell’incentivo, il funzionamento del sistema non determina una situazione in cui gli oneri all’importazione gravanti sui materiali fisicamente incorporati nelle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno sono rimborsati o non riscossi al momento dell’esportazione dello stesso prodotto nell’Unione. Per tutti i motivi che precedono nessun adeguamento del valore normale o del prezzo all’esportazione può essere accettato. In ogni caso, indipendentemente da questo o da qualsiasi altro adeguamento, il dumping sarebbe superiore al livello minimo.
3.2.1.4.
Calcolo del dumping
(46)
Per i due produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto oggetto del riesame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(47)
Su tale base, dal momento che i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano la maggior parte delle esportazioni indiane durante il PIR, il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è risultato del [5-10 %] a livello nazionale. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
3.3.
Cina
(48)
Come indicato al considerando 17, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.
(49)
Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping si sono basate sugli elementi disponibili, in particolare sulle fonti pubblicamente disponibili quali i siti web ufficiali delle società, le statistiche a disposizione, in particolare le banche dati del Global Trade Atlas («GTA»), le informazioni contenute nella domanda di riesame e le informazioni ricevute dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (vale a dire il richiedente e i produttori dell’Unione inseriti nel campione).
3.3.1.
Dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame
3.3.1.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni del (prodotto oggetto del riesame) originario della RPC
(50)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(51)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(52)
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.
(53)
Il 1
o
marzo 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti («la nota») che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l’energia impiegati nella produzione dell’acido ossalico. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha individuato i principali fattori produttivi sulla base delle informazioni contenute nella domanda e fornite da un produttore dell’Unione. La Commissione ha altresì informato le parti interessate di aver scelto un paese rappresentativo, ossia la Colombia, come paese rappresentativo appropriato. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Sucroal SA, un produttore che fabbrica un prodotto appartenente al medesimo settore dell’acido ossalico, ossia l’acido citrico in Colombia.
(54)
La Commissione ha ricevuto osservazioni solo da un produttore dell’Unione. Tali osservazioni sono analizzate al considerando 214.
3.3.1.2.
Valore normale
(55)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(56)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato, […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» in appresso sono denominate «SGAV»).
(57)
Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.
3.3.1.2.1. Esistenza di distorsioni significative
(58)
L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
—
l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
(59)
Dal momento che l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l’esistenza di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi contenuti nell’elenco.
(60)
È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
(61)
L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».
(62)
A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla Cina («relazione»)
(
12
)
, che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (ad esempio terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (ad esempio il settore chimico). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione relativa alla Cina è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta in fase di apertura. La domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.
(63)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, compresa la relazione, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.
(64)
Al fine di dimostrare le distorsioni significative per quanto riguarda i prezzi e i costi nella RPC, il richiedente si è avvalso degli elementi di prova contenuti nella relazione, nonché delle risultanze della Commissione in varie inchieste recenti riguardanti il settore chimico nella RPC.
(65)
Il richiedente ha innanzitutto affrontato la questione dell’interferenza specifica nei costi delle materie prime e degli altri fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione dell’acido ossalico. L’acido ossalico è infatti prodotto a partire da cinque materie prime diverse, ossia: carboidrati (principalmente zucchero e amido derivato dall’amido di granturco); acido nitrico; acido solforico; ossigeno; e perossido d’idrogeno.
(66)
Secondo il richiedente, in ciascun settore sono state rilevate le distorsioni significative descritte di seguito.
Carboidrati (zucchero, granturco e amido di granturco)
(67)
Il richiedente ha indicato che la Cina possiede ingenti scorte di granturco che permettono al governo, mediante l’acquisto o la vendita di grandi quantitativi di granturco sul mercato, di elevare o diminuire artificiosamente i prezzi di questo prodotto di base. La Cina, pur avendo iniziato ad affrontare il problema delle eccessive riserve di granturco nel 2016, detiene tuttora scorte molto consistenti che hanno un effetto distorsivo sui prezzi
(
13
)
.
(68)
Inoltre il richiedente ha affermato che il governo controlla i vari aspetti che riguardano l’intera catena del valore del granturco, ivi comprese le sovvenzioni per la produzione di granturco
(
14
)
e la supervisione della trasformazione
(
15
)
. Nella RPC sono in vigore anche misure di controllo degli investimenti
(
16
)
.
(69)
Il richiedente ha inoltre indicato che il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Cina («quattordicesimo piano quinquennale») è conforme al precedente tredicesimo piano quinquennale per quanto riguarda la definizione degli obiettivi da conseguire nel settore agricolo cinese, comprese la produzione e la regolamentazione dello zucchero e del granturco. Tali piani sono stati adottati a livello di governo centrale, ma sono attuati a livello locale dalle amministrazioni e dalle autorità provinciali.
(70)
Il quattordicesimo piano quinquennale porta avanti la pianificazione economica a livello centrale e locale nel settore agricolo cinese per il periodo 2021-2025 con l’obiettivo di continuare ad «approfondire la riforma strutturale sul versante dell’offerta agricola, rafforzare gli orientamenti in materia di qualità e promuovere il rilancio delle industrie rurali»
(
17
)
.
(71)
Al fine di conseguire tale «profonda ristrutturazione dell’agricoltura», il quattordicesimo piano quinquennale fissa diversi obiettivi nel settore agricolo, tra cui l’ottimizzazione dell’organizzazione della produzione agricola, la realizzazione di un’area industriale di livello superiore per la produzione di prodotti agricoli, il miglioramento dei sistemi di sostegno e protezione dell’agricoltura, il potenziamento del meccanismo di compensazione dei benefici per le principali aree di produzione di cereali, la costruzione di un nuovo sistema di politiche in materia di sovvenzioni agricole e il miglioramento della politica del prezzo minimo di acquisto per i cereali. Tali obiettivi sono ulteriormente attuati a livello centrale, ad esempio mediante il piano di sviluppo per l’agricoltura digitale e le zone rurali (2019-2025); un libro bianco sulla sicurezza alimentare in Cina
(
18
)
; e il piano nazionale per lo sviluppo industriale rurale 2020-2025
(
19
)
.
(72)
Il governo centrale cinese richiede periodicamente l’adozione di misure e pratiche interventiste per regolare la produzione, l’offerta e la domanda di granturco nel paese. Nell’aprile 2022 il vice primo ministro cinese Hu Chunhua e membro dell’ufficio politico del comitato centrale del partito comunista cinese ha invitato i produttori agricoli a compiere «sforzi significativi» per incrementare la produzione di granturco in modo da stabilizzare la produzione e l’offerta della coltura
(
20
)
. In particolare egli ha affermato che il granturco non solo rappresenta un importante cereale di base, ma anche una «materia prima vitale per molti prodotti industriali», tra cui l’acido ossalico.
(73)
Tra le imprese di proprietà dello Stato a livello centrale e le loro controllate soggette alla supervisione da parte della commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC») che operano nel settore agricolo e nei settori connessi figurano: China Agriculture Development Group; COFCO Corporation; China Grain Storage Group; China Salt Industry Group; Sinochem; China National Chemical Group; e China National Seed Group
(
21
)
.
(74)
La Cina vieta inoltre a soggetti stranieri di essere azionisti di controllo di imprese che operano nella coltivazione del granturco
(
22
)
. L’esportazione di granturco è inoltre soggetta a licenze connesse a contingenti di esportazione gestite dalla commissione nazionale cinese per lo sviluppo e le riforme («NDRC») e dal ministero del Commercio («MOFCOM») e assegnate solo a imprese commerciali di Stato
(
23
)
.
(75)
La produzione di granturco in Cina è pertanto caratterizzata da misure interventiste adottate a livello nazionale, regionale e provinciale nell’ambito di piani dettagliati che creano distorsioni nelle forze dell’offerta e della domanda al livello base di produzione. Nel settore sono inoltre presenti numerose imprese cinesi di proprietà dello Stato. Il richiedente ha sottolineato che simili misure interventiste e azioni politiche causano una distorsione dei prezzi del granturco per i trasformatori industriali a livello di amido e successivamente di acido ossalico.
Prodotti chimici intermedi di base
(76)
Come indicato sopra, la produzione di acido ossalico richiede l’uso di diversi prodotti chimici intermedi di base, tra cui l’acido nitrico, l’acido solforico, l’ossigeno e il perossido di idrogeno. Il richiedente ha sostenuto che il coinvolgimento di imprese cinesi di proprietà dello Stato nel suo settore chimico è presente lungo l’intera catena di produzione, a partire dalle materie prime di base fino alla produzione di acido ossalico, creando distorsioni significative nei prezzi e nei volumi di produzione dei prodotti chimici intermedi di base. Sia le imprese pubbliche che private attive nel settore chimico sono anche soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica. Di conseguenza il richiedente ha sottolineato che il governo cinese è in grado di esercitare un notevole controllo sui prodotti chimici intermedi di base e quindi sulla determinazione del prezzo finale dell’acido ossalico prodotto in Cina, con conseguenti distorsioni che si ripercuotono sui mercati di esportazione, compreso quello dell’Unione.
(77)
Il richiedente ha precisato che tale controllo è esercitato tramite agenzie governative cinesi quali la SASAC, che è il rappresentante ufficiale dei beni di proprietà dello Stato e l’organo di vigilanza delle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie a livello centrale che, a marzo 2019, contano 96 imprese e loro controllate
(
24
)
.
(78)
Ad esempio il richiedente ha riferito che il gigante cinese delle imprese di proprietà dello Stato, Sinopec, attraverso la sua controllata Nanjing Chemical Industrial Corporation, rappresenta una «base di produzione nazionale» di prodotti chimici inorganici, organici e fini, compresi l’acido solforico e l’acido nitrico, mentre tramite la sua controllata Hunan Jianchang Petrochemical Co., Ltd. Sinopec è anche uno dei maggiori fornitori di perossido di idrogeno del paese.
(79)
Sinopec ha sottolineato la propria adesione ai principi di partito in numerosi casi
(
25
)
. Il gruppo Sinopec, interamente controllato dal governo centrale cinese, riconosce che le proprie attività di produzione sono notevolmente influenzate dal controllo esercitato dal governo centrale sull’economia cinese
(
26
)
.
(80)
Il richiedente ha inoltre osservato che le distorsioni nei prezzi e nell’offerta di prodotti chimici intermedi sono causate anche dal notevole eccesso di capacità del settore chimico cinese, il che è stato confermato dalla relazione sulla Cina
(
27
)
.
(81)
Tra le altre forme di pianificazione a livello locale vi è ad esempio il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria petrolchimica della provincia di Hebei, nota per la sua produzione di prodotti chimici intermedi. Il piano, in conformità della politica industriale nazionale e dei requisiti dell’elenco delle industrie soggette a restrizioni ed eliminazioni della provincia di Hebei, applica rigorosamente le condizioni di ingresso nel settore e controlla eventuali progetti di nuova capacità produttiva concernenti, tra gli altri, l’acido solforico
(
28
)
.
Energia – Energia elettrica
(82)
Il richiedente ha spiegato che la produzione di acido ossalico richiede una notevole quantità di energia, sotto forma di energia elettrica, per alimentare il processo di produzione e le reazioni chimiche.
(83)
Come indicato nella relazione sulla Cina
(
29
)
, anche il mercato dell’energia elettrica in Cina è caratterizzato da un forte coinvolgimento delle imprese di proprietà dello Stato in varie fasi della catena di approvvigionamento. Circa il 50 % della capacità di generazione è di proprietà dello Stato, mentre l’intera rete di trasmissione è di proprietà di due imprese statali. La forte presenza dello Stato si estende all’intero settore energetico e su oltre 100 imprese di proprietà dello Stato a livello centrale attualmente soggette alla supervisione della SASAC, 21 sono attive nel settore dell’energia.
(84)
Il richiedente ha inoltre fatto riferimento a diversi aspetti delle politiche del governo cinese che causano anch’esse distorsioni dei prezzi dell’energia elettrica
(
30
)
. Il primo è che la SERC, l’autorità indipendente di regolamentazione dell’energia elettrica della Cina, non fissa i prezzi dell’energia elettrica. Tali prezzi sono invece fissati dalla NDRC, l’autorità governativa cui fanno capo anche le politiche industriali. Il secondo è che, sebbene l’energia elettrica sia uno dei principali fattori produttivi nella produzione dell’acido ossalico, nella RPC i prezzi dell’elettricità non sono basati sul mercato e sono anche influenzati da distorsioni significative (attraverso la fissazione centrale dei prezzi, la differenziazione dei prezzi e nelle pratiche di acquisto diretto di energia)
(
31
)
.
Energia – Gas
(85)
Il richiedente ha sostenuto che la produzione, la fornitura, la distribuzione e la fissazione dei prezzi del gas naturale in Cina sono altamente regolamentate e controllate dallo Stato cinese, con conseguenti distorsioni dovute a diversi meccanismi. Tale situazione crea distorsioni significative nel funzionamento del mercato interno cinese per la fornitura di energia in questa forma e di sostanze a valle fabbricate beneficiando di tali distorsioni
(
32
)
.
(86)
Nell’ambito del tredicesimo piano quinquennale generale il governo cinese ha adottato un piano settoriale specifico per lo sviluppo del gas naturale cinese
(
33
)
. Come indicato nella relazione sulla Cina, i prezzi del gas naturale nazionale sono regolamentati dalla NDRC, che pubblica i prezzi praticabili in ciascuna provincia in appositi avvisi; gli uffici locali dei prezzi pubblicano poi un avviso corrispondente a livello locale che adotta i prezzi decisi dalla NDRC centrale.
(87)
Come indicato nella relazione sulla Cina, anche l’industria cinese del gas naturale è fortemente dominata dalle imprese di proprietà dello Stato
(
34
)
.
Prezzi dell’energia – In generale
(88)
In sintesi il richiedente ha indicato che in Cina i prezzi dell’energia non sono basati sul mercato e sono ancora ampiamente controllati dallo Stato o adottati dalle amministrazioni provinciali e locali per garantire prezzi preferenziali dell’energia ai produttori chimici locali, consentendo loro di beneficiare di costi di produzione inferiori. I controlli formali sui prezzi del gas naturale, del petrolio raffinato, dell’energia elettrica e dei servizi di trasporto da parte della Cina danno luogo ad alcune delle distorsioni più significative dell’economia cinese. Tali beni e servizi costituiscono fattori di mercato che influenzano i costi di produzione e i prezzi finali dei beni industriali, in particolare nelle industrie ad alta intensità di risorse in cui sono necessarie quantità significative di materie prime, come la produzione di acido ossalico
(
35
)
.
Produzione di acido ossalico
(89)
Dopo aver analizzato i settori sopra citati, il richiedente ha esaminato ulteriormente la questione della produzione di acido ossalico in Cina, ricordando i fattori indicati di seguito che provocano distorsioni significative.
(90)
Innanzitutto il settore chimico, compreso il sottosettore dell’acido ossalico, è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità statali.
(91)
Il governo della RPC e il partito comunista cinese («PCC») mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e in particolare su quelle di proprietà dello Stato. L’entità della capacità produttiva dei principali produttori cinesi di acido ossalico indica alcuni aspetti del controllo del governo della RPC e del PCC sulle loro attività. Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd. ad esempio si presenta come «una delle principali imprese dell’industria dell’acido ossalico in Asia, [con] una capacità di 105 000 tonnellate metriche di acido ossalico industriale e di 15 000 tonnellate metriche di acido ossalico raffinato e di ossalato»
(
36
)
. Questa società cinese detiene da sola una capacità produttiva annua pari a quasi cinque volte quella dell’industria dell’Unione. Data l’entità dell’investimento di capitale richiesta per avviare questa enorme operazione, il richiedente ha ritenuto probabile che la società avesse legami con il governo della RPC centrale o locale e il PCC.
(92)
Nel sito web di Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd. si riferisce inoltre che la società è riconosciuta come un’impresa ad alta tecnologia e un centro tecnologico d’impresa a livello nazionale della provincia di Shandong. Nel settembre 2011 il dipartimento di scienza e tecnologia dell’amministrazione provinciale di Shandong ha riconosciuto il centro di ricerca e sviluppo della società come «centro di ricerca per la tecnologia di progettazione dell’acido ossalico di Shandong». La società è stata inoltre insignita dei titoli onorifici di «quattordicesima nuova impresa leader dell’economia cinese», «impresa meritevole della provincia di Shandong Fumin Xinglu» e «impresa testimone dell’unità nazionale e del progresso della provincia di Shandong», a dimostrazione ancora una volta dei legami tra la società e l’amministrazione provinciale.
(93)
Analogamente, il richiedente ha riferito che Tongliao Jinmei Chemical Company, con sede nella regione della Mongolia interna, dispone di una capacità produttiva annua stimata di 100 000 tonnellate di acido ossalico e che l’entità degli investimenti e dei capitali necessari per la costruzione di un impianto di tali dimensioni indica l’esistenza di possibili legami con il governo della RPC a livello centrale o locale e con il PCC o di possibili influenze e controlli da parte degli stessi.
(94)
In secondo luogo la presenza dello Stato nelle società produttrici di acido ossalico consente inoltre alle autorità statali di interferire in relazione a prezzi e/o costi. In effetti le norme sulla costituzione di organizzazioni del PCC in ciascuna società si applicano anche ai produttori di acido ossalico e ai fornitori dei loro fattori produttivi
(
37
)
.
(95)
Tongliao Jinmei si trova nella Mongolia interna, una regione che in passato è risultata imporre legami con il governo attraverso l’organizzazione del partito anche a società apparentemente private. Nell’ambito di una recente inchiesta la Commissione è venuta a conoscenza che a una presunta società privata di tale regione era stato richiesto di istituire una sezione del partito all’interno della società. Successivamente il comitato locale ha formalmente «approvato» l’istituzione del comitato di partito della società e le consociate collegate hanno dovuto istituire un comitato del partito di secondo livello con filiali collegate
(
38
)
.
(96)
Nel settore dell’acido ossalico, in particolare, benché il livello della proprietà statale sia relativamente basso, persiste un grado sostanziale di supervisione strategica da parte del governo della RPC. Ad esempio nel marzo 2023 il sito web di Shandong Fengyuan Chemical Co,. Ltd. riportava quanto segue: «Accompagnato da personale dell’ufficio per la scienza e la tecnologia, dell’ufficio finanziario, del comitato per l’informazione economica, della Banca popolare cinese di Zaozhuang ecc., il vicesindaco di Zaozhuang, Huo Gaoyuan, ha ispezionato lo sviluppo dell’economia industriale del distretto di Taierzhuang. È stata effettuata anche una visita presso la nostra società. I leader, accompagnati dal presidente del consiglio di amministrazione Zhao Guanghui, hanno visitato lo stabilimento e hanno ascoltato la relazione riguardante la situazione dell’impresa, le informazioni sulla procedura di offerta pubblica iniziale e il piano di sviluppo della nostra società. Se da un lato [il presidente] Huo ha elogiato i successi economici raggiunti e le grandi prospettive della nostra società, dall’altro ha anche richiesto sforzi molto più elevati in materia di sicurezza della produzione, formazione del personale e innovazione tecnologica».
(97)
In terzo luogo il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato.
(98)
L’industria dell’acido ossalico è considerata dal governo cinese un’industria strategicamente importante, in quanto l’acido ossalico in Cina è sempre più utilizzato per lo sviluppo di sostanze impiegate per l’estrazione o la fusione di elementi delle terre rare
(
39
)
. La domanda di elementi delle terre rare sta aumentando in tutte le industrie utilizzatrici finali, come l’industria automobilistica ed elettronica.
(99)
In base a quanto indicato sul suo sito web, Shandong Fengyuan Chemical Co., Ltd. è riconosciuta anche a livello nazionale come un’impresa ad alta tecnologia e un centro tecnologico d’impresa della provincia di Shandong
(
40
)
. Sembra che questo status consenta alla società di aderire al programma cinese «Impresa di nuova e alta tecnologia», che offre alle società reputate idonee un’aliquota del 15 % per l’imposta sulle società (anziché quella ordinaria del 25 %), indipendentemente dal tipo di investimento della società. Lo status di impresa di nuova e alta tecnologia è concesso dalle autorità fiscali provinciali alle strutture della società situate all’interno di tali province, in questo caso apparentemente nella provincia di Shandong
(
41
)
.
(100)
I riconoscimenti di questo tipo indicano spesso anche l’idoneità a ricevere importi ingenti di sostegno finanziario a livello centrale e provinciale sotto forma di sovvenzioni
(
42
)
.
(101)
Altre distorsioni derivano dai benefici conferiti dai programmi delle amministrazioni centrali e locali per i parchi industriali o chimici e, sempre più spesso, per le cosiddette aree di sviluppo industriale per le alte tecnologie. In base a quanto indicato nei siti web delle società, Shandong Fengyuan si trova nella zona di sviluppo economico di Taierzhuang, nella provincia di Shandong, Qingzhou Peng Bo Chemicals Co., Ltd. è situata nella zona di sviluppo economico della città di Qingzhou, nella provincia di Shandong e Shijiazhuang Taihe Chemicals Co., Ltd. ha sede nel distretto industriale di Douyu, nella provincia di Shijiazhuang.
(102)
Anche i produttori di sostanze chimiche situati in questo tipo di parchi industriali sono generalmente idonei a beneficiare del sostegno governativo, poiché tutte le società situate in tale parco sono soggette all’avviso sulla gestione standardizzata delle aree di concentrazione dell’industria chimica, al fine di rafforzare i parchi dell’industria chimica della provincia
(
43
)
.
(103)
In quarto luogo, come qualsiasi altro settore dell’economia cinese, il settore chimico è soggetto alle distorsioni derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata della normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. In effetti la considerazione della Commissione nella relazione sulla Cina relativa al diritto fallimentare e patrimoniale cinese sembra essere pienamente applicabile anche al settore dell’acido ossalico
(
44
)
.
(104)
In quinto luogo i costi salariali sono soggetti a distorsioni anche nel settore chimico sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o ai fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro)
(
45
)
.
(105)
In sesto luogo i produttori di acido ossalico hanno accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato. Il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale.
(106)
Il governo della RPC ha inoltre chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione delle società. Il 28 agosto 2020 la commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) ha pubblicato un piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022)
(
46
)
. Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[R]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza».
(107)
Il richiedente ha sostenuto che le distorsioni di cui sopra sono sistemiche. Pertanto il coinvolgimento delle imprese cinesi di proprietà dello Stato lungo l’intera catena di produzione crea distorsioni significative nei prezzi e nei volumi di produzione.
(108)
Per produrre acido ossalico è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi, tra cui zucchero/granturco/amido, prodotti chimici intermedi e grandi quantità di energia e acqua. A causa delle restrizioni imposte ad esempio sull’importazione di granturco, delle distorsioni sotto forma di contrazione dei prezzi dei prodotti chimici intermedi di base e ovviamente della necessità di acquistare energia e acqua sul mercato locale, i produttori cinesi di acido ossalico si procurano tutti i fattori produttivi in Cina. Quando i produttori di acido ossalico acquistano/appaltano le materie prime a monte per produrre i fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti a distorsioni sistemiche.
(109)
Di conseguenza non è opportuno utilizzare non solo i prezzi di vendita sul mercato interno dell’acido ossalico, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.), dato che la formazione dei relativi prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso dicasi per quanto concerne i fattori produttivi dei fattori produttivi, come la conversione del granturco in amido per il successivo utilizzo come materia prima per la produzione di acido ossalico. Ad esempio i fornitori di tali fattori produttivi impiegano lavoro soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(110)
In conclusione il richiedente ha sostenuto che nel settore dell’acido ossalico sono presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(111)
La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella Cina, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione e nella sua versione aggiornata («relazione aggiornata»)
(
47
)
, basati su fonti pubblicamente disponibili e pubblicati nel fascicolo dell’inchiesta il 14 maggio 2024.
(112)
Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina.
3.3.1.2.2. Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina
(113)
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori»
(
48
)
.
(114)
L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita»
(
49
)
. Di conseguenza l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali.
(115)
Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale
(
50
)
.
(116)
Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.
(117)
A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione.
(118)
Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese»
(
51
)
. È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.
(119)
Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
(120)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato
(
52
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
(121)
Innanzitutto, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo.
(122)
I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione.
(123)
I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.).
(124)
Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani ed esercitano di conseguenza i poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche i considerando da 155 a 170)
(
53
)
.
(125)
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto
(
54
)
.
(126)
Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari e obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC
(
55
)
.
(127)
In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali
(
56
)
.
(128)
Analogamente nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale
(
57
)
.
(129)
In sintesi il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi statali. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace distribuzione delle risorse in base ai principi di mercato
(
58
)
.
3.3.1.2.3. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione
(130)
In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.
(131)
Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e in particolare su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società, nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato. In cambio le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti
(
59
)
.
(132)
Tuttavia gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato, ma anche nelle società private
(
60
)
, con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.
(133)
Il settore del prodotto in esame è servito sia da imprese di proprietà dello Stato sia da società private.
(134)
Nello specifico nel settore dell’acido ossalico è evidente un certo livello di proprietà del governo della RPC. Dall’inchiesta è emerso che uno dei principali esportatori di acido ossalico, Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co., Ltd., presenta un livello significativo di proprietà pubblica
(
61
)
.
(135)
Analogamente Tongliao Jinmei Chemical Co., Ltd. fa parte di Danhua Chemical Technology Group, un’impresa di proprietà dello Stato che a sua volta è effettivamente controllata dalla SASAC comunale di Danyang
(
62
)
. La società collabora con le amministrazioni locali, come indicato in un articolo riguardante l’aumento della capacità e la cooperazione con il comune di Tongliao. Di fatto «[l]a zona di sviluppo economico e tecnologico di Tongliao punta sulla tendenza allo sviluppo e sulle prospettive di mercato dell’industria del degradabile, sfrutta appieno i vantaggi comparativi regionali, estende la catena dell’industria chimica del carbone e dell’industria di trasformazione del granturco e si adopera in ogni modo per coltivare e introdurre nuovi materiali degradabili. […] Nell’ambito del processo volto a promuovere la costruzione di un parco industriale di nuovi materiali degradabili, nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Tongliao sono previsti 10 miliardi di CNY di investimenti totali e il progetto prevede una superficie 4 670 acri. Ad esempio Tongliao Jinmei Chemical Co., Ltd., finanziata e costruita dall’Accademia cinese delle scienze, da Shanghai Jinmei Holdings e da Danhua Technology, si estende su un’area di 1 000 acri, con un investimento totale di 4,04 miliardi di CNY. Essa dispone di strutture, attrezzature e processi industriali completi volti a estendere la capacità produttiva dell’etilenglicole e dell’acido ossalico all’acido poliglicolico ed è impegnata nella realizzazione della più grande base di produzione per i materiali degradabili di acido poliglicolico a partire dal carbone in Cina. [...] In futuro la zona di sviluppo economico e tecnologico di Tongliao si avvarrà dei vantaggi derivanti dalle risorse di prodotto e dei vantaggi tecnologici legati al ruolo di precursori del gruppo chimico Jinmei per espandere e rafforzare appieno la catena industriale dei nuovi materiali degradabili»
(
63
)
.
(136)
Shandong Fengyuan Chemical Stock Co., Ltd. è invece principalmente privata, con meno dell’1 % di partecipazione statale
(
64
)
, ma mantiene stretti legami con lo Stato e l’amministrazione locale. A conferma di quanto detto, in un articolo pubblicato sul sito web della società si legge: «Nel corso della riunione il comitato comunale del partito e la giunta comunale di Zaozhuang si sono concentrati sul riconoscimento delle imprese e degli imprenditori di spicco che nel 2022 hanno apportato un contributo eccezionale alla città di Zaozhuang. Zhao Guanghui, presidente di Fengyuan Co., Ltd., è stato insignito del titolo di “Imprenditore di spicco della città di Zaozhuang nel 2022”, ha ricevuto un encomio al merito di seconda classe e un certificato di riconoscimento. […] Fengyuan, sotto la corretta guida del comitato comunale del partito e della giunta comunale di Zaozhuang, ha aderito al pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era e ha attuato attivamente un nuovo concetto di sviluppo, incentrato sull’obiettivo di “promuovere innanzitutto l’economia e concentrarsi sul rafforzamento dell’industria”, [...] superare le difficoltà, essere all’avanguardia e apportare innovazione, conseguire una crescita costante delle imprese e contribuire a promuovere la potenza e la prosperità industriale della città. [...] Fengyuan sarà guidata dallo spirito della “conferenza di mobilitazione” a favore degli sforzi della città volti a rafforzare lo sviluppo industriale verso la creazione di industrie forti e dinamiche, fissando obiettivi e assumendo responsabilità, individuando con precisione i valori di riferimento, cercando di assumere un ruolo guida, cogliendo le opportunità strategiche per lo sviluppo industriale e adottando piani generali efficienti per l’elaborazione e l’attuazione di progetti, mentre la R&S e le attività accelereranno l’aumento significativo della produzione, delle entrate e dei pagamenti delle imposte, apportando contributi sostanziali per “rafforzare e rendere più dinamica l’industria della città, portando avanti il suo ruolo pionieristico”»
(
65
)
.
(137)
Il governo della RPC esercita la propria guida sulle imprese anche attraverso la definizione di obiettivi specifici. Ad esempio nel 2022 il ministero delle Finanze e il ministero dell’Agricoltura e degli affari rurali hanno annunciato le politiche chiave per il 2022, indicando per le imprese gli obiettivi seguenti volti a: «[s]viluppare in modo integrato l’industria agricola; coordinare la progettazione e la costruzione di una serie di parchi industriali agricoli moderni a livello nazionale, distretti industriali specializzati e vantaggiosi e comuni industriali agricoli forti; concentrandosi sull’esigenza di garantire la sicurezza alimentare nazionale e l’approvvigionamento efficace di importanti prodotti agricoli, con particolare attenzione a riso, grano, granturco, [...] zucchero, industria lattiero-casearia, industria delle sementi, produzione di ortaggi in strutture, nonché altri prodotti agricoli, costruire, tenendo conto di altri prodotti agricoli caratteristici, un moderno sistema industriale rurale basato su centri industriali forti, su parchi industriali che fungano da motore, su distretti industriali che si delineino quali elementi strutturanti, sui piani urbanistici di province, contee e comuni, nonché sulla promozione coordinata di punti, linee e aree, in modo da migliorare la qualità e l’efficienza dello sviluppo industriale nel suo complesso»
(
66
)
.
(138)
Inoltre, nel settore petrolchimico e chimico, le autorità incoraggiano la creazione di distretti, non da ultimo per trarre vantaggio dalle interdipendenze tra i vari processi di produzione chimica. In effetti il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime prevede che «[s]iano adottate misure per rendere le imprese leader più grandi e più forti. Guidati dal mercato e sostenuti dal governo, [...] aiuteremo tali imprese ad accelerare le fusioni e la riorganizzazione transregionali e interproprietarie, in modo da promuovere una maggiore concentrazione del settore e agevolare le operazioni internazionali. In settori come quello petrolchimico e chimico [...] promuoveremo una serie di imprese all’avanguardia che potrebbero guidare l’ecosistema della catena industriale con una competitività di base [...]»
(
67
)
.
(139)
Il controllo e la supervisione strategica del governo possono essere osservati anche a livello delle pertinenti associazioni industriali
(
68
)
.
(140)
Ad esempio la China Biotech Fermentation Industry Association («CBFIA»)
(
69
)
ha un’associazione affiliata che si occupa di acidi organici, tra cui il prodotto in esame. All’articolo 3 del suo statuto, la CBFIA afferma che l’organizzazione «[i]stituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito, […] accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale»
(
70
)
. L’articolo 36 stabilisce inoltre che la persona responsabile dell’associazione deve soddisfare condizioni quali «[l’]adesione alla leadership del partito comunista cinese, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche del partito e il possesso di buone qualità politiche»
(
71
)
.
(141)
Analogamente, ai sensi dell’articolo 2 del suo statuto, la China Chemical Environmental Protection Association («CCEPA»)
(
72
)
persegue l’obiettivo di «pubblicizzare e attuare le politiche industriali nazionali, servire il settore con il massimo impegno e promuovere la produzione industriale». Inoltre, a norma dell’articolo 3 dello statuto, la CCEPA «istituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito» e, come nel caso della CBFIA, «accetta l’orientamento, la supervisione e la direzione a livello commerciale da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e dei dipartimenti amministrativi competenti per la gestione industriale»
(
73
)
. La CCEPA conta tra i suoi membri Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co., Ltd.
(
74
)
.
(142)
Di conseguenza neanche i produttori privati nel settore del prodotto in esame possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità.
3.3.1.2.4. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(143)
Oltre a esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti
(
75
)
, dall’altro le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali.
(144)
Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC
(
76
)
) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito.
(145)
Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico
(
77
)
, anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito
(
78
)
.
(146)
Già nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società
(
79
)
. Tali norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(147)
Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («gli orientamenti»)
(
80
)
, che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.
(148)
La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «[o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti quindi sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato
(
81
)
.
(149)
L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l’appartenenza al PCC o l’esercizio di funzioni all’interno del partito esistono anche nel settore del prodotto in esame.
(150)
Ad esempio, l’articolo 1.13 dello statuto di Shandong Fengyuan Chemical Stock Co., Ltd. recita: «Conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese, la società istituisce le organizzazioni del partito comunista e svolge attività di partito. La società garantisce le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito»
(
82
)
. In particolare la società è influenzata anche dalle autorità governative locali, come indicato al considerando 136.
(151)
Analogamente l’articolo 12 dello statuto di Danhua Chemical Technology Group stabilisce quanto segue: «La società istituisce le organizzazioni del partito comunista e svolge attività di partito in conformità delle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese. L’organizzazione del partito nella società formula norme specifiche per l’attuazione del lavoro sulla base dei requisiti dell’organizzazione superiore del partito, definisce la direzione, gestisce la situazione generale e promuove l’attuazione. Quando decide in merito a questioni importanti, la società dovrebbe ascoltare preventivamente i pareri dell’organizzazione del partito. La società garantisce le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito»
(
83
)
.
(152)
Inoltre il direttore di Danhua Chemical Technology Group è allo stesso tempo vicesegretario del comitato di partito di Tongliao Jinmei Chemical Co., Ltd. nonché membro del comitato di partito e vicesegretario della Commissione per l’ispezione della disciplina di Jiangsu Danhua Group Co., Ltd.
(153)
Il presidente di Hualu Hengsheng Chemical Co., Ltd. è anche segretario del comitato di partito e l’ingerenza del PCC nelle decisioni commerciali è evidente nel sito web della società, che descrive il ruolo del partito all’interno del gruppo come segue: «La sezione di partito del dipartimento di produzione è una delle più importanti sezioni di base di Hualu Hengsheng. Essa fornisce un sostegno forte alla stabilità e alla sicurezza a lungo termine della produzione della società, getta basi solide per garantire operazioni snelle ed efficienti e contribuisce in maniera rilevante al conseguimento di benefici economici»
(
84
)
.
(154)
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato
(
85
)
. La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore dell’acido ossalico e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.
3.3.1.2.5. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(155)
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore.
(156)
Nel complesso il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti
(
86
)
.
(157)
Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame.
(158)
Le politiche chiave sopra citate del ministero delle Finanze e del ministero dell’Agricoltura e degli affari rurali per il 2022 (cfr. considerando 137) contengono anche le seguenti disposizioni, che influenzano il funzionamento del settore: «[l]o Stato continuerà ad attuare politiche come le sovvenzioni ai produttori di granturco e di soia, le sovvenzioni per il riso e gli incentivi per le contee produttrici di cereali di grandi dimensioni, in modo da consolidare l’efficacia della riforma strutturale dal lato dell’offerta nel settore agricolo e garantire la sicurezza alimentare nazionale» o «[p]remi per le principali contee produttrici di sementi. Amplierà la portata del sostegno alle principali contee produttrici di sementi di riso, grano, granturco [...] e promuoverà la trasformazione e il miglioramento dell’industria delle sementi»
(
87
)
.
(159)
Il quattordicesimo piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell’agricoltura e delle zone rurali
(
88
)
si propone di «[m]igliorare le politiche di sostegno alla produzione cerealicola; stabilizzare le sovvenzioni a favore dei produttori di cereali, perfezionare la politica del prezzo minimo di acquisto per il riso e il frumento e la politica di sovvenzioni per i produttori di granturco e soia; migliorare il meccanismo di compensazione degli interessi per le principali zone cerealicole e il sistema della politica di sostegno per le principali contee produttrici di cereali»
(
89
)
. Tale piano rafforza inoltre «[l]o sviluppo delle capacità di innovazione scientifica e tecnologica in ambito agricolo. Concentrandosi su settori quali l’allevamento biologico, la sicurezza biologica, le risorse e l’ambiente, le macchine agricole intelligenti, la trasformazione profonda dei prodotti agricoli e la creazione di fattori produttivi verdi, sarà realizzata una nuova serie di principali impianti e attrezzature per la scienza e la tecnologia agricola, laboratori chiave e stazioni di osservazione e sperimentazione scientifica in campo agricolo»
(
90
)
.
(160)
Non solo, nel dicembre 2018 il ministero dell’Agricoltura, insieme a 15 amministrazioni, ha pubblicato una comunicazione relativa a diverse misure politiche a sostegno dello sviluppo di alta qualità della trasformazione dei prodotti agricoli che prevede quanto segue: «[o]ttimizzare la struttura industriale; coordinare e promuovere lo sviluppo coordinato della lavorazione intensiva, della loro lavorazione primaria e dell’uso generale di prodotti agricoli, garantire la connessione in modo organico con le industrie a monte e a valle, come la produzione di materie prime specifiche, la logistica del magazzinaggio (compresa la logistica della catena del freddo) e il consumo di mercato, e integrare gli aspetti riguardanti l’alimentazione e la salute, il turismo ricreativo, l’istruzione e la cultura e la tutela della salute. Ciò è organicamente combinato e profondamente integrato con le industrie rurali come il commercio elettronico; [m]onitorare periodicamente e analizzare la configurazione della capacità produttiva per la lavorazione intensiva e l’impiego generale di prodotti agricoli sfusi, guidare la conversione della capacità produttiva in eccesso e accelerare la costruzione della capacità produttiva mancante, oltre a ottimizzare la configurazione della filiera industriale; [a]umentare il valore aggiunto della lavorazione del granturco, in particolare dei suoi prodotti di lavorazione nella Cina nordorientale, e accelerare lo sviluppo della lavorazione e dell’impiego generali della paglia e del tutolo»
(
91
)
.
(161)
L’adozione di politiche pertinenti non si riscontra solo nel settore agricolo, ma anche nel settore chimico.
(162)
Il parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell’industria petrolchimica e chimica nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale («parere orientativo») mette in luce la necessità di «[...] accelerare la trasformazione e l’aggiornamento delle industrie tradizionali e di sviluppare in modo vigoroso nuovi materiali chimici e sostanze chimiche fini; [a]ccelerare la trasformazione digitale dell’industria [...] e promuovere i progressi della Cina da paese chimico e petrolchimico di grandi dimensioni a paese chimico e petrolchimico forte»
(
92
)
.
(163)
Gli obiettivi di cui sopra sono ulteriormente specificati nelle sezioni successive del parere orientativo. Ad esempio le autorità che hanno rilasciato il documento intendono «[i]ncoraggiare le imprese ad assumere un ruolo guida nella formazione di organizzazioni collaborative in materia di innovazione, come le alleanze per l’innovazione della tecnologia industriale e i meccanismi di cooperazione a monte e a valle, e sostenere l’assetto razionale delle amministrazioni locali per costruire centri regionali di innovazione e basi pilota», «[c]onquistare le tecnologie fondamentali e rafforzare lo slancio dell’innovazione e dello sviluppo, [...] accelerare i progressi compiuti nelle tecnologie chiave [...]»
(
93
)
. Inoltre il settore chimico deve «[concentrarsi] sui settori strategici emergenti quali le tecnologie dell’informazione di nuova generazione, le biotecnologie, le nuove energie e le apparecchiature di fascia alta, aumentare le specifiche delle varietà di materiali [...] e accelerare lo sviluppo di poliolefine di alta gamma, prodotti chimici elettronici, gas speciali industriali, gomma e materie plastiche ad alte prestazioni, fibre ad alte prestazioni, materiali a base biologica, lubrificanti e grassi speciali e altri prodotti»
(
94
)
.
(164)
Il documento incoraggia gli operatori economici a «[s]viluppare attivamente l’industria biochimica, incoraggiare lo sviluppo di enzimi necessari per l’utilizzo della biomassa e la bioraffinazione sulla base di risorse biologiche»
(
95
)
.
(165)
A livello provinciale, gli obiettivi strategici e i corrispondenti strumenti di sostegno diventano più specifici e mirati.
(166)
In conformità del quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Hebei sulle industrie strategiche ed emergenti
(
96
)
, le autorità governative intendono definire la configurazione industriale del settore come segue: «[a]ccelerare il ritmo dell’innovazione e dello sviluppo della bioindustria; [...] sviluppare vigorosamente i settori della fermentazione biologica, dei prodotti a base biologica e dei prodotti biologici caratteristici, nonché promuovere l’applicazione integrata della biotecnologia nei settori della medicina, dell’industria chimica, dei materiali, della trasformazione profonda dei prodotti alimentari e delle nuove energie; [c]onsolidare e migliorare i vantaggi degli amminoacidi, degli zuccheri di fecola, dei preparati enzimatici, delle vitamine e di altri prodotti e sviluppare nuovi materiali biologici quali le fibre a base biologica, le sostanze biochimiche, la bioplastica e la gomma a base biologica»
(
97
)
.
(167)
Nella provincia di Heilongjiang e in particolare nella contea di Qinggang «dal 2021 il comitato del partito e il governo della contea di Qinggang hanno considerato l’industria della trasformazione del granturco come il ‘progetto n. 1’ e hanno compiuto ogni sforzo possibile per realizzare una catena industriale del granturco che funga da pilastro nella contea, concentrandosi sull’amido di granturco come materia prima; la catena industriale di trasformazione profonda sarà rivolta a zuccheri, acidi e alcolici. La direzione della biomedicina è estesa e ampliata»
(
98
)
.
(168)
Inoltre nel 2024 Shandong ha adottato una politica importante per la promozione, il miglioramento e lo sviluppo dell’industria del granturco
(
99
)
, garantendo un sostegno fiscale significativo alla ricerca e allo sviluppo.
(169)
Pertanto il governo della RPC si avvale di questi e di altri mezzi per dirigere e controllare praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte.
(170)
In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
3.3.1.2.6. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(171)
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra derivare dal fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati nelle leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da un’applicazione sistematicamente insufficiente delle leggi.
(172)
Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento
(
100
)
.
(173)
In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni
(
101
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato
(
102
)
. Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici
(
103
)
.
(174)
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore del prodotto in esame. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.
(175)
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.
3.3.1.2.7. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(176)
In Cina non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell’esercizio dei loro diritti all’organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva
(
104
)
.
(177)
Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale
(
105
)
. La mobilità della forza lavoro cinese, inoltre, è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.
(178)
Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza
(
106
)
. Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina.
(179)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dell’acido ossalico non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).
3.3.1.2.8. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(180)
L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.
(181)
In primo luogo il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali
(
107
)
, che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato, non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC)
(
108
)
, e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo.
(182)
Nel parere orientativo è indicata inoltre la gamma di strumenti e politiche di sostegno utilizzati per perseguire gli obiettivi di politica industriale: «[m]igliorare le politiche di sostegno; [r]afforzare il coordinamento delle politiche industriali con le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di import-export, nonché in materia di energia, ecologia e ambiente, prezzi e altro; [c]oinvolgere le piattaforme nazionali di cooperazione tra industria e finanza e promuovere i collegamenti tra banche e imprese e la cooperazione tra industria e finanza [...]»
(
109
)
.
(183)
In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
110
)
.
(184)
Pur riconoscendo che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.
(185)
Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione
(
111
)
. Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora soprattutto prendere in considerazione come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti»
(
112
)
.
(186)
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo
(
113
)
. Questo è aggravato da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti
(
114
)
. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
(187)
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(188)
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti
(
115
)
e nel 2020 i media ufficiali della Cina hanno riferito che il PCC ha invitato a «guidare verso il basso il tasso di interesse del mercato dei prestiti»
(
116
)
. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.
(189)
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
(190)
In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
(191)
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
3.3.1.2.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte
(192)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata.
(193)
La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto in esame acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate sopra. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono state descritte dettagliatamente sopra. La Commissione ha rilevato che l’assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di acido ossalico sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un’incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.
(194)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risentono del fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata.
(195)
In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto di per sé in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(196)
Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni indicanti il contrario.
3.3.1.2.10. Conclusioni
(197)
Dall’analisi esposta nella presente sezione, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore del prodotto in esame, è emerso che i prezzi e i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.
(198)
Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto calcolato tali valori utilizzando prezzi esenti da distorsioni e valori di riferimento appropriati provenienti da altre fonti.
3.3.1.2.11. Paese rappresentativo
3.3.1.2.11.1. Osservazioni generali
(199)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
117
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese
(
118
)
;
—
disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
—
in caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(200)
Nella nota la Commissione ha spiegato che in nessun paese a reddito medio-alto diverso dalla RPC si produceva il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe utilizzato la produzione di acido citrico, un prodotto simile all’acido ossalico, per stabilire un paese rappresentativo appropriato per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
(201)
L’acido ossalico e l’acido citrico hanno caratteristiche chimiche simili. Sono infatti composti dagli stessi elementi organici, ma mentre l’acido ossalico contiene due gruppi carbossilici, l’acido citrico ne ha tre. Inoltre, per un’ampia gamma di usi finali, i due prodotti sono in qualche modo intercambiabili. Entrambi sono utilizzati come agenti detergenti e antibatterici, nella produzione di farmaci e antibiotici, per la purificazione dei metalli nella produzione di metalli e come ingredienti nei fertilizzanti agricoli. La Commissione ha stabilito che in Colombia, classificata come paese a reddito medio-alto, esisteva una produzione di acido citrico.
(202)
Come indicato nella nota, la Commissione ha riscontrato informazioni finanziarie prontamente disponibili per Sucroal SA riguardanti l’esercizio finanziario 2022. Inoltre si sono potuti stabilire i valori di riferimento per i principali fattori produttivi, l’energia, il gas, l’acqua e il lavoro sulla base delle informazioni raccolte per la Colombia.
(203)
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Colombia come paese rappresentativo.
(204)
Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito alla scelta della Colombia come paese rappresentativo.
(205)
Infine, data l’assenza di collaborazione e avendo stabilito che la Colombia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.3.1.2.11.2. Conclusioni
(206)
Alla luce dell’analisi suesposta, la Colombia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
3.3.1.2.12. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni
(207)
Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l’energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del GTA e i valori di riferimento internazionali forniti dal richiedente nella domanda per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare dell’ossigeno e dell’acido nitrico. La Commissione ha dichiarato altresì che si sarebbe avvalsa delle informazioni fornite dall’OIL
(
119
)
per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e delle tariffe disponibili al pubblico dei fornitori di energia elettrica
(
120
)
, acqua
(
121
)
e gas
(
122
)
in Colombia.
(208)
La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che due fattori produttivi, a causa del loro basso impatto sul costo di produzione, sono stati considerati materiali di consumo, che rappresentavano meno del 2 % del costo di produzione dell’acido ossalico.
3.3.1.2.13. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
Fattori produttivi
(209)
Tenendo conto di tutte le informazioni basate sulla domanda e delle informazioni successivamente fornite dal richiedente, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi dell’acido ossalico
Fattore produttivo
Codice delle merci in Colombia
Valore esente da distorsioni
Unità di misura
Fonte di informazione
MATERIE PRIME
Zucchero
1701 99 10
5,06 CNY/kg
KG
GTA
(
123
)
Ossigeno
2804 40
1,44 CNY/kg
KG
IndexBox
(
124
)
Acido nitrico
2808 00 10
2,83 CNY/kg
KG
ChemAnalyst
(
124
)
Idrossido di potassio
2815 20 00
(
*1
)
10,83 CNY/kg
KG
GTA
MATERIALI DI CONSUMO
Altre materie prime
N/D
<2 %
% del costo di produzione
LAVORO
Costo del lavoro
N/D
13,76 CNY/ora lavorativa
Ora lavorativa
ILO
ENERGIA
Energia elettrica
N/D
1,07 CNY/kWh
kWh
Fornitore colombiano – ENEL
Gas
N/D
3,95 CNY/m
3
M
3
Fornitore colombiano – GDO
Acqua
N/D
6,59 CNY/m
3
M
3
Fornitore colombiano – ACUEDUCTO
SOTTOPRODOTTI/SCARTI
Acido nitrico
2808 00 10
1,30 CNY/kg
KG
ChemAnalyst
(
124
)
Materie prime
(210)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato quale base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nella banca dati GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
125
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.
(211)
Per un fattore produttivo (ossia l’idrossido di potassio), la Commissione ha stabilito che le importazioni in Colombia di tale materia prima originaria della RPC costituivano una quota significativa. Pertanto il prezzo di riferimento basato su tali importazioni non poteva essere considerato appropriato e la Commissione ha fatto ricorso ai prezzi delle importazioni in Turchia. La Commissione osserva che, nonostante il fatto che la Turchia, il paese rappresentativo proposto dal richiedente, non potesse essere considerata un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie a causa delle questioni relative alla disponibilità di informazioni finanziarie recenti e alla principale materia prima di cui sopra, è stata comunque considerata una fonte affidabile per il valore di riferimento dell’idrossido di potassio, in quanto ha un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC e produce acido citrico il cui processo di produzione è simile al prodotto in esame.
(212)
A causa dei bassi volumi di importazioni di ossigeno in Colombia, il prezzo è stato considerato non rappresentativo. Anche in Turchia i volumi delle importazioni di ossigeno erano bassi e sono stati considerati non rappresentativi. La Commissione ha pertanto fatto ricorso al prezzo medio a livello mondiale delle importazioni di ossigeno nel 2022, come indicato nella relazione statistica disponibile nella domanda
(
126
)
.
(213)
Inoltre i volumi delle importazioni di acido nitrico in Colombia erano modesti. La Turchia non ha potuto essere considerata una fonte adeguata per questo valore di riferimento, dal momento che una quota elevata di importazioni di acido nitrico in Turchia è originaria della RPC. La Commissione ha pertanto fatto ricorso al prezzo internazionale dell’acido nitrico nel 2022 disponibile nella domanda
(
127
)
. Nella nota, la Commissione ha informato le parti interessate che, nel processo di produzione dell’industria dell’Unione, l’acido nitrico è sia un fattore produttivo sia un sottoprodotto del processo di produzione dell’acido ossalico, pertanto il medesimo valore di riferimento internazionale è stato applicato all’acido nitrico come sottoprodotto.
(214)
Nelle osservazioni sulla nota, un produttore dell’Unione ha espresso riserve in merito al prezzo del sottoprodotto, sostenendo che l’acido nitrico utilizzato come materia prima e quello ottenuto come sottoprodotto non dovrebbero avere lo stesso prezzo. Il sottoprodotto è ottenuto in forma diluita e quindi il suo prezzo è inferiore a quello della materia prima. La Commissione ha pertanto adeguato il prezzo dell’acido nitrico applicabile al sottoprodotto in base al rapporto tra il prezzo dell’acido nitrico diluito venduto come sottoprodotto e il prezzo dell’acido nitrico utilizzato come materia prima, secondo i dati forniti dal produttore dell’Unione. Il prezzo dell’acido nitrico diluito è pari al 46 % del prezzo dell’acido nitrico utilizzato come materia prima. Il valore di riferimento per i sottoprodotti è stato pertanto adeguato al livello di 1,30 CNY/kg.
(215)
Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell’Unione per due fattori produttivi, ossia l’acido solforico e il perossido di idrogeno, i costi effettivi sostenuti da tali produttori rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Dal momento che il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha avuto un impatto apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 208.
(216)
Di norma questi prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della risultanza di cui al considerando 231, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.
Lavoro
(217)
La Commissione si è avvalsa delle statistiche dell’ILO per determinare il livello dei salari in Colombia
(
128
)
. Tali statistiche forniscono informazioni sui salari mensili degli addetti nel settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Colombia nel periodo dell’inchiesta.
(218)
Nel calcolo del costo del lavoro in Colombia la Commissione ha aggiunto il contributo del 12 % al fondo pensione e l’imposta sui rischi professionali del 2,436 % a copertura del rischio derivante da gruppi terzi in virtù dell’attività della società a cui appartiene Sucroal SA
(
129
)
.
Energia elettrica
(219)
Per l’energia elettrica la Commissione è ricorsa al prezzo prontamente disponibile di Enel
(
130
)
, il principale fornitore di energia elettrica in Colombia. Questa fonte indica un unico prezzo medio mensile dell’energia elettrica nel periodo dell’inchiesta di riesame.
Acqua
(220)
Per determinare i prezzi dell’acqua, la Commissione ha utilizzato i prezzi vigenti in Colombia applicati da Acueducto
(
131
)
, la società responsabile dell’approvvigionamento idrico, della raccolta e del trattamento delle acque reflue a Bogotà. Il costo unitario applicabile è stimato a 6,59 CNY/m3.
Gas naturale
(221)
Per quanto riguarda il gas naturale, la Commissione è ricorsa al prezzo prontamente disponibile pubblicato da Gases de Occidente
(
132
)
, il fornitore di gas nella regione in cui è situata Sucroal SA. Il costo unitario applicabile è stimato a 3,95 CNY/m
3
(ossia la media del costo unitario nel periodo dell’inchiesta di riesame).
Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
(222)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(223)
Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal produttore dell’Unione, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto.
(224)
Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Sucroal SA per il 2022, estratti dalla banca dati Orbis
(
133
)
.
3.3.1.2.14. Calcolo del valore normale
(225)
Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
(226)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di acido ossalico e sulle informazioni verificate fornite dal richiedente.
(227)
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari di Sucroal SA per l’esercizio 2022, estratti dalla banca dati Orbis
(
134
)
(cfr. sezione 3.3.1.2.11). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:
—
le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 20 % dei costi diretti di produzione;
—
le SG A V e altri costi, che rappresentavano il 24,60 % del costo delle vendite di Sucroal SA; e
—
i profitti realizzati da Sucroal SA, pari al 27,21 % del costo delle vendite, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni.
(228)
Su tale base, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
3.3.1.3.
Prezzo all’esportazione
(229)
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati CIF di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Il prezzo CIF è stato pertanto ridotto in funzione dei costi del trasporto interno, della movimentazione e del nolo marittimo sulla base degli elementi di prova forniti nella domanda.
3.3.1.4.
Confronto
(230)
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica come determinato sopra.
3.3.1.5.
Calcolo del dumping
(231)
Su tale base, il margine di dumping è risultato significativo per il paese (59 %). Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
4.
RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
4.1.
India
(232)
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza o di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in India, ii) la relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione e iii) l’attrattiva del mercato dell’Unione.
4.1.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata in India
(233)
Nel precedente riesame in previsione della scadenza la capacità totale dei produttori indiani di acido ossalico è stata stimata intorno alle 40 000 tonnellate/anno. Inoltre la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che nel frattempo un qualsiasi produttore indiano noto di acido ossalico abbia cessato le proprie capacità produttive. Sulla base di dati verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato, l’utilizzo degli impianti dei produttori indiani era di circa il 78 %. La Commissione ha pertanto stimato che la capacità inutilizzata in India ammontasse a circa 8 500 tonnellate, pari a [86-105 %] del consumo totale del mercato libero dell’Unione durante il PIR.
4.1.2.
Relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione
(234)
Durante il PIR le due società indiane che hanno collaborato avevano registrato un alto volume di vendite all’esportazione nel resto del mondo.
(235)
I dati verificati dei due produttori indiani che hanno collaborato, sottoposti a controlli incrociati con i dati forniti nella domanda di riesame e i dati disponibili nella banca dati GTA, indicano che il prezzo medio all’esportazione dall’India verso l’Unione è superiore dell’11 % rispetto al prezzo medio all’esportazione verso il resto del mondo. Pertanto il margine di dumping, se basato sui prezzi all’esportazione verso i paesi terzi, risulterebbe più elevato rispetto allo stesso margine basato sui prezzi all’esportazione verso l’Unione.
4.1.3.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(236)
Benché rappresenti un mercato relativamente ridotto per l’acido ossalico, l’Unione rimane attraente per i produttori esportatori indiani. Di fatto, come indicato nei considerando precedenti, il prezzo medio all’esportazione verso l’Unione è superiore rispetto a quello verso il resto del mondo. L’attrattiva del mercato dell’Unione è altresì confermata dal fatto che, nonostante il livello relativamente elevato dei dazi antidumping in vigore, i produttori esportatori indiani continuano a esportare sul mercato dell’Unione.
4.1.4.
Conclusioni
(237)
Dall’inchiesta è emerso che durante il PIR le importazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping.
(238)
Considerando la capacità produttiva inutilizzata disponibile in India, il livello dei prezzi dei produttori indiani in generale sui mercati terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di prezzi, è altamente probabile che, in assenza di misure, almeno parte della capacità disponibile in India sia utilizzata per produrre acido ossalico da esportare nell’Unione e/o che alcune esportazioni verso mercati terzi siano reindirizzate nell’Unione alla luce dei prezzi più elevati sul mercato dell’UE.
(239)
Oltre a quanto sopra, la Commissione ha riscontrato che la capacità inutilizzata in India può coprire da sola quasi tutto il consumo dell’Unione durante il PIR e che il mercato dell’Unione è molto interessante per i produttori esportatori indiani in termini di prezzi.
(240)
La Commissione ha quindi concluso che, in caso di scadenza delle misure, probabilmente le società indiane esporterebbero nell’Unione quantitativi maggiori rispetto a quelli attuali e a prezzi di dumping. Pertanto, in caso di scadenza delle misure, sussiste il rischio della persistenza o comunque della reiterazione del dumping.
4.2.
Cina
(241)
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza o di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, ii) la relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione, iii) l’attrattiva del mercato dell’Unione e iv) la possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi.
(242)
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, tale analisi è stata svolta sulla base dei migliori dati disponibili, segnatamente facendo riferimento alle informazioni contenute nella domanda di riesame e alle informazioni disponibili al pubblico.
4.2.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina
(243)
Secondo quanto riportato nella domanda, con una produzione stimata di 416 500 tonnellate nel 2022, la Cina è di gran lunga il principale produttore di acido ossalico al mondo
(
135
)
.
(244)
Nel precedente riesame in previsione della scadenza è emerso che i produttori cinesi disponevano di una capacità annua complessiva di circa [150 000-200 000] tonnellate
(
136
)
. Nel caso in esame, il richiedente ha affermato nella domanda che tale cifra era sottostimata e che, secondo uno studio commissionato, nel 2018 la capacità produttiva totale di acido ossalico in Cina ammontava a circa 450 000 tonnellate all’anno, mentre nel 2022 era salita a 595 000 tonnellate, pari a quasi la metà del consumo mondiale, stimato nel 2022 a 1 215 000 tonnellate, secondo fonti pubbliche
(
137
)
.
(245)
Il richiedente ha inoltre riferito che, nel quadro dell’aumento complessivo della capacità produttiva, anche i principali produttori cinesi hanno ampliato o introdotto nuove capacità, dimostrando una capacità di espansione della capacità produttiva estremamente rapida
(
138
)
.
(246)
In base alla domanda, nel 2022 il consumo di acido ossalico nel mercato interno della Cina era di circa 250 000 tonnellate, mentre nello stesso anno le esportazioni cinesi totali si aggiravano intorno a 167 000 tonnellate
(
139
)
. Non è stata registrata alcuna importazione in Cina proveniente dall’Unione o dall’India, pertanto all’approvvigionamento del mercato interno cinese provvedono esclusivamente i produttori cinesi. Di conseguenza la capacità inutilizzata dei produttori cinesi è stimata a circa 180 000 tonnellate, pari a circa il 30 % della loro capacità totale nel 2022
(
140
)
e a [18-22] volte il consumo del mercato libero dell’Unione.
(247)
Dal momento che tre quarti del periodo dell’inchiesta di riesame rientravano nel 2022, la Commissione ha ritenuto che i dati di cui sopra fossero applicabili anche al primo trimestre del 2023. In effetti, secondo lo studio presentato nella domanda, è in corso un piano di aumento della capacità da parte dei produttori cinesi e pertanto i dati del 2022 corrisponderebbero a una stima prudente, in quanto nel primo trimestre del 2023 potrebbe essere entrata in funzione la capacità supplementare.
(248)
Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di notevoli capacità inutilizzate che, in caso di scadenza delle misure, sarebbero probabilmente sfruttate per esportare acido ossalico a prezzi di dumping nell’Unione.
4.2.2.
Relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione
(249)
Al fine di analizzare il probabile comportamento dei produttori esportatori cinesi in assenza delle misure, la Commissione ha esaminato il livello di prezzo in relazione alle vendite all’esportazione cinesi verso il resto del mondo. In assenza di collaborazione, la Commissione ha utilizzato le statistiche di Eurostat e del GTA.
(250)
Nel periodo dell’inchiesta di riesame si è rilevato che il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione ([1 478-1 817] EUR/tonnellata) era più elevato rispetto al prezzo medio all’esportazione dalla Cina verso paesi terzi (esclusa l’UE, 868 EUR/tonnellata).
(251)
Inoltre durante tale periodo anche il prezzo delle importazioni cinesi nell’Unione (1 262 EUR/tonnellata) era superiore al prezzo medio all’esportazione dalla Cina verso i suoi 10 principali mercati di esportazione (889 EUR/tonnellata). Pertanto il margine di dumping, se basato sui prezzi all’esportazione verso i paesi terzi, risulterebbe più elevato rispetto allo stesso margine basato sui prezzi all’esportazione verso l’Unione.
(252)
In assenza di dazi antidumping, gli esportatori cinesi potrebbero facilmente esportare nell’Unione a prezzi superiori rispetto a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi, con il forte rischio di un aumento dei volumi delle esportazioni a prezzo di dumping in caso di scadenza delle misure. I produttori esportatori cinesi sarebbero attratti dai prezzi più elevati sul mercato dell’Unione, con il conseguente rischio di persistenza del dumping.
4.2.3.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(253)
Benché sia un mercato relativamente piccolo per l’acido ossalico, l’Unione rimane attraente per i produttori esportatori cinesi in termini di prezzo. Oltre al dazio antidumping, le importazioni cinesi nell’Unione sono soggette a un normale dazio all’importazione
ad valorem
del 6,5 %, ma nonostante ciò sono ancora presenti sul mercato dell’Unione, come indicato nel considerando 267.
4.2.4.
Possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi
(254)
Come indicato sopra, i produttori esportatori cinesi sono in grado di garantire l’approvvigionamento dei mercati dei paesi terzi a prezzi estremamente bassi. Secondo il richiedente, al momento questi mercati sono quindi probabilmente saturi e pertanto incapaci di assorbire volumi aggiuntivi di esportazioni cinesi, come indicato dal rapido passaggio dai mercati dei paesi tradizionali identificati nel precedente riesame in previsione della scadenza a nuovi paesi in cui la Cina ha effettuato investimenti strategici in progetti di purificazione dei metalli delle terre rare, come il Myanmar, il Perù e la Costa d’Avorio. Tuttavia, secondo il richiedente, la domanda in questi paesi può crescere solo alla velocità consentita dagli investimenti cinesi, che difficilmente sarà pari a quella della costruzione di nuove capacità in Cina
(
141
)
.
(255)
Inoltre, secondo la domanda, è improbabile che la crescita della domanda all’estero di acido ossalico cinese aumenti. Al contrario, nel contesto delle tensioni commerciali, è più probabile che subisca una rapida diminuzione se la Cina continuerà ad imporre restrizioni all’esportazione di minerali e metalli delle terre rare, la cui purificazione costituisce uno degli usi dell’acido ossalico
(
142
)
.
(256)
Pertanto, sulla base della domanda, la Commissione ha concluso che il possibile assorbimento della capacità inutilizzata cinese da parte dei paesi terzi è limitato.
4.2.5.
Conclusioni
(257)
Considerando la notevole capacità inutilizzata della Cina e tenendo conto degli elementi di prova circa l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi attivino la capacità inutilizzata e dirottino anche le esportazioni dai paesi terzi verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e in volumi significativi. La Commissione ha pertanto concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina comporti la persistenza o comunque la reiterazione del dumping.
5.
PREGIUDIZIO
5.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(258)
Durante il periodo in esame il prodotto simile è stato fabbricato da due produttori dell’Unione, ossia Oxaquim e WeylChem. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» nei sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Tenendo conto del fatto che i dati utilizzati nell’analisi del pregiudizio sono stati ottenuti da soli due produttori dell’Unione, le cifre determinate sulla base di tali dati presentati di seguito sono indicate in intervalli di valori per tutelare la riservatezza dei produttori dell’Unione.
(259)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stabilita tra 16 000 e 20 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito la produzione dell’Unione sulla base delle risposte verificate di Oxaquim al questionario e delle risposte di WeylChem al questionario. Come spiegato nel considerando 19, la Commissione non ha potuto verificare le risposte di WeylChem al questionario. La Commissione ha tuttavia effettuato un controllo incrociato dei dati forniti nella risposta al questionario da parte di WeylChem con i dati corrispondenti disponibili nella domanda di riesame e ha ottenuto sufficienti garanzie che tali dati potessero essere utilizzati per stabilire gli indicatori di pregiudizio pertinenti per l’intera industria dell’Unione, ossia la produzione dell’Unione, il consumo dell’Unione e gli indicatori macroeconomici. Gli altri indicatori di pregiudizio sono stati determinati sulla base delle risposte verificate di Oxaquim al questionario.
(260)
I due produttori dell’Unione rappresentavano il 100 % della produzione totale stimata dell’Unione del prodotto simile.
5.2.
Consumo dell’Unione
(261)
La Commissione ha calcolato il consumo dell’Unione sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione e dei dati Eurostat sulle importazioni.
(262)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
Consumo totale dell’Unione
[8 371 -10 295 ]
[10 190 -12 533 ]
[9 986 -12 282 ]
[9 454 -11 627 ]
Indice
100
122
119
113
Consumo del mercato vincolato
[1 072 -1 318 ]
[1 474 -1 812 ]
[1 409 -1 732 ]
[1 382 -1 699 ]
Indice
100
137
131
129
Consumo del mercato libero
[7 299 -8 977 ]
[8 717 -10 721 ]
[8 578 -10 550 ]
[8 072 -9 928 ]
Indice
100
119
118
111
Fonte:
Eurostat, produttori dell’Unione
(263)
Nel periodo in esame il consumo del mercato libero dell’Unione è aumentato dell’11 %. Nel 2020 il consumo dell’Unione è stato basso a causa del rallentamento dell’economia dovuto alla pandemia di COVID-19. Nel 2021 e nel 2022 è tornato al livello pre-pandemia, per poi diminuire durante il periodo dell’inchiesta di riesame a causa della riduzione del volume delle vendite dell’industria dell’Unione dovuta a problemi temporanei di approvvigionamento di una delle principali materie prime utilizzate per la produzione di acido ossalico, che hanno temporaneamente causato perturbazioni del processo di produzione.
(264)
L’acido ossalico è stato utilizzato internamente da uno dei produttori dell’Unione per fabbricare altri prodotti. Nel periodo in esame il consumo vincolato è aumentato del 29 %, registrando un andamento analogo a quello del consumo del libero mercato.
5.3.
Importazioni dai paesi interessati
5.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(265)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat sulle importazioni. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base a tali dati in percentuale del consumo del mercato libero dell’Unione.
(266)
Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
Volume delle importazioni dai paesi interessati (in tonnellate)
984
672
1 388
1 565
Indice
100
68
141
159
Quota di mercato (%)
11,7
6,7
14,1
16,9
Indice
100
57
120
144
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)
771
362
1 067
1 149
Indice
100
47
138
149
Quota di mercato (%)
9,2
3,6
10,8
12,4
Indice
100
39
118
135
Volume delle importazioni dall’India (tonnellate)
213
310
321
416
Indice
100
146
150
195
Quota di mercato (%)
2,5
3,1
3,3
4,5
Indice
100
122
128
176
Fonte
:
Eurostat
(267)
Il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 59 %, passando da 984 tonnellate nel 2020 a 1 565 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(268)
Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 49 %, passando da 771 tonnellate nel 2020 a 1 149 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(269)
Il volume delle importazioni dall’India è aumentato del 95 %, passando da 213 tonnellate nel 2020 a 416 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(270)
Nello stesso periodo il consumo del mercato libero dell’Unione è aumentato solo dell’11 %. Di conseguenza nel periodo in esame la quota di mercato dei produttori esportatori dei paesi interessati è aumentata dal 9,2 % al 12,4 % per la RPC, dal 2,5 % al 4,5 % per l’India e dall’11,7 % al 16,9 % per entrambi i paesi interessati.
5.3.2.
Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting
(271)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat sulle importazioni. Per l’India l’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato calcolato sulla base delle risposte verificate dei produttori indiani al questionario, mentre per la RPC, data l’assenza di collaborazione, tale dato è stato determinato sulla base dei dati Eurostat sulle importazioni.
(272)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi all’importazione (EUR/tonnellate)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
India e RPC
775
830
1 271
1 238
Indice
100
107
164
160
RPC
740
769
1 288
1 262
Indice
100
104
174
171
India
903
901
1 217
1 170
Indice
100
100
135
130
Fonte
:
Eurostat
(273)
Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati nel mercato dell’Unione sono aumentati del 60 %
(274)
Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dall’India è aumentato del 30 %, mentre il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è cresciuto del 71 %.
(275)
Per l’India, la Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
i)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto del produttore dell’Unione che ha collaborato, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e
ii)
la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori indiani che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF).
(276)
Per la Cina, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando il prezzo medio di vendita praticato dal produttore dell’Unione che ha collaborato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguato a livello franco fabbrica, con il prezzo medio delle importazioni dalla RPC su base CIF. A causa dell’assenza di collaborazione da parte della RPC, il prezzo all’importazione dalla Cina è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat forniti a livello CIF, franco frontiera dell’Unione.
(277)
I prezzi CIF sono stati quindi corretti per tenere conto dei costi successivi all’importazione, in particolare dei dazi doganali convenzionali, delle spese amministrative doganali e del dazio antidumping.
(278)
Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale sul fatturato del produttore dell’Unione che ha collaborato durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato del [5-25 %] per le importazioni dall’India e un margine di undercutting del [4-10 %] per le importazioni dalla RPC nel mercato dell’Unione. Il margine di undercutting cumulato delle importazioni dai paesi interessati era del [6-12 %].
5.4.
Importazioni originarie di paesi terzi diversi dall’India e dalla RPC
(279)
Le importazioni di acido ossalico da paesi terzi diversi dall’India e dalla RPC provenivano principalmente da Taiwan.
(280)
Il volume totale delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Importazioni da paesi terzi
Paese
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
Taiwan
Volume (tonnellate)
154
144
190
140
Indice
100
93
124
91
Quota di mercato (%)
1,8
1,4
1,9
1,5
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)
2 655
2 522
3 515
3 436
Indice
100
95
132
129
Altri paesi terzi
Volume (tonnellate)
15
56
103
112
Indice
100
388
708
771
Quota di mercato (%)
0,2
0,6
1,0
1,2
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)
12 356
8 847
8 258
9 434
Indice
100
72
67
76
Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati
Volume (tonnellate)
169
200
293
252
Indice
100
119
174
150
Quota di mercato (%)
2,0
2,0
2,9
2,7
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)
3 491
4 299
5 177
6 099
Indice
100
123
148
175
Fonte
:
Eurostat
(281)
Nel periodo in esame le importazioni da Taiwan sono diminuite del 9 %. La quota di mercato di Taiwan è diminuita di 0,3 punti percentuali.
(282)
Nel periodo in esame le importazioni dai paesi terzi, ad eccezione dei paesi interessati, sono aumentate del 50 %. La loro quota nel mercato dell’Unione è aumentata dal 2 % nel 2020 al 2,7 % nello stesso periodo.
(283)
Il prezzo medio delle importazioni dai paesi terzi, ad eccezione dei paesi interessati, è aumentato del 75 % durante il periodo in esame e ha superato di molto il prezzo medio dell’industria dell’Unione.
5.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.5.1.
Osservazioni generali
(284)
La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
5.5.2.
Indicatori macroeconomici
5.5.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(285)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno avuto il seguente andamento:
Tabella 6
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
Volume di produzione (in tonnellate)
[17 701 -21 770 ]
[19 712 -24 243 ]
[17 018 -20 930 ]
[16 353 -20 113 ]
Indice
100
111
96
92
Capacità produttiva (in tonnellate)
[23 490 -28 890 ]
[23 490 -28 890 ]
[23 490 -28 890 ]
[23 490 -28 890 ]
Indice
100
100
100
100
Utilizzo degli impianti (%)
75,4
83,9
72,4
69,6
Indice
100
111
96
92
Fonte
:
produttori dell’Unione:
(286)
Nel 2021 il volume di produzione è aumentato dell’11 % rispetto al 2020. Nel 2020 tale volume era inferiore alla norma a causa della chiusura temporanea degli impianti dovuta alle restrizioni relative alla pandemia di COVID-19. L’aumento del 2021 è stato pertanto un mero ritorno al normale volume di produzione pre-pandemia. Nel 2022 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame il volume di produzione è diminuito a causa di problemi temporanei legati all’approvvigionamento di una delle principali materie prime, che hanno causato perturbazioni del processo di produzione, come indicato nel considerando 263, e a causa della minore domanda di acido ossalico europeo dovuta al fatto che le importazioni dall’India e dalla RPC sono aumentate e hanno fatto registrare prezzi relativamente più bassi. Nel complesso il volume di produzione è diminuito dell’8 % nel periodo in esame.
(287)
Dal momento che la capacità produttiva non è variata durante il periodo in esame, l’utilizzo degli impianti ha registrato fluttuazioni in linea con le variazioni del volume di produzione.
5.5.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(288)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
[6 296 -7 743 ]
[7 958 -9 787 ]
[7 115 -8 751 ]
[6 492 -7 984 ]
Indice
100
126
113
103
Quota di mercato (%)
86,3
91,3
83,0
80,4
Indice
100
106
96
93
Fonte
:
Eurostat, produttori dell’Unione
(289)
Il volume delle vendite si è sviluppato in linea con il volume di produzione e non si sono registrati movimenti significativi delle scorte (tranne nel 2021). Il volume delle vendite è quindi aumentato nel 2021, grazie alla ripresa post-COVID, per poi diminuire a causa di perturbazioni della produzione dovute a problemi temporanei di approvvigionamento di una delle principali materie prime, come indicato nel considerando 286. Complessivamente durante il periodo in esame il volume delle vendite è aumentato del 3 %.
(290)
Dal momento che nello stesso periodo il consumo dell’Unione è aumentato a un ritmo più elevato rispetto al volume delle vendite dei produttori dell’Unione, pari all’11 %, la quota di mercato dei produttori dell’Unione è diminuita, passando dall’86,3 % nel 2020 all’80,4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.
5.5.2.3.
Crescita
(291)
Mentre nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato dell’11 %, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è cresciuto nello stesso periodo solo del 3 %. Di conseguenza la quota dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE è diminuita di quasi sei punti percentuali.
5.5.2.4.
Occupazione e produttività
(292)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
Numero di dipendenti
[41 -51 ]
[40 -50 ]
[40 -50 ]
[41 -50 ]
Indice
100
97
98
99
Produttività (unità per lavoratore)
[372 -457 ]
[425 -523 ]
[366 -450 ]
[348 -428 ]
Indice
100
114
98
94
Fonte
:
produttori dell’Unione:
(293)
Durante il periodo in esame l’occupazione è rimasta stabile.
(294)
La produttività è stata calcolata dividendo il volume di produzione per l’occupazione. Dal momento che nel periodo in esame l’occupazione è rimasta stabile, l’andamento della produttività è stato determinato sulla base dell’evoluzione del volume di produzione. L’andamento della redditività ha quindi seguito l’andamento del volume di produzione spiegato nel considerando 286.
5.5.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(295)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame i margini di dumping individuali rilevati per i produttori esportatori indiani che hanno collaborato e per la RPC erano ancora considerevoli (cfr. i considerando 47 e 231).
(296)
Tuttavia, benché l’India e la RPC continuassero a praticare il dumping, dall’analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che le misure in vigore hanno avuto un effetto positivo sull’industria dell’Unione.
5.5.3.
Indicatori microeconomici
5.5.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(297)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dal produttore dell’Unione che ha collaborato ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo
[787 -967 ]
[819 -1 007 ]
[1 418 -1 744 ]
[1 478 -1 817 ]
Indice
100
104
180
188
Costo unitario di produzione
[752 -924 ]
[842 -1 036 ]
[1 464 -1 800 ]
[1 454 -1 788 ]
Indice
100
112
195
193
Fonte:
Oxaquim
(298)
Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato nell’Unione è aumentato dell’88 %. Ciò è dovuto all’aumento del costo unitario di produzione, pari al 93 %, registrato nello stesso periodo.
(299)
Il costo unitario di produzione è aumentato a causa dell’incremento dei costi delle principali materie prime (zucchero e acido nitrico), nonché dell’energia e del trasporto.
5.5.3.2.
Costo del lavoro
(300)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del produttore dell’Unione verificato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
[35 624 -43 813 ]
[37 647 -46 301 ]
[39 951 -49 135 ]
[41 496 -51 036 ]
Indice
100
106
112
116
Fonte:
Oxaquim
(301)
Tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 16 % a causa dell’inflazione.
5.5.3.3.
Scorte
(302)
Nel periodo in esame il livello delle scorte del produttore dell’Unione che ha collaborato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
Scorte finali (in tonnellate)
[239 -295 ]
[203 -250 ]
[137 -168 ]
[224 -275 ]
Indice
100
85
57
93
Scorte finali in percentuale della produzione
2,2
1,6
1,1
1,9
Indice
100
72
51
83
Fonte:
Oxaquim
(303)
Data la natura del prodotto in esame, le scorte sono esigue. Dal momento che il prodotto in esame si deteriora rapidamente, i produttori fabbricano il prodotto per la spedizione quasi immediata. Di conseguenza questo indicatore non è molto significativo per descrivere la situazione dell’industria dell’Unione.
5.5.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(304)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito del produttore dell’Unione verificato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)
[10,1 -12,4 ]
[4,4 -5,5 ]
[2,6 -3,2 ]
[5,7 –7,0 ]
Indice
100
44
26
56
Flusso di cassa (in EUR)
[637 139 -783 607 ]
[635 883 -782 063 ]
[1 849 358 –2 274 498 ]
[1 570 392 –1 931 401 ]
Indice
100
100
290
246
Investimenti (in EUR)
[1 009 137 –1 241 123 ]
[801 282 -985 484 ]
[733 134 -901 671 ]
[742 004 -912 579 ]
Indice
100
79
73
74
Utile sul capitale investito
[3,2 -3,9 ]
[1,8 -2,2 ]
[2,0 -2,5 ]
[4,2 -5,2 ]
Indice
100
56
64
133
Fonte:
Oxaquim
(305)
La Commissione ha stabilito la redditività del produttore dell’Unione che ha collaborato esprimendo l’utile, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività ha registrato fluttuazioni in linea con l’andamento del prezzo di vendita unitario e del costo unitario di produzione descritti nei considerando 298 e 299. Tra il 2020 e il 2022 il prezzo di vendita unitario è aumentato più lentamente rispetto al costo unitario di produzione e di conseguenza la redditività è diminuita. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo di vendita unitario ha continuato a crescere, mentre il costo unitario di produzione si è stabilizzato e di conseguenza la redditività è migliorata. Nel complesso, il produttore dell’Unione che ha collaborato ha registrato una redditività costante durante l’intero periodo in esame.
(306)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è rimasto stabile nel 2020 e nel 2021, per poi aumentare, tanto che nel periodo dell’inchiesta di riesame era superiore del 146 % rispetto al 2020. Ciò è dovuto all’aumento dell’ammortamento a partire dal 2022. Nel 2020 e nel 2021 il produttore dell’Unione ha rilevato un importo di ammortamento inferiore a quello che sarebbe stato normalmente applicabile, a causa del minore utilizzo delle immobilizzazioni derivante dalle restrizioni relative alla pandemia di COVID-19. Nei periodi successivi la società ha contabilizzato l’intero importo dell’ammortamento.
(307)
Gli investimenti sono diminuiti del 26 % durante il periodo in esame. Tuttavia, dal momento che il valore assoluto degli investimenti era basso, tale tendenza non è significativa per la valutazione dei risultati finanziari del produttore dell’Unione.
(308)
L’utile sul capitale investito corrisponde all’utile, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione espresso come percentuale del valore contabile netto degli attivi legati alla produzione del prodotto oggetto del riesame. Nonostante il calo dei profitti, l’utile sul capitale investito è aumentato del 33 % nel periodo in esame, mentre il valore contabile netto degli attivi è diminuito.
5.6.
Conclusioni relative al pregiudizio
(309)
Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 59 % nel periodo in esame, con il conseguente aumento della quota di mercato dei produttori cinesi e indiani, che è passata dall’11,7 % nel 2020 al 16,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. I loro prezzi erano inferiori del [4-25 %] rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione.
(310)
Alcuni indicatori di pregiudizio, quali il volume di produzione e la quota di mercato, hanno registrato un andamento negativo. Il volume di produzione è diminuito dell’8 % a causa di problemi temporanei legati all’approvvigionamento di una delle materie prime. La quota di mercato è diminuita di quasi sei punti percentuali, rimanendo tuttavia superiore all’80 %.
(311)
L’andamento degli altri indicatori di pregiudizio è stato positivo. Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 3 % e l’occupazione è rimasta stabile. Inoltre nello stesso periodo il prezzo medio di vendita nell’Unione è aumentato dell’88 %. Si tratta di un aumento leggermente inferiore a quello del costo unitario di produzione, ma sufficiente a preservare la redditività nell’intero periodo in esame, sebbene quest’ultima si sia attestata a un livello inferiore al profitto di riferimento (8 %) durante il PIR. Il flusso di cassa è notevolmente migliorato, aumentando del 146 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Anche l’utile sul capitale investito è migliorato.
(312)
In base a quanto sopra, la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
(313)
Nelle proprie osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Oxaquim ha affermato che gli intervalli di dati figuranti in alcune tabelle del regolamento, specialmente in quelle relative ai risultati economici dell’industria dell’Unione, erano troppo ristretti e ha suggerito di sostituirli con un’indicizzazione, sostenendo che gli indici avrebbero permesso di mostrare l’andamento senza dare un ordine di grandezza per ciascun valore.
(314)
La Commissione ha ritenuto necessario presentare non solo l’andamento, ma anche l’entità degli indicatori di pregiudizio, per fare in modo che le parti interessate avessero un’adeguata comprensione della valutazione del pregiudizio. A tal fine la Commissione ha dovuto utilizzare sia gli intervalli che gli indici. La Commissione ha definito gli intervalli in modo tale da consentire alle parti interessate di comprendere il suo ragionamento; al tempo stesso gli intervalli sono abbastanza ampi da garantire la tutela delle informazioni commerciali riservate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
6.
RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(315)
La Commissione ha concluso al considerando 312 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India e dalla RPC in caso di scadenza delle misure.
(316)
A tale proposito la Commissione ha esaminato i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dell’India e della RPC, ii) la relazione tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e i prezzi nell’Unione, iii) il probabile livello dei prezzi delle importazioni dall’India e dalla RPC in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull’industria dell’Unione, iv) l’attrattiva del mercato dell’Unione e v) l’impatto delle importazioni indiane e cinesi sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
6.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata nell’India e nella RPC
(317)
Come spiegato nel considerando 244, nel 2022 la capacità produttiva totale di acido ossalico in Cina era di 595 000 tonnellate. Previa detrazione della domanda interna e delle esportazioni totali, la capacità inutilizzata dei produttori cinesi disponibile per il mercato dell’Unione è stimata a circa 180 000 tonnellate, un valore [18-22] volte superiore al consumo totale del mercato libero dell’Unione (cfr. considerando 246).
(318)
Per quanto riguarda l’India, la capacità inutilizzata disponibile per il mercato dell’Unione è stimata a 8 500 tonnellate, come indicato nel considerando 233, che equivale a [86-105 %] del consumo totale del mercato libero dell’Unione.
(319)
Si può pertanto concludere che sia la Cina sia l’India dispongono di notevoli capacità inutilizzate che possono essere sfruttate per aumentare le esportazioni sul mercato dell’Unione qualora le misure in vigore scadessero.
6.2.
Relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione
(320)
Come spiegato nei considerando 250 e 251, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio all’esportazione dalla Cina verso i paesi terzi (868 EUR/tonnellata) era molto inferiore al prezzo medio all’esportazione verso l’Unione (1 262 EUR/tonnellata) e al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione ([1 478-1 817] EUR/tonnellata).
(321)
Per quanto riguarda l’India, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio all’esportazione verso l’Unione era dell’11 % superiore rispetto al prezzo medio all’esportazione verso il resto del mondo, come indicato nel considerando 235.
(322)
La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi e indiani sarebbero incentivati dal punto di vista economico a trasferire le esportazioni dai paesi terzi verso l’Unione in caso di scadenza delle misure. In tal caso essi potrebbero esportare verso l’Unione a prezzi superiori rispetto a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi, ma comunque inferiori al livello dei prezzi dell’industria dell’Unione.
6.3.
Probabile livello dei prezzi delle importazioni dall’India e dalla RPC in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull’industria dell’Unione
(323)
Per quanto riguarda i livelli del prezzo all’importazione, dall’inchiesta è emerso che, nonostante le misure antidumping in vigore, nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi dell’industria dell’Unione erano costantemente sottoquotati. Qualora le misure in vigore fossero abrogate e ipotizzando che il prezzo all’importazione dai paesi interessati e il prezzo dell’industria dell’Unione rimanessero invariati rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame, il margine di undercutting aumenterebbe al [15-40 %]. In tal caso, per rimanere competitiva, l’industria dell’Unione dovrebbe ridurre i suoi prezzi di vendita al di sotto del livello di redditività.
6.4.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(324)
Tenendo in considerazione l’analisi dei prezzi di cui ai considerando da 320 a 323, i produttori esportatori cinesi e indiani sarebbero fortemente incentivati a reindirizzare le proprie esportazioni verso l’Unione, dove otterrebbero prezzi più elevati, pur continuando a poter praticare prezzi notevolmente inferiori al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione. Sarebbero anche in grado di utilizzare le proprie capacità inutilizzate per aumentare i quantitativi esportati verso il mercato dell’Unione.
(325)
L’attrattiva del mercato dell’Unione è ulteriormente confermata dal fatto che, nonostante il livello relativamente elevato dei dazi antidumping in vigore, che si aggiungono al dazio convenzionale all’importazione del 6,5 %, i produttori esportatori cinesi e indiani hanno continuato a esportare nell’Unione e hanno persino aumentato la loro quota di mercato.
(326)
È stato pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori dell’India e della RPC hanno la motivazione e le capacità necessarie per aumentare notevolmente il volume delle proprie esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.
6.5.
Impatto sull’industria dell’Unione
(327)
Qualora mantenga l’attuale livello dei prezzi, l’industria dell’Unione non sarà in grado di mantenere il proprio volume di vendite e la propria quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dall’India e dalla Cina. In caso di scadenza delle misure, è molto probabile che la quota di mercato cinese e indiana aumenti rapidamente. Tale situazione andrebbe a scapito dell’industria dell’Unione, i cui prezzi sono più elevati. Il calo del volume delle vendite farebbe diminuire ulteriormente il tasso di utilizzo, con il conseguente aumento del costo medio di produzione. Ciò ridurrebbe la redditività, che, visto il suo livello attualmente basso, renderebbe l’industria dell’Unione poco redditizia.
(328)
Qualora l’industria dell’Unione decidesse di ridurre i prezzi nel tentativo di mantenere il proprio volume delle vendite e la quota di mercato detenuta, anche la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe rapidamente. Il ribasso dei prezzi dovrebbe essere significativo per eguagliare i prezzi degli esportatori cinesi e indiani in quanto, in caso di scadenza delle misure, questi risulterebbero inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione del [15-40 %] (senza i dazi antidumping). Una riduzione così significativa dei prezzi determinerebbe una forte perdita dell’industria dell’Unione, tenendo conto del fatto che il suo margine di profitto è a una sola cifra.
(329)
In entrambi gli scenari, la scadenza delle misure avrebbe un impatto negativo sull’industria dell’Unione, peggiorandone la già fragile situazione finanziaria e in ultima analisi mettendone a rischio la redditività.
6.6.
Conclusioni
(330)
Su tale base la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dall’India e dalla RPC a prezzi pregiudizievoli nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.
6.7.
Interesse dell’Unione
(331)
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
6.8.
Interesse dell’industria dell’Unione
(332)
Dall’inchiesta è emerso che, sebbene non abbia subito un notevole pregiudizio, l’industria dell’Unione si è trovata ad affrontare alcune conseguenze negative derivanti dalle importazioni dall’India e dalla RPC, come la perdita di quote di mercato, e che si trovava in una situazione finanziaria fragile, visto il calo della redditività. In caso di abrogazione delle misure nei confronti dell’India e della RPC, sussiste il rischio di una reiterazione del pregiudizio, dal momento che l’industria dell’Unione sarebbe esposta a volumi significativi di importazioni che eserciterebbero una notevole pressione sui prezzi. Di conseguenza la situazione economica dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe probabilmente in maniera significativa per i motivi indicati nei considerando 327 e 328. Il mantenimento delle misure creerebbe invece maggiore certezza sul mercato, consentendo all’industria dell’Unione di rafforzare la propria situazione economica e di migliorare le sue prospettive di redditività a lungo termine.
(333)
Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.
6.9.
Interesse degli importatori indipendenti
(334)
Tutti gli importatori indipendenti noti sono stati contattati al momento dell’apertura dell’inchiesta. La Commissione non ha ricevuto alcuna collaborazione da parte degli importatori indipendenti durante l’inchiesta.
(335)
Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa considerevole sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure sull’industria dell’Unione.
6.10.
Interesse degli utilizzatori
(336)
Jervois Finland Oy («Jervois»), l’unico utilizzatore che ha collaborato all’inchiesta, si è opposto alla proroga delle misure antidumping.
(337)
Jervois utilizzava l’acido ossalico come materia prima per la produzione di uno dei suoi prodotti. L’acido ossalico rappresentava circa il [5-9 %] del costo totale di produzione di tale prodotto, che a sua volta generava circa il [9-13 %] del fatturato complessivo della società. Pertanto l’impatto del costo dell’acido ossalico sul rendimento finanziario complessivo di Jervois era molto limitato.
(338)
Inoltre Jervois utilizzava l’acido ossalico importato dai paesi interessati per la fabbricazione di prodotti che vendeva al di fuori dell’UE. Di conseguenza poteva importare in regime di perfezionamento attivo e quindi in esenzione dal dazio antidumping. In tal caso le misure in vigore non avrebbero alcuna incidenza diretta sulla situazione finanziaria di Jervois.
(339)
Alla luce di quanto sopra e in considerazione del fatto che la Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di altri utilizzatori, il mantenimento delle misure antidumping non avrebbe un’incidenza negativa sugli utilizzatori dell’Unione superiore all’impatto positivo delle misure sull’industria dell’Unione.
(340)
Nelle proprie osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Oxaquim ha sostenuto l’inesattezza dell’affermazione della Commissione di cui al considerando 339 del regolamento, secondo cui la Commissione non aveva ricevuto altre osservazioni dagli utilizzatori dell’Unione, ad eccezione di quelle di Jervois Finland Oy. Secondo Oxaquim diversi utilizzatori dell’Unione si erano espressi a favore del mantenimento delle misure antidumping. Oxaquim ha chiesto alla Commissione di indicare il numero di tali utilizzatori dell’Unione e il loro sostegno al mantenimento delle misure.
(341)
La Commissione ha indicato di aver ricevuto osservazioni da due distributori di acido ossalico. Questi ultimi si sono espressi a favore dell’estensione delle misure antidumping sulle importazioni di acido ossalico dalla Cina e dall’India. La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni sensibili da altre tre parti: un distributore, un utilizzatore e un operatore/utilizzatore. La Commissione ha chiesto loro di presentare una versione non sensibile delle loro osservazioni, ma le parti non lo hanno fatto. La Commissione non ha quindi potuto divulgare la loro posizione nel regolamento.
6.11.
Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(342)
Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della RPC.
7.
MISURE ANTIDUMPING
(343)
In base alle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sull’acido ossalico originario dell’India e della RPC.
(344)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(345)
Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente al diritto doganale.
(346)
Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
(347)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e prodotto dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(348)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione
(
143
)
. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(349)
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta alla divulgazione di tali informazioni.
(350)
Nelle proprie osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Oxaquim ha affermato che l’acido ossalico prodotto da determinati produttori cinesi veniva importato nell’Unione tramite la società Yuanping sfruttando l’aliquota del dazio individuale più ridotta di cui beneficiava tale società. Oxaquim ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di revocare l’aliquota del dazio individuale spettante a Yuanping argomentando che tale società non è più un produttore autentico di acido ossalico.
(351)
La Commissione ha osservato, nel quadro di un riesame in previsione della scadenza, non è possibile porre fine alle misure unicamente per una singola società. Tale osservazione è stata pertanto respinta.
(352)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
144
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(353)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7), anche in soluzione acquosa, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917 11 00 91) e originario dell’India e della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
India
Punjab Chemicals e Crop Protection Limited
22,8 %
B230
Star Oxochem Pvt. Ltd.
31,5 %
B270
Tutte le altre importazioni originarie dell’India
43,6 %
B999
Repubblica popolare cinese
Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd.; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.
37,7 %
B231
Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd.
14,6 %
B232
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
52,2 %
B999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) del (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (
GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1
).
(
3
)
Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015,
Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio
, T-310/12, ECLI:EU:T:2015:295.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2081 della Commissione, del 28 novembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd. (
GU L 321 del 29.11.2016, pag. 48
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/931 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 165 del 2.7.2018, pag. 13
).
(
6
)
GU C 379 del 3.10.2022, pag. 11
.
(
7
)
GU C 230 del 30.6.2023, pag. 12
.
(
8
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2668
.
(
9
)
Stima basata sulle informazioni fornite dai due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, sul sito web di uno dei produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta e sulla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
(
10
)
Tariffa doganale comune. L’aliquota convenzionale del dazio per l’acido ossalico, suoi sali e suoi esteri del codice NC 2917 11 00 è pari al 6,5 %. Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1
) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1
).
(
11
)
Il sistema MEIS è stato introdotto nel 2015 per sostituire sistemi precedenti:
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=meis
.
(
12
)
«Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigation», 20 dicembre 2017, [SWD(2017) 483 final/2].
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio,
GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73
(«riesame in previsione della scadenza, acido citrico originario della RPC»), considerando 101.
(
14
)
Informazioni relative alle sovvenzioni consultabili sul sito web del ministero cinese dell’Agricoltura:
http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201904/t20190416_6179338.htm
.
(
15
)
Avviso 2017/627 della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme che abroga la comunicazione «NDRC Notice on Matters Concerning the Management of Corn Deep Processing Projects», consultabile all’indirizzo:
https://www.ndrc.gov.cn/fggz/cyfz/zcyfz/201704/t20170417_1149901.html
.
(
16
)
Riesame in previsione della scadenza, acido citrico originario della RPC, considerando 101.
(
17
)
Quattordicesimo piano quinquennale, articolo XXIII, «Boost the Quality, Benefits and Competitiveness of Agriculture», pag. 54.
(
18
)
OMC, «Trade Policy Review – Report by the Secretariat – China», WT/TPR/S/415 (15.9.2021), punto 4.10, pag. 124, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s415_e.pdf
.
(
19
)
OMC, «Trade Policy Review – Report by the Secretariat – China», punto 4.12, pag. 125.
(
20
)
Relazione dell’agenzia Xinhua News, «Chinese vice premier underlines stable corn, rice production», 2 aprile 2022, consultabile all’indirizzo:
https://english.news.cn/20220402/6654f6332c0b49488ab133489bb84cc6/c.html
.
(
21
)
OMC, «Trade Policy Review – Report by the Secretariat – China», punto 4.6, pag. 123.
(
22
)
OMC, «Trade Policy Review – Report by the Secretariat – China», punto 4.9, pag. 123.
(
23
)
OMC, «Trade Policy Review – Report by the Secretariat – China», nota 60, punto 4.20, pag. 127. Il contingente è assegnato dalla NDRC e dal MOFCOM e la licenza è rilasciata dal MOFCOM.
(
24
)
Memorandum del ministero del Commercio degli Stati Uniti / Amministrazione del commercio internazionale, del 26 ottobre 2017, dal titolo «China’ s Status as a Non-Market Economy» (A-570-053), pag. 149,
https://enforcement.trade.gov/download/prc-nme-status/prc-nme-review-final-103017.pdf
.
(
25
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese,
GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1
, («inchiesta iniziale, PVA originari della Cina»), considerando 139.
(
26
)
http://spc.sinopec.com/spc/en/investor/com_notice/Documents/20220429/doc_20220429_563439419677.pdf
.
(
27
)
«Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigation», 20 dicembre 2017 [SWD(2017) 483 final/2], pag. 406.
(
28
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione, del 27 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio,
GU L 19 del 28.1.2022, pag. 22
, («riesame in previsione della scadenza, acesulfame potassio originario della RPC»), considerando 98.
(
29
)
«Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigation», 20 dicembre 2017, [SWD(2017) 483 final/2], pag. 219.
(
30
)
Memorandum del ministero del Commercio degli Stati Uniti / Amministrazione del commercio internazionale, pag. 164.
(
31
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1924 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia,
GU L 264 dell’11.10.2022, pag. 12
, («riesame in previsione della scadenza, ciclamato di sodio originario della RPC»), considerando 63.
(
32
)
Inchiesta iniziale, PVA originari della Cina, considerando 150.
(
33
)
Governo della Cina, tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del gas naturale, consultabile all’indirizzo:
https://policy.asiapacificenergy.org/node/3044
.
(
34
)
«Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigation», 20 dicembre 2017, [SWD(2017) 483 final/2], pag. 219, nota 757.
(
35
)
Memorandum del ministero del Commercio degli Stati Uniti/ Amministrazione del commercio internazionale, pag. 163.
(
36
)
http://www.fengyuanhuaxue.com/en/
.
(
37
)
Riesame in previsione della scadenza, ciclamato di sodio originario della RPC, considerando 47, nota 20.
(
38
)
Inchiesta iniziale, PVA originari della RPC, considerando 140.
(
39
)
Cfr.
https://www.futuremarketinsights.com/reports/oxalic-acid-market
.
(
40
)
Cfr.
https://www.fengyuanhuaxue.com/portal/about#honor
.
(
41
)
Cfr.
https://www.uschina.org/sites/default/files/2013%20HNTE%20Backgrounder.pdf
.
(
42
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2001 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio,
GU L 274 del 24.10.2022, pag. 24
, («riesame in previsione della scadenza, aspartame originario della RPC»), considerando 100.
(
43
)
Riesame in previsione della scadenza, aspartame originario della RPC, considerando 100.
(
44
)
Riesame in previsione della scadenza, acesulfame potassio originario della RPC, considerando 103.
(
45
)
Riesame in previsione della scadenza, ciclamato di sodio originario della RPC, considerando 69, e riesame in previsione della scadenza, aspartame originario della RPC, considerando 105.
(
46
)
CBIRC, «Piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022)», pubblicato il 28 agosto 2020, consultabile all’indirizzo:
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928
.
(
47
)
«Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 10 aprile 2024 [SWD(2024) 91 final].
(
48
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pag. 7.
(
49
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pagg. 7-8.
(
50
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pagg. 10-18.
(
51
)
Disponibile all’indirizzo:
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm
(consultato il 13 maggio 2024).
(
52
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pagg. 29-30.
(
53
)
Relazione aggiornata, capitolo 4, pagg. 57 e 92.
(
54
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 149-150.
(
55
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 153-171.
(
56
)
Relazione aggiornata, capitolo 7, pagg. 204-205.
(
57
)
Relazione aggiornata, capitolo 8, pagg. 207-208 e 242-243.
(
58
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pagg. 19-24; capitolo 4, pagg. 69 e 99-100; capitolo 5, pagg. 130-131.
(
59
)
Relazione aggiornata, capitolo 5, pagg. 120-131.
(
60
)
Articolo 33 della costituzione del PCC, articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. relazione aggiornata, capitolo 3, pagg. 47-50.
(
61
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 58, disponibile all’indirizzo:
https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600426_20240330_6FMX.pdf
(consultato il 13 maggio 2024).
(
62
)
Cfr. la relazione annuale 2023 di Danhua Technology, pagg. 21 e 48, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2023/2023-4/2023-04-21/9019783.PDF
(consultata il 13 maggio 2024).
(
63
)
Cfr.
https://www.sohu.com/a/434414645_100011043
(consultato il 13 maggio 2024).
(
64
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 94, disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-4/2024-04-27/10123345.PDF
(consultata il 13 maggio 2024).
(
65
)
Cfr.
https://www.fengyuanhuaxue.com/portal/news/detail.html?id=8&type=1
(consultato il 13 maggio 2024).
(
66
)
Cfr.
http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm
, punto 20 (consultato il 13 maggio 2024).
(
67
)
Relazione aggiornata, capitolo 13, pag. 466.
(
68
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pagg. 24-27.
(
69
)
Cfr. anche:
http://www.cfia.org.cn/
(consultato il 22 maggio 2024).
(
70
)
Statuto della China Biofermentation Industry Association, disponibile all’indirizzo:
http://www.cfia.org.cn/site/term/5.html
(consultato il 22 maggio 2024).
(
71
)
Ibidem.
(
72
)
Cfr. anche:
http://www.cciepa.org.cn/
(consultato il 22 maggio 2024).
(
73
)
Cfr.
http://www.cciepa.org.cn/page.htm?id=1002
(consultato il 13 maggio 2024).
(
74
)
Cfr. nota 60.
(
75
)
Relazione aggiornata, capitolo 5, pagg. 124-125.
(
76
)
Relazione aggiornata, capitolo 3, pag. 40.
(
77
)
Cfr. ad esempio: Blanchette, J., «Xi’s Gamble – The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster»,
Foreign Affairs
, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.
(
78
)
Relazione aggiornata, capitolo 3, pag. 41.
(
79
)
Disponibile all’indirizzo:
https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU
(consultato il 13 maggio 2024).
(
80
)
Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era:
www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm
(consultati il 13 maggio 2024).
(
81
)
Financial Times (2020) «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise»:
https://on.ft.com/3mYxP4j
(consultato il 13 maggio 2024).
(
82
)
Cfr.
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-10/2023-10-28/9608338.PDF
(consultato il 13 maggio 2024).
(
83
)
Cfr.
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2023/2023-11/2023-11-16/9644604.PDF
(consultato il 13 maggio 2024).
(
84
)
Cfr.
http://www.hualuholdings.com/news/800.html
(consultato il 13 maggio 2024).
(
85
)
Relazione aggiornata, capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3.
(
86
)
Relazione aggiornata, capitolo 4, pagg. 56-57 e 99-100.
(
87
)
http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm
, punti 6 e 15 (consultato il 13 maggio 2024).
(
88
)
Cfr.
https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm
(consultato il 13 maggio 2024).
(
89
)
Ibidem, sezione II.1.
(
90
)
Ibidem, sezione IV, riquadro 3.
(
91
)
Cfr.
«Comunicazione di 15 dipartimenti, tra cui il ministero dell’Agricoltura e degli affari rurali, relativa a diverse politiche e misure volte a promuovere uno sviluppo di alta qualità della trasformazione intensiva dei prodotti agricoli» (moa.gov.cn)
(consultata il 13 maggio 2024).
(
92
)
Cfr.
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html
– prima sezione, requisiti generali (consultato il 13 maggio 2024).
(
93
)
Ibidem. – Seconda sezione, Migliorare il livello di innovazione e di sviluppo.
(
94
)
Ibidem.
(
95
)
Ibidem, sezione 11.
(
96
)
Cfr.
http://lvsefazhan.cn/index.php/guozijianguan/408.html
(consultato il 13 maggio 2024).
(
97
)
Ibidem, sezione IV.3.
(
98
)
Cfr.
http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202206/t20220614_6402372.htm
(consultato il 13 maggio 2024).
(
99
)
Cfr.
https://www.sohu.com/a/756699103_121769698
(consultato il 13 maggio 2024).
(
100
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 171-179.
(
101
)
Relazione aggiornata, capitolo 9, pagg. 260-261.
(
102
)
Relazione aggiornata, capitolo 9, pagg. 257-260.
(
103
)
Relazione aggiornata, capitolo 9, pagg. 252-254.
(
104
)
Relazione aggiornata, capitolo 13, pagg. 360-361 e 364-370.
(
105
)
Relazione aggiornata, capitolo 13, pag. 366.
(
106
)
Relazione aggiornata, capitolo 13, pagg. 370-373.
(
107
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 137-140.
(
108
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 146-149.
(
109
)
Cfr.
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html
– ottava sezione, Rafforzare le garanzie organizzative (consultato il 13 maggio 2024).
(
110
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pag. 149.
(
111
)
Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa del 28 agosto 2020
«Piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022)»:
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928
(consultato il 13 maggio 2024). Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza».
(
112
)
Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali della CBIRC, pubblicata il 15 dicembre 2020:
http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm
(consultata il 13 maggio 2024).
(
113
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 157-158.
(
114
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 150-152, 156-160 e 165-171.
(
115
)
OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo:
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en
(consultato il 13 maggio 2024).
(
116
)
Cfr.
http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm
(consultato il 13 maggio 2024).
(
117
)
Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
118
)
In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(
119
)
https://ilostat.ilo.org/data/
.
(
120
)
https://www.enel.com.co
(
121
)
https://www.acueducto.com.co
.
(
122
)
https://www.gdo.com.co
.
(
123
)
http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
(
124
)
Allegato 21J della domanda.
(
*1
)
Codice delle merci in Turchia
(
125
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
126
)
Allegato 21J della domanda.
(
127
)
Allegato 21J della domanda.
(
128
)
https://ilostat.ilo.org/
.
(
129
)
https://safetya.co/normatividad/decreto-768-de-2022/
.
(
130
)
https://www.enel.com.co/en/people/energy-rates.html
.
(
131
)
https://www.acueducto.com.co
.
(
132
)
https://www.gdo.com.co
.
(
133
)
http://orbis4.bvdinfo.com/
.
(
134
)
http://orbis4.bvdinfo.com/
.
(
135
)
Tale stima è stata ricavata basandosi sulla capacità produttiva e sulla capacità inutilizzata riportate in uno studio commissionato dal richiedente.
(
136
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/931 della Commissione, considerando 60.
(
137
)
https://www.chemanalyst.com/industry-report/oxalic-acid-market-2969
.
(
138
)
Nello studio commissionato dal richiedente sono state incluse informazioni sull’espansione della capacità.
(
139
)
La fonte per le esportazioni totali è stata la banca dati di IHS, mentre il consumo interno è stato stimato sulla base della capacità produttiva indicata nello studio commissionato dal richiedente e dei dati sulle esportazioni forniti da IHS.
(
140
)
La capacità inutilizzata è stata stimata sulla base dello studio commissionato dal richiedente.
(
141
)
Domanda, punto 219.
(
142
)
Domanda, punto 221. Cfr. a titolo di esempio le restrizioni all’esportazione di gallio e germanio imposte dal 1
o
agosto 2023 e i controlli all’esportazione di grafite in vigore dal 1
o
dicembre 2023.
(
143
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
144
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2211/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 2211/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.