Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2461/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2461 della Commissione, del 17 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la sorveglianza delle importazioni di carburi di tungsteno non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici ori

Pubblicato: 17/09/2024 In vigore dal: 17/09/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2461 della Commissione, del 17 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la sorveglianza delle importazioni di carburi di tungsteno non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2461 of 17 September 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2023/1618 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tungsten carbide, fused tungsten carbide and tungsten carbide simply mixed with metallic powder originating in the People’s Republic of China, and subjecting imports of non-agglomerated tungsten carbides mixed together or with metallic binders originating in the People’s Republic o

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2461 18.9.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2461 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la sorveglianza delle importazioni di carburi di tungsteno non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 2 ) («codice doganale dell'Unione»), in particolare l'articolo 56, paragrafo 5, considerando quanto segue: 1. INCHIESTE PRECEDENTI E MISURE IN VIGORE (1) Con regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio ( 3 ) , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese («RPC») («misure iniziali»). Con decisione 90/480/CEE della Commissione ( 4 ) , la Commissione europea («Commissione») ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali concernenti il prodotto soggetto alle misure. (2) In seguito alla revoca degli impegni da parte dei due esportatori cinesi interessati, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio ( 5 ) , ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e reso quindi il dazio definitivo del 33 % applicabile anche alle esportazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso effettuate da tali esportatori nell'Unione. (3) Con regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio ( 6 ) , in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha prorogato di altri cinque anni queste misure iniziali. (4) Con regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio ( 7 ) , in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha prorogato di altri cinque anni queste misure iniziali. (5) Con regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio ( 8 ) , il Consiglio ha modificato l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio. (6) Con regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio ( 9 ) , in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 10 ) , il Consiglio ha prorogato le misure di altri cinque anni. (7) Con regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione ( 11 ) , in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure di altri cinque anni. (8) Con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 della Commissione ( 12 ) , in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure antidumping definitive sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC («prodotto in esame») per un ulteriore periodo di cinque anni («l'ultimo riesame in previsione della scadenza»). 2. PRODOTTO IN ESAME (9) Il prodotto in esame è costituito da carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, originari della RPC. Il prodotto in esame è un prodotto intermedio, utilizzato per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli. (10) Il prodotto in esame è attualmente classificato con due codici delle merci: il codice NC 2849 90 30 e il codice TARIC 3824 30 00 10. Il codice NC 2849 90 30 comprende il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso, mentre il codice TARIC 3824 30 00 10 comprende il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica. Tale codice TARIC rientra nel codice NC 3824 30 00 , che comprende i carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici, insieme al codice TARIC residuo (3824 30 00 90). Il codice TARIC residuo non è soggetto alle misure antidumping in vigore. (11) Il codice TARIC residuo 3824 30 00 90 è stato creato per tutti i prodotti classificati con il codice NC 3824 30 00 ma non inclusi nella definizione del prodotto oggetto delle misure. 3. ULTIMO PROCEDIMENTO DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA (12) Nel contesto dell'ultimo riesame in previsione della scadenza, i richiedenti ( 13 ) , che fanno parte dell'industria dell'Unione del prodotto simile, hanno lamentato l'impossibilità di differenziare i prodotti classificati con il codice TARIC residuo. La distinzione tra i diversi prodotti di carburo di tungsteno inclusi nel codice residuo era importante per motivi sia di monitoraggio che di applicazione. (13) Durante l'ultimo riesame in previsione della scadenza la Commissione ha ritenuto che i dati ricavabili dall'attuale struttura dei codici TARIC non fossero sufficientemente precisi per monitorare i flussi di importazioni dalla RPC con il codice TARIC residuo 3824 30 00 90 e per distinguere tutti i prodotti importati con lo stesso codice TARIC, in particolare la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno. La Commissione ha pertanto chiesto alle parti di esprimere il loro parere sulla proposta di creare un nuovo codice TARIC per la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno, in modo da consentire un'identificazione più precisa dei prodotti. (14) Avendo ricevuto numerose osservazioni dalle parti interessate, la Commissione ha informato queste ultime di aver deciso di non attuare le modifiche proposte nel contesto dell'ultimo riesame in previsione della scadenza. A causa della complessità e della natura tecnica della questione, tale tematica richiedeva un'ulteriore analisi che non poteva essere trattata entro i termini regolamentari di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. (15) Tutte le osservazioni in merito alla nuova struttura TARIC prevista pervenute durante il riesame in previsione della scadenza sono state prese in esame. Dopo la chiusura del fascicolo dell'ultimo riesame in previsione della scadenza, il 6 settembre 2023 i richiedenti hanno presentato ulteriori osservazioni, delle quali è stato tenuto conto nel prosieguo. 4. PROCEDIMENTO ATTUALE 4.1. Apertura del procedimento (16) Il 23 novembre 2023 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dell'ultimo riesame in previsione della scadenza di aver deciso di esaminare ulteriormente l'eventuale necessità di modificare la struttura dei codici TARIC. Le parti sono state informate del fatto che un nuovo fascicolo contenente tutti i documenti e le osservazioni riguardanti le modifiche proposte era disponibile per la consultazione. Al fine di consentire a eventuali nuove parti interessate che non avevano preso parte all'ultimo riesame in previsione della scadenza di registrarsi nel procedimento attuale, il procedimento è stato reso disponibile anche sulla piattaforma TRON.tdi ( 14 ) e sul sito web della Commissione ( 15 ) , dove figurava anche tra i casi in corso ( 16 ) e sulla pagina web che riporta tutti i casi relativi al prodotto in esame ( 17 ) . 4.2. Osservazioni presentate dalle parti interessate (17) La Commissione ha ricordato che i richiedenti dell'ultimo riesame in previsione della scadenza e due utilizzatori – Betek GmbH & Co. KG («Betek») ed Element Six GmbH («Element Six») – hanno presentato osservazioni articolate durante tale riesame. Tali soggetti erano tutti favorevoli alla modifica della struttura TARIC, ma avevano pareri discordi in merito all'effettiva formulazione dei nuovi codici. (18) In particolare, i richiedenti ed Element Six hanno sottolineato l'importanza del legante organico nella definizione di polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno. (19) I richiedenti hanno inoltre evidenziato la necessità di definire la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno facendo riferimento alla sua forma sferica. Betek ha invece osservato che il requisito della forma sferica della polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno avrebbe escluso dal nuovo codice TARIC i tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica che soddisfano i requisiti di cui alla nota a piè di pagina 117 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 ( 18 ) («nota a piè di pagina»), fino a quel momento classificati con il codice TARIC residuo. Di conseguenza, tali tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica avrebbero potuto correre il rischio di essere classificati con il codice TARIC 3824 30 00 10 soggetto alle misure. La Commissione, ritenendo che l'obiettivo della ristrutturazione del codice TARIC fosse quello di distinguere la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno dagli altri prodotti importati con lo stesso codice TARIC, ha mantenuto il riferimento alla forma sferica della polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno al fine di darne una definizione precisa. (20) Betek ha inoltre osservato che, sopprimendo la nota a piè di pagina e creando un nuovo codice TARIC solo per la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno, la Commissione avrebbe ingiustificatamente esteso la definizione del prodotto oggetto delle misure nel contesto di un riesame in previsione della scadenza. Infatti, secondo Betek, i tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina e che sono quindi esclusi dalle misure grazie alla nota sarebbero stati classificati con il codice TARIC 3824 30 00 10 soggetto alle misure. Pertanto ha proposto la creazione di un nuovo codice TARIC che rispecchi in larga misura la formulazione della nota a piè di pagina, invece di un nuovo codice TARIC solo per la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno. (21) I richiedenti hanno osservato che l'eventuale accoglimento da parte della Commissione del suggerimento di Betek avrebbe in primo luogo consentito l'elusione delle misure attraverso i tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina esclusi dalla definizione del prodotto. In secondo luogo, secondo i richiedenti, la formulazione proposta da Betek lasciava aperta la possibilità di eludere le misure non solo attraverso taluni tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, ma anche attraverso il carburo di tungsteno miscelato ad altri carburi. Di conseguenza, i richiedenti si sono espressi a favore di un nuovo codice TARIC distinto che ricomprenda il «carburo di tungsteno miscelato con altri carburi e/o nitruri, anche contenente polvere metallica». (22) I richiedenti e Betek erano in disaccordo anche in merito al riferimento al legante organico per definire la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno, che i richiedenti ritenevano necessario. Betek ha tuttavia osservato che il requisito di un legante organico avrebbe implicato anche che i tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica (altri tipi di carburo di tungsteno diversi dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno), attualmente esclusi dalle misure, sarebbero stati classificati con il codice TARIC 3824 30 00 10 soggetto alle misure. (23) In seguito all'apertura del procedimento attuale, Betek e i richiedenti hanno presentato ulteriori osservazioni. (24) Betek ha affermato di aver importato alcuni tipi di carburi di tungsteno non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici con il codice TARIC 3824 30 00 90. Tale classificazione è stata confermata da un'informazione tariffaria vincolante (ITV) valida rilasciata dall'ufficio doganale principale di Hannover in seguito all'esame di un campione del prodotto. Il prodotto importato da Betek non è stato pertanto assoggettato alle misure antidumping. (25) Inoltre, per quanto riguarda la struttura dei codici TARIC proposta dai richiedenti nelle rispettive osservazioni del 6 settembre 2023, Betek ha ribadito le osservazioni già espresse in precedenza, affermando che la creazione di un nuovo codice TARIC solo per la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno e la soppressione della nota a piè di pagina comporterebbero un'estensione ingiustificata della definizione del prodotto. (26) Betek ha inoltre espresso alcuni dubbi di natura procedurale in merito al procedimento attuale. In particolare ha osservato che il procedimento attuale non poteva rappresentare un modo per eludere il termine dell'ultimo riesame in previsione della scadenza, che non può essere riaperto o portato avanti. Ha inoltre affermato che, nel procedimento attuale, la Commissione non ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e pertanto eventuali nuove parti interessate che non hanno partecipato all'ultimo riesame in previsione della scadenza non potrebbero prendere parte al procedimento attuale e non avrebbero la possibilità di presentare osservazioni. Betek ha infine asserito che, sebbene la Commissione sia libera di creare nuovi codici TARIC, manca una base giuridica applicabile che le consenta di esaminare ulteriormente la questione, poiché l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e l'articolo 56, paragrafo 5, del codice doganale dell'Unione non consentono l'istituzione di misure di sorveglianza sui prodotti esclusi dalle misure antidumping, visto che non è stato avviato alcun riesame o inchiesta a causa della mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale . Possono essere istituite misure antidumping solo su prodotti oggetto di inchieste antidumping. Betek ha inoltre affermato che una procedura sui generis sarebbe incompatibile con l'articolo 57 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( 19 ) , in quanto eluderebbe disposizioni procedurali essenziali quali i termini e gli obblighi di pubblicazione. (27) I richiedenti hanno osservato che i tipi di carburo di tungsteno miscelato a polvere metallica che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina non sono mai stati esclusi dall'ambito di applicazione delle misure antidumping. Pertanto gli importatori di tale prodotto non hanno alcun diritto legale di importarlo in esenzione da dazi. Per tale motivo i richiedenti sostengono che la soppressione della nota a piè di pagina e la creazione del nuovo codice TARIC riguardante solo la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno non modificano la definizione del prodotto. 4.3. Valutazione e conclusioni della Commissione (28) La Commissione ha valutato le affermazioni relative alla forma e alla legittimità della presente procedura. Ha quindi preso in esame tutte le informazioni e le osservazioni al fine di pervenire alla formulazione definitiva per la creazione della nuova struttura TARIC. (29) In primo luogo, la Commissione sottolinea che il procedimento attuale non è inteso a modificare la definizione del prodotto oggetto delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame. La nuova struttura TARIC mira a consentire una raccolta di dati più precisa senza alcuna modifica dell'ambito di applicazione delle misure in vigore. La Commissione ha infatti distinto la creazione della nuova struttura TARIC dall'ultimo riesame in previsione della scadenza perché aveva bisogno di più tempo per garantire che i nuovi codici TARIC non avessero alcun impatto sull'ambito di applicazione delle misure. (30) In secondo luogo, contrariamente a quanto asserito da Betek, il procedimento attuale non rappresenta la prosecuzione o la riapertura dell'ultimo riesame in previsione della scadenza. Il procedimento attuale serve ad accertare se la creazione della nuova struttura TARIC sia giustificata e se sia opportuna una sorveglianza a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del codice doganale dell'Unione. Tale disposizione consente alla Commissione non solo di creare o ristrutturare codici TARIC al fine di monitorare con maggiore precisione le importazioni, prerogativa della Commissione riconosciuta da Betek, ma anche di sottoporre a sorveglianza i codici pertinenti. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base conferisce inoltre alla Commissione il potere di specificare la forma e gli elementi per la riscossione dei dazi da parte delle autorità doganali. (31) In terzo luogo, non sussiste alcun obbligo giuridico di consultare le parti interessate in un procedimento di difesa commerciale in merito alla creazione di codici TARIC, che in questo caso non sono nemmeno oggetto di misure e che sono creati per monitorare in modo più preciso i flussi di importazioni dalla RPC con il codice TARIC residuo 3824 30 00 90. La Commissione ha tuttavia deciso di continuare a coinvolgere le parti interessate dell'ultimo riesame in previsione della scadenza, nonché di lasciare la possibilità a eventuali nuove parti interessate di partecipare al procedimento, in quanto la questione è stata sollevata nel contesto di un procedimento di difesa commerciale in cui le parti interessate sono state coinvolte e hanno presentato osservazioni. (32) Infine, per quanto riguarda l'asserita incompatibilità con l'articolo 57 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Commissione ha rilevato che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non contiene alcun articolo 57. Nel caso in cui Betek intendesse l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione o l'articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo, l'argomentazione sarebbe irrilevante, dal momento che la sorveglianza non arreca pregiudizio ad alcuna parte interessata. Si tratta di uno strumento grazie al quale le autorità doganali possono monitorare con maggiore precisione i flussi di importazioni dalla RPC con il codice TARIC residuo 3824 30 00 90. (33) La Commissione ha pertanto respinto tutte le asserzioni relative alla legittimità e alla fondatezza della presente procedura. (34) Sulla base delle informazioni disponibili e di tutte le osservazioni pervenute, la Commissione ha concluso che i dati ricavabili dall'attuale struttura dei codici TARIC non erano sufficientemente precisi per monitorare i flussi di importazioni dalla RPC con il codice TARIC residuo 3824 30 00 90 e per distinguere la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno da altri prodotti importati con lo stesso codice. Essa ha inoltre concluso che la soppressione della nota a piè di pagina nella definizione del prodotto e la creazione di un nuovo codice TARIC solo per la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno modificherebbero la definizione del prodotto oggetto delle misure, in quanto miscele diverse dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno attualmente escluse dalla definizione del prodotto in virtù della nota a piè di pagina rischierebbero di rientrare – in assenza della nota a piè di pagina – nella definizione del prodotto oggetto delle misure. (35) La Commissione ha pertanto ritenuto che la struttura proposta dai richiedenti nelle rispettive osservazioni del 6 settembre 2023 non consentisse di operare una distinzione tra i) la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno, ii) i tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina e iii) il carburo di tungsteno miscelato con altri carburi, anche contenente polvere metallica e rispondente o meno ai requisiti della nota a piè di pagina. La struttura proposta dai richiedenti riuniva infatti i punti ii) e iii) in un unico nuovo codice TARIC. Per tale motivo la Commissione ha deciso di scindere il nuovo codice TARIC proposto. (36) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che i codici TARIC compresi nel codice NC 3824 30 00 dovrebbero essere ristrutturati. (37) In concreto, dovrebbero essere creati tre nuovi codici TARIC. Il primo dovrebbe comprendere la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno e recitare: «polvere pronta per la pressatura, sotto forma di particelle di forma sferica o granulare, omogenee e in libero scorrimento, semplicemente miscelata a polvere metallica e/o ad altri carburi, e con un legante organico». Tale definizione dovrebbe soddisfare i requisiti della nota a piè di pagina. Il secondo dovrebbe comprendere i tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica (altri tipi di carburo di tungsteno diversi dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno) che soddisfano anch'essi i requisiti della nota a piè di pagina e dovrebbe recitare: «altro, sotto forma di particelle di forma sferica o granulare, omogenee e in libero scorrimento, semplicemente miscelato a polvere metallica e/o ad altri carburi». Il terzo dovrebbe comprendere gli altri tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato con altri carburi, anche contenente polvere metallica, e rispondenti o meno ai requisiti della nota a piè di pagina e dovrebbe recitare: «altro, semplicemente miscelato a polvere metallica e/o ad altri carburi». (38) Il codice TARIC cui si applicano le misure – codice TARIC 3824 30 00 10 – dovrebbe rimanere invariato e, al fine di garantire la coerenza con la nuova struttura TARIC, ne dovrebbe essere aggiornata soltanto la descrizione nel modo seguente: «sotto forma di particelle irregolari e che non scorrono liberamente, semplicemente miscelato a polvere metallica». (39) Il codice TARIC residuo 3824 30 00 90 e la relativa descrizione dovrebbero rimanere invariati. Tuttavia, sulla base della nuova struttura dei codici TARIC, esso non includerà più il carburo di tungsteno e comprenderà invece altri carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici. (40) In conseguenza di tale nuova struttura TARIC, la nota a piè di pagina dovrebbe essere soppressa, senza correre il rischio di classificare nella definizione del prodotto prodotti che attualmente ne sono esclusi in virtù della nota a piè di pagina. (41) I prodotti precedentemente contemplati o esclusi dall'ambito di applicazione delle misure rimangono invariati. In base alla nuova struttura dei codici TARIC, i prodotti esclusi potrebbero essere classificati con un nuovo codice TARIC diverso, al quale comunque non sono applicate le misure. (42) Tale nuova struttura dei codici TARIC consentirà alla Commissione di monitorare con maggiore precisione l'andamento delle importazioni dalla RPC di carburi di tungsteno non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici, in particolare i flussi di importazioni dalla RPC dei tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica che soddisfacevano i requisiti della nota a piè di pagina, nonché di carburo di tungsteno miscelato con altri carburi, che non sono soggetti a misure antidumping, rispetto alle importazioni del prodotto in esame soggetto a misure antidumping. Al fine di garantire la disponibilità dei dati, le importazioni dalla RPC di carburi di tungsteno non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici saranno soggette a sorveglianza. (43) Le misure di sorveglianza dovrebbero rimanere in vigore durante il periodo di applicazione dei dazi antidumping sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC. 4.4. Osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni (44) Il 20 giugno 2024 la Commissione ha comunicato le proprie risultanze alle parti interessate. Sono pervenute osservazioni dai richiedenti, nell'ambito dell'ultimo riesame in previsione della scadenza, e da Betek. I richiedenti hanno presentato osservazioni anche il 17 giugno 2024, poco prima della divulgazione delle informazioni, di cui non è stato possibile tenere conto prima della divulgazione alle parti. (45) I richiedenti hanno presentato dati trimestrali Eurostat sulle importazioni del periodo compreso tra il primo trimestre del 2022 al primo trimestre del 2024, dai quali risulta che vi sono state ancora significative importazioni con il codice NC 3824 30 00 , le quali sono rimaste invariate per tutto il periodo in questione. I richiedenti hanno pertanto esortato la Commissione a creare un codice TARIC distinto per monitorare più precisamente le importazioni dei prodotti esclusi dalla nota a piè di pagina. Hanno affermato che, qualora la Commissione decidesse che miscele diverse dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina sono escluse dalla definizione del prodotto oggetto delle misure, avrebbero bisogno di dati doganali per presentare una domanda di inchiesta antielusione. Betek ha reagito affermando che le sue importazioni di miscele diverse dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina non compromettono le misure antidumping. Betek ha ricordato di aver ottenuto un'ITV in seguito a un esame dettagliato del campione del prodotto, come indicato al considerando (24). (46) La Commissione ha preso atto delle osservazioni dei richiedenti e ha ribadito di non poter estendere l'ambito di applicazione delle misure antidumping. L'attuale ristrutturazione dei codici TARIC garantirà un monitoraggio più preciso delle importazioni, indipendentemente da qualsiasi inchiesta futura e senza incidere sulle misure attualmente in vigore. (47) I richiedenti hanno inoltre sostenuto che la divulgazione delle informazioni non chiariva la questione se le miscele diverse dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno che soddisfano i requisiti di cui alla nota a piè di pagina fossero o meno interessate dalle misure. A tale proposito hanno fatto riferimento alle precedenti osservazioni, sottolineando che le miscele diverse dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina, pur non essendo identiche a tale polvere, presentano le stesse caratteristiche essenziali del carburo di tungsteno con polvere metallica senza capacità di libero scorrimento. Betek ha espresso disaccordo e ha sostenuto che le miscele diverse dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina non presentano alcuna caratteristica sostanzialmente comparabile al prodotto oggetto delle misure antidumping. (48) Al considerando (34) la Commissione ha confermato che le miscele diverse dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno non rientrano nella definizione del prodotto in quanto soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina proprio in base alle loro caratteristiche (compresa la capacità di libero scorrimento) e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione delle misure. Tali osservazioni sono state pertanto respinte. (49) I richiedenti hanno inoltre chiesto alla Commissione di confermare che le importazioni effettuate con il codice TARIC 3824 30 00 30 proposto sarebbero soggette alle misure. (50) La Commissione sottolinea che le attuali modifiche della struttura TARIC non modificano l'ambito di applicazione delle misure in vigore. Come indicato al considerando(37), i tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica (altri tipi di carburo di tungsteno diversi dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno) che soddisfano anch'essi i requisiti della nota a piè di pagina, inclusi nel codice TARIC 3824 30 00 30 proposto, non sono soggetti alle misure. Tale argomentazione è stata quindi respinta. (51) Infine, per quanto riguarda la struttura dei codici TARIC, i richiedenti hanno inizialmente ripresentato la struttura dei codici TARIC proposta nelle loro osservazioni del 6 settembre 2023, ma hanno successivamente dichiarato di non avere osservazioni sulla struttura TARIC proposta dalla Commissione. (52) La Commissione ha spiegato al considerando (35) per quale motivo la struttura TARIC proposta dai richiedenti non era appropriata. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (53) Betek ha invece osservato che suddividere in tre codici le miscele di carburo di tungsteno a libero scorrimento non soggette alle misure sarebbe innaturale e ha proposto di raggruppare i codici TARIC 3824 30 00 20, 3824 30 00 30 e 3824 30 00 40 in un unico codice TARIC comprendente la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno, le miscele diverse dalla polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina e altre miscele di carburo di tungsteno. (54) I richiedenti hanno replicato alla proposta di questa struttura TARIC affermando che le proprietà chimiche, fisiche e tecniche sono comuni a tutti i carburi di tungsteno, mentre la loro capacità di libero scorrimento è irrilevante. Per i richiedenti la differenza tra i carburi di tungsteno miscelati a polvere metallica e la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno è piuttosto data dalla presenza di un legante organico. Per questo motivo i richiedenti hanno sostenuto che la proposta di Betek era intesa a impedire un'adeguata separazione tra la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno e le altre miscele conformi ai requisiti della nota a piè di pagina. (55) Betek ha infine sostenuto che non è chiaro quali prodotti debbano rientrare nel codice TARIC 3824 30 00 40 proposto. (56) La Commissione ha ricordato la considerazione formulata al considerando (35), secondo cui la struttura TARIC proposta da Betek, così come quella proposta dai richiedenti il 6 settembre 2023, non consentirebbe di operare una distinzione tra i) la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno, ii) i tipi di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina e iii) il carburo di tungsteno miscelato con altri carburi, anche contenente polvere metallica e rispondente o meno ai requisiti della nota a piè di pagina. Solo una struttura che separi la polvere pronta per la pressatura di carburo di tungsteno da altre miscele che soddisfano i requisiti della nota a piè di pagina consentirebbe di comprendere il volume e la pertinenza dei diversi prodotti e quindi di monitorare con precisione le importazioni. Il codice TARIC 3824 30 00 40 è inoltre necessario per garantire un'adeguata sorveglianza di tali codici, in quanto, in assenza di tale codice, qualsiasi altra modifica delle miscele di carburo di tungsteno rientrerebbe nel codice TARIC residuo 3824 30 00 90, non soggetto a sorveglianza, con tutte le altre miscele di carburo metallico. Tale osservazione è stata pertanto respinta. (57) Dopo aver risposto alle osservazioni di cui sopra, la Commissione ha confermato le proprie risultanze. (58) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base e del comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del codice doganale dell'Unione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824 30 00 10), originari della Repubblica popolare cinese.». . 2.   All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 sono aggiunti i seguenti paragrafi: 2.«4.   La struttura TARIC riguardante i carburi di tungsteno non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici è sostituita dalla seguente: - - Carburo di tungsteno 3824 30 00 10 - - - sotto forma di particelle irregolari e che non scorrono liberamente, semplicemente miscelato a polvere metallica 3824 30 00 20 - - - polvere pronta per la pressatura, sotto forma di particelle di forma sferica o granulare, omogenee e in libero scorrimento, semplicemente miscelata a polvere e/o ad altri carburi, e con un legante organico 3824 30 00 30 - - - altro, sotto forma di particelle di forma sferica o granulare, omogenee e in libero scorrimento, semplicemente miscelato a polvere metallica e/o ad altri carburi 3824 30 00 40 - - - altro, semplicemente miscelato a polvere metallica e/o ad altri carburi 3824 30 00 90 - - altro 5.   La presenza o la mancanza di fluidità dei carburi di tungsteno non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici, attualmente classificati con i codici 3824 30 00 10, 3824 30 00 20 e 3824 30 00 30, può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l'apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.». . Articolo 2 1.   Le importazioni con i codici TARIC di cui all'articolo 1, eccetto il codice 3824 30 00 90, o con eventuali codici futuri corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a sorveglianza per consentire alla Commissione di seguire l'andamento statistico delle importazioni di carburi di tungsteno non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici, conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   Le misure di sorveglianza introdotte dal paragrafo 1 cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio ( GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7 ). ( 4 ) Decisione 90/480/CEE della Commissione, del 24 settembre 1990, relativa all'accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito della procedura antidumping concernente le importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e alla chiusura dell'inchiesta nei confronti degli stessi esportatori ( GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59 ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio, del 20 marzo 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2735/90, (CEE) n. 2736/90 e (CEE) n. 2737/90 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 2286/94 della Commissione ( GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56 ). ( 8 ) Regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio, del 26 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 78 del 24.3.2011, pag. 1 ). ( 10 ) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51 ). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base. ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, del 1 o giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 142 del 2.6.2017, pag. 53 ). ( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 della Commissione, dell'8 agosto 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 199 del 9.8.2023, pag. 48 ). ( 13 ) Global Tungsten & Powders spol. s.r.o., H.C. Starck Tungsten GmbH, Tikomet Oy, Treibacher Industrie AG, Umicore Specialty Powders France e Wolfram Bergbau und Hütten AG. ( 14 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI . ( 15 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2682 . ( 16 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/ongoing . ( 17 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=1527 . ( 18 ) «Le particelle sono irregolari e non scorrono liberamente a differenza delle polveri pronte per la pressatura, che sono sferiche o di forma granulare, omogenee e in libero scorrimento. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l'apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.» ( 19 ) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2461/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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