Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese
Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea ha applicato per determinare il valore normale e accertare il dumping sui filati in fibra di vetro cinesi secondo il Regolamento UE 2024/2673?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/2673 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Cina, applicando la procedura prevista dal Regolamento di base (UE) 2016/1036. La Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6bis, del regolamento di base, determinando che non era opportuno utilizzare i prezzi interni cinesi per calcolare il valore normale. Di conseguenza, ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo appropriato, utilizzando i dati finanziari del gruppo Sisecam e i prezzi delle importazioni internazionali per stabilire costi di produzione e vendita esenti da distorsioni. La procedura ha coinvolto l'esame di due produttori dell'Unione (Saint-Gobain e Valmiera), un produttore esportatore cinese (Henan Guangyuan) e l'analisi di fattori produttivi quali materie prime, energia, lavoro e finanziamenti, tutti soggetti a intervento pubblico sostanziale in Cina.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2673 of 11 October 2024 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of glass fibre yarns originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2673
14.10.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2673 DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2024
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 16 febbraio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC» o il paese interessato) sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2024 da Glass Fibre Europe («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di filati in fibra di vetro ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di dumping e della minaccia di pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione delle importazioni
(3)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5
bis
, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti.
(4)
La Commissione non ha registrato le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva poiché non si è verificato un aumento dei quantitativi importati dopo l’apertura dell’inchiesta e pertanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4.
1.3.
Parti interessate
(5)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(6)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.4.
Campionamento
(7)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(8)
In una nota al fascicolo del 16 febbraio 2024, la Commissione ha dichiarato che, sulla base delle informazioni disponibili, le due società Saint-Gobain Vertex s.r.o e Valmiera Stikla Skieddra AS rappresentano la totalità dell’industria dell’Unione e che il campionamento non era pertanto necessario. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale decisione provvisoria. Non è pervenuta alcuna osservazione. La Commissione ha pertanto confermato la decisione di non ricorrere al campionamento nella nota al fascicolo del 12 marzo 2024.
Campionamento degli importatori
(9)
Nessun importatore si è manifestato e ha fornito informazioni ai fini della selezione del campione.
Campionamento dei produttori esportatori della Cina
(10)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. Cinque produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione.
(11)
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori, Shandong Fiberglass Group Corp («Shandong Fiberglass») e Henan Guangyuan New Material Co. Ltd («Henan Guangyuan»), sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I due produttori esportatori inizialmente inclusi nel campione rappresentavano complessivamente l’[11 – 15 %] del volume totale delle esportazioni cinesi nell’Unione.
(12)
A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità cinesi sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
(13)
Un produttore esportatore, Jiangsu Jiuding Special Fiber Co., Ltd., ha reclamato che avrebbe dovuto essere incluso nel campione. Tuttavia, nel modulo di campionamento, ha indicato esportazioni di filati tagliati che, una volta chiarita la definizione del prodotto come spiegato ai considerando 26 e 28, non rientrano nella definizione del prodotto. Sulla base del volume rimanente delle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione, detto produttore esportatore non era idoneo a far parte del campione.
(14)
Il 26 marzo 2024 (sette giorni prima del termine per la presentazione delle risposte al questionario per i produttori esportatori), Shandong Fiberglass, la società che rappresenta il maggior volume di esportazioni nell’Unione compresa nel campione, ha annunciato che non avrebbe collaborato all’inchiesta.
(15)
Gli altri tre produttori esportatori che hanno risposto al modulo di campionamento rappresentavano complessivamente il [2 – 5,5 %] del volume delle esportazioni cinesi. Hanno manifestato l’intenzione di richiedere un esame individuale, ma nessuno di essi ha presentato le risposte al questionario per i produttori esportatori e dunque una richiesta valida. Dato il basso livello di esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno fornito risposte al campionamento, eventuali aggiunte al campione, anche nel caso in cui siano state presentate le risposte al questionario antidumping, non avrebbero determinato un campione rappresentativo
(
3
)
.
(16)
Nel complesso, il livello di collaborazione nel presente caso è basso, perché le importazioni dai produttori che hanno risposto al questionario sul campionamento, in seguito alla decisione di Shandong Fiberglass di cessare la collaborazione, rappresentavano il [4,5 % – 9 %] delle esportazioni cinesi totali nell’Unione, espresse in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta («PI»), stabilite sulla base di Eurostat, come specificato al considerando 159.
(17)
A causa della scarsa collaborazione che ha portato all’impossibilità di selezionare un campione rappresentativo, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento e di applicare l’articolo 18 per la determinazione del dumping, conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base.
(18)
Il 5 agosto 2024 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo e ha informato le autorità cinesi della sua decisione di non ricorrere al campionamento (cfr. il considerando 17 sopra). Sebbene le parti interessate siano state invitate a presentare osservazioni, non ne è pervenuta alcuna.
1.5.
Esame individuale e margine individuale
(19)
Come spiegato al considerando 15, altri tre produttori esportatori cinesi nei rispettivi moduli di campionamento hanno espresso il loro interesse all’esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. I produttori esportatori, tuttavia, non hanno presentato richieste valide in quanto non hanno risposto al questionario per i produttori esportatori entro il termine indicato nell’avviso di apertura. La Commissione ritiene pertanto che non sia pervenuta alcuna richiesta di esame individuale da parte di tali società.
(20)
La Commissione ha deciso di calcolare un margine individuale per Henan Guangyuan, in quanto unica società del campione iniziale ad aver fornito una risposta adeguata e tempestiva al questionario che ha potuto essere verificata conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base.
1.6.
Risposte al questionario e visite di verifica
(21)
La Commissione ha inoltre inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(22)
Il giorno dell’apertura la Commissione ha reso disponibili online questionari per i produttori, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori noti dell’Unione
(
4
)
.
(23)
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai due produttori dell’Unione, da un produttore esportatore cinese, da un importatore indipendente e da tre utilizzatori. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario dal governo della RPC.
(24)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
Produttori dell’Unione
—
Saint-Gobain Adfors s.r.o, Litomysl, Cechia («Saint-Gobain»)
—
Valmieras Stikla Skiedra AS, Valmier, Lettonia («Valmiera»)
Produttori esportatori cinesi
—
Henan Guangyuan New Material Co., Ltd. («Henan Guangyuan»)
1.7.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(25)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(26)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi gli stoppini e i cavi in fibra di vetro, e i filati tagliati, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00 (codici TARIC 7019 13 00 10, 7019 13 00 15, 7019 13 00 20, 7019 13 00 25, 7019 13 00 30, 7019 13 00 50, 7019 13 00 87, 7019 13 00 94, 7019 19 00 30, 7019 19 00 85).
(27)
I filati in fibra di vetro sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio in tessuti, tessuti a maglia, intrecciati o ingualcibili, che sono poi utilizzati per rafforzare materiali cementizi quali malta o elastomeri, resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei materiali compositi. Tra gli esempi di utilizzo figurano automobili, batterie per veicoli elettrici, autocarri, autobus, treni, pale eoliche, aeromobili, isolamento degli edifici, protezione contro gli incendi e il fumo, isolamento acustico, filtrazione (aria, metallo, polvere e liquido), isolamento elettrico ecc.
(28)
Il 25 marzo 2024, in risposta alla richiesta di un produttore esportatore cinese, la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo che chiariva la definizione del prodotto. La nota chiariva che i filati continui ad alto tenore di silice erano inclusi nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, mentre i filati tagliati, indipendentemente dal tipo di vetro e dalla lunghezza, ne erano esclusi. Sebbene le parti interessate siano state invitate a presentare osservazioni, non ne è pervenuta alcuna.
2.2.
Prodotto in esame
(29)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Cina.
2.3.
Prodotto simile
(30)
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(31)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(32)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(33)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di filati in fibra di vetro. Due produttori esportatori (Jiangsu Jiuding Special Fiber Co., Ltd e Chongqing Tianze New Material Corp) hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(34)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(35)
Entro il termine fissato non è pervenuta da parte del governo della RPC alcuna risposta al questionario né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina.
(36)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(37)
Il 19 aprile 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione dei filati in fibra di vetro. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato il Brasile, la Malaysia, il Messico, la Thailandia e la Turchia come possibili paesi rappresentativi appropriati.
(38)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dal denunciante e da Henan Guangyuan. Tali osservazioni sono esaminate nella sezione
3.2.
(39)
Il 27 giugno 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati finanziari del 2023 disponibili per il gruppo turco, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş («il gruppo Sisecam»), un produttore di filati in fibra di vetro nel paese rappresentativo.
(40)
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota dal denunciante. Tali osservazioni sono esaminate in dettaglio nella sezione
3.2
.
(41)
A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione
3.2.2
di seguito.
3.2.
Valore normale
(42)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(43)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e della scarsa cooperazione dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(44)
Nell’ambito delle sue recenti inchieste relative al settore della fibra di vetro in Cina
(
5
)
, la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(45)
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che falsa l’efficiente assegnazione delle risorse in conformità dei principi di mercato
(
6
)
. In particolare la Commissione ha concluso che nel settore della fibra di vetro non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
7
)
, ma anche che il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
8
)
. La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della Cina comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato
(
9
)
. La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni in Cina
(
10
)
. Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore della fibra di vetro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
11
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per le imprese in Cina
(
12
)
.
(46)
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore della fibra di vetro in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, come anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale («
relazione
»)
(
13
)
, che si basa su fonti accessibili al pubblico e che la Commissione ha inserito nel fascicolo. Tale analisi ha comportato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina, come constatato anche dalle sue precedenti inchieste condotte a tale riguardo.
(47)
Il denunciante ha sostenuto che esistono numerosi e convincenti elementi di prova prima facie del fatto che l’industria cinese dei filati in fibra di vetro sia soggetta a interventi da parte del governo della RPC che hanno portato a distorsioni significative nel settore, il che a sua volta giustifica la determinazione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(48)
A sostegno della sua posizione, il denunciante ha evidenziato gli elementi riportati di seguito, che determinano una distorsione significativa del settore dei filati in fibra di vetro in Cina.
(49)
In primo luogo, la proprietà, il controllo o la supervisione strategica dello Stato sono prevalenti nel settore:
—
l’industria dei filati in fibra di vetro è caratterizzata da un elevato livello di proprietà statale e diversi produttori cinesi di filati sono società statali o parte di conglomerati di proprietà dello Stato (Jushi e Taishan Fiberglass sono entrambe di proprietà della stessa società madre di proprietà dello Stato, CNBM; CPIC è, in ultima analisi, di proprietà del gruppo Yuntianhua, a sua volta di proprietà dello Stato; Shandong Fiberglass fa parte del gruppo Shandong Energy di proprietà dello Stato);
—
il governo della RPC possiede inoltre diversi fornitori a monte, in particolare società minerarie e chimiche;
—
il governo della RPC esercita un’influenza attraverso legami personali, data la sovrapposizione delle posizioni di numerosi individui all’interno del PCC e/o delle strutture governative e all’interno di società leader nel settore dei filati in fibra di vetro, quali Jushi China, Taishan Fiberglass e CPIC;
—
il governo della RPC mantiene inoltre stretti legami con i produttori cinesi di filati in fibra di vetro attraverso associazioni rappresentative di categoria. Ad esempio, la China Building Materials Federation è approvata dal ministero cinese degli Affari civili e opera sotto l’orientamento e la supervisione della commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato;
—
di conseguenza, i produttori cinesi di filati aderiscono esplicitamente agli orientamenti del PCC e gli stretti legami con il PCC/governo agevolano l’accesso dei produttori cinesi di filati in fibra di vetro (di proprietà dello Stato) a ingenti finanziamenti da diverse agenzie governative a diversi livelli e da istituti finanziari nazionali.
(50)
In secondo luogo, le politiche e le misure cinesi applicabili al settore dei filati in fibra di vetro favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato:
—
l’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti i settori dei «nuovi materiali» e della «fibra di vetro» confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Le imprese di questo settore beneficiano di numerosi meccanismi di sostegno, tra cui politiche di sostegno finanziario, regimi di bilancio e fiscali agevolati, sostegno a ricerca e sviluppo;
—
i seguenti documenti strategici menzionano i numerosi vantaggi di cui gode il settore dei filati in fibra di vetro: il quattordicesimo piano quinquennale nazionale; la tabella di marcia Made in China 2025; il repertorio delle industrie che incoraggiano gli investimenti esteri (edizione 2022); il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale 2019 e il repertorio di riferimento per il 2021 dei nuovi materiali essenziali; il repertorio dei prodotti cinesi di esportazione ad alta tecnologia; la normativa della RPC sul progresso scientifico e tecnologico; il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria della fibra di vetro; il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria delle materie prime; il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione; il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo della fabbricazione intelligente; il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali a Zhejiang; il quattordicesimo piano quinquennale sull’industria dei materiali da costruzione di Shandong; il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera a Chongqing; il quattordicesimo piano quinquennale per la città di Jiujiang;
(51)
in terzo luogo, i costi relativi essenzialmente a tutti i fattori produttivi dei filati in fibra di vetro in Cina hanno subito una distorsione:
—
importanti materie prime, come il caolino o la dolomite, sono soggette a distorsioni sistemiche, in quanto la prima rientra nei pertinenti piani per le risorse minerarie e l’industria dei materiali da costruzione e la seconda costituisce uno dei settori industriali incentivati per la regione autonoma della Mongolia interna nel repertorio degli investimenti esteri nella Cina centrale e occidentale;
—
per quanto riguarda l’energia, il governo della RPC interviene in modo significativo e sistematico nel mercato cinese dell’energia. I prezzi dell’energia elettrica e del gas sono regolamentati e, in base a diverse politiche dello Stato, i principali grandi utenti di energia elettrica sono autorizzati ad acquistare una determinata quantità di energia elettrica direttamente dai produttori di elettricità a prezzi inferiori a quelli offerti dai fornitori della rete. Tali regimi di sostegno sono in vigore anche a Jiangsu (dove hanno sede i produttori Jiangsu Changhai e Taichia Glass Fiber) e a Shandong (dove ha sede Taishan Fiberglass);
—
in Cina tutti i terreni sono di proprietà dello Stato, che decide anche in merito alla loro assegnazione;
—
i costi salariali nel settore della fibra di vetro, compreso anche il settore dei filati in fibra di vetro, sono soggetti a distorsioni, dal momento che in Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, in quanto i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.
(52)
In quarto luogo, l’accesso ai finanziamenti e al capitale nel settore della fibra di vetro è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato:
—
Il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Di conseguenza, il finanziamento diretto è indirizzato verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti;
—
grazie al loro status, i produttori cinesi di filati in fibra di vetro sembrano avere facile accesso a prestiti agevolati, compresi crediti, prestiti e strumenti del mercato monetario da parte di banche cinesi (di proprietà dello Stato).
(53)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, in relazione all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base al caso di specie.
(54)
Nel settore dei filati in fibra di vetro persiste un livello elevato di proprietà e controllo da parte del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Data la scarsa collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato. L’inchiesta ha tuttavia confermato che i tre maggiori produttori del settore della fibra di vetro, ossia Jushi, Taishan Fiberglass e CPIC, sono interamente di proprietà dello Stato o sono da questo controllati. Tali tre produttori rappresentano circa il 60 % dei produttori cinesi di fibra di vetro; Jushi, che rappresenta il 33 % del mercato cinese, detiene la quota maggiore
(
14
)
.
(55)
Sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore dei filati in fibra di vetro a freddo sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dei filati in fibra di vetro confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime, che elenca tale settore, con particolare riferimento alle fibre di vetro per finalità speciali, tra quelli relativi a materiali per i quali l’innovazione tecnologica sarà sostenuta da politiche nell’ambito del piano
(
15
)
. Il settore della fibra di vetro è inoltre incluso tra i settori incoraggiati dall’edizione 2024 del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale
(
16
)
, nonché nel repertorio di riferimento per il 2024 dei nuovi materiali essenziali ammissibili ai regimi di primo utilizzo/dimostrativi
(
17
)
.
(56)
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come a Shandong, in cui, con riferimento specifico all’industria della fibra di vetro e dei materiali compositi, si prevede di «promuovere attivamente le imprese leader e portanti con forte influenza del brand e attrazione commerciale, solide capacità di integrazione e un ruolo trainante per le filiere e i distretti industriali, e sostenere la fusione e la riorganizzazione di imprese a livello intersettoriale, interregionale e di proprietà incrociata» e di «sviluppare fibre di vetro e prodotti ad alte prestazioni [e di] incoraggiare lo sviluppo di fibre di vetro e prodotti in fibra di vetro ultrafini, ad alta resistenza, ad elevato modulo, resistenti agli alcali, a basso coefficiente dielettrico, a bassa dilatazione, ad alto tenore di silice, degradabili, con sezione trasversale di forma speciale e ad altre elevate prestazioni. Incentrandosi sulle necessità dell’informazione elettronica, dell’industria aerospaziale, delle nuove energie, delle fattorie di allevamento su larga scala, delle serre agricole e altri campi, sostenere la ricerca e lo sviluppo e promuovere i prodotti compositi termoplastici e termoindurenti rinforzati con fibra di vetro, e grigliati in materiali combinati con fibra di vetro per progetti infrastrutturali»
(
18
)
. Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale di Chongqing sullo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti prevede di «ampliare le dimensioni dell’industria delle fibre e dei materiali compositi ad alte prestazioni», nonché di «accelerare lo sviluppo di progetti quali […] la linea di produzione di fibra di vetro ad alte prestazioni con una produzione annua pari a 150 000 tonnellate e la base di produzione di fibre di vetro e materiali compositi ultrafini, allo scopo di aumentare le capacità produttive di fibra di vetro e materiali compositi ad alte prestazioni»
(
19
)
. L’accento sulle fibre di vetro è evidente anche nei documenti di pianificazione di altre province come il Guanxi
(
20
)
, l’Hubei
(
21
)
o lo Zhejiang
(
22
)
.
(57)
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, molti produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno esplicitamente sottolineato le attività di edificazione del partito nei loro siti Internet o contano membri del partito tra i dirigenti della società e vantano la propria associazione con il PCC.
(58)
Ad esempio, il presidente del C.d.A. del gruppo Jushi svolge anche le funzioni di vicesegretario del comitato di partito presso CNMB
(
23
)
. Analogamente, il presidente del C.d.A. di Sinoma Science and Technology, la società di partecipazione di Taishan Fiberglass, svolge le funzioni di segretario del comitato di partito, mentre il presidente di Sinoma Science and Technology è il vicesegretario del comitato di partito
(
24
)
. Nel caso di CPIC, il vicepresidente del C.d.A. e direttore esecutivo è anche vicesegretario del comitato di partito, mentre il presidente del gruppo della società madre di CPIC funge anche da segretario del comitato di partito e il vicepresidente del gruppo è anche vicesegretario del comitato di partito
(
25
)
.
(59)
Inoltre lo statuto sociale di Jushi prevede esplicitamente la supervisione diretta delle principali attività aziendali da parte del partito all’articolo 195, in base al quale «il comitato di partito dell’impresa discute e decide in merito alle principali questioni riguardanti l’impresa in conformità delle normative»; le principali responsabilità del comitato di partito comportano compiti quali «esaminare e discutere le principali questioni di gestione aziendale della società e sostenere l’assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione, il consiglio delle autorità di vigilanza e i dirigenti nell’esercitare i propri poteri nel rispetto della legge», nonché «rafforzare la leadership e il controllo sulla selezione e sugli incarichi del personale della società, e adoperarsi per costituire all’interno dell’impresa il team dei leader, il team dei quadri e il team del personale di talento»
(
26
)
.
(60)
Inoltre Taishan Fiberglass ha festeggiato il 100° anniversario della fondazione del PCC e in tale occasione il segretario del comitato di partito ha fatto un discorso: «I 30 anni di riforma, innovazione e sviluppo di Taishan Fiberglass rappresentano 30 anni di adesione al partito e di e rafforzamento della sua leadership, 30 anni di eredità, che hanno portato avanti il grande spirito del partito e in cui sono stati raggiunti risultati fruttuosi nell’edificazione, riforma e sviluppo del partito, nella produzione e nella gestione.»
(
27
)
. Inoltre, lo statuto dell’impresa del gruppo Jushi stabiliva che una delle sue principali responsabilità è «l’attuazione del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, studiare e pubblicizzare la teoria del partito, attuare la linea, i principi e le politiche del partito, supervisionare e garantire l’attuazione delle principali decisioni e disposizioni del comitato centrale del partito e delle risoluzioni delle organizzazioni del partito di livello superiore nell’impresa; esaminare e discutere le principali questioni di gestione aziendale della società e sostenere l’assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione, il consiglio delle autorità di vigilanza e i dirigenti nell’esercitare i propri poteri nel rispetto della legge»
(
28
)
.
(61)
Inoltre, nel settore dei filati in fibra di vetro sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Mentre le politiche industriali riguardano generalmente diversi settori, il settore dei filati in fibra di vetro è soggetto a numerosi piani, orientamenti, direttive e altri documenti strategici emanati a livello nazionale, regionale e comunale (cfr. anche i considerando 56 e 57). Tali politiche a volte sono chiaramente contrarie alle forze di mercato, come ad esempio il piano d’azione triennale del Guangxi sulle industrie strategiche ed emergenti, che fissa con approccio amministrativo gli obiettivi in termini di volumi di produzione e tassi di crescita futuri: «entro il 2023 il valore produttivo dell’industria dei nuovi materiali raggiungerà i 133 miliardi di CNY, e il valore aggiunto raggiungerà i 44 miliardi di CNY»
(
29
)
.
(62)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione dei principali fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
(63)
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dei filati in fibra di vetro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 45, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(64)
Il settore dei filati in fibra di vetro subisce inoltre gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 45. Tale distorsione incide sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o delle materie prime principali per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina).
(65)
Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei filati in fibra di vetro non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 45. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(66)
La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(67)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(68)
Il 29 aprile 2024 Henan Guangyuan ha presentato una serie di osservazioni, osservando che l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base prevede che la valutazione delle distorsioni significative sia eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore. A tal riguardo Henan Guangyuan ha sostenuto che non dovrebbero esservi distorsioni significative per quanto riguarda il proprio costo di produzione.
(69)
La Commissione ha osservato che, oltre a rinviare alla sua risposta al questionario (che a sua volta non contiene argomentazioni relative a distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, a eccezione di una dichiarazione secondo cui la società acquista diverse materie prime a prezzi internazionali), Henan Guangyuan non ha presentato argomentazioni tali da rimettere in discussione l’analisi relativa alle distorsioni significative. L’esistenza di distorsioni significative che determinano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale. Qualora sia accertata l’esistenza di distorsioni significative, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base si applicano a priori a tutti i produttori esportatori della Cina e riguardano tutti i costi relativi ai rispettivi fattori produttivi. La stessa disposizione del regolamento di base prevede l’utilizzo dei costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni significative. Tuttavia, sebbene Henan Guangyuan non abbia presentato elementi di prova accurati e adeguati in merito a prezzi e costi esenti da distorsioni, i calcoli a essa relativi riflettono in ogni caso i dati presentati dalla società stessa, compresi i fattori produttivi e gli importi indicati dalla società nella risposta al questionario, ma tenendo debitamente conto dell’esistenza e dell’incidenza di distorsioni significative in Cina, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, in particolare l’articolo 2, paragrafo 6
bis
.
(70)
In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale per Henan Guangyuan esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.
3.2.2.
Paese rappresentativo
Osservazioni generali
(71)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale
(
30
)
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
—
qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(72)
Come spiegato ai considerando da 37 a 41, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota del 19 aprile 2024 (di seguito «prima nota»)
(
31
)
e la seconda nota del 27 giugno 2024 (di seguito «seconda nota»)
(
32
)
.
(73)
Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti.
(74)
Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina
(75)
Nella prima nota la Commissione ha individuato Brasile, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale (che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo), e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(76)
Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Henan Guangyuan ha sostenuto che nessuno dei cinque paesi produceva il prodotto oggetto dell’inchiesta, ma non ha confutato nella sostanza i dati della Commissione. Henan Guangyuan ha proposto inoltre Taiwan e Hong Kong come paesi rappresentativi alternativi.
(77)
La prima nota fornisce elementi di prova della produzione di filati in fibra di vetro, o almeno della produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta in tutti e cinque i potenziali paesi rappresentativi proposti. Non vi erano pertanto motivi per escludere alcun paese dall’elenco di cui al considerando 75.
(78)
Inoltre né Taiwan né Hong Kong rientrano nella categoria «a reddito medio-alto» secondo la classificazione della Banca mondiale. La proposta di considerare Taiwan e Hong Kong come paesi rappresentativi è stata pertanto respinta.
Dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo
(79)
Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia Brasile, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia, la disponibilità di dati prontamente disponibili doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(80)
Per quanto riguarda il Brasile, non erano prontamente disponibili rendiconti finanziari dettagliati per le due società produttrici di filati in fibra di vetro o di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore dei filati in fibra di vetro, vale a dire CPCI Brasil Fibras de Vidro Ltda e Owens Corning Fiberglass A.S. Ltda, certificati dai revisori. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il Brasile non poteva essere considerato un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta.
(81)
Per quanto riguarda la Malaysia, i dati finanziari prontamente disponibili per l’unica società produttrice di filati in fibra di vetro o di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore dei filati in fibra di vetro, Nippon Electric Glass (Malaysia) SDN BHD, risalivano al 2022 e, di conseguenza, non hanno potuto essere considerati adeguati per il periodo dell’inchiesta in quanto dati più recenti erano disponibili per un produttore in Turchia, come spiegato di seguito. Sono disponibili dati finanziari relativi al 2023 per il gruppo Nippon Electric Glass Co., Ltd; essi tuttavia non riportano informazioni dettagliate specifiche per i filati in fibra di vetro o per un prodotto simile appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore. Nippon Electric Glass Co., Ltd è inoltre un gruppo globale i cui dati finanziari non sono rappresentativi della situazione in Malaysia. Per contro, come spiegato ai considerando da 84 a 86 e da 119 a 124, la Turchia fornisce dati finanziari più granulari in quanto sono disponibili le SGAV relative al settore del vetro industriale in Turchia e i profitti relativi a una controllata che produce solo filati in fibra di vetro e prodotti appartenenti alla stessa categoria generale / al medesimo settore in Turchia. La Commissione ha pertanto concluso che la Malaysia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato ai fini della presente inchiesta.
(82)
Per quanto riguarda il Messico, non erano prontamente disponibili rendiconti finanziari dettagliati per le due società produttrici di filati in fibra di vetro o di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore dei filati in fibra di vetro, vale a dire Ferguson Fibers de Mexico SA DE CF e Saint-Gobain Mexico. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il Messico non poteva essere considerato un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta.
(83)
Per quanto riguarda la Thailandia, i dati finanziari prontamente disponibili per l’unica società che risulta essere produttrice di filati in fibra di vetro o di un prodotto simile appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore, Asia Composite Material (Thailandia) Co Ltd, risalivano al 2022 e, di conseguenza, non hanno potuto essere considerati adeguati per il periodo dell’inchiesta in quanto informazioni finanziarie più recenti erano disponibili in Turchia, come spiegato di seguito. Inoltre i dati del 2022 riguardano tutte le operazioni societarie, in assenza di informazioni finanziarie dettagliate specifiche per i filati in fibra di vetro o per un prodotto simile appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore. Per contro, la Turchia fornisce dati finanziari più granulari. Anche per un’altra società thailandese, Thai United Glass Fiber Co Ltd, che produce feltri in fibra di vetro, considerati prodotti appartenenti alla stessa categoria generale o al medesimo settore dei filati in fibra di vetro, i dati pubblicamente disponibili risalivano al 2022 e non erano granulari come nel caso della Turchia. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che la Thailandia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta.
(84)
Per quanto riguarda la Turchia, per il PI, sono disponibili i bilanci consolidati relativi al gruppo Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş («gruppo Sisecam»)
(
33
)
. Il gruppo Sisecam opera in diversi settori connessi al vetro: vetro impiegato in ambito architettonico, vetro industriale, lavori di vetro, imballaggi in vetro. Per quanto riguarda la fibra di vetro, il gruppo ha dichiarato di disporre di una capacità produttiva di 70 000 tonnellate e di una produzione di 62 000 tonnellate nel 2022
(
34
)
.
(85)
Il gruppo Sisecam ha una controllata specializzata in fibra di vetro: Şişecam Balıkesir Cam Elyaf Fabrikası («Sisecam Elyaf»)
(
35
)
. Sisecam Elyaf produce filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione, filati tagliati e feltri in filati tagliati. Tali prodotti non sono oggetto dell’inchiesta, ma condividono le fasi essenziali del processo di produzione con i filati accoppiati in parallelo senza torsione: preparazione delle materie prime, fusione nel forno, estrusione del vetro fuso attraverso i fori delle filiere
(
36
)
per formare i filamenti di vetro, applicazione dell’appretto
(
37
)
, raccolta e avvolgimento dei filamenti su bobine. Essi sono pertanto considerati nella stessa categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione conclude pertanto che Sisecam Elyaf produce il prodotto oggetto dell’inchiesta o prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta. In termini di fatturato, Sisecam Elyaf rappresenta il 13 % del segmento del vetro industriale del gruppo Sisecam al quale appartiene.
(86)
I bilanci consolidati del gruppo Sisecam presentano i profitti di Sisecam Elyaf e le SGAV del segmento del vetro industriale.
(87)
La Commissione ha altresì analizzato le importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi. Dall’analisi delle importazioni dei principali fattori produttivi è emerso che complessivamente la Turchia ha importato volumi significativi e rappresentativi della maggior parte delle materie prime fondamentali a prezzi esenti da distorsioni. Tuttavia la Turchia, in quanto principale produttore mondiale di una delle materie prime (colemanite in polvere), non importa tale materia prima. Anche le importazioni di un’altra materia prima (farina di silice) sono risultate modeste in Turchia, mettendo in discussione l’affidabilità dei prezzi delle importazioni. Per queste due materie prime la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni della Malaysia, in quanto unico potenziale paese rappresentativo con ingenti importazioni di entrambi i prodotti, che è stato scartato solo per mancanza di dati finanziari recenti e sufficientemente granulari in merito al suo produttore. Dalla seconda nota è emerso inoltre che il volume delle importazioni dalla Cina e dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
38
)
in Malaysia (per la colemanite in polvere e la farina di silice) e in Turchia (per le altre materie prime) non ha escluso l’uso di tali paesi al fine dell’acquisizione di prezzi esenti da distorsioni.
(88)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato, il gruppo Sisecam come produttore nel paese rappresentativo e le importazioni di colemanite in polvere e farina di silice in Malaysia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.
(89)
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo, del gruppo Sisecam come produttore nel paese rappresentativo e della Malaysia per quanto riguarda le importazioni di colemanite in polvere e farina di silice. Non è pervenuta alcuna osservazione.
(90)
La selezione iniziale dei potenziali paesi rappresentativi e di società idonee con dati pubblicamente disponibili non impedisce alla Commissione di integrare o perfezionare tale selezione e la sua ricerca in una fase successiva, anche presentando nuovi suggerimenti per quanto riguarda i potenziali paesi rappresentativi e il prodotto simile. Lo scopo delle note relative ai fattori produttivi è proprio quello di invitare le parti interessate a presentare osservazioni sulla ricerca preliminare dei servizi della Commissione e, se del caso, ricevere alternative da sottoporre all’esame dei servizi della Commissione. Le note contengono anche un allegato specifico che fornisce orientamenti alle parti che decidano di fornire informazioni su eventuali ulteriori paesi e/o società rappresentative, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
Livello di protezione sociale e ambientale
(91)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.2.3.
Conclusioni
(92)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
3.2.4.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(93)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(94)
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA»)
(
39
)
per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato le statistiche fornite dall’Istituto di statistica turco
(
40
)
per stabilire i costi del lavoro, del gas naturale, del gas naturale liquefatto («GNL») e del vapore esenti da distorsioni, le statistiche fornite dall’autorità di regolamentazione del mercato dell’energia
(
41
)
per stabilire il costo dell’energia elettrica esente da distorsioni e le statistiche fornite dall’Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia
(
42
)
per stabilire il costo dell’acqua esente da distorsioni.
(95)
Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.
3.2.4.1. Fattori produttivi
(96)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi dei filati in fibra di vetro
Fattore produttivo
Codice della merce
Valore esente da distorsioni
Fonte dei dati
Materie prime
Farina di silice
2506 10
0,566 CNY/kg
Global Trade Atlas («GTA»)
(
43
)
/ MacMap
(
44
)
per la Malaysia
Argilla caolinica
250700800012
1,87 CNY/kg
GTA / MacMap per la Turchia
Colemanite
in polvere
2528 00
4,02 CNY/kg
GTA / MacMap per la Malaysia
Fluorite
2529 22
5,23 CNY/kg
GTA / MacMap per la Turchia
Lozione epossidica
3907 30
26,808 CNY/kg
GTA / MacMap per la Turchia
Platino
7110 11
224 880 CNY/kg
GTA / MacMap per la Turchia
Rodio
7110 31
1 105 006 CNY/kg
GTA / MacMap per la Turchia
Materiali di consumo
Lavoro (manodopera)
Lavoro (manodopera)
N/A
59,96 CNY/ora
Istituto di statistica turco
Energia
Energia elettrica
N/A
0,89 CNY/kWh
Istituto di statistica turco
Gas naturale
N/A
4,11 CNY/m3
Istituto di statistica turco
Gas naturale liquefatto (GNL)
N/A
6,02 CNY/kg
Istituto di statistica turco
Vapore
N/A
124,25 CNY/GJ
Istituto di statistica turco
Acqua
N/A
4,96 CNY/m3
Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia
(97)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo è debitamente illustrato al punto 3.2.4.9.
3.2.4.2. Materie prime
(98)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto.
(99)
Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755
(
45
)
.
(100)
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.2.2 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. I volumi rimanenti sono stati considerati rappresentativi.
(101)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 95.
(102)
Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all’importazione pertinenti del paese rappresentativo o della Malaysia, per quanto riguarda la colemanite in polvere e la farina di silice.
(103)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
(104)
In risposta alla seconda nota, il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe includere il boro tra le materie prime. La Commissione ha chiarito che il boro è fornito dalla colemanite in polvere, elencato come fattore produttivo nella seconda nota e nella tabella 1 sopra. La richiesta è stata pertanto respinta.
(105)
In risposta alla seconda nota, il denunciante ha sostenuto che l’ossigeno dovrebbe essere aggiunto come fattore energetico e incluso nel calcolo del valore normale. A tal riguardo, il denunciante ha fatto riferimento a un’inchiesta riguardante alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («GFR») in cui l’ossigeno è stato esplicitamente considerato un fattore produttivo. Tuttavia, nella presente inchiesta, come nell’inchiesta riguardante i prodotti GFR, la Commissione prende in considerazione solo tutti i fattori produttivi verificati, identificandoli singolarmente o aggregandoli nei materiali di consumo. Di conseguenza, l’argomentazione è stata respinta.
(106)
In risposta alla seconda nota, il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe fornire almeno un’indicazione dei tassi di consumo dei fattori produttivi, oltre che la percentuale di cui intende tenere conto per i materiali di consumo. La Commissione chiarisce che i fattori produttivi individuati nella prima nota e raggruppati nei materiali di consumo rappresentano in totale circa il 7 % del costo totale di produzione.
(107)
Il denunciante ha inoltre osservato che i fattori produttivi individuati nell’allegato I della seconda nota (che sono gli stessi della tabella 1) differivano notevolmente da quelli presentati dall’industria dell’Unione nella sua denuncia. In primo luogo, il denunciante non ha fornito alcun elemento di prova dell’anomalia di tali presunte discrepanze. In secondo luogo, da un confronto effettuato tra le materie prime elencate nella prima e nella seconda nota con quelle menzionate nella denuncia (ad esempio nel calcolo del valore normale di cui all’allegato 32 della denuncia) emerge che il produttore esportatore che ha collaborato utilizza tutte le materie prime utilizzate dall’industria dell’Unione: colemanite, caolino, silice, calcare, amido di granturco, rodio e platino. Nella seconda nota è stato inoltre chiarito che il produttore esportatore utilizza olio di granturco, che rappresenta una percentuale trascurabile del costo di produzione. Si può dunque concludere che il produttore esportatore che ha collaborato consuma tutte le materie prime elencate nella denuncia. L’osservazione è stata pertanto respinta.
3.2.4.3. Lavoro (manodopera)
(108)
L’Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia
(
46
)
. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base delle ultime statistiche disponibili relative al 2022 per il costo orario medio del lavoro per l’attività economica «Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi», codice NACE C.23 secondo la classificazione NACE Rev. 2, e una categoria di effettivi di oltre 1 000 dipendenti. I valori sono stati ulteriormente adeguati per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice del costo del lavoro pubblicato dall’Istituto di statistica turco
(
47
)
per riflettere i costi nel periodo dell’inchiesta.
3.2.4.4. Energia elettrica
(109)
Il prezzo dell’energia elettrica per le imprese (utenti industriali) in Turchia è pubblicato dall’autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (EMRA)
(
48
)
in Turchia. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale che l’EMRA ha stabilito di applicare a partire dal 1
o
gennaio 2023, al netto dell’IVA.
3.2.4.5. Gas naturale
(110)
Il prezzo del gas naturale per gli utilizzatori industriali in Turchia è pubblicato dall’Istituto di statistica turco. La Commissione ha utilizzato il prezzo disponibile per il secondo semestre del 2021 e il primo semestre del 2022, corrispondente alla fascia di consumo di 2 610 000 - 26 100 000 m
3
(
49
)
. Tale prezzo è stato ulteriormente adeguato per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice dei prezzi alla produzione pubblicato dall’Istituto di statistica turco
(
50
)
e l’IVA, inclusa nel prezzo pubblicato, è stata detratta.
3.2.4.6. Gas naturale liquefatto («GNL»)
(111)
Henan Guangyuan utilizza il chilogrammo come unità per il consumo di GNL.
(112)
Al fine di ottenere il prezzo di riferimento per il GNL in CNY/kg, il prezzo del gas naturale, disponibile in CNY/m
3
nella tabella 1, è stato convertito in CNY per milione di unità termiche britanniche (CNY/MMBtu). Ciò ha comportato la determinazione del contenuto energetico del gas e la sua espressione in MMBtu utilizzando un fattore di conversione generalmente accettato
(
51
)
.
(113)
Inoltre tale prezzo convertito in CNY/MMBtu è stato applicato al contenuto energetico generalmente accettato di un chilogrammo di GNL espresso in MMBtu
(
52
)
per ricavare il prezzo del GNL in CNY per chilogrammo.
3.2.4.7. Vapore
(114)
Henan Guanyuan utilizza il gigajoule (GJ) come unità per il consumo di vapore.
(115)
Al fine di ottenere il parametro di riferimento per il vapore espresso in CNY/GJ, la Commissione ha dapprima convertito il prezzo del gas naturale da CNY/m
3
, come riportato nella tabella 1, a CNY/MMBtu utilizzando un fattore di conversione generalmente accettato
(
53
)
che determina il contenuto energetico (in MMBtu) di un metro cubo di gas. In secondo luogo, essa ha preso in considerazione l’efficienza della combustione per determinare la percentuale del contenuto energetico del gas che può essere recuperata come contenuto energetico del vapore. Questa fase ha seguito la metodologia suggerita dal ministero dell’Energia degli Stati Uniti
(
54
)
. In terzo luogo, l’unità di energia è stata convertita da MMBtu a GJ utilizzando la costante di conversione fisica.
3.2.4.8. Acqua
(116)
L’Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia
(
55
)
ha pubblicato il costo dell’acqua per uso industriale. La Commissione ha utilizzato il prezzo valido nel 2023 per la regione di Balikesir in cui si trova Sisecam Elyaf, al netto dell’IVA.
3.2.4.9. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(117)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(118)
Le spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Tale percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(119)
Al fine di stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti franco fabbrica, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2023 relativi al gruppo Sisecam disponibili al pubblico e descritti nei considerando da 84 a 86.
(120)
Per quanto riguarda Sisecam Elyaf, la società che produce solo filati in fibra di vetro e prodotti appartenenti alla stessa categoria generale / al medesimo settore, i rendiconti finanziari pubblicamente disponibili per il 2023 forniscono informazioni su vendite nette e profitto, ma non in merito al costo delle merci vendute né alle SGAV.
(121)
Il costo delle merci vendute è disponibile a livello del segmento del vetro industriale del gruppo Sisecam.
(122)
Tutti gli elementi delle SGAV, a eccezione delle spese finanziarie nette, sono direttamente disponibili a livello del segmento del vetro industriale. Al fine di ottenere le SGAV per il segmento del vetro industriale, la Commissione ha destinato le spese finanziarie nette del gruppo Sisecam al segmento utilizzando il fatturato come criterio di ripartizione.
(123)
La Commissione ha utilizzato le SGAV del segmento del vetro industriale calcolate al considerando 122 e il costo delle merci vendute del segmento industriale e ha ottenuto una SGAV espressa in percentuale del costo delle merci vendute pari al 22,67 %. La Commissione ha ritenuto che tale tasso, se applicato ai costi di produzione esenti da distorsioni, comporterebbe un importo per le SGAV che sarebbe congruo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, per lo stadio commerciale franco fabbrica.
(124)
Per calcolare il profitto espresso in percentuale del costo delle merci vendute, la Commissione ha diviso il profitto di Sisecam Elyaf per il costo delle merci vendute del segmento industriale assegnato a Sisecam Elyaf utilizzando il fatturato come criterio di ripartizione. Ne è risultato un valore pari al 22,44 %. La Commissione ha ritenuto che tale tasso, se applicato ai costi di produzione esenti da distorsioni, comporterebbe un importo per il profitto che sarebbe congruo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, per lo stadio commerciale franco fabbrica.
(125)
In risposta alla seconda nota, il denunciante ha chiesto alla Commissione di includere le spese generali nel calcolo del valore normale. La Commissione conferma che, come spiegato nella sezione 3.2.3.9, nel calcolo del valore normale si tiene effettivamente conto delle spese generali.
3.2.5.
Calcolo del valore normale
(126)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(127)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.4.1.
(128)
La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione, come spiegato al considerando 118, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni.
(129)
Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le percentuali delle SGAV e dei profitti calcolate ai sensi dei considerando 123 e 124.
(130)
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.2.6.
Prezzo all’esportazione
(131)
Come spiegato al considerando 17, la Commissione ha deciso di applicare l’articolo 18 per la determinazione del dumping, utilizzando i migliori dati disponibili.
(132)
In particolare, la Commissione ha basato la sua valutazione dei prezzi all’esportazione per tutti gli altri produttori esportatori sul prezzo all’esportazione medio indicato da Eurostat e sui dati relativi alle vendite forniti da Henan Guangyuan, come spiegato al considerando 145.
(133)
Henan Guangyuan ha venduto circa la metà del suo volume delle esportazioni direttamente al mercato dell’Unione e l’altra metà tramite un operatore commerciale indipendente con sede a Hong Kong. La Commissione ha verificato che le merci vendute all’operatore commerciale fossero spedite direttamente dalla Cina in un porto dell’Unione e ha pertanto considerato le vendite corrispondenti come esportazioni nell’Unione.
(134)
Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.2.7.
Confronto
(135)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione di Henan Guangyuan allo stadio commerciale
franco fabbrica
. Come ulteriormente spiegato più avanti, se del caso, il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello
franco fabbrica
; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.2.7.1. Adeguamenti apportati al valore normale
(136)
Come spiegato al considerando 135, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale
franco fabbrica
utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello
franco fabbrica
.
(137)
La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da Henan Guangyuan.
3.2.8.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(138)
Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio.
(139)
Si è tenuto conto dei seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: spese per fornire garanzie, costi del credito e spese bancarie.
(140)
3.2.8.1. Margini di dumping
(141)
Come spiegato al considerando 17, la Commissione ha deciso di applicare l’articolo 18 per la determinazione del dumping, fatta eccezione per il produttore esportatore che ha collaborato, Henan Guangyuan, per il quale è stato calcolato un margine individuale.
(142)
Per Henan Guangyuan, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(143)
Su tale base il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:
Società
Margine di dumping provvisorio
Henan Guangyuan New Material Co., Ltd.
26,3 %
(144)
Per tutti gli altri produttori esportatori la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha dapprima determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Come spiegato al considerando 16, il livello di collaborazione espresso in percentuale delle importazioni totali dalla Cina nell’Unione era del [4,5 - 9 %], che è considerato molto basso.
(145)
In considerazione del basso livello di collaborazione, la Commissione ha determinato il margine di dumping per tutte le altre società sulla base dei dati disponibili. Al fine di stabilire i migliori dati disponibili, la Commissione ha utilizzato i dati forniti dal produttore esportatore che ha collaborato, in quanto hanno consentito un calcolo a livello di tipo di prodotto. In tale serie di dati la Commissione ha selezionato un tipo di prodotto più venduto sul mercato dell’Unione sia dal produttore esportatore che ha collaborato sia dall’industria dell’Unione
(
56
)
. La Commissione ha osservato che il prezzo medio all’importazione dalla Cina (tabella 4) a livello di costo, assicurazione e nolo era inferiore al prezzo medio all’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato a tale stadio commerciale. Per riflettere questo dato, la Commissione ha scelto un numero rappresentativo di operazioni nell’ambito del tipo di prodotto prescelto (che rappresenta il [15-25] % delle esportazioni del produttore esportatore nell’Unione) in cui il prezzo all’esportazione era inferiore alla media per quel tipo di prodotto venduto dal produttore esportatore. Secondo la Commissione, sulla base dell’analisi delle informazioni limitate offerte dalle statistiche sulle importazioni e dei dati forniti dall’unico produttore esportatore che ha collaborato, tali operazioni rappresentavano una ragionevole approssimazione della pratica di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato.
(146)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Henan Guangyuan New Material Co., Ltd.
26,3 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
56,1 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(147)
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(148)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa [85 000 - 95 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati verificati dei due produttori dell’Unione inclusi nel campione, che rappresentano il 100 % della produzione.
4.2.
Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(149)
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi.
(150)
La Commissione ha constatato che una parte sostanziale della produzione dei produttori dell’Unione era destinata a un uso vincolato.
(151)
La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l’analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita nel mercato libero è in concorrenza diretta con il prodotto in esame.
(152)
La Commissione ha raccolto e verificato i dati relativi all’intera attività legata ai filati in fibra di vetro dell’industria dell’Unione e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero. La verifica dei dati per i due produttori che rappresentano il 100 % della produzione di filati in fibra di vetro dell’Unione ha consentito alla Commissione di ottenere un quadro completo.
(153)
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati relativi al mercato libero. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione; quota di mercato; crescita; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito; e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione.
(154)
Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Essi sono: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero.
4.3.
Consumo dell’Unione
(155)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi sui seguenti aspetti:
—
le vendite verificate dei due produttori dell’Unione;
—
le informazioni fornite dal denunciante;
—
le importazioni dal paese interessato e da tutti gli altri paesi terzi, sulla base dei dati della banca dati Comext di Eurostat e adeguate in coordinamento con diverse autorità doganali nazionali al fine di escludere altri prodotti importati con gli stessi codici delle merci che non erano prodotti in esame. Le autorità doganali nazionali hanno fornito un elenco di operazioni per il periodo in esame, consentendo alla Commissione di individuare il prodotto in esame nell’ambito dei codici delle merci più generici. I volumi delle importazioni sono stati quindi adeguati sulla base di tali informazioni per le importazioni dalla Cina e per le importazioni da paesi terzi. L’adeguamento è stato spiegato in dettaglio alle parti interessate in una nota al fascicolo il 10 luglio 2024. Il denunciante ha presentato osservazioni sulla nota, ma non ha messo in discussione la metodologia dell’adeguamento. Nessun’altra parte interessata ha presentato osservazioni sulla nota.
(156)
La Commissione ha inoltre constatato che circa il [55 % - 65 %] della produzione totale dei produttori dell’Unione (non rispecchiata nel consumo dell’Unione e in altri indicatori economici delineati nel presente regolamento) è stato destinato all’uso vincolato nel periodo in esame.
(157)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
[120 000 – 140 000 ]
[133 000 – 153 000 ]
[158 000 – 178 000 ]
[98 000 – 118 000 ]
Indice
100
111
128
83
Mercato vincolato
[70 000 – 80 000 ]
[73 000 – 83 000 ]
[73 000 – 83 000 ]
[58 000 – 68 000 ]
Indice
100
105
104
83
Mercato libero
[50 000 – 60 000 ]
[60 000 – 70 000 ]
[85 000 – 95 000 ]
[40 000 – 50 000 ]
Indice
100
119
162
85
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione, Eurostat e dati supplementari forniti dalle autorità doganali nazionali.
(158)
Il consumo dell’Unione è aumentato notevolmente (del 62 %) dal 2020 al 2022, per poi diminuire nel periodo dell’inchiesta, il che dimostra un calo complessivo del consumo nel periodo in esame.
4.4.
Importazioni dal paese interessato
4.4.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(159)
La Commissione ha determinato il volume delle importazioni sulla base dei dati Eurostat e lo ha adeguato in coordinamento con diverse autorità doganali nazionali, come spiegato al considerando 155. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione (cfr. tabella 2).
(160)
Le importazioni nell’Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)
10 654
14 283
30 892
15 163
Indice
100
134
290
142
Quota di mercato
[15 % - 25 %]
[20 % - 30 %]
[30 % - 40 %]
[30 % - 40 %]
Indice
100
113
179
168
Fonte:
Eurostat e dati supplementari forniti dalle autorità doganali nazionali.
(161)
Dalla tabella che precede emerge che, in termini assoluti, nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono aumentate del 42 %. L’aumento complessivo ha registrato, in termini assoluti, un picco nel 2022, in cui le importazioni sono più che raddoppiate. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni cinesi nell’Unione è aumentata del 68 % nel periodo in esame.
4.4.2.
Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi
(162)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati verificati di Eurostat e dei dati supplementari forniti dalle autorità doganali nazionali.
(163)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Prezzi all’importazione dalla Cina
1 363
1 624
2 163
1 720
Indice
100
119
159
126
Fonte:
Eurostat e dati supplementari forniti dalle autorità doganali nazionali.
(164)
Dalla tabella che precede emerge che, nel periodo in esame, i prezzi all’importazione dalla Cina sono aumentati del 26 %. L’aumento complessivo in termini assoluti ha registrato un picco nel 2022, in cui i prezzi erano superiori del 59 % rispetto al prezzo all’inizio del periodo in esame.
(165)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
(1)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
(2)
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni di Henan Guangyuan, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(166)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra lo 0 % e il 34,4 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione. Il 99,9 % dei volumi delle importazioni è risultato oggetto di undercutting. La Commissione ha inoltre confrontato il prezzo delle importazioni cinesi nell’UE sulla base dei dati Eurostat con il prezzo medio di tutti i tipi di prodotto venduti dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti. Tale calcolo ha dimostrato che i prezzi cinesi sono inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione del 15,4 % e ha pertanto confermato la risultanza relativa all’undercutting dei prezzi calcolato come indicato al considerando 165.
(167)
Oltre alla risultanza relativa all’undercutting, la Commissione ha inoltre constatato che le importazioni oggetto di dumping hanno determinato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione. In effetti, come indicato nella tabella 8, nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha dovuto ridurre i suoi prezzi di vendita a un livello persino inferiore al costo di produzione per poter vendere i propri prodotti.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(168)
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(169)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Dal momento che ha verificato i dati dei due produttori dell’Unione che rappresentano il 100 % della produzione dell’Unione, la Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici e microeconomici sulla base di tali dati.
(170)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(171)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(172)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)
[100 000 – 120 000 ]
[100 000 – 120 000 ]
[100 000 – 120 000 ]
[80 000 – 100 000 ]
Indice
100
104
104
78
Capacità produttiva (in tonnellate)
[130 000 – 150 000 ]
[130 000 – 150 000 ]
[130 000 – 150 000 ]
[130 000 – 150 000 ]
Indice
100
102
102
107
Utilizzo degli impianti
[80 % -90 %]
[80 % -90 %]
[80 % -90 %]
[60 % -70 %]
Indice
100
103
102
73
Fonte:
risposte al questionario verificate
(173)
Nel periodo in esame, il volume di produzione dell’industria dell’Unione è dapprima aumentato del 4 % nel 2021, è rimasto stabile nel 2022, per poi diminuire notevolmente fino a raggiungere un livello del 22 % inferiore rispetto al 2020.
(174)
Quanto comunicato in merito alla capacità fa riferimento alla capacità installata, che è aumentata del 7 % durante il periodo in esame. Gli impianti di produzione di filati in fibra di vetro sono sottoposti a manutenzione periodica ogni cinque anni. Ciò comprende il regolare aggiornamento di alcune tecnologie, da cui è dipeso tale aumento della capacità.
(175)
L’utilizzo degli impianti ha raggiunto un livello elevato ([80 % - 90 %]) negli anni 2020, 2021 e 2022, per poi diminuire notevolmente ([60 % -70 %]) durante il PI. Esso ha visto dapprima un incremento del 3 % nel 2021, una lieve diminuzione nel 2022, per poi registrare un calo significativo nel PI, fino a raggiungere un livello inferiore del 27 % rispetto al valore del 2020.
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(176)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
[20 000 – 40 000 ]
[20 000 – 40 000 ]
[20 000 – 40 000 ]
[10 000 – 30 000 ]
Indice
100
102
104
74
Quota di mercato
[40 -50 %]
[35 -45 %]
[25 -35 %]
[35 -45 %]
Indice
100
85
64
88
Fonte:
risposte al questionario verificate ed Eurostat
(177)
Le vendite dell’industria dell’Unione sono aumentate lentamente dal 2020 al 2022, per poi subire un notevole calo durante il PI. Durante il PI sono diminuite del 29 % rispetto al 2022 e hanno raggiunto un livello del 26 % inferiore rispetto all’inizio del periodo in esame.
(178)
La quota di mercato ha registrato un andamento diverso. Nonostante l’incremento del volume tra il 2020 e il 2022, l’industria dell’Unione ha perso il 36 % della sua quota di mercato iniziale. Essa ha potuto recuperare solo parzialmente tale quota di mercato durante il PI, perdendone ancora il 22 % nel periodo in esame.
4.5.2.3. Crescita
(179)
Il consumo dell’Unione è aumentato dal 2020 al 2022, per poi diminuire notevolmente nel PI, con un conseguente calo totale nel periodo in esame. L’industria dell’Unione ha perso quote di mercato mentre il consumo è aumentato e ha potuto recuperarle solo parzialmente durante il calo del consumo nel corso del PI.
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(180)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti (ETP)
[1 200 – 1 400 ]
[1 200 – 1 400 ]
[1 200 – 1 400 ]
[1 200 – 1 400 ]
Indice
100
103
103
95
Produttività (tonnellate/dipendente)
[80 – 100 ]
[80 – 100 ]
[80 – 100 ]
[70 – 90 ]
Indice
100
101
101
82
Fonte:
risposte al questionario verificate
(181)
Durante il periodo in esame l’occupazione ha registrato un moderato aumento del 3 % nel 2021, è rimasta stabile nel 2022 e ha registrato un calo nel PI, fino a raggiungere un livello del 5 % inferiore rispetto all’inizio del periodo in esame. Durante il periodo in esame la produttività ha registrato un moderato aumento dell’1 % nel 2021, è rimasta stabile nel 2022 ed è diminuita nel PI, raggiungendo un livello inferiore del 18 % rispetto all’inizio del periodo in esame.
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(182)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.
(183)
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(184)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell’Unione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata)
[1 500 – 1 600 ]
[1 700 – 1 800 ]
[2 400 – 2 500 ]
[2 150 – 2 250 ]
Indice
100
111
154
141
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
[1 190 – 1 240 ]
[1 300 – 1 350 ]
[1 800 – 1 850 ]
[2 280 – 2 330 ]
Indice
100
110
151
191
Fonte:
risposte al questionario verificate
(185)
Dalla tabella che precede si evince l’evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato dell’Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. Dal 2020 al 2022 i prezzi di vendita sono stati in media superiori al costo di produzione unitario. Durante il PI il prezzo medio di vendita è sceso al di sotto del costo di produzione unitario.
(186)
Il principale fattore che ha influenzato l’andamento del prezzo dal 2020 al 2022 è stato l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia. Nel PI il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione ha subito un calo rispetto all’anno precedente, mentre il costo di produzione è aumentato drasticamente.
4.5.3.2. Costo del lavoro
(187)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
[23 000 – 26 000 ]
[24 000 – 27 000 ]
[28 000 – 31 000 ]
[31 000 – 34 000 ]
Indice
100
105
118
130
Fonte:
risposte al questionario verificate
(188)
Nel periodo in esame il salario medio per dipendente ha visto un aumento costante del 30 % nel corso dell’intero periodo.
4.5.3.3. Scorte
(189)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
[4 500 – 5 500 ]
[4 500 – 5 500 ]
[7 500 – 8 500 ]
[4 500 – 5 500 ]
Indice
100
104
172
113
Scorte finali in percentuale della produzione
[4 %-5 %]
[4 %-5 %]
[6 %-7 %]
[5 %-6 %]
Indice
100
100
164
144
Fonte:
risposte al questionario verificate
(190)
Nel periodo in esame il livello delle scorte è aumentato del 13 %. Esso ha visto un lieve aumento nel 2021, in relazione all’aumento della produzione, per poi registrare un incremento sostanziale nel 2022. Il livello delle scorte è diminuito notevolmente durante il PI.
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(191)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[13 % -17 %]
[13 % -17 %]
[16 % -18 %]
[(-22 %) - (-18 %)]
Indice
100
98
111
- 129
Flusso di cassa (in EUR)
[20 000 000 – 23 000 000 ]
[20 000 000 – 23 000 000 ]
[20 000 000 – 23 000 000 ]
[6 000 000 – 8 000 000 ]
Indice
100
96
104
31
Investimenti (in EUR)
[15 000 000 – 16 000 000 ]
[21 000 000 – 23 000 000 ]
[21 000 000 – 23 000 000 ]
[14 000 000 – 15 000 000 ]
Indice
100
145
141
91
Utile sul capitale investito
[1 % -3 %]
[1 % -3 %]
[3 % -5 %]
[(-4 %) – (-3 %)]
Indice
100
106
175
- 120
Fonte:
risposte al questionario verificate
(192)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività è stata positiva durante tutto il periodo compreso tra il 2020 e il 2022 in esame, con i profitti più elevati registrati nel 2022. Tuttavia durante il PI il profitto si è trasformato in una perdita significativa.
(193)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Esso ha seguito un andamento relativamente stabile dal 2020 al 2022, con un lieve calo nel 2021 e un andamento positivo nel 2022. Tuttavia nel 2023 il flusso di cassa ha subito un calo significativo.
(194)
Gli investimenti, pur attestandosi a livelli relativamente bassi all’inizio del periodo, sono aumentati del 45 % nel 2021 per poi vedere una lieve riduzione nel 2022. Tuttavia durante il PI essi hanno registrato un calo sostanziale. La maggior parte degli investimenti ha riguardato la manutenzione e l’ammodernamento della linea di produzione al fine di aumentare la longevità degli impianti e mantenere aggiornata la produzione. Durante il periodo in esame non sono stati effettuati investimenti in nuove capacità di produzione di filati in fibra di vetro presso i produttori dell’Unione, oltre ad alcuni incrementi di capacità consentiti dalla modernizzazione. La diminuzione degli investimenti nel PI è legata a un ritardo nella manutenzione.
(195)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. In linea con la redditività, l’utile sul capitale investito è stato positivo dal 2020 al 2022, per poi diventare negativo durante il PI.
(196)
La capacità dei produttori dell’Unione di ottenere capitale non è stata influenzata nel periodo in esame, in quanto essi producono prodotti derivati redditizi utilizzando i filati in fibra di vetro come fattore produttivo.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(197)
Mentre tra il 2020 e il 2022 la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha evidenziato una tendenza positiva, in tale periodo l’industria dell’Unione ha perso una quota di mercato significativa. Fino al 2022, quest’ultima è diminuita del 34 %. L’andamento nel PI ha determinato una tendenza negativa, nel periodo in esame, di tutti gli indicatori di pregiudizio. Il volume di produzione e il volume delle vendite sono diminuiti rispettivamente del 22 % e del 26 %. La perdita in termini di volume delle vendite è stata talmente consistente che la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 12 % nel periodo in esame, nonostante il recupero di una certa quota di mercato durante il PI.
(198)
Analogamente, anche i principali indicatori finanziari (prezzo unitario di vendita, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) hanno mostrato un andamento positivo negli anni dal 2020 al 2022, per poi registrare una tendenza negativa dovuta a sostanziali diminuzioni registrate nel PI, che ha riflettuto la significativa contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione, come indicato nella tabella 8. I prezzi di vendita unitari sono aumentati in modo sostanziale dal 2020 al 2022, non solo riflettendo i notevoli aumenti dei costi di produzione in tale periodo, ma anche consentendo all’industria dell’Unione di migliorare i propri profitti. Tuttavia, durante il PI, i suoi prezzi di vendita sono diminuiti fino a raggiungere un livello inferiore al costo di produzione. Di conseguenza, la redditività dell’industria dell’Unione è passata da un utile del [13 % - 17 %] nel 2020 a una perdita pari a [(- 22 %) - (- 18 %)] nel periodo dell’inchiesta. Analoghi effetti negativi si riscontrano nel flusso di cassa e nell’utile sul capitale investito.
(199)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, nel PI, nella forma di pregiudizio relativo al volume, di contrazione dei prezzi e di perdite finanziarie.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(200)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono illustrati di seguito. Uso vincolato, aumento dei costi di produzione, importazioni da altri paesi terzi e calo del consumo durante il PI.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(201)
Negli anni dal 2020 al 2022 le importazioni cinesi sono notevolmente aumentate, in termini di volumi assoluti, del 290 %. Solo nel 2022, l’anno precedente al PI, le esportazioni cinesi sono più che raddoppiate, passando da 14 000 tonnellate nel 2021 a un massimo storico di 31 000 tonnellate nel 2022, a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Le quote di mercato degli importatori cinesi sono aumentate notevolmente, passando dal [15-25] % nel 2020 al [30-40] % nel 2022.
(202)
Allo stesso tempo, dal 2021 al 2022, il consumo è aumentato passando da [60 000 - 70 000] tonnellate a un massimo storico di [85 000-95 000] tonnellate. Come effetto dell’elevato consumo, nel 2022 i produttori dell’Unione hanno potuto continuare a vendere quantitativi a prezzi remunerativi e pertanto nel 2022 non è stato causato alcun pregiudizio nonostante l’elevato volume delle importazioni e la perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione.
(203)
Tuttavia il consumo ha visto un calo notevole durante il PI, attestandosi a sole [40 000 - 50 000] tonnellate e riflettendo una riduzione del 47,7 % rispetto al 2022. Allo stesso tempo gli esportatori cinesi hanno mantenuto una quota di mercato elevata, pari al [30-40] %, durante il PI. Sebbene la quota di mercato cinese abbia registrato una lieve riduzione di due punti percentuali tra il 2022 e il PI, rispetto a quella registrata all’inizio del periodo in esame, pari al [15-25] %, si registra un aumento del 68 % o di 14 punti percentuali nel periodo in esame. Di conseguenza, nel PI l’industria dell’Unione non ha più potuto vendere i volumi venduti negli anni precedenti e ha persino dovuto ridurre i propri prezzi di vendita per poter vendere tali volumi di vendite bassi. Il volume delle vendite, che aveva visto un lento incremento dal 2020 al 2022, è diminuito notevolmente nel PI, passando da [20 000 - 40 000] tonnellate nel 2022 a [10 000 - 30 000] tonnellate nel PI. L’industria dell’Unione ha spiegato che il calo del consumo durante il PI è dovuto al fatto che nel 2022 gli utilizzatori hanno rifornito le proprie scorte con filati in fibra di vetro cinesi, determinando quindi una domanda inferiore durante il PI. I denuncianti hanno presentato relazioni interne e verbali delle riunioni per dimostrare che molti dei loro acquirenti dell’UE e dei paesi terzi stavano accumulando volumi elevati di scorte nel 2022, mostrando riluttanza ad approvvigionarsi presso l’industria dell’UE nel 2023, quando la domanda è diminuita. Nessuna parte ha commentato tale dichiarazione o messo in discussione tale accumulo di scorte. Inoltre la scarsa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e la cooperazione relativamente bassa degli utilizzatori hanno reso impossibile un’ulteriore analisi della questione dell’accumulo di scorte. La Commissione ha ritenuto che le vendite nel 2022 e nel 2023 non possano essere analizzate separatamente. La media del consumo nel 2022 e nel PI è stata di [62 000 - 73 000] tonnellate, il che rappresenta una continuazione diretta della tendenza dal 2020 e dal 2021.
(204)
Nel contesto del calo del consumo durante il periodo dell’inchiesta, il prezzo medio all’importazione dalla Cina è diminuito notevolmente durante il PI, esercitando una pressione sui prezzi sul mercato. Poiché il costo di produzione dell’industria dell’Unione ha continuato ad aumentare durante il PI, le pratiche di fissazione dei prezzi attuate dalla Cina si sono rivelate particolarmente pregiudizievoli in tale anno, in quanto hanno impedito all’industria dell’Unione di coprire l’aumento dei costi. Essa ha invece dovuto ridurre i prezzi al di sotto dei costi. Inoltre, come spiegato al considerando 220, gli elevati costi fissi dell’industria dell’Unione si sono distribuiti su volumi di vendita inferiori, con conseguenti perdite finanziarie significative durante il periodo dell’inchiesta.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(205)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Importazioni da paesi terzi
Paese
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Taiwan
Volume (in tonnellate)
7 821
10 725
17 713
6 702
Indice
100
137
226
86
Quota di mercato
14
16
20
14
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
1 594
1 841
2 421
1 954
Indice
100
115
152
123
Messico
Volume (in tonnellate)
3 446
4 194
6 504
1 715
Indice
100
122
189
50
Quota di mercato
6 %
6 %
7 %
4 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
1 615
1 839
2 641
2 814
Indice
100
114
164
174
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina
Volume (in tonnellate)
19 574
26 114
32 499
12 938
Indice
100
133
166
66
Quota di mercato
36 %
40 %
36 %
28 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
2 338
2 722
3 579
5 121
Indice
100
116
153
219
Fonte
:
Eurostat e dati supplementari forniti dalle autorità doganali nazionali.
(206)
Le importazioni da Taiwan sono aumentate notevolmente, passando da 11 000 tonnellate nel 2021 a 18 000 tonnellate nel 2022. Tuttavia, mentre il prezzo all’importazione cinese nel 2022 (2 163 EUR/tonnellata) e nel PI (1 720 EUR/tonnellata) era notevolmente inferiore a quello dell’industria dell’Unione (2 443 EUR/tonnellata nel 2022 e 2 226 EUR/tonnellata nel PI), il prezzo taiwanese di 2 421 EUR/tonnellata nel 2022 e di 1 954 EUR/tonnellata era solo leggermente inferiore al prezzo dell’industria dell’Unione ed era notevolmente superiore al prezzo cinese. Inoltre le esportazioni taiwanesi nel biennio 2022-2023 rappresentano solo la metà circa del volume totale delle esportazioni cinesi.
(207)
La Commissione non ha pertanto considerato le importazioni da Taiwan come un fattore che potrebbe contribuire ad attenuare il nesso di causalità tra le esportazioni cinesi e il pregiudizio.
(208)
Le importazioni dal Messico e da altri paesi terzi sono notevolmente diminuite nel periodo in esame e in particolare nel periodo dell’inchiesta.
(209)
La Commissione non ha pertanto considerato le importazioni dal Messico o da altri paesi terzi come un fattore che potrebbe contribuire ad attenuare il nesso di causalità tra le esportazioni cinesi e il pregiudizio. Inoltre, cumulativamente, le importazioni da tutti i paesi terzi, tra cui Taiwan, mostrano un calo nel periodo in esame e non hanno contribuito al pregiudizio.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(210)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
[12 000 – 13 000 ]
[10 000 – 11 000 ]
[9 000 – 10 000 ]
[6 000 – 7 000 ]
Indice
100
87
79
54
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
[1 550 – 1 600 ]
[1 700 – 1 750 ]
[2 650 – 2 700 ]
[2 340 – 2 390 ]
Indice
100
109
171
150
Fonte:
risposte al questionario verificate
(211)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni è diminuito del 48 %. Il prezzo medio all’esportazione è rimasto al di sopra del costo di produzione durante l’intero periodo in esame. Si è pertanto concluso che le esportazioni non hanno contribuito al pregiudizio.
5.2.3.
Consumo
(212)
Il consumo è diminuito notevolmente nel PI, passando da [85 000 - 95 000] tonnellate nel 2022 a [40 000 - 50 000] tonnellate nel PI. Tuttavia, da un confronto con il 2020, in cui anche il consumo si attestava a un valore notevolmente inferiore ([50 000 - 60 000] tonnellate), emerge che, finché le importazioni cinesi detenevano solo una quota di mercato del 19 %, l’industria dell’Unione era in grado di vendere un volume sufficiente a un livello di prezzo sufficientemente elevato per essere redditizio. Di conseguenza il calo del consumo non costituisce un fattore isolato che ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. È piuttosto il contrario, ossia che l’elevato consumo nel 2022 ha ritardato l’effetto pregiudizievole delle importazioni cinesi, che già in quell’anno avevano acquisito un’elevata quota di mercato.
(213)
Di conseguenza il calo del consumo non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio.
5.2.4.
Uso vincolato
(214)
L’industria dell’Unione prevede un uso vincolato di una parte molto consistente della produzione di filati in fibra di vetro, pari a circa due terzi della sua produzione totale. Tuttavia i filati in fibra di vetro utilizzati in regime vincolato sono meno costosi da produrre e hanno generato profitti nel mercato a valle durante il PI. I produttori dell’Unione non hanno inoltre ridotto le proprie vendite di filati in fibra di vetro durante il PI a favore di un uso vincolato, come dimostra il fatto che anche il volume di tali prodotti utilizzati in regime vincolato è diminuito durante il PI. Esso non ha pertanto contribuito al pregiudizio.
5.2.5.
Aumento dei costi di produzione
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
[1 190 – 1 240 ]
[1 300 – 1 350 ]
[1 800 – 1 850 ]
[2 280 – 2 330 ]
Indice
100
110
151
191
(215)
Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato notevolmente nel periodo in esame, passando da [1 190 - 1 240] EUR/tonnellata nel 2020 a [2 280 - 2 330] EUR/tonnellata nel PI, il che rappresenta un aumento complessivo del 91 %. L’aumento è dovuto a un incremento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, nonché a un aumento dei costi fissi per tonnellata prodotta, a causa dei minori volumi prodotti nel PI.
(216)
In generale gli aumenti dei costi di produzione si verificano regolarmente e, in condizioni di mercato eque, sono presi in considerazione nella fissazione dei prezzi di vendita. La Commissione ha analizzato l’esistenza di fattori che non possono essere considerati compensati da aumenti dei prezzi di vendita dei filati in fibra di vetro a condizioni di mercato eque.
(217)
Dal 2021 al 2022 il costo di produzione era già notevolmente aumentato, passando da [1 300 - 1 350] EUR/tonnellata nel 2020 a [1 800 - 1 850] EUR/tonnellata: un aumento del 37 %. Tuttavia, a causa dell’elevata domanda registrata nel 2022, l’industria dell’Unione ha potuto vendere un volume che non è cambiato sostanzialmente rispetto all’anno precedente e fissare i prezzi a un livello tale da mantenerne la redditività. Ciò dimostra che gli acquirenti erano in grado di assorbire aumenti di prezzo anche elevati, purché vi fosse domanda.
(218)
Dal 2022 al PI, il costo di produzione è aumentato del 27 %. Durante il PI, tuttavia, la domanda è diminuita in modo significativo. Inoltre, come evidenziato dalla tabella 4, i prezzi cinesi che sono aumentati durante i primi tre anni del periodo in esame hanno registrato un calo notevole durante il PI (del 20 %). Di conseguenza, l’industria dell’Unione non ha potuto negoziare aumenti dei prezzi, ma ha dovuto ridurre i prezzi di vendita al di sotto dei costi.
(219)
Gli aumenti del costo di produzione dell’industria dell’Unione possono essere suddivisi in tre categorie.
(220)
In primo luogo, in ragione del volume inferiore di filati in fibra di vetro venduti durante il PI, i costi fissi distribuiti su una base ridotta hanno comportato un aumento dei costi fissi per tonnellata prodotta. Tale aumento è una conseguenza diretta dell’acquisizione di quote di mercato da parte della Cina e del conseguente calo del volume venduto dall’industria dell’Unione. Considerare tale aumento del costo di produzione come un fattore separato che contribuisce al pregiudizio sarebbe in contraddizione con il fatto che si tratta di una conseguenza diretta della concorrenza sleale a basso prezzo degli esportatori cinesi. Non dovrebbe pertanto essere considerato tale.
(221)
In secondo luogo, diversi prezzi delle materie prime sono aumentati notevolmente durante il PI. L’aumento sostanziale ha interessato materie prime importanti come colemanite e calcare, insieme ad altre materie prime che rappresentano solo una percentuale minore dei costi delle materie prime. Tuttavia tali materie prime sono per lo più importate dal mercato internazionale e tutti i produttori che operano in mercati non soggetti a distorsioni devono far fronte a tali aumenti di prezzo e trasferirli ai propri acquirenti. Ad esempio, nel 2022 i principali esportatori di calcare erano gli Emirati arabi uniti, il Giappone, la Malaysia, il Vietnam e l’Oman. L’aumento del prezzo delle materie prime non costituisce pertanto un evento che ha contribuito al pregiudizio in un modo che non sarebbe controbilanciato dagli aumenti dei prezzi dei filati in fibra di vetro a condizioni di mercato eque.
(222)
In terzo luogo, i prezzi dell’energia hanno contribuito all’aumento del costo di produzione. Tuttavia non si è trattato di un evento isolato durante il PI. Già nel 2022 i prezzi dell’energia erano notevolmente aumentati. In Lettonia il prezzo medio dell’energia elettrica durante il PI è addirittura diminuito rispetto al 2022
(
57
)
. L’aumento del prezzo dell’energia non costituisce pertanto un evento che ha contribuito al pregiudizio in un modo che non sarebbe controbilanciato dagli aumenti dei prezzi dei filati in fibra di vetro a condizioni di mercato eque.
(223)
L’aumento del costo di produzione da solo non costituisce un fattore causa di pregiudizio. Esso comporta un pregiudizio solo se i prezzi di vendita dei filati in fibra di vetro non sono in grado di rifletterlo. Tuttavia la pressione sui prezzi di vendita è direttamente collegata alle importazioni cinesi oggetto di dumping durante il PI.
(224)
Inoltre la situazione del 2022 dimostra che, in condizioni di mercato eque, in cui le esportazioni cinesi a prezzi più bassi non comportano una perdita del volume delle vendite per l’industria dell’Unione, quest’ultima è stata in grado di trasferire l’aumento dei costi sui propri acquirenti, anche quando tale aumento era pari al 37 %. Pertanto, se non fosse stato per le importazioni cinesi a basso prezzo e oggetto di dumping durante il PI, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado, come osservato negli anni precedenti del periodo in esame, di aumentare i propri prezzi per riflettere l’ulteriore aumento dei costi. I prezzi cinesi durante il PI erano tuttavia persino inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione.
(225)
Ciò dimostra che l’aumento del costo di produzione nel PI non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(226)
È stata rilevata una coincidenza temporale tra il consistente aumento delle importazioni dalla Cina e il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Sebbene il pregiudizio non fosse visibile prima del PI a causa della domanda elevata, le importazioni cinesi hanno mantenuto un’elevata quota di mercato durante il PI, determinando un pregiudizio in termini di volume ed esercitando una pressione sui prezzi.
(227)
La Commissione ha inoltre esaminato altri fattori di pregiudizio e non ha riscontrato ulteriori fattori che abbiano contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Di fatto, nessuno degli altri fattori esaminati, individualmente o collettivamente, mette in discussione l’esistenza di un nesso reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(228)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
6.1.
Margine di pregiudizio
(229)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2
quater
e 2
quinquies
, del regolamento di base.
(230)
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(231)
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali.
(232)
Nella denuncia il denunciante ha indicato che un livello di profitto pari ad almeno il 20 % rispecchierebbe il livello di profitto dell’industria dell’Unione in condizioni di mercato normali, sulla base dei suoi risultati precedenti. Il denunciante ha inoltre sottolineato che quella dei filati in fibra di vetro era un’industria ad alta intensità di capitale e che erano necessari elevati livelli di profitto per garantire la manutenzione periodica e l’ammodernamento dei forni e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo.
(233)
La Commissione ha ritenuto che nessuno degli anni del periodo oggetto dell’inchiesta sarebbe adatto come anno rappresentativo per fornire un profitto di base a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base.
(234)
Nel 2020 e nel 2021, anni precedenti il forte aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione ha ottenuto una redditività del [13 % - 17 %]. Tuttavia entrambi gli anni sono stati colpiti dalle circostanze eccezionali del lockdown nel contesto della pandemia di COVID-19 e dalla riduzione dei flussi commerciali internazionali. La Commissione ha pertanto concluso che il livello di redditività conseguito in tali anni non potesse essere reputato rappresentativo di condizioni di concorrenza normali.
(235)
Il 2022 è stato un anno eccezionale, che ha visto un aumento del consumo di filati in fibra di vetro nel mercato dell’Unione; ne è conseguito sia un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi sia un aumento dei volumi di vendita dei produttori dell’Unione, che hanno potuto mantenere o addirittura aumentare la loro redditività.
(236)
Su tale base, la Commissione ha concluso che il 2022 non sarebbe adatto come anno rappresentativo per fornire un profitto di base in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base.
(237)
Al fine di individuare un periodo caratterizzato dalla prevalenza di condizioni di concorrenza normali, la Commissione ha esaminato la redditività conseguita nei cinque anni precedenti il periodo in esame e ha calcolato la redditività media conseguita dai due produttori dell’Unione a partire dal 2015 e dal 2019.
(238)
Tale margine di profitto è stato calcolato al 20,7 %
(239)
L’industria dell’Unione ha affermato che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. Tali argomentazioni non sono state tuttavia sufficientemente circostanziate e pertanto non sono state prese in considerazione nel calcolo del profitto di riferimento.
(240)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. La Commissione ha ritenuto che i produttori dell’Unione non abbiano fornito elementi di prova sufficienti in relazione a tali costi e pertanto non ne ha tenuto conto nel calcolo del prezzo non pregiudizievole.
(241)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l’industria dell’Unione di [3 600 - 4 600] EUR, applicando il margine di profitto di riferimento indicato al considerando 238 al costo di produzione dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Non sono stati effettuati adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
.
(242)
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione del produttore esportatore del paese interessato che ha collaborato Henan Guangyuan in Cina, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.
Società
Margine di dumping
Margine di pregiudizio
Henan Guangyuan
26,3 %
129,9 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
56,1 %
182,2 %
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(243)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Henan Guangyuan
26,3 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
56,1 %
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(244)
Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure provvisorie nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(245)
Sulla base dell’analisi di cui sopra, l’istituzione di misure provvisorie è nell’interesse dell’industria dell’Unione dei filati in fibra di vetro. In assenza di misure, i produttori cinesi continueranno a esportare filati in fibra di vetro a prezzi bassi sul mercato dell’Unione e a esercitare una pressione sui prezzi, impedendo all’industria dell’Unione di vendere tale prodotto a un profitto adeguato e di recuperare le quote di mercato perse.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(246)
Un importatore che acquista il prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Cina ha risposto al questionario. Sulla base dei dati forniti, la Commissione ritiene che l’importatore sembri operare con un margine di profitto fisso. L’importatore non ha ancora presentato alcuna argomentazione. La Commissione ha pertanto concluso che non vi sono fondati motivi per non adottare misure provvisorie.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(247)
Gli utilizzatori producono stoffe per un’ampia gamma di prodotti industriali, tra cui turbine eoliche, materiali da costruzione, per l’isolamento o l’aviazione.
(248)
Tre utilizzatori, che insieme acquistavano circa il 10 % dei filati in fibra di vetro importati dalla Cina durante il PI, hanno risposto al questionario. I dati forniti indicano che per due utilizzatori l’impatto delle misure non dovrebbe essere sostanziale, in quanto essi utilizzano solo una piccola percentuale del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Cina o il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresenta solo una piccola percentuale del loro costo di produzione e qualsiasi dazio non dovrebbe compromettere la redditività della società. Sembra inoltre che, nonostante i notevoli aumenti del prezzo del prodotto oggetto dell’inchiesta negli anni precedenti il PI, gli utilizzatori potrebbero mantenere la propria redditività durante il PI. Per un utilizzatore, che ha acquistato la maggior parte dei filati in fibra di vetro dalla Cina e che attualmente ha una bassa redditività, non si può escludere che i dazi possano incidere sulla sua redditività. Data la scarsa partecipazione degli utilizzatori, la Commissione ha concluso che quest’ultimo non è rappresentativo degli utilizzatori.
(249)
La Commissione ha pertanto concluso che non vi sono fondati motivi per non adottare misure provvisorie.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(250)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure provvisorie sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Cina.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(251)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(252)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Cina, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(253)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Henan Guangyuan New Material Co., Ltd.
26,3 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
56,1 %
(254)
L’aliquota individuale del dazio antidumping specificata nel presente regolamento per la società è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica indicata. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(255)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina».
(256)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(257)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
9.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(258)
Conformemente all’articolo 19
bis
del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.
(259)
Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli.
10.
DISPOSIZIONI FINALI
(260)
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
(261)
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi gli stoppini e i cavi in fibra di vetro, e i filati tagliati, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00 (codici TARIC 7019 13 00 10, 7019 13 00 15, 7019 13 00 20, 7019 13 00 25, 7019 13 00 30, 7019 13 00 50, 7019 13 00 87, 7019 13 00 94, 7019 19 00 30, 7019 19 00 85) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Henan Guangyuan New Material Co., Ltd.
26,3 %
89 FV
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
56,1 %
8 999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In attesa della presentazione della fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/2020-08-11
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/1484, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1484/oj
).
(
3
)
Nella migliore delle ipotesi, un campione aggiornato avrebbe coperto tra il 4,5 % e il 9 % delle esportazioni cinesi.
(
4
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2715
.
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1
o
aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (
GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1
, ELI
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione, del 13 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 179 del 14.7.2023, pag. 57
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1452/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni spedite dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2024/357, 24.1.2024, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/357/oj
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando 161, 162 e 167; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 139 e 140.
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando da 116 a 119; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando da 53 a 55; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 76 e 81.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando da 120 a 122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando da 56 a 59; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 82 e 88. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. Pare che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di filati in fibra di vetro e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492
,
considerando da 123 a 138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 60 e 61; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 89 e 109.
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492
,
considerando da 139 a 142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 110 e 115.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492
,
considerando da 143 a 145; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 63; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 116 e 118.
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492
,
considerando da 146 a 155; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 119 e 133.
(
13
)
Versione online della relazione disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en
.
(
14
)
Cfr. anche il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando 118.
(
15
)
Cfr. sezione III, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria delle materie prime, disponibile all’indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm
(consultato il 2 luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
16
)
Disponibile all’indirizzo:
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/t20231229_1362999.html
(consultato il 2 luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
17
)
Disponibile all’indirizzo:
https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/tzgg/202312/t20231225_145433.html
(consultato il 2 luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
18
)
Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sui materiali da costruzione, capitolo IV, sezione 4; disponibile all’indirizzo:
https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211129/1190544.shtml
(consultato il 2 luglio 2024).
(
19
)
Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale di Chongqing per lo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti, disponibile all’indirizzo:
https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/qtgw/202203/t20220318_10526318.html
(consultato il 2 luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
20
)
Piano d’azione triennale dello Guangxi sulle industrie strategiche ed emergenti: «Sviluppare vigorosamente il settore dei nuovi materiali. Focalizzandosi sulle tecnologie d’avanguardia e potenziando i prodotti di alta gamma, si concentra sullo sviluppo di materiali in acciaio ad alte prestazioni, materiali in metalli non ferrosi di alta gamma, materiali in carbonato di calcio di alta qualità, nuovi materiali per batterie di alimentazione, materiali compositi in fibra di vetro ad alte prestazioni, grafene ecc. Entro il 2023 il valore produttivo dell’industria dei nuovi materiali raggiungerà i 133 miliardi di CNY, e il valore aggiunto raggiungerà i 44 miliardi di CNY.»; disponibile all’indirizzo:
http://fgw.gxzf.gov.cn/zfxxgkzl/wjzx/zyzc/gzfa/t10748917.shtml
(consultato il 1
o
luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
21
)
Quattordicesimo piano quinquennale dell’Hubei sullo sviluppo di alta qualità di nuovi materiali: «Focalizzarsi sulla promozione della tecnologia per la produzione intelligente di grandi fornaci per fibra di vetro, su prodotti in fibra di vetro e tecnologie per il 5G ecc., e sostenere la ricerca scientifica congiunta con le imprese come aspetto principale.»; disponibile all’indirizzo:
https://jxt.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/jhgh/202203/t20220325_4056642.shtml
(consultato il 1
o
luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
22
)
Quattordicesimo piano quinquennale dello Zhejiang per lo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali: «Facendo affidamento principalmente sulla zona di sviluppo economico di Tongxiang [dove ha sede Jushi (precisazione aggiunta dalla Commissione)], focalizzarsi su fibra e materiali compositi ad alte prestazioni, materiali per batterie di alimentazione ad alte prestazioni, nuovi materiali e altri sottocampi all’avanguardia, per creare una filiera dell’industria della fibra di vetro e dei materiali compositi ad alte prestazioni e una filiera dell’industria dei materiali per batterie di alimentazione e altri prodotti a valle ad alte prestazioni, al fine di conseguire un miglioramento della catena del valore.»; disponibile all’indirizzo:
https://fzggw.zj.gov.cn/art/2021/6/24/art_1229539890_4671248.html
(consultato il 1
o
luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
23
)
Cfr.:
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600176&Pcode=30005355&Name=%B3%A3%D5%C5%C0%FB
(consultato il 2 luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
24
)
Cfr.:
http://yp.sinomatech.com/party/8993.html
(consultato il 2 luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
25
)
Cfr.:
https://q.stock.sohu.com/newpdf/202356372290.pdf
(consultato il 2 luglio 2024) e
http://f.dfcfw.com/pdf/H2_AN202202221548514546_1.pdf
(consultato il 2 luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
26
)
Cfr. lo statuto sociale della società, disponibile all’indirizzo:
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202203181553440430_1.pdf?1647632338000.pdf
(consultato il 2 luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
27
)
Articolo sul sito web di Taishan Fiberglass, disponibile all’indirizzo:
http://ctgf.com/contents/16/13216.html
(consultato il 2 luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
28
)
Articolo 195 dello statuto sociale di Jushi, disponibile all’indirizzo:
http://ile.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2022/2022-3/2022-03-19/7898725.PDF
(consultato il 2 luglio 2024) – numero di riferimento: t24.007745.
(
29
)
Cfr. il piano d’azione triennale dello Guangxi sulle industrie strategiche ed emergenti, menzionato al considerando 61.
(
30
)
Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
31
)
La prima nota sui fattori produttivi è disponibile all’interno del fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento t24.003239.
(
32
)
La seconda nota sui fattori produttivi è disponibile all’interno del fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento t24.005240.
(
33
)
Relazione annuale 2023 del gruppo Sisecam:
https://www.sisecam.com.tr/sites/catalogs/en/Investor%20Relations/Presentations%20and%20Bulletins/Annual%20Reports/sisecam-annual-report-2023.pdf
- consultato per ultimo il 18 luglio 2024 – numero di riferimento: t24.006381.
(
34
)
Relazione annuale 2022 del gruppo Sisecam:
https://www.sisecam.com.tr/en/investor-relations/presentations-and-bulletins/annual-reports/digital-annual-report/2022/assets/pdf/SCAM_FRAE_2022_MTB_uyg_23.pdf
- Consultato per ultimo il 18 luglio 2024 – numero di riferimento: t24.6381 (informazioni sulla produzione e sulla capacità produttiva di fibra di vetro sono disponibili a pagina 17).
(
35
)
https://www.sisecam.com.tr/tr/faaliyet-alanlarimiz/cam-elyaf
- consultato per ultimo il 18 luglio 2024 – numero di riferimento: t24.006381.
(
36
)
Una filiera è un dispositivo, generalmente in platino o lega di platino-rodio, recante tanti piccoli fori o ugelli. È installata sul fondo del forno di fusione del vetro.
(
37
)
L’appretto è un rivestimento, o una finitura, applicato sulle fibre di vetro per proteggerle durante la lavorazione e migliorarne l’adesione a materiali compositi nelle applicazioni a valle.
(
38
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
).
(
39
)
Global Trade Atlas:
https://connect.ihsmarkit.com/
,
http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
.
(
40
)
Istituto di statistica turco:
http://www.turkstat.gov.tr
.
(
41
)
EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia:
http://epdk.gov.tr
.
(
42
)
Ufficio per gli investimenti della Turchia:
https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx
.
(
43
)
https://connect.ihsmarkit.com/
,
http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
.
(
44
)
http://www.macmap.org
.
(
45
)
Regolamento (UE) 2015/755. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
46
)
Istituto di statistica turco, «Actual weekly working hours and monthly average labour cost by economic activity» e «Actual weekly working hours and monthly average labour cost by status of being covered by collective agreement and size class of enterprise»:
https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2
. Consultato per ultimo il 18 luglio 2024. I fascicoli pertinenti sono forniti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il seguente numero di riferimento: t24.005240.
(
47
)
Istituto di statistica turco, Indici del costo del lavoro:
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2024-53682
. Consultato per ultimo il 18 luglio 2024. I fascicoli pertinenti sono forniti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il seguente numero di riferimento: t24.005240.
(
48
)
Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia (EMRA):
https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-39/kurul-kararlari-
Consultato per ultimo il 18 luglio 2024. I fascicoli pertinenti sono forniti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il seguente numero di riferimento: t24.005240.
(
49
)
Istituto di statistica turco, «Industry natural gas prices by consumption bands for period January-June», 2022:
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-2022-45567
. Consultato per ultimo il 18 luglio 2024. I fascicoli pertinenti sono forniti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il seguente numero di riferimento: t24.005240.
(
50
)
Istituto di statistica turco, «Domestic producer price index and rate of change»:
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Domestic-Producer-Price-Index-June-2024-53691
. Consultato per ultimo il 18 luglio 2024. I fascicoli pertinenti sono forniti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il seguente numero di riferimento: t24.005240.
(
51
)
Fonte relativa al contenuto energetico in MMBtu di un metro cubo di gas naturale:
Natural Gas MMBTU To m3 And m3 To MMBTU Calculator + Chart (learnmetrics.com)
. Uno screenshot dei dati pertinenti è disponibile nel fascicolo per le parti interessate con il seguente numero di riferimento: t24.005240.
(
52
)
Fonte relativa al contenuto energetico di un chilogrammo di GLN espresso in MMBtu:
Understanding Liquefied Natural Gas (LNG) Units - Enerdynamics
. Uno screenshot dei dati pertinenti è disponibile nel fascicolo per le parti interessate con il seguente numero di riferimento: t24.005240.
(
53
)
Fonte relativa al contenuto energetico in MMBtu di un metro cubo di gas naturale:
Natural Gas MMBTU To m3 And m3 To MMBTU Calculator + Chart (learnmetrics.com)
. Uno screenshot dei dati pertinenti è disponibile nel fascicolo per le parti interessate con il seguente numero di riferimento: t24.005240.
(
54
)
Fonte relativa all’efficienza della combustione:
https://www.energy.gov/eere/amo/articles/benchmark-fuel-cost-steam-generation
. Consultato per ultimo il 25 luglio 2024. Disponibile nel fascicolo per le parti interessate con il seguente numero di riferimento: t24.006383.
(
55
)
Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia:
https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx
– Sezione relativa al costo delle attività imprenditoriali. Consultato per ultimo il 18 luglio 2024. Uno screenshot dei dati pertinenti è disponibile nel fascicolo per le parti interessate con il seguente numero di riferimento: t24.005240.
(
56
)
Tutte queste operazioni riguardavano un tipo di prodotto che rappresentava circa il [50-60] % delle esportazioni di Henan Guangyuan nell’Unione e circa il [40-50] % delle vendite dell’industria dell’Unione.
(
57
)
https://www.ast.lv/en/electricity-market-review?month=13&year=2023
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2673/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/2673 applica l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento antidumping (UE) 2016/1036 per determinare il valore normale quando esistono distorsioni significative nel paese esportatore. Commercialisti e consulenti di commercio internazionale devono comprendere come la Commissione europea utilizza paesi rappresentativi, prezzi di riferimento esenti da distorsioni, SGAV (spese generali, amministrative e di vendita) e margini di profitto per il calcolo del dumping. La procedura riguarda proprietà statale, intervento pubblico, allocazione del capitale, costi salariali e accesso ai fattori produttivi distorto dalle politiche industriali cinesi.
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