Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3193 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature originari della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni di tubi senza saldature russi e quali sono i criteri utilizzati per mantenerli in vigore?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/3193 della Commissione europea, del 19 dicembre 2024, istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di tubi senza saldature (TSS) originari della Russia, mantenendo in vigore le misure precedenti con aliquote che variano dal 24,1% al 35,8%. Questo provvedimento è stato adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping precedentemente applicate, secondo l'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/1036. La decisione si basa su tre elementi fondamentali: l'accertamento di un rischio di reiterazione del dumping (i produttori russi esportavano verso paesi terzi a prezzi inferiori del 17% rispetto al valore normale), l'esistenza di significativa capacità produttiva inutilizzata in Russia (oltre 500.000 tonnellate, pari al 32% del consumo dell'Unione) e l'attrattiva del mercato europeo in termini di dimensioni, vicinanza geografica e differenziali di prezzo. Sebbene durante il periodo dell'inchiesta (luglio 2022-giugno 2023) non vi siano state importazioni dalla Russia a causa delle sanzioni conseguenti all'aggressione dell'Ucraina, la Commissione ha ritenuto che tali sanzioni rappresentino una situazione temporanea e imprevedibile, non idonea a incidere sulla valutazione del rischio di dumping futuro. L'industria dell'Unione, pur non avendo subito pregiudizio notevole nel periodo esaminato (anzi ha registrato una ripresa con margini di profitto tra il 13,5% e il 16% nel periodo dell'inchiesta), avrebbe subito gravi danni dalla revoca delle misure a causa del probabile afflusso di importazioni a prezzi predatori.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3193 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature originari della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3193 of 19 December 2024 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of seamless pipes and tubes originating in Russia following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3193
20.12.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3193 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2024
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature originari della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
Con il regolamento (CE) n. 2320/97
(
2
)
il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia. Con la decisione 2000/70/CE della Commissione
(
3
)
è stato accettato un impegno offerto da un esportatore in Russia. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio
(
4
)
è stato deciso, a titolo prudenziale, di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni originarie, tra l’altro, della Russia in considerazione del comportamento anticoncorrenziale tenuto in passato da determinati produttori dell’Unione (cfr. considerando 9 di tale regolamento).
(2)
Con il regolamento (CE) n. 954/2006
(
5
)
il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari tra l’altro, della Russia, ha abrogato i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio
(
6
)
, ha chiuso il riesame intermedio e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati originari, tra l’altro, della Russia e ha chiuso il riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature di ferro o di acciai non legati originari, tra l’altro, della Russia.
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012
(
7
)
il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari, tra l’altro, della Russia.
(4)
Sulla scorta di un’inchiesta di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, rispettivamente con il regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012
(
8
)
e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012
(
9
)
, ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio nei confronti di diversi produttori esportatori russi.
(5)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469
(
10
)
la Commissione, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari, tra l’altro, della Russia («precedente riesame in previsione della scadenza»).
(6)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159
(
11
)
, la Commissione ha istituito misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, compresi i tubi di acciai inossidabili senza saldatura e altri tubi senza saldatura.
(7)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029
(
12
)
, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio, compresi i tubi inossidabili senza saldatura e altri tubi senza saldatura.
(8)
Con il regolamento (UE) 2022/428
(
13
)
, il Consiglio ha istituito misure restrittive nei confronti delle importazioni di una serie di prodotti originari della Russia o esportati dalla Russia, vietando le importazioni del prodotto in esame.
(9)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782
(
14
)
, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio, tra cui i tubi inossidabili senza saldatura e altri tubi senza saldatura.
(10)
I dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature variano dal 24,1 % al 35,8 % per le importazioni originarie della Russia.
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(11)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore
(
15
)
, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(12)
La domanda di riesame è stata presentata il 30 giugno 2023 dalla European Steel Tube Association («ESTA» o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure contro le importazioni originarie della Russia implica il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
1.3.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(13)
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 2 ottobre 2023 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia («paese interessato»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
16
)
(«avviso di apertura»).
1.4.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(14)
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2022 e il 30 giugno 2023 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
1.5.
Parti interessate
(15)
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i rappresentanti del paese esportatore, i sindacati, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(16)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.6.
Osservazioni in merito all’apertura
(17)
La Federazione russa ha presentato osservazioni l’8 novembre 2023. La parte ha sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova del dumping da parte degli esportatori russi, né prove del fatto che la revoca dei dazi antidumping comporterebbe importazioni pregiudizievoli. Ha inoltre sostenuto che non esisteva alcun rischio di reiterazione del pregiudizio dovuto alle importazioni russe.
(18)
Per quanto riguarda la prima asserzione, la Commissione ha rilevato che a causa delle sanzioni non sono state effettuate esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il richiedente ha pertanto valutato il rischio di reiterazione del dumping in linea con l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Ai fini di tale valutazione si è basato sui prezzi delle esportazioni russe verso paesi terzi. La Federazione russa ha criticato il confronto tra i prezzi cif all’esportazione verso paesi terzi e i prezzi franco fabbrica praticati sul mercato interno. La Commissione ha osservato che l’utilizzo di prezzi cif anziché di prezzi franco fabbrica costituisce una semplificazione a vantaggio degli esportatori russi, in quanto implicava di non dedurre alcuni costi dai prezzi cif osservati prima del confronto. La Commissione ha quindi espresso disaccordo sul fatto che tale semplificazione metta in discussione l’equità del confronto, inteso a dimostrare la reiterazione del dumping, rispetto a un importo di dumping specifico.
(19)
Per quanto riguarda l’asserzione relativa all’assenza del rischio di reiterazione del pregiudizio, la Commissione ha osservato che, sulla base dei prezzi all’esportazione verso l’Egitto e la Turchia, il richiedente ha stabilito margini significativi di undercutting dei prezzi e di underselling e ha concluso su tale base che le importazioni russe continuavano a rappresentare una potenziale minaccia per l’industria dell’Unione in assenza di misure commerciali restrittive. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
1.7.
Campionamento
(20)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
1.7.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(21)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione aveva selezionato il campione sulla base del volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, tenendo conto anche della distribuzione geografica. Tale campione era costituito da tre produttori dell’Unione, due dei quali erano collegati. I produttori inseriti nel campione rappresentavano il [47 %-53 %] del volume di produzione stimato e oltre il 45 % del volume totale stimato delle vendite del prodotto simile sul mercato libero dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione selezionato in via provvisoria.
(22)
Alla Commissione è pervenuta un’osservazione dal richiedente sulla selezione del campione provvisorio. Il richiedente ha suggerito che, poiché due dei produttori dell’Unione inseriti nel campione in via provvisoria erano collegati, la Commissione dovrebbe sostituire uno di questi due produttori collegati con un altro produttore dell’Unione indipendente dagli altri
(
17
)
. La Commissione ha ritenuto che il campione provvisorio fosse più rappresentativo in termini di produzione e di volumi di vendita nell’UE. Inoltre, la società proposta dal richiedente come alternativa era, fino a gennaio 2023
(
18
)
, di proprietà di un investitore del paese interessato, vale a dire la Federazione russa, che da marzo 2022 era oggetto di sanzioni da parte dell’Unione. Secondo il richiedente, tale circostanza avrebbe avuto un impatto sull’accesso della società ai suoi conti bancari, con l’effetto di perturbarne le vendite
(
19
)
. Quindi può darsi che i risultati economici della società proposta non siano stati rappresentativi almeno durante parte del periodo dell’inchiesta di riesame.
(23)
La Commissione ha pertanto respinto la richiesta del richiedente e ha confermato il campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni.
(24)
Il 6 giugno 2024, dopo aver risposto al questionario, uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, Dalmine SpA, ha informato la Commissione di non essere più disponibile a collaborare all’inchiesta.
(25)
La Commissione ha informato tutte le parti interessate che intendeva procedere con il campione dei due restanti produttori dell’Unione inseriti nel campione. I due produttori, indipendenti l’uno dall’altro, rappresentavano il [33 %-45 %] del volume totale stimato di produzione e oltre il 30 % del volume totale stimato delle vendite del prodotto simile sul mercato libero dell’Unione. La Commissione ha invitato tutte le parti a presentare osservazioni su tale campione ridotto, ma non ne ha ricevute.
(26)
Il campione finale di produttori dell’Unione era pertanto costituito dai due produttori indipendenti dell’Unione S.C. Silcotub SA e Benteler Steel/Tube GmbH.
1.7.2.
Campionamento degli importatori
(27)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(28)
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento per gli importatori.
1.7.3.
Campionamento dei produttori esportatori
(29)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti in Russia di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Federazione russa presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(30)
Nessuno dei produttori russi ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione.
1.8.
Risposte al questionario
(31)
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online
(
20
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(32)
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inizialmente inseriti nel campione, vale a dire Dalmine SpA, S.C. Silcotub S.A e Benteler Steel/Tube GmbH.
1.9.
Verifica
(33)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, e l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
Produttori dell’Unione
—
S.C. Silcotub S.A, Zalau, Romania
—
Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn, Germania
(34)
La Commissione inoltre ha effettuato un controllo incrociato a distanza dei macroindicatori trasmessi dal richiedente.
1.10.
Fase successiva della procedura
(35)
Il 24 ottobre 2024 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
(36)
In risposta alla divulgazione delle informazioni, la Federazione russa ha presentato osservazioni di cui ai considerando 72 e 73.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(37)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei precedenti riesami in previsione della scadenza, vale a dire alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio («TSS»), a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW) («prodotto oggetto del riesame»).
(38)
Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con i codici NC ex 7304 11 00 , ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 22 00 , ex 7304 23 00 , ex 7304 24 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 50 , ex 7304 39 82 , ex 7304 39 83 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 82 ed ex 7304 59 83
(
21
)
(codici TARIC 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 50 30, 7304 39 82 30, 7304 39 83 20, 7304 51 89 30, 7304 59 82 30 e 7304 59 83 20).
(39)
Il prodotto oggetto del riesame viene usato per un ampio spettro di applicazioni, ad esempio per il trasporto di gas e di liquidi, per palificazioni nel settore delle costruzioni, per usi meccanici, tubi del gas, tubi per caldaie e «OCTG» (
oil and country tubular goods
) per la perforazione, il rivestimento e il tubing nel settore dell’industria petrolifera.
(40)
I TSS possono essere forniti agli utilizzatori sotto forme molto diverse. Possono essere ad esempio galvanizzati, filettati, consegnati come tubi verdi (ovvero senza alcun trattamento termico), con estremità speciali, sezioni diverse, tagliati su misura o meno. Non essendoci misure standard comuni per questi tubi, i TSS vengono per lo più fabbricati su ordinazione. Di norma i TSS sono uniti tra loro mediante saldatura. Tuttavia, in casi particolari possono essere uniti tra loro tramite la filettatura o essere usati singolarmente, anche se saldabili. L’inchiesta ha evidenziato che tutti i TSS presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base.
2.2.
Prodotto in esame
(41)
Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Russia.
2.3.
Prodotto simile
(42)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Russia;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(43)
Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
DUMPING
3.1.
Osservazioni preliminari
(44)
La Commissione ha osservato che, dopo il 24 febbraio 2022, in risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha ampliato le sue sanzioni e che durante il periodo dell’inchiesta di riesame non sono entrate nel mercato dell’Unione esportazioni di tubi senza saldature originari della Russia. La Commissione ha inoltre osservato che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il prodotto in esame era oggetto delle misure di salvaguardia sull’acciaio attuate nell’Unione, le quali sono scadute il 30 giugno 2024 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029].
(45)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame e in seguito all’attuazione delle sanzioni di cui al considerando precedente, le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Russia sono praticamente scomparse. Secondo le statistiche di Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame non vi sono state importazioni di TSS dalla Russia e il livello massimo di importazioni durante il periodo in esame è stato raggiunto nel 2021 con circa tre milioni di tonnellate. Di conseguenza nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di TSS dalla Russia rappresentavano una quota dello 0,0 % del totale del mercato dell’Unione, in calo rispetto allo 0,2 % del 2021.
(46)
Come indicato al considerando 30, nessuno degli esportatori/dei produttori russi ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della Russia che, data la mancanza collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative ai produttori russi. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.
(47)
A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare le informazioni fornite nella domanda, le statistiche commerciali prontamente disponibili e i dati Eurostat.
3.2.
Valore normale
(48)
Come indicato al considerando 46, a causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori russi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire il valore normale. A tal fine la Commissione ha utilizzato i dati forniti dal richiedente per il periodo dell’inchiesta di riesame basati sui prezzi praticati sul mercato interno russo per il prodotto più comune (tubi GOST 8732, 57-159 mm)
(
22
)
. Su tale base, il valore normale era pari a 140 000 RUB/tonnellata, equivalente a 1 709 EUR/tonnellata, durante il periodo dell’inchiesta di riesame
(
23
)
.
3.3.
Prezzo all’esportazione e confronto
(49)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame non sono state effettuate esportazioni del prodotto in esame nell’Unione.
3.4.
Persistenza del dumping
(50)
In considerazione dell’assenza di esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha analizzato il rischio di reiterazione del dumping nella sezione successiva.
4.
RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING
(51)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. A tale proposito, sono stati analizzati gli ulteriori elementi seguenti: le esportazioni verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione.
4.1.
Esportazioni verso paesi terzi
(52)
Il valore normale è stato costruito come spiegato nella sezione 3.2. Secondo il richiedente, il prezzo franco fabbrica praticato sul mercato interno russo di 1 709 EUR/tonnellata utilizzato come valore normale è il prezzo minimo corrispondente al prodotto più comune in acciaio al carbonio (escluso l’acciaio legato) e qualsiasi calcolo del dumping effettuato su tale base porterebbe a sottostimare l’effettivo margine di dumping. La Commissione ha pertanto ritenuto che si tratti di una stima prudente senza una distorsione negativa nei confronti dei produttori esportatori.
(53)
A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato la banca dati del GTA per ottenere i prezzi all’esportazione. Come proposto nella domanda, la Commissione ha ottenuto dati al livello più dettagliato possibile riguardanti l’intera gamma del prodotto in esame (SH6 7304.19/23/29/31/39/51/59). La Commissione riconosce che, come rilevato nella domanda, tale gamma può includere prodotti che non rientrano nell’ambito dell’inchiesta. Come chiaramente indicato nella domanda, tuttavia, tali prodotti non rientranti nel prodotto oggetto del riesame sono più costosi del prodotto oggetto del riesame e comporterebbero pertanto una sovrastima del prezzo all’esportazione.
(54)
Adottando l’approccio di cui sopra, il prezzo medio cif all’esportazione verso paesi terzi è stato fissato a 1 454 EUR/tonnellata per il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre considerato l’approccio prudente proposto dal richiedente, ossia che i prezzi cif all’esportazione verso paesi terzi sarebbero uguali ai prezzi fob, senza effettuare alcun adeguamento tra fob e franco fabbrica, ad eccezione di un adeguamento di 30 EUR/tonnellata per lo sdoganamento.
(55)
Utilizzando il metodo prudente proposto dal richiedente, il prezzo medio franco fabbrica all’esportazione verso paesi terzi adeguato risultava di 1 424 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha osservato che nessuno dei produttori esportatori, né la Federazione russa, ha fornito altre informazioni che potevano essere utilizzate per adeguare i prezzi cif ai prezzi franco fabbrica.
(56)
La Commissione ha analizzato in modo più dettagliato i prezzi all’esportazione verso i sei maggiori mercati di esportazione per la Russia (Azerbaigian, Egitto, Kazakhstan, Turchia, Uzbekistan e Vietnam), che rappresentavano il 94 % delle sue esportazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha constatato che in due importanti mercati di esportazione, che assorbono il 65 % delle esportazioni, i prezzi all’esportazione erano inferiori al valore normale stabilito nel presente riesame.
Tabella 1
Esportazioni russe durante il periodo dell’inchiesta di riesame
Quantità (tonnellate)
Valore (RUB)
Prezzo cif medio
RUB/tonnellata
Valore (EUR)
Prezzo cif medio (EUR/tonnellata)
Azerbaigian
19 528
2 655 586 313
135 988
36 285 417
1 858
Egitto
8 132
1 055 346 428
129 772
14 259 460
1 753
Kazakhstan
165 120
15 167 784 509
91 859
206 459 767
1 250
Turchia
26 245
2 215 290 331
84 408
32 729 925
1 247
Uzbekistan
46 199
6 399 634 010
138 524
89 206 233
1 931
Vietnam
11 857
1 679 049 213
141 603
22 372 223
1 887
Altri paesi terzi
16 244
1 854 371 271
114 160
25 305 062
1 558
Totale
293 325
31 027 062 075
105 777
426 618 087
1 454
Fonte:
GTA (estrazione per codici 3 7304.19/23/29/31/39/51/59).
(57)
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo medio all’esportazione verso paesi terzi a livello franco fabbrica che, come spiegato al considerando 54, equivaleva al valore cif adeguato solo per lo sdoganamento. Dal confronto è emerso che i prezzi all’esportazione russi franco fabbrica (ossia 1 424 EUR/tonnellata — cfr. considerando 55) erano in media inferiori del 17 % rispetto al valore normale franco fabbrica (ossia 1 709 EUR/tonnellata — cfr. considerando 48).
(58)
La Federazione russa ha affermato che la domanda e le relative appendici presentavano differenze per alcuni prezzi all’esportazione. Poiché ha stabilito i prezzi all’esportazione sulla base delle informazioni prontamente disponibili nel GTA come indicato nella tabella 1 e non ha utilizzato le cifre indicate nella domanda basate sui dati Comtrade (SH6 7304.19/23/29/31/39/51/59), la Commissione ritiene di avere di fatto corretto qualsiasi possibile errore nella trascrizione dei prezzi. La Commissione ha inoltre osservato che la tabella di cui sopra evidenzia un rischio di reiterazione del dumping e che la sua analisi non ha riguardato solo un numero limitato di paesi, ma ha invece tenuto conto di tutte le informazioni disponibili.
4.2.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Russia
(59)
Data l’omessa collaborazione dei produttori esportatori russi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia sono state stabilite in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente.
(60)
Secondo le informazioni fornite dal richiedente, nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità produttiva totale del prodotto oggetto del riesame in Russia superava 4 400 000 tonnellate. Il richiedente ha stimato una sovrapproduzione dei produttori russi di circa 168 000 tonnellate che non può essere assorbita dal mercato interno. La capacità inutilizzata durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata inoltre stimata a oltre 500 000 tonnellate. Il richiedente ha affermato altresì che i produttori russi hanno aumentato la capacità produttiva di 450 000 tonnellate tra il 2022 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame.
(61)
La sola capacità inutilizzata rappresenta pertanto il 32 % del consumo totale dell’Unione ed è probabile che tale quantità sia destinata al mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
4.3.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(62)
La Commissione ha stabilito che i produttori russi hanno esportato il prodotto oggetto del riesame nei mercati terzi a prezzi mediamente inferiori dal 15 % al 25 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Per gli esportatori russi è quindi potenzialmente più attraente l’esportazione verso l’Unione rispetto all’esportazione verso altri paesi.
(63)
Il mercato dell’Unione è attraente anche in virtù della sua vicinanza geografica e delle sue dimensioni, con un consumo totale di 1 574 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(64)
Il volume delle esportazioni russe di TSS verso paesi terzi nel periodo dell’inchiesta di riesame è stato di 293 325 tonnellate. Si tratta di un volume aggiuntivo di TSS che in caso di scadenza delle misure potrebbe essere dirottato verso il mercato dell’Unione, data la sua attrattiva.
(65)
La Commissione riconosce che in virtù delle sanzioni esistenti tale circostanza non può verificarsi. Poiché però tali sanzioni sono legate all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina e alla situazione geopolitica sottostante, la loro portata, modulazione e durata non sono prevedibili. Le misure antidumping inoltre hanno una durata di cinque anni. Tenuto conto di tali incertezze e del fatto che il Consiglio può modificare l’esatta portata e durata delle sanzioni in qualsiasi momento, la Commissione ha ritenuto che l’esistenza delle attuali sanzioni non possa incidere sulle sue conclusioni nel presente procedimento.
(66)
La Commissione osserva infine che, data l’esistenza di dazi antidumping in vigore in altri importanti mercati come gli Stati Uniti d’America
(
24
)
, in caso di scadenza dei dazi o delle sanzioni attuali l’attrattiva del mercato dell’Unione, in termini assoluti ma anche in termini relativi, non può essere contestata.
4.4.
Conclusioni
(67)
La Commissione ha stabilito che i produttori russi hanno esportato TSS in paesi terzi a prezzi inferiori al valore normale.
(68)
Come spiegato al considerando 60, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia sono state significative nel periodo dell’inchiesta di riesame, con una capacità inutilizzata pari al 32 % del consumo totale dell’Unione.
(69)
A causa dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni, vicinanza geografica e prezzi è probabile che le esportazioni russe e la capacità inutilizzata siano reindirizzate verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
(70)
Per quanto riguarda le esportazioni verso l’Unione, la Commissione ha stabilito un rischio di reiterazione del dumping sulla base degli elementi di cui sopra. La Commissione ha ritenuto che l’impatto delle sanzioni sia una situazione temporanea che può cambiare in qualsiasi momento e pertanto non può incidere sulle conclusioni nel presente procedimento.
(71)
La Commissione ha pertanto concluso che esisteva un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.
(72)
In seguito alla divulgazione delle risultanze definitive, la Federazione russa ha sostenuto che, a causa del divieto di importazione, nessuna esportazione di tubi senza saldature può entrare nel mercato dell’Unione e pertanto non vi può essere alcun rischio di reiterazione del dumping fintanto che rimane in vigore tale divieto di importazione e che, tale divieto di importazione rende impossibile la reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. La federazione russa ha dichiarato inoltre che il richiedente non aveva fornito elementi di prova della persistenza o reiterazione del dumping e che, di conseguenza, non sussisteva alcun fondamento giuridico per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, dell’accordo antidumping.
(73)
Come indicato al considerando 65, la Commissione ha sottolineato che le sanzioni sono direttamente collegate all’aggressione militare non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina e alla situazione geopolitica sottostante. La loro portata, modulazione e/o durata non sono pertanto prevedibili. Alla luce di tali incertezze e del fatto che il Consiglio può modificare l’esatta portata e durata delle sanzioni in qualsiasi momento, mentre le misure antidumping hanno una durata di cinque anni, la Commissione ha ritenuto che l’esistenza delle attuali sanzioni non possa incidere sulle sue conclusioni in merito al presente procedimento per quanto riguarda il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(74)
L’argomentazione della Federazione russa secondo cui il richiedente non aveva fornito elementi di prova del persistere o della reiterazione del dumping è errata. Nell’ambito della domanda di riesame, il richiedente aveva infatti fornito elementi di prova prima facie della reiterazione del dumping. L’argomentazione è pertanto respinta.
5.
PREGIUDIZIO
5.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(75)
Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 16 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(76)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata a circa 2,4 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali i dati forniti da ESTA e dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Come indicato al considerando 26, sono stati selezionati nel campione due produttori dell’Unione che rappresentano collettivamente il [33 %-45 %] del volume totale stimato di produzione del prodotto simile nell’Unione.
5.2.
Consumo dell’Unione
(77)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di quanto segue:
a)
le vendite del prodotto simile effettuate dai produttori dell’Unione inseriti nel campione a parti indipendenti nell’Unione, come indicato nelle rispettive risposte al questionario;
b)
i dati sulle vendite forniti da ESTA riguardanti le vendite del prodotto simile effettuate da altri produttori dell’Unione a parti indipendenti nell’Unione; e
c)
le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat.
(78)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Consumo totale dell’Unione
1 366 874
1 691 672
1 647 545
1 574 441
Indice
100
124
121
115
Fonte:
produttori inseriti nel campione, ESTA ed Eurostat.
(79)
Ad eccezione del 2020, che ha risentito dell’insorgere della pandemia di COVID-19, il consumo dell’Unione è rimasto stabile nel periodo in esame, compreso tra 1,5 e 1,7 milioni di tonnellate. L’aumento del consumo a partire dal 2021 è dovuto alla ripresa a seguito della crisi COVID-19, che ha determinato un aumento delle attività commerciali tra i clienti, in particolare nel settore delle costruzioni.
5.3.
Importazioni dalla Russia
5.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Russia
(80)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai volumi delle importazioni ricavati dai dati estratti dalla banca dati Comext di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al volume delle importazioni nell’Unione in relazione al consumo dell’Unione.
(81)
Le importazioni nell’Unione dalla Federazione russa hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Volume delle importazioni dalla Russia (tonnellate)
845
3 029
1 008
0
Indice
100
359
119
0
Quota di mercato
0,1 %
0,2 %
0,1 %
0 %
Fonte:
Eurostat.
(82)
Il volume delle importazioni dalla Russia è stato trascurabile durante il periodo in esame. Come indicato ai considerando 8 e 44, durante il periodo in esame le importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno risentito delle sanzioni dell’Unione derivanti dall’aggressione militare non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina di cui al considerando 44.
5.3.2.
Prezzi delle importazioni dalla Russia e undercutting dei prezzi
(83)
La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni sulla base dei dati sulle importazioni forniti da Eurostat. La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla Russia ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Paese interessato
679
626
863
n.d.
Indice
100
92
127
n.d.
Fonte:
Eurostat.
(84)
L’undercutting dei prezzi è di norma calcolato sulla base dei prezzi medi all’importazione calcolati in relazione al prezzo medio di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Come indicato tuttavia nella tabella di cui sopra, nel presente riesame in previsione della scadenza i prezzi per gli anni dal 2020 al 2022, basati su volumi trascurabili di importazioni registrati da Eurostat, non hanno consentito di rilevare una tendenza significativa dei prezzi durante il periodo in esame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, inoltre, non si sono registrati volumi di importazioni. Non è stato pertanto possibile calcolare l’undercutting dei prezzi.
5.4.
Importazioni da paesi terzi diversi dal paese interessato
(85)
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla Russia provenivano principalmente dal Brasile, dalla Repubblica popolare cinese, dagli Stati Uniti d’America e dall’Ucraina, come specificato di seguito.
(86)
Il volume delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Importazioni da paesi terzi
Paese
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Brasile
Volume (tonnellate)
5 413
4 756
11 219
15 652
Indice
100
88
207
289
Quota di mercato
0,4 %
0,3 %
0,7 %
1,0 %
Indice
100
71
172
251
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
721
1 609
1 146
1 363
Indice
100
223
159
189
Repubblica popolare cinese
Volume (tonnellate)
70 731
65 671
87 256
145 999
Indice
100
93
123
206
Quota di mercato
5,2 %
3,9 %
5,3 %
9,3 %
Indice
100
75
102
179
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
803
976
1 434
1 454
Indice
100
122
179
181
Stati Uniti d’America
Volume (tonnellate)
22 842
11 191
13 029
14 725
Indice
100
49
57
64
Quota di mercato
1,7 %
0,7 %
0,8 %
0,9 %
Indice
100
40
47
56
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
532
567
951
1 001
Indice
100
107
179
188
Ucraina
Volume (tonnellate)
61 914
65 515
68 492
63 248
Indice
100
106
111
102
Quota di mercato
4,5 %
3,9 %
4,2 %
4,0 %
Indice
100
85
92
89
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
628
675
1 273
1 382
Indice
100
108
203
220
Altri paesi terzi
Volume (tonnellate)
27 389
62 816
54 208
40 944
Indice
100
229
198
149
Quota di mercato
2,0 %
3,7 %
3,3 %
2,6 %
Indice
100
185
164
130
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
955
994
1 637
1 988
Indice
100
104
171
208
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Russia
Volume (tonnellate)
188 289
209 948
234 204
280 568
Indice
100
112
124
149
Quota di mercato
13,8 %
12,4 %
14,2 %
17,8 %
Indice
100
90
103
129
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
732
880
1 394
1 487
Indice
100
120
190
203
Fonte:
Eurostat.
(87)
I volumi delle importazioni da altri paesi terzi sono aumentati durante il periodo in esame sia in termini assoluti che in termini di quote di mercato, con quote di mercato delle importazioni totali del 17,8 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto a una quota di mercato del 13,8 % nel 2020.
(88)
Particolarmente degno di nota è stato l’aumento della quota di mercato delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, che è passata dal 5,2 % al 9,3 % durante il periodo in esame.
5.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.5.1.
Osservazioni generali
(89)
La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(90)
Come indicato nella sezione 1.7.1, per la valutazione della situazione economica dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(91)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario fornita da ESTA in relazione a tutti i produttori dell’Unione, sottoposta a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono state verificate e considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(92)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(93)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
5.5.2.
Indicatori macroeconomici
5.5.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(94)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Volume di produzione (in tonnellate)
1 958 225
2 387 643
2 542 903
2 376 471
Indice
100
122
130
121
Capacità produttiva (in tonnellate)
4 597 448
4 384 175
4 353 685
4 270 481
Indice
100
95
95
93
Utilizzo degli impianti
42,6 %
54,5 %
58,4 %
55,6 %
Indice
100
128
137
131
Fonte:
ESTA e produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(95)
Come indicato al considerando 79, il primo anno del periodo in esame (2020), ha risentito fortemente della pandemia di COVID-19, con un rallentamento complessivo delle attività commerciali. A tale situazione ha fatto seguito una ripresa delle attività commerciali a partire dal 2021. I volumi di produzione sono aumentati del 21 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, con un picco nel 2022.
(96)
L’industria dell’Unione è stata in grado di adeguare i propri livelli di produzione agli improvvisi sviluppi nel consumo dell’Unione (come illustrato al considerando 78). Rispetto alla diminuzione del 7 % della capacità produttiva dei 16 produttori dell’Unione durante il periodo in esame, i tassi di utilizzo degli impianti di produzione hanno registrato un andamento positivo nello stesso periodo, passando dal 42,6 % al 55,6 %.
5.5.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(97)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate)
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Volume delle vendite nel mercato dell’Unione
1 177 740
1 478 694
1 412 334
1 293 873
Indice
100
126
120
110
Quota di mercato
86,2 %
87,4 %
85,7 %
82,2 %
Indice
100
101
99
95
Fonte:
ESTA e produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(98)
Come indicato al considerando 79, il primo anno del periodo in esame (2020) ha risentito fortemente della pandemia di COVID-19, con un rallentamento complessivo delle attività commerciali. A tale situazione ha fatto seguito una ripresa delle attività commerciali nel 2021 e nel 2022. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione hanno nuovamente subito un rallentamento, con una quota di mercato dell’82,2 % rispetto all’86,2 % del 2020. Ciononostante, il volume delle vendite è aumentato del 10 % nel periodo in esame.
5.5.2.3.
Crescita
(99)
Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è riuscita a beneficiare dei periodi di crescita sul mercato dell’Unione e ha aumentato il volume delle vendite, mentre la sua quota di mercato è diminuita.
5.5.2.4.
Occupazione e produttività
(100)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Numero di dipendenti
13 872
13 739
14 858
14 236
Indice
100
99
107
103
Produttività (in unità/dipendente)
141
174
171
167
Indice
100
123
121
118
Fonte:
ESTA e produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(101)
I produttori dell’Unione hanno mantenuto una forza lavoro piuttosto stabile nel periodo in esame, con circa 14 000 dipendenti nell’Unione. Con l’aumento della produzione a partire dal 2021, la produttività è aumentata di circa il 20 % durante il periodo in esame.
5.5.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(102)
Come osservato al considerando 82, durante il periodo dell’inchiesta di riesame non si sono registrate importazioni di TSS dalla Russia nell’Unione. Di conseguenza non è stato possibile stabilire in modo significativo l’impatto dell’entità dei margini di dumping reali sull’industria dell’Unione.
(103)
Il riesame si è concentrato sul rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping. Come indicato nella sezione 4.1, il prezzo all’esportazione verso paesi terzi era notevolmente inferiore al valore normale russo.
(104)
Le misure in vigore hanno avuto un impatto positivo sull’industria dell’Unione, che si è ripresa durante il periodo in esame.
5.5.3.
Indicatori microeconomici
(105)
Dato il numero limitato di produttori dell’Unione inseriti nel campione, i dati riportati di seguito sono indicati tra parentesi per non divulgare numeri riservati.
5.5.3.1.
Prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell’Unione e costo unitario di produzione
(106)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita e del costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo
[900 -1 050 ]
[950 -1 200 ]
[1 600 -1 850 ]
[1 650 -1 950 ]
Indice
100
[105 -120 ]
[165 -190 ]
[170 -200 ]
Costo unitario di produzione
[1 100 -1 250 ]
[1 100 -1 250 ]
[1 550 -1 850 ]
[1 600 -1 900 ]
Indice
100
[95 -110 ]
[135 -155 ]
[135 -160 ]
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(107)
Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è stata in grado di aumentare i prezzi di vendita per tonnellata. I prezzi di vendita durante il periodo dell’inchiesta di riesame superavano mediamente dal 70 % al 100 % quelli applicabili nel 2020.
(108)
L’aumento dei prezzi di vendita è stato una conseguenza del fatto che l’industria dell’Unione ha dovuto trasferire l’aumento del costo di produzione dell’Unione. Quest’ultimo è aumentato tra il 35 % e il 60 % durante il periodo in esame.
5.5.3.2.
Costo del lavoro
(109)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
[39 000 -46 000 ]
[49 000 -58 000 ]
[48 000 -58 000 ]
[50 000 -58 000 ]
Indice
100
[115 -135 ]
[115 -135 ]
[120 -140 ]
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(110)
I salari medi sono aumentati tra il 20 % e il 40 % durante il periodo in esame. Tale aumento dovrebbe essere considerato alla luce del contemporaneo incremento della produttività (cfr. considerando 100). L’aumento delle retribuzioni sembra pertanto in linea con una sana gestione finanziaria dell’industria dell’Unione.
5.5.3.3.
Scorte
(111)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Scorte finali (in tonnellate)
[17 000 -20 000 ]
[24 000 -29 000 ]
[22 000 -26 000 ]
[15 000 -18 000 ]
Indice
100
[130 -150 ]
[120 -140 ]
[80 -95 ]
Scorte finali in percentuale della produzione
[6,2 %–7,2 %]
[6,5 %–7,5 %]
[5,5 %–6,5 %]
[4 %–4,8 %]
Indice
100
[95 -110 ]
[85 -100 ]
[60 -70 ]
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(112)
I volumi delle scorte sono rimasti stabili durante il periodo in esame, con un volume totale delle scorte alla fine del periodo in esame inferiore al 2020. Come indicato al considerando 40, il prodotto oggetto del riesame è spesso fabbricato e progettato secondo le specifiche dell’ordine e quindi consegnato direttamente ai clienti, senza essere sottoposto a magazzinaggio.
(113)
In relazione alla produzione, il livello delle scorte è diminuito nel periodo in esame, risultando compreso tra il 4 % e il 4,8 % della produzione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
5.5.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
(114)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
PIR (1.7.2022 - 30.6.2023)
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
[–8,5 % -+10 %]
[–1,9 % - +2,2 %]
[+10,5 % - +12,2 %]
[+13,5 % - +16 %]
Indice
100
[-20 – +23 ]
[+ 110 - + 130 ]
[+ 145 - + 170 ]
Flusso di cassa (milioni di EUR)
[220 -260 ]
[340 -410 ]
[600 -710 ]
[650 -800 ]
Indice
100
[140 - 170 ]
[250 - 300 ]
[270 - 310 ]
Investimenti (milioni di EUR)
[23 -27 ]
[9 -10 ]
[27 -31 ]
[34 -41 ]
Indice
100
[35 – 40 ]
[105 – 120 ]
[140 – 160 ]
Utile sul capitale investito
[–1,0 % – -1,3 %]
[+2,6 % – +3,1 %]
[+28 % – +33 %]
[+36 % – +43 %]
Indice
100
[+ 230 – + 270 ]
[+2 400 - +2 800 ]
[+3 100 - +3 600 ]
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(115)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.
(116)
La redditività delle vendite è aumentata notevolmente durante il periodo in esame. A partire da un 2020 chiaramente in perdita (in larga misura a causa dell’impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato), l’industria dell’Unione è stata in grado di invertire la situazione e ha beneficiato di profitti compresi tra l’11 % e il 16 % delle vendite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(117)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto ha seguito la tendenza positiva della redditività e durante il periodo dell’inchiesta di riesame il flusso di cassa generato dalle attività commerciali era quasi tre volte superiore al livello generato nel 2020.
(118)
Gli investimenti netti sono calati nel 2021, ma nel 2022 sono tornati al livello del 2020. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame gli investimenti delle imprese hanno superato dal 34 al 41 % il livello del 2020.
(119)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. La vita economica dei principali investimenti effettuati ha un impatto diretto sull’utile sul capitale investito, poiché il valore contabile netto è il denominatore nel calcolo. Lo stesso andamento positivo della redditività e del flusso di cassa è stato evidenziato dall’utile sul capitale investito (ossia il valore contabile netto), pari a circa 40 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(120)
Le importazioni dalla Russia non hanno inciso direttamente sulla capacità di ottenere capitale.
5.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(121)
L’evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha dimostrato che la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è notevolmente migliorata durante il periodo in esame, con una sana redditività durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Si è registrato questo andamento positivo malgrado il fatto che, parallelamente, i produttori dell’Unione abbiano perso quote di mercato, dall’86,2 % nel 2020 all’82,2 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(122)
Sebbene molti indicatori siano stati influenzati dall’esitazione del mercato prevalente nel 2020 (a causa della COVID-19), tale situazione è cambiata in meglio a partire dal 2021 e fino al periodo dell’inchiesta di riesame compreso.
(123)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
6.
RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(124)
Nella sezione che precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia in caso di scadenza delle misure.
(125)
A tale riguardo, in assenza di collaborazione delle parti in Russia, la Commissione si è basata sulle informazioni disponibili nel fascicolo. La Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia; il rapporto tra i prezzi nell’Unione e in Russia e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi; i probabili livelli dei prezzi e del volume delle importazioni dal paese interessato in assenza di misure antidumping e l’incidenza sull’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
(126)
Come concluso al considerando 60, la capacità inutilizzata stimata di TSS in Russia, pari a 500 000 tonnellate, rappresenta oltre il 35 % del consumo libero di TSS nel mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In effetti il richiedente ha affermato che i produttori russi hanno aumentato la loro capacità di ulteriori 450 000 unità tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta di riesame. I produttori russi inoltre hanno esportato il prodotto oggetto del riesame in mercati terzi a prezzi inferiori dal 20 % al 25 % ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione.
(127)
Su questa base, è molto probabile che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni russe nell’Unione. Data l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni, vicinanza geografica e prezzi, è probabile che le esportazioni russe e la capacità inutilizzata siano reindirizzate verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
(128)
La Commissione osserva infine che, data l’esistenza di dazi antidumping in vigore in altri importanti mercati come gli Stati Uniti d’America, in caso di scadenza dei dazi o delle sanzioni attuali l’attrattiva del mercato dell’Unione, in termini assoluti ma anche in termini relativi, non può essere contestata.
(129)
La Commissione riconosce che in virtù delle sanzioni esistenti il reindirizzamento di cui sopra non può verificarsi. Poiché però tali sanzioni sono legate all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina e alla situazione geopolitica sottostante, la loro portata, modulazione e durata non sono prevedibili. Le misure antidumping inoltre hanno una durata di cinque anni. Tenuto conto di tali incertezze e del fatto che il Consiglio può modificare l’esatta portata e durata delle sanzioni in qualsiasi momento, la Commissione ha ritenuto che l’esistenza delle attuali sanzioni non possa incidere sulle sue conclusioni nel presente procedimento.
(130)
Il mercato del prodotto oggetto del riesame è molto competitivo in termini di prezzo. Il probabile ingresso nell’Unione di volumi elevati di importazioni dal paese interessato a prezzi molto più bassi in caso di scadenza delle misure costringerebbe quindi l’industria dell’Unione a ridurre i propri volumi di produzione e ad abbassare i prezzi. La ripresa dell’industria dell’Unione, che si è pienamente concretizzata nel corso del periodo in esame, registrerebbe un’inversione di tendenza. I produttori sarebbero riluttanti a investire ulteriormente e incontrerebbero difficoltà sempre crescenti a rispettare i loro impegni, compresi quelli sociali e ambientali.
(131)
In un settore a così alta intensità di capitale i livelli di profitto ne risentirebbero rapidamente. Ciò comprometterebbe la capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali e, a più lungo termine, ne metterebbe a repentaglio la redditività, con la possibile conseguenza della chiusura degli impianti di produzione e anche di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento.
(132)
Sono già in vigore misure di salvaguardia sull’acciaio di cui beneficiano i produttori dell’Unione. L’attuale inchiesta antidumping affronta tuttavia una questione distinta, non considerata dalle misure esistenti. In ogni caso, l’impatto delle misure di salvaguardia sull’acciaio è attenuato dalle attuali sanzioni sulle esportazioni dalla Russia.
(133)
Su tale base la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità una ripresa delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia a prezzi pregiudizievoli, con il conseguente rischio di reiterazione del pregiudizio notevole.
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
(134)
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(135)
La maggioranza dei 16 produttori dell’Unione ha sostenuto la domanda, mentre nessun produttore si è opposto all’apertura dell’inchiesta. Come concluso al considerando 123, l’industria dell’Unione non subisce più alcun pregiudizio notevole. Tuttavia, come concluso al considerando 133, la revoca delle misure comporterebbe probabilmente un nuovo afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla Russia e con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio. Il mantenimento delle misure è quindi nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(136)
Nessun importatore ha collaborato all’inchiesta.
(137)
La mancanza di collaborazione degli importatori non ha consentito alla Commissione di valutare se i loro risultati fossero negativi o se non fossero in grado di trasferire gli eventuali aumenti di prezzo.
(138)
La Commissione osserva che, a parte l’abbondante produzione dell’Unione, gli importatori e le catene di approvvigionamento possono ricorrere alle importazioni da numerose fonti alternative. Inoltre, l’estensione delle misure — diversamente dalle sanzioni in vigore — non ha lo scopo di escludere dal mercato le importazioni russe, ma solo di garantire che tali importazioni non siano vendute a prezzi di dumping, causando in tal modo un pregiudizio.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(139)
Nessun utilizzatore ha collaborato all’inchiesta. La Commissione non ha quindi potuto analizzare l’impatto delle misure esistenti sulla situazione degli utilizzatori.
(140)
In base alle risultanze di precedenti riesami in previsione della scadenza e alle informazioni disponibili, è emerso che la quota dei TSS nei costi degli utilizzatori è piuttosto bassa. In generale i TSS rientrano in progetti più ampi (caldaie, condotte, lavori di costruzione) di cui costituiscono solo una parte limitata. L’eventuale impatto del mantenimento delle misure sugli utilizzatori, quindi, non dovrebbe essere significativo.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(141)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di TSS originari della Russia.
8.
MISURE ANTIDUMPING
(142)
Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio di reiterazione del dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle importazioni di tubi senza saldature originari della Russia.
(143)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Russia».
(144)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(145)
Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Russia e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Russia». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(146)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere presentata alla Commissione
(
25
)
. e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della denominazione della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(147)
Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia il dazio tariffario oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l’applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.
(148)
Ciò significa che se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventa applicabile al prodotto oggetto del riesame e supera il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e sia fissato a un livello inferiore al livello ad valorem dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.
(149)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
26
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(150)
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Le relative osservazioni sono state illustrate in dettaglio ai considerando 72 e 73.
(151)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (
Carbon Equivalent Value
, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (
International Institute of Welding
, IIW)
(
27
)
, attualmente classificati con i codici NC ex 7304 11 00 , ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 22 00 , ex 7304 23 00 , ex 7304 24 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 50 , ex 7304 39 82 , ex 7304 39 83 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 82 ed ex 7304 59 83
(
28
)
(codici TARIC 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 50 30, 7304 39 82 30, 7304 39 83 20, 7304 51 89 30, 7304 59 82 30 e 7304 59 83 20) e originari della Russia.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping (%)
Codice addizionale TARIC
Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works
24,1
A741
OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe
Plant e OAO Seversky Tube Works
28,7
A859
Tutte le altre importazioni originarie della Russia
35,8
A999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Russia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventa applicabile ai tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (
Carbon Equivalent Value
, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (
International Institute of Welding
, IIW) e supera il dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.
3. Se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventa applicabile ai tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (
Carbon Equivalent Value
, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (
International Institute of Welding
, IIW) ed è fissato a un livello inferiore al dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
4. La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma dei paragrafi 2 e 3 è sospesa.
5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell’Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (
GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2320/oj
).
(
3
)
Decisione 2000/70/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, che accetta un impegno offerto in relazione al riesame intermedio del dazio antidumping applicabile alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati originari, fra l’altro, della Russia [
GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2000/70(1)/oj
].
(
4
)
Regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio, del 16 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania (
GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1322/oj
).
(
5
)
Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell’Ucraina (
GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2006/954/oj
).
(
6
)
Regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio (
GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2000/348/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (
GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/585/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 del Consiglio, del 28 agosto 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (
GU L 238 del 4.9.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/795/oj
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (
GU L 357 del 28.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1269/oj
).
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1
o
ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1469/oj
).
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/159/oj
).
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU L 225I del 25.6.2021, pag. 1
; ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1029/oj
).
(
13
)
Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/428/oj
).
(
14
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU L, 2024/1782, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1782/oj
).
(
15
)
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (
GU C 12 del 13.1.2023, pag. 10
).
(
16
)
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia (
GU C, C/2023/93, 2.10.2023
, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/C/2023/93/oj
).
(
17
)
Cfr. lettera del richiedente in TRON T23.004619.
(
18
)
https://eurometal.net/romanian-steel-pipe-group-sold-by-russian-owner-to-serbian-investment-company/
.
(
19
)
https://balkaninsight.com/2023/09/01/romania-moves-at-slow-pace-to-sanctions-russia-owned-businesses/
.
(
20
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2683
.
(
21
)
Come attualmente definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L, 2024/2522, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj
).
(
22
)
Il richiedente ha proposto questo approccio che considerava prudente per diversi motivi: 1) il prodotto aveva diametri esterni di 57/159 mm, ma il richiedente lo ritiene valido per l’intera gamma di dimensioni finite a caldo (fino a 406,4 mm), in quanto rappresenterebbe il cuore della gamma dimensionale con gli articoli a prezzo più basso; 2) il prodotto è conforme alla norma GOST 8732, la norma russa per i tubi di acciaio laminati a caldo senza saldatura utilizzati per il trasporto di gas, aria, acqua e petrolio e per finalità generali, che rappresenta il livello di qualità più comune di tubi finiti a caldo senza saldature e che è assimilata a DIN 1629, 2440, 2448, 17121 nei tipi di acciaio St 33 o St 37 e alle ASTM A 53 e A10 o 6 nel tipo A; e 3) i tipi di prodotto rientranti in questo approccio rappresentavano almeno il 50 % del volume totale della produzione, per cui i loro prezzi erano rappresentativi.
(
23
)
I tassi di cambio mensili da utilizzare sono stati inclusi nei questionari. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito dalle parti. Il tasso di cambio medio per il periodo dell’inchiesta di riesame era 70,2577 RUB/EUR.
(
24
)
A-821-826
Seamless carbon and alloy steel standard, line, and pressure pipe
(data di inizio: 4.8.2020).
(
25
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgio.
(
26
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
(
27
)
Il CEV è determinato in conformità della relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (
International Institute of Welding
, IIW).
(
28
)
Come attualmente definiti nel regolamento (UE) 2024/2522. Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3193/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/3193 disciplina i dazi antidumping su tubi senza saldature russi, applicando il concetto di "rischio di reiterazione del dumping" secondo l'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/1036. Commercialisti e operatori del settore siderurgico devono considerare le aliquote tariffarie (24,1%-35,8%), i codici TARIC specifici (7304 11 00, 7304 19 10, 7304 22 00 e altri), e l'impatto sulle catene di approvvigionamento. La normativa riflette il principio della difesa commerciale dell'Unione contro le pratiche di dumping, il margine di dumping calcolato mediante confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione, e la valutazione dell'interesse generale dell'Unione nel mantenimento delle misure restrittive.
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