Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Quali sono i codici tributo istituiti per il versamento delle sanzioni per inottemperanza agli obblighi di ritenute fiscali e contributi previdenziali secondo l'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 21/E del 2023 istituisce due codici tributo specifici per versare tramite F24 ELIDE le sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997. Questa norma riguarda committenti, appaltatori, subappaltatori e altri soggetti che hanno rapporti negoziali e che non rispettano gli obblighi di corretta determinazione, esecuzione e versamento tempestivo delle ritenute fiscali, nonché dell'utilizzo della compensazione per contributi previdenziali e premi assicurativi. I codici tributo istituiti sono: il "8119" per le sanzioni vere e proprie e il "9600" per le spese di notifica. In pratica, quando un committente non adempie agli obblighi previsti, è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, senza possibilità di compensazione, e deve versarla utilizzando questi specifici codici nel modello F24 ELIDE. Per la compilazione, il contribuente deve indicare il proprio codice fiscale e dati anagrafici, inserire il codice tributo appropriato, e nel caso del codice 8119, specificare se il pagamento è rateale (indicando numero della rata e totale rate nel formato NNRR) oppure in unica soluzione (formato 0101).
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 21/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 10 maggio 2023
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24
Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per
l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis
del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
L’articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di
misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante
l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori,
prevedendo, ai commi 1 e 3, nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori,
subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque
denominati.
Il comma 4 del medesimo articolo 17-bis stabilisce che “In caso di inottemperanza
agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice
per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta
esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di
compensazione.”.
Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti relativi alla
disciplina in argomento.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme dovute ai sensi del citato
articolo 17-bis, comma 4, del decreto-legislativo n. 241 del 1997, tramite il modello di
versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i
seguenti codici tributo:
2
“8119” denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti
dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
“9600” denominato “Spese di notifica”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono
esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati
anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
nel campo “tipo”, la lettera “R”;
nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo 8119, in caso di
versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN”
rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero
complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il
suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nessun valore per il codice tributo
9600;
nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente
risoluzione;
nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso
dall’Ufficio, nel formato “AAAA”;
nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti
emessi dall’Ufficio.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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L'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 rappresenta il riferimento normativo per chi deve gestire sanzioni relative a ritenute fiscali, compensazione indebita, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i codici tributo 8119 e 9600 per compilare correttamente il modello F24 ELIDE, soprattutto quando assistono committenti, appaltatori e subappaltatori in materia di obblighi di versamento e responsabilità solidale per inottemperanza.
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