Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 109/2024
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.
Riferimento normativo
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23/12/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 109
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del
contributo a carico degli iscritti.
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica l’aggiornamento del contributo
dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2023 e fornisce le
istruzioni relative alle modalità di pagamento.
INDICE
1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2023
2. Modalità di pagamento autonome
3. Pagamenti cumulativi e bonifico
4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e modalità di “notifica
del dovuto tramite lista”
5. Precisazioni su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti
6. Recupero delle differenze contributive dovute per periodi pregressi dai ministri di culto nel
frattempo pensionati
1. 1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2023
Nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto
interministeriale 27 novembre 2024 (Allegato n. 1) che ridetermina, ai sensi dell’articolo 20
della legge 22 dicembre 1973, n. 903, il contributo dovuto per l’anno 2023 dagli iscritti al
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 detto contributo è pari a 1.948,66 euro annui (324,78 euro
bimestrali e 162,39 euro mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per
gli anni 2024, 2025 e 2026 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto il quale, in base al
disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.
Si riportano di seguito gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni
2023 e 2024, dagli iscritti al predetto Fondo.
Contributo annuo ante aggiornamento1.802,65 euro
Contributo annuo aggiornato 1.948,66 euro
Differenza dovuta per ciascun anno 146,01 euro
L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 24,34 euro per un bimestre e a 12,17 euro per
un mese.
Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2025 e attiene alle
sole integrazioni dovute per gli anni 2023 e 2024.
La contribuzione riferita al 2025 sarà adeguata ai nuovi importi a partire dalla prima scadenza
di pagamento.
2. Modalità di pagamento autonome
Gli iscritti al Fondo che provvedono autonomamente al versamento del contributo sono i
seguenti:
sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n.
222;
ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto
per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale che ha esteso al culto di
appartenenza le disposizioni della legge n. 903/1973;
sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici autorizzati alla contribuzione
volontaria.
Nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito istituzionale www.inps.it sono disponibili le
seguenti funzionalità:
1) pagamento online pagoPA, tramite carte di pagamento (carta di credito/debito o carte
prepagate), o addebito in conto corrente oppure altri metodi di pagamento innovativi;
2) l'Avviso di Pagamento pagoPA, generato dal Portale dei Pagamenti del sito internet
www.inps.it, accedendo al servizio di interesse attraverso i canali sia fisici che online di banche
e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
agenzie della banca;
home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o pagoPA), il codice CBILL assegnato
all’INPS è AAQV6;
sportelli ATM abilitati delle banche;
esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie,
tabaccherie e supermercati);
Uffici Postali e Punti Postali.
Sul sito www.pagopa.gov.it è consultabile l’elenco aggiornato di tutti i Prestatori di Servizi di
Pagamento. Per ciascun PSP sono elencati i canali di pagamento disponibili sia per i correntisti
che per i non correntisti.
L’iscritto riceverà in ogni caso gli avvisi di pagamento per l’anno 2025.
Inoltre, è possibile effettuare il pagamento tramite l’app IO, utilizzando i dati dell'Avviso di
Pagamento ricevuto o visualizzato dal Portale dei Pagamenti.
3. Pagamenti cumulativi e bonifico
Si conferma la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura dei
seguenti soggetti:
l’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti
cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
le diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il
decreto ministeriale che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973 preveda
l’adempimento unico.
I predetti pagamenti cumulativi dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto
in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni, in
particolare:
- IBAN: IT06H0100003245321200001248;
- BIC: BITAITRRENT.
I bonifici provenienti da Paesi“extra euro” dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la
medesima Direzione provinciale intrattiene con Intesa Sanpaolo, il cui IBAN è
IT27K0306914405100000004580, BIC/Swift BCITITMMXXX.
L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino
all’estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o
figura equivalente per i ministri di culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle
regolari scadenze.
La deroga è stata prevista per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale.
Gli iscritti potranno avvalersi del bonifico diretto in Tesoreria a condizione che richiedano
un’autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, nell’ambito della quale è
istituito il Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo clero.
L’assenso della Struttura territoriale suddetta è essenziale per consentire l’accredito delle
somme a cura dell’operatore, il quale dovrà abbinare manualmente il pagamento mediante
bonifico alla posizione assicurativa interessata, per la conseguente implementazione.
Con riferimento ai bonifici, sia di singoli iscritti che cumulativi, l’acquisizione dell’importo sarà
possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:
1) la parola “CLERO”;
2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero
l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).
In assenza dei predetti dati e - con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti - in
assenza dell’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni, il pagamento non
implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione
previdenziale.
In conformità alle regole generali, l’autorizzazione fornita dalla Direzione provinciale di Terni
conserva validità anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fino a quando l’iscritto
non ne chieda la revoca.
Si precisa che l’autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta elettronica ordinaria, alla
casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it, oppure via PEC all’indirizzo
direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.
Gli operatori della Direzione provinciale di Terni preposti alla gestione delle attività contabili
acquisiranno gli incassi per i bonifici singoli e per quelli cumulativi, avendo cura di trasmettere
al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli avvenuti versamenti tramite la stampa
dei relativi biglietti contabili e della documentazione disponibile (quietanze RE.BI., estratto
conto bancario). La procedura di gestione provvederà alla successiva ripartizione ai conti di
definitiva imputazione.
4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e modalità
di “notifica del dovuto tramite lista”
A ogni bimestre l’importo accertato in via amministrativa, e quindi dovuto all’Ente
previdenziale, è determinato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti, riferiti agli iscritti
che negli archivi INPS risultano attivi (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a
carico del Fondo) alla medesima scadenza. Con espresso riferimento all’adempimento
cumulativo, fattispecie in cui per disposizione normativa il soggetto che provvede al pagamento
salda un dovuto previdenziale riferito ad altri, è inderogabile l’applicazione del principio di non
divergenza tra valore atteso dall’Ente previdenziale e sommatoria dei valori da versare
mediante unico pagamento.
A tale riguardo si precisa che la difformità tra atteso e versato non consente alla procedura di
acquisizione e di assegnazione dei dati in estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni
all’origine del disallineamento tra i due importi, vale a dire per quali soggetti sia intervenuto il
mancato versamento o per quali nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o
attivato l’obbligo contributivo. Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti
interessati dall’adempimento cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto
conto.
La notifica del dovuto tramite lista presuppone, pertanto, che gli archivi siano aggiornati in
tempo reale rispetto all’insorgere o al venire meno dell’obbligo assicurativo. L’adeguamento del
valore atteso a un diverso importo, ove quest’ultimo costituisca il valore corretto, richiede una
verifica delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto e la rideterminazione del totale
atteso a seguito delle necessarie modifiche.
Si invitano, dunque, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni
acattoliche a comunicare con immediatezza alla Direzione provinciale di Terni i dati utili a
determinare l’onere previdenziale, ossia nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni.
La Direzione provinciale di Terni nel contempo assicura la puntuale acquisizione dei dati
ricevuti.
Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il
totale da versare all’INPS, in modo da verificarne la congruità comparandolo con i dati
gestionali in proprio possesso, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le
confessioni acattoliche dovranno inviare all’Istituto un file contenente tutte le modifiche
riguardanti i propri iscritti (iscrizioni, cessazioni, ecc.) intervenute nel bimestre, entro il giorno
10 del mese di scadenza bimestrale.
Aggiornati i propri archivi, entro il giorno 25 del medesimo mese, l’INPS trasmetterà la lista
della totalità degli assicurati attivi a quella data all’Istituto centrale per il sostentamento del
clero ed alle confessioni acattoliche che versano cumulativamente.
L’elenco esporrà a margine il dovuto individuale, fornendo in calce il totale generale atteso
risultante dalla sommatoria dei parziali.
Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio
possesso, predisporrà il pagamento dell’importo risultante. Diversamente, con immediatezza, il
medesimo soggetto dovrà comunicare alla Direzione provinciale di Terni le variazioni da
apportare sui dati incongrui. L’INPS, acquisiti gli adeguamenti nei propri archivi, elaborerà
nuovamente l’elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento
amministrativo del bimestre con l’indicazione corretta del dovuto.
Ove la variazione coinvolga anche periodi pregressi in relazione a cessazioni dell’obbligo
contributivo che avrebbero dovuto essere registrate in passato, il recupero di quanto già
versato indebitamente nei bimestri precedenti dovrà avvenire con distinta domanda di
rimborso, che sarà riconosciuto nel rispetto dei termini prescrizionali di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335.
La richiesta di variazione non esonera dalla prevista trasmissione alla Direzione provinciale di
Terni dei documenti a sostegno della maturazione o della cessazione dell’obbligo contributivo.
La ricezione di tali atti renderà definitiva, negli archivi dell’Istituto, la registrazione acquisita in
modalità provvisoria e comporterà l’immediato aggiornamento del totale atteso. Il tempestivo
scambio di informazioni consente ad entrambe le parti l’agevole determinazione dei soggetti
attivi nel periodo di riferimento e del totale.
Poiché la lista potrebbe non contenere le iscrizioni verificatesi nell’imminenza della sua
predisposizione e non comunicate o non evase in tempo utile per la definizione del contributo
dovuto, l’allineamento delle informazioni sarà gestito nel primo bimestre utile successivo.
La notifica del dovuto tramite lista, oltre a consentire la corretta determinazione del valore
accertato in via amministrativa, è finalizzata alla corretta gestione delle posizioni previdenziali
realmente attive nonché all’eliminazione di quelle che non sono più attive o per le quali sia già
intervenuta la cessazione dell’obbligo contributivo; analogamente, ove cessi l’obbligo
cumulativo ma permanga l’obbligo individuale, la notifica del dovuto tramite lista escluderà il
protrarsi di omissioni di cui l’iscritto è ignaro e agevolerà il venire meno delle anagrafiche
multiple scaturenti da errori materiali su dati personali (ad esempio, codice fiscale non validato
al fisco, doppio nome o cognome non correttamente riportati, imprecisioni sull’identità di
soggetti stranieri).
5. Precisazioni su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi
adempimenti
L’impossibilità di compensare con la lista del totale atteso valori negativi relativi a pagamenti
indebiti attinenti a pregressi periodi comporta che le domande di rimborso dovranno essere
gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L’Istituto centrale per il
sostentamento del clero o la confessione acattolica dovranno presentare apposita richiesta,
anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere
motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo, per il clero cattolico:
provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento
con effetto retroattivo, ecc.).
In caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla
decorrenza della pensione, è sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a
sostegno. In tale evenienza, gli uffici potranno rilevare direttamente l’indebito attraverso la
consultazione degli archivi dell’Istituto. La Direzione provinciale di Terni provvederà
all’istruttoria delle richieste di rimborso e alla restituzione - con distinto atto contabile - della
contribuzione che accerterà come non dovuta.
Si ricorda che la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di
ministro di culto e che l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di
culto o dall’inizio del ministero in Italia. Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 903/1973, per
l’accertamento di tale status è richiesta:
- per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la
giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
- per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da
parte dei competenti organi della rispettiva confessione.
Segnatamente, sull’ordinario per il clero cattolico e sulle figure equiparate nel caso di
confessioni acattoliche grava un obbligo di notifica da cui scaturiscono l’iscrizione al Fondo, il
suo mantenimento e la cessazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto
non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o
enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana,
operanti all'estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti (cfr.
l’art. 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Giova precisare che l’obbligo di versamento al Fondo clero per i soggetti non cittadini italiani
sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della funzione ministeriale. Ne
deriva che, qualora l’ingresso in Italia sia precedente a tale esercizio, nessuna contribuzione
sarà dovuta per il tempo intercorrente tra l’ingresso in Italia e l’inizio del servizio a favore della
Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, si segnala che:
a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di
sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in
Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;
c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra
ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento o nel periodo compreso tra
ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento nel sistema di
sostentamento o, ancora, nel periodo compreso tra ingresso in Italia connesso all’esercizio
della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento o, in ultimo, in caso di esclusione dal
sostentamento per cessazione del titolo.
Al fine di evitare scoperture in estratto conto, spesso rilevate dall’iscritto al momento del
pensionamento o comunque decorso il termine prescrizionale di legge per il relativo
versamento, di seguito si forniscono alcuni chiarimenti sugli adempimenti connessi all’obbligo
contributivo e sui soggetti tenuti a porli in essere.
Diverso dai doveri connessi all’attestazione di status è l’adempimento posto dall’articolo 7 della
legge n. 903/1973 in capo al soggetto che provvede al sostentamento ai sensi dell’articolo 25
della legge n. 222/1985.
Come previsto dall’articolo 25 della legge n. 222/1985, l'Istituto centrale per il sostentamento
del clero opera, sulla remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi
siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti. Tali
adempimenti vengono svolti dall’Istituto finché per i sacerdoti – titolari in ogni caso dell’obbligo
contributivo – permanga il titolo al sostentamento.
Tanto premesso, stante la differenza tra il soggetto tenuto ad attestare lo status e quello
tenuto ad adempiere in conformità alle attestazioni del primo, si invitano le Curie Diocesane a
notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le
comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché a segnalare prontamente
qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa
documentazione.
La Direzione provinciale di Terni, successivamente, provvederà a informare l’assicurato
dell’insorgenza del citato obbligo, spedirà gli avvisi di pagamento in caso di iscrizione o di
riattivazione e adeguerà gli archivi nei casi di cessazione dell’obbligo.
Infine, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero è tenuto - oltre che ai summenzionati
adempimenti - a segnalare tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni le cessazioni, le
riprese e ogni altra notizia che incida sull’obbligo contributivo, nonché eventuali variazioni dei
dati anagrafici.
6. Recupero delle differenze contributive dovute per periodi pregressi dai ministri di
culto nel frattempo pensionati
Considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha
dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, lo stesso assume carattere
definitivo solo a posteriori.
Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati.
In tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostate le trattenute finalizzate ai
recuperi delle differenze contributive previa quantificazione e relativa trasmissione ai flussi
pensioni degli importi da parte delle procedure di gestione dei contributi.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTA la legge 22 dicembre 1973, n. 903;
VISTO l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo
di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
VISTO, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo
a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, con la stessa decorrenza
dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all'incremento percentuale
che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;
TENUTO CONTO che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, comunicata con pec del 16 maggio 2024, la percentuale di aumento medio
delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l’anno 2023, pari a +8,1%;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;
D E C R E T A
Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da
euro 1.802,65 annui a euro 1.948,66 annui.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
Il Ministro del lavoro Il Ministro dell’economia
e delle politiche sociali e delle finanze
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