Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”. Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”. Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31/12/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 114
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della
pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.
Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi alla misura agevolativa prevista
dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, per i periodi di contribuzione
dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei datori di lavoro
agricolo operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1
giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono accedere all’agevolazione
3. Assetto, misura e durata dell’agevolazione
4. Condizioni di spettanza dell’agevolazione e compatibilità con la normativa in materia di aiuti
di Stato
5. Coordinamento con altri incentivi
6. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’agevolazione nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
7. Modalità di attribuzione dell’agevolazione ai datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva
agricola
8. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto che: “Per i periodi di contribuzione dal 1°
gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi
5, 5 -bis e 5 -ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti
per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di
cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81”[1].
L’agevolazione in trattazione consiste in una riduzione temporanea pari al 68 per cento della
misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio
personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone
agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (che individua alcuni territori delle regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a
partire dal 1° maggio 2023)[2].
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in argomento, nel rispetto delle condizioni di
compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le Autorità italiane
hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.
63/2024, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2023)
1711 final del 9 marzo 2023, recante ''Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"
e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF), e agli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La Commissione europea, con la decisione C(2024) 8990 final del 13 dicembre 2024, ha
autorizzato la concedibilità della misura in esame nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione
2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, limitatamente alle imprese operanti nei
settori della produzione primaria dei prodotti agricoli[3], per le quali risultano applicabili le
disposizioni del Quadro Temporaneo a seguito della proroga di operatività di quest’ultimo fino
al 31 dicembre 2024, disposta con Comunicazione C(2024) 3113 final del 2 maggio 2024.
Con riferimento, invece, alle imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la concedibilità della misura è stata
subordinata al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della
Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono indicazioni relativamente alla
misura in oggetto, con riserva di fornire ulteriori istruzioni con riferimento alle imprese del
settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
2. Soggetti che possono accedere all’agevolazione
Possono accedere al beneficio in argomento tutti i datori di lavoro iscritti alla Gestione
contributiva agricola (di seguito, GCA), compresi i datori di lavoro esercenti imprese non
agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, ma iscritte alla GCA in forza di norme
speciali, ossia Cooperative agricole di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, imprese di cui
all’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. (cfr. il messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022) e
imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile che hanno alle loro dipendenze
dirigenti, quadri e impiegati (cfr. la circolare n. 166 del 29 settembre 2000).
Sono inclusi nell’ambito di applicazione del beneficio i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo determinato, sia full time che part-time e i rapporti di apprendistato.
3. Assetto, misura e durata dell’agevolazione
L’agevolazione in esame, valevole per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024, è pari alla riduzione del 68 per cento dei contributi dovuti dai datori di lavoro,
compresa la contribuzione dovuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, esclusivamente con riferimento ai lavoratori che prestano la propria attività nei
territori di cui all’allegato 1 decreto-legge n. 61/2023.
Si rammenta, inoltre, che la riduzione al 68 per cento non trova applicazione per la
contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria. Al riguardo, infatti, il D.M. 30 gennaio 2007,
recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della L.
27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo
tesoreria)”, all’articolo 1, comma 3, dispone che: “Ai fini dell'accertamento e della riscossione
del contributo previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con
esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
Si ricorda, infine, che non è oggetto di sgravio il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione
imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per
la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Condizioni di spettanza dell’agevolazione e compatibilità con la normativa in
materia di aiuti di Stato
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la fruizione
dell’agevolazione, è richiesto il possesso del Documento unico di regolarità contributiva
(DURC).
Inoltre, come evidenziato in premessa, la Commissione europea, con la decisione C(2024)
8990 final del 13 dicembre 2024, ha autorizzato la fruizione dell’agevolazione in favore delle
imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, nel rispetto delle
condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.
Al riguardo, si precisa che, in base alla citata sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, la
Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quelli che
rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 280.000 euro per impresa attiva nei settori della produzione
primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
- l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.
Con specifico riferimento al citato massimale, si precisa che, se un datore di lavoro opera in più
settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere
rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato
l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell’impresa, è necessario
che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale,
ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina. Pertanto, si precisa che, ai fini della legittima
fruizione degli aiuti di Stato, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un
aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della
Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo
complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento
fisiche e creando notevoli incertezze economiche.
Inoltre, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4., “Misure di aiuto di Stato adeguate”,
punto 41, del Temporary Crisis and Transition Framework, gli aiuti in trattazione possono
essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel
Temporary Framework, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le
imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS
provvede alla sua registrazione nel Registro SIAN e a effettuare l’accertamento tramite il
Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) in ordine al rispetto del massimale di concedibilità
di 280.000 euro previsto dalla sezione 2.1 del TCTF.
Con riguardo, invece, alle imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per le quali trova applicazione il
Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti de minimis, si rappresenta che l’importo
dell’agevolazione concedibile non può superare il massimale di 300.000 euro nell’arco di tre
anni (l’anno in corso e i due anni precedenti). Ai fini della verifica del rispetto del massimale di
aiuto concedibile nel triennio di riferimento, devono essere presi in considerazione gli aiuti de
minimis a qualsiasi titolo concessi, incluso l’importo dell’agevolazione in argomento, in favore
del soggetto individuato quale “impresa unica”, ai sensi di quanto disposto dal citato
Regolamento.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831 per “impresa unica” si
intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
La medesima disposizione precisa che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni di
cui sopra, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa
unica.
L’INPS provvede a registrare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) le agevolazioni
riconosciute alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 e a effettuare, tramite il medesimo
Registro, l’accertamento in ordine al rispetto del massimale di concedibilità di 300.000 euro
previsto in materia di aiuti de minimis.
5. Coordinamento con altri incentivi
Come anticipato, l’agevolazione in trattazione consiste in una riduzione pari al 68 per cento
della contribuzione datoriale complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2024 a fronte di
rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi.
In ragione dell’entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della
contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo
previsto da altre disposizioni normative.
Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della misura in trattazione con altri regimi
agevolati, compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è
necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal
nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito
dell’applicazione della diversa misura, è possibile procedere al cumulo con l’agevolazione in
trattazione, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di
lavoro.
L’agevolazione in oggetto è, infine, cumulabile con le riduzioni della contribuzione previdenziale
a carico del lavoratore. A titolo esemplificativo, la misura in oggetto è cumulabile con l’esonero
sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico
del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge
di Bilancio 2024), o con l’esonero per le mamme lavoratrici a tempo indeterminato previsto
dall’articolo 1, commi da 180 a 182, della medesima legge di Bilancio 2024.
6. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’agevolazione nella
sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
Ai fini della fruizione dell’esonero in argomento, le posizioni contributive dei datori di lavoro con
dipendenti in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 2 della presente circolare, devono fare
richiesta alla Struttura territorialmente competente, tramite la funzione “Comunicazione
Bidirezionale” presente sul Cassetto previdenziale del contribuente, dell’attribuzione del codice
autorizzazione “6V”, che assume il nuovo significato di “Imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura aventi diritto alla riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63,
convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101”.
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire della riduzione contributiva, devono esporre,
nei flussi Uniemens di competenza del mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i
lavoratori per i quali spetta detta riduzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ESAS”, avente il significato di
“Riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio
2024, n. 101 per Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere indicato il valore “N”.
Nel caso delle agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti
per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal
C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale>
contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo
<TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o”
CF_PERS_GIU”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del
conguaglio
- nell’elemento<BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese, da valorizzare per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia
diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo
alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens sono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel
DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L193”, avente il significato di “Arretrati Riduzione
contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101
per Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura”.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di
arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi
pregressi (da gennaio 2024 a dicembre 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi
Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e
vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
(Uniemens/Vig).
7. Modalità di attribuzione dell’agevolazione ai datori di lavoro iscritti alla Gestione
contributiva agricola
L’agevolazione in argomento è attribuita d’ufficio dall’Istituto:
- con riferimento al I e al II trimestre 2024, l’agevolazione è esposta nell’estratto debitorio
aziendale entro il 17 marzo 2025 al fine di consentire alle aziende di saldare il debito residuo;
- per quanto concerne il III e il IV trimestre 2024, il beneficio è invece calcolato in sede di
tariffazione.
Si precisa che il riconoscimento in questione avviene in via provvisoria nelle more della verifica
della sussistenza del requisito della regolarità contributiva e del mancato superamento dei limiti
previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato sopra indicata.
8. Istruzioni contabili
L’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2024, sopra
illustrato, valevole per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, avrà
la sua manifestazione contabile nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri
sociali e altre agevolazioni contributive), con l’istituzione del seguente conto:
- GAW37259 Onere per l’esonero parziale dal versamento dei premi e contributi a favore dei
datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate di cui al decreto-legge n.
61/2023, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n.63.
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM,
andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro con il codice evento “L193”
a titolo di arretrati, secondo le istruzioni operative fornite al precedente paragrafo 6.
Il conto di nuova istituzione verrà utilizzato per rilevare l’esonero spettante anche ai datori di
lavoro della gestione agricola, secondo le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 7.
Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] L’ articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede che: “b) nelle zone agricole
svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e
Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.”
[2] La riduzione non opera nei casi in cui le zone comprese nelle aree alluvionate di cui al
decreto-legge n. 61/2023 ricadano nei territori montani e svantaggiati.
[3] Le attività di produzione primaria dei prodotti agricoli sono identificate dai codici ATECO da
01.10.00 a 01.50.00.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37259
Denominazione completa Onere per l’esonero parziale dal versamento dei premi e contributi a
favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole
svantaggiate di cui al DL n. 61/23, per il periodo di competenza dal
01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 15 maggio 2024, n.63.
Denominazione abbreviata SGR.CTR.VO DAT.LAV.AGR.ZONE SVANT-A2, C1 DL 63/24
Validità e movimentabilità 12/24-P10
Capitolo/Voci bilancio 1U1209083
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