Articolo 38, commi 7-bis e 7-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato. Elenco straordinario dei provvedimenti individuali di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati
Articolo 38, commi 7-bis e 7-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato. Elenco straordinario dei provvedimenti individuali di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31/12/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 115
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 38, commi 7-bis e 7-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli
operai agricoli a tempo determinato. Elenco straordinario dei
provvedimenti individuali di variazione degli elenchi nominativi
annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non
validamente notificati
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alla
reintroduzione degli elenchi trimestrali di variazione e all’adozione, una
tantum, di un elenco straordinario dei provvedimenti individuali di variazione
degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e
non validamente notificati con comunicazione individuale.
INDICE
Premessa
1. Reintroduzione degli elenchi trimestrali
2. Pubblicazione dell’elenco straordinario di cui all'articolo 38, comma 7-ter, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98
Premessa
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha modificato l’articolo 38 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
reintroducendo la pubblicazione, da parte dell’INPS, degli elenchi nominativi trimestrali di
variazione degli operai agricoli a tempo determinato, nonché autorizzando l’Istituto a
pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione
degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente
notificati.
Nello specifico, il citato comma 3 dispone che:
“All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi
nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le
modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche
previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco
straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a
decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a
mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena
conoscibilità.»”.
Tanto rappresentato, di seguito si forniscono indicazioni alla luce della descritta novella
normativa.
1. Reintroduzione degli elenchi trimestrali
Il comma 7-bis dell’articolo 38 del decreto-legge n. 98/2011 prevede la reintroduzione degli
elenchi trimestrali di variazione che erano stati soppressi dall’articolo 43, comma 7, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
Il testo della novella in commento rinvia agli elenchi trimestrali di cui all’articolo 9-quinquies,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608[1], che non hanno funzione di variazione delle giornate. Tuttavia,
l’espresso riferimento alla funzione di variazione che la norma attribuisce ai reintrodotti elenchi,
come anche descritta nella relazione illustrativa della norma[2], fa emergere l’effettiva volontà
del legislatore di reintrodurre gli elenchi trimestrali di variazione delle giornate previamente
pubblicate nell’elenco nominativo annuale.
Si chiarisce, inoltre, che il legislatore, nel reintrodurre lo strumento dell’elenco di variazione
trimestrale ne ha contestualmente ridotto la portata applicativa limitandola a una funzione
meramente informativa, privandola, quindi, dell’effetto notificatorio di cui era dotato nella
precedente versione della norma. Tanto si deduce dalla lettera del primo periodo del comma 7-
bis, che dispone: “Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli
elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione […]”.
Ne consegue che, a seguito della novella normativa, convivono attualmente due sistemi di
comunicazione ai lavoratori interessati della variazione delle giornate pubblicate negli elenchi
annuali:
- il sistema di notifica delle variazioni individuali di cui al comma 7 dell’articolo 38 del
decreto-legge n. 98/2011[3], con valore di notifica a ogni effetto di legge;
- il sistema di comunicazione delle variazioni individuali tramite la pubblicazione degli elenchi
trimestrali ai sensi del comma 7-bis del medesimo articolo 38, senza valore di notifica.
2. Pubblicazione dell’elenco straordinario di cui all'articolo 38, comma 7-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Il comma 7-ter dell’articolo 38 in commento autorizza l’Istituto a pubblicare, entro la data del
31 dicembre 2024, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi
nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con
comunicazione individuale come previsto dal comma 7 del medesimo articolo 38.
Tale elenco ha, quindi, la funzione di portare a legale conoscenza degli interessati, mediante
pubblicazione una tantum con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, tutte le variazioni di giornate lavorative contenute negli
elenchi nominativi annuali già pubblicati e infruttuosamente comunicate agli interessati con le
modalità previste dal citato articolo 38, comma 7, dal mese di luglio 2020 al giorno della
pubblicazione del medesimo elenco straordinario.
Pertanto, all’atto della pubblicazione sul sito dell’Istituto dell’elenco in commento, tutte le
variazioni ivi contenute devono considerarsi notificate a tutti gli effetti di legge.
Infine, si ricorda che i soggetti interessati possono consultare la propria posizione assicurativa
aggiornata sul sito www.inps.it o sull’app INPS mobile.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Articolo 9-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 510/1996: “2. Gli elenchi trimestrali,
con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono
pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo
pretorio del comune di residenza del lavoratore”.
[2] Secondo la relazione illustrativa il ripristino degli elenchi trimestrali risulta necessario
tenuto conto del fatto che, dopo la soppressione, verificatasi nell'anno 2020, della
pubblicazione degli elenchi trimestrali, sono emerse criticità nella effettiva conoscibilità dei
provvedimenti. Segnatamente, la notifica individuale, pur essendo recapitata agli interessati,
non garantisce, da sola, l'effettiva conoscibilità dei provvedimenti di
riconoscimento/disconoscimento delle giornate agricole. Pertanto, ferma restando la notifica
delle variazioni tramite la "comunicazione individuale", è opportuno ripristinare la pubblicazione
degli elenchi di variazione trimestrali che l'INPS ha continuato a compilare, al fine di
incrementare il grado di conoscibilità delle informazioni ivi contenute, anche allo scopo di
assumere le conseguenti decisioni in merito alla ricaduta sulla disoccupazione agricola e di
consentire altresì alle Organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli
particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento.
[3] Articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 98/2011: “In caso di riconoscimento o di
disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità
idonea a garantire la piena conoscibilità.”
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