Contribuzione in agricoltura. Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2025
Contribuzione in agricoltura. Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05/02/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 13
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Contribuzione in agricoltura. Benefici di cui all’articolo 21, comma 6,
della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione
degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno
2025
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni sulle modalità per usufruire
dei benefici del c.d. “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori
agricoli per l’anno 2025.
INDICE
1. Premessa
2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2025
3. Adempimenti delle aziende
4. Adempimenti delle Strutture territoriali
1. Premessa
L’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 1,
comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247[1], prevede, per i lavoratori agricoli a tempo
determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “Trascinamento di giornate”.
Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta
alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2025, di un numero di giornate necessarie al
raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori
di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione
e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che
abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per
l’anno 2025
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2025, per almeno cinque giornate,
presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile che abbia fruito di almeno
uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e che
ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27
dicembre 2006, n. 296[2]. Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono
le Regioni con proprie delibere o decreti.
Requisito necessario ai fini del citato trascinamento è che le giornate di lavoro siano state
prestate presso i medesimi datori di lavoro.
3. Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate[3], come di consueto, devono trasmettere per via telematica la
dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati,
avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”
raggiungibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali
straordinarie” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1,
comma 1079, della legge n. 296/2006, così come individuate nei decreti o nelle delibere
regionali.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti
devono inviare alle Strutture territorialmente competenti dell’Istituto il modulo “SC95”,
denominato “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni o compartecipanti familiari dei
benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile nella sezione “Moduli”
del sito dell’Istituto www.inps.it.
Tale trasmissione deve avvenire entro la data del 24 febbraio 2026 per consentire alle
Strutture territoriali dell’INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla
compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2025.
4. Adempimenti delle Strutture territoriali
Nel portale intranet dell’Istituto, al percorso “Servizi” > “Servizi per l’agricoltura” >
“SUBORDINATI”, è disponibile per le Strutture territoriali la procedura “DDC - Dichiarazioni di
Calamità”, che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.
Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, selezionando il campo
“Info”, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda. In
particolare, occorre verificare il contenuto del decreto/delibera della Giunta Regionale di
delimitazione delle aree colpite dalle calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge
n. 296/2006, già inserito in procedura a cura delle Direzioni regionali. Per la validazione delle
domande ai fini del beneficio in oggetto, le Strutture territoriali devono fare riferimento
esclusivamente ai decreti/delibere regionali che delimitano i territori ai sensi del citato articolo
1, comma 1079, della legge n. 296/2006.
L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o reiezione della stessa
selezionando l’opzione “Salva e continua”.
In caso di reiezione, per completare l’esito dell’operazione, è obbligatorio compilare il campo
“Motivazioni del rigetto”.
Le istanze sono consultabili dall’opzione del menu principale “Consultazione dichiarazione di
calamità”, da dove è possibile stampare il file in formato .PDF dell’esito dell’operazione.
Le operazioni descritte devono essere completate entro il 6 marzo 2026.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223: “Ai lavoratori agricoli a tempo
determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli
elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile,
ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in
aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento
di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro
nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto
legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti
familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 102 del 2004”.
[2] Articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Per l'attuazione
dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione
salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche
eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni”.
[3] Come già evidenziato nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2015, l’attribuzione del beneficio
presuppone che i datori di lavoro siano le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, che
abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n.
102/2004 e ricadano in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti: a) l’area calamitata
deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006 (“alla
delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni” attraverso proprie delibere/decreti); b)
le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
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