Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale Confederazione Unione Sindacale Di Base (USB) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale Confederazione Unione Sindacale Di Base (USB) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19/02/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 18
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale Confederazione
Unione Sindacale Di Base (USB) per la riscossione dei contributi
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e
contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative
all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l'Organizzazione
sindacale Confederazione Unione Sindacale Di Base (USB) per la riscossione
dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Fornitura dati
8. Rapporti finanziari, spese e rimesse
9. Clausola di salvaguardia
10. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 29 gennaio 2026 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione Unione
Sindacale Di Base (USB), sulla base dello schema convenzionale adottato con la deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 198 del 3 dicembre 2025, per la riscossione dei contributi
sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2027.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo all’Organizzazione sindacale, di recedere dalla
convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra parte a mezzo posta
elettronica certificata (PEC).
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi
associativi i soggetti beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di
disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti
ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili,
mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette prestazioni.
3. Modalità di rilascio della delega
L'autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto
dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. La delega deve essere
debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di
riconoscimento valido.
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega
alla riscossione della quota associativa.
Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla
dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta
nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal
soggetto delegante.
Nel caso di prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all'anno, l'Organizzazione
sindacale può presentare la delega alla riscossione della quota associativa, secondo le
specifiche modalità indicate dall'Istituto, anche in un momento successivo a quello di richiesta
della prestazione, allegando copia del documento d'identità in corso di validità del delegante.
L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve
custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a
decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare
della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione assicura
l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e
immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale,
spetta al datore di lavoro comunicare i dati relativi alle deleghe alla riscossione rilasciate dai
lavoratori e conservare la relativa documentazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la
trattenuta, affermando di non avere rilasciato delega, l'Istituto, che ne sia venuto a conoscenza
a seguito di comunicazione del datore di lavoro oppure direttamente dai lavoratori interessati,
cessa le relative trattenute a fare tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa.
L'Organizzazione sindacale, a cui favore siano state effettuate le trattenute, si impegna a
restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e
l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato
attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.
L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più
breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione
sindacale revocata.
Nel caso in cui pervenga all'Istituto una delega sulla prestazione sulla quale è già attiva una
delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta
dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata
e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.
L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega
deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli
originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel
precedente paragrafo 4.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la
revoca e/o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvederà a
comunicare i dati all'Istituto e a conservare gli originali, secondo le modalità indicate nel
precedente paragrafo 4.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a
restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e
trattenute sulla prestazione medesima.
6. Misura del contributo sindacale
L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti
percentuali dell'importo lordo della prestazione:
- 1,50% ALAS;
- 1,50% NASpI;
- 1,50% DIS-COLL;
- 1,00% CIG;
- 1,00% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e
sussidio per lavori socialmente utili).
7. Fornitura dati
Nell'applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, accessibile dal sito istituzionale
www.inps.it nell’area riservata ai servizi per i sindacati, l'INPS mette a disposizione
dell'Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la
trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei
pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale.
Per il tramite della medesima applicazione, l'Istituto provvede, inoltre, all'invio delle fatture
relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto della normativa in
materia di trattamento dei dati personali stabilita dal regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs n.
196/2003, e successive modificazioni.
8. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione
sindacale.
L'Istituto verserà all’Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti
effettuati, dedotte le spese per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote
associative, come di seguito individuate, e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con
quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame
l’Organizzazione sindacale corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della
convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.400,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
c) euro 0,56 per la gestione delega per singola prestazione.
È altresì a carico dell’Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla convenzione.
9. Clausola di salvaguardia
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende a esso relative.
Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo
e valido rilascio della delega, l'Organizzazione sindacale stipulante che risulti definitivamente
soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la
ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture a essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
10. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla
convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico
dell’Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione stessa, sul legittimo esercizio dei
poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali
non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano
opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale,
nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del
verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti
interventi di natura procedurale e/o gestionale e, infine, in caso di mancato riscontro alla
richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo.
Prima di esercitare tale facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in
accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex
lege per accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante
della stessa;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di altre
Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi
legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione sindacale, dalle competenti
Autorità giudiziarie o amministrative;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche che ricoprono cariche
sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e
nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle
attività convenzionate;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11
della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
• perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la
pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, e delle
altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della
convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione,
ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità
giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è 10 60.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti
versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale Confederazione Unione Sindacale Di Base
(USB), sono stati istituiti i seguenti conti:
• GPA29401- per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche
temporanee per conto dell'Organizzazione sindacale Confederazione Unione Sindacale Di Base
(USB);
• GPA39401– per l'accreditamento all'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE UNIONE
SINDACALE DI BASE (USB), dei contributi associativi sopra citati;
• GPA18401 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE
UNIONE SINDACALE DI BASE (USB).
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione,
da trattenere sulle somme da versare alla Confederazione Unione Sindacale Di Base (USB),
devono essere imputati al conto esistente GPA24228.
Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le
consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente,
le rilevazioni contabili.
Nell'Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA18401
Denominazione completa Debito verso l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE
UNIONE SINDACALE DI BASE (USB), per contributi sindacali
trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee
(trattamenti di integrazione salariale, indennità di mobilità,
trattamenti di disoccupazione non agricola e sussidi) – Art.18
della legge n. 223/1991
Denominazione DEB/ USB L.223/91
abbreviata
Validità mese 02
Validità anno 2026
Movimentabilità P
Capitolo 3U4121007
Tipo variazione I
Codice conto GPA29401
Denominazione completa Contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche
temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità
di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola e
sussidi) per conto dell'Organizzazione sindacale
CONFEDERAZIONE UNIONE SINDACALE DI BASE (USB) –
Art.18 della legge n. 223/1991
Denominazione CTR.SND. USB L.223/91
abbreviata
Validità mese 02
Validità anno 2026
Movimentabilità P
Capitolo 3E4122007
Tipo variazione I
Codice conto GPA39401
Denominazione completa Accreditamento all'Organizzazione sindacale
CONFEDERAZIONE UNIONE SINDACALE DI BASE (USB) dei
contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche
temporanee (trattamenti di integrazione salariale, indennità
di mobilità, trattamenti di disoccupazione non agricola e
sussidi) – Art.18 della legge n. 223/1991
Denominazione ACCR. USB L.223/91
abbreviata
Validità mese 02
Validità anno 2026
Movimentabilità P
Capitolo 3U4121007
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