Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 19/2026

Articolo 1, commi 162, 163, 179, 194 e 195, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)

Pubblicato: 24/02/2026 In vigore dal: 24/02/2026 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di pensioni anticipate e maggiorazione sociale?

Spiegato da FiscoAI
La legge di Bilancio 2026 introduce diverse modifiche al sistema pensionistico italiano, principalmente riguardanti tre aree: l'APE sociale, la maggiorazione sociale e gli incentivi al posticipo del pensionamento. L'APE sociale viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 mantenendo le stesse condizioni di accesso e il regime di incumulabilità con i redditi (salvo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro annui). La maggiorazione sociale per i pensionati in condizioni disagiate aumenta di 20 euro mensili, con un corrispondente incremento di 260 euro del limite reddituale annuo per il riconoscimento del beneficio. Per quanto riguarda gli incentivi al posticipo, la normativa si estende ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini). La circolare precisa inoltre che non sono state prorogate la pensione anticipata "opzione donna" (scaduta al 31 dicembre 2024) e la pensione anticipata flessibile (scaduta al 31 dicembre 2025), salvo per chi aveva già maturato i requisiti entro tali date.

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Riferimento normativo

Articolo 1, commi 162, 163, 179, 194 e 195, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 25/02/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 19 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Articolo 1, commi 162, 163, 179, 194 e 195, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), in materia di APE sociale, incremento dell’importo della maggiorazione sociale di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, abrogazione del comma 7-bis e soppressione dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. INDICE Premessa 1. 1. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2026. Articolo 1, commi 162 e 163, della legge n. 199 del 2025 2. 2. Aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale di cui all’articolo 38, comma 1, della legge n. 488 del 2001 e del relativo limite di reddito per la riconoscibilità del beneficio. Articolo 1, comma 179, della legge n. 199 del 2025 3. 3. Estensione dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Articolo 1, comma 194, della legge n. 199 del 2025 4. 4. Abrogazione del comma 7-bis e soppressione dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Articolo 1, comma 195, della legge n. 199 del 2025 5. 5. Mancata proroga della pensione anticipata c.d. opzione donna e della pensione anticipata flessibile di cui agli articoli 16, comma 1-bis, e 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 Premessa La legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (di seguito, anche legge di Bilancio 2026), è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42/L della Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 301 del 30 dicembre 2025. Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026, di seguito indicate: - commi 162 e 163, che prevedono la proroga del periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026, lasciando immodificata la disciplina anche in merito al regime di incumulabilità; - comma 179, che prevede l’aumento di 20 euro dell’importo mensile dell’incremento della maggiorazione sociale prevista per i pensionati in condizioni disagiate e di 260 euro del limite reddituale annuo per il riconoscimento dello stesso; - comma 194, che prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), anche ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; - comma 195, che prevede l’abrogazione del comma 7-bis e la soppressione dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, introdotti dalla legge di Bilancio 2025. 1. Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2026. Articolo 1, commi 162 e 163, della legge n. 199 del 2025 L’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2026 prevede che: “Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. […]”. Il successivo comma 163 prevede che: “Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui”. Considerato che il beneficio è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2026 senza l’introduzione di alcuna modifica normativa, per l’istruttoria delle domande si confermano le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 35 del 20 febbraio 2024 e, da ultimo, con la circolare n. 53 del 5 marzo 2025. Come precisato con il messaggio n. 128 del 14 gennaio 2026, i soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2026, 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026. Al fine di garantire il riconoscimento della prestazione, l’ultimo periodo del comma 162 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031. 2. Aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale di cui all’articolo 38, comma 1, della legge n. 488 del 2001 e del relativo limite di reddito per la riconoscibilità del beneficio. Articolo 1, comma 179, della legge n. 199 del 2025 L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2026, nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, ha previsto che:”[…] a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro”. In base a tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’incremento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, previsto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aumentato di 20 euro. L’aumento in trattazione viene riconosciuto d’ufficio a coloro che sono già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento. Il medesimo comma 179 incrementa, inoltre, di 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale tale beneficio non è riconosciuto. 3. Estensione dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Articolo 1, comma 194, della legge n. 199 del 2025 Il comma 194 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede che:“La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Pertanto, i lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, possono usufruire dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (cfr. la circolare n. 102 del 16 giugno 2025). Al riguardo, si precisa che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che: - entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (62 anni di età e 41 anni di contributi); - entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini). 4. Abrogazione del comma 7-bis e soppressione dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Articolo 1, comma 195, della legge n. 199 del 2025 L’articolo 1, comma 195, della legge di Bilancio 2026 ha abrogato il comma 7-bis e soppresso l’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, introdotti dall’articolo 1, commi 181 e 183, della legge di Bilancio 2025. L’abrogato comma 7-bis, non applicabile anche nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta nella domanda di pensione, prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2025, su richiesta degli interessati, la possibilità di computare una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. L’ultimo periodo del soppresso comma 11 del citato articolo 24 prevedeva, per coloro che si avvalevano della facoltà di cui al citato comma 7-bis, un incremento di cinque anni, dal 1° gennaio 2025, e di ulteriori cinque anni, dal 1° gennaio 2030, del requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011. 5. Mancata proroga della pensione anticipata c.d. opzione donna e della pensione anticipata flessibile di cui agli articoli 16, comma 1-bis, e 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 La legge di Bilancio 2026 non ha previsto la proroga delle disposizioni in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e della pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del medesimo decreto-legge. Resta, comunque, ferma la possibilità di accedere a tali forme di pensionamento anticipato per coloro che possono fare valere le condizioni vigenti prima della legge di Bilancio 2026 e i previsti requisiti entro le date di seguito indicate: - per la pensione anticipata c.d. opzione donna, al 31 dicembre 2024; - per la pensione anticipata flessibile, al 31 dicembre 2025. Il Direttore generale Valeria Vittimberga

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