Sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94. Integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo. Istruzioni contabili
Sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94. Integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo. Istruzioni contabili
Testo normativo
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OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94. Integrazione
al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato
con il sistema contributivo. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
relativamente all’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Disposizioni normative in materia di integrazione al trattamento minimo dell’assegno
ordinario di invalidità
4. Effetti temporali della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94
5. Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
6. Gestione delle domande di integrazione al trattamento minimo e dei ricorsi
7. Istruzioni contabili
1. Premessa
La sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 9 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto
di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario di invalidità
liquidato interamente con il sistema contributivo.
Pertanto, tale disposizione cessa di produrre effetti e non trova più applicazione, come
dichiarato nel dispositivo della sentenza, a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Tanto rappresentato, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione della sentenza in argomento.
2. Ambito di applicazione
La sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025 è riferita all’assegno ordinario di invalidità di
cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ossia al trattamento pensionistico non
reversibile liquidato nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi della medesima, nelle Gestioni speciali
dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995.
Precedentemente alla citata sentenza, l’Istituto ha riconosciuto l’integrazione al trattamento
minimo in favore dei titolari dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema
retributivo e con il sistema misto in presenza dei requisiti richiesti.
A seguito della pubblicazione della sentenza n. 94/2025 sono integrabili al trattamento minimo,
secondo le specifiche disposizioni in materia, anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia
in regime nazionale che internazionale:
- con il sistema contributivo, ossia in favore di soggetti con contribuzione accreditata dal 1°
gennaio 1996;
- in favore di coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (cfr. l’art. 1,
comma 23, della legge n. 335/1995);
- a carico della Gestione separata anche a seguito dell’esercizio della facoltà di computo di cui
all’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del Tesoro, 2 maggio 1996, n. 282.
3. Disposizioni normative in materia di integrazione al trattamento minimo
dell’assegno ordinario di invalidità
L’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità è disciplinata
dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984, secondo cui, qualora l’assegno risulti
inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del
trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione
sociale, riferimenti da intendersi operati, rispettivamente, alla Gestione degli Interventi
Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) e all’assegno sociale introdotto
dall’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, in luogo della pensione sociale.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzione n. 94/2025, la disciplina di cui
all’integrazione al trattamento minimo trova applicazione anche per l’assegno ordinario di
invalidità liquidato con il sistema contributivo.
Inoltre, si precisa che per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista l’integrazione parziale
al trattamento minimo né la cosiddetta cristallizzazione, ossia il mantenimento dell’assegno
nella misura precedentemente goduta qualora vengano superati i limiti di reddito.
Pertanto, il superamento dei limiti reddituali comporta l’esclusione dal diritto all’integrazione al
trattamento minimo (cfr. il par. 1.5 della circolare n. 262 del 3 dicembre 1984).
4. Effetti temporali della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94
La sentenza della Corte Costituzionale in argomento produce effetti dal 10 luglio 2025, giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con
il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, è riconosciuta con decorrenza non
anteriore al 1° agosto 2025 (primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della
sentenza n. 94/2025), in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via
presuntiva (cfr. l’art. 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).
In assenza di tale dato gli interessati devono presentare domanda di ricostituzione reddituale
per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.
5. Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
L’assegno ordinario di invaliditàè trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia in presenza dei
requisiti di legge (cfr. l’art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984) e previa cessazione del
rapporto di lavoro dipendente, in coerenza con il carattere temporaneo del medesimo assegno.
Tenuto conto che la sentenza in argomento si riferisce all’assegno ordinario di invalidità
liquidato con il sistema contributivo, si riepilogano le casistiche di trasformazione del medesimo
in pensione di vecchiaia contributiva per i soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio
1996 o che hanno esercitato la facoltà di computo nella Gestione separata:
a) al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026), in presenza di
almeno venti anni di anzianità contributiva e di un importo della pensione non inferiore
all’importo dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995
(cosiddetto importo soglia), annualmente rivalutato;
oppure, ove l’importo della pensione di vecchiaia risulti inferiore all’importo soglia
b) al compimento di 71 anni di età (per il biennio 2025-2026) da adeguare agli incrementi della
speranza di vita e in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere
dall’importo della pensione.
Per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, l’assegno ordinario di
invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile (67 anni per
il biennio 2025-2026), in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva.
La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento
minimo ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995.
Nell’ipotesi di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, l’importo della pensione di
vecchiaia non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento al compimento dell’età
pensionabile o al conseguimento dei requisiti di legge, se posteriore (cfr. il par. 1.13.3 della
circolare n. 262/1984).
Ai fini del raffronto dei citati importi occorre considerare l'assegno ordinario di invalidità a
calcolo, senza tenere conto dell’integrazione al trattamento minimo, in quanto il riconoscimento
del trattamento minimo costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, come
precisato nella circolare n. 123 del 29 maggio 1997, a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 1691 del 12 dicembre 1996 - 24 febbraio 1997.
6. Gestione delle domande di integrazione al trattamento minimo e dei ricorsi
In coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025, le richieste di integrazione
al trattamento minimo avanzate, sia in sede di domanda di assegno ordinario di invalidità sia in
sede di ricostituzione dell’assegno, successivamente al 9 luglio 2025 (data di pubblicazione
della sentenza) e quelle giacenti a tale data devono essere esaminate secondo i criteri indicati
al paragrafo 4 della presente circolare.
Le richieste di integrazione al trattamento minimo già definite in base alla norma dichiarata
incostituzionale possono essere riesaminate su richiesta degli interessati, sempreché il diritto
non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.
Le indicazioni fornite con la presente circolare si applicano, oltre che ai ricorsi inoltrati a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 94/2025, anche a tutti i ricorsi anteriormente inoltrati che risultano giacenti e
non ancora definiti.
7. Istruzioni contabili
L’onere relativo all’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge n. 222/1984, liquidato con il sistema contributivo,
riconosciuto per effetto del dispositivo contenuto nella sentenza in argomento, viene rilevato
contabilmente ai conti in uso GAS30028 e GAS30012 nell’ambito della Gestione Assistenziale e
di Sostegno alle Gestioni Previdenziali e Assistenziali (GA) – contabilità separata Gestione degli
oneri pensionistici (GAS).
Nel caso di trasformazione di ufficio dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di
vecchiaia, liquidata con il sistema contributivo, se presenti i requisiti di legge, gli oneri relativi
trovano specifica evidenza contabile ai conti esistenti in uso alla procedura dedicata,
nell’ambito delle singole gestioni e casse pensionistiche.
Tenuto conto che la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile
al trattamento minimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, non
sussistono esigenze di separata rilevazione dell’onere di integrazione.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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