Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo per l’anno 2023 ai sensi del decreto interministeriale del 24 novembre 2023
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo per l’anno 2023 ai sensi del decreto interministeriale del 24 novembre 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 15/02/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 34
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia,
introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15. Istruzioni per la presentazione della domanda
e il rimborso del contributo per l’anno 2023 ai sensi del decreto
interministeriale del 24 novembre 2023
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per
l'individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese relative
a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative
domande e di erogazione del contributo, a seguito dell’entrata in vigore del
decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7
del 10 gennaio 2024.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Requisiti del soggetto beneficiario
4. Misura del beneficio
5. Presentazione della domanda
6. Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo
7. Criteri di ripartizione e trasferimento delle risorse dalle Regioni e/o Province autonome
8. Monitoraggio
1. Premessa
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere
le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza
psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno
visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, del 31 maggio 2022, sono state emanate le disposizioni attuative del citato articolo 1-
quater, comma 3, disciplinando la misura per l’anno 2022.
Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 sono state fornite istruzioni per l’individuazione dei
destinatari del beneficio, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione
del contributo per l’annualità 2022.
L’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio
2023), ha reso strutturale il Bonus psicologo, innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per
persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2024.
L’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto l’incremento di 5 milioni di euro, per l’anno 2023,
elevando, pertanto, a 10 milioni di euro le risorse stanziate per il suddetto Bonus psicologo per
tale annualità. Tali ulteriori risorse saranno assegnate alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano-Alto Adige con apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze.
Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024,
vengono definiti, a decorrere dall’anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per
accedere al contributo, l’importo massimo erogabile parametrato all’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), il limite di spesa complessivo per l’anno 2023 e quello a
decorrere dall’anno 2024, nonché l’entità e la validità dello stesso e i criteri di ripartizione delle
risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige come da Tabella 1
allegata allo stesso decreto.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per la fruizione
del Bonus psicologo a decorrere dall’annualità 2023.
2. Ambito di applicazione
Il citato decreto interministeriale del 24 novembre 2023 mantiene vigenti alcune disposizioni
del decreto interministeriale del 31 maggio 2022 e l’allegato disciplinare tecnico. In particolare,
continuano a trovare applicazione gli articoli riguardanti i beneficiari del contributo (art. 2), i
professionisti aderenti all’iniziativa (art. 3), le modalità di richiesta e attribuzione del contributo
(art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9), la procedura di autenticazione e registrazione dei
professionisti (art. 6), l’utilizzo del contributo (art. 7), le modalità di rimborso (art. 8, comma
2), il monitoraggio (art. 9) e la tutela dei dati personali (art. 10) [1].
Il citato decreto interministeriale introduce una nuova disciplina in ordine all’importo massimo
erogabile per ciascuna fascia ISEE di appartenenza dei beneficiari e al termine concesso per
l’utilizzo del contributo da parte degli stessi, come di seguito meglio dettagliato.
L’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla
redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei
beneficiari e ai conseguenziali successivi adempimenti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
interministeriale del 24 novembre 2023.
3. Requisiti del soggetto beneficiario
Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’articolo 2 del decreto
interministeriale del 31 maggio 2022, possono accedere alla prestazione le persone in
condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di
beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai
soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito
descritti:
residenza in Italia;
valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000
euro.
4. Misura del beneficio
Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in
base all’ISEE del richiedente.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di
sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo
massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:
a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per
ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni
beneficiario;
b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino
a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000
euro per ogni beneficiario;
c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del
beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo
stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
5. Presentazione della domanda
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica,
accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti
modalità:
portale web, utilizzando l’apposito servizio[2] on line raggiungibile sul sito dell’Istituto
www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o
il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori).
La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al
31 maggio 2024.
Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la
presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.
Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere
in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità
alla data della domanda.
Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di
presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva
unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda
di accesso al beneficio.
A tale riguardo si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del
D.P.C.M. n. 159/2013, che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE
con omissioni o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE
rilasciata con omissioni e/o difformità, ha trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di
presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso le tre modalità alternative
previste dal medesimo D.P.C.M. e di seguito indicate:
1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o
diversamente esposte;
2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
indicati nella dichiarazione;
3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata
tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda
del cittadino è considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.
Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età
se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto
interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal
tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale sopra
citato per l’accesso alla misura.
Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa
autocertificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili.
Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali INPS sono sottoposte a istruttoria
automatizzata centralizzata.
6. Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo
Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande, vengono
stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia
autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE,
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione
delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale
dell’INPS.
L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti
indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente,
nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della
stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del
beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di
psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa,
regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di
prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del
beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta,
avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di
pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei
provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il
codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato
e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria
regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime
disposizioni.
Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al
decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato
articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023.
Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.
7.Criteri di ripartizione e trasferimento delle risorse dalle Regioni e/o Province
autonome
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 538, della citata legge di Bilancio 2023, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2023, sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto
Adige come da Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023, sulla base
delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l'anno 2022, sulle quali è
stata sancita intesa in data 21 dicembre 2022 (rep. atti 278/CSR).
Le ulteriori risorse stanziate per lo stesso anno 2023 dall’articolo 22-bis del decreto-legge n.
145/2023, saranno ripartite con apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze.
A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al menzionato comma 538 dell’articolo 1 della
legge di Bilancio 2023, pari a 8 milioni di euro annui, sono ripartite tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, sulla base delle quote di accesso, da determinarsi
in apposito accordo con le Regioni e le Province autonome, entro il 28 febbraio 2024, tenendo
conto anche dei criteri reddituali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale del 24
novembre 2023.
L’erogazione della prestazione è subordinata al trasferimento e versamento dei fondi da parte
delle Regioni e/o Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige, come indicato dall’articolo
5 del richiamato decreto interministeriale. Nello specifico, entrosessanta giornidalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, le Regioni e/o le Province autonome di
Trento e di Bolzano-Alto Adige, con proprio provvedimento, autorizzano l’INPS a corrispondere
gli importi relativi al beneficio e trasferiscono all’Istituto stesso le risorse di cui alla Tabella 1
allegata al medesimo decreto, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a
“INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843” (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale
“Contributo sessioni psicoterapia anno 2023 – Denominazione Regione/Provincia autonoma”.
A partire dall’anno 2024, il termine sopra indicato decorre dalla data di pubblicazione della
Tabella di riparto delle risorse e nella causale del trasferimento delle risorse deve essere
indicato l’anno di riferimento.
L’INPS, verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige, provvede alla remunerazione delle prestazioni
effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura entro
il mese successivo a quello di caricamento nell’apposita procedura, tramite accredito diretto
sul conto corrente comunicato dagli stessi professionisti.
8. Monitoraggio
L’INPS, secondo modalità concordate con il Ministero della Salute, provvede - nel rispetto dei
principi di minimizzazione e di protezione dei dati personali - a rendere disponibili mensilmente
i dati aggregati riguardanti il numero di beneficiari del contributo, suddivisi per sesso, fascia di
età, fascia ISEE e provincia di residenza, oltre ai pagamenti effettuati, al fine di consentire allo
stesso Ministero, alle Regioni e alle Province autonome il monitoraggio della prestazione
erogata.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Si rinvia alle definizioni di cui alla circolare n. 83/2022, di seguito riportate:
a) “beneficiario”, ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità
psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che
sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
b) “richiedente”, il soggetto, non sempre coincidente con il beneficiario, che presenta la
richiesta di accesso al beneficio;
c) “professionista”, lo specialista regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti,
nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbia aderito all’iniziativa;
d) “codice univoco”, il codice alfanumerico di 12 caratteri, associato a ciascun beneficiario
che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare sulla
base del valore ISEE del beneficiario;
e) “seduta”, la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente
all’iniziativa.
[2] “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla Home page del sito
web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora
Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” >
“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario
selezionare la prestazione in oggetto.
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