Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 4/2026

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, dell’indennità di disco

Pubblicato: 27/01/2026 In vigore dal: 27/01/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2026

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Coordinamento Generale Statistico Attuariale Roma, 28/01/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 4 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2026 SOMMARIO: Si riportano le misure, in vigore dal 1° gennaio 2026, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS- COLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. INDICE 1. Premessa 2.Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai e impiegati agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (esclusi quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 della presente circolare) 3. Fondo Credito a) Assegno di integrazione salariale b) Assegno emergenziale 4. Fondo Credito Cooperativo a) Assegno emergenziale 5. Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali a) Assegno di integrazione salariale 6. Indennità di disoccupazione NASpI 7. Indennità di disoccupazione DIS-COLL 8. Indennità di disoccupazione agricola 9. Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) 10. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) 11. Assegno per attività socialmente utili 1. Premessa L’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia incrementato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr. i commi 5, 5-bis e 6 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 148/2015). In attuazione del citato disposto normativo, con la presente circolare viene indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali. Viene altresì indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. 2. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai e impiegati agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali (esclusi quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 della presente circolare) Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026, indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%. Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.423,69 1.340,56 Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue. Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali) Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.708,44 1.608,66 La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 3. Fondo Credito a) Assegno di integrazione salariale Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, e successive modificazioni, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. Massimali assegno di integrazione salariale Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) Inferiore a 2.592,03 1.407,77 Compresa tra 2.592,03 – 4.097,35 1.622,62 Superiore a 4.097,35 2.049,90 b) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del citato decreto interministeriale, tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens. Massimali assegno emergenziale Retribuzione Importo al lordo della riduzione del Importo al netto della riduzione del tabellare annua 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) lorda (euro) Inferiore a 2.899,50 2.730,17 49.638,65 Compresa tra 3.266,27 49.638,65 – 65.313,03 Superiore a 4.571,55 65.313,03 4. Fondo Credito Cooperativo a) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens. Massimali assegno emergenziale Fascia retributiva Importo al lordo della riduzione del Importo al netto della riduzione del (euro) 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) Inferiore a 2.780,97 2.618,56 46.925,60 Compresa tra 3.740,45 46.925,60 - 65.448,86 Superiore 4.350,50 a 65.448,86 5. Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali a) Assegno di integrazione salariale Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 14 settembre 2023, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2026, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. Massimali assegno di integrazione salariale Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) Inferiore a 2.592,03 1.407,77 Compresa tra 2.592,03 – 4.097,35 1.622,62 Superiore a 4.097,35 2.049,90 6. Indennità di disoccupazione NASpI Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.456,72 euro per il 2026. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026,1.584,70 euro. 7. Indennità di disoccupazione DIS-COLL Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.456,72 euro per il 2026. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro. 8. Indennità di disoccupazione agricola In relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell’anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno. Pertanto, tale importo è pari a quello indicato al paragrafo 2 della circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ossia pari a 1.404,03 euro. 9. Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, l'importo giornaliero dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In relazione all’IDIS da liquidare nel corso dell’anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno. Pertanto, tale importo è pari a 57,32 euro, come indicato al paragrafo 1 della circolare n. 26 del 30 gennaio 2025. 10. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2026 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.749,18 euro. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 213/2023, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2026 non può essere inferiore a 255,53 euro e superiore a 817,69 euro. 11. Assegno per attività socialmente utili L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondosociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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