Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali. Ripresa dei versamenti. Precisazioni in ordine alla modalità di recupero dei contributi sospesi mediante rateizzazione
Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali. Ripresa dei versamenti. Precisazioni in ordine alla modalità di recupero dei contributi sospesi mediante rateizzazione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 06/03/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 43
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali. Ripresa
dei versamenti. Precisazioni in ordine alla modalità di recupero dei
contributi sospesi mediante rateizzazione
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni amministrative relative agli
effetti del mancato o parziale pagamento dell’importo delle singole rate alle
rispettive scadenze, aventi a oggetto i contributi per i quali siano stati
sospesi i termini di versamento a seguito di calamità naturali.
INDICE
1. Premessa
2. Rateizzazione dei contributi sospesi e decadenza dal beneficio della rateizzazione
1. Premessa
A seguito del verificarsi di eventi calamitosi e della successiva deliberazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, possono essere emanate disposizioni di legge
che introducono interventi aventi a oggetto la sospensione dei versamenti contributivi a
sostegno dei soggetti colpiti dai suddetti eventi eccezionali.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a
carico dei lavoratori), sospesi per effetto di specifiche previsioni normative, devono essere
effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.
Quando è previsto, altresì, che la ripresa dei versamenti possa avvenire mediante
rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato
termine stabilito dalla legge (con l’indicazione di un numero massimo di rate mensili), si
rammenta che, per le singole gestioni previdenziali, l’importo minimo di ciascuna rata non può
essere inferiore a 50,00 euro.
Tanto rappresentato, considerato che le previsioni normative non sempre dettano una
specifica disciplina in materia, con la presente circolare si forniscono indicazioni amministrative
in ordine agli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di
rateizzazione secondo la modulazione del piano stabilita dalla norma.
In particolare, si definisce una modalità univoca che consente la gestione del credito in
funzione del recupero del medesimo nei confronti dei soggetti che non ottemperano ai
pagamenti dovuti in conformità alla norma, nonché il relativo regime sanzionatorio.
2. Rateizzazione dei contributi sospesi e decadenza dal beneficio della rateizzazione
Nel caso in cui il contribuente abbia comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del
pagamento in modalità rateale, si evidenzia che l’obbligo contributivo, determinato dalle norme
che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la
divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non
costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica
obbligazione.
Per tale motivo il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la
decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione
agevolata in misura ridotta; i crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le
attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116,
comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di ripresa
del versamento.
Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio
della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale
caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116,
comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento
stabilita dalla norma.
Quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di
pubblicazione della presente circolare. Devono, pertanto, intendersi superate le relative
precedenti istruzioni amministrative fornite al paragrafo 5, intitolato “Recupero dei contributi
sospesi”, della circolare n. 106 del 4 dicembre 2008.
Si specifica che sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi
calamitosi.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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