Applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, previste per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato. Istruzioni operative e indicazioni in merito all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità
Applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, previste per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato. Istruzioni operative e indicazioni in merito all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 25/03/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 50
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo
le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e
5 dell’articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
previste per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato.
Istruzioni operative e indicazioni in merito all’erogazione delle
prestazioni economiche di malattia e maternità
SOMMARIO: Con la presente circolare, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi e
informativi, si illustra il regime contributivo introdotto con l’articolo 16,
comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che con norma di
interpretazione autentica ha previsto l’applicazione del massimale
contributivo secondo le modalità disciplinate all’articolo 1, commi 3, 4 e 5,
del decreto legislativo n. 166/1997, in relazione alla contribuzione a carico
dei datori di lavoro, dovuta per il finanziamento dell’assicurazione economica
di malattia e dell’assicurazione economica di maternità, degli assegni per il
nucleo familiare e della Nuova prestazione di assicurazione sociale per
l'impiego (NASpl), elencate rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33
del decreto legislativo n. 36/2021, con riferimento ai lavoratori sportivi
assunti con contratto di lavoro subordinato. Vengono altresì fornite
indicazioni in merito al riconoscimento delle prestazioni economiche di
malattia e maternità.
INDICE
1. Premessa. Quadro normativo
2. Istruzioni operative per l’esposizione sul flusso Uniemens delle quote di retribuzione e il
versamento dei contributi eccedenti il massimale contributivo per i lavoratori sportivi con
contratto di lavoro subordinato, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
2.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi
1. Premessa. Quadro normativo
Con la riforma del lavoro sportivo, introdotta con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
è stata prevista per i lavoratori sportivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del medesimo
decreto legislativo l’applicazione della disciplina, “anche previdenziale, a tutela della malattia,
dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione
involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro” (cfr. la circolare n. 88 del 31
ottobre 2023).
In particolare, ai successivi commi 3, 4 e 5 del citato articolo 33, con specifico riferimento ai
lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere
dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico), sono
state introdotte, rispettivamente, le seguenti tutele e, al contempo, è stata determinata la
misura della relativa contribuzione a carico dei datori di lavoro:
tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di
maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle
rispettive indennità economiche iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). La
misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è pari a quella fissata rispettivamente per
il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (CUAF) di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con applicazione, a
carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di
cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti
dai datori di lavoro è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 28
giugno 2012, n. 92, mentre è escluso l’obbligo di versamento del contributo addizionale
(e l’incremento del contributo addizionale), nonché del c.d. ticket di licenziamento di cui,
rispettivamente, ai commi 28 e 31 del medesimo articolo 2.
Il legislatore, da ultimo, è intervenuto in materia fornendo una norma di interpretazione
autentica del comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021. Nello specifico, la
legge 15 dicembre 2023, n. 191, in sede di conversione, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 16, che, aggiungendo un periodo in fine al citato
comma 2, dispone: “Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i
lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla
qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base
contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo”.
Pertanto, con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023, per quanto attiene alla
determinazione della base imponibile in relazione alle sopra elencate contribuzioni di cui ai
commi 3, 4 e 5, dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021, sono estese le medesime
disposizioni relative all’applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già
previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione
dei Lavoratori Sportivi.
In particolare, per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22 per cento)
e di maternità (0,46 per cento), il contributo ex CUAF (0,68 per cento) e il contributo NASpI
(1,61 per cento) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo
periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, per l’anno 2024 è pari a 119.650,00 euro.
Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla
retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro.
Si precisa al riguardo che le prestazioni economiche corrispondenti alle tutele in materia di
assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità, previste dal
comma 3 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021, sono commisurate ai versamenti
effettuati in ragione della disciplina sopra esposta.
Pertanto, per il calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi, sia
per i lavoratori “vecchi iscritti” che per quelli “nuovi iscritti”, si terrà conto del massimale
annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei
giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia
312 giorni). Tale massimale giornaliero è pari, per l’anno 2024, a 383,00 euro.
Ai fini dell’anticipazione delle prestazioni, con successivo conguaglio, ai lavoratori sportivi, i
datori di lavoro sono tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per la generalità dei
lavoratori iscritti all’AGO (come precisato nella citata circolare n. 88/2023)[1]. Gli stessi datori
di lavoro devono tener conto, per il calcolo dell’indennità da erogare e conguagliare[2], del
limite giornaliero sopra indicato, aggiornato annualmente.
Resta fermo, per contro, l’obbligo di versamento in capo al datore di lavoro anche con
riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo:
della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20 per cento) nelle ipotesi
in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile;
della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50 per
cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a
5 dipendenti; 0,80 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento,
occupano mediamente più di 5 dipendenti) ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148.
Si rammenta che per quanto riguarda l’accantonamento delle quote al Fondo di Tesoreria, ove
ricorrano i presupposti, l’imponibile contributivo è determinato secondo quanto previsto
dall’articolo 2120 del codice civile, come precisato con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007.
Si precisa, infine, che per quanto riguarda i lavoratori sportivi assunti con contratto di
apprendistato, in quanto iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non al Fondo
Pensione dei Lavoratori Sportivi, la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 33,
comma 2, del decreto legislativo n. 36/2021, introdotta dall’articolo 16, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 145/2023, non trova applicazione.
2. Istruzioni operative per l’esposizione sul flusso Uniemens delle quote di
retribuzione e il versamento dei contributi eccedenti il massimale contributivo per i
lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato, iscritti al Fondo Pensione dei
Lavoratori Sportivi
Con la circolare n. 88/2023 sono state fornite, tra le altre, indicazioni per la compilazione del
flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro operanti nei settori professionistico e
dilettantistico, in relazione ai lavoratori sportivi di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo n. 36/2021, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Con la presente
circolare, si integrano tali istruzioni, al fine di consentire il versamento della sola contribuzione
dovuta (FIS e Fondo di garanzia, qualora ne ricorrano le condizioni) per le quote eccedenti il
massimale contributivo di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n.
166/1997, anche alla luce delle disposizioni da ultimo introdotte dall’articolo 16, comma 3-bis,
del decreto-legge n. 145/2023, oggetto della presente circolare.
Con decorrenza dal mese di competenza novembre 2023, la procedura di calcolo è stata
adeguata al fine di recepire le indicazioni sopra riportate.
Per l’esposizione della quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o
annuo e delle relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro
subordinato, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già in uso,
valorizzando nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, a livello individuale,
l’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta i sotto-
elementi <ImpEccMass1Sport> e <ContrEccMass1Sport>, <ContrSolidarietaSport>, nonché
<ImpEccMass2Sport> e <ContrEcc2MassSport>).
Si rammenta al riguardo che i criteri di valorizzazione variano a seconda che lo sportivo
professionista abbia o meno anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al
31 dicembre 1995.
In particolare, al fine di esporre i dati retributivi e contributivi relativi al versamento della
contribuzione al Fondo di integrazione salariale (0,50 per cento – 0,80 per cento) e, per i
lavoratori contraddistinti dal <TipoContribuzione> “L1”, i dati relativi al versamento dello 0,20
per cento al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, i sottoelencati
elementi devono essere valorizzati come segue:
<ImpEccMass1Sport>
Per gli sportivi con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31
dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “SZ”, deve essere indicato l’imponibile
del mese compreso fra il massimale retributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 3,
primo periodo, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 383,00 euro) e il
massimale retributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del
medesimo decreto legislativo (per il 2024 pari a 2.796,00 euro), calcolato come
sommatoria di ogni imponibile giornaliero compreso fra i predetti massimali;
per gli sportivi privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al
31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “ST”, deve essere indicato
l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo annuo di cui all’articolo 2,
comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995 (per il 2024 pari a 119.650,00
euro) e il massimale retributivo annuo di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 872.251,00 euro).
<ContrEccMass1Sport>
In tale elemento deve essere valorizzato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale
calcolata sull’imponibile <ImpEccMass1Sport> determinato sulla base delle regole sopra
specificate.
L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato
nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.
<ImpEccMass2Sport>
I criteri di valorizzazione variano a seconda che lo sportivo professionista abbia o meno
anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995. In
particolare:
per gli sportivi professionisti con anzianità contributiva in una gestione pensionistica
obbligatoria al 31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “SZ”, deve essere
indicato l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo giornaliero di cui
all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024
pari a 2.796,00 euro), calcolato come sommatoria di ogni imponibile giornaliero
eccedente il predetto massimale;
per gli sportivi professionisti privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica
obbligatoria al 31 dicembre 1995, identificati dal <TipoLavoratore> “ST”, deve essere
indicato l’imponibile del mese eccedente il massimale retributivo annuo di cui all’articolo
1, comma 5, del decreto legislativo n. 166/1997 (per il 2024 pari a 872.251,00 euro).
<ContrEccMass2Sport>
In tale elemento deve essere valorizzato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale
calcolata sull’imponibile <ImpEccMass2Sport> determinato sulla base delle regole sopra
descritte.
L’importo del contributo indicato nell’elemento è aggiuntivo rispetto a quanto indicato
nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.
2.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi[3]
Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del
contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo
giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i
datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati
esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e
contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento
arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo”), esponendo nella sezione
<InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi (cfr. la
circolare n. 88/2023).
A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori”
versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.
Pertanto, per il versamento della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale (0,50
per cento – 0,80 per cento) per i mesi di competenza da luglio 2023 a marzo 2024 relativi
all’imponibile eccedente il massimale, i datori di lavoro interessati devono valorizzare
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i
seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “M052”, avente il
significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti” o il valore “M039” avente
il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
–nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del
versamento;
– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
eccedente il massimale nel mese;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del versamento pari alla
percentuale della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale dell’importo esposto
in <BaseRif>.
Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del
contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo
giornaliero o annuo, per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi
importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica.
Si fa presente che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039” può avvenire esclusivamente
sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente
circolare.??
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento
dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive
(Uniemens/Vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.?
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1]In merito alle disposizioni inerenti alla tutela della malattia, si rinvia, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, a quanto illustrato con la circolare n. 134368-A.G.O./14 del 28 gennaio 1981,
avente ad oggetto: “Compendio delle norme regolanti l'indennità giornaliera di malattia già
erogata dal disciolto I.N.A.M.”.
Per la determinazione dell’indennità di maternità, si rinvia all’articolo 23 del decreto legislativo
n. 151/2001. Ai fini della individuazione delle giornate indennizzabili trovano integrale
applicazione i criteri vigenti per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia tenendo,
peraltro, presente che in materia di indennità di maternità non è previsto l'istituto della
“carenza”.
[2] Si rammenta, in proposito, che il comma 1-bis dell’articolo 20 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (introdotto
dall’articolo 18, comma 16, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio
2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento
economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di
finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge n.
41/1986, per le categorie di lavoratori “cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della
normativa vigente” (cfr. la circolare n. 88/2023).
[3] Si rammenta, in proposito, che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile
previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, per l’anno 2023,
è pari a 113.520,00 euro. Inoltre, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile,
diviso per 312, per l’anno 2023, è pari a 364,00 euro (cfr. la circolare n. 11 del 1°
febbraio 2023).
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