Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”. Effetti sulla contribuzione. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”. Effetti sulla contribuzione. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
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Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 08/04/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 56
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e
revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione
di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore
dello spettacolo”. Effetti sulla contribuzione. Istruzioni operative e
contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra il regime contributivo introdotto a
decorrere dal 1° gennaio 2024 con il decreto legislativo 30 novembre 2023,
n. 175, recante il riordino, la revisione degli ammortizzatori e delle indennità
e l'introduzione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti
al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Si forniscono, altresì,
chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della
cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per
l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo
(ALAS).
INDICE
1. Premessa. Quadro normativo
2.Regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il decreto legislativo 30
novembre 2023, n. 175
2.1 Contributo di finanziamento dell’indennità di discontinuità a carico del datore di lavoro e
del committente, pari all’1 per cento della retribuzione (art. 7, comma 1, del D.lgs n.
175/2023)
2.2 Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello
Spettacolo per il finanziamento dell’indennità di discontinuità (art. 7, comma 1, del D.lgs n.
175/2023)
2.3 Contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per i lavoratori subordinati di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023 (art. 7, comma 2, del
D.lgs n. 175/2023)
2.4 Cessazione dell’obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all’articolo 66, comma 14,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106 (art. 8, comma 3, del D.lgs n. 175/2023). Effetti sulla contribuzione
2.5 Riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito dell’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 175/2023
3. Istruzioni operative. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens
3.1 Contributo di solidarietà. Modalità operative
4. Istruzioni contabili
1. Premessa. Quadro normativo
In attuazione della delega conferita all’articolo 2, commi 4 e 6, della legge 15 luglio 2022, n.
106, è stato emanato il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e
revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di
discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, con il quale è stata
introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al
fine di garantire un sostegno economico, alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro
nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023, a decorrere dal 1°
gennaio 2024, prevede il riconoscimento di un'indennità di discontinuità, “quale indennità
strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui
alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25
luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo»”.
Inoltre, il successivo comma 2 prevede l’estensione del riconoscimento dell’indennità in
argomento anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello
spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità e che siano in possesso, al pari
dei lavoratori di cui al citato comma 1, dei requisiti soggettivi, reddituali e contributivi, di cui
all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo (cfr. la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024).
In via transitoria, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 175/2023, ha inoltre previsto la
possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda, entro il 15
dicembre 2023, per i periodi di competenza relativi all’anno 2022, con riferimento ai requisiti
maturati dal richiedente nel medesimo anno.
Al contempo, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8, la disciplina relativa all’indennità di
disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 66, commi
da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2024.
Con la circolare n. 2/2024, l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative relative alla
suddetta indennità di discontinuità. Con la presente circolare si illustra il regime contributivo
introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il decreto legislativo n. 175/2023 e si
forniscono chiarimenti circa la cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di
finanziamento per l’ALAS.
2. Regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il decreto
legislativo 30 novembre 2023, n. 175
Ai fini del finanziamento della misura in argomento, l’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 175/2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai
lavoratori di cui al citato articolo 1 del medesimo decreto legislativo, un contributo a carico del
datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo che
confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Con la medesima disposizione è stato previsto altresì un contributo di solidarietà - confluente
presso la suddetta Gestione - a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello
Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il
massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente ai
sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 7 in esame, ha stabilito che il contributo addizionale di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dovuto per i lavoratori subordinati
iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
n. 175/2023, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all'1,10 per cento
dell’imponibile previdenziale (in luogo dell’aliquota ordinaria pari all’1,40 per cento).
Infine, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali
di cui all’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023, cessa l’obbligo di versamento del
contributo ALAS di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021.
2.1 Contributo di finanziamento dell’indennità di discontinuità a carico del datore di
lavoro e del committente, pari all’1 per cento della retribuzione (art. 7, comma 1, del
D.lgs n. 175/2023)
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 175/2023, è dovuta la contribuzione pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, a carico
del datore di lavoro o committente, in relazione ai lavoratori del settore dello spettacolo
individuati all’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 175/2023, e segnatamente:
per tutti i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui
all’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge n. 350/2003;
per tutti i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia i lavoratori che prestano
attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di
[1]
spettacolo e corrispondenti alle qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005 ,
Gruppo A;
per i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
del citato decreto legislativo n. 182/1997, ossia lavoratori che prestano attività al di fuori
delle ipotesi di cui al punto precedente, individuati come destinatari dell’indennità di
discontinuità con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023,
che specifica le seguenti qualifiche professionali tra quelle elencate nel D.M. 15 marzo
[2]
2005 , Gruppo B:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli,
dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti
dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di
audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e
stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
per tutti i lavoratori intermittenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato,
fatto salvo il caso dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di
disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Si precisa, al riguardo, che per il contributo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 175/2023, non trova applicazione il massimale di legge.
Come anticipato, tale contribuzione versata confluisce presso la Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989 (cfr. l’art. 7,
comma 1, del D.lgs n. 175/2023).
2.2 Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione
Lavoratori dello Spettacolo per il finanziamento dell’indennità di discontinuità (art.
7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023)
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è altresì dovuto, come anticipato, un contributo di solidarietà
a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione
o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della
legge n. 335/1995, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989 (cfr. l’art. 7, comma 1, del D.lgs n.
175/2023).
Tale contribuzione, pertanto, si aggiunge al contributo di solidarietà già previsto ai fini
dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dall’articolo 1, commi 8 e 14,
del decreto legislativo n. 182/1997, dovuto nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento
a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore con le medesime modalità
di versamento.
Al riguardo si rammenta che in ordine alle modalità di determinazione del massimale ai fini
contributivi per i lavoratori iscritti al FPLS, oltre il quale è dovuto il suddetto contributo di
solidarietà, occorre tenere conto della condizione di “vecchio” o “nuovo” iscritto in capo
all’assicurato.
In particolare, con riferimento ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, il predetto contributo di
solidarietà a carico del lavoratore nella misura dello 0,50 per cento, si applica sulla
parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che sulla base dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, è pari
a 119.650,00 euro per l’anno 2024.
Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al
31 dicembre 1995, il citato contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione
giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna
fascia di retribuzione giornaliera e ai relativi massimali di retribuzione giornaliera determinate
annualmente, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
2.3 Contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno
2012, n. 92, per i lavoratori subordinati di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023
(art. 7, comma 2, del D.lgs n. 175/2023)
L’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, disciplina il contributo addizionale di
finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), pari all’1,4 per cento
della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato.
Il suddetto contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del
contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, in forza di quanto
disposto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.
L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023 dispone, con decorrenza dal 1°
gennaio 2024, la riduzione del predetto contributo addizionale nella misura dell’1,10 per cento
dell’imponibile previdenziale in relazione alle categorie di lavoratori dello spettacolo, assunti
con contratto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, individuate dall’articolo 1 del
medesimo decreto legislativo quali destinatari dell’indennità di discontinuità (cfr. l’elenco al
paragrafo 2.1 della presente circolare).
Si ricorda, al riguardo, che per la suddetta contribuzione non trova applicazione il massimale di
legge.
Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento previsto dal citato articolo 2, comma 28, della legge
n. 92/2012, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Gli oneri per lo Stato derivanti dall’applicazione della riduzione contributiva in commento sono
finanziati secondo le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo n. 175/2023.
2.4 Cessazione dell’obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all’articolo 66,
comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 8, comma 3, del D.lgs n. 175/2023). Effetti
sulla contribuzione
L’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023 ha previsto che l’articolo 66, commi
da 7 a 16, del decreto-legge n. 73/2021, recante la disciplina dell’indennità per la
disoccupazione involontaria (ALAS) - in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997, compresi quelli con
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività
musicali di cui all’articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 - non si applica agli eventi di disoccupazione
involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, cessano i relativi obblighi contributivi con
riferimento ai medesimi lavoratori autonomi.
Al riguardo, si rammenta che la contribuzione ALAS è stata determinata nella misura del 2 per
cento e che, tuttavia, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e per effetto delle riduzioni contributive ivi previste, la suddetta contribuzione è stata
rideterminata nella misura dell’1,06 per cento dell’imponibile contributivo. Al contempo, il
contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia è stato calcolato nella misura piena
pari al 2,22 per cento.
Pertanto, con il venire meno dell’obbligo contributivo relativo all’ALAS, per i datori di lavoro o i
committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto
l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il contributo di
finanziamento dell’assicurazione di malattia, dal 1° gennaio 2024, è determinato nella misura
dell’1,28 per cento.
Si rammenta che il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della
contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i
lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato per l’anno 2024, è pari a 120,00
euro. La procedura di calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è adeguata al fine di recepire
le disposizioni sopra riportate. Eventuali scostamenti vengono gestiti tramite l’emissione di
“Note di Rettifica”.
Per contro, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (C.S.C. 7.07.11) e per i
committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal C.S.C. 1.18.10), soggetti per i
quali non trovano applicazione le predette riduzioni contributive, non si determinano impatti
sulle ulteriori contribuzioni in conseguenza della cessazione dell’obbligo contributivo relativo
all’ALAS.
2.5 Riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito
dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2023
Di seguito viene indicata la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le
contribuzioni minori dai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione
Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.
175/2023 (cfr. il paragrafo 2.1 della presente circolare).
Assicurazione Aliquota
NASpI 1,31%
NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
NASpI (contr. addizionale) 1,10%*
Discontinuità 1%
Ex CUAF 0,68%**
Maternità 0,46%
Malattia 2,22%
Fondo di garanzia TFR 0,20%
FIS (fino a 5 dip) 0,50%
(oltre i 5 dip) 0,80%
* Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a
tempo determinato.
** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e
dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per
cento.
Per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità
richiamati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023, si riporta la misura
effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 relativamente alle contribuzioni minori.
Assicurazione Aliquota
NASpI 1,31%
NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
Discontinuità 1%
Ex CUAF 0,68%*
Maternità 0,46%
Malattia 2,22%
Fondo di garanzia TFR 0,20%
FIS (fino a 5 dip) 0,50%
(oltre i 5 dip) 0,80%
* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e
dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per
cento.
Fatto salvo quanto sopra precisato con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente a tempo
indeterminato senza indennità di disponibilità, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato il carico contributivo resta invariato.
Di seguito si riporta la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le
contribuzioni minori dai committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti
per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:
Assicurazione Aliquota
Maternità 0%*
Malattia 1,28%*
Discontinuità 1%
*Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e
dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per
cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento - 0,94 per cento pari a 1,28
per cento).
Di seguito si riporta la misura delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni
minori dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali:
Assicurazione Aliquota
Maternità 0,46%
Discontinuità 1%
Di seguito si riporta la misura delle aliquote dovute per le contribuzioni minori dal 1° gennaio
2024 dalle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, per i rapporti di
lavoro autonomo con soggetti assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:
Assicurazione Aliquota
Maternità 0,46%
Malattia 2,22%
Discontinuità 1%
3. Istruzioni operative. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens
A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del
contributo IDIS (indennità di discontinuità)
A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, devono
continuare a utilizzare le modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello
spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti
con:
contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività
musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici
(CSC 1.18.10);
lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi
in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”,
“217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”,
“797”;
lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a
“H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.
La procedura di calcolo è adeguata dal periodo di paga gennaio 2024 al fine di consentire il
corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. Eventuali scostamenti nelle
denunce determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti tramite l’emissione di “Note
di Rettifica”.
Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato, considerato che la riduzione
dell’aliquota del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
n. 175/2023 è coperto da apposito finanziamento, il gettito complessivo per l’Istituto pari
all’1,40 per cento è ripartito rispettivamente per l’1,10 per cento a carico del datore di lavoro e
per lo 0,30 per cento a carico di apposito finanziamento secondo quanto previsto dall’articolo 9
del medesimo decreto legislativo.
B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del
contributo IDIS
A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, per i datori di lavoro interessati, in
relazione ai lavoratori con contratto a tempo determinato, diverso dal contratto intermittente,
nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”,
“215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”,
“795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:
- “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs
175/2023”;
- “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs
175/2023”.
I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi
regolarizzativi.
C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, per tutti i
lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, devono
continuare a utilizzare le consuete modalità espositive.
Si precisa che con riferimento ai lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro
intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di
disponibilità (in quanto destinatari dell’indennità di discontinuità), la procedura di calcolo è
adeguata al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi.
In questi ultimi casi, eventuali scostamenti nelle denunce determinati dalle disposizioni sopra
descritte sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
3.1 Contributo di solidarietà. Modalità operative
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità
dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi
eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995.
Tale contribuzione è aggiuntiva rispetto al contributo di solidarietà già previsto ai fini IVS
dall’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182/1997 e deve essere versata con le
medesime modalità. In particolare, si rammenta che gli elementi informativi relativi
all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello
individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi
<ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> (cfr. la circolare n. 154
del 3 dicembre 2014 e il messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015).
La procedura di calcolo è adeguata con la medesima decorrenza al fine di consentire il corretto
adempimento degli obblighi informativi e contributivi.
Eventuali scostamenti nelle denunce determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti
tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
4. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dei contributi di finanziamento dell’indennità di discontinuità
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023,
si istituiscono, nell’ambito dell’evidenza contabile PTN – Gestione dei trattamenti di
disoccupazione, i seguenti conti:
PTN21174 – contributo dovuto dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori del settore dello
spettacolo per il finanziamento dell'indennità di discontinuità strutturale e permanente,
riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2024 – art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30
novembre 2023, n. 175;
PTN21175 – contributo di solidarietà dovuto dai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo per il finanziamento dell'indennità di discontinuità strutturale e permanente,
riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2024 – art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30
novembre 2023, n. 175.
Con riferimento al finanziamento a copertura del mancato gettito dovuto alla riduzione
dell’aliquota del contributo addizionale di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.
175/2023, si istituiscono i conti GAW32174 e PTA22174 per rilevare, rispettivamente, l’onere a
carico della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e la
rifusione alla gestione dei trattamenti della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, del 15 marzo 2005, recante “Integrazione e ridefinizione delle
categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito
presso l’ENPALS”.
[2] Cfr. la nota 1.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto PTN21174
Denominazione completa Contributo dovuto dai datori di lavoro in relazione ai
lavoratori del settore dello spettacolo per il
finanziamento dell'indennità di discontinuità
strutturale e permanente, riconosciuta a decorrere dal
1° gennaio 2024 – art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 novembre 2023, n. 175
Denominazione abbreviata CONTR.FIN.IND.DISC.DAT.LAV.SPETT-ART7 C1 DLGS
175/23
Validità e Movimentabilità Mese 04 Anno 2024 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 1E1101001
Tipo variazione I
Codice conto PTN21175
Denominazione completa Contributo di solidarietà dovuto dai lavoratori iscritti
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per il
finanziamento dell'indennità di discontinuità
strutturale e permanente, riconosciuta a decorrere dal
1° gennaio 2024 – art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 novembre 2023, n. 175
Denominazione abbreviata CONTR.SOL.IND.DISC.LAV.SPETT-ART7 C1 DLGS
175/23
Validità e Movimentabilità Mese 04 Anno 2024 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 1E1101001
Tipo variazione I
Codice conto GAW32174
Denominazione completa trasferimento alla gestione delle prestazioni
temporanee (PTA) del contributo a carico dello stato a
copertura del mancato gettito del contributo
addizionale - art. 7, comma 2, del d.lgs. 175/2023
Denominazione abbreviata TRASF.A PTA CTR.ST.ON.CTR.ADD-A7 C2 DLGS
175/23
Validità e Movimentabilità Mese 04 Anno 2024 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio UTB14001672
Tipo variazione I
Codice conto PTA22174
Denominazione completa Trasferimento dalla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
(GAW) del contributo dello Stato a copertura del
mancato gettito del contributo addizionale - art. 7,
comma 2, del d.lgs.n.175/2023
Denominazione abbreviata TRASF.DA GIAS PER COP.CTR.ADD-A7 C2 DLGS
175/23
Validità e Movimentabilità Mese 04 Anno 2024 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio ETA05001672
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