Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata. Regime sanzionatorio
Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata. Regime sanzionatorio
Testo normativo
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Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Legale
Roma, 22/04/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 58
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti
pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata.
Regime sanzionatorio
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’inapplicabilità,
fino al 31 dicembre 2024, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche
Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla
Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre
2019, e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata di
cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nonché all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni di cui ai
commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
materia di sanzioni civili.
INDICE
Premessa
1. Inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e
alla Gestione separata
2. Regime sanzionatorio
Premessa
Con la circolare n. 92 del 17 novembre 2023, avente a oggetto: "Inapplicabilità fino al 31
dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici
per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata.
Regime sanzionatorio”, l’Istituto ha illustrato le norme che, a partire dal 2021, hanno disposto
l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla
Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata[1], nonché l’inapplicabilità del regime
sanzionatorio[2].
Per effetto di tali norme i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge
8 agosto 1995, n. 335, non hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2023 con
riferimento agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici afferenti
ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 (cfr. l’art. 3, comma 10-bis) e con
riferimento agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge
n. 335/1995, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e figure assimilate (cfr. l’art. 3, comma 10-ter). Le citate norme hanno, inoltre,
fatto salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Parallelamente, è stato stabilito che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre
2023, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi di cui ai commi 10-bis e
10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non avrebbe trovato applicazione il regime
sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Facendo seguito al messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024, con la presente circolare si
forniscono indicazioni in ordine alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 16 e 17, del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
1. Inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione
dipendenti pubblici e alla Gestione separata
L’articolo 1, comma 16, lettere a) e b) [3], del decreto-legge n. 215/2023 è nuovamente
intervenuto sulle previsioni recate dalle norme richiamate in premessa, differendo al 31
dicembre 2024 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti
pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e
di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla
Gestione separata.
L’applicazione del predetto differimento ha a oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti
pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei
quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si confermano integralmente le indicazioni contenute nella citata circolare n. 92/2023 sia in
merito alle posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici che alla Gestione separata INPS
(si segnalano, in particolare, quelle contenute nei paragrafi 2, 3.1 e 3.2), alle quali si fa rinvio
e che devono tenere conto dei nuovi termini indicati dal richiamato articolo 1, comma 16,
lettere a) e b), del decreto-legge n. 215/2023. Si ritiene utile precisare che, fino al 31
dicembre 2024, con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, le pubbliche Amministrazioni
potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative per i periodi retributivi fino al 31
dicembre 2019, con le modalità già in uso che di seguito si riportano:
per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (per gli iscritti alla Cassa CTPS, di cui MEF-SPT è
sostituto d’imposta) e fino al 30 settembre 2012 (per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPUG,
CPI, CPS): il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o,
in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssWeb”;
per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012
(rispettivamente secondo i criteri di cui sopra): il datore di lavoro deve utilizzare
esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.
Tali comunicazioni, laddove effettuate entro il termine del 31 dicembre 2024 e contenenti tutti
gli elementi necessari per la quantificazione della contribuzione dovuta, determinano
l’interruzione della prescrizione.
Con riferimento alla regolarizzazione dei soli periodi fino al 31 dicembre 2004, si rende
necessario precisare che la disposizione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), prevede che, per i periodi di paga
fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, per la corretta implementazione delle
posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al
fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di
denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.
Pertanto, per effetto della richiamata disposizione[4], da gennaio 2024, qualora le pubbliche
Amministrazioni procedano, ove necessario, alla sistemazione/alimentazione delle posizioni
assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre
2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute, in forza del citato
articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.
Diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della
sistemazione delle posizioni assicurative, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, tale modalità di
sistemazione, non prevista nel campo di applicazione del richiamato articolo 1, comma 131,
continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.
2. Regime sanzionatorio
In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 17 [5],
del decreto-legge n. 215/2023, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31
dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-
bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le
sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
In proposito, si richiamano i contenuti del paragrafo 5 della circolare n. 92/2023, evidenziando
che l’inapplicabilità del regime sanzionatorio ha portata generale ed è subordinata alla sola
condizione che l’adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2024,
purché la domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche quando le
rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2024, e, per i crediti affidati all’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (fino a 72-
120 rate), sempre a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2024 e
anche quando le rate accordate scadano oltre il predetto termine. In ogni caso, sono dovuti
sulle rate accordate gli interessi di dilazione ai sensi della normativa di riferimento.
Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita
con l’accoglimento (ad esempio, perché rigettata per mancanza dei requisiti di legge per
beneficiare di tale istituto oppure per carenza della documentazione a corredo, ove prevista), il
beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non può trovare applicazione anche se,
successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.
Si precisa, infine, che un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli
effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni
civili sono dovute. Ciò in quanto il fondamento del giudicato sostanziale di cui all’articolo 2909
c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili
le situazioni di fatto, dallo stesso considerate, ai successivi mutamenti della normativa di
riferimento.
Il Direttore generale f.f.
Antonio Pone
[1] Articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
“3. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti
agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017»;
b) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente: «10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare
e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26
e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di
provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.»”.
Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.“1. All'articolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 10-bis, le parole:
«31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31
dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;b) al comma 10-ter, le
parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»”.
[2]
Articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228/2021 - Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – come modificato dall’articolo 21,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74.“4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2023 agli obblighi relativi alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis
dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente
articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal
comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”. Articolo 21,
comma 2, del decreto-legge n. 44/2023 - Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e
di esclusione opzionale del massimale contributivo. “2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116,
commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in
vigore del presente decreto”.
[3]
Articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 215/2023 - Proroga di
termini in materia di pubbliche amministrazioni.
“16. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in
materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi
contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi
contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»”.
[4]
Cfr. il messaggio n. 292/2024 e la circolare di prossima pubblicazione.
[5]
Articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 - Proroga di termini in materia di
pubbliche amministrazioni.
“17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il
mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle
pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024»”.
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