Articolo 1, commi da 157 a 163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alla pensione p
Articolo 1, commi da 157 a 163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alla pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03/07/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 78
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 1, commi da 157 a 163, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Modifiche, per
gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento
e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata di cui
all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e alla pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’applicazione
dell’articolo 1, commi da 157 a 163, della legge di Bilancio 2024, in materia
di aliquote di rendimento a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari
(CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari,
agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), e della disciplina delle
decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della pensione per i lavoratori precoci di
cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
INDICE
1. Premessa
2. Effetti sui trattamenti pensionistici derivanti dall’applicazione delle nuove aliquote di
rendimento
3. Correttivo per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per il personale che cessa
dal servizio con la qualifica di infermiere iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli
enti locali (CPDEL)
4. Deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento
5. Determinazione degli oneri di riscatto
6. Decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n.
201 del 2011 e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019
1. Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è
stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche
legge di Bilancio 2024).
L’articolo 1, commi 157 e 159, della legge di Bilancio 2024 prevede che le quote di pensione a
favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa
per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti
ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo
il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con
l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla medesima legge di
Bilancio 2024 (Allegato n. 1).
Diversamente, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità
pari o superiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 sono determinate con l’applicazione delle
aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e
della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG.
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023 le nuove
aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della pensione anticipata per i lavoratori
precoci di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando che la
nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto
a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della
legge in esame.
Per gli iscritti alla CPS, nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro
da infermieri, la riduzione del trattamento pensionistico derivante dall’applicazione delle nuove
aliquote di rendimento è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese
di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.
Le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 non
trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di
età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per il collocamento a
riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle
norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione.
L’articolo 1, commi 158 e 160, della legge n. 213 del 2023 prevede che le disposizioni di cui ai
commi 157 e 159 dello stesso articolo trovano applicazione per la determinazione degli oneri di
riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, con riferimento alle domande presentate
dal 1° gennaio 2024.
L’articolo 1, commi 162 e 163, della legge di Bilancio 2024 introduce, per gli iscritti alle Casse
pensioni richiamate in oggetto, una modifica al regime delle decorrenze della pensione
anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e della pensione
anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-
legge n. 4 del 2019.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in esame.
2. Effetti sui trattamenti pensionistici derivanti dall’applicazione delle nuove aliquote
di rendimento
Per gli iscritti alle Casse pensioni richiamate in premessa, che hanno maturato una anzianità
contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di
pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota di
rendimento pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità contributiva.
Tale disposizione trova applicazione con riferimento alle pensioni, anche con il cumulo dei
periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011
(pensione anticipata) e all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del
2019 (pensione per i lavoratori precoci), i cui requisiti sono maturati dalla data di entrata in
vigore della legge n. 213 del 2023.
Quindi, per i trattamenti pensionistici in esame, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le
quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva
utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con
l’applicazione dell’aliquota del 2,5 per cento annua, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Ai sensi del citato articolo 17, comma 1, con effetto dal 1° gennaio 1995, le disposizioni in
materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della
pensione dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento,
sono estese ai regimi pensionistici esclusivi dell'Assicurazione predetta, per le anzianità
contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.
Pertanto, l’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio
1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b)
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è determinata sommando
all’aliquota prevista dall’allegato II della legge di Bilancio 2024, in corrispondenza della
contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2 per
cento per l’anno 1995.
Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, il relativo trattamento
pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente
al 31 dicembre 2023.
In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:
1) pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre
1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024;
2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento
della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge
n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.
L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.
3. Correttivo per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per il personale che
cessa dal servizio con la qualifica di infermiere iscritto alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL)
Nei confronti degli iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio con qualifica di
infermiere iscritto alla CPDEL la riduzione della pensione anticipata, derivante dall’applicazione
delle nuove aliquote, è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di
posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile del trattamento
pensionistico di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione
anticipata) e all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019
(pensione per i lavoratori precoci).
Ai fini dell’individuazione della qualifica di infermiere, richiamata dall’articolo 1, comma 161,
della legge n. 213 del 2023, occorre fare riferimento alle professioni ricomprese nella
classificazione ISTAT 3.2.1.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche.
Con successivo messaggio verranno illustrate le modalità operative con le quali i datori di
lavoro dovranno attestare la qualifica di infermiere al fine del riconoscimento del benefico in
esame.
4. Deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento
Le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 non si applicano ai
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del
raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'Amministrazione.
Pertanto, continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento della tabella di cui
all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986,
quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG, nei seguenti casi:
- pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011
(pensione anticipata) e all’articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori
precoci), anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31
dicembre 2023;
- pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, comma 10,
del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei
limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a
riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle
norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione;
- pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, commi 6
e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, e all’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27
dicembre 2017, n. 205;
- pensione di cui all’articolo 14 e all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione
“quota cento”, pensione con i requisiti di 38 anni di contribuzione e 64 anni di età e pensione
anticipata flessibile);
- pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i quali hanno maturato i requisiti
agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023;
- pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.
Con riferimento all’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (c.d. APE sociale), tenuto conto che la prestazione cessa il primo giorno del mese
successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, il
relativo importo è calcolato, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,
applicando le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del
1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli
iscritti alla CPUG.
Per la determinazione dell’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui
all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e della prestazione di
accompagnamento di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2024, continuano a trovare applicazione le aliquote
di rendimento di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965.
Al termine del periodo di riconoscimento delle prestazioni in esame, il relativo trattamento
pensionistico viene determinato, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, con l’applicazione delle aliquote di rendimento di cui all’allegato A della legge n. 965
del 1965 mentre, in caso di accesso alla pensione anticipata, le quote di pensione retributive
con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate
con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024.
5. Determinazione degli oneri di riscatto
L’onere di riscatto dei periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo della
futura pensione è generalmente quantificato in termini di “riserva matematica” di cui
all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Per calcolare la riserva matematica si determina, al momento della domanda di riscatto, il
beneficio pensionistico teorico relativo al periodo oggetto di riscatto, corrispondente alla
differenza tra i due importi di pensione astrattamente riconoscibili e calcolati sulla base
dell’anzianità contributiva dell’iscritto comprensiva (c.d. pensione teorica al coacervo) e non
(c.d. pensione teorica al conto) del periodo da riscattare.
Per effetto di quanto disposto dal comma 158 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, per le
domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPDEL, alla
CPS e alla CPI, l’onere dovuto per riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è
determinato utilizzando le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio
2024 in caso di anzianità contributiva, utile ai fini della misura, inferiore a 15 anni al 31
dicembre 1995; per le anzianità pari o superiori a 15 anni alla medesima data continuano,
invece, a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui alla tabella A allegata alla legge
n. 965 del 1965.
Analogamente, ai sensi del comma 160 del citato articolo 1, per le domande di riscatto
presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPUG, l’onere dovuto per
riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato utilizzando le aliquote di
rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 in caso di anzianità contributiva,
utile ai fini della misura, inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995; per le anzianità pari o
superiori a 15 anni alla medesima data continuano, invece, a trovare applicazione le aliquote
di rendimento di cui alla tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986.
Per la determinazione del beneficio pensionistico teorico, le aliquote di rendimento sono,
quindi, rispettivamente individuate in base all’anzianità al 31 dicembre 1995 al conto (senza il
periodo di riscatto) e al coacervo (con il periodo di riscatto)[1].
Tenuto conto che il costo delle operazioni di riscatto si identifica con una riserva matematica
prospettiva, corrispondente alla quota di pensione che a seguito della domanda di riscatto
risulti potenzialmente acquisita dal richiedente e determinata alla data di presentazione della
domanda di riscatto, nella determinazione degli oneri non si tiene conto delle disposizioni
contenute all’articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023, che esplicano efficacia solo
al momento dell’effettiva liquidazione del trattamento pensionistico. Conseguentemente, nel
caso in cui la domanda di riscatto sia presentata contestualmente al pensionamento, l’onere di
riscatto è determinato continuando a utilizzare la tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965
(per CPDEL, CPS e CPI) o la tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986 (per CPUG), ogni qual
volta ricorrano le condizioni derogatorie all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento.
Le disposizioni sopra richiamate si riferiscono a tutte le tipologie di riscatto relativamente alle
quali, per il calcolo dell’onere, è prevista l'applicazione delle aliquote di rendimento della
tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 o della tabella A allegata alla legge n.
16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.
Le procedure gestionali saranno aggiornate in base alle indicazioni sopra riportate.
6. Decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-
legge n. 201 del 2011 e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019
L’articolo 1, commi 162 e 163, della legge di Bilancio 2024 introduce una specifica disciplina in
materia di decorrenza della pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-
legge n. 201 del 2011, e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019.
In particolare per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della
CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024,
trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono
maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi
dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli
stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori
precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi.
Un soggetto è titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 5 anni e presenta
domanda per riscattare 4 anni di laurea collocati temporalmente prima del 1° gennaio 1996. In
tale caso, posto che l’anzianità contributiva con e senza il riscatto è inferiore a 15 anni al 31
dicembre 1995, per determinare l’importo teorico di pensione al coacervo e al conto vengono
utilizzate le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato II della legge di Bilancio
2024.
Un soggetto è titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 10 anni e presenta
domanda per riscattare 5 anni di laurea collocati temporalmente prima del 1° gennaio 1996. In
tale caso, posto che l’anzianità contributiva senza il riscatto è inferiore a 15 anni al 31
dicembre 1995, l’importo teorico della pensione al conto è determinato utilizzando le aliquote
di rendimento della tabella di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 mentre, posto che
l’anzianità contributiva con il riscatto è pari a 15 anni al 31 dicembre 1995, l’importo teorico
della pensione al coacervo è determinato utilizzando le aliquote di rendimento della tabella di
cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 o la tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986,
quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.
Un soggetto è titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 15 anni e presenta
domanda per riscattare 2 anni di laurea collocati temporalmente prima del 1° gennaio 1996. In
tale caso, posto che l’anzianità contributiva senza e con il riscatto è rispettivamente pari e
superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, per determinare l’importo teorico di pensione al
coacervo e al conto vengono utilizzate le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato
A della legge n. 965 del 1965 o della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima
con riferimento agli iscritti alla CPUG.
ALLEGATO 1
30-12-2023 Supplemento ordinario n. 40/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 303
ALLEGATO II
(articolo 1, commi 157 e 159)
(Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)
mesi
anni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0,00000 0,00208 0,00417 0,00625 0,00833 0,01042 0,01250 0,01458 0,01666 0,01875 0,02083 0,02291
1 0,02500 0,02708 0,02917 0,03125 0,03333 0,03542 0,03750 0,03958 0,04166 0,04375 0,04583 0,04791
2 0,05000 0,05208 0,05417 0,05625 0,05833 0,06042 0,06250 0,06458 0,06666 0,06875 0,07083 0,07291
3 0,07500 0,07708 0,07917 0,08125 0,08333 0,08542 0,08750 0,08958 0,09166 0,09375 0,09583 0,09791
4 0,10000 0,10208 0,10417 0,10625 0,10833 0,11042 0,11250 0,11458 0,11666 0,11875 0,12083 0,12291
5 0,12500 0,12708 0,12917 0,13125 0,13333 0,13542 0,13750 0,13958 0,14166 0,14375 0,14583 0,14791
6 0,15000 0,15208 0,15417 0,15625 0,15833 0,16042 0,16250 0,16458 0,16666 0,16875 0,17083 0,17291
7 0,17500 0,17708 0,17917 0,18125 0,18333 0,18542 0,18750 0,18958 0,19166 0,19375 0,19583 0,19791
8 0,20000 0,20208 0,20417 0,20625 0,20833 0,21042 0,21250 0,21458 0,21666 0,21875 0,22083 0,22291
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10 0,25000 0,25208 0,25417 0,25625 0,25833 0,26042 0,26250 0,26458 0,26666 0,26875 0,27083 0,27291
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15 0,37500
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