Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 81/2024

Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2024

Pubblicato: 10/07/2024 In vigore dal: 10/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2024

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 11/07/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 81 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2024 SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2024, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. INDICE 1. Lavoratori agricoli dipendenti 2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali 3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato 3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari 4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria 4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997 1. Lavoratori agricoli dipendenti Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2024, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 30,10% di cui il 29,99% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella (cfr. la circolare n. 26 del 31 gennaio 2024). Aliquote e Coefficienti di riparto - Decorrenza 1° gennaio 2024 Autorizzati entro il Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS 30 dicembre 1995 0,11% 29,99% 30,10% Coefficienti di riparto 0,003654 0,996346 1,000000 Autorizzati dal 0,11% 29,99% 30,10% 31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto 0,003654 0,996346 1,000000 2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2024. Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria - Decorrenza 1° gennaio 2024 Classi di reddito Reddito Quota Addizionale Addizionale Contributo Classi settimanale settimanale pensione legge n. legge n. totale medio 233/1990 160/1975 imponibile 22,00% RM 2,00% RM (€ 0,69 x 3) 1° Fino a € 267,87 € 267,87 € 58,94 € 5,36 € 2,37 € 66,67 (a) 2° Oltre € 267,87 Fino a € 357,16 € 312,52 € 68,76 € 6,26 € 2,37 € 77,39 (a) 3° Oltre € 357,16 Fino a € 446,45 € 401,81 € 88,40 € 8,04 € 2,37 € 98,81 4° Oltre € 446,45 € 491,10 € 108,05 € 9,83 € 2,37 € 120,25 (a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi: - € 66,74 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995; - € 79,02 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995. 3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato In conformità all’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2024, per il FPLD è, come evidenziato al precedente paragrafo 1, pari a 30,10%. Si fa presente che, per effetto dell’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale (cfr. la circolare n. 57 del 14 aprile 2006). 3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2024, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 maggio 2024 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del medesimo Ministero il 22 maggio 2024, con il numero repertorio 316/2024. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2024, indicate al precedente paragrafo 1. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione in euro” della tabella dell’Allegato n. 1 alla presente circolare. 4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. 4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2024, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla presente circolare. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita. 4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997 Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2024, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi: importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 22,79 euro; importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297). Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%. Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe Base IVS 0,004851 Quota Pensione 0,995149 Totale 1,000000 Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 Allegato n. 1 Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2024 VERSAMENTI VOLONTARI 2024 Contributo Contributo Retribuzione Provincia giornaliero base in in euro in euro euro AGRIGENTO 72,04 21,60 0,08 ALESSANDRIA 83,31 24,98 0,09 ANCONA 83,00 24,89 0,09 AOSTA 71,36 21,40 0,08 AREZZO 77,82 23,34 0,09 ASCOLI PICENO 76,38 22,91 0,08 ASTI 82,33 24,69 0,09 AVELLINO 75,20 22,55 0,08 BARI 77,05 23,11 0,08 BELLUNO 80,89 24,26 0,09 BENEVENTO 75,22 22,56 0,08 BERGAMO 80,05 24,01 0,09 BIELLA 81,73 24,51 0,09 BOLOGNA 80,21 24,05 0,09 BOLZANO 82,44 24,72 0,09 BRESCIA 80,09 24,02 0,09 BRINDISI 77,54 23,26 0,09 CAGLIARI 75,34 22,60 0,08 CALTANISSETTA 75,69 22,70 0,08 CAMPOBASSO 69,82 20,94 0,08 CASERTA 72,58 21,77 0,08 CATANIA 75,87 22,75 0,08 CATANZARO 73,80 22,13 0,08 CHIETI 73,96 22,18 0,08 COMO 83,89 25,16 0,09 COSENZA 72,53 21,75 0,08 CREMONA 82,69 24,80 0,09 CROTONE 66,80 20,03 0,07 CUNEO 80,49 24,14 0,09 ENNA 75,39 22,61 0,08 FERRARA 80,29 24,08 0,09 FIRENZE 81,51 24,45 0,09 FOGGIA 83,97 25,18 0,09 FORLÌ CESENA 79,06 23,71 0,09 FROSINONE 67,12 20,13 0,07 GENOVA 79,17 23,74 0,09 GORIZIA 78,45 23,53 0,09 GROSSETO 79,66 23,89 0,09 IMPERIA 75,14 22,53 0,08 ISERNIA 68,56 20,56 0,08 LA SPEZIA 77,57 23,26 0,09 L'AQUILA 77,98 23,39 0,09 LATINA 77,51 23,25 0,09 LECCE 71,24 21,37 0,08 LECCO 83,89 25,16 0,09 LIVORNO 76,33 22,89 0,08 LODI 80,88 24,25 0,09 LUCCA 78,02 23,40 0,09 MACERATA 78,43 23,52 0,09 MANTOVA 82,26 24,67 0,09 MASSA 20,00 0,07 CARRARA 66,68 MATERA 75,81 22,74 0,08 MESSINA 77,33 23,19 0,09 MILANO 79,18 23,75 0,09 MODENA 82,39 24,71 0,09 MONZA 79,18 23,75 0,09 BRIANZA NAPOLI 76,00 22,79 0,08 NOVARA 82,55 24,76 0,09 NUORO 75,46 22,63 0,08 ORISTANO 75,54 22,65 0,08 PADOVA 82,35 24,70 0,09 PALERMO 76,96 23,08 0,08 PARMA 80,76 24,22 0,09 PAVIA 83,32 24,99 0,09 PERUGIA 79,57 23,86 0,09 PESARO URBINO 76,03 22,80 0,08 PESCARA 73,13 21,93 0,08 PIACENZA 81,24 24,36 0,09 PISA 79,65 23,89 0,09 PISTOIA 84,19 25,25 0,09 PORDENONE 78,73 23,61 0,09 POTENZA 69,71 20,91 0,08 PRATO 81,66 24,49 0,09 RAGUSA 74,44 22,33 0,08 RAVENNA 78,66 23,59 0,09 REGGIO 75,69 22,70 0,08 CALABRIA REGGIO EMILIA 85,90 25,76 0,09 RIETI 74,74 22,41 0,08 RIMINI 80,44 24,12 0,09 ROMA 76,62 22,98 0,08 ROVIGO 78,53 23,55 0,09 SALERNO 72,83 21,84 0,08 SASSARI 77,21 23,16 0,08 SAVONA 75,73 22,71 0,08 SIENA 82,79 24,83 0,09 SIRACUSA 77,75 23,32 0,09 SONDRIO 79,94 23,97 0,09 TARANTO 75,79 22,73 0,08 TERAMO 76,43 22,92 0,08 TERNI 74,96 22,48 0,08 TORINO 81,74 24,51 0,09 TRAPANI 75,12 22,53 0,08 TRENTO 88,00 26,39 0,10 TREVISO 84,92 25,47 0,09 TRIESTE 78,36 23,50 0,09 UDINE 78,59 23,57 0,09 VARESE 80,83 24,24 0,09 VENEZIA 82,46 24,73 0,09 VERB. C. 83,26 24,97 0,09 OSSOLA VERCELLI 83,04 24,90 0,09 VERONA 81,98 24,59 0,09 VIBO VALENTIA 71,70 21,50 0,08 VICENZA 81,63 24,48 0,09 VITERBO 76,12 22,83 0,08 ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Importi dei contributi volontari per l’anno 2024, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997 Retribuzione settimanale Base Retr.Settimanale Contributi Totale media IVS imponibile Da a in € in € in € in € 239,51 239,42 0,22 45,15 45,37 239,51 255,38 247,59 0,23 45,93 46,16 255,38 272,50 264,08 0,24 47,45 47,69 272,50 291,42 282,08 0,26 49,13 49,40 291,42 312,95 302,02 0,27 50,99 51,26 312,95 336,17 324,36 0,29 53,08 53,38 336,17 359,31 347,77 0,32 55,28 55,59 359,31 386,02 372,66 0,34 57,60 57,94 386,02 416,97 401,73 0,37 60,31 60,68 416,97 448,09 432,75 0,39 63,21 63,60 448,09 478,70 463,62 0,42 66,09 66,52 478,70 509,99 494,62 0,46 68,99 69,44 509,99 540,23 525,35 0,48 71,86 72,34 540,23 574,91 557,98 0,51 74,91 75,42 574,91 609,36 592,37 0,54 78,12 78,66 609,36 643,72 626,52 0,58 81,31 81,89 643,72 678,29 660,98 0,61 84,52 85,13 678,29 712,56 695,24 0,64 87,72 88,37 712,56 746,77 729,76 0,66 90,96 91,62 746,77 780,97 763,95 0,70 94,14 94,84 780,97 815,61 798,41 0,73 97,36 98,09 815,61 850,30 832,72 0,76 100,57 101,33 850,30 884,18 867,22 0,81 103,80 104,61 884,18 918,71 901,49 0,84 106,98 107,82 918,71 953,46 936,18 0,87 110,23 111,10 953,46 988,08 970,60 0,89 113,45 114,34 988,08 1.022,75 1.005,30 0,94 116,68 117,62 1.022,75 1.057,28 1.039,92 0,96 119,91 120,87 1.057,28 1.057,85 0,98 121,59 122,57

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