Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 9/2026
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici
Riferimento normativo
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 03/02/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 9
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori
domestici
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per
l’anno 2026 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
INDICE
1. Premessa
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
1. Premessa
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,4%, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio
2024 - dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 - dicembre 2025.
Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i
contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo
1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006,
come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore
aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro
soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota
complessiva.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a
carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i lavoratori dipendenti che
abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dall'articolo 14.1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito
contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà
viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme
assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di
contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente
al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51,
comma 2, lettera i-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La legge 30 dicembre 2025, n. 199, all’articolo 1, comma 194, ha previsto che la disposizione
di cui all'articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022, come sostituita dall’articolo 1,
comma 161, della legge n. 207/2024, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti
che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24,
comma 10, del decreto-legge n. 201/2011.
La norma in esame prevede la possibilità di accedere all’incentivo al posticipo in favore dei
lavoratori dipendenti che, entro l’anno 2026, abbiano maturato i requisiti di accesso per la
pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (per il
2026, anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le
donne).
Possono accedere all’incentivo al posticipo anche i lavoratori dipendenti che entro l’anno 2025
hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui
all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 (62 anni di età e 41 anni di contributi).
Con successiva circolare verrà illustrata in dettaglio la disciplina del citato incentivo al posticipo
per l’anno 2026 e saranno altresì fornite le relative indicazioni per la fruizione della misura.
2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 9,61 € 8,52 € 1,70 (0,43) (2) € 1,71 (0,43)
(2)
oltre € 9,61
fino a € 11,70 €9,61
€ 1,92 (0,48) (2)
€ 1,93 (0,48)
(2)
oltre € 11,70 € 11,70
€ 2,34 (0,59) (2)
€ 2,35 (0,59)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) (2) € 1,25 (0,31)
(2)
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se
il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini
entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l’art. 1 del D.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Comprensivo contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n.
92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 9,61 € 8,52 € 1,82 (0,43) (2) € 1,83 (0,43)
(2)
oltre € 9,61
fino a € 11,70 € 9,61
€ 2,05 (0,48) (2)
€ 2,06 (0,48)
(2)
oltre € 11,70 € 11,70
€ 2,50 (0,59) (2)
€ 2,51 (0,59)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 6,20 € 1,32 (0,31) (2) € 1,33 (0,31)
(2)
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se
il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini
entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l’art. 1 del D.P.R. n.
1403/1971).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON LAVORATORI DOMESTICI SENZA
CUAF CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579
ASpI 1,0300% 0,051584 1,1500% 0,057250
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITA' 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,3100% 0,065607 1,3100% 0,065215
Fondo garanzia 0,2000% 0,010016 0,2000% 0,009956
tratt.
fine rapporto
TOTALE 19,9675% 1,000000 20,0875% 1,000000
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n.
92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053
ASpI 1,0300% 0,048204 1,1500% 0,053519
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITA' 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,3100% 0,061308 1,310000% 0,060966
Contr.addizionale c. 28 art.2 1,40% 0,065520 1,40% 0,065154
L.92/2012
Fondo garanzia tratt. 0,009360 0,20% 0,009308
fine rapporto 0,200000%
TOTALE 21,3675% 1,000000 21,4875% 1,000000
Normativa di riferimento
(1) Il comma 161 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024 ha sostituito il comma 286 dell'articolo
1 della legge n. 197/2022, disponendo che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro
il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dall'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, e
dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, possono rinunciare all'accredito
contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima.
La legge n. 199/2025, all’articolo 1, comma 194, ha previsto che la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022, si applica anche con riferimento ai
lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi
previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011. Al riguardo, si rammenta
che il citato comma 286 della legge n. 197/2022 ha originariamente previsto per i lavoratori
dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2023, i requisiti minimi previsti
dall'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 e dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge
n. 201/2011, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a
proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
(2) L’articolo 2 della legge n. 92/2012, e successive modificazioni, ha istituito l’Assicurazione
Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12,
sesto comma (1,30%), e 28, primo comma (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(3) L’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, e successive modificazioni, ha previsto che
ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale.
(4) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria
2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del
lavoratore.
(5) In base all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 (legge Finanziaria 2006),
dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per
il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione di cui all’articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero dal versamento dei seguenti contributi:
CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(6) L’articolo 120 della legge n. 388/2000 (legge Finanziaria 2001) riconosce ai datori di
lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari
allo 0,8% (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore allo 0,8%) oppure pari allo 0,4%
a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e
disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore allo 0,8%).
(7) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000), dispone, dal 1°
luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di
maternità a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%. Tale riduzione resta
confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge Finanziaria 2002).
(8) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”, a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello
0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
(9) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal
1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
(10) In base all’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC
dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(11) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva
per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello
0,50% ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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