Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
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Roma, 26/11/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
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Circolare n. 99
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160. Disposizioni in materia di
sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore
moda. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i contenuti delle disposizioni in materia
di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di
lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e
calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del decreto–
legge 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda e si
forniscono le relative istruzioni procedurali.
INDICE
Premessa
1. Destinatari e finalità della misura di sostegno al reddito
2. Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento di sostegno al
reddito
3. Misura del trattamento di sostegno al reddito
4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento
5. Contribuzione figurativa
6. Modalità operative
6.1 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento e del conguaglio
6.2 Indicazioni in caso di pagamento diretto
7. Istruzioni contabili
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 28
ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e
istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 29 ottobre 2024, giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, all’articolo 2, comma 1, prevede che: “In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della
prestazioni erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art.
27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche
artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti
nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al
reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per
le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo
massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino
al 31 dicembre 2024”.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
si illustrano i contenuti della disposizione introdotta dal citato articolo 2 e si forniscono le
relative istruzioni operative.
1. Destinatari e finalità della misura di sostegno al reddito
Come anticipato in premessa, l’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 consente ai datori di
lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC),
nonché conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di
contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre
2024 e il 31 dicembre 2024.
Si evidenzia che la nuova misura di sostegno al reddito non si rivolge a tutti i datori di lavoro,
come sopra individuati, ma soltanto a quelli che, oltre ad appartenere ai settori tessile,
dell’abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei
seguenti requisiti:
a) sono classificati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei
settori Industria o Artigianato;
b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della
presente circolare;
c) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre
precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al
reddito;
d) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei
trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal
Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (di seguito, FSBA),
di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione
salariale.
Al riguardo si rammenta che, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro, il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), che interessa i datori di lavoro
dell’industria, è corrisposto per un periodo massimo di 52 settimane nel biennio mobile.
L’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FSBA, che tutela i datori di lavoro
dell’artigianato, può essere garantito, invece, per un periodo massimo di 26 settimane nel
biennio mobile.
Si ricorda che, in entrambi i settori, opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei
trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all’articolo 4
del citato decreto legislativo n. 148/2015.
La disposizione introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 intende, quindi,
assicurare ai datori di lavoro, come sopra individuati, la possibilità di ricorrere
all’ammortizzatore sociale, in deroga ai predetti limiti, per aiutarli a fronteggiare e superare la
grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda.
2. Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del
trattamento di sostegno al reddito
I commi 2 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 prevedono che, per richiedere la
misura di sostegno al reddito in trattazione, i datori di lavoro, come individuati al precedente
paragrafo, devono trasmettere la domanda all’INPS, secondo i termini e le modalità disciplinate
dall’Istituto medesimo.
A tale fine, si comunica che le domande di cui trattasi devono essere trasmesse all’Istituto
entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora
l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - che non può essere
anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n.
160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle
domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma
“OMNIA IS”.
Si ricorda che alla predetta piattaforma si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo,
nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la
voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di
Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta
la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.
Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24
- Settore Moda”.
Come anticipato, la procedura sarà resa disponibile a decorrere dal 3 dicembre 2024.
Da tale data, i datori di lavoro possono inviare le istanze relative a periodi di
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa intervenute dal 29 ottobre 2024 (data di entrata
in vigore del decreto–legge n. 160/2024).
La domanda deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Al riguardo, si precisa che sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito in argomento
solamente i lavoratori che - alla data di presentazione della domanda - posseggono
un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva
interessata dall’istanza.
Alla domanda deve essere altresì allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso
disponibile nell’Allegato n. 2, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul
mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.
Atteso che, come evidenziato nel precedente paragrafo, la misura introdotta dall’articolo 2 del
decreto-legge n. 160/2024 può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che
hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza
di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria che regola la materia, come illustrati in
precedenza, la domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito deve essere integrata da
una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
disponibile all’interno della procedura informatica - in cui i datori di lavoro attestano di non
poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità,
possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di
Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso
alla misura di sostegno al reddito di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, non
possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.
Sempre con riferimento al settore dell’Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il
trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne
comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.
Tutti i datori di lavoro devono dichiarare, inoltre, di avere occupato mediamente, nel semestre
precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari
a 15.
Si rammenta, ai datori di lavoro che intendono richiedere la nuova misura di sostegno al
reddito, l’osservanza delle disposizioni in tema di informativa alle rappresentanze sindacali
aziendali o a quelle unitarie, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi a oggetto le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei
lavoratori interessati.
Al riguardo, si fa presente che, in considerazione della finalità perseguita dalla misura di
sostegno al reddito in esame e nell’ottica dello snellimento dell’azione amministrativa, l’Istituto,
alla ricezione della domanda di accesso al trattamento di sostegno al reddito di cui trattasi,
considera adempiuti gli obblighi di informativa posti a carico dei datori di lavoro dalla vigente
normativa, ancorché assolti successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione
richiesto.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, i datori
di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al
pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del decreto legislativo
n. 148/2015.
I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai
fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.
Si ribadisce, infatti, che il riconoscimento della misura di sostegno al reddito di cui al decreto–
legge n. 160/2024 avviene in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 12 del decreto
legislativo n. 148/2015.
3. Misura del trattamento di sostegno al reddito
Ai fini della determinazione della nuova misura di sostegno al reddito, il comma 1 dell’articolo 2
del decreto-legge n. 160/2024 richiama l’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015.
Conseguentemente, il trattamento spettante ammonta all'80 per cento della retribuzione
globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le
ore zero e il limite dell'orario contrattuale [1]. L’importo non può in ogni caso superare il tetto
massimo mensile stabilito dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015 che, per
l’anno 2024, è fissato - per la generalità dei lavoratori - in 1.392,89 euro [2]. Il predetto
importo è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
4. Risorse finanziarie e modalità di pagamento
In relazione a quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, la
misura di sostegno al reddito in argomento è concessa fino al tetto massimo complessivo di
spesa di 64,6 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite fornendo i relativi risultati al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il
raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l’Istituto non
procede all’accoglimento di ulteriori domande.
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che il trattamento di sostegno al
reddito sia erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di
lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di
conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi – a pena di decadenza - entro i termini previsti
dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 [3].
In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere
all’INPS il pagamento diretto della prestazione, secondo le indicazioni illustrate al successivo
paragrafo 6.2.
5. Contribuzione figurativa
Nel disciplinare la nuova misura di sostegno al reddito, l’articolo 2 del decreto–legge n.
160/2024 ha previsto che la stessa sia correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del
diritto e della misura del trattamento pensionistico.
Attesa la natura e le caratteristiche della suddetta integrazione al reddito, la contribuzione
figurativa di cui trattasi viene accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni
salariali dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015.
6. Modalità operative
6.1 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Esposizione
dell’evento e del conguaglio
Per le istanze presentate con riferimento a periodi decorrenti dal 29 ottobre 2024, i datori di
lavoro o i loro intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo
(ticket).
I datori di lavoro devono indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa gestiti con il sistema del ticket. A tale fine, procedono a compilare il
flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento>, deve essere valorizzato il codice evento già in uso “ISU”, che assume il più
ampio significato di “Integrazione salariale unica e Sostegno al reddito settore moda”,
procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi
indennizzati con le consuete modalità. Lo stesso codice evento sopra indicato deve essere
valorizzato nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di
<CodiceEventoGiorn>, al fine di fornire le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata
dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto.
Elemento <Giorno>:
Elemento <Lavorato> = “N”;
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “1” o “2” (in caso di integrazione a carico del datore
di lavoro);
Elemento <CodiceEventoGiorn> = “ISU”.
Con riferimento al valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso
deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore/giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle
competenze ultramensili.
L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in
centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle
indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG>, deve essere indicato il codice identificativo (ticket),
ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di
inoltro della domanda, sia in fase di richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto
l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria.
In merito alle modalità di esposizione del trattamento di sostegno al reddito da porre a
conguaglio, i datori di lavoro devono indicare:
nell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>, il numero di
autorizzazione;
nell’elemento <CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/
<CongCIGSAltCaus>, il nuovo codice causale “L907”, avente il significato di “Conguaglio
prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024”;
nell’elemento <CongCIGSAltImp> l’importo autorizzato da recuperare.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso
Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i
termini di decadenza delle autorizzazioni.
6.2 Indicazioni in caso di pagamento diretto
In caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei
flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità, così come illustrate con la
circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e con i successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n.
2743 dell’08 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.
Si evidenzia che, in tale ipotesi, trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 7, comma
5–bis del decreto legislativo n. 148/2015 a mente della quale il datore di lavoro è tenuto, a
pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione
salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di
integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione
del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Nell’ambito del codice intervento 700 è stata istituita la nuova causale codice evento “702” ISU
– Settore moda ex dl n. 160/2024.
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la
liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “702”, con emissione dei
pagamenti tramite procedura centralizzata.
7. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi alle prestazioni in argomento, finanziate dallo Stato, trattate nell’ambito dei
precedenti paragrafi e disciplinate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, saranno
rilevati, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali – evidenza contabile (GAU) - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario,
sul seguente conto di nuova istituzione:
GAU30264 - Oneri per il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel settore tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero (TAC) nonché conciario, nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015,
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - articolo 2, del
decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160,
relativo alle prestazioni poste a conguaglio dal datore di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens
con il codice causale “L907”, secondo le modalità operative riportate nel precedente paragrafo
6.
Gli oneri per la contribuzione figurativa ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con
onere a carico dello Stato, sono da attribuire al nuovo conto GAU32264, da movimentare in
contropartita (sezione Avere) del conto di nuova istituzione FPR22103.
I pagamenti corrisposti direttamente ai lavoratori effettuati tramite la procedura dei pagamenti
accentrati, saranno rilevati ai seguenti conti di nuova istituzione:
GAU30284 - Oneri per il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel settore tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero (TAC) nonché conciario, nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015,
corrisposto direttamente - articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160;
GAU10284 - Debito per il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel settore tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero (TAC) nonché conciario, nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015 -
articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto
GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo codice di bilancio "3318
- Somme non riscosse dai beneficiari – Trattamenti di integrazione salariale settore "TAC" - art.
2 del DL 160/2024 - GAU".
L'eventuale riemissione in pagamento dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine
verrà gestita tramite la stessa procedura dei pagamenti accentrati al nuovo conto di debito
GPA10284.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate si istituisce il conto:
GAU24284 - Entrate varie - recupero e/o rentroito del trattamento di integrazione salariale
spettante ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, nella misura prevista
dall'art. 3 del Dlgs n. 148 del 2015 - articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160.
Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni" il
codice di bilancio "1366 - Recupero dei trattamenti di integrazione salariale settore "TAC" - art.
2 DL 160/2024 – GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto in uso GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio "1366" evidenzierà, inoltre, anche eventuali crediti divenuti inesigibili
nell'ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 3 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente
dal periodo di paga.
[2] Cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024.
[3] L’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che le operazioni di
conguaglio debbano essere effettuate dai datori di lavoro, a pena di decadenza, entro sei mesi
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o
dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
ALLEGATO 1
CSC
ATECO 2007 ATTIVITÀ
Industria Artigianato
13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 10701 40701
13.20.00 Tessitura 10703 40703
13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 10723 40723
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 10713 40713
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 10805 40805
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 10813 40813
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 10717 40717
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 10716 40716
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 10724 40724
13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 10719 40719
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 10715 40715
13.99.10 Fabbricazione di ricami 10719 40719
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 10719 40719
13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 10724 40724
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 10801 40801
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 10801 40801
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 10801 40801
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 10801 40801
14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 10803 40803
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 10812 40812
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 10812 40812
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 10801 40801
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 10806 40806
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 10714 40714
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 10713 40713
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 11004 41004
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 11006 41006
15.20.10 Fabbricazione di calzature 11001 41001
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 11001 41001
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30264
Denominazione completa Oneri per il trattamento di integrazione salariale spettante ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti
nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) nonché
conciario, nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015,
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5
febbraio 1969 - articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n.
160
Denominazione abbreviata TR.INTEGR.SALAR.SETT.TAC – ART.2 DL 160/2024 DM
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2024 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205002
Tipo variazione I
Codice conto GAU32264
Denominazione completa Oneri per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del
trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel settore
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) nonché conciario,
nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015 - articolo
2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.TR.INTEGR.SAL.TAC–ART.2 DL 160/24
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2024 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604
Tipo variazione I
Codice conto GAU30284
Denominazione completa Oneri per il trattamento di integrazione salariale spettante ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti
nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) nonché
conciario, nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015,
corrisposto direttamente - articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre
2024, n. 160
Denominazione abbreviata TR.INTEGR.SALAR.SETT.TAC – ART.2 DL 160/2024 DIR
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2024 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAU10284
Denominazione completa Debito per il trattamento di integrazione salariale spettante ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti
nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) nonché
conciario, nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015 -
articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160
Denominazione abbreviata DEB.TR.INTEGR.SALAR.SETT.TAC – ART.2 DL 160/2024
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2024 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GPA10284
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento, tramite la procedura
centralizzata, del trattamento di integrazione salariale spettante ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti
nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) nonché
conciario, nella misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015 -
articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160
Denominazione abbreviata DEB.RIEM.RIACCR.TR.INT.SAL.SETT.TAC–A2 DL 160/24
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2024 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 8U2220099/8E2320099/PNE112013
Tipo variazione I
Codice conto GAU24284
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito del trattamento di
integrazione salariale spettante ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro, anche artigiani, operanti nel settore tessile,
dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) nonché conciario, nella
misura prevista dall'art. 3, del Dlgs n. 148 del 2015 - articolo 2, del
decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160
Denominazione abbreviata EV-REC/REN.TR.INT.SALAR.SETT.TAC–AR2 DL 160/24
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2024 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto FPR22103
Denominazione completa Trasferimento da GIAS a copertura della contribuzione figurativa per
i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale
Denominazione abbreviata TRASF.DA GIAS COP.FIG.TRATT.INTEGRAZ.SALARIALE
Validità e Movimentabilità Mese 11 Anno 2024 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio ETA05001604
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