Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1307/2023

Decisione (UE) 2023/1307 del Consiglio del 26 giugno 2023 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare, a titolo di seconda frazione per il 2023

Pubblicato: 26/06/2023 In vigore dal: 26/06/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1307 del Consiglio del 26 giugno 2023 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare, a titolo di seconda frazione per il 2023 EN: Council Decision (EU) 2023/1307 of 26 June 2023 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a second instalment for 2023

Testo normativo

27.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 161/77 DECISIONE (UE) 2023/1307 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2023 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare, a titolo di seconda frazione per il 2023 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (2) Conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2023 una proposta che fissa l’importo della seconda frazione del contributo per il 2023. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione. (4) A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata. (5) La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio ( 3 ) fissa l’importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare come seconda frazione per il 2023 è fissato a 750 000 000 EUR, così ripartiti: 650 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI. Articolo 2 I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione e alla BEI dalle parti del FES a titolo di seconda frazione per il 2023, conformemente all’allegato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l’importo annuo per il 2023, l’importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 ( GU L 294 del 15.11.2022, pag. 17 ). ALLEGATO SECONDA FRAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FES PER IL 2023 (EUR) DA VERSARE ALLA COMMISSIONE E ALLA BEI STATI MEMBRI E REGNO UNITO Ripartizione 11° FES (%) Seconda frazione 2023 (EUR) Totale Commissione BEI 11° FES 11° FES BELGIO 3,24927 21 120 255 3 249 270 24 369 525 BULGARIA 0,21853 1 420 445 218 530 1 638 975 CECHIA 0,79745 5 183 425 797 450 5 980 875 DANIMARCA 1,98045 12 872 925 1 980 450 14 853 375 GERMANIA 20,57980 133 768 700 20 579 800 154 348 500 ESTONIA 0,08635 561 275 86 350 647 625 IRLANDA 0,94006 6 110 390 940 060 7 050 450 GRECIA 1,50735 9 797 775 1 507 350 11 305 125 SPAGNA 7,93248 51 561 120 7 932 480 59 493 600 FRANCIA 17,81269 115 782 485 17 812 690 133 595 175 CROAZIA 0,22518 1 463 670 225 180 1 688 850 ITALIA 12,53009 81 445 585 12 530 090 93 975 675 CIPRO 0,11162 725 530 111 620 837 150 LETTONIA 0,11612 754 780 116 120 870 900 LITUANIA 0,18077 1 175 005 180 770 1 355 775 LUSSEMBURGO 0,25509 1 658 085 255 090 1 913 175 UNGHERIA 0,61456 3 994 640 614 560 4 609 200 MALTA 0,03801 247 065 38 010 285 075 PAESI BASSI 4,77678 31 049 070 4 776 780 35 825 850 AUSTRIA 2,39757 15 584 205 2 397 570 17 981 775 POLONIA 2,00734 13 047 710 2 007 340 15 055 050 PORTOGALLO 1,19679 7 779 135 1 196 790 8 975 925 ROMANIA 0,71815 4 667 975 718 150 5 386 125 SLOVENIA 0,22452 1 459 380 224 520 1 683 900 SLOVACCHIA 0,37616 2 445 040 376 160 2 821 200 FINLANDIA 1,50909 9 809 085 1 509 090 11 318 175 SVEZIA 2,93911 19 104 215 2 939 110 22 043 325 REGNO UNITO ( *1 ) 14,67862 95 411 030 ( *1 ) 14 678 620 110 089 650 ( *1 ) TOTALE UE-27 E REGNO UNITO 100,00 650 000 000 100 000 000 750 000 000 ( *1 ) A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10° e dell’11° FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2 a e 3 a frazione, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Tale calcolo su base netta sarà rispecchiato nelle rispettive istruzioni di pagamento.

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