Decisione (UE) 2023/1307 del Consiglio del 26 giugno 2023 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare, a titolo di seconda frazione per il 2023
Decisione (UE) 2023/1307 del Consiglio del 26 giugno 2023 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare, a titolo di seconda frazione per il 2023
EN: Council Decision (EU) 2023/1307 of 26 June 2023 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a second instalment for 2023
Testo normativo
27.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 161/77
DECISIONE (UE) 2023/1307 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2023
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare, a titolo di seconda frazione per il 2023
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(2)
Conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2023 una proposta che fissa l’importo della seconda frazione del contributo per il 2023.
(3)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
(4)
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)
La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio
(
3
)
fissa l’importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare come seconda frazione per il 2023 è fissato a 750 000 000 EUR, così ripartiti: 650 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione e alla BEI dalle parti del FES a titolo di seconda frazione per il 2023, conformemente all’allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
.
(
3
)
Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l’importo annuo per il 2023, l’importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 (
GU L 294 del 15.11.2022, pag. 17
).
ALLEGATO
SECONDA FRAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FES PER IL 2023 (EUR) DA VERSARE ALLA COMMISSIONE E ALLA BEI
STATI MEMBRI E REGNO UNITO
Ripartizione 11° FES (%)
Seconda frazione 2023 (EUR)
Totale
Commissione
BEI
11° FES
11° FES
BELGIO
3,24927
21 120 255
3 249 270
24 369 525
BULGARIA
0,21853
1 420 445
218 530
1 638 975
CECHIA
0,79745
5 183 425
797 450
5 980 875
DANIMARCA
1,98045
12 872 925
1 980 450
14 853 375
GERMANIA
20,57980
133 768 700
20 579 800
154 348 500
ESTONIA
0,08635
561 275
86 350
647 625
IRLANDA
0,94006
6 110 390
940 060
7 050 450
GRECIA
1,50735
9 797 775
1 507 350
11 305 125
SPAGNA
7,93248
51 561 120
7 932 480
59 493 600
FRANCIA
17,81269
115 782 485
17 812 690
133 595 175
CROAZIA
0,22518
1 463 670
225 180
1 688 850
ITALIA
12,53009
81 445 585
12 530 090
93 975 675
CIPRO
0,11162
725 530
111 620
837 150
LETTONIA
0,11612
754 780
116 120
870 900
LITUANIA
0,18077
1 175 005
180 770
1 355 775
LUSSEMBURGO
0,25509
1 658 085
255 090
1 913 175
UNGHERIA
0,61456
3 994 640
614 560
4 609 200
MALTA
0,03801
247 065
38 010
285 075
PAESI BASSI
4,77678
31 049 070
4 776 780
35 825 850
AUSTRIA
2,39757
15 584 205
2 397 570
17 981 775
POLONIA
2,00734
13 047 710
2 007 340
15 055 050
PORTOGALLO
1,19679
7 779 135
1 196 790
8 975 925
ROMANIA
0,71815
4 667 975
718 150
5 386 125
SLOVENIA
0,22452
1 459 380
224 520
1 683 900
SLOVACCHIA
0,37616
2 445 040
376 160
2 821 200
FINLANDIA
1,50909
9 809 085
1 509 090
11 318 175
SVEZIA
2,93911
19 104 215
2 939 110
22 043 325
REGNO UNITO
(
*1
)
14,67862
95 411 030
(
*1
)
14 678 620
110 089 650
(
*1
)
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO
100,00
650 000 000
100 000 000
750 000 000
(
*1
)
A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10° e dell’11° FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2
a
e 3
a
frazione, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Tale calcolo su base netta sarà rispecchiato nelle rispettive istruzioni di pagamento.
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