Decisione (UE) 2023/2861 del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra
Decisione (UE) 2023/2861 del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra
EN: Council Decision (EU) 2023/2861 of 20 July 2023 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Members of the Organisation of African, Caribbean and Pacific States, of the other part
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2861
28.12.2023
DECISIONE (UE) 2023/2861 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2023
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 21 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati a nome dell'Unione, in merito alle disposizioni di un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, che rientrano nelle competenze dell'Unione, e a negoziare tali disposizioni.
(2)
I negoziati si sono conclusi con esito positivo il 15 aprile 2021, ad eccezione della definizione delle parti.
(3)
L'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra («accordo») rispecchia lo stretto legame storico e i sempre più profondi legami sviluppatisi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («membri dell’OSACP») , dall'altra, nonché il desiderio delle parti di rafforzare e ampliare ulteriormente le loro relazioni in modo ambizioso e innovativo. L'accordo ridefinisce le relazioni tra l'Unione e i suoi Stati membri e i membri dell'OSACP, compresi le priorità e i metodi di lavoro nei diversi settori strategici compresi dall'accordo.
(4)
È opportuno firmare l'accordo e approvare l’acclusa dichiarazione sulle modalità di cooperazione e di attuazione.
(5)
È opportuno applicare l'accordo in parte a titolo provvisorio tra l'Unione e i membri dell'OSACP, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(6)
La firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo non pregiudicano l'esercizio da parte degli Stati membri delle loro competenze nazionali, in particolare nel settore della cooperazione allo sviluppo, istruzione e migrazione, conformemente ai trattati, e lasciano impregiudicate le responsabilità degli Stati membri in conformità dei trattati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione la firma dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra («accordo»), con riserva della sua conclusione
(
1
)
.
Articolo 2
La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
1. In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 98, paragrafo 4, dello stesso, l'accordo è applicato a titolo provvisorio
(
2
)
tra l'Unione e i membri dell'OSACP, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, e sono applicabili all'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli seguenti non si applicano a titolo provvisorio:
a)
nella parte generale:
—
articolo 12, paragrafi 4 e 6, nella misura in cui riguarda la riscossione del gettito fiscale;
—
articolo 17, paragrafo 4, ultima frase, nella misura in cui riguarda le spese militari;
—
articolo 22, paragrafo 2, terza frase;
—
articolo 29, paragrafo 2;
—
articolo 32, paragrafo 1, lettera b), e articolo 32, paragrafo 2, ultima frase;
—
articolo 64, paragrafo 1, ultima frase;
—
articolo 67, paragrafo 2;
—
articolo 85, paragrafo 1, prima frase, e articolo 85, paragrafo 4;
b)
nel protocollo regionale Africa:
—
articolo 9, paragrafo 1, ultima frase;
—
articolo 58, paragrafo 5, prima frase;
—
articolo 67, paragrafo 2, ultima frase, e articolo 67, paragrafo 4, ultima frase;
—
articolo 68, paragrafo 4, nella misura in cui riguarda i sistemi penitenziari;
—
articolo 72, paragrafo 1, nella misura in cui riguarda la gestione del debito pubblico;
—
articolo 76, paragrafo 2;
c)
nel protocollo regionale Caraibi:
—
articolo 33, paragrafo 4;
—
articolo 34, paragrafo 2;
—
articolo 35, nella misura in cui riguarda la gestione del debito pubblico;
—
articolo 36, paragrafo 3, prima frase;
—
articolo 51, paragrafo 5, prima frase;
d)
nel protocollo regionale Pacifico:
—
articolo 18;
—
articolo 26, paragrafo 4, nella misura in cui riguarda l'aumento delle rotte e della frequenza dei servizi aerei;
—
articolo 40, paragrafo 3, nella misura in cui riguarda i sistemi penitenziari;
—
articolo 41, paragrafo 1, nella misura in cui riguarda la gestione del debito pubblico.
3. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni relative agli investimenti esteri non si applicano a titolo provvisorio nella misura in cui riguardano investimenti di portafoglio o qualsiasi altra forma di investimento non diretto.
4. Nonostante il paragrafo 1, la parte V della parte generale dell'accordo si applica a titolo provvisorio nella misura in cui le disposizioni di tale parte sono limitate allo scopo di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo come definito nel presente articolo.
5. L'applicazione provvisoria di parti dell'accordo non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Il testo dell'accordo è pubblicato nella
GU L, 2023/2862, 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj
.
(
2
)
La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2861/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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