Quali sono i requisiti e le modalità per presentare la domanda di indennità di discontinuità (IDIS) per i lavoratori dello spettacolo nel 2026?
Spiegato da FiscoAI
L'indennità di discontinuità (IDIS) è una prestazione economica strutturale introdotta dal decreto legislativo 175/2023 a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, riconoscendo la natura intrinsecamente discontinua delle loro prestazioni lavorative. A partire dal 1° gennaio 2026, la normativa ha subito modifiche significative sui requisiti di accesso: il richiedente deve possedere un reddito IRPEF non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la domanda e deve aver maturato almeno 51 giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente (con eccezioni per gli attori cinematografici e audiovisivi, che possono soddisfare il requisito con 15 giornate in un anno o 30 giornate in due anni).
La domanda per l'anno 2026 (riferita all'anno di competenza 2025) può essere presentata dal 19 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 attraverso tre canali: il portale INPS autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS; il Contact Center Multicanale ai numeri 803 164 (rete fissa) o 06 164164 (rete mobile); oppure tramite gli Istituti di patronato. L'istruttoria delle domande avrà inizio a maggio 2026, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione.
Per i commercialisti e i consulenti che assistono lavoratori dello spettacolo, è essenziale verificare il rispetto del limite reddituale IRPEF e il raggiungimento delle giornate minime di contribuzione, documentando adeguatamente la dichiarazione dei redditi e i versamenti al Fondo pensione specifico del settore.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2026.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16-01-2026
Messaggio n. 154
OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore
dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2026.
Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, ha introdotto, in via strutturale e permanente,
con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del
settore dello spettacolo (IDIS), al fine di garantire a tale categoria di lavoratori un sostegno
economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro e del loro carattere
strutturalmente discontinuo.
Con le circolari n. 2 del 3 gennaio 2024 e n. 101 del 13 giugno 2025, alle quali si rinvia per la
disciplina di dettaglio della prestazione, sono state fornite le relative istruzioni amministrative,
anche in materia di regime contributivo applicabile.
Con il presente messaggio si illustrano le novità introdotte in materia dall’articolo 1, comma
840, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), e si comunicano i termini
utili entro i quali presentare la domanda.
Il legislatore è, infatti, intervenuto sulla disciplina dell’indennità di discontinuità per i lavoratori
dello spettacolo modificando l’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n.
175/2023, a fare data dal 1° gennaio 2026.
In particolare, con riferimento al requisito reddituale per l’accesso alla prestazione, la
disposizione in parola ha previsto che il richiedente debba essere in possesso di un reddito, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione
quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell’anno di
imposta precedente alla presentazione della domanda.
Inoltre, quanto al requisito delle cinquantuno giornate minime di contribuzione accreditata al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente a quello di presentazione della
domanda, la novella ha previsto che, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il
medesimo requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici
giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno
precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di
presentazione della domanda.
Tanto rappresentato, si comunica che a decorrere dal 19 gennaio 2026 è disponibile il
servizio per la presentazione della domanda per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza
2025. Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la
presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al
seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” >
selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni
non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di
discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS);
eIDAS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact
Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure
al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi
gestori).
È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Infine, si rammenta che, come previsto al paragrafo 5 della circolare n. 101 del 2025,
l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla
chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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L'IDIS è disciplinata dal decreto legislativo 175/2023 e dalla legge di Bilancio 2026, e rappresenta un sostegno economico strutturale per i lavoratori dello spettacolo basato su requisiti di reddito IRPEF e contribuzione al Fondo pensione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare il limite reddituale di 35.000 euro, le giornate di contribuzione accreditata e le specifiche deroghe per attori cinematografici e audiovisivi, consultando le circolari INPS 2/2024 e 101/2025 per la disciplina completa della prestazione e del regime contributivo applicabile.
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