Flussi Uniemens dei lavoratori iscritti ai Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato. Chiarimenti operativi e nuove istruzioni per i soggetti a cui si applica la disciplina del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Flussi Uniemens dei lavoratori iscritti ai Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato. Chiarimenti operativi e nuove istruzioni per i soggetti a cui si applica la disciplina del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03-02-2026
Messaggio n. 409
OGGETTO: Flussi Uniemens dei lavoratori iscritti ai Fondi ex IPOST e Ferrovie
dello Stato. Chiarimenti operativi e nuove istruzioni per i soggetti a
cui si applica la disciplina del massimale contributivo di cui
all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
1. Premessa
Con il presente messaggio, a seguito dell’analisi dei processi che governano il caricamento dei
dati retributivi sul conto assicurativo individuale degli iscritti ai Fondi ex IPOST e Ferrovie dello
Stato, si riepilogano ai datori di lavoro indicazioni operative relative alla compilazione dei flussi
Uniemens per la generalità dei lavoratori iscritti ai predetti Fondi e si forniscono nuove
indicazioni di dettaglio per la valorizzazione nei flussi Uniemens dei lavoratori soggetti
all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens
2.1 Precisazioni di carattere generale
In ragione delle peculiarità che contraddistinguono i flussi Uniemens per i lavoratori iscritti ai
Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato, che si caratterizzano per la presenza di un’apposita
sezione denominata <FondiSpeciali> contenente elementi informativi di dettaglio, si rammenta
l’importanza che i datori di lavoro osservino, nella compilazione dei flussi Uniemens, le
istruzioni fornite dall’Istituto con particolare riferimento alla corrispondenza dei dati retributivi
dichiarati, da un lato, nella sezione <DatiRetributivi> e, dall’altro, nella sezione
<FondiSpeciali>, e alla corretta valorizzazione degli elementi informativi riferiti al verificarsi di
eventi che comportano l’accredito di contribuzione figurativa.
In particolare, si ricorda che, ai fini dell’esposizione nei flussi Uniemens dei dati retributivi
riferiti ai suddetti lavoratori, gli importi inseriti nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>
devono essere pari alla somma delle quattro voci – “Retribuzione ex L. 177/76”, “tredicesima
mensilità”, “CA”, “IIS” - che compongono la retribuzione esposta nell’elemento <Retribuzioni>
o <RetribuzioniIpost> di <DatiMese> o <DatiMeseIPOST>.
Con riferimento agli eventi che comportano l’accredito della contribuzione figurativa, i relativi
dati nel flusso Uniemens per gli iscritti ai Fondi IPOST e Ferrovie delle Stato devono essere
dichiarati sia nella sezione <Dati Retributivi> (valorizzando l’elemento <DiffAccredito> e gli
ulteriori sottoelementi di <DifferenzeAccredito>) sia, coerentemente, nella sezione
<FondiSpeciali> (rispettivamente <FigurativiIpost> per gli iscritti all’ex IPOST e <Figurativi>
per gli iscritti a Ferrovie dello Stato).
Diversamente, nell’ipotesi di eventi per cui opera l’accredito figurativo sulla retribuzione
convenzionale ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, si ricorda che
le voci “Retribuzione177”, “IIS”, “CA” e “tredicesima”, non devono essere valorizzate
nell’apposita sottosezione <Figurativi>.
Rispetto a tali eventi, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, deve essere valorizzato
solo il campo <SettAccredito>, che indica la durata dell’assenza espressa in settimana e
rapportata in centesimi con riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento.
Resta inteso che, nel caso in cui nello stesso mese siano stati valorizzati nella sezione
<DatiRetributivi> del flusso Uniemens due eventi, uno con <DiffAccredito> e uno con
<SettAccredito>, solo per il primo evento deve essere valorizzata la sottosezione <Figurativi>
della sezione <Fondo>.
2.2 Istruzioni operative per i casi di superamento del massimale contributivo per i
lavoratori a cui si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995
Con la circolare n. 7 del 15 gennaio 2010 sono state fornite ai datori di lavoro indicazioni
generali per la corretta esposizione della contribuzione nel flusso Uniemensnei casi di
superamento del massimale contributivo per i lavoratori soggetti all’applicazione della disciplina
di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Come precisato nella citata circolare n. 7/2010, nel mese in cui si verifica il superamento del
massimale contributivo, l’imponibile da riportare nel relativo elemento <Imponibile> di
<Denuncia Individuale> di <Dati Retributivi>, deve essere indicato nel limite del massimale,
mentre la parte di imponibile eccedente il massimale annuo deve essere riportata nell’elemento
<EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore.
Nei mesi successivi al superamento del massimale l’imponibile deve essere pari a zero, mentre
deve essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale> che riporta la quota di imponibile
che, in conseguenza del superamento del massimale annuo, non è più soggetta alla
contribuzione IVS. Tale imponibile è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento
<Imponibile> di <DatiRetributivi>.
Tanto rappresentato, al fine di perfezionare i dati afferenti alla posizione previdenziale da
valorizzare nella sezione <FondiSpeciali>, si forniscono di seguito specifiche indicazioni
operative da osservare a partire dai periodi di competenza del mese di marzo 2026 nei casi di
superamento del massimale contributivo con riferimento ai lavoratori iscritti ai Fondi ex IPOST
e Ferrovie dello Stato, contraddistinti dal <TipoLavoratore> “PS” e “FS”.
Per tali lavoratori, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale contributivo,
l’elemento <Retribuzioni> di <DatiMese> per gli iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato o
<RetribuzioniIpost> di <DatiMeseIPOST> per gli iscritti all’ex IPOST deve contenere la
valorizzazione analitica delle quattro voci che compongono la retribuzione già esposta
nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>, indicando la sola quota di retribuzione
imponibile che concorre proporzionalmente al raggiungimento del massimale contributivo.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, in cui è valorizzato solo l’elemento
<EccedenzaMassimale> e non anche l’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>, l’elemento
<Retribuzioni> o <RetribuzioniIpost> di <DatiMese> o di <DatiMeseIPOST> deve essere
valorizzato solo nei sotto-elementi <GiorniRetribuiti> e <Giorniutili> nel caso di lavoro part-
time e <GiorniDirittoPartTime> nel caso di part-time verticale (cfr. il messaggio n. 2162 del 3
giugno 2021), mentre non deve essere valorizzato il dettaglio degli elementi retributivi negli
elementi <Retribuzione L.177/76>, <Competenze accessorie>, <Indennità integrativa
speciale> e <Tredicesima>.
Nel caso di cui sopra, pertanto, l’elemento <Retribuzioni> o <RetribuzioniIpost> di
<DatiMese> o di <DatiMeseIPOST> della sezione <Fondi Speciali> deve essere valorizzato
solo con gli elementi utili ai fini del popolamento dell’anzianità contributiva (giorni di diritto e
giorni di misura) spettante al lavoratore.
Occorre, tuttavia, precisare che nel caso in cui, sia nel mese di superamento del massimale
contributivo che nei mesi successivi, intervenga un evento che dia titolo all’accredito della
contribuzione figurativa ai sensi dell’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il
medesimo deve essere esposto indicando il relativo codice evento e la retribuzione persa
nell’elemento <DiffAccredito> della sezione <DatiRetributivi>, che deve corrispondere alla
somma delle singole voci (“Retribuzione ex L. 177/76”, “tredicesima mensilità”, “CA”, “IIS”)
valorizzate nell’elemento <Figurativi> per gli iscritti a Ferrovie dello Stato o nell’elemento
<FigurativiIpost> per gli iscritti all’ex IPOST, della sezione <FondiSpeciali>.
Diversamente, nell’ipotesi di eventi per cui opera l’accredito figurativo sulla retribuzione
convenzionale ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 53/2000, si ricorda che le voci
“Retribuzione177”, “IIS”, “CA” e “tredicesima” non devono essere valorizzate nell’apposita
sottosezione <Figurativi>; rispetto a tali eventi, come per la generalità dei lavoratori
dipendenti, deve essere compilato solo il campo <SettAccredito> come precisato al precedente
paragrafo 2.1.
Infine, resta fermo che, anche nei mesi successivi al superamento del massimale contributivo,
devono essere valorizzati, come da istruzioni già in uso, gli elementi
<RetribuzioneUltimoGiorno> e <RetribuzioneUltimoGiornoIPOST> con riferimento a
<Retribuzione177>, <IndennitàIntegrSpec> e <Benefici336>, e, solo con riguardo agli iscritti
al Fondo Ferrovie dello Stato gli elementi <Ventiquattresimi>, <Limiti> e <Maggiorazione>.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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