Accordo sulle modalità di adesione, anche mediante silenzio-assenso, al Fondo pensione Espero e disciplina del recesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Prime indicazioni
Accordo sulle modalità di adesione, anche mediante silenzio-assenso, al Fondo pensione Espero e disciplina del recesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-02-2026
Messaggio n. 516
Allegati n.1
OGGETTO: Accordo sulle modalità di adesione, anche mediante silenzio-assenso,
al Fondo pensione Espero e disciplina del recesso, ai sensi
dell’articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Prime indicazioni
1. Premessa
Il Fondo pensione Espero è il “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della
Scuola” (di seguito, Fondo) istituito con l’accordo del 14 marzo 2001 fra le Organizzazioni
sindacali del settore e l’ARAN, e il successivo atto costitutivo del 17 novembre 2003.
Il 16 novembre 2023 l’ARAN e la rappresentanza sindacale che ha istituito il Fondo pensione
Espero hanno sottoscritto l’“Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di
espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di
silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore” (di seguito, Accordo;
Allegato n. 1).
L’Accordo disciplina le modalità con cui i lavoratori del comparto scuola possono esprimere la
volontà di aderire al Fondo, anche mediante silenzio-assenso, e regola le condizioni per
l’eventuale recesso del lavoratore.
Il Ministero dell’Istruzione e del merito, con la circolare prot. 133215 dell’11 giugno 2025, ha
fornito le relative istruzioni operative trasmettendole ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modalità di espressione della volontà
di adesione al Fondo e si forniscono istruzioni operative per la compilazione del flusso
Uniemens “ListaPosPA” da parte dei datori di lavoro.
2. Modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo
L’Accordo ribadisce l’obbligo di garantire una corretta e diffusa informazione ai lavoratori del
comparto scuola per agevolare l’espressione libera e consapevole della volontà di adesione e
assicurare i termini di garanzia per il diritto di recesso.
A tale fine, l’Accordo prevede quanto segue:
con riferimento a quanto previsto dal Regolamento della Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP) sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche
complementari (cfr. la deliberazione del 22 dicembre 2020), l’adesione al Fondo può
avvenire con un’esplicita manifestazione di volontà (cfr. l’art. 3, comma 2, lett. a) o
mediante il silenzio-assenso (cfr. l’art. 3, comma 2, lett. b);
all’atto della firma del contratto individuale di “assunzione” l’Amministrazione deve fornire
al lavoratore una informativa sulla modalità di adesione al Fondo, con particolare riguardo
alla tipologia di adesione mediante il silenzio-assenso (cfr. l’art. 4, comma 1);
nell’eventualità in cui l’adesione avvenga tramite il silenzio-assenso, una volta
perfezionata l’iscrizione, la stessa è attivata attribuendo automaticamente il comparto di
investimento c.d. “garantito” (cfr. l’art. 4, comma 6), salvo diversa volontà
successivamente espressa dal lavoratore circa le scelte di investimento disponibili;
l’adesione mediante il silenzio-assenso è riferita esclusivamente al personale dipendente
assunto successivamente al 1° gennaio 2019;
l’iscritto mediante il silenzio-assenso può esercitare il diritto di recesso nel termine di
trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’adesione (cfr. l’art. 6).
Tanto rappresentato, si riportano le opzioni a disposizione del lavoratore assunto per
manifestare o meno la volontà di adesione al Fondo:
a) adesione mediante una esplicita manifestazione di volontà, anche tramite sito web, nelle
forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai
regolamenti e dalle direttive di cui all’articolo 3, comma 1, dell’Accordo. L’adesione in
argomento può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
b) adesione mediante il silenzio-assenso per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019; in
tale caso, trascorsi i termini previsti dall’Accordo senza avere espresso alcuna volontà il
lavoratore viene iscritto automaticamente al Fondo, con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla scadenza dei nove mesi dall’assunzione (per i lavoratori assunti
successivamente al 16 novembre 2023) o dalla comunicazione dell’informativa di cui all’articolo
4, comma 1, dell’Accordo (per i lavoratori la cui assunzione abbia avuto luogo successivamente
al 1° gennaio 2019, ma prima del 16 novembre 2023);
c) decisione di non aderire al Fondo mediante comunicazione espressa all’Amministrazione
datrice di lavoro entro nove mesi dalla data di assunzione (cfr. l’art. 4, comma 2) o dalla
comunicazione dell’informativa di cui all’articolo 4, comma 1, dell’Accordo (cfr. l’art. 5, comma
3).
I citati adempimenti riguardano i dipendenti assunti dal 2 gennaio 2019 e in servizio al 16
novembre 2023 e tutti i nuovi assunti successivamente al 16 novembre 2023.
Al riguardo si chiarisce che il passaggio di personale tra Amministrazioni pubbliche (per effetto
di mobilità/comando/assegnazione temporanea) o di passaggio tra diverse qualifiche del
sistema di classificazione professionale del personale non dirigente nell’ambito della stessa
Amministrazione non integrano la fattispecie dell’assunzione.
Inoltre, sono esclusi dall’ambito di applicazione delle nuove regole i dipendenti che, in forza di
continuità di iscrizione, permangono nel regime di trattamento di fine servizio (TFS) e i
dipendenti già iscritti al Fondo in virtù di precedenti rapporti di lavoro.
3. Flussi di comunicazione tra le Amministrazioni e l’INPS. Indicazioni operative
relative ai flussi Uniemens “ListaPosPA”
L’adesione al Fondo tramite il silenzio-assenso si perfeziona dopo nove mesi dall’assunzione,
salvo recesso da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione (cfr.
l’art. 6, commi 1 e 2).
L’Amministrazione comunica i nuovi iscritti all’INPS tramite il flusso Uniemens “ListaPosPa” solo
dopo l’avvenuta conferma da parte del Fondo (cfr. l’art. 6, comma 5), valorizzando
<SilenzioAssenso> con il codice “1” e inserendo il codice descrizione “1” in
<CodTipoIscrFondoPrevCompl>.
Per i neoassunti che aderiscono al Fondo con il silenzio-assenso, la data in
<DataSottoscrizioneDomanda> corrisponde al primo giorno del mese successivo ai nove mesi
dalla firma del contratto individuale di assunzione (cfr. l’art. 4).
Per i dipendenti assunti dal 2 gennaio 2019 e già in servizio prima del 16 novembre 2023, che
aderiscono al Fondo tramite il silenzio assenso, l’iscrizione decorre trascorsi nove mesi dalla
presa visione dell’informativa (cfr. l’art. 5). Nel campo <Decorrenza contributiva> deve essere
indicato lo stesso mese di <DataSottoscrizioneDomanda>.
La segnalazione all’INPS deve essere effettuata tramite il flusso Uniemens
“ListaPosPA”, inserendo tanti elementi <E1_FondoPensioneCompl> quanti sono i mesi trascorsi
dal riconoscimento dello status di aderente (cfr. l’art. 4, comma 9). Successivamente alla
comunicazione definitiva, l’INPS utilizza i dati economici dei flussi per attivare la posizione
individuale dei nuovi iscritti.
A seguito di tale compilazione deve essere valorizzato il codice descrizione “1”, avente il
significato di “Iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine
lavoro (TFR-TFS) ed a fondi o forme di previdenza complementari”, dell’elemento
<CodTipoIscrFondoPrevCompl> di <DatiPrevCompl>, presente nel <D0_DenunciaIndividuale>.
Si evidenzia, inoltre, che nell’elemento <E1_FondoPensioneCompl>, che contiene i dati relativi
alla posizione contributiva degli iscritti ai Fondi pensione di previdenza complementare, per i
dipendenti assunti successivamente alla data di sottoscrizione dell’Accordo interessati dalla
disciplina del silenzio-assenso, la data da indicare nell’elemento <DataSottoscrizioneDomanda>
deve coincidere con il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi dalla
sottoscrizione del contratto di lavoro e alla contemporanea recezione dell’informativa sulle
modalità di adesione al Fondo con riferimento al silenzio-assenso (cfr. l’art. 4, comma 2,).
Diversamente, i dipendenti già in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo, assunti a
partire dal 2 gennaio 2019, vengono considerati iscritti trascorsi nove mesi dalla data certa di
presa visione dell’informativa sulle modalità di adesione al Fondo, notificata
dall’Amministrazione sulla base di quanto previsto all’articolo 5 dell’Accordo.
All’interno del campo <Decorrenza contributiva> deve essere indicato il mese coincidente con
l’elemento <DataSottoscrizioneDomanda>.
Successivamente alla comunicazione definitiva dell’iscrizione al Fondo, l’Istituto provvede a
utilizzare i dati economici relativi al trattamento di fine rapporto (TFR) indicati nei flussi
Uniemens “LisataPosPA” già trasmessi, al fine dell’attivazione della posizione individuale dei
nuovi aderenti.
Le modalità di comunicazione in argomento interessano esclusivamente le adesioni tramite
silenzio-assenso, regolamentate dall’Accordo del 16 novembre 2023.
Per le adesioni ai Fondi pensione attraverso una esplicita manifestazione di volontà
dell’aderente, si confermano le modalità di comunicazione già in uso con l’INPS.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione
al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa
disciplina di recesso del lavoratore
Il giorno 16 novembre 2023 alle ore 15:00, ha avuto luogo l'incontro tra le parti che hanno istituito
il Fondo pensione Espero.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle
modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme
di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
A.Ra.N. firmato
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CIDA firmato
FLC CGIL firmato
CISL FSUR firmato
UIL SCUOLA RUA firmato
SNALS-CONFSAL firmato
ANP firmato
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS firmato
Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione
al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa
disciplina di recesso del lavoratore
Art. 1
Oggetto, campo di applicazione ed efficacia
1. Il presente accordo tra le parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, sottoscritto ai sensi
dell’art. 1, comma 157, legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha per oggetto la regolamentazione
inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche
mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
2. La regolamentazione definita nel presente accordo si applica al personale di cui all’art. 2 del
D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi
pensione dei pubblici dipendenti, destinatario del Fondo pensione Espero, che sia stato assunto
successivamente alla data del 1° gennaio 2019.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione
del presente accordo. L’avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza delle amministrazioni e
del Fondo pensione Espero mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente accordo si intende per:
a) “Fondo”: il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo
Pensione Espero;
b) “assunzione”: l’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019,
in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del “Fondo”; ai fini della
individuazione della data di assunzione rileva l’effettiva immissione in ruolo del personale con
1
relativa decorrenza economica del rapporto di lavoro; non rientra nella nozione di “assunzione” il
passaggio tra amministrazioni o tra istituzioni scolastiche per effetto di mobilità, di comando o altra
forma di assegnazione temporanea; non è inoltre considerata “assunzione”, ai soli fini del presente
accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:
‐ l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della
continuità del rapporto previdenziale;
‐ l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro;
‐ il passaggio tra diverse qualifiche del sistema di classificazione professionale del personale
non dirigente, nell’ambito della stessa amministrazione.
c) “amministrazione/i”: per i dipendenti del settore “scuola” l’amministrazione si identifica con il
Ministero dell’Istruzione; per i dipendenti del settore “Afam” l’amministrazione si identifica con la
singola istituzione statale o non statale; le amministrazioni i cui dipendenti siano gestiti attraverso la
piattaforma per la gestione dei servizi stipendiali NoiPA danno attuazione al presente accordo - con
particolare riferimento ai flussi informativi e di comunicazione successivi all’informativa di cui agli
artt. 4, comma 1 e 5, comma 2 - in collaborazione con la suddetta piattaforma, mediante la
interconnessione dei rispettivi sistemi informativi.
Art. 3
Modalità di adesione al Fondo pensione Espero
1. L’adesione al “Fondo” è regolata dalle norme di legge sulla previdenza complementare nonché dai
regolamenti e direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, con particolare riferimento al
Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari deliberato in data
22 dicembre 2020, di seguito “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020”.
2. L’adesione al “Fondo” avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle
forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e
dalle direttive di cui al comma 1;
b) mediante silenzio-assenso, con le modalità indicate dal successivo art. 4, nel rispetto delle direttive
Covip.
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Art. 4
Adesione mediante silenzio-assenso
1. All’atto della firma del contratto individuale di “assunzione”, l’amministrazione fornisce al
lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al “Fondo” disciplinate dal presente accordo,
con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente
articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa contiene
informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul “Fondo”, anche
mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali. Nell’ambito dell’informativa, sono
comunque indicati i link al sito web del “Fondo” ove è possibile consultare le informazioni
obbligatorie previste, all’atto dell’adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica
o alla procedura web di cui al comma 3. Dell’informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto
individuale di “assunzione”. Il “Fondo” collabora con le amministrazioni nella definizione, anche in
forma standardizzata per tutte le amministrazioni destinatarie del presente accordo, della informativa
di cui al presente comma e della modulistica di cui al comma 3.
2. Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare
all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le
modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale
periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non
esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo
giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.
3. Per manifestare la volontà di adesione, ai sensi del comma 2, primo periodo, il “Fondo” rende
disponibile ai lavoratori, attraverso il proprio sito e nel rispetto delle direttive di Covip, la modulistica
o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di
digitalizzazione. Le amministrazioni rendono disponibile la modulistica o una procedura conforme
agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione per manifestare la volontà
di non adesione.
4. Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al “Fondo” - nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali, con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione - i
nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso ai sensi del comma 2, per effetto
della scadenza del termine dei nove mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente.
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5. La comunicazione al “Fondo” di cui al comma 4, può avvenire anche per il tramite di piattaforme
per la gestione dei servizi stipendiali (“NoiPa” o analoghe).
6. L’iscrizione ai sensi del presente articolo avviene nel comparto di investimento “garantito”.
7. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, il “Fondo” comunica al lavoratore
iscritto mediante silenzio-assenso:
a) l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento
attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione
mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
c) la documentazione di cui all’art. 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e
le indicazioni di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
d) la possibilità del recesso ai sensi dell’art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per
l’esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del “Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica
o accedere alla procedura web previste dall’art. 6, comma 3.
8. Le amministrazioni adeguano i contenuti dei contratti individuali al fine di tenere conto di quanto
previsto al comma 1.
9. Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione indicata nel comma 2, le
amministrazioni interessate iniziano a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del
lavoratore, trattenuto a quest’ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione
ricevuta dal “Fondo” ai sensi dell’art. 6, comma 5. Dal momento in cui si attiva il flusso dei contributi,
le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto,
effettuano anche le prescritte comunicazioni all’Istituto, con le modalità dallo stesso previste.
Art. 5
Norma di prima applicazione
1. Il presente articolo disciplina, in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del
lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della
data di entrata in vigore del presente accordo.
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2. Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai
lavoratori di cui al comma 1 l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso
riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine,
decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante
comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di
ricezione.
3. Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il
lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire
ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria
volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna
volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla scadenza dei nove mesi.
4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 4, commi 3, 4, 5,
6, 7, 9.
Art. 6
Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso
1. L’iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5 dispone di un termine di trenta
giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.
2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di
comunicazione dell’adesione ai sensi dell’art. 4, comma 7.
3. Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente invia una comunicazione al “Fondo”, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati
che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende
disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle
regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.
4. Il “Fondo”, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a
rimborsare, al lavoratore e/o all’amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.
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5. Entro il 10 del mese, il “Fondo” comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel
corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui
all’art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini
previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.
Art. 7
Norme finali
1. Le parti esprimono, fin d’ora, il proprio positivo avviso in merito al recepimento dei contenuti del
presente accordo nello Statuto e nei regolamenti del “Fondo”, con le procedure previste dalle norme
che ne regolano il funzionamento.
2. Le parti concordano che eventuali adeguamenti dei processi e flussi di comunicazione previsti
dall’art. 4 e dall’art. 6, al fine di consentirne l’ottimizzazione e l’adattamento nel tempo, anche nella
prospettiva dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, potranno essere effettuati d’intesa tra i
soggetti coinvolti nei flussi di comunicazione, previa informazione alle parti sottoscrittrici del
presente accordo.
3. Nell’ottica di favorire scelte consapevoli ed informate sulla previdenza complementare, le parti
valutano positivamente attività ed iniziative delle amministrazioni destinatarie del presente accordo
e dei soggetti sindacali rivolte al personale, svolte ove possibile in collaborazione con il Fondo, che
perseguano obiettivi di una maggiore conoscenza della previdenza complementare e di una più ampia
diffusione della cultura previdenziale.
Dichiarazione congiunta
Le parti sono concordi nel valutare l’estensione delle disposizioni del presente accordo relative
all’adesione mediante silenzio-assenso anche al personale a tempo determinato, con particolare
riferimento ai rapporti annuali o a quelli di durata coincidente con quella dell’anno scolastico. A tal
fine, ritengono utile, anche alla luce dell’esperienza applicativa del presente accordo, valutare
congiuntamente la possibilità di tale estensione, entro il 1° settembre 2023. Resta fermo, comunque,
6
che a tale personale si applicano integralmente le disposizioni relative all’adesione espressa di cui
all’art. 3, comma 2, lett. a).
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