Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 558/2026

Assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita

Pubblicato: 16/02/2026 In vigore dal: 16/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 17-02-2026 Messaggio n. 558 OGGETTO: Assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025, recante “Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita”, ha previsto, per il biennio 2027-2028, un incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici pari a tre mesi. Successivamente, l’articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), ha previsto che il suddetto incremento si applica nella misura di un mese per l’anno 2027 e nella misura intera di tre mesi per l’anno 2028. Infine, il 20 gennaio 2026 è stata pubblicata, sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle finanze, la nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 del 2025 sulle tendenze di medio- lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, elaborata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito dello scenario demografico ISTAT – mediano base 2024, con le Tabelle relative ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nei prossimi decenni. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che, ai fini della lavorazione delle istanze relative ai trattamenti in oggetto, le funzionalità della procedura Unicarpe sono state aggiornate sulla base delle Tabelle che tengono conto dei nuovi requisiti di accesso a pensione “in via prospettica” come individuati dall’articolo 1, commi 180 e 181 e da 185 a 190, della legge di Bilancio 2026, nonché del nuovo scenario demografico definito dall’ISTAT, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In ogni caso, si rammenta che i requisiti anagrafici e contributivi necessari per l’accesso ai trattamenti pensionistici sono individuati con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78/2010. Solo a seguito dell’emanazione di tale decreto saranno modificati i requisiti pensionistici per il biennio 2029- 2030, che potrebbero anche differire da quelli attualmente indicati. Pertanto, le Strutture territoriali, nella lavorazione delle domande di prestazione di accompagnamento a pensione di cui all’oggetto, avranno cura di utilizzare le previsioni sopra indicate. Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per l’accesso alle prestazioni di esodo, anche con riferimento al periodo di permanenza massima previsto, si deve comunicare al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato la reiezione della relativa domanda. A tale riguardo, le Strutture territoriali devono segnalare al datore di lavoro esodante e al lavoratore eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato dal medesimo datore di lavoro nella domanda dell’assegno straordinario, o riportato nella lettera di calcolo dell’importo per le prestazioni di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012, e quanto verificato dalle medesime Strutture al momento della liquidazione della prestazione. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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