Assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita
Quali sono i nuovi requisiti pensionistici per le prestazioni di esodo a partire dal 2027 secondo il Messaggio INPS 558/2026?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 558/2026 comunica l'aggiornamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici in seguito all'adeguamento per l'incremento della speranza di vita. A partire dal 2027, i requisiti aumenteranno di un mese, mentre dal 2028 l'incremento sarà di tre mesi complessivi. Questa normativa si applica alle prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione e agli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali di settore, disciplinati dall'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Le aziende e i datori di lavoro devono verificare che i lavoratori soddisfino i nuovi requisiti anagrafici e contributivi prima di presentare domanda di prestazione di accompagnamento a pensione. Le Strutture territoriali dell'INPS hanno aggiornato il sistema Unicarpe sulla base delle nuove tabelle, e devono respingere le domande che non soddisfano i requisiti, comunicando il rigetto sia al datore di lavoro che al lavoratore interessato.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 17-02-2026
Messaggio n. 558
OGGETTO: Assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà
bilaterali di settore e prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi
alla pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge
28 giugno 2012, n. 92. Adeguamento dei requisiti pensionistici agli
incrementi della speranza di vita
Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025, recante “Adeguamento dei requisiti
pensionistici all'incremento speranza di vita”, ha previsto, per il biennio 2027-2028, un
incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici pari a tre mesi.
Successivamente, l’articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di
Bilancio 2026), ha previsto che il suddetto incremento si applica nella misura di un mese per
l’anno 2027 e nella misura intera di tre mesi per l’anno 2028.
Infine, il 20 gennaio 2026 è stata pubblicata, sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e
delle finanze, la nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 del 2025 sulle tendenze di medio-
lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, elaborata dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a seguito dello scenario demografico ISTAT – mediano base
2024, con le Tabelle relative ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nei
prossimi decenni.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che, ai fini della lavorazione delle
istanze relative ai trattamenti in oggetto, le funzionalità della procedura Unicarpe sono state
aggiornate sulla base delle Tabelle che tengono conto dei nuovi requisiti di accesso a pensione
“in via prospettica” come individuati dall’articolo 1, commi 180 e 181 e da 185 a 190, della
legge di Bilancio 2026, nonché del nuovo scenario demografico definito dall’ISTAT,
conformemente a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In ogni caso, si rammenta che i requisiti anagrafici e contributivi necessari per l’accesso ai
trattamenti pensionistici sono individuati con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione di
quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78/2010. Solo a seguito
dell’emanazione di tale decreto saranno modificati i requisiti pensionistici per il biennio 2029-
2030, che potrebbero anche differire da quelli attualmente indicati.
Pertanto, le Strutture territoriali, nella lavorazione delle domande di prestazione di
accompagnamento a pensione di cui all’oggetto, avranno cura di utilizzare le previsioni sopra
indicate.
Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per l’accesso alle prestazioni di esodo, anche con
riferimento al periodo di permanenza massima previsto, si deve comunicare al datore di lavoro
esodante e al lavoratore interessato la reiezione della relativa domanda.
A tale riguardo, le Strutture territoriali devono segnalare al datore di lavoro esodante e al
lavoratore eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato dal medesimo datore di lavoro nella
domanda dell’assegno straordinario, o riportato nella lettera di calcolo dell’importo per le
prestazioni di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012, e quanto verificato dalle medesime
Strutture al momento della liquidazione della prestazione.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 558/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Messaggio INPS 558/2026 è il riferimento normativo per l'adeguamento dei requisiti pensionistici, speranza di vita, prestazioni di esodo e Fondi di solidarietà bilaterali. Commercialisti e responsabili risorse umane lo consultano per verificare l'accesso a pensione anticipata, i requisiti anagrafici e contributivi, e la compatibilità con le prestazioni di accompagnamento a pensione secondo la legge 92/2012.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.