Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 640/2026
Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di Assegno di Inclusione (ADI)
Riferimento normativo
Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di Assegno di Inclusione (ADI)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 23-02-2026
Messaggio n. 640
OGGETTO: Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di Assegno
di Inclusione (ADI)
Premessa
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), ha apportato, a
decorrere dal 1° gennaio 2026, modifiche alla disciplina dell’Assegno di Inclusione (di seguito,
ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85.
In particolare, viene riformulato l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023,
prevedendo che il beneficio economico dell’ADI sia erogato mensilmente per un periodo
continuativo non superiore a diciotto mesi e sia rinnovabile, previa presentazione di apposita
domanda, per ulteriori dodici mesi. Allo scadere di ciascun periodo di rinnovo di dodici mesi, il
beneficio può essere nuovamente rinnovato, sempre previa presentazione della domanda.
Viene, pertanto, eliminata la previsione relativa al periodo di sospensione di un mese
successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e ai singoli
periodi di rinnovo di dodici mesi.
Viene, inoltre, estesa l’applicabilità della disciplina del contributo straordinario di cui all’articolo
10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2025, n. 113, alle domande dell’ADI per le quali il diciottesimo mese di percezione del
beneficio sia ricaduto nel mese di novembre 2025.
Infine, vengono apportate delle modifiche anche in tema di finanziamento, con una
rimodulazione dei limiti di spesa per l’erogazione dell’ADI e degli incentivi di cui all’articolo 10
del decreto-legge n. 48/2023.
Tanto premesso, di seguito si illustrano le citate modifiche normative.
1. Il novellato comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 48/2023
L’articolo 1, comma 158, della legge di Bilancio 2026, sostituisce il comma 2 dell’articolo 3 del
decreto-legge n. 48/2023, disponendo che: “Il beneficio economico è erogato mensilmente per
un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa
presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di
rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo
della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell’importo
mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo”.
Come anticipato in premessa, il novellato comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 48/2023
non prevede più il periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime
diciotto mensilità e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi.
Conseguentemente, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI possono presentare la domanda di
rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo
mese in caso di rinnovo).
A seguito di tale presentazione, ferme restando le indicazioni contenute nel messaggio n. 2052
del 27 giugno 2025, per quanto attiene alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale
(PAD) nucleo, il beneficio economico dell’ADI viene riconosciuto dal mese di presentazione della
domanda, a seguito dell’esito positivo della relativa istruttoria, per i nuclei familiari la cui
composizione sia rimasta invariata, o dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo, per i nuclei
familiari la cui composizione sia variata.
In particolare, il beneficio economico dell’ADI viene corrisposto, ai sensi del novellato comma 2
dell’articolo 3 del decreto-legge n. 48/2023, per la prima mensilità di rinnovo per un importo
pari al 50 per cento del beneficio economico rinnovato.
A titolo esemplificativo, in caso di pagamento della diciottesima mensilità il 27 gennaio 2026 e
di presentazione della domanda di rinnovo a febbraio con PAD nucleo sottoscritto il 10 marzo
2026 (a seguito di variazione della composizione del nucleo familiare), il beneficio rinnovato
decorre da marzo 2026 con pagamento della prima mensilità di rinnovo relativa a marzo 2026,
per un importo pari al 50 per cento, intorno al giorno 15 del mese di aprile e dell’intero importo
della seconda mensilità di rinnovo, relativa ad aprile 2026, intorno al giorno 27 dello stesso
mese.
La domanda di rinnovo con decorrenza del pagamento della prima mensilità a marzo 2026,
qualora prosegua in modo lineare, terminerà alla fruizione della dodicesima mensilità, ossia con
le disposizioni di pagamento del mese di febbraio 2027.
2. Novità introdotte in materia di contributo straordinario aggiuntivo dell’ADI
L’articolo 1, comma 159, della legge di Bilancio 2026 stabilisce che le previsioni in materia di
contributo straordinario aggiuntivo dell’ADI, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter del
decreto-legge n. 92/2025, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di
percezione del beneficio dell’ADI, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.
Pertanto, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi, spetta un contributo
straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non
superiore a 500 euro, anche ai nuclei familiari che abbiano presentato domanda di rinnovo
dopo la fruizione della diciottesima mensilità avvenuta a novembre 2025.
Resta fermo che, qualora i nuclei familiari che abbiano fruito della diciottesima mensilità nel
2025 e che presentino domanda di rinnovo (o sottoscrivano il PAD nucleo) a partire da gennaio
2026, per gli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 158, della
legge di Bilancio 2026, come descritte al precedente paragrafo 1.
3. Rimodulazione dei limiti di spesa per l’erogazione dell’ADI e degli incentivi di cui
all’articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023
L’articolo 1, comma 160, della legge di Bilancio 2026 interviene sull’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023, incrementandola di 160
milioni di euro per l’anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l’anno 2027, di 168,5 milioni di
euro per l’anno 2028, di 171 milioni di euro per l’anno 2029, di 173 milioni di euro per l’anno
2030, di 176 milioni di euro per l’anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l’anno 2032 e di 181,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.
Il medesimo articolo 1, comma 160, della legge di Bilancio 2026 interviene altresì
sull’autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del citato comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 48/2023, riducendola, a seguito dell’attività di monitoraggio, di 54 milioni di euro per
l’anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente
rideterminazione degli importi indicati all’alinea dell’articolo 13, comma 8, del medesimo
decreto-legge.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 640/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…
Altre normative del 2026
Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’artic…
Provvedimento AdE 241
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di gennaio 2026
Provvedimento AdE 9680911
Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Palmi per la giornata …
Provvedimento AdE 9570497
Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di…
Provvedimento AdE 633
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marzo 2026
Provvedimento AdE 9914393