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Messaggio INPS 640/2026

Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di Assegno di Inclusione (ADI)

Pubblicato: 22/02/2026 In vigore dal: 22/02/2026 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 per l'Assegno di Inclusione (ADI)?

Spiegato da FiscoAI
La legge di Bilancio 2026 ha riformulato completamente il sistema di erogazione dell'Assegno di Inclusione, eliminando il periodo di sospensione di un mese che precedentemente seguiva lo scadere delle prime diciotto mensilità e dei periodi di rinnovo. Ora il beneficio economico viene erogato mensilmente per un periodo continuativo massimo di diciotto mesi, rinnovabile per ulteriori periodi di dodici mesi previa presentazione di apposita domanda, senza interruzioni tra un periodo e l'altro.

La normativa prevede che alla prima mensilità di rinnovo sia riconosciuto un importo pari al 50% del beneficio economico rinnovato, mentre dalle mensilità successive viene corrisposto l'importo intero. I nuclei familiari possono presentare domanda di rinnovo dal mese successivo all'ultimo pagamento, e il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda (se la composizione del nucleo è rimasta invariata) oppure dal mese di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (se vi sono variazioni familiari).

Per i nuclei che hanno fruito della diciottesima mensilità a novembre 2025, è previsto un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro. La legge ha inoltre incrementato i finanziamenti destinati all'ADI di 160 milioni di euro per il 2026, con aumenti progressivi negli anni successivi, mentre ha ridotto di 54 milioni di euro per il 2026 le risorse destinate agli incentivi correlati.

Queste modifiche semplificano la gestione amministrativa della misura e garantiscono una continuità maggiore nel sostegno ai nuclei familiari beneficiari, eliminando i vuoti di copertura che caratterizzavano il precedente sistema.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di Assegno di Inclusione (ADI)

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 23-02-2026 Messaggio n. 640 OGGETTO: Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di Assegno di Inclusione (ADI) Premessa La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), ha apportato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, modifiche alla disciplina dell’Assegno di Inclusione (di seguito, ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. In particolare, viene riformulato l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, prevedendo che il beneficio economico dell’ADI sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e sia rinnovabile, previa presentazione di apposita domanda, per ulteriori dodici mesi. Allo scadere di ciascun periodo di rinnovo di dodici mesi, il beneficio può essere nuovamente rinnovato, sempre previa presentazione della domanda. Viene, pertanto, eliminata la previsione relativa al periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi. Viene, inoltre, estesa l’applicabilità della disciplina del contributo straordinario di cui all’articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113, alle domande dell’ADI per le quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio sia ricaduto nel mese di novembre 2025. Infine, vengono apportate delle modifiche anche in tema di finanziamento, con una rimodulazione dei limiti di spesa per l’erogazione dell’ADI e degli incentivi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023. Tanto premesso, di seguito si illustrano le citate modifiche normative. 1. Il novellato comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 48/2023 L’articolo 1, comma 158, della legge di Bilancio 2026, sostituisce il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 48/2023, disponendo che: “Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo”. Come anticipato in premessa, il novellato comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 48/2023 non prevede più il periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi. Conseguentemente, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo mese in caso di rinnovo). A seguito di tale presentazione, ferme restando le indicazioni contenute nel messaggio n. 2052 del 27 giugno 2025, per quanto attiene alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo, il beneficio economico dell’ADI viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda, a seguito dell’esito positivo della relativa istruttoria, per i nuclei familiari la cui composizione sia rimasta invariata, o dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo, per i nuclei familiari la cui composizione sia variata. In particolare, il beneficio economico dell’ADI viene corrisposto, ai sensi del novellato comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 48/2023, per la prima mensilità di rinnovo per un importo pari al 50 per cento del beneficio economico rinnovato. A titolo esemplificativo, in caso di pagamento della diciottesima mensilità il 27 gennaio 2026 e di presentazione della domanda di rinnovo a febbraio con PAD nucleo sottoscritto il 10 marzo 2026 (a seguito di variazione della composizione del nucleo familiare), il beneficio rinnovato decorre da marzo 2026 con pagamento della prima mensilità di rinnovo relativa a marzo 2026, per un importo pari al 50 per cento, intorno al giorno 15 del mese di aprile e dell’intero importo della seconda mensilità di rinnovo, relativa ad aprile 2026, intorno al giorno 27 dello stesso mese. La domanda di rinnovo con decorrenza del pagamento della prima mensilità a marzo 2026, qualora prosegua in modo lineare, terminerà alla fruizione della dodicesima mensilità, ossia con le disposizioni di pagamento del mese di febbraio 2027. 2. Novità introdotte in materia di contributo straordinario aggiuntivo dell’ADI L’articolo 1, comma 159, della legge di Bilancio 2026 stabilisce che le previsioni in materia di contributo straordinario aggiuntivo dell’ADI, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge n. 92/2025, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’ADI, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025. Pertanto, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro, anche ai nuclei familiari che abbiano presentato domanda di rinnovo dopo la fruizione della diciottesima mensilità avvenuta a novembre 2025. Resta fermo che, qualora i nuclei familiari che abbiano fruito della diciottesima mensilità nel 2025 e che presentino domanda di rinnovo (o sottoscrivano il PAD nucleo) a partire da gennaio 2026, per gli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 158, della legge di Bilancio 2026, come descritte al precedente paragrafo 1. 3. Rimodulazione dei limiti di spesa per l’erogazione dell’ADI e degli incentivi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023 L’articolo 1, comma 160, della legge di Bilancio 2026 interviene sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023, incrementandola di 160 milioni di euro per l’anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l’anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l’anno 2028, di 171 milioni di euro per l’anno 2029, di 173 milioni di euro per l’anno 2030, di 176 milioni di euro per l’anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l’anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033. Il medesimo articolo 1, comma 160, della legge di Bilancio 2026 interviene altresì sull’autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del citato comma 8 dell’articolo 13 del decreto- legge n. 48/2023, riducendola, a seguito dell’attività di monitoraggio, di 54 milioni di euro per l’anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente rideterminazione degli importi indicati all’alinea dell’articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 640/2026 disciplina l'Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico per nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità, regolata dal decreto-legge 48/2023. I professionisti che operano nel settore dei servizi sociali e dell'inclusione devono conoscere i requisiti di accesso, i periodi di fruizione, il sistema di rinnovo, il Patto di attivazione digitale (PAD) e le modalità di erogazione del beneficio economico, nonché i contributi straordinari aggiuntivi e la rimodulazione dei limiti di spesa annuali.

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