Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1474/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1474 della Commissione del 6 settembre 2022 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio grasso di pecora, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 06/09/2022 In vigore dal: 06/09/2022 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2022/1474 riguardo al grasso di pecora come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/1474 della Commissione europea, adottato il 6 settembre 2022, rinnova l'approvazione del grasso di pecora come sostanza attiva a basso rischio per l'utilizzo nei prodotti fitosanitari (antiparassitari). Questa approvazione si applica a livello europeo e riguarda i produttori e i distributori di prodotti fitosanitari che intendono utilizzare il grasso di pecora come ingrediente attivo. Il regolamento stabilisce che il grasso di pecora (identificato con numero CAS 98999-15-6 e numero CIPAC 919) deve avere una purezza minima del 100% con impurezze non rilevanti, e fissa il periodo di approvazione dal 1° novembre 2022 al 30 ottobre 2037. Le aziende che producono o commercializzano prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza devono rispettare le condizioni d'impiego specificate, incluse eventuali misure di mitigazione del rischio, e devono fare riferimento alle conclusioni della relazione di valutazione del rinnovo per l'attuazione dei principi uniformi di sicurezza.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1474 della Commissione del 6 settembre 2022 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio grasso di pecora, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1474 of 6 September 2022 renewing the approval of the low-risk active substance sheep fat in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)

Testo normativo

7.9.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 232/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1474 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2022 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio grasso di pecora, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ( 2 ) ha iscritto la sostanza attiva grasso di pecora nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 3 ) . (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 4 ) . (3) L'approvazione della sostanza attiva grasso di pecora indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2023. (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva grasso di pecora è stata presentata alla Repubblica ceca, lo Stato membro relatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ( 5 ) entro i termini previsti in tale articolo. (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore. (6) La Repubblica ceca ha elaborato in consultazione con la Francia, lo Stato membro correlatore, un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 10 settembre 2020 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, la Repubblica ceca ha proposto di rinnovare l'approvazione del grasso di pecora come sostanza a basso rischio. (7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione. (8) Il 16 dicembre 2021 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ( 6 ) in base alle quali si prevede che il grasso di pecora soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo e il progetto del presente regolamento relativo al grasso di pecora rispettivamente il 30 marzo 2022 e il 17 maggio 2022. (9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame e, ove opportuno, sono state prese in considerazione. (10) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva grasso di pecora è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. (11) La Commissione ritiene inoltre che il grasso di pecora sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il grasso di pecora non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. (12) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del grasso di pecora come sostanza a basso rischio. (13) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario stabilire una purezza minima della sostanza attiva fabbricata al fine di garantire la sicurezza della sostanza attiva da utilizzare nei prodotti fitosanitari. (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione ( 7 ) ha prorogato il periodo di approvazione del grasso di pecora fino al 31 agosto 2023 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza di detto periodo. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima. (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva L'approvazione della sostanza attiva grasso di pecora, di cui all'allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni stabilite in detto allegato. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre 2022. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive ( GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89 ). ( 3 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ( GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26 ). Sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva. ( 6 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. «Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva grasso di pecora come antiparassitario». EFSA Journal 2022;20(1):7073, 43 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2022.7073. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea ( GU L 133 del 10.5.2022, pag. 1 ). ALLEGATO I Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza ( 1 ) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Disposizioni specifiche Grasso di pecora N. CAS 98999-15-6 N. CIPAC 919 Grasso di pecora Purezza minima del grasso di pecora: 100 % Impurezze non rilevanti 1 o novembre 2022 30 ottobre 2037 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al grasso di pecora, in particolare delle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. ( 1 ) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo. ALLEGATO II L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato: 1) nella parte A, la voce 249 relativa al grasso di pecora è soppressa; 2) nella parte D è aggiunta la voce seguente: Numero Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza ( 1 ) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Disposizioni specifiche «39 Grasso di pecora N. CAS 98999-15-6 N. CIPAC 919 Grasso di pecora Purezza minima del grasso di pecora: 100 % Impurezze non rilevanti 1 o novembre 2022 30 ottobre 2037 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al grasso di pecora, in particolare delle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.». ( 1 ) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

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Il Regolamento UE 2022/1474 è il riferimento normativo per l'approvazione di sostanze attive a basso rischio nei prodotti fitosanitari secondo il Regolamento (CE) 1107/2009. Aziende del settore agrochimico, distributori e consulenti normativi lo consultano per conformità alle specifiche di purezza, periodi di approvazione, e requisiti di mitigazione del rischio nei prodotti fitosanitari contenenti grasso di pecora.

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