Regolamento (UE) 2022/1491 della Commissione dell'8 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 17 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2022/1491 della Commissione dell'8 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 17 (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Regulation (EU) 2022/1491 of 8 September 2022 amending Regulation (EC) No 1126/2008 as regards International Financial Reporting Standard 17 (Text with EEA relevance)
Testo normativo
9.9.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 234/10
REGOLAMENTO (UE) 2022/1491 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 17
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali
(
1
)
, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione
(
2
)
sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2)
Il 19 novembre 2021, con il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione
(
3
)
, quest'ultima ha adottato il nuovo International Financial Reporting Standard (IFRS) 17
Contratti assicurativi
, pubblicato dall'International Accounting Standards Board (IASB) a maggio 2017 e da esso modificato a giugno 2020. Tale principio si applica dal 1
o
gennaio 2023. È consentita l'applicazione anticipata.
(3)
Il 9 dicembre 2021 lo IASB ha pubblicato un'ulteriore modifica all'IFRS 17. La modifica delle disposizioni transitorie dell'IFRS 17 consente alle imprese di superare le differenze di classificazione una tantum delle informazioni comparative del precedente esercizio al momento della prima applicazione dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9
Strumenti finanziari
.
(4)
Il classification overlay facoltativo introdotto da tale modifica consente alle imprese di rendere più utili le informazioni comparative presentate al momento della prima applicazione dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9. L'ambito di applicazione comprende le attività finanziarie collegate a passività assicurative, che finora non sono state rideterminate secondo quanto disposto dall'IFRS 9.
(5)
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group, la Commissione conclude che la modifica all'IFRS 17
Contratti assicurativi
soddisfa i criteri di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 17
Contratti assicurativi
è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese possono applicare la modifica di cui all'articolo 1 solo alla prima applicazione dell'IFRS 17
Contratti assicurativi
e dell'IFRS 9
Strumenti finanziari
.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione, del 19 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 17 (
GU L 416 del 23.11.2021, pag. 3
).
ALLEGATO
Prima applicazione dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9 — Informazioni comparative
Modifica all'IFRS 17
Modifica all'IFRS 17
Contratti assicurativi
Sono aggiunti i paragrafi C2A, C28A-C28E, C33A e il titolo prima del paragrafo C28A. Per facilitare la lettura, questi paragrafi non sono stati sottolineati.
Appendice C
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
...
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
...
C2A
Prima applicazione dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9 — Informazioni comparative
, pubblicato nel dicembre 2021, ha aggiunto i paragrafi C28A-C28E e C33A. L'entità che sceglie di applicare i paragrafi C28A-C28E e C33A deve applicarli al momento della prima applicazione dell'IFRS 17.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
...
Informazioni comparative
...
Entità che applicano per la prima volta l'IFRS 17 e l'IFRS 9 contemporaneamente
C28A
L'entità che applica per la prima volta l'IFRS 17 e l'IFRS 9 contemporaneamente è autorizzata ad applicare i paragrafi C28B-C28E (
classification overlay
) al fine di presentare informazioni comparative su un'attività finanziaria se le informazioni comparative per tale attività finanziaria non sono state rideterminate secondo quanto disposto dall'IFRS 9. Le informazioni comparative per un'attività finanziaria non saranno rideterminate secondo quanto disposto dall'IFRS 9 se l'entità sceglie di non rideterminare esercizi precedenti (cfr. paragrafo 7.2.15 dell'IFRS 9) o se l'entità ridetermina esercizi precedenti ma l'attività finanziaria è stata eliminata contabilmente durante tali esercizi precedenti (cfr. paragrafo 7.2.1 dell'IFRS 9).
C28B
L'entità che applica il
classification overlay
a un'attività finanziaria deve presentare informazioni comparative come se le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all'IFRS 9 fossero state applicate a tale attività finanziaria. L'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di transizione [cfr. paragrafo C2, lettera b)] per determinare in che modo l'entità prevede che l'attività finanziaria sarà classificata e valutata al momento della prima applicazione dell'IFRS 9 (per esempio, l'entità potrebbe utilizzare valutazioni preliminari effettuate per preparare la prima applicazione dell'IFRS 9).
C28C
Nell'applicare il
classification overlay
a un'attività finanziaria, l'entità non è tenuta ad applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9. Se, sulla base della classificazione determinata applicando il paragrafo C28B, l'attività finanziaria risulta soggetta alle disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9, ma l'entità non applica tali disposizioni in applicazione del
classification overlay
, l'entità deve continuare a presentare gli importi rilevati in relazione alla riduzione di valore nell'esercizio precedente in conformità allo IAS 39
Strumenti finanziari
:
rilevazione e valutazione
. In caso contrario tali importi devono essere stornati.
C28D
Qualsiasi differenza tra il precedente valore contabile di un'attività finanziaria e il valore contabile alla data di transizione risultante dall'applicazione dei paragrafi C28B-C28C deve essere rilevata nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi) alla data di transizione.
C28E
L'entità che applica i paragrafi C28B-C28D deve:
a)
comunicare informazioni qualitative che permettano agli utilizzatori del bilancio di comprendere:
i)
la misura in cui è stato applicato il
classification overlay
(per esempio, se è stato applicato a tutte le attività finanziarie eliminate contabilmente nell'esercizio comparativo);
ii)
se e in che misura sono state applicate le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9 (cfr. paragrafo C28C);
b)
applicare tali paragrafi solo alle informazioni comparative per gli esercizi compresi tra la data di transizione all'IFRS 17 e la data della prima applicazione dell'IFRS 17 (cfr. paragrafi C2 e C25); e
c)
alla data della prima applicazione dell'IFRS 9, applicare le disposizioni transitorie di cui all'IRFS 9 (cfr. sezione 7.2 dell'IFRS 9).
...
C33A
Per un'attività finanziaria eliminata contabilmente tra la data di transizione e la data della prima applicazione dell'IFRS 17, l'entità può applicare i paragrafi C28B-C28E (
classification overlay
) al fine di presentare informazioni comparative come se il paragrafo C29 fosse stato applicato a tale attività. Tale entità deve adeguare le disposizioni dei paragrafi C28B-C28E in modo che il
classification overlay
sia fondato sul modo in cui l'entità prevede che l'attività finanziaria sarebbe designata applicando il paragrafo C29 alla data della prima applicazione dell'IFRS 17.
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