Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1522/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1522 della Commissione dell'8 settembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 08/09/2022 In vigore dal: 08/09/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1522 della Commissione dell'8 settembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1522 of 8 September 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

14.9.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 237/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1522 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Sistema di fissazione della colonna vertebrale sotto forma di kit comprendente, fra l’altro, viti, barre, piastre, ganci e connettori laterali, da impiantare nel corpo umano per diversi trattamenti medici. In funzione della diagnosi medica (frattura, deformazione ecc. della colonna vertebrale) varie parti dell’articolo possono essere assemblate per formare un sistema di fissazione della colonna vertebrale (ossia un impianto) durante un’operazione. L’impianto unisce e sostiene le vertebre, ad esempio, dopo una frattura o le riallinea, ad esempio, in caso di scoliosi o le mantiene in posizione e sostiene, ad esempio, in caso di malattie degenerative dei dischi. L’articolo può essere usato indifferentemente per ciascuno di tali trattamenti medici. (Cfr. l’immagine di un prodotto assemblato) ( *1 ) 9021 10 90 La classificazione è determinata dalle regole generali (RGI) 1, 2 a), 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 6 del capitolo 90 della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9021 , 9021 10 , 9021 10 10 e 9021 10 90 . L’articolo non assemblato presenta le caratteristiche essenziali dell’articolo finito ai sensi della RGI 2 a). L’articolo finito è un apparecchio (un sistema di fissazione della colonna vertebrale) che, una volta impiantato nel corpo umano, unisce le vertebre o le mantiene o rimette in posizione. A seconda della funzione effettiva svolta dall’articolo nel corpo, si tratta di un apparecchio per fratture (del codice NC 9021 10 90 ) o di un apparecchio per ortopedia (del codice NC 9021 10 10 ). Nella funzione di apparecchio per ortopedia previene o corregge certe deformazioni del corpo (ad esempio nel caso della scoliosi) oppure sostiene o mantiene a posto parti del corpo (ad esempio nel caso della malattia degenerativa dei dischi) ai sensi della nota 6 del capitolo 90. La classificazione nel codice NC 9021 90 90 è esclusa in quanto il prodotto rientra in voci più specifiche. Al momento dell’importazione non sono conosciuti né l’utilizzo effettivo né la destinazione dell’articolo come apparecchio per fratture o per ortopedia. La destinazione dell’articolo non è inerente allo stesso in quanto non è possibile determinare dalle sue caratteristiche e proprietà oggettive se è destinato ad essere utilizzato come apparecchio per fratture o per ortopedia, in quanto può servire indifferentemente per le due finalità. Di conseguenza al momento dell’importazione la funzione principale dell’articolo ai sensi della nota 3 del capitolo 90 e della nota 3 della sezione XVI non è nota né può essere determinata dalle caratteristiche e proprietà oggettive dello stesso. L’articolo deve pertanto essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione ai sensi delle RGI 3 c) e 6. L’articolo deve di conseguenza essere classificato nel codice NC 9021 10 90 fra gli oggetti e apparecchi per fratture. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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