Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1523/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1523 della Commissione dell'8 settembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 08/09/2022 In vigore dal: 08/09/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1523 della Commissione dell'8 settembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1523 of 8 September 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

14.9.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 237/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1523 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (Codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Articolo tessile confezionato di forma rettangolare costituito al 100 % da fibre sintetiche o artificiali, detto anche «sottocoperta elettrica», con angoli arrotondati, di dimensioni 150 × 80 cm circa, composto da due strati di tessuto non tessuto della voce 5603 . Un nastro cucito di tessuto a maglia circonda il bordo dell’intero articolo. Può essere dotato di strisce elastiche per il fissaggio al materasso. L’articolo non è imbottito né guarnito internamente. È dotato di un’unità di riscaldamento elettrica integrata con alimentazione elettrica amovibile di 220-240 V e di un interruttore per regolare diverse impostazioni di calore. L’articolo è progettato per essere collocato tra il materasso ed il lenzuolo, per riscaldare il letto. Non copre la parte del materasso dove si posa la testa di una persona. Secondo il manuale di istruzioni può essere lavato dopo essere stato staccato dall’alimentazione elettrica. (Cfr. immagine) ( *1 ) 6307 90 98 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 f) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63, nonché dal testo dei codici 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 . L’articolo tessile confezionato non può essere classificato nel capitolo 85 come macchine, apparecchi e materiale elettrico, in quanto tale capitolo non comprende le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente [nota 1 a) del capitolo 85]. La classificazione nel codice NC 6301 10 00 come coperta a riscaldamento elettrico è esclusa in quanto l’articolo non presenta le caratteristiche oggettive tipiche di una coperta della voce 6301 , come quella di poter essere avvolta intorno o di coprire il corpo di una persona per fornire calore. La classificazione alla voce 6302 come biancheria da letto è esclusa in quanto l’articolo non presenta le caratteristiche della biancheria da letto (per esempio, un lenzuolo o un coprimaterasso), che consistono nel proteggere il materasso, il piumino o il cuscino dalla persona sdraiata sul letto. Sebbene l’articolo sia progettato per essere collocato sul materasso, non protegge la parte dove si posa la testa di una persona. La sua unica funzione consiste nel riscaldare il letto, rendendolo in tal modo confortevole per la persona che lo utilizza. La classificazione alla voce 6304 come manufatto per l’arredamento è esclusa in quanto l’articolo non presenta le caratteristiche di un manufatto per l’arredamento di tale voce, come essere visibile ad ogni osservatore di un locale. L’articolo utilizzato come previsto non è visibile nell’ambiente spaziale, in quanto è coperto da un lenzuolo. Tenuto conto dell’aspetto generale dell’articolo e del materiale dei due strati esterni dello stesso (tessuto non tessuto di fibre sintetiche o artificiali della voce 5603 ) e dato che l’articolo non può essere classificato in nessuna voce più specifica della voce 6307 , esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98 fra gli altri manufatti confezionati di tessuti. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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