Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1524 della Commissione dell'8 settembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1524 della Commissione dell'8 settembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1524 of 8 September 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
14.9.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 237/9
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1524 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2022
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (Codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Un articolo (cosiddetta «coperta da picnic»), avente dimensioni approssimative di 200 cm × 150 cm, composto da due strati di tessuto a maglia (di fibre sintetiche), uno dei quali è ricoperto con un foglio di plastica su un lato. I due strati di tessuto sono uniti mediante cucitura dell’orlo lungo i quattro lati con un sottile nastro di tessuto. Lo strato plastificato protegge dall’umidità e dalla sporcizia del terreno ma non è impermeabile.
Una volta arrotolato, l’articolo può essere tenuto in posizione mediante una patta di tessuto a maglia munita di un sistema di chiusura tipo «velcro» e può essere trasportato per mezzo di un manico (cinghia in tessuto) assicurato alla patta.
(Cfr. immagine)
(
*1
)
6306 90 00
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7 d) ed f) della sezione XI e dalla nota 2 a) del capitolo 59 nonché dal testo dei codici NC 6306 e 6306 90 00 .
In considerazione dei materiali del prodotto (stoffe a maglia di fibre sintetiche della voce 6006 e tessuti a maglia stratificati con materia plastica della voce 5903 ), l’articolo è un manufatto tessile della sezione XI.
La classificazione nella voce 6301 come coperta è esclusa, in quanto l’articolo non presenta le caratteristiche oggettive tipiche di una coperta, quali l’idoneità ad avvolgere o a coprire il corpo di una persona per riscaldarla. L’articolo si limita a proteggere una persona che vi si sieda sopra dall’umidità e dalla sporcizia del terreno.
La classificazione nella voce 6304 come altro manufatto per l’arredamento è esclusa, in quanto l’articolo non è inteso per un uso interno, bensì per essere utilizzato sul terreno all’esterno. Cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato (NESA) relativa alla voce 6304 , primo paragrafo.
In base alle sue caratteristiche oggettive (leggero, plastificato per offrire protezione, rapido da dispiegare e riporre e facile da trasportare), l’articolo è destinato a essere utilizzato all’esterno, ad esempio in campeggio, in spiaggia ecc., e a esservi utilizzato temporaneamente (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 6306 90 00 ).
L’articolo va pertanto classificato nella voce 6306 90 00 della NC come «altro articolo da campeggio».
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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