Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1619/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1619 della Commissione del 19 settembre 2022 che modifica l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 19/09/2022 In vigore dal: 19/09/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1619 della Commissione del 19 settembre 2022 che modifica l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1619 of 19 September 2022 amending Annex XIII to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entry for Botswana in the list of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of fresh meat of certain ungulates (Text with EEA relevance)

Testo normativo

20.9.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 243/141 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1619 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2022 che modifica l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese o territorio terzo, o da una loro zona o loro compartimento, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ( 2 ) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se queste provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ( 3 ) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. (4) Più in particolare, l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati. (5) Il 30 agosto 2022 il Botswana ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di afta epizootica. Detto focolaio, localizzato nella zona di Butale, nella regione nord-orientale di tale paese terzo e all’interno della zona veterinaria di sorveglianza 6b individuata dalle autorità competenti del Botswana, è stato confermato il 27 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). (6) L’elenco di paesi terzi, territori o loro zone di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) 2021/404 specifica che è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dalla zona BW-5 del Botswana, che comprende le zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b. (7) Considerato il rischio di introduzione dell’afta epizootica nell’Unione connesso all’ingresso di partite di carni fresche di determinati ungulati provenienti dalla zona veterinaria di sorveglianza 6b del Botswana, è opportuno che l’ingresso di tali partite nell’Unione non sia più autorizzato. (8) La voce relativa al Botswana nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone di cui all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in detto paese terzo. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione. (10) Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Botswana per quanto riguarda l’afta epizootica, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 ). ALLEGATO L’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato: 1) nella parte 1, tra la voce relativa alla zona BW-5 del Botswana e la voce relativa alla zona BZ-0 del Belize è inserita la voce seguente relativa alla zona BW-6 del Botswana: «BW-6 Bovini BOV Frollatura e disossamento Frattaglie escluse 27.8.2022» Ovini e caprini OVI Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento RUF Ungulati selvatici RUW 2) nella parte 2, la voce relativa al Botswana è così modificata: a) la voce relativa alla zona BW-5 del Botswana è sostituita dalla seguente: «Botswana BW-5 La zona veterinaria di sorveglianza 6a» b) tra la voce relativa alla zona BW-5 del Botswana e la voce relativa alla zona NA-1 della Namibia è inserita la voce seguente relativa alla zona BW-6 del Botswana: «Botswana BW-6 La zona veterinaria di sorveglianza 6b»

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