Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1659/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione del 27 settembre 2022 relativo a prescrizioni equivalenti per l'introduzione nell'Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da Thaumatotibia leucotreta

Pubblicato: 27/09/2022 In vigore dal: 27/09/2022 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti che Israele deve rispettare per esportare arance nell'Unione Europea secondo il Regolamento UE 2022/1659?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/1659 stabilisce le condizioni equivalenti per l'importazione di arance (Citrus sinensis) da Israele nell'Unione Europea, con l'obiettivo di prevenire l'ingresso del parassita Thaumatotibia leucotreta, un organismo nocivo da quarantena. Il regolamento si applica agli esportatori israeliani e agli operatori della filiera ortofrutticola che commerciano questi frutti verso l'UE. In pratica, Israele deve implementare un approccio sistemico che comprende: monitoraggio costante del parassita nei siti di produzione mediante trappole a feromoni, ispezioni ufficiali frequenti (almeno due volte al mese da agosto a ottobre), applicazione di tecniche di confusione sessuale e trattamenti curativi, pratiche igienico-sanitarie rigorose, e ispezioni negli impianti di imballaggio con campionamenti distruttivi. Prima dell'esportazione, il 2% della partita deve essere sottoposto a ispezione ufficiale. Il regolamento prevede soglie critiche: se vengono rilevati più di tre frutti infestati durante le ispezioni, l'esportazione dal sito è sospesa per cinque settimane; nelle ultime cinque settimane di raccolta, anche un solo frutto infestato comporta l'esclusione dalla partita. La tracciabilità deve essere garantita in ogni momento, e i frutti devono essere accompagnati da certificato fitosanitario con indicazione del codice del sito di produzione e della conformità al regolamento.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione del 27 settembre 2022 relativo a prescrizioni equivalenti per l'introduzione nell'Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da Thaumatotibia leucotreta EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1659 of 27 September 2022 on equivalent requirements for the introduction into the Union of fruits of Citrus sinensis Pers., originating from Israel in view of the risks posed by Thaumatotibia leucotreta

Testo normativo

28.9.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 250/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1659 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2022 relativo a prescrizioni equivalenti per l'introduzione nell'Unione di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da Thaumatotibia leucotreta LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 44, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ( 2 ) stabilisce l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 mira a impedire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi da quarantena nel territorio dell'Unione stabilendo, nell'allegato VII, prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti. (2) L'organismo nocivo Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) («organismo nocivo specificato») è elencato nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione di cui non è nota la presenza nell'Unione. Esso figura inoltre nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione ( 3 ) . (3) Per proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, esistono prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione di vari frutti. Per i frutti di Citrus sinensis Pers. («frutti specificati») tali prescrizioni particolari sono stabilite nell'allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e prevedono l'opzione di un approccio sistemico con l'applicazione di regimi specifici di trattamento a freddo. (4) Israele ha chiesto alla Commissione di riconoscere il suo approccio sistemico per i frutti specificati come equivalente alle prescrizioni particolari di cui all'allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (5) Tale approccio sistemico utilizzato in relazione ai frutti specificati comprende il rispetto delle prescrizioni adottate nei siti di produzione per il monitoraggio e il controllo dell'organismo nocivo specificato, l'ispezione dei frutti specificati nel sito di produzione e negli impianti di imballaggio, prescrizioni in materia di tracciabilità e l'ispezione ufficiale effettuata prima dell'esportazione. Comprende punti critici della procedura di ispezione nei campi, negli impianti di imballaggio e prima dell'esportazione che comportano la sospensione o il rifiuto dell'esportazione dei frutti specificati qualora le soglie pertinenti non siano raggiunte. (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha effettuato una valutazione dei rischi della merce per i frutti di Citrus spp. importati da Israele ( 4 ) . Tale valutazione ha riguardato la probabilità che fossero indenni da organismi nocivi in relazione all'organismo nocivo specificato. Sono state inoltre formulate raccomandazioni su come migliorare l'approccio sistemico di Israele. Israele ha adattato il proprio approccio sistemico tenendo conto di tali raccomandazioni. (7) Sulla base dell'esito della valutazione del rischio effettuata dall'Autorità, unitamente alla costante conformità dei frutti in questione al diritto dell'Unione, è giustificato accettare l'approccio sistemico adattato di Israele come equivalente alle prescrizioni particolari di cui all'allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (8) Al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 maggio 2025 per consentirne il riesame. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organismo nocivo specificato»: Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); 2) «frutti specificati»: frutti di Citrus sinensis Pers. Articolo 2 Prescrizioni equivalenti Le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione dei frutti specificati originari di Israele esposte nell'allegato del presente regolamento di esecuzione sono considerate equivalenti a quelle di cui all'allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Articolo 3 Certificato fitosanitario Allorché i frutti specificati originari di Israele sono introdotti nel territorio dell'Unione sulla base delle prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 2, essi sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante: a) i codici dei siti di produzione; e b) alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la dicitura «La partita è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione». Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica fino al 31 maggio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1 o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari ( GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 8 ). ( 4 ) Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per i frutti di Citrus L. provenienti da Israele in relazione a Thaumatotibia leucotreta secondo un approccio sistemico. EFSA Journal 2021; 19(3):6427, 36 pagg. (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021, 6427). ALLEGATO Prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione dei frutti specificati originari di Israele di cui all'articolo 2 A. Prescrizioni relative ai siti di produzione 1. I siti di produzione sono stati registrati e approvati dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di Israele («NPPO»). 2. L'elenco dei codici dei siti di produzione approvati è stato comunicato per iscritto alla Commissione dall'NPPO prima dell'esportazione dei frutti specificati. 3. Il monitoraggio dell'organismo nocivo specificato nel sito di produzione è stato effettuato mediante trappole a feromoni, con una frequenza di almeno una trappola ogni 2,5 ettari e un minimo di due trappole per sito di produzione, se i siti di produzione non sono adiacenti. 4. Nei periodi opportuni sono stati applicati prodotti per la confusione sessuale contro la presenza dell'organismo nocivo specificato, almeno nei siti di produzione in cui la presenza dell'organismo nocivo specificato è stata confermata nei precedenti periodi vegetativi. Nel caso in cui la confusione sessuale non sia stata efficace, sono stati applicati trattamenti curativi contro l'organismo nocivo specificato. 5. Sono state seguite pratiche igienico-sanitarie volte al controllo dell'organismo nocivo specificato. Tali pratiche comprendono almeno la rimozione e la distruzione immediata dei frutti specificati caduti ed infestati dagli alberi e la rimozione delle piante ospiti selvatiche dell'organismo nocivo specificato dal sito di produzione e dalle aree circostanti. Tutti i frutti specificati residui sono stati rimossi dai siti di produzione alla fine del periodo vegetativo. 6. L'NPPO o altri organismi autorizzati di Israele hanno effettuato ispezioni ufficiali dei frutti specificati nei siti di produzione almeno due volte al mese nel periodo da agosto a ottobre e successivamente una volta alla settimana fino alla fine della raccolta dei frutti specificati. Un campione rappresentativo dei frutti specificati è stato ispezionato tenendo conto delle dimensioni del sito di produzione. Tale ispezione ha compreso un campionamento distruttivo di tutti i frutti specificati che presentano sintomi. Qualora nel corso di un'ispezione siano stati riscontrati più di tre frutti infestati, l'esportazione nell'Unione dal rispettivo sito di produzione è stata sospesa per cinque settimane, con conseguenti misure di controllo intensificate per l'organismo nocivo specificato. A partire tuttavia dalle cinque settimane precedenti la raccolta, qualora nel corso di tale ispezione siano stati riscontrati uno o più frutti infestati, tutti i frutti specificati provenienti dal rispettivo sito di produzione sono stati esclusi dall'esportazione nell'Unione. 7. L'NPPO ha autorizzato la raccolta dei frutti specificati da un sito di produzione sulla base delle informazioni derivanti dalle ispezioni e dal monitoraggio acquisite durante il periodo vegetativo. B. Prescrizioni relative agli impianti di imballaggio 1. Gli impianti di imballaggio sono stati registrati e approvati dall'NPPO. 2. I frutti specificati sono stati trasportati agli impianti di imballaggio adeguatamente imballati, per evitare l'infestazione da parte dell'organismo nocivo specificato, e privi di terra, altri detriti e foglie. 3. All'arrivo di un lotto di frutti specificati da un sito di produzione negli impianti di imballaggio, i frutti specificati sono stati ispezionati dal personale addestrato degli impianti di imballaggio per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato con un'intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31(*). Qualora nel corso di tale ispezione siano stati riscontrati uno o più frutti infestati, tutti i frutti specificati provenienti dal rispettivo sito di produzione sono stati esclusi dall'esportazione nell'Unione. 4. Almeno il 10 % dei frutti specificati destinati all'esportazione nell'Unione è stato ispezionato da personale addestrato degli impianti di imballaggio per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato durante le diverse fasi della selezione e dell'imballaggio dei frutti specificati. Tale ispezione ha compreso un campionamento distruttivo di tutti i frutti specificati che presentano sintomi dell'organismo nocivo specificato. C. Tracciabilità e ispezioni ufficiali prima dell'esportazione 1. È stata garantita in ogni momento la tracciabilità del sito di produzione e degli impianti di imballaggio. 2. Prima dell'esportazione, il 2 % dei frutti specificati della partita è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, compreso un campionamento distruttivo in caso di sintomi, ed è risultato indenne dall'organismo nocivo specificato.

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Il Regolamento UE 2022/1659 è il riferimento normativo per l'importazione di agrumi da Israele e riguarda organismi nocivi da quarantena, misure fitosanitarie e approcci sistemici di controllo. Operatori del settore ortofrutticolo, importatori e NPPO (organizzazioni nazionali per la protezione delle piante) consultano questa normativa per comprendere requisiti di tracciabilità, soglie di infestazione, certificazione fitosanitaria e procedure di ispezione ufficiale.

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