Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1849 della Commissione del 28 settembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Peitzer Karpfen» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2022/1849 e quali sono gli effetti della registrazione di "Peitzer Karpfen" come IGP?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1849 della Commissione europea del 28 settembre 2022 iscrive il nome "Peitzer Karpfen" nel registro delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dell'Unione europea. Si applica ai produttori di carpe fresche e prodotti derivati originari della regione di Peitz in Germania, garantendo loro una protezione legale a livello comunitario. La registrazione come IGP significa che solo i produttori ubicati nella zona geografica designata possono utilizzare questa denominazione, tutelando così l'autenticità e la reputazione del prodotto. Per le aziende interessate, l'IGP rappresenta un vantaggio competitivo significativo nel mercato, poiché consente di commercializzare il prodotto con una denominazione protetta che ne certifica l'origine geografica e le caratteristiche qualitative specifiche.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1849 della Commissione del 28 settembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Peitzer Karpfen» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1849 of 28 September 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Peitzer Karpfen’ (PGI))
Testo normativo
5.10.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 257/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1849 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Peitzer Karpfen» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Peitzer Karpfen» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Peitzer Karpfen» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Peitzer Karpfen» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 231 del 15.6.2022, pag. 37
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 1151/2012 disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Le aziende agroalimentari e i consorzi di tutela consultano questa normativa per comprendere i requisiti di registrazione, le procedure di opposizione e la protezione della denominazione geografica nel mercato unico europeo. La registrazione IGP comporta obblighi di tracciabilità, conformità al disciplinare di produzione e diritti esclusivi di utilizzo della denominazione.
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