Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1861/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1861 della Commissione del 29 settembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vaca Gallega - Buey Gallego» (IGP)

Pubblicato: 29/09/2022 In vigore dal: 29/09/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2022/1861 e quali sono gli effetti della registrazione di "Vaca Gallega - Buey Gallego" come IGP?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2022/1861 della Commissione europea del 29 settembre 2022 registra il nome "Vaca Gallega - Buey Gallego" nel registro delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dell'Unione europea. La registrazione riguarda carni fresche e frattaglie (classe 1.1) provenienti dalla Galizia in Spagna e rappresenta il riconoscimento ufficiale di un prodotto agroalimentare con caratteristiche legate all'origine geografica. La norma si applica a tutti gli operatori della filiera produttiva e commerciale che intendono utilizzare questa denominazione, garantendo loro protezione contro usi non autorizzati e contraffazioni. Per le aziende produttrici e i distributori, l'iscrizione comporta il diritto esclusivo di utilizzare la denominazione IGP, con conseguenti vantaggi competitivi e di posizionamento di mercato, ma anche l'obbligo di rispettare i disciplinari di produzione stabiliti nella domanda di registrazione. La registrazione è avvenuta senza opposizioni, poiché nessuno Stato membro ha presentato dichiarazioni di opposizione durante il periodo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1861 della Commissione del 29 settembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vaca Gallega - Buey Gallego» (IGP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1861 of 29 September 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Vaca Gallega – Buey Gallego’ (PGI))

Testo normativo

6.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 259/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1861 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette « Vaca Gallega - Buey Gallego » (IGP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Vaca Gallega - Buey Gallego» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Vaca Gallega - Buey Gallego» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Vaca Gallega - Buey Gallego» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 229 del 14.6.2022, pag. 13 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento UE 2022/1861 disciplina le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento UE 1151/2012, rappresentando uno strumento di tutela della proprietà intellettuale nel settore agroalimentare. Produttori, distributori e commercialisti operanti nel settore devono conoscere le regole sulla registrazione, l'uso autorizzato della denominazione, i disciplinari di produzione e le sanzioni per violazione della protezione geografica.

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