Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1926/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

Pubblicato: 11/10/2022 In vigore dal: 11/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono le detrazioni applicate ai contingenti di pesca nel 2022 per gli Stati membri che hanno superato i limiti nel 2021?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 applica riduzioni ai contingenti di pesca disponibili nel 2022 per quegli Stati membri che hanno pescato oltre i limiti assegnati nel 2021. La norma si basa sull'articolo 105 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 e prevede che la Commissione europea detragga automaticamente dai contingenti futuri una quantità proporzionale al superamento riscontrato. Le detrazioni vengono calcolate applicando fattori moltiplicatori: il fattore base è 1,00 per superamenti fino a 100 tonnellate, mentre per superamenti superiori al 10% degli sbarchi consentiti si applica un fattore aggiuntivo di 1,5 (in caso di superamenti consecutivi o per stock sottoposti a piani pluriennali). L'allegato del regolamento specifica per ogni Stato membro, specie ittica e zona geografica l'importo esatto della detrazione da applicare nel 2022, considerando anche eventuali detrazioni rimaste in sospeso da anni precedenti.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1926 of 11 October 2022 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2022 on account of overfishing in the previous years

Testo normativo

12.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 265/67 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1926 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per il 2021 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2020/1579 ( 2 ) , (UE) 2021/90 ( 3 ) , (UE) 2021/91 ( 4 ) e (UE) 2021/92 ( 5 ) del Consiglio. (2) I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888 ( 6 ) , (UE) 2022/109 ( 7 ) e (UE) 2022/110 ( 8 ) del Consiglio. (3) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2021. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2022 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento. (6) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. (7) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti di pesca fissati per il 2022 nei regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 e (UE) 2022/110 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ( GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165 ). ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2022 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2021 (in kg) Sbarchi consentiti 2021 (quantitativo totale adattato in kg) ( 1 ) Totale catture 2021 (quantitativo in kg) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (in %) Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) Fattore moltipli-catore ( 2 ) Fattore moltipli-catore addizionale ( 3 ) ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in kg) Detrazioni da applicare nel 2022 (quantitativo in kg) CYP SWO MED Pesce spada Mar Mediterraneo 52 230 52 230 55 703 106,65 3 473 / C ( 6 ) / 3 473 DEU HER 4AB. Aringa Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 33 852 000 17 152 318 18 844 967 109,87 1 692 649 / A ( 6 ) / 1 692 649 DNK COD 03AN. Merluzzo bianco Skagerrak 1 515 000 1 556 000 1 598 949 102,76 42 949 / C ( 6 ) / 42 949 DNK HER 4AB. Aringa Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 49 993 000 49 711 223 51 805 988 104,21 2 094 765 / / / 2 094 765 ESP COD 1/2B. Merluzzo bianco 1 e 2b 11 331 000 8 580 172 8 604 667 100,29 24 495 / A ( 6 ) / 24 495 ESP GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 6 000 43 778 729,63 37 778 1,00 A / 56 667 ESP HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 0 19 059 n.p. 19 059 1,00 / / 19 059 ESP OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 0 27 571 n.p. 27 571 1,00 A / 41 357 EST GHL N3LMNO Ippoglosso nero NAFO 3LMNO 331 000 502 500 515 085 102,50 12 585 / / / 12 585 FRA RED 51214S Scorfani Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 0 0 3 516 n.p. 3 516 1,00 / / 3 516 GRC BFT AE45WM Tonno rosso Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo 314 030 314 030 322 640 102,74 8 610 / C ( 6 ) / 8 610 IRL HER 6AS7BC Aringa 6aS, 7b, 7c 1 236 000 1 513 457 1 605 894 106,11 92 437 / / / 92 437 IRL RJC 07D. Razza chiodata 7d / 0 1 741 n.p. 1 741 1,00 / / 1 741 LTU HER 4AB. Aringa Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N / 452 600 466 192 103,00 13 592 / / / 13 592 LVA SPR 3BCD-C Spratto Acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 32 30 845 000 28 709 205 29 084 587 101,31 375 382 / C ( 6 ) / 375 382 NLD HER 4AB. Aringa Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 46 381 000 45 488 813 46 533 481 102,30 1 044 668 / / / 1 044 668 POL MAC 2A34. Sgombro Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 2a, 3 e 4 / 0 63 850 n.p. 63 850 1,00 / / 63 850 PRT ALF 3X14- Berici Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 145 000 136 677 139 363 101,97 2 686 / / / 2 686 PRT ANE 9/3411 Acciuga 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 7 829 000 8 752 733 10 863 270 124,11 2 110 537 1,40 / / 2 954 752 PRT ANF 8C3411 Rane pescatrici 8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 584 000 648 238 657 235 101,39 8 997 / C ( 6 ) / 8 997 PRT BFT AE45WM Tonno rosso Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo 572 970 572 970 583 215 101,79 10 245 / C ( 6 ) / 10 245 PRT HKE 8C3411 Nasello 8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 2 483 000 2 093 417 2 207 568 105,45 114 151 / C ( 6 ) / 114 151 SWE HER 03 A. Aringa 3a 9 498 000 13 085 112 13 223 209 101,06 138 097 / / / 138 097 ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2020 al 2021 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2019, 2020 e 2021. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

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Il regolamento disciplina i contingenti di pesca, i TAC (Total Allowable Catch), le possibilità di pesca e il controllo della politica comune della pesca. È rilevante per armatori, società di pesca, autorità nazionali competenti e consulenti del settore ittico che devono monitorare le detrazioni applicate ai contingenti, i fattori moltiplicatori per superamenti consecutivi e la gestione degli sbarchi consentiti secondo la normativa UE sulla sostenibilità delle risorse ittiche.

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