Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1926 of 11 October 2022 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2022 on account of overfishing in the previous years
Testo normativo
12.10.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 265/67
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1926 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2022
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per il 2021 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2020/1579
(
2
)
, (UE) 2021/90
(
3
)
, (UE) 2021/91
(
4
)
e (UE) 2021/92
(
5
)
del Consiglio.
(2)
I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888
(
6
)
, (UE) 2022/109
(
7
)
e (UE) 2022/110
(
8
)
del Consiglio.
(3)
A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)
L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
(5)
Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2021. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2022 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
(6)
Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(7)
Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2022 nei regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 e (UE) 2022/110 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (
GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (
GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (
GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165
).
ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2022 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2021 (in kg)
Sbarchi consentiti 2021 (quantitativo totale adattato in kg)
(
1
)
Totale catture 2021 (quantitativo in kg)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (in %)
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)
Fattore moltipli-catore
(
2
)
Fattore moltipli-catore addizionale
(
3
)
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in kg)
Detrazioni da applicare nel 2022 (quantitativo in kg)
CYP
SWO
MED
Pesce spada
Mar Mediterraneo
52 230
52 230
55 703
106,65
3 473
/
C
(
6
)
/
3 473
DEU
HER
4AB.
Aringa
Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
33 852 000
17 152 318
18 844 967
109,87
1 692 649
/
A
(
6
)
/
1 692 649
DNK
COD
03AN.
Merluzzo bianco
Skagerrak
1 515 000
1 556 000
1 598 949
102,76
42 949
/
C
(
6
)
/
42 949
DNK
HER
4AB.
Aringa
Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
49 993 000
49 711 223
51 805 988
104,21
2 094 765
/
/
/
2 094 765
ESP
COD
1/2B.
Merluzzo bianco
1 e 2b
11 331 000
8 580 172
8 604 667
100,29
24 495
/
A
(
6
)
/
24 495
ESP
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
6 000
43 778
729,63
37 778
1,00
A
/
56 667
ESP
HAD
1N2AB.
Eglefino
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
0
19 059
n.p.
19 059
1,00
/
/
19 059
ESP
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
0
27 571
n.p.
27 571
1,00
A
/
41 357
EST
GHL
N3LMNO
Ippoglosso nero
NAFO 3LMNO
331 000
502 500
515 085
102,50
12 585
/
/
/
12 585
FRA
RED
51214S
Scorfani
Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14
0
0
3 516
n.p.
3 516
1,00
/
/
3 516
GRC
BFT
AE45WM
Tonno rosso
Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo
314 030
314 030
322 640
102,74
8 610
/
C
(
6
)
/
8 610
IRL
HER
6AS7BC
Aringa
6aS, 7b, 7c
1 236 000
1 513 457
1 605 894
106,11
92 437
/
/
/
92 437
IRL
RJC
07D.
Razza chiodata
7d
/
0
1 741
n.p.
1 741
1,00
/
/
1 741
LTU
HER
4AB.
Aringa
Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
/
452 600
466 192
103,00
13 592
/
/
/
13 592
LVA
SPR
3BCD-C
Spratto
Acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 32
30 845 000
28 709 205
29 084 587
101,31
375 382
/
C
(
6
)
/
375 382
NLD
HER
4AB.
Aringa
Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
46 381 000
45 488 813
46 533 481
102,30
1 044 668
/
/
/
1 044 668
POL
MAC
2A34.
Sgombro
Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 2a, 3 e 4
/
0
63 850
n.p.
63 850
1,00
/
/
63 850
PRT
ALF
3X14-
Berici
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14
145 000
136 677
139 363
101,97
2 686
/
/
/
2 686
PRT
ANE
9/3411
Acciuga
9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1
7 829 000
8 752 733
10 863 270
124,11
2 110 537
1,40
/
/
2 954 752
PRT
ANF
8C3411
Rane pescatrici
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1
584 000
648 238
657 235
101,39
8 997
/
C
(
6
)
/
8 997
PRT
BFT
AE45WM
Tonno rosso
Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo
572 970
572 970
583 215
101,79
10 245
/
C
(
6
)
/
10 245
PRT
HKE
8C3411
Nasello
8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1
2 483 000
2 093 417
2 207 568
105,45
114 151
/
C
(
6
)
/
114 151
SWE
HER
03 A.
Aringa
3a
9 498 000
13 085 112
13 223 209
101,06
138 097
/
/
/
138 097
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
), dei trasferimenti di contingenti dal 2020 al 2021 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
) e all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(
3
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2019, 2020 e 2021. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
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