Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1937 della Commissione del 7 ottobre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1937 riguardo alla registrazione del nome "Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1937 della Commissione europea, adottato il 7 ottobre 2022, registra il nome "Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il prodotto riguardato è il sale, classificato nella classe 2.6 secondo l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, e proviene dall'Indonesia. La registrazione è avvenuta a seguito della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dell'assenza di dichiarazioni di opposizione nel termine previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Questo significa che il sale "Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali" prodotto nella specifica area geografica indonesiana beneficia della protezione europea, impedendo ad altri produttori di utilizzare questa denominazione. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1937 della Commissione del 7 ottobre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1937 of 7 October 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Garam Amed Bali / Bunga Garam Amed Bali’ (PDO))
Testo normativo
14.10.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 268/9
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1937 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» presentata dall'Indonesia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. Sale di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 231 del 15.6.2022, pag. 31
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2022/1937 si applica alla registrazione di Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Importatori, distributori e commercianti di prodotti alimentari devono conoscere le regole sulla protezione delle denominazioni geografiche, i diritti esclusivi di utilizzo del marchio geografico e le sanzioni per contraffazione o uso non autorizzato della DOP.
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