Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2259 della Commissione del 14 novembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2259 della Commissione del 14 novembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2259 of 14 November 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
18.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 299/14
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2259 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2022
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Anello di plastica avente un diametro esterno di circa 4 cm e un diametro interno di circa 2 cm. L’anello presenta due piccole aperture sull’esterno e sull’interno. Contiene una striscia di tessuto non tessuto impregnata con sostanze odorifere.
Il prodotto è collocato nell’imboccatura di specifiche borracce per aromatizzare l’aria ambiente aspirata durante l’assunzione dell’acqua dall’imboccatura. L’aria aromatizzata è percepita a livello retronasale, ossia dall’interno del cavo orale, conferendo così al consumatore l’impressione di una bevanda aromatizzata.
Il prodotto è disponibile in diverse fragranze ed è confezionato in sacchetti di foglio di alluminio composito per la vendita al dettaglio come capsula aromatica destinata alla produzione di fragranza.
3307 90 00
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 33, nonché dal testo dei codici NC 3307 e 3307 90 00 .
Il prodotto non è del tipo usato come materia prima nell’industria, né è una preparazione del tipo usato nella fabbricazione delle bevande. Il prodotto non aggiunge un aroma al liquido, per cui non conferisce alcuna fragranza alla bevanda stessa. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 3302 .
Il prodotto è progettato per aromatizzare l’aria aspirata con l’acqua dalla borraccia. Esso contiene una striscia di tessuto non tessuto impregnata con un prodotto per profumeria ai sensi della nota 4 del capitolo 33 preparato a tal fine (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3307 , punto (V)(5)].
Di conseguenza, il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3307 90 00 come altri prodotti per profumeria preparati non nominati né compresi altrove.
(*)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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