Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 della Commissione del 14 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 riguardo alla registrazione della "Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 della Commissione europea, pubblicato il 21 novembre 2022, registra il nome "Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si tratta di un prodotto a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) originario della Croazia, che rientra nella classe 1.2 dei prodotti agricoli e alimentari. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Per le aziende produttrici e i commercianti, questa registrazione significa che il prodotto beneficia della protezione legale dell'IGP, garantendo ai consumatori l'autenticità dell'origine geografica e le caratteristiche qualitative associate al territorio di provenienza.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 della Commissione del 14 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2266 of 14 November 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka’ (PGI))
Testo normativo
21.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 300/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2266 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2 Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 278 del 20.7.2022, pag. 35
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2022/2266 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le norme sulla tracciabilità, etichettatura e commercializzazione dei prodotti IGP, nonché le sanzioni per l'uso non autorizzato di indicazioni geografiche protette.
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