Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2267 della Commissione del 14 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2022/2267 riguardo alla registrazione della denominazione "Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2022/2267 della Commissione europea, pubblicato il 14 novembre 2022, registra ufficialmente il nome "Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina" come Denominazione di Origine Protetta (DOP). Si tratta di una carne fresca proveniente da una razza bovina specifica, presentata congiuntamente da Croazia e Slovenia. La registrazione avviene secondo le procedure previste dal Regolamento UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo che la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno ha presentato opposizioni entro i termini previsti. Il prodotto rientra nella classe 1.1 (Carni fresche e frattaglie) secondo la classificazione dell'Allegato XI del Regolamento di esecuzione UE 668/2014. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2267 della Commissione del 14 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2267 of 14 November 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Meso istarskog goveda – boškarina/Meso istrskega goveda – boškarina’ (PDO))
Testo normativo
21.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 300/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2267 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» presentata dalla Croazia e dalla Slovenia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 288 del 29.7.2022, pag. 46
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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La registrazione DOP è disciplinata dal Regolamento UE 1151/2012 sui regimi di qualità e rappresenta una protezione geografica per i produttori di carni fresche. Commercialisti e consulenti agroalimentari devono conoscere le procedure di registrazione, le opposizioni e la classificazione merceologica secondo l'Allegato XI del Regolamento di esecuzione UE 668/2014 per gestire correttamente i marchi geografici protetti e la tracciabilità dei prodotti DOP.
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