Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2280/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2280 della Commissione del 15 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Salacgrīvas nēģi» (IGP)

Pubblicato: 15/11/2022 In vigore dal: 15/11/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2280 riguardo alla registrazione di "Salacgrīvas nēģi"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2280 della Commissione europea, pubblicato il 15 novembre 2022, registra il nome "Salacgrīvas nēģi" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo provvedimento si applica a un prodotto alimentare della classe 1.7, ovvero pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, originario della Lettonia. La registrazione è stata effettuata secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda presentata dalla Lettonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. Il regolamento riguarda principalmente i produttori e i commercianti di prodotti ittici lettoni che desiderano commercializzare il prodotto con questa denominazione protetta, garantendo loro una tutela legale contro l'uso non autorizzato del nome. L'IGP conferisce al prodotto una protezione geografica che ne riconosce l'origine e le caratteristiche qualitative legate al territorio di provenienza, permettendo ai produttori di differenziarsi sul mercato e di tutelare la reputazione del prodotto.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2280 della Commissione del 15 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salacgrīvas nēģi» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2280 of 15 November 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Salacgrīvas nēģi’ (PGI))

Testo normativo

22.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 301/20 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2280 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salacgrīvas nēģi» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Salacgrīvas nēģi» presentata dalla Lettonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Salacgrīvas nēģi» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Salacgrīvas nēģi» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 281 del 22.7.2022, pag. 9 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2022/2280 è il riferimento normativo per la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel settore agroalimentare. Produttori, esportatori e operatori commerciali nel settore ittico consultano questa normativa per comprendere le procedure di protezione geografica, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione e gli obblighi di conformità ai disciplinari di produzione secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012.

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