Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2458/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione del 14 dicembre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione

Pubblicato: 14/12/2022 In vigore dal: 14/12/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione del 14 dicembre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2458 of 14 December 2022 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2022 in accordance with Council Regulation (EC) No 1224/2009 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1926

Testo normativo

15.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 321/10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2458 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per il 2021 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2020/1579 ( 2 ) , (UE) 2021/90 ( 3 ) , (UE) 2021/91 ( 4 ) e (UE) 2021/92 ( 5 ) del Consiglio. (2) I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888 ( 6 ) , (UE) 2022/109 ( 7 ) e (UE) 2022/110 ( 8 ) del Consiglio. (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione ( 9 ) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2022 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (5) Per alcuni Stati membri, in particolare la Spagna, la Francia, la Lituania e la Polonia, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926, alcune detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2022 tali Stati membri non disponevano di contingenti per detti stock. (6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile procedere a detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente di pesca per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. (7) Conformemente alla comunicazione 2022/C 369/03 della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ( 10 ) (di seguito "orientamenti"), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente effettuate su contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente. (8) Gli Stati membri interessati sono stati consultati per quanto riguarda alcune detrazioni applicabili a contingenti di pesca assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. È pertanto opportuno procedere a detrazioni da tali contingenti di pesca alternativi assegnati a detti Stati membri nel 2022. (9) Considerando che la razza chiodata nella zona 7d (RJC/07D.) è una sottospecie dello stock "razze" nella zona 7d (SRX/07D.), la detrazione imputabile all'Irlanda a motivo della pesca eccessiva di razza chiodata nella zona 7d a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 è effettuata sul contingente di pesca per le razze nella zona 7d a disposizione dell'Irlanda per il 2022. (10) Nel 2021 il Portogallo ha superato il suo contingente di pesca per l'acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). Il 22 agosto 2022, il Portogallo ha chiesto di ripartire su un periodo di tre anni la detrazione dovuta, compreso un fattore moltiplicatore di 1,4 a norma dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Conformemente al punto 3, lettera a), degli orientamenti, la ripartizione di una detrazione su due o più anni può essere accettata se il pesce è gestito in maniera sostenibile sulla base dei pareri scientifici pertinenti per lo stock interessato. Secondo le indagini acustiche che monitorano la distribuzione dell'abbondanza e della biomassa di acciuga e secondo lo studio di diversi parametri biologici di tale specie effettuati ogni anno, la biomassa stimata per l'acciuga nel 2022 è aumentata del 64 % rispetto alle indagini del 2021. L'istituto scientifico portoghese IPMA ( Instituto Português do Mar e da Atmosfera ), in collaborazione con l'istituto oceanografico spagnolo IEO ( Instituto Español de Oceanografía ), sta sperimentando una nuova norma di controllo dello sfruttamento basata sulla valutazione della strategia di gestione. In attesa della definizione di un parametro di riferimento del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) prevista per tale stock, si può accettare di ripartire la detrazione su due anni anziché su tre. (11) Dagli ultimi dati aggiornati trasmessi dalla Francia il 9 settembre 2022 risulta che il contingente condiviso di una tonnellata assegnato per il 2021 alla voce "Altri" per il marlin bianco nell'Oceano Atlantico (WHM/ATLANT_AMS), fissato dal regolamento (UE) 2021/92 e nell'ambito del quale la Francia è stata autorizzata a pescare, è stato superato. Considerando che la Francia ha dichiarato catture pari a 2 972 kg nell'ambito del suddetto contingente "Altri", a causa di tale superamento dovrebbe essere applicata una detrazione, compreso un fattore moltiplicatore di 1,5 a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009, dal contingente di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico a disposizione della Francia per il 2022. La detrazione corrispondente dovrebbe pertanto essere aggiunta all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926. (12) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926. (13) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell'individuazione, per l'esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti di pesca fissati per il 2022 nei regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 e (UE) 2022/110 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato. Articolo 2 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 La detrazione di 2 954,752 tonnellate applicabile al Portogallo nel 2022 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2021 sullo stock di acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) è ripartita su un periodo di due anni. La detrazione annua applicabile è pari a 1 477,376 tonnellate nel 2022 e nel 2023, fatti salvi eventuali ulteriori adeguamenti dei contingenti dovuti a un eventuale superamento successivo. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ( GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione, dell'11 ottobre 2022, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ( GU L 265 del 12.10.2022, pag. 67 ). ( 10 ) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) ( GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3 ). ALLEGATO I DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2022 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO ALTRI STOCK Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2022 per lo stock oggetto di superamento (in kg) Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2022 per gli altri stock (in kg) ESP GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 56 667 ESP COD 1/2B. Merluzzo bianco 1 e 2b 56 667 ESP HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 19 059 ESP COD 1/2B. Merluzzo bianco 1 e 2b 7 627 REB 1N2AB. Scorfano atlantico Acque norvegesi delle zone 1 e 2 11 432 ESP OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 41 357 ESP REB 1N2AB. Scorfano atlantico Acque norvegesi delle zone 1 e 2 41 357 FRA RED 51214S Scorfani Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 3 516 FRA BLI 5B67- Molva azzurra 6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 3 516 LTU HER 4AB. Aringa Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 13 592 LTU MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 13 592 POL MAC 2A34. Sgombro Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3 e 4 63 850 POL HER 3D-R30 Aringa Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 63 850 ALLEGATO II L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 è sostituito dal seguente: " DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2022 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2021 (in kg) Sbarchi consentiti 2021 (quantitativo totale adattato in kg) ( 1 ) Totale catture 2021 (quantitativo in kg) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (in %) Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) Fattore moltipli-catore ( 2 ) Fattore moltipli-catore addizio-nale ( 3 ) , ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantita-tivo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2022 ( 6 ) e per gli anni successivi (quantita-tivo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2022 per gli stock che hanno formato oggetto di supera-mento ( 7 ) (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2022 per altri stock (quantita-tivo in kg) Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2023 e per l'anno o gli anni successivi (quantita-tivo in kg) CYP SWO MED Pesce spada Mar Mediterraneo 52 230 52 230 55 703 106,65  % 3 473 / C ( 8 ) / 3 473 3 473 / / DEU HER 4AB. Aringa Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 33 852 000 17 152 318 18 844 967 109,87  % 1 692 649 / A ( 8 ) / 1 692 649 1 692 649 / / DNK COD 03AN. Merluzzo bianco Skagerrak 1 515 000 1 556 000 1 598 949 102,76  % 42 949 / C ( 8 ) / 42 949 42 949 / / DNK HER 4AB. Aringa Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 49 993 000 49 711 223 51 805 988 104,21  % 2 094 765 / / / 2 094 765 2 094 765 / / ESP COD 1/2B. Merluzzo bianco 1 e 2b 11 331 000 8 580 172 8 604 667 100,29  % 24 495 / A ( 8 ) / 24 495 24 495 / / ESP GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 6 000 43 778 729,63  % 37 778 1,00 A / 56 667 / 56 667 / ESP HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 0 19 059 n.p. 19 059 1,00 / / 19 059 / 19 059 / ESP OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 0 27 571 n.p. 27 571 1,00 A / 41 357 / 41 357 / EST GHL N3LMNO Ippoglosso nero NAFO 3LMNO 331 000 502 500 515 085 102,50  % 12 585 / / / 12 585 12 585 / / FRA RED 51214S Scorfani Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 0 0 3 516 n.p. 3 516 1,00 / / 3 516 / 3 516 / FRA WHM ATLANT Marlin bianco Oceano Atlantico 1 000 ( 9 ) 1 000 ( 9 ) 2 972 297,20  % 1 972 1,00 C / 2 958 2 958 / / GRC BFT AE45WM Tonno rosso Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo 314 030 314 030 322 640 102,74  % 8 610 / C ( 8 ) / 8 610 8 610 / / IRL HER 6AS7BC Aringa 6aS, 7b, 7c 1 236 000 1 513 457 1 605 894 106,11  % 92 437 / / / 92 437 92 437 / / IRL RJC 07D. Razza chiodata 7d / 0 1 741 n.p. 1 741 1,00 / / 1 741 ( 10 ) 1 741 ( 10 ) / / LTU HER 4AB. Aringa Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N / 452 600 466 192 103,00  % 13 592 / / / 13 592 / 13 592 / LVA SPR 3BCD-C Spratto Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 30 845 000 28 709 205 29 084 587 101,31  % 375 382 / C ( 8 ) / 375 382 375 382 / / NLD HER 4AB. Aringa Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N 46 381 000 45 488 813 46 533 481 102,30  % 1 044 668 / / / 1 044 668 1 044 668 / / POL MAC 2A34. Sgombro Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3 e 4 / 0 63 850 n.p. 63 850 1,00 / / 63 850 / 63 850 / PRT ALF 3X14- Berici Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 145 000 136 677 139 363 101,97  % 2 686 / / / 2 686 2 686 / / PRT ANE 9/3411 Acciuga 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 7 829 000 8 752 733 10 863 270 124,11  % 2 110 537 1,40 / / 2 954 752 ( 11 ) 1 477 376 ( 11 ) / 1 477 376 ( 11 ) PRT ANF 8C3411 Rane pescatrici 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 584 000 648 238 657 235 101,39  % 8 997 / C ( 8 ) / 8 997 8 997 / / PRT BFT AE45WM Tonno rosso Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo 572 970 572 970 583 215 101,79  % 10 245 / C ( 8 ) / 10 245 10 245 / / PRT HKE 8C3411 Nasello 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 2 483 000 2 093 417 2 207 568 105,45  % 114 151 / C ( 8 ) / 114 151 114 151 / / SWE HER 03A. Aringa 3a 9 498 000 13 085 112 13 223 209 101,06  % 138 097 / / / 138 097 138 097 / / ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2020 al 2021 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e in conformità all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2019, 2020 e 2021. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Detrazioni da effettuare nel 2022. ( 7 ) Detrazioni da effettuare nel 2022 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 19 ottobre 2022. ( 8 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti. ( 9 ) Contingente disponibile alla voce "Altri" nell'ambito del quale la Francia è stata autorizzata a pescare. ( 10 ) Da detrarre dal contingente di pesca per lo stock di razze nella zona 7d (SRX/07D.) a disposizione dell'Irlanda per il 2022. ( 11 ) Su richiesta del Portogallo, la detrazione dovuta di 2 954 752 kg nel 2022 a seguito del superamento nel 2021 è stata equamente ripartita su un periodo di due anni (2022 e 2023)."

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